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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1846 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, rimessa in decisione ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 04.03.2025 e vertente
TRA in persona del l.r.p.t., e n Parte_1 Parte_2 Controparte_1 persona del l.r.p.t. , rappresentate e difese, giusta delega in calce all'atto di citazione, Parte_3 dall'Avv. Ugo Cardosi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terracina, Piazza della
Repubblica n. 25,
PARTI ATTRICI
E
, , Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Fausto Ciapparoni e Antonietta Epifanio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Viale Bruno Buozzi n. 99 Roma.
CONVENUTI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Le odierne parti attrici, in qualità di consorziati, con atto di citazione notificato in data 21/05/2024 citavano in giudizio i convenuti in epigrafe indicati quali membri del Consiglio di amministrazione del per la loro inerzia nel porre in essere le attività oggetto del , in Controparte_6 CP_6
particolare nelle stagioni estive 2022 e 2023.
Deducevano, in particolare, che il aveva come oggetto lo scopo di Controparte_6 promuovere iniziative per lo sviluppo e l'incremento dell'attività turistica nella zona di CP_6
nel Comune di Terracina e che esso riceveva autorizzazione n. 13066 del 17/04/1989 della
Circoscrizione Doganale Roma per l'utilizzo di uno specchio d'acqua prospiciente il tratto in sinistra idraulica del porto canale Portatore di mt 150 x 15 per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto, titolo reiterato con provvedimento del 05/11/2007 n. 48 e n. 173 del Ministero dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Gaeta che ne fissava la durata in mesi 48 ed un canone annuale di € 8.168,78, poi ulteriormente prorogato dal Comune di Terracina fino al 2033 ed ancora in vigore.
Deducevano gli attori che lo specchio di acqua oggetto di concessione era sempre stato regolarmente utilizzato dal per offrire i servizi di ormeggio alla clientela sino all'anno 2013 quando per CP_6 varie motivazioni l'attività si interrompeva e che, successivamente nel 2018, 2019 e 2020 si susseguivano più riunioni dell'Assemblea nelle quali veniva deliberata la ripresa dell'attività di offerta del servizio di ormeggio alle quali il Consiglio di amministrazione non dava seguito.
Asserivano che nell'assemblea del 29.05.2018 il Presidente presentava dei preventivi con i costi da sostenere per la riattivazione degli impianti e per le opere di ripristino in banchina per un totale di circa € 30.000,00 + IVA;
che l'assemblea approvava il bilancio di previsione per il ripristino della banchina e dava mandato al Consiglio di amministrazione di prendere contatti con gli uffici competenti per l'ottenimento dei necessari permessi e che, successivamente, si tenevano le assemblee del 14.05.2019 e del 06/12/2019 che confermavano la volontà in precedenza espressa, senza che l'organo esecutivo ne facesse conseguire iniziativa alcuna.
Deducevano, altresì, gli attori che l'assemblea del 11/02/2020 ampliava ulteriormente l'oggetto del includendo la pianificazione ed organizzazione delle attività portuali, Controparte_6
comprese quelle attinenti alla utilizzazione di eventuali piazzali e banchine di pertinenza e/o in concessione al , e lo svolgimento di attività di attracco di natanti e imbarcazioni ed ogni CP_6
altra attività che potesse rendersi necessaria ed utile per lo sviluppo del porto di con riguardo CP_6 alle attività produttive, turistiche, sportive e sociali e l'accoglienza di unità da diporto finalizzate al trasporto di persone o cose.
Deducevano gli attori, altresì, che con la medesima assemblea veniva nominato il Consiglio di amministrazione nella persona di Presidente, , Controparte_2 CP_4 CP_3
e quali consiglieri e che l'assemblea del 24/03/2022 e del Controparte_5 Parte_3
01/04/2022 esponeva il bilancio previsionale 2022 e all'esito deliberava nuovamente per l'apertura stagionale del 2022, che venivano anche discusse le attività che dovevano essere effettuate per l'apertura del servizio di attracco delle imbarcazioni dal 15 giugno al 15 settembre con i relativi preventivi.
Esponeva che l'anno successivo l'assemblea reiterava con delibera del 23/05/2023, in riferimento alla stagione estiva 2023, la riapertura del servizio e, tuttavia, il Consiglio di amministrazione non effettuava alcuna verifica sulla necessità di ottenere la concessione anche del tratto di banchina prospiciente lo specchio acqueo già occupato, non incaricava il tecnico per l'eventuale inoltro dell'iter amministrativo, non venivano perfezionati i contratti per il servizio di guardiania notturna, per la riparazione ed installazione della pompa antincendio, per l'assicurazione della responsabilità civile, non venivano formalizzati i contratti di affidamento ai consorziati dell'area in concessione;
non veniva predisposta alcuna misura per la vigilanza e la custodia dell'area in questione.
Proseguiva affermando che a causa dello stato di abbandono dell'area natanti ed imbarcazioni veniva ormeggiata sulla banchina in questione il motoryacht di circa 20 mt denominato VREDE III tg. VG
1274 D che di fatto rimaneva in loco per quasi tre anni fino all'affondamento avvenuto in data
21/10/2023.
Riferivano gli attori che a causa dell'affondamento della predetta imbarcazione l'Ufficio
Circondariale Marittimo di Terracina intimava alla società proprietaria di rimuovere il relitto e, successivamente, attesa l'inottemperanza della società proprietaria, la stessa autorità ne intimava la rimozione al elevando una sanzione amministrativa di € 2.064,00 nei Controparte_6 confronti di quest'ultimo e che la ditta Vavoli inoltrava un preventivo di € 35.000,00 + IVA e il si trovava in carenza di liquidità e ciononostante non provvedeva ad Controparte_6
effettuare alcuna attività di recupero crediti nei confronti dei Consorziati per il versamento delle quote associative.
Asseriva che successivamente il relitto veniva rimosso nel 2024 sostenendo la spesa preventivata della ditta Vavoli.
Allegava, quindi, che i membri del Consiglio di amministrazione erano responsabili per la gestione del porto ai sensi dell'art. 2608 c.c. da una parte per il mancato guadagno derivante dall'affitto CP_6 dei posti barca per le stagioni 2022 e 2023 dall'altra per il danno emergente consistente nella spesa pro quota necessaria per la rimozione del relitto affondato del motoryacht VREDE III.
Concludevano, quindi, in tali termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, in accoglimento della domanda proposta, accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti ai sensi degli artt. 1710 –
2608 c.c. per le violazioni dedotte in premessa, e per l'effetto condannare gli stessi, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni subiti e subendi da ciascuna delle parti attrici, per i motivi e nella misura sopra indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese legali”.
In data 18 luglio 2024 si costituivano i convenuti , , Controparte_2 CP_3 CP_4
, i quali rilevavano in primo luogo che il non aveva fini Controparte_5 Controparte_6
lucrativi e non nasceva per generare vantaggi economici diretti o aspettative di reddito in capo ai consorziati ma per uno scopo di promozione e sviluppo dell'attività turistica della zona di CP_6
.
[...]
Evidenziano i convenuti che il deve occuparsi della navigabilità del canale e dell'attività di CP_6
dragaggio e che nel corso degli anni varie problematiche avevano impedito a chiunque avesse assunto una carica consiliare nel e per situazione e cause non imputabili, di ottenere i titoli CP_6 amministrativi o il relativo rinnovo per l'esercizio dei diritti di ormeggio nello spazio acqueo già in concessione.
Sostengono, ancora, i convenuti che l'interruzione dell'attività di attracco per le imbarcazioni aveva subito un'interruzione nel 2013 per il deterioramento della banchina che aveva reso necessario effettuare costose lavorazioni per la ripresa dell'attività per le quali il non aveva le risorse CP_6
economiche, anche a causa della morosità dei consorziati che versavano in notevole ritardo le quote consortili annuali.
Contestano i convenuti che nell'assemblea del 06/04/2021 veniva approvato il progetto illustrato che invitava il CdA a portare aventi l'iniziativa bensì che, dopo il dibattito il Consigliere CP_4
suggerisce innanzitutto di prendere contatti con gli Enti preposti al fine di capire la fattibilità del progetto e che di fronte a questo mandato il Consiglio si attivava fornendo all'assemblea i preventivi per le attività necessarie per la riattivazione dei servizi e di fronte di essi il CdA non era in condizione di assumere iniziative in autonomia per mancanza di fondi e si trovava costretto a convocare numerose assemblee per coinvolgere e responsabilizzare i consorziati.
In relazione alla vicenda dell'attracco ed affondamento del motoryacht VREDE III, i convenuti evidenziavano che l'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina nel 2023 procedeva ad acquisire copia di tutti i documenti di bordo e dell'originale del certificato di sicurezza in corso di validità invitando il proprietario a compilare la comunicazione di evento straordinario grazie alla quale sarebbe stato obbligo del di consentire l'attracco dell'imbarcazione nel proprio specchio CP_6
d'acqua e che, presa conoscenza, non era possibile procedere alla rimozione della imbarcazione in quanto a disposizione delle autorità competenti ai sensi dell'art. 182 cod. nav..
Richiamavano la Sentenza del Consiglio di Stato n. 17 del 9.11.2021, in adunanza plenaria, che aveva confermato la scadenza delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023, dichiarando inefficaci o tamquam non esset le avvenute proroghe delle concessioni con scadenza successiva al 31.12.2023 per contrarietà al diritto eurounitario, sostanzialmente escludendo la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari e obbligando le amministrazioni competenti a disapplicare le proroghe eventualmente concesse oltre detta data, richiamandosi ai principi della Corte di giustizia UE per dare immediatamente corso alla Direttiva.
Secondo i convenuti l'apertura della stagione estiva 2023 (peraltro neanche deliberata in sede assembleare) era praticamente resa impossibile dal blocco totale del sistema concessorio e anche volendo contare sulla (contra legem) rinnovata concessione dello Specchio, non sarebbe stato possibile avviare l'attività di ormeggio senza la nuova concessione della e senza Pt_4
l'esecuzione di costosi lavori di ristrutturazione della medesima. Pt_4 Concludevano i convenuti accogliersi le seguenti conclusioni “Per quanto sopra dedotto ed argomentato, le Parti convenute, come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate, chiedono che
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione respinta e disattesa, voglia rigettare, perché infondate in fatto e diritto, le domande così come proposte dalle società attrici, per assenza di violazioni e conseguenti responsabilità gestorie e risarcitorie, anche in solido, in capo ai componenti pro tempore del Cda del , e nello specifico, per assenza di Controparte_6
responsabilità per lucro cessante e/o danno emergente nei termini ex adverso rivendicati. Il tutto con condanna delle parti attrici al pagamento delle spese del presente giudizio, da quantificarsi anche ai sensi dell'art. 96 cpc., oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CAP come per legge.”.
Con la prima memoria ex art. 171 ter cpc gli attori chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni
“Voglia l'Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti ai sensi degli artt. 1710 - 2608 c.c. per le violazioni dedotte in citazione, e per l'effetto condannare gli stessi, in solido tra di loro: A) al risarcimento dei danni subìti dalle soc. e Parte_5 CP_1 per lucro cessante pari ad € 9.000,00 + iva ciascuna per stagione, ossia € 18.000,00 + iva
[...]
ciascuna per le annualità 2022 e 2023; B) in subordine rispetto alla domanda sub A), Voglia l'Ill.mo
Tribunale condannare i convenuti in solido tra di loro al risarcimento dei danni subiti da ciascuna società attrice per perdita della chance di conseguire i ricavi sub A), nella misura equitativamente determinata;
C) in ogni caso , Voglia condannare i convenuti al risarcimento del danno emergente pari ad € 4.069,45 per ciascuna delle parti attrici. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
All'udienza del 11/11/2024 il Giudice, rigettate tutte le richieste istruttorie, in quanto i capi di prova articolati avevano ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini del decidere ovvero documentali, rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. assegnando termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito delle note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 prima dell'udienza per il deposito di comparse conclusionali e di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie di replica.
Tanto premesso, parte attrice chiede il risarcimento dei danni subìti per lucro cessante pari ad €
9.000,00 + iva ciascuna per stagione per le annualità 2022 e 2023 ovvero per perdita della chance di conseguire i ricavi in oggetto, da determinarsi anche in via equitativa.
In ordine a tale danno va rilevato che il esercita attività consortile ma non commerciale o CP_6
lucrativa e non può essere considerato un messo per conseguire vantaggi economici ai consorziati, nel senso di consentire a ciascuna delle imprese consorziate di erogare servizi di ormeggio per fini lucrativi. Il , infatti, come indicato nello Statuto è definito come “un'associazione Controparte_7 tra le imprese situate nella zona di ed i privati ed enti”, che “non ha fini lucrativi” e si CP_6 propone lo scopo di promuovere lo sviluppo e l'incremento dell'attività turistica della zona di CP_6
che non nasce per generare vantaggi economici diretti o aspettative di reddito in capo ai
[...]
consorziati ma per pianificare, informare, accogliere, sviluppare, per cui non può parte attrice rivendicando lo sfruttamento economico in proprio dei beni in concessione al medesimo. CP_6
La parte attrice, d'altronde, non ha provato la fonte legale in base alla quale il potesse CP_6 concedere ai propri consorziati l'utilizzo, a livello individuale, dello e della da Pt_6 Pt_4 destinare all'ormeggio della clientela privata di ciascun consorziato.
Peraltro, circostanza non contestata, le parti attrici non hanno dimostrato di aver assolti agli oneri economici derivanti dalla partecipazione al , al quale è mancato il supporto economico dei CP_6
consorziati e le risorse economiche per sostenere le ingenti spese necessarie per opere di risanamento necessarie per rendere la utilizzabile allo scopo di attracco di imbarcazioni e natanti. Pt_4
Ne deriva che non può ritenersi un danno quello relativo al mancato incasso del corrispettivo per il servizio di ormeggio, non trattandosi di un vantaggio patrimoniale diretto nella sfera di parte attrice, per cui non si comprende come possa pretendere un risarcimento a tale titolo.
Né è stato provato l'incasso di somme e guadagni da parte dei consorziati nel periodo in cui i servizi di ormeggio erano espletati, ovvero fino all'anno 2013.
Inoltre, non risulta la dedotta volontà di apertura per la stagione estiva 2022, reiterata l'anno successivo con delibera del 23.05.2023 con riferimento alla stagione estiva 2023.
Dall'analisi, infatti, del verbale della riunione assembleare del 23.5.2023 (All. 11), si legge “I
Consorziati iniziano a discutere sulla possibilità di apertura della banchina per la stagione in corso.
Nell'ampio dibattito tutti i Consorziati si sono espressi favorevoli all'apertura della banchina mentre sono emerse in tal proposito diverse valutazioni in relazione alle modalità e ai tempi di apertura della stessa, in particolare che tale apertura debba essere priva di rischi connessi ad eventuali e possibili responsabilità patrimoniali, penali ed amministrative.”.
Nessuna delibera è stata, quindi, assunta nel senso rappresentato da parte attrice.
Quanto all'ulteriore danno richiesto da parte attrice per effetto dell'aver omesso di delimitare, con boe, lo specchio acqueo in concessione, cosi impedendo alla imbarcazione VREDE III di ormeggiare e di affondare in banchina detta imbarcazione per un'avaria, trattasi di un evento straordinario per responsabilità altrui.
Non si vede, poi, alcun nesso di causalità tra condotta dell'organo amministrativo e il danno rivendicato né si comprende come parte convenuta avrebbe potuto impedire lo stazionamento della imbarcazione VREDE III, vieppiù in quanto in avaria. Inoltre, anche in ordine al danno, non si vede come possa essere considerato come una riduzione patrimoniale in capo a parte attrice, la quale non ha provato di aver effettivamente contribuito al pagamento di alcun importo né di aver assunto in concreto maggiori oneri consortili per effetto di tale pagamento.
Le spese per la rimozione dell'imbarcazione affondata avrebbero comunque gravato il concessionario in qualità di obbligato solidale rispetto al proprietario della stessa rivelatosi inadempiente e si è trattato di atto dovuto da parte del e non si vede come possa essere qualificato come un CP_6
danno emergente arrecato ai consorziati.
Né è provata la sussistenza di un maggiore onere per effetto del dedotto ritardo con cui parte attrice si sarebbe attivata per la rimozione del relitto.
Le domande di risarcimento del danno, quindi, non possono essere accolte.
Il principio fondamentale in materia è, infatti, quello di causalità, per cui gli amministratori rispondono dei danni conseguenza immediata e diretta della loro condotta inadempiente (artt. 1223,
1225, 1226 c.c.).
Grava, quindi, sull'attore fornire rigorosa prova del danno e del nesso causale esistente tra condotta ed evento.
Ai fini della risarcibilità del danno, la parte deve, infatti, allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita
(patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/05: “Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore”).
Né è utilizzabile la liquidazione equitativa del danno che presuppone che, a monte, il giudice abbia accertato la sussistenza di un danno: si veda, in particolare, la giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale “la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata” (Cassazione civile, sez. III, 5 aprile 2003, n. 5375, ma si vedano anche Cassazione civile, sez. I, 10 luglio 2003, n. 10850; Cassazione civile, sez. II, 18 novembre 2002, n. 16202; Cassazione civile, sez. III, 7 marzo 2002, n. 3327; Cassazione civile, sez.
II, 8 settembre 1997, n. 8711).
Tale valutazione, infatti, da un lato, è subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, e, dall'altro, presuppone già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza, sia l'entità materiale del danno (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. 18.12002, n.16202; Cass civ., sez. II, sent.
28.62000, n.8795; Cass. civ. sez. III, sent. 25.91998, n. 9588; Cass. civ., sez. III, sent. 2.7.1991, n.
7262).
Le domande attoree vanno, dunque, rigettate.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- rigetta le domande attoree
- condanna le parti attrici, in persona dei l.r.p.t., al pagamento in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, €
1.200,00 per la fase istruttoria e € 1.700,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a.
Latina, 06.03.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)