Versione
7 luglio 2017
7 luglio 2017
>
Versione
20 febbraio 2020
20 febbraio 2020
>
Versione
28 maggio 2026
28 maggio 2026
Art. 655-bis. (Concorso per titoli ed esami nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti) 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali di cui all'articolo 655, comma 1, possono essere tratti, con il grado di sottotenente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi annualmente a concorso per ciascuna Forza armata ((e per la Sanita' militare)) , anche tramite concorso per titoli ed esami dal personale del ruolo dei marescialli che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e dei requisiti previsti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente. ((138)) 2. Ai fini della partecipazione al concorso di cui al comma 1, non vigono i limiti di eta' previsti dall'articolo 655.
3. Le modalita' per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
3-bis. I primi marescialli e i luogotenenti possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1, limitatamente a quelli concernenti la categoria, la specialita' ovvero l'abilitazione di appartenenza, secondo le corrispondenze definite dal decreto di cui all'articolo 655, comma 3.
---------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[....]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
3. Le modalita' per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
3-bis. I primi marescialli e i luogotenenti possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1, limitatamente a quelli concernenti la categoria, la specialita' ovvero l'abilitazione di appartenenza, secondo le corrispondenze definite dal decreto di cui all'articolo 655, comma 3.
---------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[....]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Perugia, sez. I, sentenza 17/07/2025, n. 609Provvedimento: Pubblicato il 17/07/2025 N. 00609/2025 REG.PROV.COLL. N. 00472/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 472 del 2023, proposto dai sig.ri SI SS, TI TA, NO Di NE, HE IL, ST RE, NC IO, AN IO, FA SI e CO ER, rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, via degli Offici, …Leggi di più...
- incompatibilità professionale·
- Codice Ordinamento Militare·
- professione infermieristica·
- transito di ruolo·
- discriminazione·
- pubblica selezione·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 97 Costituzione·
- compensazione spese di lite