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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/08/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 386 / 2022 R.G. promossa da
(IÀ ), in persona della Parte_1 CP_1
rapp. e difesa dall'Avv.to STEFANO MICHELI, Parte_2 Parte_3 dall'Avv.to MONICA IACOVIELLO, dall'Avv.to FRANCESCO CASAMASSA e dall'Avv.to MARIO OLIVIERI presso lo studio di quest'ultimo è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'Avv.to GIORGIO AFFERNI presso il cui studio è Controparte_2 elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA nei confronti di e rapp. e difese dall'Avv.to Controparte_3 Controparte_4
ANDREA GRECO e dall'Avv.to ELENA FEMIA presso lo studio del primo sono elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTI APPELLATE nei confronti di in persona del Procuratore Speciale rapp. e Controparte_5 Controparte_6 difesa dall'Avv.to GIORGIO COLOMBO, dall'Avv.to MONICA RIVA e dall'Avv.to
STEFANO PARLATORE presso lo studio dell'Avv.to MATTEO MEZZAPESA è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
1 e nei confronti di rapp. e difesa dall'Avv.to MARCO DA VILLA e dall'Avv.to Controparte_7
CLAUDIA MARINI presso lo studio del primo è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
Come da foglio di p.c. depositato per l'udienza del 16 aprile 2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di OV – previa declaratoria di inammissibilità delle domande delle SI.re , e rigettate (in tutto o in parte) dal giudice di CP_2 CP_3 CP_4 prime cure e riproposte dalle appellate in assenza di appello incidentale e previa declaratoria di inammissibilità delle domande delle SI.re e ritenute assorbite CP_3 CP_4 dal giudice di prime cure e oggetto di riproposizione in modo meramente generico –, riformare, in accoglimento dell'appello proposto da la sentenza CO del Tribunale di OV n. 494/2022 pubblicata il 25 febbraio 2022 e, respinta ogni contraria domanda (anche formulata in via di appello incidentale), istanza, ragione o eccezione avversaria:
I. in via preliminare:
(i) dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle CO azioni proposte dalle SI.re , e e/o l'inammissibilità (per le ragioni CP_2 CP_3 CP_4 indicate in atti) e/o il difetto di interesse ad agire e/o l'intervenuta prescrizione delle stesse, e conseguentemente rigettare tutte le domande formulate dalle SI.re , e CP_2 CP_3
CP_4
(ii) dichiarare, per le ragioni indicate in atti, la nullità della domanda di cui al n. “4)” delle conclusioni degli atti di citazione avversari, per le ragioni indicate in atti, ove si ritenesse che, soltanto con riferimento alla SI.ra , la stessa non sia stata rinunciata CP_2 dall'attrice;
II. nel merito, nei confronti della SI.ra : CP_2
(i) in via principale, rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'attrice, da
[...]
e dal SI. nei confronti di CP_5 Controparte_7 CO
(ii) (in subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, di una o più delle domande formulate dall'attrice nei confronti di CO
2 (a) dedurre dalle somme che fosse condannata a pagare all'attrice CO
(operata ogni necessaria compensazione anche ai sensi degli artt. 1241 c.c.) gli importi incassati dall'attrice a titolo di cedole e liquidazione in relazione alla polizza “Net Express”
e alla polizza “Net Bonus” di cui è causa, come meglio indicato in atti;
(b) limitare l'entità del risarcimento eventualmente posto a carico di CO
anche ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.;
[...]
(c) in caso di accoglimento, anche parziale, di una o più delle domande restitutorie formulate dall'attrice, condannare (anche a titolo risarcitorio, per le ragioni indicate in atti) il SI.
e in via solidale tra loro o, in subordine, ciascuno Controparte_7 Controparte_5 per quanto di ragione, in relazione a ciascuna delle suddette domande restitutorie, a tenere
(in tutto o - in estremo subordine - in parte) manlevata e indenne da CO
(e/o a rimborsarle) quanto dovesse essere condannata a pagare CO all'attrice;
(d) in caso di accoglimento, anche parziale, di una o più delle domande risarcitorie formulate dall'attrice, accertata, in relazione a ciascuna delle suddette domande risarcitorie, la corresponsabilità ex art. 2055 c.c. del SI. e di Controparte_7 Controparte_5 accertare, in relazione a ciascuna delle suddette domande risarcitorie, la quota interna di responsabilità di rispetto a quella imputabile al SI. CO CP
e a e condannare questi ultimi, in via solidale tra loro o, in
[...] Controparte_5 subordine, ciascuno per quanto di ragione, a tenere (in tutto o - in CO estremo subordine - in parte) manlevata e indenne da (e/o a rimborsarle) quanto
[...] dovesse essere condannata a pagare all'attrice in eccedenza della propria CO quota interna di responsabilità, come sopra determinata;
III. nel merito, nei confronti della SI.ra CP_3
(i) in via principale, rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'attrice, da
[...]
e dal SI. nei confronti di CP_5 Controparte_7 CO
(ii) in subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, di una o più delle domande formulate dall'attrice nei confronti di CO
(a) dedurre dalle somme che fosse condannata a pagare all'attrice CO
(operata ogni necessaria compensazione anche ai sensi degli artt. 1241 c.c.) gli importi incassati dall'attrice a titolo di cedole e liquidazione in relazione alla polizza “Net Bonus” di cui è causa, come meglio indicato in atti;
(b) limitare l'entità del risarcimento eventualmente posto a carico di CO
anche ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.;
[...]
3 (c) in caso di accoglimento, anche parziale, di una o più delle domande restitutorie formulate dall'attrice, condannare (anche a titolo risarcitorio, per le ragioni indicate in atti) il SI.
e in via solidale tra loro o, in subordine, ciascuno Controparte_7 Controparte_5 per quanto di ragione, in relazione a ciascuna delle suddette domande restitutorie, a tenere
(in tutto o - in estremo subordine - in parte) manlevata e indenne da CO
(e/o a rimborsarle) quanto dovesse essere condannata a pagare CO all'attrice;
(d) in caso di accoglimento, anche parziale, di una o più delle domande risarcitorie formulate dall'attrice, accertata, in relazione a ciascuna delle suddette domande risarcitorie, la corresponsabilità ex art. 2055 c.c. del SI. e di Controparte_7 Controparte_5 accertare, in relazione a ciascuna delle suddette domande risarcitorie, la quota interna di responsabilità di rispetto a quella imputabile al SI. CO CP
e a e condannare questi ultimi, in via solidale tra loro o, in
[...] Controparte_5 subordine, ciascuno per quanto di ragione, a tenere (in tutto o - in CO estremo subordine - in parte) manlevata e indenne da (e/o a rimborsarle) quanto
[...] dovesse essere condannata a pagare all'attrice in eccedenza della propria CO quota interna di responsabilità, come sopra determinata;
IV. nel merito, nei confronti della SI.ra CP_4
(i) in via principale, rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'attrice, da
e dal SI. nei confronti di Controparte_5 Controparte_7 CO
(ii) in subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, di una o più delle domande formulate dall'attrice nei confronti di CO
(a) dedurre dalle somme che fosse condannata a pagare all'attrice CO
(operata ogni necessaria compensazione anche ai sensi degli artt. 1241 c.c.) gli importi incassati dall'attrice a titolo di cedole e liquidazione in relazione alla polizza “Net Express” di cui è causa, come meglio indicato in atti;
(b) limitare l'entità del risarcimento eventualmente posto a carico di CO
anche ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.;
[...]
(c) in caso di accoglimento, anche parziale, di una o più delle domande restitutorie formulate dall'attrice, condannare (anche a titolo risarcitorio, per le ragioni indicate in atti) il SI.
e in via solidale tra loro o, in subordine, ciascuno Controparte_7 Controparte_5 per quanto di ragione, in relazione a ciascuna delle suddette domande restitutorie, a tenere
(in tutto o - in estremo subordine - in parte) manlevata e indenne da CO
4 (e/o a rimborsarle) quanto dovesse essere condannata a pagare CO all'attrice;
(d) in caso di accoglimento, anche parziale, di una o più delle domande risarcitorie formulate dall'attrice, accertata, in relazione a ciascuna delle suddette domande risarcitorie, la corresponsabilità ex art. 2055 c.c. del SI. e di Controparte_7 Controparte_5 accertare, in relazione a ciascuna delle suddette domande risarcitorie, la quota interna di responsabilità di rispetto a quella imputabile al SI. CO CP
e a e condannare questi ultimi, in via solidale tra loro o, in
[...] Controparte_5 subordine, ciascuno per quanto di ragione, a tenere (in tutto o - in CO estremo subordine - in parte) manlevata e indenne da (e/o a rimborsarle) quanto
[...] dovesse essere condannata a pagare all'attrice in eccedenza della propria CO quota interna di responsabilità, come sopra determinata;
V. ancora nel merito, condannare:
(a) la SI.ra a restituire a gli importi pagati da Controparte_2 CO quest'ultima in esecuzione della Sentenza impugnata, per complessivi Euro 74.241,37, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
(b) la SI.ra a restituire a gli importi pagati Controparte_3 CO da quest'ultima in esecuzione della Sentenza impugnata, per complessivi Euro 41.392,62, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
(c) la SI.ra a restituire a gli importi pagati Controparte_4 CO da quest'ultima in esecuzione della Sentenza impugnata, per complessivi Euro 89.910,04, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
VI. in via istruttoria, rigettare tutte le richieste di prova avversarie, per le ragioni indicate in atti e, con particolare riferimento alla prova testimoniale ex adverso richiesta, dichiarare
l'incapacità a testimoniare del SI. Testimone_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
PARTE APPELLATA Controparte_2
Come da foglio di p.c. depositato per l'udienza del 16 aprile 2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di OV, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, previa ogni pronuncia e declaratoria del caso,
IN VIA PRINCIPALE - rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la
Sentenza impugnata;
5 IN OGNI CASO - si ribadiscono di seguito le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado e nella comparsa di costituzione e risposta in appello ai sensi e per gli effetti dell'art.
346 c.p.c. di cui si chiede l'integrale accoglimento:
“1. In via principale, qualificare le due polizze unit linked sottoscritte dall'attrice come contratti di assicurazione a causa mista finanziaria-assicurativa, e per l'effetto dichiarare la nullità di entrambe le polizze per mancanza di causa;
2. In via subordinata, annullare entrambe le predette polizze per dolo di controparte o del terzo, ovvero per errore essenziale e riconoscibile;
3. In via ulteriormente subordinata, risolvere entrambe le polizze per i gravi inadempimenti precisati negli atti di causa;
4. Sempre in via principale, per l'effetto dell'accoglimento di una delle predette domande, condannare alla restituzione in favore di parte attrice di tutte le somme E_ corrisposte a titolo di Premio Unico (complessivamente pari a Euro 120.000,00), al netto delle sole somme percepite dalla stessa attrice a titolo di rimborso finale (complessivamente pari a Euro 50.027,50), e quindi alla restituzione a suo favore della somma di Euro
69.972,50, o della diversa somma ritenuta da codesto Ill.mo Tribunale, oltre a interessi legali;
5. In ogni caso, condannare al risarcimento in favore di parte attrice E_ dell'intero danno causato, pari ad Euro 50.972,50, o della maggiore o minor somma accertata in corso di causa, a titolo di responsabilità extracontrattuale, precontrattuale o contrattuale, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
Con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio.”
Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio d'appello, oltre IVA e accessori di legge.”
PARTI APPELLATE e Controparte_3 Controparte_4
Come da foglio di p.c. depositato per l'udienza del 16 aprile 2025
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di OV, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta,
- respingere integralmente l'appello proposto da nei confronti Parte_1 delle odierne appellate perché inammissibile e comunque infondato sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni di cui in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 494/2022 emessa dal
Tribunale di OV in data 21 febbraio 2022, pubblicata in data 25 febbraio 2022;
6 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di parziale o integrale riforma della sentenza gravata, accogliere le domande formulate dalle attrici nel primo grado di giudizio, dovendosi intendere in ogni caso riproposte, ex art. 346 c.p.c., tutte le domande, le istanze, anche istruttorie, e le eccezioni già formulate, rimaste assorbite nella sentenza impugnata, segnatamente:
Nell'interesse della SI.ra Controparte_3
1) “accertata e dichiarata la natura della polizza linked sottoscritta dall'attrice quale contratto di assicurazione sulla vita a causa mista finanziaria- assicurativa, dichiarare la nullità del contratto Net Bonus Index Linked a premio unico sottoscritto dall'attrice in data
1/10/2007 per mancanza di causa concreta con riguardo alla componente assicurativa stante
l'assenza di rischio demografico a carico di oggi E_ Parte_1
[...]
2) in subordine, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del contratto Net Bonus
Index Linked a premio unico sottoscritto dall'attrice in data 1/10/2007, per tutti i motivi esposti in atto di citazione segnatamente alla lettera c) per mancanza di forma scritta ex art.
23 T.U.F., lettera d) per difetto dell'elemento volitivo, lettera e) per contrarietà ai principi dell'ordinamento giuridico desumibili dagli artt. 38 e 47 Cost. sulla tutela del risparmio e
l'incentivo alle forme di previdenza;
3) in via gradata e subordinata accertare l'invalidità del contratto Net Bonus Index Linked a premio unico sottoscritto dall'attrice in data 1/10/2007, per vizio del consenso ex artt. 1427
c.c. e, se del caso anche in applicazione dell'art. 1439 comma II, c.c., come dedotto in atto di citazione alla lettera f);
4) per l'effetto dell'accoglimento di una delle predette domande, condannare CP_1
oggi alla restituzione in favore di parte attrice di tutte
[...] Parte_1 le somme dalla stessa corrisposte a titolo di Premio Unico, pari ad Euro 85.000,00, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data del versamento effettuato fino al saldo, detraendo dalla somma a restituirsi quanto versato all'attrice in occasione della maturazione delle cedole annuali (Euro 20.400,00) e del capitale restituito (Euro 14.000,00),
e così complessivamente determinata in Euro 50.600,00, oltre interessi legali;
5) in via ulteriormente gradata e subordinata dichiarare la risoluzione del contratto per cui è causa in considerazione dei colpevoli quanto gravi inadempimenti attribuibili ad CP_1
oggi descritti in atti e, per l'effetto, condannarla alla
[...] Parte_1 restituzione in favore dell'attrice del corrispettivo versato a titolo di Premio Unico, pari ad
Euro 85.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del versamento, sempre e comunque
7 detraendo dalla somma a restituirsi quanto versato all'attrice in occasione della maturazione delle cedole annuali (Euro 20.400,00) e del capitale restituito (Euro 14.000,00), e così complessivamente determinata in Euro 50.600,00, oltre interessi legali;
6) in via gradata, subordinata e alternativa, ritenuto che oggi E_ [...]
non si è attenuta nel collocamento della polizza di assicurazione index Parte_1 linked per cui è causa al precetto del "neminem laedere", avendo tenuto un contegno decettivo tale da incidere sulla libertà negoziale dell'attrice, indirizzando quest'ultima a contrarre una polizza non adeguata per il suo profilo di rischio come investitore, condannare la oggi alla restituzione in favore dell'attrice E_ Parte_1 del corrispettivo versato a titolo di Premio Unico, pari ad Euro 85.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del versamento, sempre e comunque detraendo dalla somma a restituirsi quanto versato all'attrice in occasione della maturazione delle cedole annuali
(Euro 20.400,00) e del capitale restituito (Euro 14.000,00), e così complessivamente determinata in Euro 50.600,00, oltre interessi legali;
7) in ogni caso condannare oggi al E_ Parte_1 risarcimento del danno patito dall'attrice, pari ad Euro 50.600,00, oltre interessi legali, ovvero alla somma maggiore o minore accertata in corso di causa, ovvero pari al mancato guadagno che l'attrice avrebbe conseguito se avesse investito le somme impiegate per la sottoscrizione del contratto per cui è causa, in Titoli di Stato (B.O.T. e/o C.C.T.), oltre interessi al tasso legale dalla data di sottoscrizione della Proposta – Certificato;
8) con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio, comprese eventuali oneri di CTU e
CTP”.
Nell'interesse della SI.ra Controparte_4
1) “accertata e dichiarata la qualifica di contratto di assicurazione sulla vita a causa mista, finanziaria/assicurativa, dichiarare la nullità della Polizza Index Linked a Premio Unico n.
5093424 derivata dalla sottoscrizione della Proposta-Certificato n. 2337198, per i motivi espressi in narrativa, in quanto carente di causa concreta;
2) in subordine, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del contratto Net
Express Index Linked a premio unico sottoscritto in data 10/11/2006, per tutti i motivi esposti in atto di citazione segnatamente alla lettera c) per mancanza di forma scritta ex art. 23
T.U.F., lettera d) per difetto dell'elemento volitivo, lettera e) per contrarietà ai principi dell'ordinamento giuridico desumibili dagli artt. 38 e 47 Cost. sulla tutela del risparmio e
l'incentivo alle forme di previdenza;
8 3) in via gradata e subordinata accertare l'invalidità del contratto Net Express Index Linked
a premio unico sottoscritto in data 10/11/2006, per vizio del consenso ex artt. 1427 c.c. e, se del caso anche in applicazione dell'art. 1439 comma II, c.c., come dedotto in atto di citazione alla lettera f);
4) per l'effetto dell'accoglimento di una delle predette domande, condannare CP_1
oggi alla restituzione in favore di parte attrice di tutte
[...] Parte_1 le somme dalla stessa corrisposte a titolo di Premio Unico, pari ad Euro 135.000,00, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data del versamento effettuato fino al saldo, detraendo dalla somma a restituirsi quanto versato all'attrice in occasione della maturazione delle cedole annuali e del capitale restituito, e così complessivamente determinata in Euro 63.438,00;
5) in via ulteriormente gradata e subordinata dichiarare la risoluzione del contratto per cui è causa in considerazione dei colpevoli quanto gravi inadempimenti attribuibili ad CP_1
oggi descritti in atti e, per l'effetto, condannarla alla
[...] Parte_1 restituzione in favore dell'attrice del corrispettivo versato a titolo di Premio Unico, pari ad
Euro 135.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del versamento, sempre e comunque detraendo dalla somma a restituirsi quanto versato all'attrice in occasione della maturazione delle cedole annuali e del capitale restituito e così complessivamente determinata in Euro
63.438,00;
6) in via gradata, subordinata e alternativa, ritenuto che non si è attenuta E_ nel collocamento della polizza di assicurazione index linked per cui è causa al precetto del
"neminem laedere", avendo tenuto un contegno decettivo tale da incidere sulla libertà negoziale dell'attrice, indirizzando quest'ultima a contrarre una polizza non adeguata per il suo profilo di rischio come investitore, condannare la oggi E_ [...]
alla restituzione in favore dell'attrice del corrispettivo versato a titolo di Parte_1
Premio Unico, pari ad Euro 135.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del versamento, sempre e comunque detraendo dalla somma a restituirsi quanto versato all'attrice in occasione della maturazione delle cedole annuali e del capitale restituito e così complessivamente determinata in Euro 63.438,00;
7) in ogni caso condannare oggi al E_ Parte_1 risarcimento del danno patito dall'attrice, pari ad Euro 63.438,00 ovvero alla somma maggiore o minore accertata in corso di causa, pari al mancato guadagno che l'attrice avrebbe conseguito se avesse investito le somme impiegate per la sottoscrizione del contratto
9 per cui è causa, in Titoli di Stato (B.O.T. e/o C.C.T.), oltre interessi al tasso legale dalla data di sottoscrizione della Proposta – Certificato;
8) con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio, comprese eventuali oneri di CTU e
CTP”.
PARTE APPELLATA Controparte_5
Come da foglio di p.c. depositato per l'udienza del 16 aprile 2025
“1) in via principale, respingere l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e, per l'effetto, confermare, per quanto rileva rispetto alla Controparte_5 posizione di la sentenza n. 494/2022, emessa dal Tribunale di OV Controparte_5 in data 21 febbraio 2022, pubblicata in data 25 febbraio 2022, e non notificata a
[...]
nonché disattendere e comunque rigettare qualsivoglia domanda formulata CP_5 dalle altre parti del giudizio mandando in ogni caso assolta dalle Controparte_5 pretese avversarie;
2) in via di appello incidentale:
a) riformare la sentenza n. 494/2022, emessa dal Tribunale di OV in data 21 febbraio
2022, pubblicata in data 25 febbraio 2022, e non notificata a nella Controparte_5 parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione di
[...] nei confronti di per mancato esperimento del Parte_1 Controparte_5 tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. 4 marzo 2010,
n. 28;
b) riformare la sentenza n. 494/2022, emessa dal Tribunale di OV in data 21 febbraio
2022, pubblicata in data 25 febbraio 2022, e non notificata a nella Controparte_5 parte in cui ha compensato le spese di lite tra e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condannare a rifondere a CP_5 Parte_1 le competenze processuali del processo di primo grado, oltre spese Controparte_5 generali nella misura del 15%, spese vive, IVA e CPA come per legge;
3) in ogni caso,
a) condannare alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_5 delle competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali nella
[...] misura del 15%, spese vive, IVA e CPA come per legge;
b) emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.”
10 PARTE APPELLATA Controparte_7
Come da foglio di p.c. depositato per l'udienza del 16 aprile 2025
“In via preliminare.
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la carenza di legittimazione passiva del SI
in merito alle domande di manleva formulate nei suoi confronti da Controparte_7 [...]
per le ragioni esposte in narrativa;
conseguentemente, rigettare tutte le domande CP_1 formulate da nei confronti del SI . E_ Controparte_7
In via ulteriormente preliminare.
Accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza delle domande di manleva formulate da nei confronti del SI , per le ragioni esposte in E_ Controparte_7 narrativa.
NEL MERITO.
Previo rigetto delle domande formulate dalle SIe , Controparte_2 CP_3
e nei confronti di per le ragioni esposte in
[...] Controparte_4 E_ narrativa, rigettare tutte le domande di nei confronti del SI E_ CP
, in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.
[...]
Nel merito, in via subordinata.
Anche in ipotesi di accoglimento, totale o parziale, di una o più domande delle SIe
[...]
, e nei confronti di CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_1
in ogni caso, accertare l'infondatezza, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in
[...] narrativa, delle domande formulate da nei confronti del SI E_ CP
e, conseguentemente, rigettare tutte le domande di nei confronti del
[...] E_ SI . Controparte_7
In ogni caso.
Con refusione delle spese di lite”
Fatto e diritto
Con tre distinti atti di citazione ritualmente notificati , Controparte_2 [...]
e convenivano innanzi al Tribunale di CP_4 Controparte_3
OV (IÀ , di seguito Parte_1 CP_1 CP_1
Contr
o al fine di sentir dichiarare:
- in via principale, la nullità dei contratti stipulati;
- in via alternativa l'annullamento dei contratti per vizio del consenso;
- in via subordinata, la risoluzione dei contratti stante l'inadempimento della convenuta;
11 - in via gradata e alternativa, ritenuto che non si era attenuta nel E_ collocamento delle polizze di assicurazione index linked al precetto del “neminem laedere”, condannare la convenuta alla restituzione del corrispettivo versato a titolo di Premio Unico, oltre interessi al tasso legale dalla data del versamento, oltreché al risarcimento del danno patito, […], eventualmente da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione del corrispettivo versato a titolo di premio dalle attrici, nonché al risarcimento del danno patito dalle attrici.
Le attrici deducevano di aver sottoscritto con (già , E_ Controparte_9 per il tramite di promotore finanziario incaricato dall'allora Banca Bipielle Controparte_7
Network S.p.a., ora Banca Network Investimenti S.p.a. Coatta CP_10
Amministrativa, alcune polizze.
In particolare, aveva sottoscritto, in data 20/10/2006, la “Proposta- Controparte_2
Certificato” Net Express Index Linked a Premio Unico n. 2336605 per la durata di otto anni a decorrere dal 10/11/2006 e fino al 10/11/2014, versando un premio unico di € 70.000,00 e, in data 9/11/2007, la “Proposta-Certificato” Net Bonus Index Linked a Premio Unico n.
2398129, per la durata di otto anni a decorrere dal 29/10/2007 e fino al 29/10/2015, versando un premio unico di € 50.000,00. aveva sottoscritto, in data 26/10/2006, la "Proposta- Controparte_4
Certificato” Net Express Index Linked a Premio Unico" n. 2337198, per la durata di otto anni a decorrere dal 10/11/2006 e fino al 10/11/2014, versando all'atto della sottoscrizione la somma di € 135.000,00 quale premio unico. aveva sottoscritto, in data 1/10/2007, la polizza Net Bonus n. Controparte_3
5107905 (successivamente n. 4102355), per la durata di otto anni con decorrenza dal
29/10/2007 fino al 29/10/2015, versando un premio unico di € 85.000,00.
Le attrici precisavano di aver ricevuto da la lettera contrattuale di conferma del CP_1 pagamento ricevuto;
che i premi versati costituivano i risparmi personali accantonati nel corso della loro vita lavorativa e che le stesse, inesperte di strumenti finanziari, si fossero determinate a sottoscrivere le proposte de quibus perché rassicurate dal promotore finanziario;
che il promotore precisava trattarsi di prodotti assicurativi sulla vita e che essi erano sicuri poiché garantivano la restituzione integrale del capitale versato oltre alla liquidazione di somme periodiche a ricorrenza annuale. Ma, alla scadenza dei contratti, Controparte_2 riceveva in restituzione € 37.106,70 per il primo contratto e € 22.920,00 per il secondo contratto, riceveva la somma di € 71.562,90 e Controparte_4 Controparte_3 riceveva € 34.400,00.
12 Le attrici aggiungevano:
- che solo alla scadenza dei contratti avevano compreso di aver sottoscritto non due polizze assicurative sulla vita, bensì due prodotti finanziari altamente rischiosi;
- che le stesse erano state indotte dal promotore finanziario ad acquistare le polizze qualificate come prodotti assicurativi;
- che non era stata esibita alcuna documentazione negoziale (il cd. "Fascicolo Informativo"); che non era stato somministrato alcun "Questionario dell'adeguatezza";
- che alcun contratto generale d'investimento (Contratto Quadro) era stato consegnato e sottoposto alla firma delle attrici ai sensi dell'art. 23 del TUF;
- che i moduli di "Proposta-Certificato" erano stati compilati interamente dal Promotore finanziario;
- che le esponenti, se fossero state informate debitamente delle caratteristiche reali dei prodotti sottoscritti, non avrebbero investito i propri risparmi in siffatte operazioni finanziarie;
- che avevano appreso dalla trasmissione televisiva "Mi Manda Rai 3" del 3 maggio 2017, nonché dalle informazioni acquisite dai quotidiani e via web che oltre 1.000 piccoli risparmiatori avevano investito le proprie risorse in assicurazioni vita Index Linked a Premio
Unico collocate da tra il 2006 e il 2007, tutti indotti alla stipulazione Controparte_9 dall'erroneo convincimento di aver acquistato un prodotto assicurativo;
- che tali polizze erano state indirizzate verso i piccoli risparmiatori sulla base di accordi di collocamento stipulati da Compagnie assicurative ed intermediari finanziari in conflitto d'interesse, operazioni redditive per i suddetti soggetti e non per i clienti;
Si costituiva he, in via preliminare, domandava: E_
1. il differimento della prima udienza al fine di chiamare in causa e la Controparte_7 citazione di 2. la riunione dei tre giudizi;
3. la dichiarazione del difetto Controparte_5 di legittimazione passiva di rispetto alle azioni proposte o l'inammissibilità E_
o il difetto di interesse ad agire o l'intervenuta prescrizione delle stesse;
4. il rigetto di tutte le domande formulate. Co Si costituiva la (in seguito solo ”) che, in via preliminare, Controparte_5 eccepiva l'improcedibilità del giudizio, per mancato esperimento, da parte di CP_1
del procedimento di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. 4 marzo
[...]
2010, n. 28. Nel merito, chiedeva di respingere tutte le domande formulate da CP_1 nei confronti di e condannare le attrici o alla
[...] Controparte_5 E_ rifusione, a favore di delle competenze del presente giudizio, oltre Controparte_5 rimborso spese.
13 Si costituiva il terzo che eccepiva l'inammissibilità o la carenza di Controparte_7 legittimazione passiva del rispetto alle domande di manleva svolta da CP CP_1
Chiedeva di accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza delle domande di manleva e, previo rigetto delle domande formulate dalle attrici nei confronti di di E_ rigettare tutte le domande di proposte da nei confronti di E_ Controparte_7 in quanto infondate in fatto e in diritto.
Il Giudice disponeva il deposito di memorie autorizzate in merito all'opportunità di estendere Co il contraddittorio a e al riuniva i procedimenti e autorizzava la chiamata in causa CP di terzi;
formulava proposta transattiva;
disponeva il deposito delle memorie ex art. 183, co.
VI; c.p.c.; fissava udienza di precisazione delle conclusioni;
tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
Con sentenza n. 494/2022, pubblicata il 25/02/2022, il Tribunale di OV così decideva:
“Definitivamente pronunciando nelle cause qui riunite (RRGG 4069/2018, 4050/2018 e
4061/2018), disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara la nullità dei contratti Net Express e Net Bonus sottoscritti inter partes;
2. condanna alla restituzione in favore E_
▪ di di Euro 30.600; Controparte_3
▪ di di Euro 63.194,5 Controparte_4
▪ di di Euro 50.767 Controparte_2 per tutte oltre interessi legali dalle relative messe in mora fino al saldo;
3. respinge le domande di manleva e regresso svolte da nei confronti di E_
di;
E_2 Controparte_7
4. condanna alla rifusione in favore di delle E_ Controparte_3 spese legali, liquidate in Euro 8.000 per spettanze professionali, in Euro per 786 per esborsi non imponibili oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
5. condanna alla rifusione in favore di delle E_ Controparte_4 spese legali, liquidate in Euro 18.000 per spettanze professionali, in Euro per 786 per esborsi non imponibili oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
6. condanna alla rifusione in favore di delle spese E_ Controparte_2 legali, liquidate in Euro 15.000 per spettanze professionali, in Euro per 786 per esborsi non imponibili oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
7. compensa integralmente le spese di lite tra e i terzi chiamati E_
e Controparte_7 E_2
14 Avverso la predetta sentenza proponeva appello (all'epoca Parte_1
. E_
Si costituiva l'appellata chiedendo di rigettare l'appello proposto da Controparte_2
in quanto infondato in fatto e in diritto. Ai sensi dell'art. 346 Parte_1
c.p.c., riproponeva le domande e le argomentazioni non esaminate dal Giudice di prime cure in quanto ritenute assorbite nella declaratoria di nullità.
Si costituivano e che Controparte_3 Controparte_4 riproponevano, ex art. 346 c.p.c., tutte le domande e le eccezioni formulate in primo grado, rimaste assorbite nella sentenza impugnata. Domandavano per il rigetto integrale dell'appello proposto da perché inammissibile e comunque infondato sia Parte_1 in fatto che in diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di parziale o integrale riforma della sentenza gravata, insistevano per l'accoglimento delle domande formulate dalle attrici nel primo grado di giudizio.
Si costituiva che chiedeva di respingere l'appello proposto e, a Controparte_5 sua volta, proponeva appello incidentale relativamente alla mancata mediazione e alla compensazione delle spese di lite.
Si costituiva chiedendo di dichiarare inammissibile l'impugnazione Controparte_7
Contr proposta da e di confermare la sentenza impugnata.
All'esito della prima udienza la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate, ritenuta allo stato la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al
13 dicembre 2023 ore 9.30. La causa era rimessa sul ruolo per ragioni organizzative e trattenuta in decisione immediata all'udienza del 16 aprile 2025.
1.sui motivi di appello principale
I motivi vengono esaminati secondo un criterio logico relativamente alla qualificazione della fattispecie in esame e successivamente alle eccezioni formulate rispetto alla stessa.
1.1 Sulla qualificazione del contratto – sulla nullità
Motivi di impugnazione :
- Terzo motivo di impugnazione: la sentenza si fonda su pretesi principi di diritto che non possono essere condivisi;
- Quarto motivo di impugnazione: l'erroneità dell'affermazione secondo cui le Polizze sarebbero prive di una causa “assicurativa” “effettiva” e “concreta”;
I motivi vengono unitamente esaminati attesa la connessione degli stessi.
15 L'appellante deduce l'erroneità della qualificazione dei contratti oggetto di causa ove il
Tribunale ha ritenuto che le Polizze non rispetterebbero il “tipo” legale delle polizze linked, essendo prive di una componente assicurativa che comportasse l'assunzione di un “effettivo rischio demografico” in capo all'emittente. Precisamente:
“54. Al riguardo, il Tribunale ha affermato che, anche alla luce dei principi affermati nella sentenza Cass. n. 6319/2019, tale componente assicurativa potrebbe essere ritenuta sufficientemente “effettiva” solo laddove la prestazione dovuta dall'assicuratore:
(A) sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico e sia, quindi, determinata sulla base di tavole di mortalità e sopravvivenza e non sia correlata esclusivamente all'andamento dei mercati finanziari;
e
(B) sia proporzionale al premio pagato dall'assicurato e non talmente irrisoria da vanificare
l'equilibrio delle prestazioni (v. pp. 9 ss. sentenza).
55. Il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, le Polizze non soddisfacessero i requisiti
“(A)” e “(B)”, in quanto:
(i) le prestazioni dovute in caso di decesso dell'assicurato (i.e., il pagamento del controvalore dell'obbligazione strutturata sottostanti i prodotti e della maggiorazione prevista per il decesso;
c.d. Capitale Caso Morte Aggiuntivo) sarebbero del tutto scollegate al rischio demografico (requisito sub “(A)”): infatti, il Capitale Caso Morte Aggiuntivo, pur essendo variabile in funzione dell'età dell'assicurato (14)), consisterebbe in una “modestissima percentuale” del controvalore dell'obbligazione strutturata, controvalore che dipenderebbe unicamente dall'andamento dei titoli costituenti il relativo basket azionario di riferimento. Il
Capitale Caso Morte Aggiuntivo, inoltre, sarebbe del tutto svincolato da ogni riferimento a tavole di mortalità o di sopravvivenza, e il suo costo sarebbe parzialmente accollato sull'assicurato tramite il caricamento ricorrente prelevato annualmente dalla compagnia;
(ii) non vi sarebbe, poi, proporzionalità tra le prestazioni dovute in caso di decesso dell'assicurato e il premio (requisito sub “(B)”), non sussistendo alcun riferimento all'entità del premio versato dall'assicurato ai fini della determinazione delle prestazioni dovute dall'assicuratore. A ciò dovrebbe poi aggiungersi che, secondo quanto previsto nelle Polizze, il Capitale Caso Morte Aggiuntivo non poteva eccedere Euro 50.000, indipendentemente dall'entità del premio pagato;
la componente relativa al controvalore delle obbligazioni strutturate sottostanti le Polizze era condizionata alla solvibilità di soggetti terzi, rispetto alla Contr quale non assumeva alcuna garanzia;
e la restituzione parziale del premio versato in favore dei contraenti era garantita soltanto in caso di scadenza del contratto e non, invece, nel caso di decesso dell'assicurato.” ( atto di citazione punto 54-55).
16 Deduce l'erroneità della decisione in quanto:
a. “la sentenza n. 6319/2019 della Suprema Corte e i due regolamenti ivi richiamati [i.e.:
Regolamenti Isvap nn. 29 e 32 del 2009, ndr] nel prevedere l'assunzione del rischio demografico da parte dell'assicuratore quale requisito indefettibile del contratto di assicurazione (in mancanza del quale verrebbe meno la causa propria del contratto stesso), si pongono in contrasto con la normativa e con la giurisprudenza comunitaria [v. Corte di
Giustizia, C-542/2016, ndr] […]. Pertanto, considerato che le statuizioni della Corte di
Giustizia Europea hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili cui ineriscono, operatività immediata negli ordinamenti interni, l'interpretazione proposta dalla Corte di Cassazione è da disattendere e le previsioni regolamentari ivi menzionate devono essere disapplicate” (atto di citazione in appello punto 58); “ Infatti, la pronuncia della Corte di Giustizia di cui si discute si riferisce proprio a polizze di tipo linked” ( atto di appello punto 59).”“ D'altra parte, il fatto che i principi già in tal modo affermati dalla Corte di Giustizia siano applicabili e si riferiscano proprio alle polizze linked è stato recentemente confermato anche nella pronuncia del 24 febbraio 2022 (resa nelle cause riunite C-143/20 e
C-213/20: v. ns. doc. L fasc. app.);
b “65. In secondo luogo, la sentenza Cass. 6319/2019 risulta non condivisibile non solo perché in contrasto con la normativa e la giurisprudenza comunitaria, ma anche perché il principio secondo cui le polizze linked dovrebbero presentare un “effettivo impegno da parte dell'impresa a liquidare prestazioni” “il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico” viene fatto discendere da disposizioni regolamentari risalenti al
2009 (i.e. l'art. 9 del Regolamento Isvap n. 32 del 2009 e l'art. 6 del Regolamento Isvap n. 29 del 2009), salvo poi essere ritenuto applicabile a prodotti distribuiti ed emessi anche prima del 2009.
66. Una simile applicazione retroattiva delle disposizioni contenute nei Regolamenti Isvap non può, però, in alcun modo essere giustificata, neppure sostenendo (come fa la Cassazione) che l'art. 9 del Regolamento Isvap n. 32 del 2009 e l'art. 6 del Regolamento Isvap n. 29 del
2009 costituirebbero una “mera attuazione dei principi già previsti dal D.Lgs. 209 del 2005”.
Contrariamente a quanto apoditticamente affermato dalla Corte, infatti, non vi è alcuna disposizione nel Codice delle Assicurazioni che richieda che i prodotti vita di ramo III presentino una “effettiva” componente demografica.
c. “70.. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha non solo fatto applicazione dei principi affermati nella sentenza Cass. 6319/2019, che, come visto, non possono essere condivisi, ma ne ha pure tratto delle conclusioni che non trovano giustificazione alcuna nella pronuncia
17 di legittimità di cui si discute. Ci si riferisce, in particolare, al preteso requisito di cui alla lettera “(B)” del precedente punto 53, consistente nell'ipotetica (necessaria) proporzionalità tra prestazione dell'assicuratore e premio versato dal sottoscrittore” ( atto di citazione)
“nessun passaggio della sentenza la Cassazione afferma che dovrebbe sussistere, tanto meno a pena di nullità, una proporzionalità tra il Capitale Caso Morte Aggiuntivo a carico della compagnia e il premio versato. Una simile affermazione non è compiuta nemmeno nell'inciso della sentenza della Corte di legittimità citato dal Tribunale di OV, inciso in cui la
Cassazione si limita invece a specificare che: “fosse preciso compito della Corte territoriale valutare l'entità della prestazione per verificare se la porzione causale del contratto ascrivibile al rischio assicurativo (ricondotto a quello demografico, trattandosi di una polizza vita) fosse stato effettivamente contemplato o se l'entità della prestazione garantita, a fronte del capitale versato, fosse talmente irrisoria da vanificare completamente l'equilibrio delle prestazioni”.
Quarto motivo di impugnazione: l'erroneità dell'affermazione secondo cui le Polizze sarebbero prive di una causa “assicurativa” “effettiva” e “concreta”:
“73. In ogni caso, le Polizze di cui è causa sarebbero da considerarsi pienamente valide anche laddove si ritenessero applicabili i principi (in realtà non condivisibili) affermati dalla
Cassazione nella sentenza n. 6319/2019. Invero, l'affermazione del Tribunale secondo cui le
Polizze sarebbero prive di causa assicurativa in concreto, per assenza dei requisiti “(A)” e
“(B)” di cui supra, al punto 53, è priva di fondamento per una pluralità di ragioni.
74. In primo luogo, il Tribunale non ha correttamente valorizzato la componente demografica delle Polizze in esame secondo le specificità proprie del tipo contrattuale
“polizze linked”.
76. Una simile conclusione non può che essere assunta anche in relazione alle Polizze oggetto del presente giudizio, le quali prevedevano, in caso di decesso dell'assicurato, oltre alla liquidazione del controvalore dell'obbligazione strutturata sottostante la Polizza stessa, la corresponsione di un capitale aggiuntivo a carico della compagnia (il c.d. Capitale Caso
Morte Aggiuntivo;
v. art.
3.1 delle Condizioni di Assicurazione sub nss. docc. 3 e 4, fasc. primo grado), in una misura percentuale variabile in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso (i.e.: 5% in caso di morte entro il 40° anno di età; 2% in caso di morte tra il 41° e il 54° anno di età; 1% in caso di morte tra il 55° e il 64° anno di età; 0,2% in caso di morte oltre il 65° anno di età). Tale componente aggiuntiva di Capitale Caso Morte, se correttamente “parametrata al tipo contrattuale” delle polizze linked (17), non appare affatto irrisoria o “modestissima” (così si è invece espressa la sentenza impugnata, v. p. 10).
18 78. Concorre, inoltre, a dimostrare l'assunzione di un effettivo rischio demografico da parte della compagnia anche la circostanza che – contrariamente a quanto il Tribunale ha erroneamente affermato nella sentenza impugnata (v. p. 12) – ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere all'assicurato al verificarsi del suo decesso, sono state impiegate specifiche tavole di mortalità (v. le note tecniche attuariali delle Polizze, prodotte sub ns. doc. T e ns. doc. U, fasc. primo grado). E persino le appellate, nel corso del giudizio di primo grado, hanno riconosciuto che “si potrebbe definire […] un rischio demografico concreto quando la quantificazione del capitale da riconoscere al beneficiario al verificarsi dell'evento che attenga alla vita dell'assicurato sia stato determinato sulla base delle specifiche 'tavole di mortalità'” (p. 9 prima memoria . CP_4
79. In secondo luogo, il Tribunale non ha considerato che, nella valutazione della componente “assicurativa” delle polizze di tipo “index-linked”, devono essere correttamente valorizzate non solo la componente demografica (che è invece l'unica ad essere stata presa in esame dal giudice di prime cure), bensì tutte le componenti lato sensu “assicurative” poste a carico dell'emittente. È così che, in dottrina, è stato condivisibilmente osservato che “per valutare il rilievo del profilo “assicurativo” si deve tenere conto non solo delle modalità di calcolo delle prestazioni principali, ma anche della eventuale maturazione di rendimenti periodici garantiti (c.d. cedole) e/o della presenza di garanzie complementari di danni alla persona” .
80. Ciò posto, nel caso di specie, le Polizze, oltre alla già ricordata componente di Capitale
Caso Morte Aggiuntivo (v. supra, punto 76):
(i) garantivano (e hanno di fatto garantito) ai sottoscrittori il recupero di buona parte delle somme versate in sede di sottoscrizione. In particolare: (a) la Polizza “Net Express” (ns. doc. 3, fasc. primo grado, artt.
3.2 e 3.3 delle Condizioni di Assicurazione) ha garantito ai sottoscrittori l'incasso di cedole pari complessivamente al 10% del premio unico da essi versato (5% per i primi due anni di vigenza della Polizza) e, alla scadenza, di un valore di liquidazione pari a circa il 43% dello stesso premio unico, assicurando così il recupero di circa il 53% delle somme versate in sede di sottoscrizione (somme poi effettivamente incassate dalle appellate: si v. nss. docc. 13 e 15, fasc. primo grado, causa e nss. CP_2 docc. 11 e 12, fasc. primo grado, causa Icardi); (b) la Polizza “Net Bonus” ha garantito ai sottoscrittori (ns. doc. 4, artt.
3.2 e 3.3 delle Condizioni di Assicurazione) l'incasso di cedole pari complessivamente al 24% del premio unico da essi versato (6% per i primi quattro anni di vigenza della polizza) e, alla scadenza, di un valore di liquidazione pari a circa il 40% dello stesso premio unico, assicurando così il recupero di circa il 64% delle somme versate in
19 sede di sottoscrizione (somme poi effettivamente incassate dalle appellate: si v. nss. docc. 14
e 16, fasc. primo grado, causa e nss. docc. 11 e 12, fasc. primo grado, causa CP_2
Cordaz);
(ii) consentivano all'assicurato di riscattare anticipatamente la Polizza rispetto alla sua scadenza (v. art. 14 delle Condizioni di Assicurazione sub ns. doc. 3 e ns. doc. 4, fasc. primo grado); (iii) stabilivano che, alla scadenza della Polizza, l'assicurato avesse l'opzione di convertire il capitale in una rendita vitalizia rivalutabile (v. art. 16 delle Condizioni di
Assicurazione sub nss. docc. 3 e 4, fasc. primo grado), con conseguente assunzione da parte Contr di anche di rischi demografici ulteriori, certamente non azzerati dai costi (peraltro minimi (20)) connessi all'esercizio di tale opzione.
“83. In particolare, per quanto riguarda le considerazioni svolte dal Tribunale con riguardo al preteso requisito di cui alla lettera “(A)” del precedente punto 54 (i.e., collegamento tra la prestazione dell'assicuratore e il rischio demografico), si è già visto che, contrariamente a quanto affermato a p. 10 della sentenza impugnata: (i) la previsione di un c.d. Capitale Caso
Morte Aggiuntivo non può ritenersi “non effettiva”, posto che la sua entità – che pure è di valore limitato nel caso di specie – deve essere ritenuta sufficiente tenuto conto delle specificità proprie del tipo contrattuale “polizza linked”; (ii) la determinazione di tale
Capitale Caso Morte Aggiuntivo è in realtà stata operata sulla base di tavole di mortalità.
85. Quanto, poi, agli elementi addotti dal Tribunale a sostegno della pretesa insussistenza del requisito di cui alla lettera “(B)” del precedente punto 54 (i.e., proporzionalità tra la prestazione dell'assicuratore e il premio versato), occorre ribadire che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure alle pp. 10-11 della sentenza impugnata: (i) neppure la Cassazione, nella sentenza n. 6319/2019, richiede che vi sia “proporzionalità” tra premio versato e Capitale Caso Morte Aggiuntivo;
e (ii) quanto al rapporto tra l'entità di tale
Capitale Caso Morte Aggiuntivo e l'entità del controvalore dell'obbligazione sottostante le
Polizze, le percentuali al riguardo applicabili sulla base delle previsioni contrattuali non possono considerarsi irrisorie, in considerazione del tipo di prodotto (polizza linked) in esame. Né, d'altra parte, tale conclusione è smentita dal fatto che il Capitale Caso Morte
Aggiuntivo non potesse eccedere i 50.000,00 Euro: infatti, tenuto conto dei premi normalmente corrisposti dalla clientela destinataria del collocamento delle Polizze (si consideri che le appellate hanno versato in sede di sottoscrizione: (i) quanto alla SI.ra
, Euro 50.000 per la Polizza Net Bonus e Euro 70.000 per la Polizza Net Express;
CP_2
(ii) quanto alla SI.ra Euro 85.000 per la Polizza Net Bonus;
(iii) quanto alla SI.ra CP_3
[...]
[...] Euro 135.000 per la Polizza Net Express), il suddetto cap di Euro 50.000 consentiva Pt_4 senz'altro di preservare una sufficiente “effettività” della componente demografica.
Deduce inoltre che “88. nessuna disposizione prevede un obbligo di rimborso del premio a scadenza neppure in relazione alle polizza vita di tipo “classico” (22) o alle forme pensionistiche complementari (le quali non garantiscono, almeno nella generalità dei casi
(23), il rimborso del capitale versato).
89. Va pertanto escluso che la mancata assunzione da parte della compagnia (mediante garanzia al contraente di un rendimento minimo dell'investimento) dei rischi connessi alla componente finanziaria delle Polizze renda privi di “causa” i contratti di cui si discute” ( atto citazione appello).
91. In assenza di un obbligo di garanzia di restituzione (totale o parziale) degli importi investiti, è chiaro che non abbia alcun rilievo il fatto che una simile garanzia, ove effettivamente prevista (come nel caso di specie), non dipenda dalla solvibilità della compagnia, bensì da quella di soggetti terzi (quali, per l'appunto, E_3
. e per la Polizza “Net Express”, e
[...] E_4 CP_15 CP_16 per la Polizza “Net Bonus”) e non sia prevista in caso di decesso dell'assicurato;
[...] elementi, questi, a cui invece il Tribunale ha erroneamente attribuito un particolare valore nel contesto della motivazione della sentenza impugnata. 92. In ogni caso, non può non considerarsi che, di fatto, la garanzia di cui si discute era, per i contraenti, tutt'altro che
“non effettiva”. (atto di citazione in appello, punti indicati).
I motivi sono infondati e devono essere respinti.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere tra polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked cd. pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato; ne consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi di polizza c.d. pura. (Cass. Sez. 1, 09/04/2024, n. 9418).
21 <<
4. In definitiva, il tratto qualificante sta nell'allocazione del cd. rischio demografico, ossia dell'evento legato alla durata della vita umana. Se il rischio d'investimento grava totalmente sull'assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell'intero capitale, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all'assicurato, proprio in base all'accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente
“slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento;
oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria. In tal caso l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, poiché l'assunzione del rischio è soltanto apparente. 4.1.- Non va trascurato,
d'altronde, che la giurisprudenza unionale ha inquadrato le polizze unit linked nell'alveo dei contratti di assicurazione, escludendo pertanto l'applicazione della disciplina sui contratti stipulati fuori dai locali commerciali (Corte giust. causa C-166/11, ); e, con Persona_1 riferimento a una consulenza finanziaria offerta da un'impresa di intermediazione assicurativa, relativamente a prodotti ibridi composti da un'assicurazione sulla vita e da un investimento, quella Corte ha escluso l'applicazione della direttiva n. 2004/39/Ce, relativa agli strumenti finanziari, e inquadrato l'attività di consulenza finanziaria nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/92/Ce, sull'intermediazione assicurativa (applicabile ratione temporis), quale atto preparatorio alla conclusione di un contratto di assicurazione di cui l'investimento costituisca elemento integrante (Corte giust., causa C-542/16, Strobel e a.). In linea si pone pure Corte cost. n. 32/2024, la quale, al cospetto di una polizza unit linked che prevedeva la garanzia di restituzione integrale del premio unico versato e garantiva la prestazione a prescindere dai risultati della gestione finanziaria, ha senz'altro ritenuto applicabile l'art. 2952, secondo comma, c.c., nella parte in cui prevede un termine di prescrizione biennale per far valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita, del quale ha peraltro dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal suddetto termine, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale>> (Cass. Ord. 09/04/2024, n. 9418,in motivazione).
Quanto alla qualificazione del contratto sottoscritto deve essere rilevato che secondo la giurisprudenza della CGUE le polizze linked < capitale variabile collegati a fondi di investimento (in prosieguo: i «contratti unit-linked»).
Tali contratti hanno carattere aperto e collettivo, in quanto sono conclusi, tra un'impresa di assicurazione e un'impresa contraente dell'assicurazione, al fine di offrire a consumatori
22 ancora indeterminati nella fase di conclusione di detti contratti la possibilità di aderirvi dopo la loro stipulazione, depositando una dichiarazione di adesione individuale e separata.
Inoltre, attraverso tale dichiarazione il consumatore assume la qualità di assicurato e si impegna a corrispondere un premio iniziale e, successivamente, premi mensili regolari all'impresa di assicurazione. Tali premi sono convertiti in quote di un fondo di investimento, chiamate «unità di conto», e poi investiti in strumenti finanziari da cui dipende il valore di dette quote, che costituiscono le attività di contropartita dei contratti unit-linked. A titolo di controprestazione dei premi corrisposti, l'impresa di assicurazione si impegna a versare a tale consumatore prestazioni in caso di decesso o di sopravvivenza al termine del periodo di assicurazione oppure, in caso di risoluzione del contratto di assicurazione prima di detto termine, a rimborsargli un importo pari al valore attualizzato delle quote del fondo di investimento in cui i suoi premi sono stati convertiti.
Infine, il procedimento di adesione ai contratti collettivi unit-linked è gestito unicamente dall'impresa contraente dell'assicurazione, che propone ai consumatori di aderire a detti contratti come forma di investimento finanziario di tipo assicurativo e riceve le loro manifestazioni di volontà in tal senso sotto forma di dichiarazioni di adesione, percependo al contempo una provvigione dall'impresa di assicurazione per il suo intervento>> (sent. CGUE
C213/20).
Ciò premesso, la Corte Europea ha ritenuto che <
«contratto d'assicurazione» ai sensi della medesima disposizione, occorre rilevare che la
Corte ha già dichiarato che i contratti unit-linked rientrano nell'ambito di applicazione ratione materia e della direttiva 2002/83>>(v., in tal senso, sentenza del 1° marzo 2012, Per_1
, C-166/11, EU:C:2012:119, punto 29).
[...]
Inoltre, dalla giurisprudenza consolidata della Corte U.E. << risulta che le operazioni di assicurazione sono caratterizzate, come generalmente ammesso, dal fatto che l'assicuratore s'impegna, dietro previo versamento di un premio, a procurare all'assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all'atto della stipula del contratto
[sentenze del 26 marzo 2015, , C-556/13, EU:C:2015:202, punto 28 e giurisprudenza Per_2 ivi citata, e dell'8 ottobre 2020, ED BI (Pensions Trustees) e ED BI Pension
Investments, C-235/19, EU:C:2020:801, punto 30 e giurisprudenza ivi citata]. Per loro natura tali operazioni implicano che esista un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall'assicurazione, ossia l'assicurato
(sentenza del 31 maggio 2018, Sak Försäkringsaktiebolag e a., Persona_3
C-542/16,EU:C:2018:369, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
23 In questo senso, nel contesto della direttiva 2002/92 la Corte ha stabilito che, nella misura in cui un'impresa di assicurazione si impegna a fornire una prestazione in caso di decesso dell'assicurato o del verificarsi di un altro evento, in cambio del pagamento di un premio da parte di tale assicurato, un siffatto rapporto assicurativo rientra nella nozione di «contratto di assicurazione» di cui alla direttiva citata (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018,
Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e a., C-542/16,EU:C:2018:369, punto 51).
Orbene, tale interpretazione può essere parimenti applicata alla nozione di «contratto d'assicurazione», ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83” ( CGUE C-
213/20 in motivazione). … Di conseguenza, tale consumatore deve, prima della sua adesione al contratto collettivo unit-linked, ricevere le informazioni menzionate in detta disposizione, che gli consentano di effettuare una scelta consapevole del prodotto assicurativo più consono alle sue esigenze….“ Tuttavia, è necessario prendere in considerazione anche le specificità dei contratti collettivi unit-linked. In particolare, da quanto esposto rispettivamente nei punti 64 e
66 della presente sentenza risulta che, da un lato, i procedimenti di conclusione di tali contratti e di adesione agli stessi implicano, per loro natura, il sorgere di due distinti rapporti assicurativi, il primo tra l'impresa di assicurazione e l'impresa che conclude un tale contratto, derivante dalla stipulazione di quest'ultimo, e il secondo, eventuale e successivo al primo, tra l'impresa di assicurazione e l'assicurato consumatore, derivante dalla dichiarazione di adesione di quest'ultimo a detto contratto.
D'altro lato, nell'ambito del procedimento di adesione di tale consumatore a detto contratto,
l'impresa contraente dell'assicurazione agisce quale «intermediario assicurativo», ai sensi dell'articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/92, letto alla luce dei suoi considerando 9 e 11, ed
è pertanto soggetta alle norme stabilite dalla citata direttiva, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera b).
Infatti, tale impresa contraente dell'assicurazione svolge, a titolo oneroso, un'attività di intermediazione assicurativa, ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della direttiva citata, consistente nel proporre ai consumatori di aderire a un contratto collettivo unit-linked e di concludere così, come rilevato nei punti 80 e 81 della presente sentenza, un contratto di assicurazione sulla vita con l'impresa di assicurazione, nonché nel fornire consulenze finanziarie relative all'investimento del capitale costituito dai premi di assicurazione versati da tali consumatori nelle attività di contropartita del contratto collettivo unit-linked (v., in tal senso, sentenza del
31 maggio 2018, e a., C-542/16, EU:C:2018:369, Persona_4 punti da 47 a 54 e 58).
24 In tale contesto, dal combinato disposto delle direttive 2002/83 e 2002/92 risulta che, da un lato, spetta all'impresa di assicurazione, prima della conclusione di un contratto collettivo unit-linked, comunicare all'impresa che conclude detto contratto quantomeno le informazioni di cui all'allegato III, punto A, della direttiva 2002/83, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, di quest'ultima.
In considerazione della natura di un siffatto contratto, destinato a essere distribuito ai consumatori finali, e della necessità che essi ricevano tali informazioni prima della loro adesione a detto contratto, al fine di poter scegliere il prodotto assicurativo più consono alle loro esigenze, derivante dall'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva citata, come interpretato al punto 82 della presente sentenza, l'impresa di assicurazione è tenuta a formulare dette informazioni in modo chiaro, preciso e comprensibile per i citati consumatori, in vista della loro successiva trasmissione a questi ultimi durante il procedimento di adesione al contratto medesimo.
D'altro lato, spetta all'impresa che conclude un contratto collettivo unit-linked, agendo in qualità di intermediario assicurativo, trasmettere dette informazioni fornite dall'impresa di assicurazione a ogni consumatore che aderisce a detto contratto, prima di tale adesione. Le citate informazioni devono essere accompagnate da ogni altra precisazione che risulti necessaria alla luce delle richieste e delle esigenze di detto consumatore, che devono essere determinate in base agli elementi informativi forniti da quest'ultimo. Tali precisazioni devono essere adattate a seconda della complessità di detto contratto e devono essere formulate in un modo chiaro e preciso che sia comprensibile per il consumatore medesimo, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 1,lettera b), della direttiva
2002/92>> ( CGUE C-213/20).
Ciò posto la citata giurisprudenza ha concluso che <L'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre
2002,relativa all'assicurazione sulla vita, deve essere interpretato nel senso che le informazioni ivi menzionate devono essere comunicate al consumatore che aderisce, in qualità di assicurato, a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento concluso tra un'impresa di assicurazione e un'impresa contraente dell'assicurazione. In virtù del combinato disposto di tale disposizione e dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa,
l'impresa di assicurazione è tenuta a comunicare tali informazioni all'impresa contraente dell'assicurazione, la quale deve trasmetterle a detto consumatore prima
25 dell'adesione di quest'ultimo al citato contratto, unitamente a ogni altra precisazione che risulti necessaria alla luce delle richieste e delle esigenze del consumatore.
L'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l'allegato
III, punto A, a.12, della stessa, deve essere interpretato nel senso che le indicazioni sulla natura delle attività di contropartita, che devono essere comunicate al consumatore prima della sua adesione a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento, devono comprendere indicazioni sulle caratteristiche essenziali di tali attività di contropartita. Tali indicazioni: devono comprendere informazioni chiare, precise e comprensibili sulla natura economica e giuridica delle citate attività di contropartita, nonché sui rischi strutturali ad esse collegati, e non devono necessariamente includere informazioni esaustive sulla natura e sull'entità di tutti i rischi connessi all'investimento nelle attività di contropartita medesime, né informazioni identiche a quelle che l'emittente degli strumenti finanziari che le compongono ha comunicato all'impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo3, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive
85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.
L'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 deve essere interpretato nel senso che le informazioni previste nell'allegato III, punto A, a.12, della stessa non devono necessariamente essere comunicate al consumatore che aderisce, in qualità di assicurato,
a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento nell'ambito di un distinto procedimento precontrattuale e che esso non osta a una disposizione nazionale in base alla quale sia sufficiente che tali informazioni vengano menzionate in detto contratto, purché esso sia consegnato al consumatore prima della sua adesione, in tempo utile per consentirgli di effettuare, con cognizione di causa, una scelta consapevole del prodotto assicurativo più consono alle sue esigenze.
L'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 deve essere interpretato nel senso che esso non impone di considerare che il non corretto adempimento dell'obbligo di comunicare le informazioni previste nell'allegato III, puntoA, a.12, della stessa determini la nullità o l'invalidità di un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento o della dichiarazione di adesione
26 a quest'ultimo e, quindi, conferisca al consumatore che ha aderito a tale contratto il diritto alla restituzione dei premi assicurativi versati, purché le modalità procedurali previste dal diritto nazionale per l'esercizio del diritto di far valere il citato obbligo di informazione non siano tali da mettere in discussione l'effettività di tale diritto, dissuadendo il consumatore dall'esercitarlo.
L'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»),deve essere interpretato nel senso che può costituire un'omissione ingannevole, ai sensi di tale disposizione, l'omessa comunicazione al consumatore che aderisce a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento delle informazioni previste all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l'allegato III, punto A,
a.12, della stessa>>( CGEU nr. 542/2016, nello stesso senso CGEU nr. 143/20).
Ciò premesso deve essere rilevato che la sentenza della CGUE invocata dalla parte appellante attiene agli “obblighi informativi” da porsi in essere prima della stipula della polizza, essendo pacifico che esistono validi prodotti assicurativi denominati “linked” e che essi sono considerati “assicurativi”.
La liceità degli stessi, in astratto, è parimenti pacifica, ma deve essere valutato in concreto se alla denominazione del contratto corrisponda la causa concreta.
Il Tribunale, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte sopra richiamato, ha escluso tale sussistenza rilevando che nel caso in esame non sussisteva in realtà la “causa assicurativa”. Essa è stata esclusa in quanto nei prodotti in esame non vi era alcun effettivo trasferimento del rischio assicurativo, in applicazione dei principi di diritto della Suprema
Corte di Cassazione come sopra indicati.
È pacifico che i contratti in esame siano “linked pure”, non contemplando la restituzione del capitale, e come esplicitamente ammesso dalla parte appellante, dovendosi pertanto escludere la natura assicurativa previdenziale delle polizze oggetto di causa.
Atteso che la causa dei contratti in esame è stata qualificata da entrambe le parti come
“assicurativa” l'assenza della stessa in concreto determina la nullità dei medesimi.
Il Tribunale ha svolto una operazione ermeneutica all'esito della quale ha ritenuto che la causa dei contratti in esame non corrispondesse volontà delle parti ed alla loro “apparente
27 qualificazione”. Ovvero che a dispetto della denominazione giuridica operata dalle parti, nel regolamento negoziale non vi era alcun riferimento alle natura assicurativa sicché - a fronte della mancata assunzione di alcun rischio in capo all'emittente - il contratto era privo di causa.
Quindi il Tribunale ha provveduto all' attribuzione del corretto inquadramento sistematico al regolamento negoziale pattuito.
Secondo quanto prevede l'art. 1418 comma 2 c.c., il contratto è nullo quando manchi di alcuno dei requisiti prescritti dall'art. 1325 c.c., inclusa la causa.
Il Tribunale, all'esito dell'attività interpretativa, quale operazione ermeneutica governata da criteri giuridici cogenti, che tende alla ricostruzione del significato del contratto in conformità alla comune volontà dei contraenti, ha sussunto il negozio in un determinato paradigma disciplinatorio escludendone la natura assicurativa e l'aderenza alla fattispecie astratta ivi indicata.
< rapporto al fine di precisarne il contenuto, gli effetti e le norme applicabili. La qualificazione giuridica di un rapporto contrattuale va operata sulla base della causa, ossia dello scopo pratico del negozio, della sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato>> (Sez. 3, Sentenza n. 23941 del
12/11/2009, Rv. 610016; Sez. 3, Sentenza n. 10490 del 08/05/2006, Rv. 592154; v. pure Sez.
2, Sentenza n. 7927 del 28/03/2017, Rv. 643530).
Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto che in forza della c.d. causa concreta, ovvero degli interessi che il negozio è concretamente diretto a perseguire con riferimento alla tipica funzione economico-sociale del contratto, la stessa era inesistente, ovvero che fosse privo della “causa assicurativa”.
Peraltro < convenuto un determinato inquadramento (nomen iuris) con atto scritto, è di norma priva di rilievo la disciplina dall'art. 1424 c.c. per la conversione del negozio nullo, poiché la questione della identificazione del reale tipo di negozio deve essere affrontata in relazione alle effettive caratteristiche dello stesso>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12781 del 14/06/2005; Sez.
L, Sentenza n. 14294 del 28/07/2004; Sez. L, Sentenza n. 3048 del 02/04/1996).
< rapporto al fine di precisarne il contenuto, gli effetti e le norme applicabili. La qualificazione giuridica di un rapporto contrattuale va operata sulla base della causa, ossia dello scopo
28 pratico del negozio, della sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato>> (Sez. 3, Sentenza n. 23941 del
12/11/2009, Rv. 610016; Sez. 3, Sentenza n. 10490 del 08/05/2006, Rv. 592154; v. pure Sez.
2, Sentenza n. 7927 del 28/03/2017, Rv. 643530).
Accertata la nullità per assenza di causa dei contratti in esame risultano assorbite le ulteriori osservazioni della parte appellante sui diversi elementi “qualificanti” dei contratti.
1.2 Impugnazione della parte della sentenza che ha ritenuto che le Polizze non fossero meritevoli ex art. 1322, comma 2, c.c., dichiarandone la nullità
- Quinto motivo d'impugnazione: l'erroneità della premessa su cui si fonda la valutazione compiuta dal Tribunale, consistente nell'assunto secondo cui le Polizze non sarebbero riconducibili al tipo legale delle polizze linked di cui al ramo III del Codice delle
Assicurazioni;
- Sesto motivo di impugnazione: l'errata applicazione al caso di specie dei principi affermati dalla giurisprudenza relativa ai prodotti “My Way” e “4You”;
- Settimo motivo di impugnazione: l'erroneità dell'affermazione secondo cui le Polizze sarebbero immeritevoli ex art. 1322, comma 2, c.c. in ragione del palese e grave squilibrio delle posizioni dei contraenti in favore della compagnia assicurativa e della riattribuzione unilaterale del rischio di impresa sull'assicurato;
- Ottavo motivo di impugnazione: l'erroneità dell'affermazione secondo cui le Polizze sarebbero immeritevoli ex art. 1322, comma 2, c.c. in ragione della pretesa inadeguatezza rispetto alla clientela di riferimento e dello sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali dei sottoscrittori;
- Nono motivo di impugnazione: l'erroneità dell'affermazione secondo cui le Polizze sarebbero immeritevoli ex art. 1322, comma 2, c.c., in ragione della pretesa elusione delle previsioni del TUF relative ai prodotti finanziari emessi dalle compagnie assicurative;
- Decimo motivo di impugnazione: l'erroneità dell'affermazione secondo cui le Polizze sarebbero immeritevoli ex art. 1322, comma 2, c.c., in ragione dell'assoggettamento del cliente retail ai rischi derivanti da speculazioni sulla finanza derivata).
I motivi sono infondati e devono essere respinti.
Si è già detto della qualificazione dei contratti in esame: si tratta di prodotti privi della causa assicurativa previdenziale. La causa del contratto deve essere valutata in concreto, essendo irrilevante la “definizione” apparente e dovendo, invece, essere valutata la ragione pratica
29 del contratto che nella realtà differiva da quella voluta dai “consumatori”, come sopra già osservato.
Il Tribunale ritenuto che i contratti in esame fosse “atipici” ha provveduto al vaglio della loro meritevolezza.
Le polizze in esame sono contratti tipici “link pure”, come qualificati dalla Suprema Corte
(ord. cit.) e dalla giurisprudenza della Corte Europea;
quindi risulta irrilevante sottoporre al vaglio di meritevolezza una pattuizione lecita, come lo sono le polizze pure linked, riconosciute dall'ordinamento.
Deve rilevarsi che la questione relativa allo squilibrio originario nello scambio tra attribuzioni reciproche non è attratta nell'area della causa, poiché opera sul piano degli effetti, e quindi sul piano del rapporto negoziale e della sua esecuzione: eventuali squilibri nelle reciproche attribuzioni patrimoniali non comportano l'invalidità dell'atto di autonomia sotto il profilo della causa, ma postulano un concreto assetto di interessi eminentemente «privati» e, quindi,
l'eventuale ricorso a strumenti di tutela di natura risolutoria. Quando, infatti, la prestazione reciproca conserva un significato trasparente e un contenuto lecito, non spetta ad un'autorità esterna alle parti - qual è quella giudiziale, priva dei poteri preventivi e generali del legislatore
- il giudizio, singolare e a posteriori, sull'equilibrio dei valori scambiati. Del resto, l'interesse non meritevole di tutela si colloca tra il difetto di causa (anche per assenza di serietà di essa) - che nel caso in esame è stato già accertato - e la causa illecita (per contrasto con norme imperative, con l'ordine pubblico, con il buon costume).
“Esclusa l'illiceità della (di tale) pattuizione, un controllo in termini di meritevolezza si imporrebbe ove non risultasse con chiarezza la concreta ragione che induce le parti ad uno scambio. Una volta emerse le ragioni lecite, il patto atipico si pone al di qua del confine con la nullità per difetto del titolo giustificativo dello scambio: solo varcato detto confine troviamo la regola dell'art. 1322 cod. civ. che meriti il costo di una coercizione giudiziale. Quel che rende meritevole di tutela una situazione fondata su un patto atipico lecito né del tutto irrilevante è un canone di giudizio interno – che spetta al giudice del merito individuare – all'equilibrio complessivo fra i contrapposti interessi privati” (Cass. Sez. 2, 20/03/2024, n.
7447, in motivazione).
Tuttavia secondo “Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di
30 una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile” ( Cass. Sentenza n. 28307 del 11/12/2020).
Pertanto tutti i motivi attinenti alla valutazione della meritevolezza dei contratti oggetto di causa risultano assorbiti in forza delle precedenti osservazioni.
1.3.Sulle eccezioni della parte appellante
I . Undicesimo motivo di impugnazione: l'erroneità della parte della sentenza che ha rigettato l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dall'appellante con riguardo all'azione di nullità
L'appellante deduce:
“138. Come visto, la nullità delle Polizze per mancanza di causa in concreto affermata dal
Tribunale deriva dalla prospettata “ineffettività” della componente demografica delle
Polizze e cioè, in pratica, dal fatto che il Capitale Caso Morte Aggiuntivo sarebbe insufficiente. Ebbene, nel corso del giudizio di primo grado, l'esponente aveva rilevato che, a fronte di un siffatto – ma in realtà inesistente – ipotetico vizio:
(i) da un lato, risultava preclusa la possibilità di dichiarare la nullità totale delle Polizze, posto che il preteso vizio riguardava la sola dedotta insufficienza del Capitale Caso Morte
Aggiuntivo e che, quindi, il Giudice, in applicazione dei principi in tema di nullità parziale e di conservazione del contratto (v. art. 1419 c.c.), avrebbe tutt'al più potuto dichiarare la nullità delle sole disposizioni contrattuali relative a tale componente delle Polizze, sostituendola di diritto con quello che si fosse ritenuto essere un livello minimo di assunzione di rischio demografico da parte della compagnia (il che, in pratica, avrebbe significato correggere, in aumento, le percentuali previste dalle Polizze in relazione al
Capitale Caso Morte Aggiuntivo);
(ii) dall'altro lato, però, le appellate risultavano pacificamente prive di interesse ad agire (v. art. 1421 c.c.) rispetto ad una simile pronuncia (avente ad oggetto la nullità parziale e la conseguente sostituzione di diritto della disciplina contrattuale relativa all'entità del Capitale
Caso Morte Aggiuntivo con quella ritenuta adeguata al canone di “effettività” più volte menzionato). Ciò in quanto nessuna delle appellate (a) era deceduta nel corso della vigenza delle Polizze, (b) aveva quindi beneficiato di tale componente demografica e (c) potrebbe
31 ora beneficiare di una eventuale modifica in melius della componente demografica delle
Polizze.” ( atto di citazione in appello).
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Come sopra illustrato l'assenza dell'“assunzione del rischio demografico” nel caso in esame è determinato dalla esclusione del rimborso del capitale investito che determina la natura non assicurativa del prodotto.
Ora, in tema di contratti, “agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c. sulla nullità parziale, la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità, con conseguente estensione della invalidità all'intero contratto, deve essere fornita dall'interessato”. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2314 del 05/02/2016; Sez. 2, Sentenza n.
23950 del 10/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 11673 del 21/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 27732 del 16/12/2005; Sez. 2, Sentenza n. 6756 del 05/05/2003).
Tale prova è stata fornita essendo pacifico che i consumatori volevano acquistare
“assicurazioni sulla vita” e non titoli derivati (circostanza non contestata dalla parte appellante).
Peraltro per stabilire se ricorra la possibilità della conversione del negozio nullo ex art. 1424
c.c. ,<deve farsi luogo ad una duplice indagine, l'una rivolta accertare la sussistenza di un obiettivo rapporto continenza tra il negozio nullo e quello che lo dovrebbe sostituire l'altro diretta a stabilire se, avuto riguardo agli interessi pratici perseguiti dai contraenti, la volontà che li indusse a stipulare il contratto nullo possa ritenersi orientata anche verso gli effetti del contratto diverso >> (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6004 del 05/03/2008; Sez. 2,
Sentenza n. 23145 del 27/10/2006; Sez. 2, Sentenza n. 5451 del 11/10/1980; Sez. 2, Sentenza
n. 536 del 07/03/1967). Prova che non è stata neppure dedotta.
II. dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle CO azioni proposte dalle SI.re , e e/o l'inammissibilità (per le ragioni CP_2 CP_3 CP_4 indicate in atti) il difetto di interesse ad agire
Tali ulteriori eccezioni svolte per le domande di risoluzione e annullamento sono assorbite dall'accoglimento della domanda di nullità.
III. Primo motivo di impugnazione: erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione di nullità
“37. Il Tribunale di OV ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione dell'azione di nullità, Contr formulata sia da che da fosse infondata in quanto: (i) le domande formulate CP_17 dalle appellate, avendo ad oggetto la restituzione di somme versate in base a un titolo nullo,
1andrebbero qualificate come azioni di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. e sarebbero
32 pertanto soggette alla prescrizione ordinaria decennale;
e (ii) le SI.re e CP_3 CP_4
Contr
avevano messo in mora (mediante lettere inviate dai rispettivi legali) prima CP_2 del decorso di dieci anni dal pagamento dei premi unici di cui esse chiedono la restituzione
(infatti, le lettere di messa in mora risalgono al 10 maggio 2017 per la SI.ra al 1° CP_3 agosto 2016 per la SI.ra e al 15 luglio 2016 per la SI.ra , mentre i CP_4 CP_2 pagamenti dei premi unici risalgono, rispettivamente, al 1° ottobre 2007, al 26 ottobre 2007 e al 2 dicembre 2006/4 novembre 2007: v. p. 18 della sentenza).
38. Orbene, un tale iter motivazionale è senz'altro errato, in quanto il Tribunale – anche in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) – ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione per come proposta dall'esponente in primo grado;
eccezione, questa, che aveva anzitutto ad oggetto l'azione di nullità delle
Polizze proposta dalle attrici (ora appellate). Il Tribunale si è invece direttamente interrogato sulla possibilità di considerare prescritte le azioni di ripetizione dell'indebito formulate dalle appellate;
ma, così facendo, il giudice di prime cure ha “saltato” il necessario antecedente logico-giuridico di qualsivoglia pronuncia restitutoria, consistente nella sussistenza dei presupposti per poter accogliere le domande demolitorie che ne sono alla base.
39. Nel caso di specie, però, tali presupposti sono del tutto mancanti, posto che l'azione di nullità su cui le pronunce restitutorie dovrebbero fondarsi è ormai certamente prescritta.
40. Al riguardo, occorre anzitutto considerare che le azioni di nullità proposte dalle appellate, essendo poste a tutela dell'interesse di una sola parte (nel nostro caso, i sottoscrittori dei prodotti), sono pacificamente ascrivibili alla categoria delle nullità “di protezione” e
“relative” e sono quindi esercitabili solo dalla parte nel cui interesse sono stabilite. Ciò posto, le stesse sono “assimilabil[i] alla annullabilità e al relativo regime giuridico”, compreso il
“termine quinquennale di prescrizione e [la] possibilità di interrompere la decorrenza della stessa solo mediante domanda giudiziale”: “in base al principio interpretativo 'eadem ratio, idem dispositio'”, infatti, “si reputa che la nullità relativa sia disciplinata dalle norme che regolano l'annullabilità del contratto”.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
L'azione di nullità è imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1422 cod. civ., ancorché sia assoggettata a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., l'azione di ripetizione dell'indebito di quanto eventualmente versato in esecuzione del contratto.
Le nullità di c.d. di protezione, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza eurounitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 4/06/2009, in causa C-243/08, Pannon), sono
“una species del più ampio genus rappresentato dalle prime, risultando le stesse volte a
33 tutelare interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo, quali il corretto funzionamento del mercato e l'uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica (cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 24242 e 26243).
<< E' stato tuttavia precisato che, caratterizzandosi le nullità di protezione «per una precipua natura ancipite, siccome funzionali nel contempo alla tutela di un interesse tanto generale
(l'integrità e l'efficienza del mercato, secondo l'insegnamento della giurisprudenza europea) quanto particolare/seriale (quello di cui risulta esponenziale la classe dei consumatori o dei clienti)», la rilevazione officiosa delle stesse, in mancanza della quale risulterebbe frustrata o comunque sminuita la funzione di tutela del bene primario consistente nella deterrenza di ogni abuso in danno del contraente debole, incontra il limite della conformità del rilievo «al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela(cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242) >> ( Cass. Ord. 24/01/2024, n. 2338 in motivazione).
Non può pertanto accogliersi la tesi difensiva che vorrebbe equiparare la nullità di protezione all'annullabilità, senza considerare che solo la proponibilità della stessa è rimessa all'interesse della parte “protetta” che nel caso in esame è stata azionata.
Peraltro “L'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione decorre non già dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del negozio, ma da quella del pagamento, avendo tale pronuncia, di mero accertamento, portata ed efficacia retroattiva, con conseguente caducazione del titolo fin dall'origine. (Cass. Sez. 2, 16/12/2024, n. 32694).
IV. Secondo motivo di impugnazione: erroneo rigetto dell'eccezione di inammissibilità e/o infondatezza per convalida e/o esaurimento degli effetti delle Polizze affette dalla pretesa nullità
“45. Il Tribunale di OV ha ritenuto che, con riferimento alla dedotta nullità delle Polizze, Contr l'eccezione di convalida formulata da fosse infondata, in quanto, a suo dire, sarebbe
“noto che la nullità (quandanche -in ipotesi- “di protezione”) […] non può essere oggetto di convalida” (v. p. 19 sentenza). Quanto, poi, al rilievo dell'esponente secondo cui le domande avversarie sarebbero inammissibili/infondate perché relative a contratti che avevano già esaurito i propri effetti, il Tribunale ha affermato che: “la nullità delle polizze esclude alcun
34 rilievo ostativo al prospettato esaurimento delle vicende contrattuali, rilievo che anche la giurisprudenza citata da [...] riferisce ai soli casi di risoluzione e annullamento CP_1 contrattuale” (v. p. 19 sentenza).
46. Tale capo della sentenza di prime cure risulta viziato, e deve conseguentemente esser riformato, per le seguenti ragioni.
47. Il Tribunale, infatti, trascura il principio secondo cui – tenuto conto della già ricordata assimilabilità delle nullità “di protezione” alle azioni di annullamento (v. supra, punti 40 e 41)
– la regola in base alla quale il contratto nullo non può essere sanato, salvo che la legge preveda diversamente (art. 1423 c.c.), subisce un ridimensionamento, sicché anche il contratto affetto dalle nullità “relative” può certamente essere convalidato (6). Tale principio è stato anche di recente ribadito in giurisprudenza (7), ricordandosi che “le nullità relative vanno distinte dalle nullità assolute e sono piuttosto assimilabili al regime dell'annullabilità, con tutto ciò che ne deriva sotto il profilo della convalida del contratto”.
E tale convalida – si badi – consegue “non solo dall'esecuzione volontaria delle prestazioni, ma anche da qualsiasi comportamento” che, come è avvenuto nel caso di specie, risulti
“incompatibile con la volontà delle parti di avvalersi della nullità”. Proprio in applicazione di tali principi, la giurisprudenza ha più volte avuto modo di affermare che l'incasso delle cedole costituisce un mezzo di convalida anche dell'azione di nullità .
48. Questa conclusione, peraltro, è espressione del più generale e fondamentale dovere di buona fede in executivis, “che non consente l'adozione di comportamenti contraddittori da parte dei contraenti” .
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Si deve ribadire che i contratti in esame sono nulli in quanto privi di causa;
si richiama altresì quanto osservato circa la disciplina delle nullità di protezione.
Ciò premesso si rileva, in ordine alla altra parte del motivo di impugnazione, che l'appellante deduce in buona sostanza "un uso selettivo della nullità" da parte del consumatore ed allega che esso contrasta con le regole della correttezza e della buona fede o sia fonte di un abuso del diritto, e comunque ché una siffatta evenienza si sostanzia nella rinuncia del consumatore a valersi della nullità o alla convalida di essa con un comportamento protratto nel tempo.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Si richiama quanto osservato circa le nullità di protezione, che sono poste a tutela di interessi generali e non possono , invece, essere utilizzate nell'interesse del contraente c.d. “forte”.
35 Per tali motivi devono essere respinte le difese circa una possibile convalida dei negozi nulli tramite l'incasso delle cedole, perché tale condotta non costituisce alcuna rinuncia del consumatore a valersi della nullità o alla convalida del negozio.
Deve essere ribadito che nel caso in esame non ricorrono le condizioni della conversione del contratto nullo. Essa è consentita, come sopra indicato , a norma dell'art. 1424 c.c., < quando, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, possa ritenersi che esse, ove avessero avuto conoscenza della nullità del negozio concluso, ne avrebbero voluto uno diverso, i cui requisiti di sostanza e di forma fossero già contenuti in quello nullo>>, circostanza non provata nel caso in esame.
Peraltro il Tribunale nella definizione dell'indebito oggettivo ha detratto gli importi percepiti a titolo di cedole annuali ( sent. impugnata pag. 17, numerazione adde della Corte).
V. Dodicesimo motivo di impugnazione: l'erroneità del capo sentenza che ha rigettato le domande di manleva e regresso nei confronti di e del SI. CP_17 Controparte_7
“146. Come si è visto nel precedente punto 28, il Tribunale ha rigettato le domande di Contr manleva e regresso svolte da nei confronti di e del SI. CP_17 Controparte_7
147. Il Giudice di prime cure ha fondato il rigetto della domanda di manleva nei confronti di e del SI. su un presupposto errato, sia in fatto che in diritto. CP_17 Controparte_7
Contr 148. Diversamente da quanto affermato dalla sentenza, non corrisponde al vero che non avrebbe allegato un autonomo titolo di responsabilità dei terzi chiamati in causa nei suoi confronti. Come l'esponente ha diffusamente argomentato nel corso del giudizio di primo grado, le pretese verso e il SI. si fondano sul fatto che gli obblighi restitutori CP_17 CP
Contr di derivano da una declaratoria di nullità che non dipende da responsabilità dell'esponente, bensì – in ultima istanza – da illeciti/inadempimenti commessi proprio da
e dal SI. . CP_17 CP
149. Da un lato, infatti, ha svolto – oltre al ruolo di dealer e di agente di calcolo CP_17 menzionati a p. 20 della Sentenza – anche quello di strutturatore delle Polizze, sicché essa è Contr senz'altro obbligata a tenere manlevata e indenne, a titolo risarcitorio, dal costo di una pronuncia restitutoria che, come quella contenuta nella Sentenza di prime cure, si fonda proprio su presunti vizi attinenti alla struttura delle Polizze.
150. Dall'altro lato, se – come afferma la Sentenza – vi è stato nella specie uno “sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali” delle attrici (p. 15 della sentenza impugnata), davvero non si comprende per quale motivo il SI. debba andare esente da ogni responsabilità CP risarcitoria nei confronti dell'esponente, posto che un siffatto “sfruttamento” non potrebbe che essere stato posto in essere anzitutto dal soggetto che ha collocato le Polizze alle SI.re
36 , e che, per stessa ammissione di queste ultime, le avrebbe indotte CP_2 CP_3 CP_4 ad acquistare i prodotti presentandoli in modo decettivo (in merito v. supra., punto 7).”
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
La parte appellante deduce una responsabilità contrattuale nei confronti di
[...] ma non ha provato in alcun modo l'inadempimento della stessa nei suoi CP_18 confronti, né ha chiesto di provarlo.
Nei confronti del l'appellante deduce responsabilità: CP
a. a titolo contrattuale: essa non sussiste non essendo provato alcun vincolo contrattuale esistente tra gli stessi;
b.extra contrattuale e solidale: non è provato alcun illecito commesso dal essendo CP pacifico in causa che il prodotto “venduto” fosse stato predisposto dalla stessa che ha CP_1 predisposto anche il fascicolo informativo ( atto di citazione in appello pag. 110), e che la nullità è derivata dall'assenza della causa assicurativa, ovvero da un testo contrattuale dalla stessa predisposto. Non è consentito al responsabile del danno agire in via di regresso, ai sensi dell'art. 2055, secondo comma, cod. civ., nei confronti di altro asserito responsabile indiretto quando quest'ultimo è estraneo alla causazione del fatto illecito. Sussiste solidarietà nel lato passivo allorché l'evento dannoso sia imputabile a più persone che abbiano concorso nel cagionarlo, non rilevando in contrario la diversa fonte dell'obbligazione. Solo se un medesimo evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenerne la corresponsabilità risarcitoria è sufficiente, in base alla regola dell'art. 2055 c.c., che le azioni ed omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno, restando esclusa, invece, in difetto di previsione legale o convenzionale al riguardo, la responsabilità sussidiaria di taluno dei concorrenti. Nella specie, non è stata condannata in solido con il promotore, avendo CP_1 le parti attrici proposto una domanda di nullità del contratto nei soli confronti dell'altro contraente, ovvero stessa ha dato luogo alla nullità del contratto, predisposto CP_1 CP_1 dalla medesima, e pertanto essa solo ne deve rispondere.
VI. Tredicesimo motivo di impugnazione: l'erroneità del capo della sentenza che ha condannato l'appellante alla restituzione dei premi pagati dalle appellate e al pagamento delle spese di lite
L'appellante deduce primo “Da tutti i motivi di impugnazione fin qui esposti e dal rigetto di tutte le domande formulate in primo grado dalle appellate, deriva, ovviamente, anche la necessità di riformare il capo condannatorio e il capo sulle spese di lite di cui si discute” ( atto di appello pag.74) .
Attesa la dichiarata e confermata nullità dei contratti il motivo deve essere respinto.
37 Si deve peraltro rilevare che il Tribunale nella quantificazione della somma da restituire a tenuto conto delle somme delle cedole percepite dalle consumatrici.
2. sull'appello incidentale proposto da Controparte_5
2.1 .“a) riformare la sentenza n. 494/2022, emessa dal Tribunale di OV in data 21 febbraio 2022, pubblicata in data 25 febbraio 2022, e non notificata a Controparte_5 nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione di
[...] nei confronti di per mancato esperimento del Parte_1 Controparte_5 tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. 4 marzo 2010, n.
28” impugna il capo della Sentenza che ha rigettato l'eccezione di Controparte_5
Contr improcedibilità delle domande di
Il Tribunale ha respinto l'eccezione ritenendo che la sottoposizione della controversia tra la Co Compagnia di Assicurazione e al tentativo di mediazione obbligatoria determinerebbe:
- l'indebita estensione della regola prevista per controversie discendenti da “contratti Contr Co assicurativi” al rapporto processuale tra e;
- l'illegittima interpretazione estensiva di un'eccezione al diritto costituzionale alla libera tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. e art. 6 Convenzione dei diritti dell'Uomo;
- un allungamento dei tempi di definizione del processo in violazione del principio di ragionevole durata dello stesso stabilito dall'art. 111 Cost.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
La Suprema Corte , a Sezioni Unite, insegna che “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo” (Cass. Sez.
U., 07/02/2024, n. 3452).
“L'istituto pone una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, specificamente
«con finalità deflattiva»” (Corte cost. 20 gennaio 2022, n. 10 e 18 aprile 2019, n. 97, citt.).
“La mediazione obbligatoria si collega non alla domanda sic et simpliciter, ma al processo, che ormai è pendente, onde, essendo la causa insorta, la funzione dell'istituto viene meno, non avendo avuto l'effetto di prevenzione per la instaurazione del processo: in quanto essa si collega alla causa, non alla domanda come tale, in funzione deflattiva del processo. Pertanto, una volta che la domanda principale sia stata regolarmente proposta dopo che la mediazione
38 abbia già fallito l'obiettivo, una nuova mediazione obbligatoria relativa alla domanda riconvenzionale – pur volendo trascurare ogni previsione sulle sue possibilità di successo, che non rilevano a questi fini interpretativi – non realizzerebbe, in ogni caso, il fine di operare un
«filtro» al processo innanzi ad un organo della giurisdizione. Il giudice è già investito della controversia introdotta dall'attore, di cui non verrebbe ormai spogliato, neppure se il tentativo sulla domanda del convenuto avesse esito positivo, dovendo il processo proseguire per la decisione sulla domanda principale e, dunque, al più, con una mera “riduzione” del suo oggetto. Posto che l'istituto ha esclusive finalità di economia processuale, nel senso di evitare il proliferare di cause iscritte innanzi all'organo giudiziario, imporre un successivo, o più successivi ad ogni ulteriore domanda proposta nel giudizio, tentativi obbligatori di conciliazione, nel contempo differendo la trattazione della causa per mesi ad ogni nuova domanda proposta in giudizio, è un effetto eccessivo non voluto dalla norma rispetto allo scopo deflattivo perseguito” ( Cass. S.u. cit in motivazione pag.9).
Peraltro “ sussistono limiti, individuati dallo stesso legislatore positivo e dal giudice delle leggi, contro l'allungamento dei tempi dovuti alla mediazione obbligatoria ed altri simili istituti, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo. La stessa Corte
Costituzionale ha rilevato <l'esigenza di salvaguardare la ragionevole durata del processo
(art. 111, secondo comma, Cost.), senza vanificare, con inutili intralci, l'effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.)», (Corte cost. 12 dicembre 2019, n. 266, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, secondo e terzo periodo, e 5, d.l. n. 132 del 2014).
“La Corte costituzionale da tempo rileva che, se simili strumenti «tendono, infatti, ad evitare l'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale, nondimeno l'adempimento di un onere, lungi dal costituire uno svantaggio per il titolare della pretesa sostanziale, rappresenta il modo di soddisfazione della posizione sostanziale più pronto e meno dispendioso»: proprio lo scongiurare «l'abuso… della giurisdizione, in vista di un interesse della stessa funzione giurisdizionale, è stato sovente la ratio espressa della “giurisdizione condizionata”. Il principio di economia processuale, inteso come più efficace e pronta soluzione dei conflitti, ha solitamente fondato la rispondenza dei condizionamenti censurati alla previsione costituzionale del diritto di azione» (Corte cost. 4 marzo 1992, n. 82). In altre occasioni, la giurisprudenza costituzionale ha affermato la legittimità di quelle regole, che subordinano
«l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni, purché non vengano imposti oneri o modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale» (sent. 13 aprile 1977, n. 63), in particolare stabilendo
39 che il tentativo di conciliazione riguardo alle cause agrarie non costituisce «adempimento vessatorio di difficile osservanza né un'insidiosa complicazione processuale tale da ledere il diritto di difesa dell'attore» (Corte cost. 21 gennaio 1988, n. 73). Per la Corte costituzionale, dunque, la mediazione obbligatoria non viola il diritto di azione, sancito dalla Costituzione, soltanto laddove risulti idoneo a produrre il risultato vantaggioso del c.d. effetto deflattivo, senza mai divenire tale da provocare un inutile prolungamento dei tempi del giudizio. Le indicazioni del giudice delle leggi additano, in sostanza, una linea di equilibrio fra il principio di azione di ordine costituzionale e le deroghe che possono esservi apportate in funzione di interessi di estrema rilevanza, ma confermano il carattere eccezionale delle ipotesi limitative: ne deriva che le condizioni di procedibilità stabilite dalla legge non possono essere aggravate da una interpretazione che conduca ad estenderne la portata (Cass. 21 gennaio 2004, n. 967, con riguardo alla conciliazione lavoristica)”( Cass. S.U. cit. in motivazione pag.18).
In applicazione dei sopra indicati principi di diritto, applicabili alla fattispecie in esame, e cui la sentenza impugnata ha aderito, il motivo deve essere respinto.
2.2 “b. ERRONEITÀ DEL CAPO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO CHE HA
COMPENSATO LE SPESE DI LITE TRA ” CP_19 impugna il capo della sentenza laddove il Giudice ha compensato le Controparte_5
Contr Co spese tra e nonostante l'integrale rigetto delle domande di manleva e regresso svolte Contr Cont da nei confronti di
Ad avviso dell'appellante incidentale la motivazione del Tribunale è illogica e apparente e contrasta con i principi dettati dagli artt. 91 e 92 c.p.c. Infatti, in caso di soccombenza totale, la regola è la condanna della parte soccombente alla refusione delle spese di lite.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
“In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse” (Cass. Sez. 5, 15/04/2025, n. 9860, Rv. 674674 –
01).
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza della reciproca soccombenza in ragione della condotta processuale della parte.
Infatti “la ragione della disciplina del carico delle spese processuali va rinvenuta nell'esigenza di stimolare la parte ad un uso cosciente del proprio diritto di difesa e di evitare che ne abusi per fini dilatori” (Cass. Sez. 3, 20/09/2004, n. 18857).
3.sulle spese di giudizio
40 Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nei confronti delle parti attrici in primo grado e di . Controparte_7
Sono interamente compensate nei confronti di attesa la reciproca Controparte_20 soccombenza.
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 nei valori medi secondo lo scaglione. E precisamente: Valore causa inferiore ad € 260.000,00
1. Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva: € 1.911,00=
3. Fase trattazione: € 4.326,00=
4. Fase decisionale: € 5.103,00= totale per compensi avvocato: € 14.317,00= ; con aumento ex art. 4, comma 2: € 18.333,90;
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale e quello incidentale sono respinti.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2) dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da e che liquida Controparte_2 Parte_5 per ciascuna di queste parti in € 14.317,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute e Controparte_3 Controparte_4 che liquida in € 18.333,90= ( Art. 4 comma 2) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
4) spese di lite interamente compensate tra la parte appellante e;
Controparte_20
5) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale e quello incidentale sono respinti;
6) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
OV, 14/07/2025
Il Presidente est.
Dott. ssa Rosella Silvestri
41
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 386 / 2022 R.G. promossa da
(IÀ ), in persona della Parte_1 CP_1
rapp. e difesa dall'Avv.to STEFANO MICHELI, Parte_2 Parte_3 dall'Avv.to MONICA IACOVIELLO, dall'Avv.to FRANCESCO CASAMASSA e dall'Avv.to MARIO OLIVIERI presso lo studio di quest'ultimo è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'Avv.to GIORGIO AFFERNI presso il cui studio è Controparte_2 elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA nei confronti di e rapp. e difese dall'Avv.to Controparte_3 Controparte_4
ANDREA GRECO e dall'Avv.to ELENA FEMIA presso lo studio del primo sono elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTI APPELLATE nei confronti di in persona del Procuratore Speciale rapp. e Controparte_5 Controparte_6 difesa dall'Avv.to GIORGIO COLOMBO, dall'Avv.to MONICA RIVA e dall'Avv.to
STEFANO PARLATORE presso lo studio dell'Avv.to MATTEO MEZZAPESA è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
1 e nei confronti di rapp. e difesa dall'Avv.to MARCO DA VILLA e dall'Avv.to Controparte_7
CLAUDIA MARINI presso lo studio del primo è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
Come da foglio di p.c. depositato per l'udienza del 16 aprile 2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di OV – previa declaratoria di inammissibilità delle domande delle SI.re , e rigettate (in tutto o in parte) dal giudice di CP_2 CP_3 CP_4 prime cure e riproposte dalle appellate in assenza di appello incidentale e previa declaratoria di inammissibilità delle domande delle SI.re e ritenute assorbite CP_3 CP_4 dal giudice di prime cure e oggetto di riproposizione in modo meramente generico –, riformare, in accoglimento dell'appello proposto da la sentenza CO del Tribunale di OV n. 494/2022 pubblicata il 25 febbraio 2022 e, respinta ogni contraria domanda (anche formulata in via di appello incidentale), istanza, ragione o eccezione avversaria:
I. in via preliminare:
(i) dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle CO azioni proposte dalle SI.re , e e/o l'inammissibilità (per le ragioni CP_2 CP_3 CP_4 indicate in atti) e/o il difetto di interesse ad agire e/o l'intervenuta prescrizione delle stesse, e conseguentemente rigettare tutte le domande formulate dalle SI.re , e CP_2 CP_3
CP_4
(ii) dichiarare, per le ragioni indicate in atti, la nullità della domanda di cui al n. “4)” delle conclusioni degli atti di citazione avversari, per le ragioni indicate in atti, ove si ritenesse che, soltanto con riferimento alla SI.ra , la stessa non sia stata rinunciata CP_2 dall'attrice;
II. nel merito, nei confronti della SI.ra : CP_2
(i) in via principale, rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'attrice, da
[...]
e dal SI. nei confronti di CP_5 Controparte_7 CO
(ii) (in subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, di una o più delle domande formulate dall'attrice nei confronti di CO
2 (a) dedurre dalle somme che fosse condannata a pagare all'attrice CO
(operata ogni necessaria compensazione anche ai sensi degli artt. 1241 c.c.) gli importi incassati dall'attrice a titolo di cedole e liquidazione in relazione alla polizza “Net Express”
e alla polizza “Net Bonus” di cui è causa, come meglio indicato in atti;
(b) limitare l'entità del risarcimento eventualmente posto a carico di CO
anche ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.;
[...]
(c) in caso di accoglimento, anche parziale, di una o più delle domande restitutorie formulate dall'attrice, condannare (anche a titolo risarcitorio, per le ragioni indicate in atti) il SI.
e in via solidale tra loro o, in subordine, ciascuno Controparte_7 Controparte_5 per quanto di ragione, in relazione a ciascuna delle suddette domande restitutorie, a tenere
(in tutto o - in estremo subordine - in parte) manlevata e indenne da CO
(e/o a rimborsarle) quanto dovesse essere condannata a pagare CO all'attrice;
(d) in caso di accoglimento, anche parziale, di una o più delle domande risarcitorie formulate dall'attrice, accertata, in relazione a ciascuna delle suddette domande risarcitorie, la corresponsabilità ex art. 2055 c.c. del SI. e di Controparte_7 Controparte_5 accertare, in relazione a ciascuna delle suddette domande risarcitorie, la quota interna di responsabilità di rispetto a quella imputabile al SI. CO CP
e a e condannare questi ultimi, in via solidale tra loro o, in
[...] Controparte_5 subordine, ciascuno per quanto di ragione, a tenere (in tutto o - in CO estremo subordine - in parte) manlevata e indenne da (e/o a rimborsarle) quanto
[...] dovesse essere condannata a pagare all'attrice in eccedenza della propria CO quota interna di responsabilità, come sopra determinata;
III. nel merito, nei confronti della SI.ra CP_3
(i) in via principale, rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'attrice, da
[...]
e dal SI. nei confronti di CP_5 Controparte_7 CO
(ii) in subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, di una o più delle domande formulate dall'attrice nei confronti di CO
(a) dedurre dalle somme che fosse condannata a pagare all'attrice CO
(operata ogni necessaria compensazione anche ai sensi degli artt. 1241 c.c.) gli importi incassati dall'attrice a titolo di cedole e liquidazione in relazione alla polizza “Net Bonus” di cui è causa, come meglio indicato in atti;
(b) limitare l'entità del risarcimento eventualmente posto a carico di CO
anche ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.;
[...]
3 (c) in caso di accoglimento, anche parziale, di una o più delle domande restitutorie formulate dall'attrice, condannare (anche a titolo risarcitorio, per le ragioni indicate in atti) il SI.
e in via solidale tra loro o, in subordine, ciascuno Controparte_7 Controparte_5 per quanto di ragione, in relazione a ciascuna delle suddette domande restitutorie, a tenere
(in tutto o - in estremo subordine - in parte) manlevata e indenne da CO
(e/o a rimborsarle) quanto dovesse essere condannata a pagare CO all'attrice;
(d) in caso di accoglimento, anche parziale, di una o più delle domande risarcitorie formulate dall'attrice, accertata, in relazione a ciascuna delle suddette domande risarcitorie, la corresponsabilità ex art. 2055 c.c. del SI. e di Controparte_7 Controparte_5 accertare, in relazione a ciascuna delle suddette domande risarcitorie, la quota interna di responsabilità di rispetto a quella imputabile al SI. CO CP
e a e condannare questi ultimi, in via solidale tra loro o, in
[...] Controparte_5 subordine, ciascuno per quanto di ragione, a tenere (in tutto o - in CO estremo subordine - in parte) manlevata e indenne da (e/o a rimborsarle) quanto
[...] dovesse essere condannata a pagare all'attrice in eccedenza della propria CO quota interna di responsabilità, come sopra determinata;
IV. nel merito, nei confronti della SI.ra CP_4
(i) in via principale, rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'attrice, da
e dal SI. nei confronti di Controparte_5 Controparte_7 CO
(ii) in subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, di una o più delle domande formulate dall'attrice nei confronti di CO
(a) dedurre dalle somme che fosse condannata a pagare all'attrice CO
(operata ogni necessaria compensazione anche ai sensi degli artt. 1241 c.c.) gli importi incassati dall'attrice a titolo di cedole e liquidazione in relazione alla polizza “Net Express” di cui è causa, come meglio indicato in atti;
(b) limitare l'entità del risarcimento eventualmente posto a carico di CO
anche ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.;
[...]
(c) in caso di accoglimento, anche parziale, di una o più delle domande restitutorie formulate dall'attrice, condannare (anche a titolo risarcitorio, per le ragioni indicate in atti) il SI.
e in via solidale tra loro o, in subordine, ciascuno Controparte_7 Controparte_5 per quanto di ragione, in relazione a ciascuna delle suddette domande restitutorie, a tenere
(in tutto o - in estremo subordine - in parte) manlevata e indenne da CO
4 (e/o a rimborsarle) quanto dovesse essere condannata a pagare CO all'attrice;
(d) in caso di accoglimento, anche parziale, di una o più delle domande risarcitorie formulate dall'attrice, accertata, in relazione a ciascuna delle suddette domande risarcitorie, la corresponsabilità ex art. 2055 c.c. del SI. e di Controparte_7 Controparte_5 accertare, in relazione a ciascuna delle suddette domande risarcitorie, la quota interna di responsabilità di rispetto a quella imputabile al SI. CO CP
e a e condannare questi ultimi, in via solidale tra loro o, in
[...] Controparte_5 subordine, ciascuno per quanto di ragione, a tenere (in tutto o - in CO estremo subordine - in parte) manlevata e indenne da (e/o a rimborsarle) quanto
[...] dovesse essere condannata a pagare all'attrice in eccedenza della propria CO quota interna di responsabilità, come sopra determinata;
V. ancora nel merito, condannare:
(a) la SI.ra a restituire a gli importi pagati da Controparte_2 CO quest'ultima in esecuzione della Sentenza impugnata, per complessivi Euro 74.241,37, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
(b) la SI.ra a restituire a gli importi pagati Controparte_3 CO da quest'ultima in esecuzione della Sentenza impugnata, per complessivi Euro 41.392,62, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
(c) la SI.ra a restituire a gli importi pagati Controparte_4 CO da quest'ultima in esecuzione della Sentenza impugnata, per complessivi Euro 89.910,04, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
VI. in via istruttoria, rigettare tutte le richieste di prova avversarie, per le ragioni indicate in atti e, con particolare riferimento alla prova testimoniale ex adverso richiesta, dichiarare
l'incapacità a testimoniare del SI. Testimone_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
PARTE APPELLATA Controparte_2
Come da foglio di p.c. depositato per l'udienza del 16 aprile 2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di OV, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, previa ogni pronuncia e declaratoria del caso,
IN VIA PRINCIPALE - rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la
Sentenza impugnata;
5 IN OGNI CASO - si ribadiscono di seguito le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado e nella comparsa di costituzione e risposta in appello ai sensi e per gli effetti dell'art.
346 c.p.c. di cui si chiede l'integrale accoglimento:
“1. In via principale, qualificare le due polizze unit linked sottoscritte dall'attrice come contratti di assicurazione a causa mista finanziaria-assicurativa, e per l'effetto dichiarare la nullità di entrambe le polizze per mancanza di causa;
2. In via subordinata, annullare entrambe le predette polizze per dolo di controparte o del terzo, ovvero per errore essenziale e riconoscibile;
3. In via ulteriormente subordinata, risolvere entrambe le polizze per i gravi inadempimenti precisati negli atti di causa;
4. Sempre in via principale, per l'effetto dell'accoglimento di una delle predette domande, condannare alla restituzione in favore di parte attrice di tutte le somme E_ corrisposte a titolo di Premio Unico (complessivamente pari a Euro 120.000,00), al netto delle sole somme percepite dalla stessa attrice a titolo di rimborso finale (complessivamente pari a Euro 50.027,50), e quindi alla restituzione a suo favore della somma di Euro
69.972,50, o della diversa somma ritenuta da codesto Ill.mo Tribunale, oltre a interessi legali;
5. In ogni caso, condannare al risarcimento in favore di parte attrice E_ dell'intero danno causato, pari ad Euro 50.972,50, o della maggiore o minor somma accertata in corso di causa, a titolo di responsabilità extracontrattuale, precontrattuale o contrattuale, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
Con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio.”
Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio d'appello, oltre IVA e accessori di legge.”
PARTI APPELLATE e Controparte_3 Controparte_4
Come da foglio di p.c. depositato per l'udienza del 16 aprile 2025
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di OV, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta,
- respingere integralmente l'appello proposto da nei confronti Parte_1 delle odierne appellate perché inammissibile e comunque infondato sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni di cui in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 494/2022 emessa dal
Tribunale di OV in data 21 febbraio 2022, pubblicata in data 25 febbraio 2022;
6 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di parziale o integrale riforma della sentenza gravata, accogliere le domande formulate dalle attrici nel primo grado di giudizio, dovendosi intendere in ogni caso riproposte, ex art. 346 c.p.c., tutte le domande, le istanze, anche istruttorie, e le eccezioni già formulate, rimaste assorbite nella sentenza impugnata, segnatamente:
Nell'interesse della SI.ra Controparte_3
1) “accertata e dichiarata la natura della polizza linked sottoscritta dall'attrice quale contratto di assicurazione sulla vita a causa mista finanziaria- assicurativa, dichiarare la nullità del contratto Net Bonus Index Linked a premio unico sottoscritto dall'attrice in data
1/10/2007 per mancanza di causa concreta con riguardo alla componente assicurativa stante
l'assenza di rischio demografico a carico di oggi E_ Parte_1
[...]
2) in subordine, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del contratto Net Bonus
Index Linked a premio unico sottoscritto dall'attrice in data 1/10/2007, per tutti i motivi esposti in atto di citazione segnatamente alla lettera c) per mancanza di forma scritta ex art.
23 T.U.F., lettera d) per difetto dell'elemento volitivo, lettera e) per contrarietà ai principi dell'ordinamento giuridico desumibili dagli artt. 38 e 47 Cost. sulla tutela del risparmio e
l'incentivo alle forme di previdenza;
3) in via gradata e subordinata accertare l'invalidità del contratto Net Bonus Index Linked a premio unico sottoscritto dall'attrice in data 1/10/2007, per vizio del consenso ex artt. 1427
c.c. e, se del caso anche in applicazione dell'art. 1439 comma II, c.c., come dedotto in atto di citazione alla lettera f);
4) per l'effetto dell'accoglimento di una delle predette domande, condannare CP_1
oggi alla restituzione in favore di parte attrice di tutte
[...] Parte_1 le somme dalla stessa corrisposte a titolo di Premio Unico, pari ad Euro 85.000,00, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data del versamento effettuato fino al saldo, detraendo dalla somma a restituirsi quanto versato all'attrice in occasione della maturazione delle cedole annuali (Euro 20.400,00) e del capitale restituito (Euro 14.000,00),
e così complessivamente determinata in Euro 50.600,00, oltre interessi legali;
5) in via ulteriormente gradata e subordinata dichiarare la risoluzione del contratto per cui è causa in considerazione dei colpevoli quanto gravi inadempimenti attribuibili ad CP_1
oggi descritti in atti e, per l'effetto, condannarla alla
[...] Parte_1 restituzione in favore dell'attrice del corrispettivo versato a titolo di Premio Unico, pari ad
Euro 85.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del versamento, sempre e comunque
7 detraendo dalla somma a restituirsi quanto versato all'attrice in occasione della maturazione delle cedole annuali (Euro 20.400,00) e del capitale restituito (Euro 14.000,00), e così complessivamente determinata in Euro 50.600,00, oltre interessi legali;
6) in via gradata, subordinata e alternativa, ritenuto che oggi E_ [...]
non si è attenuta nel collocamento della polizza di assicurazione index Parte_1 linked per cui è causa al precetto del "neminem laedere", avendo tenuto un contegno decettivo tale da incidere sulla libertà negoziale dell'attrice, indirizzando quest'ultima a contrarre una polizza non adeguata per il suo profilo di rischio come investitore, condannare la oggi alla restituzione in favore dell'attrice E_ Parte_1 del corrispettivo versato a titolo di Premio Unico, pari ad Euro 85.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del versamento, sempre e comunque detraendo dalla somma a restituirsi quanto versato all'attrice in occasione della maturazione delle cedole annuali
(Euro 20.400,00) e del capitale restituito (Euro 14.000,00), e così complessivamente determinata in Euro 50.600,00, oltre interessi legali;
7) in ogni caso condannare oggi al E_ Parte_1 risarcimento del danno patito dall'attrice, pari ad Euro 50.600,00, oltre interessi legali, ovvero alla somma maggiore o minore accertata in corso di causa, ovvero pari al mancato guadagno che l'attrice avrebbe conseguito se avesse investito le somme impiegate per la sottoscrizione del contratto per cui è causa, in Titoli di Stato (B.O.T. e/o C.C.T.), oltre interessi al tasso legale dalla data di sottoscrizione della Proposta – Certificato;
8) con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio, comprese eventuali oneri di CTU e
CTP”.
Nell'interesse della SI.ra Controparte_4
1) “accertata e dichiarata la qualifica di contratto di assicurazione sulla vita a causa mista, finanziaria/assicurativa, dichiarare la nullità della Polizza Index Linked a Premio Unico n.
5093424 derivata dalla sottoscrizione della Proposta-Certificato n. 2337198, per i motivi espressi in narrativa, in quanto carente di causa concreta;
2) in subordine, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del contratto Net
Express Index Linked a premio unico sottoscritto in data 10/11/2006, per tutti i motivi esposti in atto di citazione segnatamente alla lettera c) per mancanza di forma scritta ex art. 23
T.U.F., lettera d) per difetto dell'elemento volitivo, lettera e) per contrarietà ai principi dell'ordinamento giuridico desumibili dagli artt. 38 e 47 Cost. sulla tutela del risparmio e
l'incentivo alle forme di previdenza;
8 3) in via gradata e subordinata accertare l'invalidità del contratto Net Express Index Linked
a premio unico sottoscritto in data 10/11/2006, per vizio del consenso ex artt. 1427 c.c. e, se del caso anche in applicazione dell'art. 1439 comma II, c.c., come dedotto in atto di citazione alla lettera f);
4) per l'effetto dell'accoglimento di una delle predette domande, condannare CP_1
oggi alla restituzione in favore di parte attrice di tutte
[...] Parte_1 le somme dalla stessa corrisposte a titolo di Premio Unico, pari ad Euro 135.000,00, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data del versamento effettuato fino al saldo, detraendo dalla somma a restituirsi quanto versato all'attrice in occasione della maturazione delle cedole annuali e del capitale restituito, e così complessivamente determinata in Euro 63.438,00;
5) in via ulteriormente gradata e subordinata dichiarare la risoluzione del contratto per cui è causa in considerazione dei colpevoli quanto gravi inadempimenti attribuibili ad CP_1
oggi descritti in atti e, per l'effetto, condannarla alla
[...] Parte_1 restituzione in favore dell'attrice del corrispettivo versato a titolo di Premio Unico, pari ad
Euro 135.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del versamento, sempre e comunque detraendo dalla somma a restituirsi quanto versato all'attrice in occasione della maturazione delle cedole annuali e del capitale restituito e così complessivamente determinata in Euro
63.438,00;
6) in via gradata, subordinata e alternativa, ritenuto che non si è attenuta E_ nel collocamento della polizza di assicurazione index linked per cui è causa al precetto del
"neminem laedere", avendo tenuto un contegno decettivo tale da incidere sulla libertà negoziale dell'attrice, indirizzando quest'ultima a contrarre una polizza non adeguata per il suo profilo di rischio come investitore, condannare la oggi E_ [...]
alla restituzione in favore dell'attrice del corrispettivo versato a titolo di Parte_1
Premio Unico, pari ad Euro 135.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del versamento, sempre e comunque detraendo dalla somma a restituirsi quanto versato all'attrice in occasione della maturazione delle cedole annuali e del capitale restituito e così complessivamente determinata in Euro 63.438,00;
7) in ogni caso condannare oggi al E_ Parte_1 risarcimento del danno patito dall'attrice, pari ad Euro 63.438,00 ovvero alla somma maggiore o minore accertata in corso di causa, pari al mancato guadagno che l'attrice avrebbe conseguito se avesse investito le somme impiegate per la sottoscrizione del contratto
9 per cui è causa, in Titoli di Stato (B.O.T. e/o C.C.T.), oltre interessi al tasso legale dalla data di sottoscrizione della Proposta – Certificato;
8) con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio, comprese eventuali oneri di CTU e
CTP”.
PARTE APPELLATA Controparte_5
Come da foglio di p.c. depositato per l'udienza del 16 aprile 2025
“1) in via principale, respingere l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e, per l'effetto, confermare, per quanto rileva rispetto alla Controparte_5 posizione di la sentenza n. 494/2022, emessa dal Tribunale di OV Controparte_5 in data 21 febbraio 2022, pubblicata in data 25 febbraio 2022, e non notificata a
[...]
nonché disattendere e comunque rigettare qualsivoglia domanda formulata CP_5 dalle altre parti del giudizio mandando in ogni caso assolta dalle Controparte_5 pretese avversarie;
2) in via di appello incidentale:
a) riformare la sentenza n. 494/2022, emessa dal Tribunale di OV in data 21 febbraio
2022, pubblicata in data 25 febbraio 2022, e non notificata a nella Controparte_5 parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione di
[...] nei confronti di per mancato esperimento del Parte_1 Controparte_5 tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. 4 marzo 2010,
n. 28;
b) riformare la sentenza n. 494/2022, emessa dal Tribunale di OV in data 21 febbraio
2022, pubblicata in data 25 febbraio 2022, e non notificata a nella Controparte_5 parte in cui ha compensato le spese di lite tra e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condannare a rifondere a CP_5 Parte_1 le competenze processuali del processo di primo grado, oltre spese Controparte_5 generali nella misura del 15%, spese vive, IVA e CPA come per legge;
3) in ogni caso,
a) condannare alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_5 delle competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali nella
[...] misura del 15%, spese vive, IVA e CPA come per legge;
b) emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.”
10 PARTE APPELLATA Controparte_7
Come da foglio di p.c. depositato per l'udienza del 16 aprile 2025
“In via preliminare.
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la carenza di legittimazione passiva del SI
in merito alle domande di manleva formulate nei suoi confronti da Controparte_7 [...]
per le ragioni esposte in narrativa;
conseguentemente, rigettare tutte le domande CP_1 formulate da nei confronti del SI . E_ Controparte_7
In via ulteriormente preliminare.
Accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza delle domande di manleva formulate da nei confronti del SI , per le ragioni esposte in E_ Controparte_7 narrativa.
NEL MERITO.
Previo rigetto delle domande formulate dalle SIe , Controparte_2 CP_3
e nei confronti di per le ragioni esposte in
[...] Controparte_4 E_ narrativa, rigettare tutte le domande di nei confronti del SI E_ CP
, in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.
[...]
Nel merito, in via subordinata.
Anche in ipotesi di accoglimento, totale o parziale, di una o più domande delle SIe
[...]
, e nei confronti di CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_1
in ogni caso, accertare l'infondatezza, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in
[...] narrativa, delle domande formulate da nei confronti del SI E_ CP
e, conseguentemente, rigettare tutte le domande di nei confronti del
[...] E_ SI . Controparte_7
In ogni caso.
Con refusione delle spese di lite”
Fatto e diritto
Con tre distinti atti di citazione ritualmente notificati , Controparte_2 [...]
e convenivano innanzi al Tribunale di CP_4 Controparte_3
OV (IÀ , di seguito Parte_1 CP_1 CP_1
Contr
o al fine di sentir dichiarare:
- in via principale, la nullità dei contratti stipulati;
- in via alternativa l'annullamento dei contratti per vizio del consenso;
- in via subordinata, la risoluzione dei contratti stante l'inadempimento della convenuta;
11 - in via gradata e alternativa, ritenuto che non si era attenuta nel E_ collocamento delle polizze di assicurazione index linked al precetto del “neminem laedere”, condannare la convenuta alla restituzione del corrispettivo versato a titolo di Premio Unico, oltre interessi al tasso legale dalla data del versamento, oltreché al risarcimento del danno patito, […], eventualmente da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione del corrispettivo versato a titolo di premio dalle attrici, nonché al risarcimento del danno patito dalle attrici.
Le attrici deducevano di aver sottoscritto con (già , E_ Controparte_9 per il tramite di promotore finanziario incaricato dall'allora Banca Bipielle Controparte_7
Network S.p.a., ora Banca Network Investimenti S.p.a. Coatta CP_10
Amministrativa, alcune polizze.
In particolare, aveva sottoscritto, in data 20/10/2006, la “Proposta- Controparte_2
Certificato” Net Express Index Linked a Premio Unico n. 2336605 per la durata di otto anni a decorrere dal 10/11/2006 e fino al 10/11/2014, versando un premio unico di € 70.000,00 e, in data 9/11/2007, la “Proposta-Certificato” Net Bonus Index Linked a Premio Unico n.
2398129, per la durata di otto anni a decorrere dal 29/10/2007 e fino al 29/10/2015, versando un premio unico di € 50.000,00. aveva sottoscritto, in data 26/10/2006, la "Proposta- Controparte_4
Certificato” Net Express Index Linked a Premio Unico" n. 2337198, per la durata di otto anni a decorrere dal 10/11/2006 e fino al 10/11/2014, versando all'atto della sottoscrizione la somma di € 135.000,00 quale premio unico. aveva sottoscritto, in data 1/10/2007, la polizza Net Bonus n. Controparte_3
5107905 (successivamente n. 4102355), per la durata di otto anni con decorrenza dal
29/10/2007 fino al 29/10/2015, versando un premio unico di € 85.000,00.
Le attrici precisavano di aver ricevuto da la lettera contrattuale di conferma del CP_1 pagamento ricevuto;
che i premi versati costituivano i risparmi personali accantonati nel corso della loro vita lavorativa e che le stesse, inesperte di strumenti finanziari, si fossero determinate a sottoscrivere le proposte de quibus perché rassicurate dal promotore finanziario;
che il promotore precisava trattarsi di prodotti assicurativi sulla vita e che essi erano sicuri poiché garantivano la restituzione integrale del capitale versato oltre alla liquidazione di somme periodiche a ricorrenza annuale. Ma, alla scadenza dei contratti, Controparte_2 riceveva in restituzione € 37.106,70 per il primo contratto e € 22.920,00 per il secondo contratto, riceveva la somma di € 71.562,90 e Controparte_4 Controparte_3 riceveva € 34.400,00.
12 Le attrici aggiungevano:
- che solo alla scadenza dei contratti avevano compreso di aver sottoscritto non due polizze assicurative sulla vita, bensì due prodotti finanziari altamente rischiosi;
- che le stesse erano state indotte dal promotore finanziario ad acquistare le polizze qualificate come prodotti assicurativi;
- che non era stata esibita alcuna documentazione negoziale (il cd. "Fascicolo Informativo"); che non era stato somministrato alcun "Questionario dell'adeguatezza";
- che alcun contratto generale d'investimento (Contratto Quadro) era stato consegnato e sottoposto alla firma delle attrici ai sensi dell'art. 23 del TUF;
- che i moduli di "Proposta-Certificato" erano stati compilati interamente dal Promotore finanziario;
- che le esponenti, se fossero state informate debitamente delle caratteristiche reali dei prodotti sottoscritti, non avrebbero investito i propri risparmi in siffatte operazioni finanziarie;
- che avevano appreso dalla trasmissione televisiva "Mi Manda Rai 3" del 3 maggio 2017, nonché dalle informazioni acquisite dai quotidiani e via web che oltre 1.000 piccoli risparmiatori avevano investito le proprie risorse in assicurazioni vita Index Linked a Premio
Unico collocate da tra il 2006 e il 2007, tutti indotti alla stipulazione Controparte_9 dall'erroneo convincimento di aver acquistato un prodotto assicurativo;
- che tali polizze erano state indirizzate verso i piccoli risparmiatori sulla base di accordi di collocamento stipulati da Compagnie assicurative ed intermediari finanziari in conflitto d'interesse, operazioni redditive per i suddetti soggetti e non per i clienti;
Si costituiva he, in via preliminare, domandava: E_
1. il differimento della prima udienza al fine di chiamare in causa e la Controparte_7 citazione di 2. la riunione dei tre giudizi;
3. la dichiarazione del difetto Controparte_5 di legittimazione passiva di rispetto alle azioni proposte o l'inammissibilità E_
o il difetto di interesse ad agire o l'intervenuta prescrizione delle stesse;
4. il rigetto di tutte le domande formulate. Co Si costituiva la (in seguito solo ”) che, in via preliminare, Controparte_5 eccepiva l'improcedibilità del giudizio, per mancato esperimento, da parte di CP_1
del procedimento di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. 4 marzo
[...]
2010, n. 28. Nel merito, chiedeva di respingere tutte le domande formulate da CP_1 nei confronti di e condannare le attrici o alla
[...] Controparte_5 E_ rifusione, a favore di delle competenze del presente giudizio, oltre Controparte_5 rimborso spese.
13 Si costituiva il terzo che eccepiva l'inammissibilità o la carenza di Controparte_7 legittimazione passiva del rispetto alle domande di manleva svolta da CP CP_1
Chiedeva di accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza delle domande di manleva e, previo rigetto delle domande formulate dalle attrici nei confronti di di E_ rigettare tutte le domande di proposte da nei confronti di E_ Controparte_7 in quanto infondate in fatto e in diritto.
Il Giudice disponeva il deposito di memorie autorizzate in merito all'opportunità di estendere Co il contraddittorio a e al riuniva i procedimenti e autorizzava la chiamata in causa CP di terzi;
formulava proposta transattiva;
disponeva il deposito delle memorie ex art. 183, co.
VI; c.p.c.; fissava udienza di precisazione delle conclusioni;
tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
Con sentenza n. 494/2022, pubblicata il 25/02/2022, il Tribunale di OV così decideva:
“Definitivamente pronunciando nelle cause qui riunite (RRGG 4069/2018, 4050/2018 e
4061/2018), disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara la nullità dei contratti Net Express e Net Bonus sottoscritti inter partes;
2. condanna alla restituzione in favore E_
▪ di di Euro 30.600; Controparte_3
▪ di di Euro 63.194,5 Controparte_4
▪ di di Euro 50.767 Controparte_2 per tutte oltre interessi legali dalle relative messe in mora fino al saldo;
3. respinge le domande di manleva e regresso svolte da nei confronti di E_
di;
E_2 Controparte_7
4. condanna alla rifusione in favore di delle E_ Controparte_3 spese legali, liquidate in Euro 8.000 per spettanze professionali, in Euro per 786 per esborsi non imponibili oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
5. condanna alla rifusione in favore di delle E_ Controparte_4 spese legali, liquidate in Euro 18.000 per spettanze professionali, in Euro per 786 per esborsi non imponibili oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
6. condanna alla rifusione in favore di delle spese E_ Controparte_2 legali, liquidate in Euro 15.000 per spettanze professionali, in Euro per 786 per esborsi non imponibili oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
7. compensa integralmente le spese di lite tra e i terzi chiamati E_
e Controparte_7 E_2
14 Avverso la predetta sentenza proponeva appello (all'epoca Parte_1
. E_
Si costituiva l'appellata chiedendo di rigettare l'appello proposto da Controparte_2
in quanto infondato in fatto e in diritto. Ai sensi dell'art. 346 Parte_1
c.p.c., riproponeva le domande e le argomentazioni non esaminate dal Giudice di prime cure in quanto ritenute assorbite nella declaratoria di nullità.
Si costituivano e che Controparte_3 Controparte_4 riproponevano, ex art. 346 c.p.c., tutte le domande e le eccezioni formulate in primo grado, rimaste assorbite nella sentenza impugnata. Domandavano per il rigetto integrale dell'appello proposto da perché inammissibile e comunque infondato sia Parte_1 in fatto che in diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di parziale o integrale riforma della sentenza gravata, insistevano per l'accoglimento delle domande formulate dalle attrici nel primo grado di giudizio.
Si costituiva che chiedeva di respingere l'appello proposto e, a Controparte_5 sua volta, proponeva appello incidentale relativamente alla mancata mediazione e alla compensazione delle spese di lite.
Si costituiva chiedendo di dichiarare inammissibile l'impugnazione Controparte_7
Contr proposta da e di confermare la sentenza impugnata.
All'esito della prima udienza la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate, ritenuta allo stato la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al
13 dicembre 2023 ore 9.30. La causa era rimessa sul ruolo per ragioni organizzative e trattenuta in decisione immediata all'udienza del 16 aprile 2025.
1.sui motivi di appello principale
I motivi vengono esaminati secondo un criterio logico relativamente alla qualificazione della fattispecie in esame e successivamente alle eccezioni formulate rispetto alla stessa.
1.1 Sulla qualificazione del contratto – sulla nullità
Motivi di impugnazione :
- Terzo motivo di impugnazione: la sentenza si fonda su pretesi principi di diritto che non possono essere condivisi;
- Quarto motivo di impugnazione: l'erroneità dell'affermazione secondo cui le Polizze sarebbero prive di una causa “assicurativa” “effettiva” e “concreta”;
I motivi vengono unitamente esaminati attesa la connessione degli stessi.
15 L'appellante deduce l'erroneità della qualificazione dei contratti oggetto di causa ove il
Tribunale ha ritenuto che le Polizze non rispetterebbero il “tipo” legale delle polizze linked, essendo prive di una componente assicurativa che comportasse l'assunzione di un “effettivo rischio demografico” in capo all'emittente. Precisamente:
“54. Al riguardo, il Tribunale ha affermato che, anche alla luce dei principi affermati nella sentenza Cass. n. 6319/2019, tale componente assicurativa potrebbe essere ritenuta sufficientemente “effettiva” solo laddove la prestazione dovuta dall'assicuratore:
(A) sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico e sia, quindi, determinata sulla base di tavole di mortalità e sopravvivenza e non sia correlata esclusivamente all'andamento dei mercati finanziari;
e
(B) sia proporzionale al premio pagato dall'assicurato e non talmente irrisoria da vanificare
l'equilibrio delle prestazioni (v. pp. 9 ss. sentenza).
55. Il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, le Polizze non soddisfacessero i requisiti
“(A)” e “(B)”, in quanto:
(i) le prestazioni dovute in caso di decesso dell'assicurato (i.e., il pagamento del controvalore dell'obbligazione strutturata sottostanti i prodotti e della maggiorazione prevista per il decesso;
c.d. Capitale Caso Morte Aggiuntivo) sarebbero del tutto scollegate al rischio demografico (requisito sub “(A)”): infatti, il Capitale Caso Morte Aggiuntivo, pur essendo variabile in funzione dell'età dell'assicurato (14)), consisterebbe in una “modestissima percentuale” del controvalore dell'obbligazione strutturata, controvalore che dipenderebbe unicamente dall'andamento dei titoli costituenti il relativo basket azionario di riferimento. Il
Capitale Caso Morte Aggiuntivo, inoltre, sarebbe del tutto svincolato da ogni riferimento a tavole di mortalità o di sopravvivenza, e il suo costo sarebbe parzialmente accollato sull'assicurato tramite il caricamento ricorrente prelevato annualmente dalla compagnia;
(ii) non vi sarebbe, poi, proporzionalità tra le prestazioni dovute in caso di decesso dell'assicurato e il premio (requisito sub “(B)”), non sussistendo alcun riferimento all'entità del premio versato dall'assicurato ai fini della determinazione delle prestazioni dovute dall'assicuratore. A ciò dovrebbe poi aggiungersi che, secondo quanto previsto nelle Polizze, il Capitale Caso Morte Aggiuntivo non poteva eccedere Euro 50.000, indipendentemente dall'entità del premio pagato;
la componente relativa al controvalore delle obbligazioni strutturate sottostanti le Polizze era condizionata alla solvibilità di soggetti terzi, rispetto alla Contr quale non assumeva alcuna garanzia;
e la restituzione parziale del premio versato in favore dei contraenti era garantita soltanto in caso di scadenza del contratto e non, invece, nel caso di decesso dell'assicurato.” ( atto di citazione punto 54-55).
16 Deduce l'erroneità della decisione in quanto:
a. “la sentenza n. 6319/2019 della Suprema Corte e i due regolamenti ivi richiamati [i.e.:
Regolamenti Isvap nn. 29 e 32 del 2009, ndr] nel prevedere l'assunzione del rischio demografico da parte dell'assicuratore quale requisito indefettibile del contratto di assicurazione (in mancanza del quale verrebbe meno la causa propria del contratto stesso), si pongono in contrasto con la normativa e con la giurisprudenza comunitaria [v. Corte di
Giustizia, C-542/2016, ndr] […]. Pertanto, considerato che le statuizioni della Corte di
Giustizia Europea hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili cui ineriscono, operatività immediata negli ordinamenti interni, l'interpretazione proposta dalla Corte di Cassazione è da disattendere e le previsioni regolamentari ivi menzionate devono essere disapplicate” (atto di citazione in appello punto 58); “ Infatti, la pronuncia della Corte di Giustizia di cui si discute si riferisce proprio a polizze di tipo linked” ( atto di appello punto 59).”“ D'altra parte, il fatto che i principi già in tal modo affermati dalla Corte di Giustizia siano applicabili e si riferiscano proprio alle polizze linked è stato recentemente confermato anche nella pronuncia del 24 febbraio 2022 (resa nelle cause riunite C-143/20 e
C-213/20: v. ns. doc. L fasc. app.);
b “65. In secondo luogo, la sentenza Cass. 6319/2019 risulta non condivisibile non solo perché in contrasto con la normativa e la giurisprudenza comunitaria, ma anche perché il principio secondo cui le polizze linked dovrebbero presentare un “effettivo impegno da parte dell'impresa a liquidare prestazioni” “il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico” viene fatto discendere da disposizioni regolamentari risalenti al
2009 (i.e. l'art. 9 del Regolamento Isvap n. 32 del 2009 e l'art. 6 del Regolamento Isvap n. 29 del 2009), salvo poi essere ritenuto applicabile a prodotti distribuiti ed emessi anche prima del 2009.
66. Una simile applicazione retroattiva delle disposizioni contenute nei Regolamenti Isvap non può, però, in alcun modo essere giustificata, neppure sostenendo (come fa la Cassazione) che l'art. 9 del Regolamento Isvap n. 32 del 2009 e l'art. 6 del Regolamento Isvap n. 29 del
2009 costituirebbero una “mera attuazione dei principi già previsti dal D.Lgs. 209 del 2005”.
Contrariamente a quanto apoditticamente affermato dalla Corte, infatti, non vi è alcuna disposizione nel Codice delle Assicurazioni che richieda che i prodotti vita di ramo III presentino una “effettiva” componente demografica.
c. “70.. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha non solo fatto applicazione dei principi affermati nella sentenza Cass. 6319/2019, che, come visto, non possono essere condivisi, ma ne ha pure tratto delle conclusioni che non trovano giustificazione alcuna nella pronuncia
17 di legittimità di cui si discute. Ci si riferisce, in particolare, al preteso requisito di cui alla lettera “(B)” del precedente punto 53, consistente nell'ipotetica (necessaria) proporzionalità tra prestazione dell'assicuratore e premio versato dal sottoscrittore” ( atto di citazione)
“nessun passaggio della sentenza la Cassazione afferma che dovrebbe sussistere, tanto meno a pena di nullità, una proporzionalità tra il Capitale Caso Morte Aggiuntivo a carico della compagnia e il premio versato. Una simile affermazione non è compiuta nemmeno nell'inciso della sentenza della Corte di legittimità citato dal Tribunale di OV, inciso in cui la
Cassazione si limita invece a specificare che: “fosse preciso compito della Corte territoriale valutare l'entità della prestazione per verificare se la porzione causale del contratto ascrivibile al rischio assicurativo (ricondotto a quello demografico, trattandosi di una polizza vita) fosse stato effettivamente contemplato o se l'entità della prestazione garantita, a fronte del capitale versato, fosse talmente irrisoria da vanificare completamente l'equilibrio delle prestazioni”.
Quarto motivo di impugnazione: l'erroneità dell'affermazione secondo cui le Polizze sarebbero prive di una causa “assicurativa” “effettiva” e “concreta”:
“73. In ogni caso, le Polizze di cui è causa sarebbero da considerarsi pienamente valide anche laddove si ritenessero applicabili i principi (in realtà non condivisibili) affermati dalla
Cassazione nella sentenza n. 6319/2019. Invero, l'affermazione del Tribunale secondo cui le
Polizze sarebbero prive di causa assicurativa in concreto, per assenza dei requisiti “(A)” e
“(B)” di cui supra, al punto 53, è priva di fondamento per una pluralità di ragioni.
74. In primo luogo, il Tribunale non ha correttamente valorizzato la componente demografica delle Polizze in esame secondo le specificità proprie del tipo contrattuale
“polizze linked”.
76. Una simile conclusione non può che essere assunta anche in relazione alle Polizze oggetto del presente giudizio, le quali prevedevano, in caso di decesso dell'assicurato, oltre alla liquidazione del controvalore dell'obbligazione strutturata sottostante la Polizza stessa, la corresponsione di un capitale aggiuntivo a carico della compagnia (il c.d. Capitale Caso
Morte Aggiuntivo;
v. art.
3.1 delle Condizioni di Assicurazione sub nss. docc. 3 e 4, fasc. primo grado), in una misura percentuale variabile in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso (i.e.: 5% in caso di morte entro il 40° anno di età; 2% in caso di morte tra il 41° e il 54° anno di età; 1% in caso di morte tra il 55° e il 64° anno di età; 0,2% in caso di morte oltre il 65° anno di età). Tale componente aggiuntiva di Capitale Caso Morte, se correttamente “parametrata al tipo contrattuale” delle polizze linked (17), non appare affatto irrisoria o “modestissima” (così si è invece espressa la sentenza impugnata, v. p. 10).
18 78. Concorre, inoltre, a dimostrare l'assunzione di un effettivo rischio demografico da parte della compagnia anche la circostanza che – contrariamente a quanto il Tribunale ha erroneamente affermato nella sentenza impugnata (v. p. 12) – ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere all'assicurato al verificarsi del suo decesso, sono state impiegate specifiche tavole di mortalità (v. le note tecniche attuariali delle Polizze, prodotte sub ns. doc. T e ns. doc. U, fasc. primo grado). E persino le appellate, nel corso del giudizio di primo grado, hanno riconosciuto che “si potrebbe definire […] un rischio demografico concreto quando la quantificazione del capitale da riconoscere al beneficiario al verificarsi dell'evento che attenga alla vita dell'assicurato sia stato determinato sulla base delle specifiche 'tavole di mortalità'” (p. 9 prima memoria . CP_4
79. In secondo luogo, il Tribunale non ha considerato che, nella valutazione della componente “assicurativa” delle polizze di tipo “index-linked”, devono essere correttamente valorizzate non solo la componente demografica (che è invece l'unica ad essere stata presa in esame dal giudice di prime cure), bensì tutte le componenti lato sensu “assicurative” poste a carico dell'emittente. È così che, in dottrina, è stato condivisibilmente osservato che “per valutare il rilievo del profilo “assicurativo” si deve tenere conto non solo delle modalità di calcolo delle prestazioni principali, ma anche della eventuale maturazione di rendimenti periodici garantiti (c.d. cedole) e/o della presenza di garanzie complementari di danni alla persona” .
80. Ciò posto, nel caso di specie, le Polizze, oltre alla già ricordata componente di Capitale
Caso Morte Aggiuntivo (v. supra, punto 76):
(i) garantivano (e hanno di fatto garantito) ai sottoscrittori il recupero di buona parte delle somme versate in sede di sottoscrizione. In particolare: (a) la Polizza “Net Express” (ns. doc. 3, fasc. primo grado, artt.
3.2 e 3.3 delle Condizioni di Assicurazione) ha garantito ai sottoscrittori l'incasso di cedole pari complessivamente al 10% del premio unico da essi versato (5% per i primi due anni di vigenza della Polizza) e, alla scadenza, di un valore di liquidazione pari a circa il 43% dello stesso premio unico, assicurando così il recupero di circa il 53% delle somme versate in sede di sottoscrizione (somme poi effettivamente incassate dalle appellate: si v. nss. docc. 13 e 15, fasc. primo grado, causa e nss. CP_2 docc. 11 e 12, fasc. primo grado, causa Icardi); (b) la Polizza “Net Bonus” ha garantito ai sottoscrittori (ns. doc. 4, artt.
3.2 e 3.3 delle Condizioni di Assicurazione) l'incasso di cedole pari complessivamente al 24% del premio unico da essi versato (6% per i primi quattro anni di vigenza della polizza) e, alla scadenza, di un valore di liquidazione pari a circa il 40% dello stesso premio unico, assicurando così il recupero di circa il 64% delle somme versate in
19 sede di sottoscrizione (somme poi effettivamente incassate dalle appellate: si v. nss. docc. 14
e 16, fasc. primo grado, causa e nss. docc. 11 e 12, fasc. primo grado, causa CP_2
Cordaz);
(ii) consentivano all'assicurato di riscattare anticipatamente la Polizza rispetto alla sua scadenza (v. art. 14 delle Condizioni di Assicurazione sub ns. doc. 3 e ns. doc. 4, fasc. primo grado); (iii) stabilivano che, alla scadenza della Polizza, l'assicurato avesse l'opzione di convertire il capitale in una rendita vitalizia rivalutabile (v. art. 16 delle Condizioni di
Assicurazione sub nss. docc. 3 e 4, fasc. primo grado), con conseguente assunzione da parte Contr di anche di rischi demografici ulteriori, certamente non azzerati dai costi (peraltro minimi (20)) connessi all'esercizio di tale opzione.
“83. In particolare, per quanto riguarda le considerazioni svolte dal Tribunale con riguardo al preteso requisito di cui alla lettera “(A)” del precedente punto 54 (i.e., collegamento tra la prestazione dell'assicuratore e il rischio demografico), si è già visto che, contrariamente a quanto affermato a p. 10 della sentenza impugnata: (i) la previsione di un c.d. Capitale Caso
Morte Aggiuntivo non può ritenersi “non effettiva”, posto che la sua entità – che pure è di valore limitato nel caso di specie – deve essere ritenuta sufficiente tenuto conto delle specificità proprie del tipo contrattuale “polizza linked”; (ii) la determinazione di tale
Capitale Caso Morte Aggiuntivo è in realtà stata operata sulla base di tavole di mortalità.
85. Quanto, poi, agli elementi addotti dal Tribunale a sostegno della pretesa insussistenza del requisito di cui alla lettera “(B)” del precedente punto 54 (i.e., proporzionalità tra la prestazione dell'assicuratore e il premio versato), occorre ribadire che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure alle pp. 10-11 della sentenza impugnata: (i) neppure la Cassazione, nella sentenza n. 6319/2019, richiede che vi sia “proporzionalità” tra premio versato e Capitale Caso Morte Aggiuntivo;
e (ii) quanto al rapporto tra l'entità di tale
Capitale Caso Morte Aggiuntivo e l'entità del controvalore dell'obbligazione sottostante le
Polizze, le percentuali al riguardo applicabili sulla base delle previsioni contrattuali non possono considerarsi irrisorie, in considerazione del tipo di prodotto (polizza linked) in esame. Né, d'altra parte, tale conclusione è smentita dal fatto che il Capitale Caso Morte
Aggiuntivo non potesse eccedere i 50.000,00 Euro: infatti, tenuto conto dei premi normalmente corrisposti dalla clientela destinataria del collocamento delle Polizze (si consideri che le appellate hanno versato in sede di sottoscrizione: (i) quanto alla SI.ra
, Euro 50.000 per la Polizza Net Bonus e Euro 70.000 per la Polizza Net Express;
CP_2
(ii) quanto alla SI.ra Euro 85.000 per la Polizza Net Bonus;
(iii) quanto alla SI.ra CP_3
[...]
[...] Euro 135.000 per la Polizza Net Express), il suddetto cap di Euro 50.000 consentiva Pt_4 senz'altro di preservare una sufficiente “effettività” della componente demografica.
Deduce inoltre che “88. nessuna disposizione prevede un obbligo di rimborso del premio a scadenza neppure in relazione alle polizza vita di tipo “classico” (22) o alle forme pensionistiche complementari (le quali non garantiscono, almeno nella generalità dei casi
(23), il rimborso del capitale versato).
89. Va pertanto escluso che la mancata assunzione da parte della compagnia (mediante garanzia al contraente di un rendimento minimo dell'investimento) dei rischi connessi alla componente finanziaria delle Polizze renda privi di “causa” i contratti di cui si discute” ( atto citazione appello).
91. In assenza di un obbligo di garanzia di restituzione (totale o parziale) degli importi investiti, è chiaro che non abbia alcun rilievo il fatto che una simile garanzia, ove effettivamente prevista (come nel caso di specie), non dipenda dalla solvibilità della compagnia, bensì da quella di soggetti terzi (quali, per l'appunto, E_3
. e per la Polizza “Net Express”, e
[...] E_4 CP_15 CP_16 per la Polizza “Net Bonus”) e non sia prevista in caso di decesso dell'assicurato;
[...] elementi, questi, a cui invece il Tribunale ha erroneamente attribuito un particolare valore nel contesto della motivazione della sentenza impugnata. 92. In ogni caso, non può non considerarsi che, di fatto, la garanzia di cui si discute era, per i contraenti, tutt'altro che
“non effettiva”. (atto di citazione in appello, punti indicati).
I motivi sono infondati e devono essere respinti.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere tra polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked cd. pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato; ne consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi di polizza c.d. pura. (Cass. Sez. 1, 09/04/2024, n. 9418).
21 <<
4. In definitiva, il tratto qualificante sta nell'allocazione del cd. rischio demografico, ossia dell'evento legato alla durata della vita umana. Se il rischio d'investimento grava totalmente sull'assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell'intero capitale, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all'assicurato, proprio in base all'accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente
“slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento;
oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria. In tal caso l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, poiché l'assunzione del rischio è soltanto apparente. 4.1.- Non va trascurato,
d'altronde, che la giurisprudenza unionale ha inquadrato le polizze unit linked nell'alveo dei contratti di assicurazione, escludendo pertanto l'applicazione della disciplina sui contratti stipulati fuori dai locali commerciali (Corte giust. causa C-166/11, ); e, con Persona_1 riferimento a una consulenza finanziaria offerta da un'impresa di intermediazione assicurativa, relativamente a prodotti ibridi composti da un'assicurazione sulla vita e da un investimento, quella Corte ha escluso l'applicazione della direttiva n. 2004/39/Ce, relativa agli strumenti finanziari, e inquadrato l'attività di consulenza finanziaria nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/92/Ce, sull'intermediazione assicurativa (applicabile ratione temporis), quale atto preparatorio alla conclusione di un contratto di assicurazione di cui l'investimento costituisca elemento integrante (Corte giust., causa C-542/16, Strobel e a.). In linea si pone pure Corte cost. n. 32/2024, la quale, al cospetto di una polizza unit linked che prevedeva la garanzia di restituzione integrale del premio unico versato e garantiva la prestazione a prescindere dai risultati della gestione finanziaria, ha senz'altro ritenuto applicabile l'art. 2952, secondo comma, c.c., nella parte in cui prevede un termine di prescrizione biennale per far valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita, del quale ha peraltro dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal suddetto termine, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale>> (Cass. Ord. 09/04/2024, n. 9418,in motivazione).
Quanto alla qualificazione del contratto sottoscritto deve essere rilevato che secondo la giurisprudenza della CGUE le polizze linked < capitale variabile collegati a fondi di investimento (in prosieguo: i «contratti unit-linked»).
Tali contratti hanno carattere aperto e collettivo, in quanto sono conclusi, tra un'impresa di assicurazione e un'impresa contraente dell'assicurazione, al fine di offrire a consumatori
22 ancora indeterminati nella fase di conclusione di detti contratti la possibilità di aderirvi dopo la loro stipulazione, depositando una dichiarazione di adesione individuale e separata.
Inoltre, attraverso tale dichiarazione il consumatore assume la qualità di assicurato e si impegna a corrispondere un premio iniziale e, successivamente, premi mensili regolari all'impresa di assicurazione. Tali premi sono convertiti in quote di un fondo di investimento, chiamate «unità di conto», e poi investiti in strumenti finanziari da cui dipende il valore di dette quote, che costituiscono le attività di contropartita dei contratti unit-linked. A titolo di controprestazione dei premi corrisposti, l'impresa di assicurazione si impegna a versare a tale consumatore prestazioni in caso di decesso o di sopravvivenza al termine del periodo di assicurazione oppure, in caso di risoluzione del contratto di assicurazione prima di detto termine, a rimborsargli un importo pari al valore attualizzato delle quote del fondo di investimento in cui i suoi premi sono stati convertiti.
Infine, il procedimento di adesione ai contratti collettivi unit-linked è gestito unicamente dall'impresa contraente dell'assicurazione, che propone ai consumatori di aderire a detti contratti come forma di investimento finanziario di tipo assicurativo e riceve le loro manifestazioni di volontà in tal senso sotto forma di dichiarazioni di adesione, percependo al contempo una provvigione dall'impresa di assicurazione per il suo intervento>> (sent. CGUE
C213/20).
Ciò premesso, la Corte Europea ha ritenuto che <
«contratto d'assicurazione» ai sensi della medesima disposizione, occorre rilevare che la
Corte ha già dichiarato che i contratti unit-linked rientrano nell'ambito di applicazione ratione materia e della direttiva 2002/83>>(v., in tal senso, sentenza del 1° marzo 2012, Per_1
, C-166/11, EU:C:2012:119, punto 29).
[...]
Inoltre, dalla giurisprudenza consolidata della Corte U.E. << risulta che le operazioni di assicurazione sono caratterizzate, come generalmente ammesso, dal fatto che l'assicuratore s'impegna, dietro previo versamento di un premio, a procurare all'assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all'atto della stipula del contratto
[sentenze del 26 marzo 2015, , C-556/13, EU:C:2015:202, punto 28 e giurisprudenza Per_2 ivi citata, e dell'8 ottobre 2020, ED BI (Pensions Trustees) e ED BI Pension
Investments, C-235/19, EU:C:2020:801, punto 30 e giurisprudenza ivi citata]. Per loro natura tali operazioni implicano che esista un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall'assicurazione, ossia l'assicurato
(sentenza del 31 maggio 2018, Sak Försäkringsaktiebolag e a., Persona_3
C-542/16,EU:C:2018:369, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
23 In questo senso, nel contesto della direttiva 2002/92 la Corte ha stabilito che, nella misura in cui un'impresa di assicurazione si impegna a fornire una prestazione in caso di decesso dell'assicurato o del verificarsi di un altro evento, in cambio del pagamento di un premio da parte di tale assicurato, un siffatto rapporto assicurativo rientra nella nozione di «contratto di assicurazione» di cui alla direttiva citata (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018,
Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e a., C-542/16,EU:C:2018:369, punto 51).
Orbene, tale interpretazione può essere parimenti applicata alla nozione di «contratto d'assicurazione», ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83” ( CGUE C-
213/20 in motivazione). … Di conseguenza, tale consumatore deve, prima della sua adesione al contratto collettivo unit-linked, ricevere le informazioni menzionate in detta disposizione, che gli consentano di effettuare una scelta consapevole del prodotto assicurativo più consono alle sue esigenze….“ Tuttavia, è necessario prendere in considerazione anche le specificità dei contratti collettivi unit-linked. In particolare, da quanto esposto rispettivamente nei punti 64 e
66 della presente sentenza risulta che, da un lato, i procedimenti di conclusione di tali contratti e di adesione agli stessi implicano, per loro natura, il sorgere di due distinti rapporti assicurativi, il primo tra l'impresa di assicurazione e l'impresa che conclude un tale contratto, derivante dalla stipulazione di quest'ultimo, e il secondo, eventuale e successivo al primo, tra l'impresa di assicurazione e l'assicurato consumatore, derivante dalla dichiarazione di adesione di quest'ultimo a detto contratto.
D'altro lato, nell'ambito del procedimento di adesione di tale consumatore a detto contratto,
l'impresa contraente dell'assicurazione agisce quale «intermediario assicurativo», ai sensi dell'articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/92, letto alla luce dei suoi considerando 9 e 11, ed
è pertanto soggetta alle norme stabilite dalla citata direttiva, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera b).
Infatti, tale impresa contraente dell'assicurazione svolge, a titolo oneroso, un'attività di intermediazione assicurativa, ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della direttiva citata, consistente nel proporre ai consumatori di aderire a un contratto collettivo unit-linked e di concludere così, come rilevato nei punti 80 e 81 della presente sentenza, un contratto di assicurazione sulla vita con l'impresa di assicurazione, nonché nel fornire consulenze finanziarie relative all'investimento del capitale costituito dai premi di assicurazione versati da tali consumatori nelle attività di contropartita del contratto collettivo unit-linked (v., in tal senso, sentenza del
31 maggio 2018, e a., C-542/16, EU:C:2018:369, Persona_4 punti da 47 a 54 e 58).
24 In tale contesto, dal combinato disposto delle direttive 2002/83 e 2002/92 risulta che, da un lato, spetta all'impresa di assicurazione, prima della conclusione di un contratto collettivo unit-linked, comunicare all'impresa che conclude detto contratto quantomeno le informazioni di cui all'allegato III, punto A, della direttiva 2002/83, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, di quest'ultima.
In considerazione della natura di un siffatto contratto, destinato a essere distribuito ai consumatori finali, e della necessità che essi ricevano tali informazioni prima della loro adesione a detto contratto, al fine di poter scegliere il prodotto assicurativo più consono alle loro esigenze, derivante dall'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva citata, come interpretato al punto 82 della presente sentenza, l'impresa di assicurazione è tenuta a formulare dette informazioni in modo chiaro, preciso e comprensibile per i citati consumatori, in vista della loro successiva trasmissione a questi ultimi durante il procedimento di adesione al contratto medesimo.
D'altro lato, spetta all'impresa che conclude un contratto collettivo unit-linked, agendo in qualità di intermediario assicurativo, trasmettere dette informazioni fornite dall'impresa di assicurazione a ogni consumatore che aderisce a detto contratto, prima di tale adesione. Le citate informazioni devono essere accompagnate da ogni altra precisazione che risulti necessaria alla luce delle richieste e delle esigenze di detto consumatore, che devono essere determinate in base agli elementi informativi forniti da quest'ultimo. Tali precisazioni devono essere adattate a seconda della complessità di detto contratto e devono essere formulate in un modo chiaro e preciso che sia comprensibile per il consumatore medesimo, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 1,lettera b), della direttiva
2002/92>> ( CGUE C-213/20).
Ciò posto la citata giurisprudenza ha concluso che <L'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre
2002,relativa all'assicurazione sulla vita, deve essere interpretato nel senso che le informazioni ivi menzionate devono essere comunicate al consumatore che aderisce, in qualità di assicurato, a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento concluso tra un'impresa di assicurazione e un'impresa contraente dell'assicurazione. In virtù del combinato disposto di tale disposizione e dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa,
l'impresa di assicurazione è tenuta a comunicare tali informazioni all'impresa contraente dell'assicurazione, la quale deve trasmetterle a detto consumatore prima
25 dell'adesione di quest'ultimo al citato contratto, unitamente a ogni altra precisazione che risulti necessaria alla luce delle richieste e delle esigenze del consumatore.
L'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l'allegato
III, punto A, a.12, della stessa, deve essere interpretato nel senso che le indicazioni sulla natura delle attività di contropartita, che devono essere comunicate al consumatore prima della sua adesione a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento, devono comprendere indicazioni sulle caratteristiche essenziali di tali attività di contropartita. Tali indicazioni: devono comprendere informazioni chiare, precise e comprensibili sulla natura economica e giuridica delle citate attività di contropartita, nonché sui rischi strutturali ad esse collegati, e non devono necessariamente includere informazioni esaustive sulla natura e sull'entità di tutti i rischi connessi all'investimento nelle attività di contropartita medesime, né informazioni identiche a quelle che l'emittente degli strumenti finanziari che le compongono ha comunicato all'impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo3, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive
85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.
L'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 deve essere interpretato nel senso che le informazioni previste nell'allegato III, punto A, a.12, della stessa non devono necessariamente essere comunicate al consumatore che aderisce, in qualità di assicurato,
a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento nell'ambito di un distinto procedimento precontrattuale e che esso non osta a una disposizione nazionale in base alla quale sia sufficiente che tali informazioni vengano menzionate in detto contratto, purché esso sia consegnato al consumatore prima della sua adesione, in tempo utile per consentirgli di effettuare, con cognizione di causa, una scelta consapevole del prodotto assicurativo più consono alle sue esigenze.
L'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 deve essere interpretato nel senso che esso non impone di considerare che il non corretto adempimento dell'obbligo di comunicare le informazioni previste nell'allegato III, puntoA, a.12, della stessa determini la nullità o l'invalidità di un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento o della dichiarazione di adesione
26 a quest'ultimo e, quindi, conferisca al consumatore che ha aderito a tale contratto il diritto alla restituzione dei premi assicurativi versati, purché le modalità procedurali previste dal diritto nazionale per l'esercizio del diritto di far valere il citato obbligo di informazione non siano tali da mettere in discussione l'effettività di tale diritto, dissuadendo il consumatore dall'esercitarlo.
L'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»),deve essere interpretato nel senso che può costituire un'omissione ingannevole, ai sensi di tale disposizione, l'omessa comunicazione al consumatore che aderisce a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento delle informazioni previste all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l'allegato III, punto A,
a.12, della stessa>>( CGEU nr. 542/2016, nello stesso senso CGEU nr. 143/20).
Ciò premesso deve essere rilevato che la sentenza della CGUE invocata dalla parte appellante attiene agli “obblighi informativi” da porsi in essere prima della stipula della polizza, essendo pacifico che esistono validi prodotti assicurativi denominati “linked” e che essi sono considerati “assicurativi”.
La liceità degli stessi, in astratto, è parimenti pacifica, ma deve essere valutato in concreto se alla denominazione del contratto corrisponda la causa concreta.
Il Tribunale, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte sopra richiamato, ha escluso tale sussistenza rilevando che nel caso in esame non sussisteva in realtà la “causa assicurativa”. Essa è stata esclusa in quanto nei prodotti in esame non vi era alcun effettivo trasferimento del rischio assicurativo, in applicazione dei principi di diritto della Suprema
Corte di Cassazione come sopra indicati.
È pacifico che i contratti in esame siano “linked pure”, non contemplando la restituzione del capitale, e come esplicitamente ammesso dalla parte appellante, dovendosi pertanto escludere la natura assicurativa previdenziale delle polizze oggetto di causa.
Atteso che la causa dei contratti in esame è stata qualificata da entrambe le parti come
“assicurativa” l'assenza della stessa in concreto determina la nullità dei medesimi.
Il Tribunale ha svolto una operazione ermeneutica all'esito della quale ha ritenuto che la causa dei contratti in esame non corrispondesse volontà delle parti ed alla loro “apparente
27 qualificazione”. Ovvero che a dispetto della denominazione giuridica operata dalle parti, nel regolamento negoziale non vi era alcun riferimento alle natura assicurativa sicché - a fronte della mancata assunzione di alcun rischio in capo all'emittente - il contratto era privo di causa.
Quindi il Tribunale ha provveduto all' attribuzione del corretto inquadramento sistematico al regolamento negoziale pattuito.
Secondo quanto prevede l'art. 1418 comma 2 c.c., il contratto è nullo quando manchi di alcuno dei requisiti prescritti dall'art. 1325 c.c., inclusa la causa.
Il Tribunale, all'esito dell'attività interpretativa, quale operazione ermeneutica governata da criteri giuridici cogenti, che tende alla ricostruzione del significato del contratto in conformità alla comune volontà dei contraenti, ha sussunto il negozio in un determinato paradigma disciplinatorio escludendone la natura assicurativa e l'aderenza alla fattispecie astratta ivi indicata.
< rapporto al fine di precisarne il contenuto, gli effetti e le norme applicabili. La qualificazione giuridica di un rapporto contrattuale va operata sulla base della causa, ossia dello scopo pratico del negozio, della sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato>> (Sez. 3, Sentenza n. 23941 del
12/11/2009, Rv. 610016; Sez. 3, Sentenza n. 10490 del 08/05/2006, Rv. 592154; v. pure Sez.
2, Sentenza n. 7927 del 28/03/2017, Rv. 643530).
Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto che in forza della c.d. causa concreta, ovvero degli interessi che il negozio è concretamente diretto a perseguire con riferimento alla tipica funzione economico-sociale del contratto, la stessa era inesistente, ovvero che fosse privo della “causa assicurativa”.
Peraltro < convenuto un determinato inquadramento (nomen iuris) con atto scritto, è di norma priva di rilievo la disciplina dall'art. 1424 c.c. per la conversione del negozio nullo, poiché la questione della identificazione del reale tipo di negozio deve essere affrontata in relazione alle effettive caratteristiche dello stesso>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12781 del 14/06/2005; Sez.
L, Sentenza n. 14294 del 28/07/2004; Sez. L, Sentenza n. 3048 del 02/04/1996).
< rapporto al fine di precisarne il contenuto, gli effetti e le norme applicabili. La qualificazione giuridica di un rapporto contrattuale va operata sulla base della causa, ossia dello scopo
28 pratico del negozio, della sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato>> (Sez. 3, Sentenza n. 23941 del
12/11/2009, Rv. 610016; Sez. 3, Sentenza n. 10490 del 08/05/2006, Rv. 592154; v. pure Sez.
2, Sentenza n. 7927 del 28/03/2017, Rv. 643530).
Accertata la nullità per assenza di causa dei contratti in esame risultano assorbite le ulteriori osservazioni della parte appellante sui diversi elementi “qualificanti” dei contratti.
1.2 Impugnazione della parte della sentenza che ha ritenuto che le Polizze non fossero meritevoli ex art. 1322, comma 2, c.c., dichiarandone la nullità
- Quinto motivo d'impugnazione: l'erroneità della premessa su cui si fonda la valutazione compiuta dal Tribunale, consistente nell'assunto secondo cui le Polizze non sarebbero riconducibili al tipo legale delle polizze linked di cui al ramo III del Codice delle
Assicurazioni;
- Sesto motivo di impugnazione: l'errata applicazione al caso di specie dei principi affermati dalla giurisprudenza relativa ai prodotti “My Way” e “4You”;
- Settimo motivo di impugnazione: l'erroneità dell'affermazione secondo cui le Polizze sarebbero immeritevoli ex art. 1322, comma 2, c.c. in ragione del palese e grave squilibrio delle posizioni dei contraenti in favore della compagnia assicurativa e della riattribuzione unilaterale del rischio di impresa sull'assicurato;
- Ottavo motivo di impugnazione: l'erroneità dell'affermazione secondo cui le Polizze sarebbero immeritevoli ex art. 1322, comma 2, c.c. in ragione della pretesa inadeguatezza rispetto alla clientela di riferimento e dello sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali dei sottoscrittori;
- Nono motivo di impugnazione: l'erroneità dell'affermazione secondo cui le Polizze sarebbero immeritevoli ex art. 1322, comma 2, c.c., in ragione della pretesa elusione delle previsioni del TUF relative ai prodotti finanziari emessi dalle compagnie assicurative;
- Decimo motivo di impugnazione: l'erroneità dell'affermazione secondo cui le Polizze sarebbero immeritevoli ex art. 1322, comma 2, c.c., in ragione dell'assoggettamento del cliente retail ai rischi derivanti da speculazioni sulla finanza derivata).
I motivi sono infondati e devono essere respinti.
Si è già detto della qualificazione dei contratti in esame: si tratta di prodotti privi della causa assicurativa previdenziale. La causa del contratto deve essere valutata in concreto, essendo irrilevante la “definizione” apparente e dovendo, invece, essere valutata la ragione pratica
29 del contratto che nella realtà differiva da quella voluta dai “consumatori”, come sopra già osservato.
Il Tribunale ritenuto che i contratti in esame fosse “atipici” ha provveduto al vaglio della loro meritevolezza.
Le polizze in esame sono contratti tipici “link pure”, come qualificati dalla Suprema Corte
(ord. cit.) e dalla giurisprudenza della Corte Europea;
quindi risulta irrilevante sottoporre al vaglio di meritevolezza una pattuizione lecita, come lo sono le polizze pure linked, riconosciute dall'ordinamento.
Deve rilevarsi che la questione relativa allo squilibrio originario nello scambio tra attribuzioni reciproche non è attratta nell'area della causa, poiché opera sul piano degli effetti, e quindi sul piano del rapporto negoziale e della sua esecuzione: eventuali squilibri nelle reciproche attribuzioni patrimoniali non comportano l'invalidità dell'atto di autonomia sotto il profilo della causa, ma postulano un concreto assetto di interessi eminentemente «privati» e, quindi,
l'eventuale ricorso a strumenti di tutela di natura risolutoria. Quando, infatti, la prestazione reciproca conserva un significato trasparente e un contenuto lecito, non spetta ad un'autorità esterna alle parti - qual è quella giudiziale, priva dei poteri preventivi e generali del legislatore
- il giudizio, singolare e a posteriori, sull'equilibrio dei valori scambiati. Del resto, l'interesse non meritevole di tutela si colloca tra il difetto di causa (anche per assenza di serietà di essa) - che nel caso in esame è stato già accertato - e la causa illecita (per contrasto con norme imperative, con l'ordine pubblico, con il buon costume).
“Esclusa l'illiceità della (di tale) pattuizione, un controllo in termini di meritevolezza si imporrebbe ove non risultasse con chiarezza la concreta ragione che induce le parti ad uno scambio. Una volta emerse le ragioni lecite, il patto atipico si pone al di qua del confine con la nullità per difetto del titolo giustificativo dello scambio: solo varcato detto confine troviamo la regola dell'art. 1322 cod. civ. che meriti il costo di una coercizione giudiziale. Quel che rende meritevole di tutela una situazione fondata su un patto atipico lecito né del tutto irrilevante è un canone di giudizio interno – che spetta al giudice del merito individuare – all'equilibrio complessivo fra i contrapposti interessi privati” (Cass. Sez. 2, 20/03/2024, n.
7447, in motivazione).
Tuttavia secondo “Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di
30 una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile” ( Cass. Sentenza n. 28307 del 11/12/2020).
Pertanto tutti i motivi attinenti alla valutazione della meritevolezza dei contratti oggetto di causa risultano assorbiti in forza delle precedenti osservazioni.
1.3.Sulle eccezioni della parte appellante
I . Undicesimo motivo di impugnazione: l'erroneità della parte della sentenza che ha rigettato l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dall'appellante con riguardo all'azione di nullità
L'appellante deduce:
“138. Come visto, la nullità delle Polizze per mancanza di causa in concreto affermata dal
Tribunale deriva dalla prospettata “ineffettività” della componente demografica delle
Polizze e cioè, in pratica, dal fatto che il Capitale Caso Morte Aggiuntivo sarebbe insufficiente. Ebbene, nel corso del giudizio di primo grado, l'esponente aveva rilevato che, a fronte di un siffatto – ma in realtà inesistente – ipotetico vizio:
(i) da un lato, risultava preclusa la possibilità di dichiarare la nullità totale delle Polizze, posto che il preteso vizio riguardava la sola dedotta insufficienza del Capitale Caso Morte
Aggiuntivo e che, quindi, il Giudice, in applicazione dei principi in tema di nullità parziale e di conservazione del contratto (v. art. 1419 c.c.), avrebbe tutt'al più potuto dichiarare la nullità delle sole disposizioni contrattuali relative a tale componente delle Polizze, sostituendola di diritto con quello che si fosse ritenuto essere un livello minimo di assunzione di rischio demografico da parte della compagnia (il che, in pratica, avrebbe significato correggere, in aumento, le percentuali previste dalle Polizze in relazione al
Capitale Caso Morte Aggiuntivo);
(ii) dall'altro lato, però, le appellate risultavano pacificamente prive di interesse ad agire (v. art. 1421 c.c.) rispetto ad una simile pronuncia (avente ad oggetto la nullità parziale e la conseguente sostituzione di diritto della disciplina contrattuale relativa all'entità del Capitale
Caso Morte Aggiuntivo con quella ritenuta adeguata al canone di “effettività” più volte menzionato). Ciò in quanto nessuna delle appellate (a) era deceduta nel corso della vigenza delle Polizze, (b) aveva quindi beneficiato di tale componente demografica e (c) potrebbe
31 ora beneficiare di una eventuale modifica in melius della componente demografica delle
Polizze.” ( atto di citazione in appello).
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Come sopra illustrato l'assenza dell'“assunzione del rischio demografico” nel caso in esame è determinato dalla esclusione del rimborso del capitale investito che determina la natura non assicurativa del prodotto.
Ora, in tema di contratti, “agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c. sulla nullità parziale, la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità, con conseguente estensione della invalidità all'intero contratto, deve essere fornita dall'interessato”. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2314 del 05/02/2016; Sez. 2, Sentenza n.
23950 del 10/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 11673 del 21/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 27732 del 16/12/2005; Sez. 2, Sentenza n. 6756 del 05/05/2003).
Tale prova è stata fornita essendo pacifico che i consumatori volevano acquistare
“assicurazioni sulla vita” e non titoli derivati (circostanza non contestata dalla parte appellante).
Peraltro per stabilire se ricorra la possibilità della conversione del negozio nullo ex art. 1424
c.c. ,<deve farsi luogo ad una duplice indagine, l'una rivolta accertare la sussistenza di un obiettivo rapporto continenza tra il negozio nullo e quello che lo dovrebbe sostituire l'altro diretta a stabilire se, avuto riguardo agli interessi pratici perseguiti dai contraenti, la volontà che li indusse a stipulare il contratto nullo possa ritenersi orientata anche verso gli effetti del contratto diverso >> (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6004 del 05/03/2008; Sez. 2,
Sentenza n. 23145 del 27/10/2006; Sez. 2, Sentenza n. 5451 del 11/10/1980; Sez. 2, Sentenza
n. 536 del 07/03/1967). Prova che non è stata neppure dedotta.
II. dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle CO azioni proposte dalle SI.re , e e/o l'inammissibilità (per le ragioni CP_2 CP_3 CP_4 indicate in atti) il difetto di interesse ad agire
Tali ulteriori eccezioni svolte per le domande di risoluzione e annullamento sono assorbite dall'accoglimento della domanda di nullità.
III. Primo motivo di impugnazione: erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione di nullità
“37. Il Tribunale di OV ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione dell'azione di nullità, Contr formulata sia da che da fosse infondata in quanto: (i) le domande formulate CP_17 dalle appellate, avendo ad oggetto la restituzione di somme versate in base a un titolo nullo,
1andrebbero qualificate come azioni di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. e sarebbero
32 pertanto soggette alla prescrizione ordinaria decennale;
e (ii) le SI.re e CP_3 CP_4
Contr
avevano messo in mora (mediante lettere inviate dai rispettivi legali) prima CP_2 del decorso di dieci anni dal pagamento dei premi unici di cui esse chiedono la restituzione
(infatti, le lettere di messa in mora risalgono al 10 maggio 2017 per la SI.ra al 1° CP_3 agosto 2016 per la SI.ra e al 15 luglio 2016 per la SI.ra , mentre i CP_4 CP_2 pagamenti dei premi unici risalgono, rispettivamente, al 1° ottobre 2007, al 26 ottobre 2007 e al 2 dicembre 2006/4 novembre 2007: v. p. 18 della sentenza).
38. Orbene, un tale iter motivazionale è senz'altro errato, in quanto il Tribunale – anche in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) – ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione per come proposta dall'esponente in primo grado;
eccezione, questa, che aveva anzitutto ad oggetto l'azione di nullità delle
Polizze proposta dalle attrici (ora appellate). Il Tribunale si è invece direttamente interrogato sulla possibilità di considerare prescritte le azioni di ripetizione dell'indebito formulate dalle appellate;
ma, così facendo, il giudice di prime cure ha “saltato” il necessario antecedente logico-giuridico di qualsivoglia pronuncia restitutoria, consistente nella sussistenza dei presupposti per poter accogliere le domande demolitorie che ne sono alla base.
39. Nel caso di specie, però, tali presupposti sono del tutto mancanti, posto che l'azione di nullità su cui le pronunce restitutorie dovrebbero fondarsi è ormai certamente prescritta.
40. Al riguardo, occorre anzitutto considerare che le azioni di nullità proposte dalle appellate, essendo poste a tutela dell'interesse di una sola parte (nel nostro caso, i sottoscrittori dei prodotti), sono pacificamente ascrivibili alla categoria delle nullità “di protezione” e
“relative” e sono quindi esercitabili solo dalla parte nel cui interesse sono stabilite. Ciò posto, le stesse sono “assimilabil[i] alla annullabilità e al relativo regime giuridico”, compreso il
“termine quinquennale di prescrizione e [la] possibilità di interrompere la decorrenza della stessa solo mediante domanda giudiziale”: “in base al principio interpretativo 'eadem ratio, idem dispositio'”, infatti, “si reputa che la nullità relativa sia disciplinata dalle norme che regolano l'annullabilità del contratto”.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
L'azione di nullità è imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1422 cod. civ., ancorché sia assoggettata a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., l'azione di ripetizione dell'indebito di quanto eventualmente versato in esecuzione del contratto.
Le nullità di c.d. di protezione, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza eurounitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 4/06/2009, in causa C-243/08, Pannon), sono
“una species del più ampio genus rappresentato dalle prime, risultando le stesse volte a
33 tutelare interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo, quali il corretto funzionamento del mercato e l'uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica (cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 24242 e 26243).
<< E' stato tuttavia precisato che, caratterizzandosi le nullità di protezione «per una precipua natura ancipite, siccome funzionali nel contempo alla tutela di un interesse tanto generale
(l'integrità e l'efficienza del mercato, secondo l'insegnamento della giurisprudenza europea) quanto particolare/seriale (quello di cui risulta esponenziale la classe dei consumatori o dei clienti)», la rilevazione officiosa delle stesse, in mancanza della quale risulterebbe frustrata o comunque sminuita la funzione di tutela del bene primario consistente nella deterrenza di ogni abuso in danno del contraente debole, incontra il limite della conformità del rilievo «al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela(cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242) >> ( Cass. Ord. 24/01/2024, n. 2338 in motivazione).
Non può pertanto accogliersi la tesi difensiva che vorrebbe equiparare la nullità di protezione all'annullabilità, senza considerare che solo la proponibilità della stessa è rimessa all'interesse della parte “protetta” che nel caso in esame è stata azionata.
Peraltro “L'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione decorre non già dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del negozio, ma da quella del pagamento, avendo tale pronuncia, di mero accertamento, portata ed efficacia retroattiva, con conseguente caducazione del titolo fin dall'origine. (Cass. Sez. 2, 16/12/2024, n. 32694).
IV. Secondo motivo di impugnazione: erroneo rigetto dell'eccezione di inammissibilità e/o infondatezza per convalida e/o esaurimento degli effetti delle Polizze affette dalla pretesa nullità
“45. Il Tribunale di OV ha ritenuto che, con riferimento alla dedotta nullità delle Polizze, Contr l'eccezione di convalida formulata da fosse infondata, in quanto, a suo dire, sarebbe
“noto che la nullità (quandanche -in ipotesi- “di protezione”) […] non può essere oggetto di convalida” (v. p. 19 sentenza). Quanto, poi, al rilievo dell'esponente secondo cui le domande avversarie sarebbero inammissibili/infondate perché relative a contratti che avevano già esaurito i propri effetti, il Tribunale ha affermato che: “la nullità delle polizze esclude alcun
34 rilievo ostativo al prospettato esaurimento delle vicende contrattuali, rilievo che anche la giurisprudenza citata da [...] riferisce ai soli casi di risoluzione e annullamento CP_1 contrattuale” (v. p. 19 sentenza).
46. Tale capo della sentenza di prime cure risulta viziato, e deve conseguentemente esser riformato, per le seguenti ragioni.
47. Il Tribunale, infatti, trascura il principio secondo cui – tenuto conto della già ricordata assimilabilità delle nullità “di protezione” alle azioni di annullamento (v. supra, punti 40 e 41)
– la regola in base alla quale il contratto nullo non può essere sanato, salvo che la legge preveda diversamente (art. 1423 c.c.), subisce un ridimensionamento, sicché anche il contratto affetto dalle nullità “relative” può certamente essere convalidato (6). Tale principio è stato anche di recente ribadito in giurisprudenza (7), ricordandosi che “le nullità relative vanno distinte dalle nullità assolute e sono piuttosto assimilabili al regime dell'annullabilità, con tutto ciò che ne deriva sotto il profilo della convalida del contratto”.
E tale convalida – si badi – consegue “non solo dall'esecuzione volontaria delle prestazioni, ma anche da qualsiasi comportamento” che, come è avvenuto nel caso di specie, risulti
“incompatibile con la volontà delle parti di avvalersi della nullità”. Proprio in applicazione di tali principi, la giurisprudenza ha più volte avuto modo di affermare che l'incasso delle cedole costituisce un mezzo di convalida anche dell'azione di nullità .
48. Questa conclusione, peraltro, è espressione del più generale e fondamentale dovere di buona fede in executivis, “che non consente l'adozione di comportamenti contraddittori da parte dei contraenti” .
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Si deve ribadire che i contratti in esame sono nulli in quanto privi di causa;
si richiama altresì quanto osservato circa la disciplina delle nullità di protezione.
Ciò premesso si rileva, in ordine alla altra parte del motivo di impugnazione, che l'appellante deduce in buona sostanza "un uso selettivo della nullità" da parte del consumatore ed allega che esso contrasta con le regole della correttezza e della buona fede o sia fonte di un abuso del diritto, e comunque ché una siffatta evenienza si sostanzia nella rinuncia del consumatore a valersi della nullità o alla convalida di essa con un comportamento protratto nel tempo.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Si richiama quanto osservato circa le nullità di protezione, che sono poste a tutela di interessi generali e non possono , invece, essere utilizzate nell'interesse del contraente c.d. “forte”.
35 Per tali motivi devono essere respinte le difese circa una possibile convalida dei negozi nulli tramite l'incasso delle cedole, perché tale condotta non costituisce alcuna rinuncia del consumatore a valersi della nullità o alla convalida del negozio.
Deve essere ribadito che nel caso in esame non ricorrono le condizioni della conversione del contratto nullo. Essa è consentita, come sopra indicato , a norma dell'art. 1424 c.c., < quando, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, possa ritenersi che esse, ove avessero avuto conoscenza della nullità del negozio concluso, ne avrebbero voluto uno diverso, i cui requisiti di sostanza e di forma fossero già contenuti in quello nullo>>, circostanza non provata nel caso in esame.
Peraltro il Tribunale nella definizione dell'indebito oggettivo ha detratto gli importi percepiti a titolo di cedole annuali ( sent. impugnata pag. 17, numerazione adde della Corte).
V. Dodicesimo motivo di impugnazione: l'erroneità del capo sentenza che ha rigettato le domande di manleva e regresso nei confronti di e del SI. CP_17 Controparte_7
“146. Come si è visto nel precedente punto 28, il Tribunale ha rigettato le domande di Contr manleva e regresso svolte da nei confronti di e del SI. CP_17 Controparte_7
147. Il Giudice di prime cure ha fondato il rigetto della domanda di manleva nei confronti di e del SI. su un presupposto errato, sia in fatto che in diritto. CP_17 Controparte_7
Contr 148. Diversamente da quanto affermato dalla sentenza, non corrisponde al vero che non avrebbe allegato un autonomo titolo di responsabilità dei terzi chiamati in causa nei suoi confronti. Come l'esponente ha diffusamente argomentato nel corso del giudizio di primo grado, le pretese verso e il SI. si fondano sul fatto che gli obblighi restitutori CP_17 CP
Contr di derivano da una declaratoria di nullità che non dipende da responsabilità dell'esponente, bensì – in ultima istanza – da illeciti/inadempimenti commessi proprio da
e dal SI. . CP_17 CP
149. Da un lato, infatti, ha svolto – oltre al ruolo di dealer e di agente di calcolo CP_17 menzionati a p. 20 della Sentenza – anche quello di strutturatore delle Polizze, sicché essa è Contr senz'altro obbligata a tenere manlevata e indenne, a titolo risarcitorio, dal costo di una pronuncia restitutoria che, come quella contenuta nella Sentenza di prime cure, si fonda proprio su presunti vizi attinenti alla struttura delle Polizze.
150. Dall'altro lato, se – come afferma la Sentenza – vi è stato nella specie uno “sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali” delle attrici (p. 15 della sentenza impugnata), davvero non si comprende per quale motivo il SI. debba andare esente da ogni responsabilità CP risarcitoria nei confronti dell'esponente, posto che un siffatto “sfruttamento” non potrebbe che essere stato posto in essere anzitutto dal soggetto che ha collocato le Polizze alle SI.re
36 , e che, per stessa ammissione di queste ultime, le avrebbe indotte CP_2 CP_3 CP_4 ad acquistare i prodotti presentandoli in modo decettivo (in merito v. supra., punto 7).”
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
La parte appellante deduce una responsabilità contrattuale nei confronti di
[...] ma non ha provato in alcun modo l'inadempimento della stessa nei suoi CP_18 confronti, né ha chiesto di provarlo.
Nei confronti del l'appellante deduce responsabilità: CP
a. a titolo contrattuale: essa non sussiste non essendo provato alcun vincolo contrattuale esistente tra gli stessi;
b.extra contrattuale e solidale: non è provato alcun illecito commesso dal essendo CP pacifico in causa che il prodotto “venduto” fosse stato predisposto dalla stessa che ha CP_1 predisposto anche il fascicolo informativo ( atto di citazione in appello pag. 110), e che la nullità è derivata dall'assenza della causa assicurativa, ovvero da un testo contrattuale dalla stessa predisposto. Non è consentito al responsabile del danno agire in via di regresso, ai sensi dell'art. 2055, secondo comma, cod. civ., nei confronti di altro asserito responsabile indiretto quando quest'ultimo è estraneo alla causazione del fatto illecito. Sussiste solidarietà nel lato passivo allorché l'evento dannoso sia imputabile a più persone che abbiano concorso nel cagionarlo, non rilevando in contrario la diversa fonte dell'obbligazione. Solo se un medesimo evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenerne la corresponsabilità risarcitoria è sufficiente, in base alla regola dell'art. 2055 c.c., che le azioni ed omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno, restando esclusa, invece, in difetto di previsione legale o convenzionale al riguardo, la responsabilità sussidiaria di taluno dei concorrenti. Nella specie, non è stata condannata in solido con il promotore, avendo CP_1 le parti attrici proposto una domanda di nullità del contratto nei soli confronti dell'altro contraente, ovvero stessa ha dato luogo alla nullità del contratto, predisposto CP_1 CP_1 dalla medesima, e pertanto essa solo ne deve rispondere.
VI. Tredicesimo motivo di impugnazione: l'erroneità del capo della sentenza che ha condannato l'appellante alla restituzione dei premi pagati dalle appellate e al pagamento delle spese di lite
L'appellante deduce primo “Da tutti i motivi di impugnazione fin qui esposti e dal rigetto di tutte le domande formulate in primo grado dalle appellate, deriva, ovviamente, anche la necessità di riformare il capo condannatorio e il capo sulle spese di lite di cui si discute” ( atto di appello pag.74) .
Attesa la dichiarata e confermata nullità dei contratti il motivo deve essere respinto.
37 Si deve peraltro rilevare che il Tribunale nella quantificazione della somma da restituire a tenuto conto delle somme delle cedole percepite dalle consumatrici.
2. sull'appello incidentale proposto da Controparte_5
2.1 .“a) riformare la sentenza n. 494/2022, emessa dal Tribunale di OV in data 21 febbraio 2022, pubblicata in data 25 febbraio 2022, e non notificata a Controparte_5 nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione di
[...] nei confronti di per mancato esperimento del Parte_1 Controparte_5 tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. 4 marzo 2010, n.
28” impugna il capo della Sentenza che ha rigettato l'eccezione di Controparte_5
Contr improcedibilità delle domande di
Il Tribunale ha respinto l'eccezione ritenendo che la sottoposizione della controversia tra la Co Compagnia di Assicurazione e al tentativo di mediazione obbligatoria determinerebbe:
- l'indebita estensione della regola prevista per controversie discendenti da “contratti Contr Co assicurativi” al rapporto processuale tra e;
- l'illegittima interpretazione estensiva di un'eccezione al diritto costituzionale alla libera tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. e art. 6 Convenzione dei diritti dell'Uomo;
- un allungamento dei tempi di definizione del processo in violazione del principio di ragionevole durata dello stesso stabilito dall'art. 111 Cost.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
La Suprema Corte , a Sezioni Unite, insegna che “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo” (Cass. Sez.
U., 07/02/2024, n. 3452).
“L'istituto pone una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, specificamente
«con finalità deflattiva»” (Corte cost. 20 gennaio 2022, n. 10 e 18 aprile 2019, n. 97, citt.).
“La mediazione obbligatoria si collega non alla domanda sic et simpliciter, ma al processo, che ormai è pendente, onde, essendo la causa insorta, la funzione dell'istituto viene meno, non avendo avuto l'effetto di prevenzione per la instaurazione del processo: in quanto essa si collega alla causa, non alla domanda come tale, in funzione deflattiva del processo. Pertanto, una volta che la domanda principale sia stata regolarmente proposta dopo che la mediazione
38 abbia già fallito l'obiettivo, una nuova mediazione obbligatoria relativa alla domanda riconvenzionale – pur volendo trascurare ogni previsione sulle sue possibilità di successo, che non rilevano a questi fini interpretativi – non realizzerebbe, in ogni caso, il fine di operare un
«filtro» al processo innanzi ad un organo della giurisdizione. Il giudice è già investito della controversia introdotta dall'attore, di cui non verrebbe ormai spogliato, neppure se il tentativo sulla domanda del convenuto avesse esito positivo, dovendo il processo proseguire per la decisione sulla domanda principale e, dunque, al più, con una mera “riduzione” del suo oggetto. Posto che l'istituto ha esclusive finalità di economia processuale, nel senso di evitare il proliferare di cause iscritte innanzi all'organo giudiziario, imporre un successivo, o più successivi ad ogni ulteriore domanda proposta nel giudizio, tentativi obbligatori di conciliazione, nel contempo differendo la trattazione della causa per mesi ad ogni nuova domanda proposta in giudizio, è un effetto eccessivo non voluto dalla norma rispetto allo scopo deflattivo perseguito” ( Cass. S.u. cit in motivazione pag.9).
Peraltro “ sussistono limiti, individuati dallo stesso legislatore positivo e dal giudice delle leggi, contro l'allungamento dei tempi dovuti alla mediazione obbligatoria ed altri simili istituti, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo. La stessa Corte
Costituzionale ha rilevato <l'esigenza di salvaguardare la ragionevole durata del processo
(art. 111, secondo comma, Cost.), senza vanificare, con inutili intralci, l'effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.)», (Corte cost. 12 dicembre 2019, n. 266, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, secondo e terzo periodo, e 5, d.l. n. 132 del 2014).
“La Corte costituzionale da tempo rileva che, se simili strumenti «tendono, infatti, ad evitare l'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale, nondimeno l'adempimento di un onere, lungi dal costituire uno svantaggio per il titolare della pretesa sostanziale, rappresenta il modo di soddisfazione della posizione sostanziale più pronto e meno dispendioso»: proprio lo scongiurare «l'abuso… della giurisdizione, in vista di un interesse della stessa funzione giurisdizionale, è stato sovente la ratio espressa della “giurisdizione condizionata”. Il principio di economia processuale, inteso come più efficace e pronta soluzione dei conflitti, ha solitamente fondato la rispondenza dei condizionamenti censurati alla previsione costituzionale del diritto di azione» (Corte cost. 4 marzo 1992, n. 82). In altre occasioni, la giurisprudenza costituzionale ha affermato la legittimità di quelle regole, che subordinano
«l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni, purché non vengano imposti oneri o modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale» (sent. 13 aprile 1977, n. 63), in particolare stabilendo
39 che il tentativo di conciliazione riguardo alle cause agrarie non costituisce «adempimento vessatorio di difficile osservanza né un'insidiosa complicazione processuale tale da ledere il diritto di difesa dell'attore» (Corte cost. 21 gennaio 1988, n. 73). Per la Corte costituzionale, dunque, la mediazione obbligatoria non viola il diritto di azione, sancito dalla Costituzione, soltanto laddove risulti idoneo a produrre il risultato vantaggioso del c.d. effetto deflattivo, senza mai divenire tale da provocare un inutile prolungamento dei tempi del giudizio. Le indicazioni del giudice delle leggi additano, in sostanza, una linea di equilibrio fra il principio di azione di ordine costituzionale e le deroghe che possono esservi apportate in funzione di interessi di estrema rilevanza, ma confermano il carattere eccezionale delle ipotesi limitative: ne deriva che le condizioni di procedibilità stabilite dalla legge non possono essere aggravate da una interpretazione che conduca ad estenderne la portata (Cass. 21 gennaio 2004, n. 967, con riguardo alla conciliazione lavoristica)”( Cass. S.U. cit. in motivazione pag.18).
In applicazione dei sopra indicati principi di diritto, applicabili alla fattispecie in esame, e cui la sentenza impugnata ha aderito, il motivo deve essere respinto.
2.2 “b. ERRONEITÀ DEL CAPO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO CHE HA
COMPENSATO LE SPESE DI LITE TRA ” CP_19 impugna il capo della sentenza laddove il Giudice ha compensato le Controparte_5
Contr Co spese tra e nonostante l'integrale rigetto delle domande di manleva e regresso svolte Contr Cont da nei confronti di
Ad avviso dell'appellante incidentale la motivazione del Tribunale è illogica e apparente e contrasta con i principi dettati dagli artt. 91 e 92 c.p.c. Infatti, in caso di soccombenza totale, la regola è la condanna della parte soccombente alla refusione delle spese di lite.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
“In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse” (Cass. Sez. 5, 15/04/2025, n. 9860, Rv. 674674 –
01).
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza della reciproca soccombenza in ragione della condotta processuale della parte.
Infatti “la ragione della disciplina del carico delle spese processuali va rinvenuta nell'esigenza di stimolare la parte ad un uso cosciente del proprio diritto di difesa e di evitare che ne abusi per fini dilatori” (Cass. Sez. 3, 20/09/2004, n. 18857).
3.sulle spese di giudizio
40 Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nei confronti delle parti attrici in primo grado e di . Controparte_7
Sono interamente compensate nei confronti di attesa la reciproca Controparte_20 soccombenza.
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 nei valori medi secondo lo scaglione. E precisamente: Valore causa inferiore ad € 260.000,00
1. Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva: € 1.911,00=
3. Fase trattazione: € 4.326,00=
4. Fase decisionale: € 5.103,00= totale per compensi avvocato: € 14.317,00= ; con aumento ex art. 4, comma 2: € 18.333,90;
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale e quello incidentale sono respinti.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2) dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da e che liquida Controparte_2 Parte_5 per ciascuna di queste parti in € 14.317,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute e Controparte_3 Controparte_4 che liquida in € 18.333,90= ( Art. 4 comma 2) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
4) spese di lite interamente compensate tra la parte appellante e;
Controparte_20
5) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale e quello incidentale sono respinti;
6) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
OV, 14/07/2025
Il Presidente est.
Dott. ssa Rosella Silvestri
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