Ordinanza collegiale 18 gennaio 2023
Sentenza breve 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 01/03/2023, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2023
N. 00524/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03393/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3393 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Martinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Milano – Sportello Unico per l'Immigrazione Nr. -OMISSIS-, emesso in data 31.08.2022 e notificato al ricorrente in data 22.09.2022, con il quale veniva disposta l'archiviazione dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata dal ricorrente in favore del lavoratore -OMISSIS- -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la richiesta di passaggio in decisione della causa senza discussione, depositata da parte resistente il 24/02/2023;
Designata relatrice per la camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e rappresentata in detta sede la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 21/11/2022 e depositato il successivo 20/12/2022 l’esponente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di archiviazione, in epigrafe specificato, deducendone l’illegittimità sulla base di un unico motivo.
1.1) Con esso, si deducono le censure di violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta; ciò, poiché il mancato riscontro alla richiesta di documentazione, addotto da parte resistente a fondamento dell’archiviazione, sarebbe dipeso dal mancato ricevimento, da parte del ricorrente stesso (oltreché del sig. -OMISSIS-), della richiesta che di tale documentazione l’Amministrazione avrebbe formulato nel corso del procedimento di emersione.
2) Si è costituito l’intimato Ministero.
3) Con ordinanza del 18/01/2023, n. 170, la Sezione, «(…) Ritenuto che, per la decisione della causa, il Collegio deve acquisire documentati chiarimenti da parte resistente (Ministero dell’Interno, Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano) in ordine alle circostanze che hanno portato al provvedimento di archiviazione impugnato, con particolare riguardo alla «richiesta di documentazione trasmessa il 2/10/2022», richiamata nel preavviso di rigetto ma non depositata in atti di causa; Ritenuto, pertanto, che i chiarimenti suddetti dovranno essere depositati in giudizio da parte resistente nel termine di giorni 20 (venti) decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, con conseguente rinvio della trattazione della causa alla camera di consiglio del 28 febbraio 2023; Ritenuto, pertanto, di rinviare alla prossima camera di consiglio del 28 febbraio 2023 ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese della presente causa (…)», ha ordinato gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione, rinviando per il prosieguo alla camera di consiglio del 28 febbraio 2023.
4) Il 14/02/2023 il resistente Ministero ha depositato una dettagliata relazione della Prefettura sui fatti di causa, allegando copia della richiesta di documentazione trasmessa dalla Prefettura stessa al ricorrente (oltreché al sig. -OMISSIS-) in data 10 febbraio 2022 alle ore 16.52 ai recapiti mail indicati in sede di presentazione della domanda dal datore di lavoro e dal lavoratore. Al riguardo, la Prefettura ha anche chiarito che:
- la data richiamata nel preavviso di rigetto, a proposito della “ richiesta di documentazione trasmessa il 2/10/2022 ”, riporterebbe prima il mese e poi il giorno « e non potrebbe essere diversamente considerato che il preavviso di rigetto è stato emesso il 14 luglio 2022 e la richiesta istruttoria precede necessariamente l’atto endoprocedimentale emesso ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/90 »; sicché, si legge nel prosieguo della relazione che « Il generico richiamo alla documentazione mancante contenuto nel preavviso di rigetto si giustifica, dunque, alla luce del fatto che nella richiesta istruttoria del 10.02.2022 erano già elencati in modo specifico e puntuale i documenti necessari per l’istruzione dell’istanza, avvertendo gli interessati che, in caso di mancata trasmissione di quanto richiesto, la domanda sarebbe stata improcedibile. Quanto asserito, dunque, nel ricorso introduttivo secondo cui “il ricorrente non era nelle condizioni di conoscere neppure il tipo di documentazione richiesto dalla P.A” non può essere condiviso, sia perché la richiesta istruttoria è stata trasmessa agli indirizzi mail di entrambi i soggetti coinvolti, sia perché i dettagli e le specifiche della documentazione da allegare all’istanza di emersione erano comunque facilmente consultabili dagli utenti accedendo al sito della Prefettura di Milano al seguente indirizzo http://www.prefettura.it/milano/contenuti/Emersione_dei_rapporti_di_lavoro-9190739.htm. Pertanto, quandanche le parti non avessero ricevuto la prima richiesta istruttoria, in ogni caso, una volta venuti a conoscenza del preavviso di rigetto, avrebbero comunque potuto adoperarsi per trasmettere la documentazione istruttoria da presentare a corredo dell’istanza di emersione. Così non è stato. Al contrario, la stessa domanda di annullamento in autotutela è pervenuta in data 16.11.2022 (ben due mesi dopo la notifica del provvedimento qui impugnato) e, anche in questo caso, l’istanza non era accompagnata da alcuna documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ad eccezione del preavviso di rigetto e del provvedimento di archiviazione (…)».
5) Il 24/02/2023 la difesa del resistente ha depositato la richiesta di passaggio in decisione della causa in base agli atti depositati.
6) Alla camera di consiglio del 28 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso a cura del Presidente della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.
7) Preliminarmente, il Collegio osserva che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché la mancanza di opposizione delle parti.
8) Il motivo è infondato.
8.1) Il provvedimento impugnato fa essenzialmente leva sul mancato riscontro fornito da parte ricorrente alla richiesta, proveniente dall’Amministrazione, di documentazione necessaria ai fini dell’istruzione della domanda di emersione.
8.2) Il ricorrente non contesta di non avere fornito alcun apporto in sede procedimentale e, dunque, di non avere fornito all’Amministrazione i documenti necessari per verificare la ricorrenza, nella specie, dei requisiti di cui all’art. 103 del decreto-legge 19/05/2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020, n. 77), ma adduce a propria scusante di non avere mai ricevuto alcuna richiesta di documentazione da parte della Prefettura di Milano e di non conoscere, pertanto, natura e tipologia della documentazione mancante.
8.3) Al riguardo, tuttavia, la difesa del resistente ha allegato e documentato di avere richiesto almeno in due occasioni, ai diretti interessati, la predetta documentazione: una prima volta, con la richiesta istruttoria del 10/02/2022 e, una seconda volta, in occasione del preavviso di provvedimento negativo, che, pur non riportando in allegato la precedente richiesta istruttoria, conteneva il link al sito della Prefettura di Milano, sul quale era agevolmente reperibile la indicazione dei « Documenti necessari per la verifica dei requisiti previsti dall’art. 103 D.L. 34/2020 » (cfr. alla pagina http://www.prefettura.it/milano/contenuti/Emersione_dei_rapporti_di_lavoro-9190739.htm già citata in precedenza). In entrambi i casi, poi, l’Amministrazione ha puntualizzato di avere fatto riferimento agli indirizzi di posta elettronica forniti da parte ricorrente in occasione della domanda di emersione.
8.4) A fronte di tali specifiche controdeduzioni di parte resistente, il ricorrente non ha ulteriormente argomentato e comprovato le precedenti deduzioni. Né può assumere rilievo la circostanza che l’esponente non abbia, per motivi personali (genericamente allegati, riferendo che il ricorrente è un uomo di settant’anni che ad agosto 2022 soggiornava in Calabria, per ferie, in località priva di accesso alla connessione alla rete internet), avuto contezza delle comunicazioni della Prefettura, tenuto conto che si tratta di comunicazioni inviate ai recapiti forniti all’uopo dallo stesso ricorrente, della cui mancata consultazione non si dimostra affatto l’ascrivibilità a causa non imputabile al ricorrente medesimo.
Neppure in questa sede, del resto, l’esponente ha assolto l’onere di dimostrare il possesso della documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di cui all’art. 103 del decreto-legge 19/05/2020, n. 34, benché si tratti di documentazione ormai ad esso ben nota, quantomeno dalla notifica (risalente al 22/09/2022) del provvedimento di archiviazione.
9) In siffatte evenienze, le suesposte censure risultano manifestamente infondate.
10) Il ricorso in epigrafe va, pertanto, respinto.
11) Sussistono nondimeno valide ragioni, per la particolarità della fattispecie, per la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e il sig. -OMISSIS-.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore
Anna Corrado, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Concetta Plantamura | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.