Art. 655-bis. (Concorso per titoli ed esami nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti) 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali di cui all'articolo 655, comma 1, possono essere tratti, con il grado di sottotenente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi annualmente a concorso per ciascuna Forza armata, anche tramite concorso per titoli ed esami dal personale del ruolo dei marescialli che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e dei requisiti previsti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.
2. Ai fini della partecipazione al concorso di cui al comma 1, non vigono i limiti di eta' previsti dall'articolo 655.
3. Le modalita' per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
(( 3-bis. I primi marescialli e i luogotenenti possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1, limitatamente a quelli concernenti la categoria, la specialita' ovvero l'abilitazione di appartenenza, secondo le corrispondenze definite dal decreto di cui all'articolo 655, comma 3. ))
2. Ai fini della partecipazione al concorso di cui al comma 1, non vigono i limiti di eta' previsti dall'articolo 655.
3. Le modalita' per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
(( 3-bis. I primi marescialli e i luogotenenti possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1, limitatamente a quelli concernenti la categoria, la specialita' ovvero l'abilitazione di appartenenza, secondo le corrispondenze definite dal decreto di cui all'articolo 655, comma 3. ))