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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5628 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa EL IZ presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. CO IL GI CI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6285 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa all'udienza del giorno 3/10/2025 e vertente
TRA
(P.IVA Parte_1
), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale P.IVA_1 dello Stato presso i cui uffici ex lege domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
PARTE IMPUGNANTE
E
Controparte_1 (C.F. ), con l'avvocato Leopoldo Di Bonito SS P.IVA_2 SI nel cui studio in Roma Piazza dei Martiri di Belfiore n. 2 è elettivamente domiciliata;
PARTE IMPUGNATA
OGGETTO: revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. contro la sentenza n. 7105/2023 della Corte d'Appello di Roma.
pag. 1 di 3 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La società in qualità di CP_1 Controparte_1 concessionaria del sevizio di raccolta ed accettazione di scommesse ippiche, promuoveva un giudizio arbitrale nei confronti del
[...]
, del Controparte_2
, ai sensi Controparte_3 dell'art. 15 della convenzione accessiva alla concessione. Tale giudizio arbitrale si concludeva con il deposito del lodo, sottoscritto dagli Arbitri riuniti in conferenza personale nella riunione del 22 ottobre 2013 che dichiarava le Amministrazioni resistenti (
[...]
Controparte_3 Controparte_2 l' nonché l' ) Controparte_2 CP_3 responsabili dei denunziati ritardi e inadempimenti, condannandole in solido al risarcimento dei danni. Le Amministrazioni soccombenti provvedevano a notificare, in data 24.10.2014, l'impugnazione per nullità del lodo davanti alla Corte d'Appello di Roma che con sentenza n. 4921/2018 del 27.06.2018, pubblicata il 16.07.2018, resa tra le parti nel giudizio di appello iscritto al n. di R.G. 6237/2014 dichiarava la nullità del lodo. Con ricorso per cassazione notificato in data 15.2.2019, la S.C.I.T. impugnava la predetta sentenza della Corte d'Appello. La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con Ordinanza n. 29191/2020 depositata in data 21.12.2020 cassava la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte di Appello di Roma. La riassumeva il giudizio chiedendo la conferma del lodo CP_1 arbitrale. All'esito del giudizio di rinvio con sentenza 7105 del 2023 la Corte di Appello sezione II accoglieva parzialmente l'impugnazione sul solo Contr motivo del difetto di legittimazione di e e lo respingeva CP_5 motivando sulle censure relative a giurisdizione del giudice ordinario e sulla nullità per declinatoria della competenza arbitrale. Avverso tale sentenza 7105/2023, l' sul Parte_1 presupposto di avere attualmente la competenza nel settore dei giochi e scommesse del settore ippico, ha proposto sia il presente ricorso per revocazione ex art. 395 comma 1 n. 4 R.G. 6285/2023 che ricorso per cassazione r.g. 1912/2024. La Corte di Cassazione ha pronunciato la sentenza n. 26413 del 10.10.24 con cui ha rigettato i primi tre motivi di ricorso ed ha accolto il quarto motivo di ricorso rinviando per la rinnovazione del giudizio davanti alla Corte d'Appello di Roma, presso la quale il giudizio di rinvio incardinato con r.g. 6367/2024 è stato riassunto con udienza per la decisione della causa fissata il 12.11.2026.
pag. 2 di 3 Da tanto discende che la sentenza 7105/2023 della Corte di Appello di Roma impugnata con il presente ricorso per revocazione ex art. 395 comma 1 n. 4 R.G. 6285/2023 è stata nelle more cassata dalla Corte di Cassazione. In conclusione, le stesse parti hanno congiuntamente dichiarato di non avere più alcun interesse alla decisione del merito del presente ricorso per revocazione, chiedendo che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito del presente ricorso per revocazione, con compensazione integrale delle spese di giudizio. Deve seguire decisione conforme di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
PQM
definitivamente pronunciando sulla revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. contro la sentenza n. 7105/2023 della Corte d'Appello di Roma, proposta dall' nei confronti Parte_1 dell' Controparte_1 ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
– dichiara cessata materia del contendere;
– compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 3/10/2025.
L'estensore Il presidente
CO IL GI CI EL IZ
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa EL IZ presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. CO IL GI CI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6285 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa all'udienza del giorno 3/10/2025 e vertente
TRA
(P.IVA Parte_1
), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale P.IVA_1 dello Stato presso i cui uffici ex lege domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
PARTE IMPUGNANTE
E
Controparte_1 (C.F. ), con l'avvocato Leopoldo Di Bonito SS P.IVA_2 SI nel cui studio in Roma Piazza dei Martiri di Belfiore n. 2 è elettivamente domiciliata;
PARTE IMPUGNATA
OGGETTO: revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. contro la sentenza n. 7105/2023 della Corte d'Appello di Roma.
pag. 1 di 3 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La società in qualità di CP_1 Controparte_1 concessionaria del sevizio di raccolta ed accettazione di scommesse ippiche, promuoveva un giudizio arbitrale nei confronti del
[...]
, del Controparte_2
, ai sensi Controparte_3 dell'art. 15 della convenzione accessiva alla concessione. Tale giudizio arbitrale si concludeva con il deposito del lodo, sottoscritto dagli Arbitri riuniti in conferenza personale nella riunione del 22 ottobre 2013 che dichiarava le Amministrazioni resistenti (
[...]
Controparte_3 Controparte_2 l' nonché l' ) Controparte_2 CP_3 responsabili dei denunziati ritardi e inadempimenti, condannandole in solido al risarcimento dei danni. Le Amministrazioni soccombenti provvedevano a notificare, in data 24.10.2014, l'impugnazione per nullità del lodo davanti alla Corte d'Appello di Roma che con sentenza n. 4921/2018 del 27.06.2018, pubblicata il 16.07.2018, resa tra le parti nel giudizio di appello iscritto al n. di R.G. 6237/2014 dichiarava la nullità del lodo. Con ricorso per cassazione notificato in data 15.2.2019, la S.C.I.T. impugnava la predetta sentenza della Corte d'Appello. La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con Ordinanza n. 29191/2020 depositata in data 21.12.2020 cassava la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte di Appello di Roma. La riassumeva il giudizio chiedendo la conferma del lodo CP_1 arbitrale. All'esito del giudizio di rinvio con sentenza 7105 del 2023 la Corte di Appello sezione II accoglieva parzialmente l'impugnazione sul solo Contr motivo del difetto di legittimazione di e e lo respingeva CP_5 motivando sulle censure relative a giurisdizione del giudice ordinario e sulla nullità per declinatoria della competenza arbitrale. Avverso tale sentenza 7105/2023, l' sul Parte_1 presupposto di avere attualmente la competenza nel settore dei giochi e scommesse del settore ippico, ha proposto sia il presente ricorso per revocazione ex art. 395 comma 1 n. 4 R.G. 6285/2023 che ricorso per cassazione r.g. 1912/2024. La Corte di Cassazione ha pronunciato la sentenza n. 26413 del 10.10.24 con cui ha rigettato i primi tre motivi di ricorso ed ha accolto il quarto motivo di ricorso rinviando per la rinnovazione del giudizio davanti alla Corte d'Appello di Roma, presso la quale il giudizio di rinvio incardinato con r.g. 6367/2024 è stato riassunto con udienza per la decisione della causa fissata il 12.11.2026.
pag. 2 di 3 Da tanto discende che la sentenza 7105/2023 della Corte di Appello di Roma impugnata con il presente ricorso per revocazione ex art. 395 comma 1 n. 4 R.G. 6285/2023 è stata nelle more cassata dalla Corte di Cassazione. In conclusione, le stesse parti hanno congiuntamente dichiarato di non avere più alcun interesse alla decisione del merito del presente ricorso per revocazione, chiedendo che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito del presente ricorso per revocazione, con compensazione integrale delle spese di giudizio. Deve seguire decisione conforme di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
PQM
definitivamente pronunciando sulla revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. contro la sentenza n. 7105/2023 della Corte d'Appello di Roma, proposta dall' nei confronti Parte_1 dell' Controparte_1 ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
– dichiara cessata materia del contendere;
– compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 3/10/2025.
L'estensore Il presidente
CO IL GI CI EL IZ
pag. 3 di 3