Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/11/2024, n. 29713
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Ordinanza 19 novembre 2024

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Qualora, nel corso del giudizio di merito, venga espletata una consulenza tecnica, i cui risultati siano difformi da quelli di da altra consulenza tecnica svolta in un diverso giudizio e successivamente acquisita agli atti, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad un'adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/11/2024, n. 29713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29713
    Data del deposito : 19 novembre 2024

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