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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. 4362/2023 + altri c. Parte_1 Controparte_1
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del G.O. Giorgia Scuras, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 4362/2023 R. G. promosso con ricorso dai:
• nato in [...] il [...], Parte_1
• nata in [...] il [...], Parte_2
• nata in [...] il [...], Parte_3
• nata in [...] il [...], Parte_4
• Sof nato in [...] il [...], Controparte_2
• nato in [...] il [...], Controparte_3
• nato in [...] il [...], Parte_5
• nato in [...] il [...], Parte_6
• nata in [...] il [...], Parte_7
• nato in [...] il [...], Parte_8
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Giovanni Caridi e dall' Avvocato Graciela Cerulli ed elettivamente domiciliati presso quest'ultima, Via Messina 47 (Milano), giusta procura in atti (PEC ) Email_1
parte ricorrente nei confronti di , in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – non intervenuto avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
1. Con ricorso introduttivo i sopra indicati ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. Deducevano di essere, tutti discendenti diretti del Signor , nato ad [...] Persona_1
(SV) il 22 marzo 1816, cittadino italiano deceduto nel 1885 in Uruguay. Nel dettaglio ricostruivano la linea di discendenza dal comune capostipite, allegando specifica documentazione ed, in particolare, certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana -rilasciati dalle competenti Autorità civili o religiose.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia, evidenziando – ai fini dell'interesse ad agire – la “linea femminile”.
Il Sig. generava discendenza, divenendo padre di nato il 15 Per_1 Persona_2 maggio 1844 a sua volta padre di (classe 1875). Quest'ultimo è il Persona_3 genitore di nata in [...] in data [...], madre di Persona_4 [...]
(1932) che ha dato alla luce: Persona_5
(i) nato in [...] in data [...] padre di Parte_1 Parte_2
[...]
(ii) nata in [...] in data [...] madre di Parte_3 Parte_4 Pers
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_3
(iii) nato in [...] in data [...], da cui e Parte_5 Parte_6
in Uruguay;
Parte_7
(iv) nato in [...] in data [...] Parte_9
2. Il si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato e contesta la cittadinanza italiana dell'avo (nato in [...] preunitaria) eccependo testualmente che “ - risulta nato a [...] il Persona_1
22.3.1816, quindi molto prima della nascita dello Stato italiano che, come noto, è nato solo nel 1861, di conseguenza NON è cittadino italiano per nascita”; aggiunge che le “inesistenti notizie della presenza dell'avo nell'Italia unita, l'aver fissato il suo domicilio nella lontanissima (per l'epoca) terra di Uruguay e lì iniziato a costruire la sua famiglia e discendenza, ancor prima della nascita dello Stato italiano, fanno incontrovertibilmente ritenere che egli abbia perduto la cittadinanza avìta (quale che essa fosse).” Invoca l'applicazione del Codice albertino del 1837 che prevedeva all'art. 34 che: “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” e così conclude:
“CHIEDE Che l'Ill.mo Tribunale adito, rigetti la domanda di riconoscimento della cittadinanza, non ricorrendone i presupposti di fatto che parte ricorrente era onerata di provare;
in ogni caso, voglia disporre la compensazione delle spese di lite.”
3. Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non è intervenuto.
4. Visto il rito ed il domicilio del ricorrente, la causa è stata trattata con udienze ex art. 127 ter c.p.c..
All'esito dell'udienza di discussione tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. il giorno 24.12.24.
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
1. Competenza territoriale
1. Quanto alla competenza territoriale la norma che rileva è l'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio, a far data dal 22.06.22.
2. Nel caso di ricorrenti residenti all'estero, è competente il Tribunale (Sezioni Specializzate in materia di immigrazione) del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
3. Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, nel Comune di Altare e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
2. Interesse ad agire
4. L'art. 100 c.p.c. statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
5. La Suprema Corte (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale.
6. Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”).
7. In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino (cfr. Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonchè del 23.10.2019).
Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
8. In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito, dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) in 730 giorni.
9. Nel dettaglio, in base all'art. 14 D. Lgs. n. 300/1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, il riconoscimento e la tutela dello status civitatis incombe sul , che, con Controparte_1 circolare n. K.28/1 dell'8 aprile 1991, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le Autorità Consolari del paese straniero di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano. Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 che ribadisce che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.
10. In estrema sintesi, le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca dello status civitatis italiano sono le seguenti: - per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), sono di competenza dell'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 200 del 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in Italia, l'eventuale possesso dello status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco del Comune italiano di residenza.
11. In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al quale è attribuita Controparte_1 esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza.
12. In relazione alla competenza amministrativa del deve osservarsi Controparte_1 che lo stesso è specificatamente competente nell'ambito della procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 91/92 per l'attribuzione della cittadinanza nei confronti dello straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto soggettivo della cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale). Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che “il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
13. Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 12/04/2022, del 31/01/2022, del 14/12/2021, del 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati De Jure).
14. Ciò è la conseguenza del fatto che, secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. n. 20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019, 12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento della cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza dell'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma 28/10/2016).
15. La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle azioni di mero accertamento, “l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione della situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
***
16. Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i parametri per valutare la sussistenza o meno di detto interesse. Deve, peraltro, evidenziarsi che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale. Deve anche aggiungersi che, in linea generale, la sua esistenza può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento della decisione. Per farlo è opportuno procedere alla disamina delle situazioni di fatto maggiormente ricorrenti.
1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo. 3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente. Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i continuano a negare il Pt_10 riconoscimento della cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana. Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione della cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948, il riconoscimento della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza. Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione della donna volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 della legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge n. 91/92, mentre permette, sulla base della ricordata dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente.
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17. Nel caso in esame, si verte nell'ipotesi sub 3) di trasmissione avvenuta per via materna ante primo gennaio 1948 - data di entrata in vigore della Costituzione – (tramite
[...]
e la figlia, classe 1932) e dunque l'Autorità amministrativa (il Consolato Persona_4 territorialmente competente) non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, riconosciuto la cittadinanza, ottenibile, dunque, solo per via giurisdizionale. 18. L'interesse ad agire è, pertanto, sussistente.
3. La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana e la normativa rilevante
19. Passando al merito della controversia parte ricorrente chiede il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita. Deve quindi evidenziarsi che la cittadinanza è uno status, attribuito dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto ad uno Stato ed a essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale.
Sul punto la Corte di Cassazione (nelle due sentenze gemelle n. 25317 e n. 25318/2022) ha sottolineato che l'ordinamento giuridico italiano “mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 del 1992. L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita. Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina.
Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, art. 1 della l. n. 555 del 1912. Il quadro è mutato solo con la legge n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza). Guardando alle prime manifestazioni della volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;
ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede nella l. n. 555 del 1912 un semplice punto di perfezionamento della disciplina già insita nel codice civile del 1865.
20. Antecedentemente all'entrata in vigore della Legge n. 91/92 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, nel Regno di Sardegna:
- dal codice civile del 1837 (Codice Albertino) e
- dal Codice Civile del Regno d'Italia entrato in vigore il 1° gennaio 1866 (codice del 1865); Successivamente, in considerazione del fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina venne poi trasfusa in apposite leggi tutte in linea di assoluta continuità normativa (legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, legge 17 maggio 1906 n.217 ). Infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912.
L'impianto della disciplina della cittadinanza (italiana) si è sempre fondato sulla trasmissione iure sanguinis. In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”.
Da ciò deriva che i figli dei cittadini del Regno di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola.
La circostanza della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”.
Considerato inoltre che il Regno d'Italia è subentrato, in qualità di Stato successore, al
[...]
, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al Regno di Sardegna CP_4 hanno alla data del 17 marzo 1861 (Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana.
Coloro che erano nati nell'allora , furono, dopo l'unificazione considerati Controparte_4 automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza fosse entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero perso la cittadinanza sabauda.
Tale principio risulta confermato anche del Ministero dell'Interno nella pubblicazione “La Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno D'Italia. Tuttavia, è da sottolineare che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”.
Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia.
All'opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui.
21. Il successivo art. 1 della Legge n. 555 del 1912 ha poi confermato come titolo principale e originario, di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna. Detta norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30 nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, così consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Invero, in precedenza, la medesima Corte Costituzionale- con la Sentenza n. 87 del 9 aprile 1975 – aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero”.
In particolare: con la sentenza n. 87/1975, la Corte, dichiarando l'illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto", prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.
Con la sentenza n.30 del 1983, dichiarando l'illegittimità dell'art.1 n.1 della L.555/1912, la Corte ha affermato che la norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte del figlio, soltanto della cittadinanza del padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, ha spiegato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Ha anche aggiunto che la disciplina di cui all'art. 1 della suddetta legge lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.
Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre
In relazione agli ambiti applicativi di dette pronunce si formarono due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento gli effetti (“favorevoli”) delle due sentenze si potevano produrre solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione;
secondo altro opposto orientamento nessun limite temporale poteva essere fissato dalla approvazione della Carta costituzionale. La Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n.4466 e 4467 del 2009, ha riconosciuto, come già accennato, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Le sentenze, pur condividendo il principio del primo orientamento dell'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione - ha affermato, appunto, che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Nello specifico le Sezioni Unite hanno affermato che “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2 L. 555/1912) (….) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato”.
Ed ancora che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
*** 22. Nel 1992 il legislatore ha abrogato la sopra analizzata legge del 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”). L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]».
Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 della previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento della sentenza costituzionale del 9 febbraio 1983, n. 30), per quanto di interesse riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero.
Come affermato dalla Cassazione nelle c.d. sentenze gemelle 2022, “il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero. È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.
Peraltro la Cassazione ha rammentato che “della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.
La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una “conseguenza inevitabile (..) del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
4. I principi processuali sull'onere della prova 24. L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è incentrato sulla dimostrazione della linea (continua) di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia.
Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Con la produzione dei certificati in atti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante, ossia comprovare la continuità della linea di discendenza. Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato la ricostruzione genealogica: ha rilevato che l'avo non fosse mai divenuto italiano.
Ciò precisato, la questione principale da affrontare nel caso di specie riguarda però la posizione dell'avo:
- nato prima della proclamazione del Regno d'Italia (17 marzo 1861), della vigenza del Codice Civile promulgato nel 1865 (dal 1° gennaio 1866) e del Codice Albertino del 1837 ed
- emigrato probabilmente nella vigenza del Codice Albertino. 25. Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, infatti, emergeche l'avo sig.
, nato ad [...] il [...] si sia trasferito all'estero in epoca Persona_1 preunitaria (è divenuto padre all'estero nel 1844).
Il Capostipite, nato nella nostra Penisola, è da essa emigrato certamente prima dell'Unità d'Italia (resta incerto se sia partito addirittura anche prima del Codice del 1837). A questo riguardo si osserva che prima della Codificazione del 1837, vigeva in Liguria – in materia di cittadinanza – una disciplina locale per la quale, secondo la (successiva) giurisprudenza del neo Stato italiano, per “il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio”. (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
26. Dal punto di vista storico nella regione di origine dell'avo, anche dopo la capitolazione del tra il 1814 al 1838 (quando è entrato in vigore il codice Per_7 albertino) il Codice Civile napoleonico e le altre leggi vigenti nel territorio genovese e nella Repubblica Ligure istituita dal sebbene formalmente abrogate (dopo Per_8
l'annessione al regno ), restarono in vigore con una serie di modificazioni e Per_9 abrogazioni (in relazione agli atti dello stato civile circa le formalità de' matrimoni », il divorzio e la comunione dei beni fra coniugi come regime patrimoniale legale della famiglia,)
o sostituzioni (quelle riguardanti le successioni intestate e il diritto di legittima) unitamente a quelle contenute nei corrispondenti capitoli degli Statuti civili genovesi del 1588 (la cui parziale riviviscenza venne quindi confermata di fatto anche dal governo sabaudo). Per quanto possa rilevare, si noti comunque che il Code civil napoleonico del 1804 in materia di perdita di cittadinanza all'art. 17, prevedeva, tra l'altro, che “la qualité de Français se perdra […] 4.° enfin, par tout établissement fait en pays etranger, sans esprit de retour” – normando quindi in modo sostanzialmente identico a quanto sarà poi stabilito dal Codice albertino del 1837 che all'art. 34 statuiva che il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” (come confermato anche dalla giurisprudenza per la quale “secondo il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio” (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
Tanto la legislazione napoleonica quanto la codificazione albertina prevedevano come una sostanzialmente identica causa di perdita dei diritti di cittadinanza: l'emigrazione con animo di non più ritornare (il cui apprezzamento è rimesso pacificamente alla valutazione del giudice - in tal senso da Corte di Appello Lucca, 8 giugno 1880, massima in Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 208 a Corte di Appello di Genova N. 940 del 28.6.2024).
Il passaggio tra la codificazione antecedente (napoleonica e sabauda) a quella del neonato stato italiano è stato peraltro regolato dal Regio decreto 30 novembre 1865, n. 2606 che all'art. 1 affermava che ≪Coloro che secondo le leggi anteriori hanno perduto la cittadinanza, possono riacquistarla uniformandosi al disposto dall'articolo 13 del nuovo codice civile≫ e all'art. 2 aggiungeva che ≪Coloro che secondo le leggi anteriori sono incorsi, indipendentemente da condanna penale, nella perdita del godimento dei diritti civili, ritenendo la qualità di suddito o cittadino, possono riacquistare il godimento di tali diritti adempiendo entro l'anno dall' attuazione del nuovo codice alle condizioni stabilite nell'articolo 13 del medesimo. Non adempiendo a tali condizioni nel detto termine, sono riputati stranieri dal giorno dell'attuazione dello stesso codice≫.
L'art. 13 del Codice civile del 1865 stabiliva che ≪Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell'articolo 11, la ricupera, purchè
1. Rientri nel regno con permissione speciale del governo;
2. Rinunzi alla cittadinanza straniera, all'impiego od al servizio militare accettati in paese estero;
3 Dichiari davanti l'uffiziale dello stato civile di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel regno≫.
Il combinato disposto degli artt. 1 e 2 del RD n. 2606/1865 e dell'art. 13 del Codice civile unitario del 1865 comportava, quindi, che, per ogni ipotesi di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili maturata nel regime preunitario, e quindi pure per il caso descritto dell'art. 34 del CC del 1837, come a maggior ragione nelle discipline ad Per_10 esso anteriori, fosse condizione necessaria per il recupero o l'attribuzione della cittadinanza italiana tenere le condotte prescritte dall'art. 13 del nuovo Codice civile (tra cui, il rientro in Italia); chi non vi avesse dato seguito è stato “riputato straniero dal giorno dell'attuazione” del nuovo Codice.
In forza di suddetta normativa, secondo parte resistente, avendo l'avo perduto il godimento dei diritti civili inerenti la qualità di suddito ex art. 34 (per il fatto di essersi stabilito in paese straniero con animo di non più ritornare), nessun discendete potrà mai essere (o diventare) cittadino del regno prima e italiano dopo (invero secondo parte Per_9 resistente il capostipite emigrato non è mai divenuto cittadino italiano e non ha quindi mai potuto trasmettere i propri diritti di cittadinanza).
*** 27. Ciò precisato deve evidenziarsi come la questione sia stata recentemente affrontata dalla Corte di Appello di Genova (con la sentenza n. 940 del 28.6.2024 che ha effettuato un ampio excursus normativo e giurisprudenziale sul riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani emigrati a fine Ottocento).
La Corte ha rammentato, innanzitutto, che la Cassazione ha riconosciuto, nel caso in esame, l'applicabilità dell'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 (in linea con la successiva l. n. 555 del 1912), che stabilisce che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", e ha affermato che, a tal fine, occorre che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera. Per tali motivi, la Corte ha escluso la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo che all'atto di contrarre matrimonio, aveva dichiarato di essere cittadino brasiliano (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023) o che non aveva reagito ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione (come nel caso della grande naturalizzazione brasiliana) o che semplicemente aveva stabilito all'estero la residenza e/o la propria condizione di vita (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
È principio consolidato, dunque, che a partire dal 1° gennaio 1866 (data di entrata in vigore del codice promulgato nel 1865), la cittadinanza italiana poteva essere persa soltanto attraverso un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, essendo irrilevante che l'ascendente abbia stabilito all'estero la residenza o vi abbia stabilizzato la propria condizione di vita.
Nel caso oggetto del giudizio di Appello, il prospettava tuttavia (come nel caso di CP_1 specie) l'applicazione della normativa precedente al codice civile del 1865 (quella sopra riportata), essendosi l'avo trasferito in terra straniera prima del 1° gennaio 1866).
La Corte ha premesso che, dal punto di vista legislativo, l'Italia preunitaria e la neo-unita Italia assistettero ad un processo di unificazione giuridica definito “unificazione a vapore” per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province. Per quanto riguarda il diritto civile, il codice Albertino fu esteso alla province dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno delle due Sicilie fu invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819; nelle province lombarde il Governo decise di mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco del 1811; per quanto riguarda la Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie. Il primo Codice civile dell'Italia unita fu promulgato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358 (La nascita dello Stato unitario.pdf (camera.it), p. 29 – 3).
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, occorrerà quindi verificare se, dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice, sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
Per quanto riguarda Genova, essendo la Liguria stata annessa al regno di Sardegna con il Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trovava applicazione (come già detto) il Codice civile albertino e, dunque, l'art. 34, il quale prevedeva (come anticipato) che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”. L'art 34 prevedeva dunque (come già detto) due casi di perdita della cittadinanza: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal e comunque smentita dal certificato negativo di naturalizzazione, allegato dai CP_1 richiedenti e non contestato) e l'ipotesi del suddito che si stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare.
Quest'ultima fattispecie è quella - nel caso esaminato dalla Corte di Appello e anche nel presente - sostenuta dal , che prospetta la perdita di cittadinanza dell'ascendente CP_1 per il solo fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865, alla luce di un'interpretazione del concetto di “animo di non più tornare” fondata su precedenti giurisprudenziali risalenti al Regno d'Italia (C. Appello Genova, 23 dicembre 1879, massima Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
Sul punto la Corte ha affermato, innanzitutto, che la circostanza che l'ascendente sia emigrato antecedentemente all'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non è automaticamente ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, come anche affermato dalla già richiamata circolare ministeriale, “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D'Ascenzio, , p. 15 - reperibile online sul sito dell'Asgi). Controparte_1
Sulla base di quanto sopra citato, non solo si può affermare che il cittadino dello Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia (purché non naturalizzato nello Stato estero e non deceduto alla data dell'unità di Italia), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità d'Italia o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita della cittadinanza.
D'altronde, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma afferma che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”. In tal senso, inoltre, si segnala una remota sentenza della Corte d'Appello di Genova del 1857 (Giurisprudenza Degli Stati Sardi, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo Bettini), che afferma che “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
L'onere di provare l'intenzione di abbandonare la propria patria con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava, del resto, sul (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 25317/2022) atteso che la giurisprudenza CP_1 di legittimità ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
La Corte di Appello, alla stregua di quanto sopra ha dunque affermato che, sebbene il abbia correttamente sostenuto l'applicazione al caso di specie dell'art. 34 del CP_1 codice civile albertino, non è tuttavia riuscito a fornire la prova dell'animo di non più tornare dell'avo emigrato e per l'effetto ha confermato a decisione di primo grado, secondo cui “le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto” (pag. 3 dell'ordinanza impugnata) (vds sentenza n. 940/2024 Corte Appella Genova).
*** 28. Deve considerarsi, pertanto, pacifico, che l'onere della prova del fatto estintivo (la perdita della cittadinanza dell'avo) gravi sul Dicastero e che non sia sufficiente documentare (peraltro attraverso le produzioni di parte ricorrente) il mero trasferimento del domicilio per provare l'animo di non più ritornare. Una precisazione è a questo punto necessaria. Trattandosi di “animo” e dunque di un aspetto e ambito squisitamente soggettivo (ed anzi psicologico) è evidente che lo stesso non potrà comunque che essere provato attraverso la produzione ed evidenziazione di elementi oggettivi. Non è infatti processualmente possibile sondare e documentare “l'animo umano”). Detta prova può, ovviamente, essere proposta e introdotta sia attraverso prove dirette (storico rappresentative – in primis prove documentali dirette, essendo la prova testimoniale concretamente di difficile percorribilità ancor di più per il resistente) CP_1 sia attraverso prove indirette (critico indiziarie – le presunzioni civilistiche da cui poter inferire il fatto da provare).
L'ammissibilità di una prova presuntiva (indiretta/critica indiziaria), nel caso in esame, deve essere ancor di più consentita pena il tramutare l'onere probatorio gravante sulla parte pubblica in una sostanziale probatio diabolica (come sarebbe limitare la prova della causa estintiva solo a quella diretta storico rappresentativa non potendosi realisticamente pretendere che il produca – ad esempio – un documento (quale uno scritto CP_1 autografo) in cui il capostipite abbia, apertis verbis, manifestato l'intenzione o il desiderio di tornare in Italia (simili documenti, invero, potrebbero, al più, essere in possesso di parte ricorrente - che potrebbe, in astratto, essere anche in possesso di documenti di senso opposto che non avrebbe, ovviamente, interesse a produrre).
Sul punto deve, pertanto, valutarsi quanto statuito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite nelle già richiamate sentenze gemelle del 2022 sulla grande naturalizzazione brasiliana che sembrerebbe, a una prima lettura, aver sostenuto il contrario. La Cassazione sembrerebbe invero aver affermato (peraltro, in un caso non del tutto sovrapponibile dal momento che si verteva in un caso di naturalizzazione ope legis brasiliana del 1889) che non si potrebbero applicare le presunzioni. Nello specifico la Corte ha affermato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”. L'affermazione deve, però, essere, inquadrata, come ripetutamente richiesto dalla recente giurisprudenza del Tribunale di Genova che si è già espressa sul punto.
Nello specifico la Corte ha affermato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Nel caso in esaminato dalla Suprema Corte ”la corte d'appello di Roma, discorrendo di tacita accettazione degli effetti del decreto di grande naturalizzazione in virtù della stabilizzazione di vita, di relazioni sociali e di affetti dell'emigrato nel territorio brasiliano unita alla mancata manifestazione di una condotta reattiva del tipo di quella prevista nel decreto medesimo, ha ritenuto integrato il requisito stabilito dall'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. La Corte ha affermato che “la circostanza dell'accettazione – in qualche modo – degli effetti di un provvedimento di naturalizzazione di massa non avrebbe potuto (e non può) desumersi da un contegno solo passivo.
Nessun rilievo poteva essere attribuito al mero atteggiamento inerziale, eventualmente manutenuto nel tempo, rispetto alle facoltà concesse dall'ordinamento agli stranieri naturalizzati, per l'elementare ragione che solo una condotta efficiente e attiva, e dunque positiva, sarebbe valsa come manifestazione implicita di volontà tale da corrispondere alla nozione insita nell'espressione “ottenere la cittadinanza” di cui alla fattispecie contemplata dal codice abrogato.
La Cassazione ha, quindi, dato atto che “un certo indirizzo interpretativo, di matrice dottrinale, consentiva, all'epoca del codice abrogato, e consente per certi versi anche attualmente, a che una rinuncia spontanea e volontaria alla cittadinanza potesse esser desunta – come praticamente assume la corte d'appello di Roma - da facta concludentia.”.
Per diversamente concludere (cassando la decisione) la Cassazione ha evidenziato che “dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia”.
Ha aggiunto che l'orientamento dominante della giurisprudenza “si è fin qui sempre collocato in posizione opposta a quella ritenuta dalla corte romana, e cioè nel senso che la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo”.
A sostegno viene “citata Cass. Sez. U n. 5250-79, a proposito della legge n. 555 del 1912 per i riflessi sulla giurisdizione italiana: “l'acquisto della cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, che detto acquisto sia avvenuto 'spontaneamente', ovvero se verificatosi 'senza concorso di volontà' dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Pertanto, il sopravvenuto acquisto della cittadinanza straniera non può essere di per sé invocato, anche al fine della giurisdizione, come causa della perdita della cittadinanza italiana, occorrendo l'allegazione e dimostrazione delle indicate circostanze”.
In egual senso può essere citata Cass. Sez. 3 n. 6220-81, sempre riferita alla l. sulla cittadinanza del 1912.
Identica è stata la posizione della Corte a proposito della disciplina di cui alla l. n. 91 del 1992.
Si veda Cass. Sez. 1 n. 22271-16, per la quale l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario”.
La natura permanente e imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è parsa in eguale rappresentazione valutata rispetto alle fattispecie di perdita della cittadinanza dei figli di donna italiana coniugata con cittadino straniero residente all'estero; perdita correlabile solo alla rinuncia spontanea e volontaria – e come tale esplicita - alla cittadinanza da parte della madre, anziché alla mera circostanza dell'acquisizione della cittadinanza del marito a causa del proprio matrimonio (Cass. Sez. 1 n. 6205-14).
E ciò sempre a motivo del fatto che la perdita della cittadinanza italiana presuppone una rinuncia del genere, per l'appunto spontanea e volontaria da parte del cittadino, mentre non può dirsi propriamente tale quella dettata dalla necessità, legislativamente imposta, di acquisire (per esempio) la cittadinanza del coniuge straniero, dovendo piuttosto la volontà abdicativa essere oggetto di approfondito accertamento istruttorio, anche officioso, da parte del giudice (v. Cass. Sez. 1 n. 22608-15, Cass. Sez. 1 n. 19428-17, Cass. Sez. 1 n. 41686-21).
Insomma, il formante giurisprudenziale si è nel tempo consolidato recependo le antiche e sempre valide opinioni della dottrina specialistica del secolo scorso, secondo le quali la rinunzia alla cittadinanza - anche se associata all'accettazione di quella straniera - suppone la volontarietà del fatto posto a suo fondamento, sicché la cittadinanza mai può dirsi perduta dal cittadino ove a questi sia stata semplicemente impartita una cittadinanza straniera non a seguito di una sua domanda ma per concessione spontanea dello Stato straniero in base a una legge in esso vigente.
Ed è appena il caso di sottolineare come una simile unitarietà di intenti sia maturata proprio sulla scia della condivisa posizione dottrinale occasionata dai provvedimenti di naturalizzazione degli emigranti della fine dell'Ottocento, come ben si sarebbe potuto comprende sol che si fossero allineate le diverse rationes decidendi in base al fattore tempo.”
Ha anche sottolineato che il problema “era stato da ogni punto di vista già valutato, approfondito e studiato nel dibattito culturale nel Paese.
Agli esiti di quel dibattito andavano associati i più consapevoli approdi in ordine agli effetti di provvedimenti, altrove attivati, di naturalizzazione di massa, ai fini della relativa accettazione e della contestuale rinuncia alla cittadinanza italiana degli emigrati che a diverso titolo ne fossero stati interessati”.
Alla stregua di quanto sopra le Sezioni Unite hanno affermato che “l'impugnata sentenza, attribuendo sbrigativa rilevanza a elementi generici onde presumere, contestualmente, e l'accettazione tacita degli effetti della naturalizzazione da parte di e la Persona_11 tacita rinuncia alla cittadinanza italiana sia da parte di questi che, poi, da parte del figlio
, non può considerarsi rispettosa dell'ambito di rilevanza del fenomeno infine CP_5 integrato dalla perdita di un diritto come quello in esame, fondamentale e primario e acquisito a titolo originario per nascita.
Precisava che “La caratura del diritto supponeva di arrestarsi dinanzi al dato che la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
Sottolineava che “Non potevano dunque rilevare i comportamenti meri, se non integrati da fatti positivi, equivalenti alla manifestazione di una volontà tesa scientemente ad acquisire la cittadinanza straniera, giacché il contraltare sarebbe stato quello di attribuire il significato di manifestazione di volontà a condotte indeterminate, e tramite questo di accettare il rischio di perdite della cittadinanza in qualche modo forzate o presunte o comunque automatiche, in chiara contraddizione non solo con le caratteristiche del diritto fondamentale ma anche con gli spunti di costituzionalità offerti – per quanto ad altro fine di rispetto dei principi di eguaglianza - dalle (pur richiamate) decisioni della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983”.
A riprova di ciò sottolineava che “Una considerazione pratica – e come tale anche logica - conforta quanto detto: un emigrato in terra straniera, spesso all'epoca analfabeta e privo di mezzi, niente normalmente sapeva degli effetti di normative ignote e dell'incidenza di codeste su ciò che invece garantiva l'ordinamento dello Stato di nascita;
sicché finanche in termini assoluti difficilmente si sarebbe potuto ascrivere alla sua inerzia il valore di un comportamento volontario concludente. Concludeva affermando che “Vuoi che lo si intenda correlato al codice civile del 1865, vuoi che lo si connetta alla legge n. 555 del 1912, vuoi ancor più che lo si rapporti all'unitarietà dell'ordinamento dell'epoca come ricostruibile secondo integrazione delle normative citate, resta il fatto che il requisito della accettazione della cittadinanza brasiliana, da connettere a una conseguente rinuncia alla cittadinanza italiana, non poteva che risultare associato a una manifestazione esplicita e consapevole della volontà individuale;
manifestazione in ordine all'accertamento della quale non v'è traccia nella motivazione della sentenza impugnata.
Appare evidente che la Corte di Cassazione si muova, nel caso esaminato, in un contesto fattuale e normativo completamente diverso da quello oggetto della presente decisione, essendo, nel caso all'attenzione delle Sezioni Unite, applicabile il codice del 1865 e la legge del 1912 e non del codice albertino, e disquisendosi di un provvedimento di naturalizzazione da parte di uno Stato straniero, con contestuale inerzia dell'emigrato italiano interessato. In tale contesto la Cassazione ha correttamente affermato che la rinuncia alla cittadinanza italiana - per acquisire quella straniera (nel caso di specie brasiliana) in forza, peraltro, di un provvedimento generalizzato e applicato senza alcuna manifestazione di volontà – debba essere manifesta ed espressa e come tale non possa essere desunta da comportamenti e dati presuntivi non espliciti, vertendosi in ambito di diritti fondamentali.
*** 29. Nel caso in esame, viceversa, come chiarito dalla Corte d'Appello, deve trovare applicazione la normativa previgente al codice del 1865 e segnatamente (quantomeno) il codice albertino del 1837 e deve accertarsi, quindi, se ricorra la condizione (estintiva del diritto di cittadinanza) dell'espatrio con animo di non ritorno e non se vi sia stata una accettazione della cittadinanza di altro Stato.
Per rendere, pertanto, come anticipato, effettivo e reale il contraddittorio e consentire al di controdedurre non costringendolo a dover soddisfare una sostanziale “probatio CP_1 diabolica”, deve riconoscersi la possibilità di addurre ed evidenziare elementi – oggettivi e concreti – di natura indiziaria (rectius presuntiva) che unitamente valutati possano consentire, ex artt. 2727 e 2729 c.c., se gravi precisi e concordanti, di far ritenere al giudice, nell'ambito del suo prudente apprezzamento, provato l'animo di non ritorno.
Non si tratta, secondo la recente interpretazione del Tribunale genovese, “di trarre, da fatti concludenti, la volontà di rinunciare ad un diritto fondamentale (quello di cittadinanza), ma di comprovare, in base alle regole generali, un dato oggettivo, sebbene di natura soggettiva e “psicologica”, consistente nell'emigrazione con l'intenzione di non più far ritorno nel paese di origine”.
Da detto dato, discendono conseguenzialmente, per la normativa ratione temporis applicabile, effetti giuridici (la perdita della cittadinanza sabauda/ la mancata acquisizione di quella “italiana”) incidenti anche su diritti fondamentali, ma ciò non è equiparabile a inferire, da comportamenti non univoci, la volontà di rinunciare alla cittadinanza italiana sulla base della legislazione successiva al 1865, nel caso in esame nemmeno ancora promulgata al momento della nascita del figlio del capostipite. *** Ciò rilevato, si noti che nel caso de quo vi sono una indici ed elementi (ulteriori e aggiuntivi, per quanto disposto dall'art. 34 del codice albertino, a quello del “domicilio trasportato in paese straniero” che “qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e di quello riguardante “gli stabilimenti di commercio” che “non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”) che debbono essere valutati al fine di ritenere raggiunta (o meno) la prova dell'animo di non ritornare in capo al capostipite emigrato. In particolare:
- Che abbia deciso, quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni, di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontana (Uruguay) e per tanti aspetti sconosciuta (peraltro anche con il trasporto aereo moderno si tratterebbe comunque di un viaggio lungo e faticoso);
- Che ivi stabilì la propria dimora (elemento, come visto, isolatamente considerato non si reputa sufficiente);
- Che ivi generò nel 1844 la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò);
- Che ivi stabilì il proprio centro di vita, interessi e affari;
- Che ivi morì, al pari della sua discendenza;
- Che, durante la sua vita, non fece mai rientro, nemmeno temporaneo, in Italia (sul punto parte ricorrente nulla ha addotto o provato;
- Che con l'Italia non mantenne alcun legame o contatto, né affettivo - con i parenti e amici non emigrati - né materiale - conservando la proprietà di beni immobili (sul punto nulla è stato addotto o provato da parte ricorrente).
Quello che deve, pertanto, valutarsi è se suddetti elementi, concreti e fattuali, siano sufficienti per poter comprovare l'animus di non ritorno del capostipite emigrato. La risposta è affermativa.
Aver affrontato un lungo e pericoloso viaggio, aver avuto figli prima dell'Unità d'Italia e dunque senza aver potuto trasmettere loro una cittadinanza ed un legame con uno Stato che ancora nemmeno esisteva, non essere rientrato in Italia nemmeno dopo la nascita del nuovo Stato, non aver mantenuto (per quanto noto) alcun legame e contatto con la terra natia, sono tutti elementi (come rilevati dalla recente giurisprudenza del Tribunale di Genova, tra le altre sentenza n. 2887 del 12.11.2024) che, unitamente valutati, debbono far ritenere sussistente l'animo di non tornare di cui all'art. 34 del codice Albertino.
In particolare non può non evidenziarsi che aver creato nel 1844 una famiglia radicata nello stato dell'Uruguay (eventi certamente non necessariamente correlati e connessi con l'aver preso dimora all'estero) sono circostanza assolutamente significative e sintomatiche dell'essere emigrato dallo Stato con animo di non più tornare in Italia. Per_9
Il rientro in Italia avrebbe, infatti, reso necessario non solo affrontare nuovamente un lungo e pericoloso viaggio, ma soprattutto portare con se la “nuova famiglia” straniera, sradicandola da dove era nata e cresciuta. E' evidente come ciò appaia scarsamente verosimile e dunque che sia logico e lecito affermare che l'emigrazione sia stata fatta con l'intenzione di abbandonare per sempre (come in effetti poi avvenuto –non vi è prova sul punto contraria) il proprio paese natio.
La circostanza che l'avo dei ricorrenti sia emigrato ben prima dell'Unità d'Italia e che già nel 1844 era divenuto (all'estero) padre non fanno che confermare quanto sopra ritenuto. Per le ragioni sopra viste, all'avo capostipite, non può essere quindi applicata la successiva normativa (codice 1865) “meno restrittiva” in materia di cittadinanza.
Deve aggiungersi che parte ricorrente a fronte delle considerazioni ed eccezioni di parte resistente, non ha documentato nulla per contraddire l'assunto relativo all'animo di non ritorno (documentazioni comprovanti una diversa intenzione se non addirittura un effettivo ritorno in Italia) e nemmeno ha documentato un riacquisto della cittadinanza successivo, in conformità al disposto dell'art. 13 del codice del 1865, limitandosi a contestare le conclusioni del resistente.
D'altronde la ricostruzione di parte ricorrente (per cui la cittadinanza italiana sarebbe stata comunque trasmessa, dall'avo capostipite, attraverso la discendenza, agli odierni ricorrenti) potrebbe ledere il principio di effettività, atteso che, a parte il risalente “legame” di sangue, nessun vincolo reale sussiste ed è stato comprovato tra lo Stato italiano e i ricorrenti, tutti nati e vissuti sempre e solo all'estero.
Come già detto, infatti, le decadenze e perdite della cittadinanza sono e restano comunque ammissibili, perché rispondenti a un significato più completo del concetto di cittadinanza, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. C. giust. 12- 3-2019, Tjebbes, causa C-221/17).
E allora, in quest'ottica la cittadinanza invocata rischierebbe di basarsi solo e soltanto su una fictio giuridica (normativa e giurisprudenziale), derivante da un vincolo di consanguineità non solo molto risalente, ma anche derivante da una “successione” tra Stati, senza che vi sia mai stato alcun concreto legame tra i richiedenti e la comunità italiana (non avendo nulla nemmeno dedotto sul punto parte ricorrente). Sul punto si richiamano per completezza anche le pronunce rese in data 22.11.24 e 4.12.24 (n. 3099, 3100 e 3200) dal Tribunale di Genova.
Ed infine, va rilevato che non sussisterebbe alcun rischio di apolidia. Anche l'eventuale apolidia dell'avo (ove in concreto verificatasi) non avrebbe assolutamente inciso sulla sua discendenza. I discendenti, e soprattutto gli odierni ricorrenti, infatti, ben lungi dall'essere apolidi, sono tutti, pacificamente, cittadini dello Stato di emigrazione dell'avo (ove sono tutti nati) e con il presente ricorso, chiedono il riconoscimento aggiuntivo della cittadinanza italiana. Chiedono, in sostanza il riconoscimento di una doppia cittadinanza (e, quindi, di un doppio passaporto) e ciò rende evidente come non ricorra alcun concreto rischio di apolidia (quello richiamato anche dalla sentenza della Corte di Giustizia 12-3-2019,
causa C-221/17 in cui caso, peraltro, assolutamente diverso da quello in trattazione) Per_12
Una simile situazione, pertanto, è completamente diversa da quella affrontata dalla Corte di Giustizia che, peraltro, si sofferma sui limiti che hanno gli stati membri nel disciplinare i casi di decadenza e perdita della cittadinanza che, pur nella autonomia legislativa dei singoli Stati, devono essere proporzionati e logici rispetto al concetto da intendersi come trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità. Nel caso di specie, come detto, tali limiti non sono stati (peraltro da una normativa del 1837) superati, in quanto deve ritenersi legittimo per uno Stato stabilire che la cittadinanza possa essere persa da chi emigra con l'animo di non tornare mai più (e ciò in conformità alla recente giurisprudenza formatasi presso il Tribunale di Genova e sopra richiamata). Sulla scorta di ciò la domanda deve essere rigettata.
***
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso. Spese compensate Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 10 gennaio 2025 Il Giudice onorario Giorgia Scuras
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del G.O. Giorgia Scuras, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 4362/2023 R. G. promosso con ricorso dai:
• nato in [...] il [...], Parte_1
• nata in [...] il [...], Parte_2
• nata in [...] il [...], Parte_3
• nata in [...] il [...], Parte_4
• Sof nato in [...] il [...], Controparte_2
• nato in [...] il [...], Controparte_3
• nato in [...] il [...], Parte_5
• nato in [...] il [...], Parte_6
• nata in [...] il [...], Parte_7
• nato in [...] il [...], Parte_8
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Giovanni Caridi e dall' Avvocato Graciela Cerulli ed elettivamente domiciliati presso quest'ultima, Via Messina 47 (Milano), giusta procura in atti (PEC ) Email_1
parte ricorrente nei confronti di , in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – non intervenuto avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
1. Con ricorso introduttivo i sopra indicati ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. Deducevano di essere, tutti discendenti diretti del Signor , nato ad [...] Persona_1
(SV) il 22 marzo 1816, cittadino italiano deceduto nel 1885 in Uruguay. Nel dettaglio ricostruivano la linea di discendenza dal comune capostipite, allegando specifica documentazione ed, in particolare, certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana -rilasciati dalle competenti Autorità civili o religiose.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia, evidenziando – ai fini dell'interesse ad agire – la “linea femminile”.
Il Sig. generava discendenza, divenendo padre di nato il 15 Per_1 Persona_2 maggio 1844 a sua volta padre di (classe 1875). Quest'ultimo è il Persona_3 genitore di nata in [...] in data [...], madre di Persona_4 [...]
(1932) che ha dato alla luce: Persona_5
(i) nato in [...] in data [...] padre di Parte_1 Parte_2
[...]
(ii) nata in [...] in data [...] madre di Parte_3 Parte_4 Pers
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_3
(iii) nato in [...] in data [...], da cui e Parte_5 Parte_6
in Uruguay;
Parte_7
(iv) nato in [...] in data [...] Parte_9
2. Il si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato e contesta la cittadinanza italiana dell'avo (nato in [...] preunitaria) eccependo testualmente che “ - risulta nato a [...] il Persona_1
22.3.1816, quindi molto prima della nascita dello Stato italiano che, come noto, è nato solo nel 1861, di conseguenza NON è cittadino italiano per nascita”; aggiunge che le “inesistenti notizie della presenza dell'avo nell'Italia unita, l'aver fissato il suo domicilio nella lontanissima (per l'epoca) terra di Uruguay e lì iniziato a costruire la sua famiglia e discendenza, ancor prima della nascita dello Stato italiano, fanno incontrovertibilmente ritenere che egli abbia perduto la cittadinanza avìta (quale che essa fosse).” Invoca l'applicazione del Codice albertino del 1837 che prevedeva all'art. 34 che: “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” e così conclude:
“CHIEDE Che l'Ill.mo Tribunale adito, rigetti la domanda di riconoscimento della cittadinanza, non ricorrendone i presupposti di fatto che parte ricorrente era onerata di provare;
in ogni caso, voglia disporre la compensazione delle spese di lite.”
3. Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non è intervenuto.
4. Visto il rito ed il domicilio del ricorrente, la causa è stata trattata con udienze ex art. 127 ter c.p.c..
All'esito dell'udienza di discussione tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. il giorno 24.12.24.
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
1. Competenza territoriale
1. Quanto alla competenza territoriale la norma che rileva è l'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio, a far data dal 22.06.22.
2. Nel caso di ricorrenti residenti all'estero, è competente il Tribunale (Sezioni Specializzate in materia di immigrazione) del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
3. Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, nel Comune di Altare e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
2. Interesse ad agire
4. L'art. 100 c.p.c. statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
5. La Suprema Corte (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale.
6. Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”).
7. In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino (cfr. Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonchè del 23.10.2019).
Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
8. In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito, dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) in 730 giorni.
9. Nel dettaglio, in base all'art. 14 D. Lgs. n. 300/1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, il riconoscimento e la tutela dello status civitatis incombe sul , che, con Controparte_1 circolare n. K.28/1 dell'8 aprile 1991, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le Autorità Consolari del paese straniero di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano. Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 che ribadisce che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.
10. In estrema sintesi, le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca dello status civitatis italiano sono le seguenti: - per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), sono di competenza dell'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 200 del 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in Italia, l'eventuale possesso dello status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco del Comune italiano di residenza.
11. In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al quale è attribuita Controparte_1 esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza.
12. In relazione alla competenza amministrativa del deve osservarsi Controparte_1 che lo stesso è specificatamente competente nell'ambito della procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 91/92 per l'attribuzione della cittadinanza nei confronti dello straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto soggettivo della cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale). Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che “il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
13. Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 12/04/2022, del 31/01/2022, del 14/12/2021, del 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati De Jure).
14. Ciò è la conseguenza del fatto che, secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. n. 20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019, 12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento della cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza dell'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma 28/10/2016).
15. La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle azioni di mero accertamento, “l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione della situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
***
16. Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i parametri per valutare la sussistenza o meno di detto interesse. Deve, peraltro, evidenziarsi che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale. Deve anche aggiungersi che, in linea generale, la sua esistenza può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento della decisione. Per farlo è opportuno procedere alla disamina delle situazioni di fatto maggiormente ricorrenti.
1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo. 3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente. Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i continuano a negare il Pt_10 riconoscimento della cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana. Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione della cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948, il riconoscimento della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza. Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione della donna volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 della legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge n. 91/92, mentre permette, sulla base della ricordata dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente.
***
17. Nel caso in esame, si verte nell'ipotesi sub 3) di trasmissione avvenuta per via materna ante primo gennaio 1948 - data di entrata in vigore della Costituzione – (tramite
[...]
e la figlia, classe 1932) e dunque l'Autorità amministrativa (il Consolato Persona_4 territorialmente competente) non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, riconosciuto la cittadinanza, ottenibile, dunque, solo per via giurisdizionale. 18. L'interesse ad agire è, pertanto, sussistente.
3. La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana e la normativa rilevante
19. Passando al merito della controversia parte ricorrente chiede il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita. Deve quindi evidenziarsi che la cittadinanza è uno status, attribuito dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto ad uno Stato ed a essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale.
Sul punto la Corte di Cassazione (nelle due sentenze gemelle n. 25317 e n. 25318/2022) ha sottolineato che l'ordinamento giuridico italiano “mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 del 1992. L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita. Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina.
Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, art. 1 della l. n. 555 del 1912. Il quadro è mutato solo con la legge n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza). Guardando alle prime manifestazioni della volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;
ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede nella l. n. 555 del 1912 un semplice punto di perfezionamento della disciplina già insita nel codice civile del 1865.
20. Antecedentemente all'entrata in vigore della Legge n. 91/92 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, nel Regno di Sardegna:
- dal codice civile del 1837 (Codice Albertino) e
- dal Codice Civile del Regno d'Italia entrato in vigore il 1° gennaio 1866 (codice del 1865); Successivamente, in considerazione del fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina venne poi trasfusa in apposite leggi tutte in linea di assoluta continuità normativa (legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, legge 17 maggio 1906 n.217 ). Infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912.
L'impianto della disciplina della cittadinanza (italiana) si è sempre fondato sulla trasmissione iure sanguinis. In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”.
Da ciò deriva che i figli dei cittadini del Regno di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola.
La circostanza della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”.
Considerato inoltre che il Regno d'Italia è subentrato, in qualità di Stato successore, al
[...]
, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al Regno di Sardegna CP_4 hanno alla data del 17 marzo 1861 (Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana.
Coloro che erano nati nell'allora , furono, dopo l'unificazione considerati Controparte_4 automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza fosse entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero perso la cittadinanza sabauda.
Tale principio risulta confermato anche del Ministero dell'Interno nella pubblicazione “La Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno D'Italia. Tuttavia, è da sottolineare che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”.
Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia.
All'opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui.
21. Il successivo art. 1 della Legge n. 555 del 1912 ha poi confermato come titolo principale e originario, di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna. Detta norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30 nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, così consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Invero, in precedenza, la medesima Corte Costituzionale- con la Sentenza n. 87 del 9 aprile 1975 – aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero”.
In particolare: con la sentenza n. 87/1975, la Corte, dichiarando l'illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto", prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.
Con la sentenza n.30 del 1983, dichiarando l'illegittimità dell'art.1 n.1 della L.555/1912, la Corte ha affermato che la norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte del figlio, soltanto della cittadinanza del padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, ha spiegato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Ha anche aggiunto che la disciplina di cui all'art. 1 della suddetta legge lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.
Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre
In relazione agli ambiti applicativi di dette pronunce si formarono due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento gli effetti (“favorevoli”) delle due sentenze si potevano produrre solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione;
secondo altro opposto orientamento nessun limite temporale poteva essere fissato dalla approvazione della Carta costituzionale. La Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n.4466 e 4467 del 2009, ha riconosciuto, come già accennato, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Le sentenze, pur condividendo il principio del primo orientamento dell'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione - ha affermato, appunto, che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Nello specifico le Sezioni Unite hanno affermato che “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2 L. 555/1912) (….) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato”.
Ed ancora che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
*** 22. Nel 1992 il legislatore ha abrogato la sopra analizzata legge del 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”). L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]».
Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 della previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento della sentenza costituzionale del 9 febbraio 1983, n. 30), per quanto di interesse riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero.
Come affermato dalla Cassazione nelle c.d. sentenze gemelle 2022, “il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero. È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.
Peraltro la Cassazione ha rammentato che “della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.
La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una “conseguenza inevitabile (..) del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
4. I principi processuali sull'onere della prova 24. L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è incentrato sulla dimostrazione della linea (continua) di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia.
Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Con la produzione dei certificati in atti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante, ossia comprovare la continuità della linea di discendenza. Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato la ricostruzione genealogica: ha rilevato che l'avo non fosse mai divenuto italiano.
Ciò precisato, la questione principale da affrontare nel caso di specie riguarda però la posizione dell'avo:
- nato prima della proclamazione del Regno d'Italia (17 marzo 1861), della vigenza del Codice Civile promulgato nel 1865 (dal 1° gennaio 1866) e del Codice Albertino del 1837 ed
- emigrato probabilmente nella vigenza del Codice Albertino. 25. Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, infatti, emergeche l'avo sig.
, nato ad [...] il [...] si sia trasferito all'estero in epoca Persona_1 preunitaria (è divenuto padre all'estero nel 1844).
Il Capostipite, nato nella nostra Penisola, è da essa emigrato certamente prima dell'Unità d'Italia (resta incerto se sia partito addirittura anche prima del Codice del 1837). A questo riguardo si osserva che prima della Codificazione del 1837, vigeva in Liguria – in materia di cittadinanza – una disciplina locale per la quale, secondo la (successiva) giurisprudenza del neo Stato italiano, per “il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio”. (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
26. Dal punto di vista storico nella regione di origine dell'avo, anche dopo la capitolazione del tra il 1814 al 1838 (quando è entrato in vigore il codice Per_7 albertino) il Codice Civile napoleonico e le altre leggi vigenti nel territorio genovese e nella Repubblica Ligure istituita dal sebbene formalmente abrogate (dopo Per_8
l'annessione al regno ), restarono in vigore con una serie di modificazioni e Per_9 abrogazioni (in relazione agli atti dello stato civile circa le formalità de' matrimoni », il divorzio e la comunione dei beni fra coniugi come regime patrimoniale legale della famiglia,)
o sostituzioni (quelle riguardanti le successioni intestate e il diritto di legittima) unitamente a quelle contenute nei corrispondenti capitoli degli Statuti civili genovesi del 1588 (la cui parziale riviviscenza venne quindi confermata di fatto anche dal governo sabaudo). Per quanto possa rilevare, si noti comunque che il Code civil napoleonico del 1804 in materia di perdita di cittadinanza all'art. 17, prevedeva, tra l'altro, che “la qualité de Français se perdra […] 4.° enfin, par tout établissement fait en pays etranger, sans esprit de retour” – normando quindi in modo sostanzialmente identico a quanto sarà poi stabilito dal Codice albertino del 1837 che all'art. 34 statuiva che il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” (come confermato anche dalla giurisprudenza per la quale “secondo il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio” (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
Tanto la legislazione napoleonica quanto la codificazione albertina prevedevano come una sostanzialmente identica causa di perdita dei diritti di cittadinanza: l'emigrazione con animo di non più ritornare (il cui apprezzamento è rimesso pacificamente alla valutazione del giudice - in tal senso da Corte di Appello Lucca, 8 giugno 1880, massima in Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 208 a Corte di Appello di Genova N. 940 del 28.6.2024).
Il passaggio tra la codificazione antecedente (napoleonica e sabauda) a quella del neonato stato italiano è stato peraltro regolato dal Regio decreto 30 novembre 1865, n. 2606 che all'art. 1 affermava che ≪Coloro che secondo le leggi anteriori hanno perduto la cittadinanza, possono riacquistarla uniformandosi al disposto dall'articolo 13 del nuovo codice civile≫ e all'art. 2 aggiungeva che ≪Coloro che secondo le leggi anteriori sono incorsi, indipendentemente da condanna penale, nella perdita del godimento dei diritti civili, ritenendo la qualità di suddito o cittadino, possono riacquistare il godimento di tali diritti adempiendo entro l'anno dall' attuazione del nuovo codice alle condizioni stabilite nell'articolo 13 del medesimo. Non adempiendo a tali condizioni nel detto termine, sono riputati stranieri dal giorno dell'attuazione dello stesso codice≫.
L'art. 13 del Codice civile del 1865 stabiliva che ≪Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell'articolo 11, la ricupera, purchè
1. Rientri nel regno con permissione speciale del governo;
2. Rinunzi alla cittadinanza straniera, all'impiego od al servizio militare accettati in paese estero;
3 Dichiari davanti l'uffiziale dello stato civile di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel regno≫.
Il combinato disposto degli artt. 1 e 2 del RD n. 2606/1865 e dell'art. 13 del Codice civile unitario del 1865 comportava, quindi, che, per ogni ipotesi di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili maturata nel regime preunitario, e quindi pure per il caso descritto dell'art. 34 del CC del 1837, come a maggior ragione nelle discipline ad Per_10 esso anteriori, fosse condizione necessaria per il recupero o l'attribuzione della cittadinanza italiana tenere le condotte prescritte dall'art. 13 del nuovo Codice civile (tra cui, il rientro in Italia); chi non vi avesse dato seguito è stato “riputato straniero dal giorno dell'attuazione” del nuovo Codice.
In forza di suddetta normativa, secondo parte resistente, avendo l'avo perduto il godimento dei diritti civili inerenti la qualità di suddito ex art. 34 (per il fatto di essersi stabilito in paese straniero con animo di non più ritornare), nessun discendete potrà mai essere (o diventare) cittadino del regno prima e italiano dopo (invero secondo parte Per_9 resistente il capostipite emigrato non è mai divenuto cittadino italiano e non ha quindi mai potuto trasmettere i propri diritti di cittadinanza).
*** 27. Ciò precisato deve evidenziarsi come la questione sia stata recentemente affrontata dalla Corte di Appello di Genova (con la sentenza n. 940 del 28.6.2024 che ha effettuato un ampio excursus normativo e giurisprudenziale sul riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani emigrati a fine Ottocento).
La Corte ha rammentato, innanzitutto, che la Cassazione ha riconosciuto, nel caso in esame, l'applicabilità dell'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 (in linea con la successiva l. n. 555 del 1912), che stabilisce che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", e ha affermato che, a tal fine, occorre che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera. Per tali motivi, la Corte ha escluso la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo che all'atto di contrarre matrimonio, aveva dichiarato di essere cittadino brasiliano (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023) o che non aveva reagito ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione (come nel caso della grande naturalizzazione brasiliana) o che semplicemente aveva stabilito all'estero la residenza e/o la propria condizione di vita (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
È principio consolidato, dunque, che a partire dal 1° gennaio 1866 (data di entrata in vigore del codice promulgato nel 1865), la cittadinanza italiana poteva essere persa soltanto attraverso un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, essendo irrilevante che l'ascendente abbia stabilito all'estero la residenza o vi abbia stabilizzato la propria condizione di vita.
Nel caso oggetto del giudizio di Appello, il prospettava tuttavia (come nel caso di CP_1 specie) l'applicazione della normativa precedente al codice civile del 1865 (quella sopra riportata), essendosi l'avo trasferito in terra straniera prima del 1° gennaio 1866).
La Corte ha premesso che, dal punto di vista legislativo, l'Italia preunitaria e la neo-unita Italia assistettero ad un processo di unificazione giuridica definito “unificazione a vapore” per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province. Per quanto riguarda il diritto civile, il codice Albertino fu esteso alla province dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno delle due Sicilie fu invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819; nelle province lombarde il Governo decise di mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco del 1811; per quanto riguarda la Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie. Il primo Codice civile dell'Italia unita fu promulgato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358 (La nascita dello Stato unitario.pdf (camera.it), p. 29 – 3).
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, occorrerà quindi verificare se, dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice, sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
Per quanto riguarda Genova, essendo la Liguria stata annessa al regno di Sardegna con il Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trovava applicazione (come già detto) il Codice civile albertino e, dunque, l'art. 34, il quale prevedeva (come anticipato) che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”. L'art 34 prevedeva dunque (come già detto) due casi di perdita della cittadinanza: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal e comunque smentita dal certificato negativo di naturalizzazione, allegato dai CP_1 richiedenti e non contestato) e l'ipotesi del suddito che si stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare.
Quest'ultima fattispecie è quella - nel caso esaminato dalla Corte di Appello e anche nel presente - sostenuta dal , che prospetta la perdita di cittadinanza dell'ascendente CP_1 per il solo fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865, alla luce di un'interpretazione del concetto di “animo di non più tornare” fondata su precedenti giurisprudenziali risalenti al Regno d'Italia (C. Appello Genova, 23 dicembre 1879, massima Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
Sul punto la Corte ha affermato, innanzitutto, che la circostanza che l'ascendente sia emigrato antecedentemente all'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non è automaticamente ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, come anche affermato dalla già richiamata circolare ministeriale, “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D'Ascenzio, , p. 15 - reperibile online sul sito dell'Asgi). Controparte_1
Sulla base di quanto sopra citato, non solo si può affermare che il cittadino dello Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia (purché non naturalizzato nello Stato estero e non deceduto alla data dell'unità di Italia), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità d'Italia o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita della cittadinanza.
D'altronde, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma afferma che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”. In tal senso, inoltre, si segnala una remota sentenza della Corte d'Appello di Genova del 1857 (Giurisprudenza Degli Stati Sardi, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo Bettini), che afferma che “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
L'onere di provare l'intenzione di abbandonare la propria patria con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava, del resto, sul (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 25317/2022) atteso che la giurisprudenza CP_1 di legittimità ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
La Corte di Appello, alla stregua di quanto sopra ha dunque affermato che, sebbene il abbia correttamente sostenuto l'applicazione al caso di specie dell'art. 34 del CP_1 codice civile albertino, non è tuttavia riuscito a fornire la prova dell'animo di non più tornare dell'avo emigrato e per l'effetto ha confermato a decisione di primo grado, secondo cui “le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto” (pag. 3 dell'ordinanza impugnata) (vds sentenza n. 940/2024 Corte Appella Genova).
*** 28. Deve considerarsi, pertanto, pacifico, che l'onere della prova del fatto estintivo (la perdita della cittadinanza dell'avo) gravi sul Dicastero e che non sia sufficiente documentare (peraltro attraverso le produzioni di parte ricorrente) il mero trasferimento del domicilio per provare l'animo di non più ritornare. Una precisazione è a questo punto necessaria. Trattandosi di “animo” e dunque di un aspetto e ambito squisitamente soggettivo (ed anzi psicologico) è evidente che lo stesso non potrà comunque che essere provato attraverso la produzione ed evidenziazione di elementi oggettivi. Non è infatti processualmente possibile sondare e documentare “l'animo umano”). Detta prova può, ovviamente, essere proposta e introdotta sia attraverso prove dirette (storico rappresentative – in primis prove documentali dirette, essendo la prova testimoniale concretamente di difficile percorribilità ancor di più per il resistente) CP_1 sia attraverso prove indirette (critico indiziarie – le presunzioni civilistiche da cui poter inferire il fatto da provare).
L'ammissibilità di una prova presuntiva (indiretta/critica indiziaria), nel caso in esame, deve essere ancor di più consentita pena il tramutare l'onere probatorio gravante sulla parte pubblica in una sostanziale probatio diabolica (come sarebbe limitare la prova della causa estintiva solo a quella diretta storico rappresentativa non potendosi realisticamente pretendere che il produca – ad esempio – un documento (quale uno scritto CP_1 autografo) in cui il capostipite abbia, apertis verbis, manifestato l'intenzione o il desiderio di tornare in Italia (simili documenti, invero, potrebbero, al più, essere in possesso di parte ricorrente - che potrebbe, in astratto, essere anche in possesso di documenti di senso opposto che non avrebbe, ovviamente, interesse a produrre).
Sul punto deve, pertanto, valutarsi quanto statuito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite nelle già richiamate sentenze gemelle del 2022 sulla grande naturalizzazione brasiliana che sembrerebbe, a una prima lettura, aver sostenuto il contrario. La Cassazione sembrerebbe invero aver affermato (peraltro, in un caso non del tutto sovrapponibile dal momento che si verteva in un caso di naturalizzazione ope legis brasiliana del 1889) che non si potrebbero applicare le presunzioni. Nello specifico la Corte ha affermato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”. L'affermazione deve, però, essere, inquadrata, come ripetutamente richiesto dalla recente giurisprudenza del Tribunale di Genova che si è già espressa sul punto.
Nello specifico la Corte ha affermato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Nel caso in esaminato dalla Suprema Corte ”la corte d'appello di Roma, discorrendo di tacita accettazione degli effetti del decreto di grande naturalizzazione in virtù della stabilizzazione di vita, di relazioni sociali e di affetti dell'emigrato nel territorio brasiliano unita alla mancata manifestazione di una condotta reattiva del tipo di quella prevista nel decreto medesimo, ha ritenuto integrato il requisito stabilito dall'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. La Corte ha affermato che “la circostanza dell'accettazione – in qualche modo – degli effetti di un provvedimento di naturalizzazione di massa non avrebbe potuto (e non può) desumersi da un contegno solo passivo.
Nessun rilievo poteva essere attribuito al mero atteggiamento inerziale, eventualmente manutenuto nel tempo, rispetto alle facoltà concesse dall'ordinamento agli stranieri naturalizzati, per l'elementare ragione che solo una condotta efficiente e attiva, e dunque positiva, sarebbe valsa come manifestazione implicita di volontà tale da corrispondere alla nozione insita nell'espressione “ottenere la cittadinanza” di cui alla fattispecie contemplata dal codice abrogato.
La Cassazione ha, quindi, dato atto che “un certo indirizzo interpretativo, di matrice dottrinale, consentiva, all'epoca del codice abrogato, e consente per certi versi anche attualmente, a che una rinuncia spontanea e volontaria alla cittadinanza potesse esser desunta – come praticamente assume la corte d'appello di Roma - da facta concludentia.”.
Per diversamente concludere (cassando la decisione) la Cassazione ha evidenziato che “dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia”.
Ha aggiunto che l'orientamento dominante della giurisprudenza “si è fin qui sempre collocato in posizione opposta a quella ritenuta dalla corte romana, e cioè nel senso che la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo”.
A sostegno viene “citata Cass. Sez. U n. 5250-79, a proposito della legge n. 555 del 1912 per i riflessi sulla giurisdizione italiana: “l'acquisto della cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, che detto acquisto sia avvenuto 'spontaneamente', ovvero se verificatosi 'senza concorso di volontà' dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Pertanto, il sopravvenuto acquisto della cittadinanza straniera non può essere di per sé invocato, anche al fine della giurisdizione, come causa della perdita della cittadinanza italiana, occorrendo l'allegazione e dimostrazione delle indicate circostanze”.
In egual senso può essere citata Cass. Sez. 3 n. 6220-81, sempre riferita alla l. sulla cittadinanza del 1912.
Identica è stata la posizione della Corte a proposito della disciplina di cui alla l. n. 91 del 1992.
Si veda Cass. Sez. 1 n. 22271-16, per la quale l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario”.
La natura permanente e imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è parsa in eguale rappresentazione valutata rispetto alle fattispecie di perdita della cittadinanza dei figli di donna italiana coniugata con cittadino straniero residente all'estero; perdita correlabile solo alla rinuncia spontanea e volontaria – e come tale esplicita - alla cittadinanza da parte della madre, anziché alla mera circostanza dell'acquisizione della cittadinanza del marito a causa del proprio matrimonio (Cass. Sez. 1 n. 6205-14).
E ciò sempre a motivo del fatto che la perdita della cittadinanza italiana presuppone una rinuncia del genere, per l'appunto spontanea e volontaria da parte del cittadino, mentre non può dirsi propriamente tale quella dettata dalla necessità, legislativamente imposta, di acquisire (per esempio) la cittadinanza del coniuge straniero, dovendo piuttosto la volontà abdicativa essere oggetto di approfondito accertamento istruttorio, anche officioso, da parte del giudice (v. Cass. Sez. 1 n. 22608-15, Cass. Sez. 1 n. 19428-17, Cass. Sez. 1 n. 41686-21).
Insomma, il formante giurisprudenziale si è nel tempo consolidato recependo le antiche e sempre valide opinioni della dottrina specialistica del secolo scorso, secondo le quali la rinunzia alla cittadinanza - anche se associata all'accettazione di quella straniera - suppone la volontarietà del fatto posto a suo fondamento, sicché la cittadinanza mai può dirsi perduta dal cittadino ove a questi sia stata semplicemente impartita una cittadinanza straniera non a seguito di una sua domanda ma per concessione spontanea dello Stato straniero in base a una legge in esso vigente.
Ed è appena il caso di sottolineare come una simile unitarietà di intenti sia maturata proprio sulla scia della condivisa posizione dottrinale occasionata dai provvedimenti di naturalizzazione degli emigranti della fine dell'Ottocento, come ben si sarebbe potuto comprende sol che si fossero allineate le diverse rationes decidendi in base al fattore tempo.”
Ha anche sottolineato che il problema “era stato da ogni punto di vista già valutato, approfondito e studiato nel dibattito culturale nel Paese.
Agli esiti di quel dibattito andavano associati i più consapevoli approdi in ordine agli effetti di provvedimenti, altrove attivati, di naturalizzazione di massa, ai fini della relativa accettazione e della contestuale rinuncia alla cittadinanza italiana degli emigrati che a diverso titolo ne fossero stati interessati”.
Alla stregua di quanto sopra le Sezioni Unite hanno affermato che “l'impugnata sentenza, attribuendo sbrigativa rilevanza a elementi generici onde presumere, contestualmente, e l'accettazione tacita degli effetti della naturalizzazione da parte di e la Persona_11 tacita rinuncia alla cittadinanza italiana sia da parte di questi che, poi, da parte del figlio
, non può considerarsi rispettosa dell'ambito di rilevanza del fenomeno infine CP_5 integrato dalla perdita di un diritto come quello in esame, fondamentale e primario e acquisito a titolo originario per nascita.
Precisava che “La caratura del diritto supponeva di arrestarsi dinanzi al dato che la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
Sottolineava che “Non potevano dunque rilevare i comportamenti meri, se non integrati da fatti positivi, equivalenti alla manifestazione di una volontà tesa scientemente ad acquisire la cittadinanza straniera, giacché il contraltare sarebbe stato quello di attribuire il significato di manifestazione di volontà a condotte indeterminate, e tramite questo di accettare il rischio di perdite della cittadinanza in qualche modo forzate o presunte o comunque automatiche, in chiara contraddizione non solo con le caratteristiche del diritto fondamentale ma anche con gli spunti di costituzionalità offerti – per quanto ad altro fine di rispetto dei principi di eguaglianza - dalle (pur richiamate) decisioni della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983”.
A riprova di ciò sottolineava che “Una considerazione pratica – e come tale anche logica - conforta quanto detto: un emigrato in terra straniera, spesso all'epoca analfabeta e privo di mezzi, niente normalmente sapeva degli effetti di normative ignote e dell'incidenza di codeste su ciò che invece garantiva l'ordinamento dello Stato di nascita;
sicché finanche in termini assoluti difficilmente si sarebbe potuto ascrivere alla sua inerzia il valore di un comportamento volontario concludente. Concludeva affermando che “Vuoi che lo si intenda correlato al codice civile del 1865, vuoi che lo si connetta alla legge n. 555 del 1912, vuoi ancor più che lo si rapporti all'unitarietà dell'ordinamento dell'epoca come ricostruibile secondo integrazione delle normative citate, resta il fatto che il requisito della accettazione della cittadinanza brasiliana, da connettere a una conseguente rinuncia alla cittadinanza italiana, non poteva che risultare associato a una manifestazione esplicita e consapevole della volontà individuale;
manifestazione in ordine all'accertamento della quale non v'è traccia nella motivazione della sentenza impugnata.
Appare evidente che la Corte di Cassazione si muova, nel caso esaminato, in un contesto fattuale e normativo completamente diverso da quello oggetto della presente decisione, essendo, nel caso all'attenzione delle Sezioni Unite, applicabile il codice del 1865 e la legge del 1912 e non del codice albertino, e disquisendosi di un provvedimento di naturalizzazione da parte di uno Stato straniero, con contestuale inerzia dell'emigrato italiano interessato. In tale contesto la Cassazione ha correttamente affermato che la rinuncia alla cittadinanza italiana - per acquisire quella straniera (nel caso di specie brasiliana) in forza, peraltro, di un provvedimento generalizzato e applicato senza alcuna manifestazione di volontà – debba essere manifesta ed espressa e come tale non possa essere desunta da comportamenti e dati presuntivi non espliciti, vertendosi in ambito di diritti fondamentali.
*** 29. Nel caso in esame, viceversa, come chiarito dalla Corte d'Appello, deve trovare applicazione la normativa previgente al codice del 1865 e segnatamente (quantomeno) il codice albertino del 1837 e deve accertarsi, quindi, se ricorra la condizione (estintiva del diritto di cittadinanza) dell'espatrio con animo di non ritorno e non se vi sia stata una accettazione della cittadinanza di altro Stato.
Per rendere, pertanto, come anticipato, effettivo e reale il contraddittorio e consentire al di controdedurre non costringendolo a dover soddisfare una sostanziale “probatio CP_1 diabolica”, deve riconoscersi la possibilità di addurre ed evidenziare elementi – oggettivi e concreti – di natura indiziaria (rectius presuntiva) che unitamente valutati possano consentire, ex artt. 2727 e 2729 c.c., se gravi precisi e concordanti, di far ritenere al giudice, nell'ambito del suo prudente apprezzamento, provato l'animo di non ritorno.
Non si tratta, secondo la recente interpretazione del Tribunale genovese, “di trarre, da fatti concludenti, la volontà di rinunciare ad un diritto fondamentale (quello di cittadinanza), ma di comprovare, in base alle regole generali, un dato oggettivo, sebbene di natura soggettiva e “psicologica”, consistente nell'emigrazione con l'intenzione di non più far ritorno nel paese di origine”.
Da detto dato, discendono conseguenzialmente, per la normativa ratione temporis applicabile, effetti giuridici (la perdita della cittadinanza sabauda/ la mancata acquisizione di quella “italiana”) incidenti anche su diritti fondamentali, ma ciò non è equiparabile a inferire, da comportamenti non univoci, la volontà di rinunciare alla cittadinanza italiana sulla base della legislazione successiva al 1865, nel caso in esame nemmeno ancora promulgata al momento della nascita del figlio del capostipite. *** Ciò rilevato, si noti che nel caso de quo vi sono una indici ed elementi (ulteriori e aggiuntivi, per quanto disposto dall'art. 34 del codice albertino, a quello del “domicilio trasportato in paese straniero” che “qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e di quello riguardante “gli stabilimenti di commercio” che “non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”) che debbono essere valutati al fine di ritenere raggiunta (o meno) la prova dell'animo di non ritornare in capo al capostipite emigrato. In particolare:
- Che abbia deciso, quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni, di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontana (Uruguay) e per tanti aspetti sconosciuta (peraltro anche con il trasporto aereo moderno si tratterebbe comunque di un viaggio lungo e faticoso);
- Che ivi stabilì la propria dimora (elemento, come visto, isolatamente considerato non si reputa sufficiente);
- Che ivi generò nel 1844 la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò);
- Che ivi stabilì il proprio centro di vita, interessi e affari;
- Che ivi morì, al pari della sua discendenza;
- Che, durante la sua vita, non fece mai rientro, nemmeno temporaneo, in Italia (sul punto parte ricorrente nulla ha addotto o provato;
- Che con l'Italia non mantenne alcun legame o contatto, né affettivo - con i parenti e amici non emigrati - né materiale - conservando la proprietà di beni immobili (sul punto nulla è stato addotto o provato da parte ricorrente).
Quello che deve, pertanto, valutarsi è se suddetti elementi, concreti e fattuali, siano sufficienti per poter comprovare l'animus di non ritorno del capostipite emigrato. La risposta è affermativa.
Aver affrontato un lungo e pericoloso viaggio, aver avuto figli prima dell'Unità d'Italia e dunque senza aver potuto trasmettere loro una cittadinanza ed un legame con uno Stato che ancora nemmeno esisteva, non essere rientrato in Italia nemmeno dopo la nascita del nuovo Stato, non aver mantenuto (per quanto noto) alcun legame e contatto con la terra natia, sono tutti elementi (come rilevati dalla recente giurisprudenza del Tribunale di Genova, tra le altre sentenza n. 2887 del 12.11.2024) che, unitamente valutati, debbono far ritenere sussistente l'animo di non tornare di cui all'art. 34 del codice Albertino.
In particolare non può non evidenziarsi che aver creato nel 1844 una famiglia radicata nello stato dell'Uruguay (eventi certamente non necessariamente correlati e connessi con l'aver preso dimora all'estero) sono circostanza assolutamente significative e sintomatiche dell'essere emigrato dallo Stato con animo di non più tornare in Italia. Per_9
Il rientro in Italia avrebbe, infatti, reso necessario non solo affrontare nuovamente un lungo e pericoloso viaggio, ma soprattutto portare con se la “nuova famiglia” straniera, sradicandola da dove era nata e cresciuta. E' evidente come ciò appaia scarsamente verosimile e dunque che sia logico e lecito affermare che l'emigrazione sia stata fatta con l'intenzione di abbandonare per sempre (come in effetti poi avvenuto –non vi è prova sul punto contraria) il proprio paese natio.
La circostanza che l'avo dei ricorrenti sia emigrato ben prima dell'Unità d'Italia e che già nel 1844 era divenuto (all'estero) padre non fanno che confermare quanto sopra ritenuto. Per le ragioni sopra viste, all'avo capostipite, non può essere quindi applicata la successiva normativa (codice 1865) “meno restrittiva” in materia di cittadinanza.
Deve aggiungersi che parte ricorrente a fronte delle considerazioni ed eccezioni di parte resistente, non ha documentato nulla per contraddire l'assunto relativo all'animo di non ritorno (documentazioni comprovanti una diversa intenzione se non addirittura un effettivo ritorno in Italia) e nemmeno ha documentato un riacquisto della cittadinanza successivo, in conformità al disposto dell'art. 13 del codice del 1865, limitandosi a contestare le conclusioni del resistente.
D'altronde la ricostruzione di parte ricorrente (per cui la cittadinanza italiana sarebbe stata comunque trasmessa, dall'avo capostipite, attraverso la discendenza, agli odierni ricorrenti) potrebbe ledere il principio di effettività, atteso che, a parte il risalente “legame” di sangue, nessun vincolo reale sussiste ed è stato comprovato tra lo Stato italiano e i ricorrenti, tutti nati e vissuti sempre e solo all'estero.
Come già detto, infatti, le decadenze e perdite della cittadinanza sono e restano comunque ammissibili, perché rispondenti a un significato più completo del concetto di cittadinanza, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. C. giust. 12- 3-2019, Tjebbes, causa C-221/17).
E allora, in quest'ottica la cittadinanza invocata rischierebbe di basarsi solo e soltanto su una fictio giuridica (normativa e giurisprudenziale), derivante da un vincolo di consanguineità non solo molto risalente, ma anche derivante da una “successione” tra Stati, senza che vi sia mai stato alcun concreto legame tra i richiedenti e la comunità italiana (non avendo nulla nemmeno dedotto sul punto parte ricorrente). Sul punto si richiamano per completezza anche le pronunce rese in data 22.11.24 e 4.12.24 (n. 3099, 3100 e 3200) dal Tribunale di Genova.
Ed infine, va rilevato che non sussisterebbe alcun rischio di apolidia. Anche l'eventuale apolidia dell'avo (ove in concreto verificatasi) non avrebbe assolutamente inciso sulla sua discendenza. I discendenti, e soprattutto gli odierni ricorrenti, infatti, ben lungi dall'essere apolidi, sono tutti, pacificamente, cittadini dello Stato di emigrazione dell'avo (ove sono tutti nati) e con il presente ricorso, chiedono il riconoscimento aggiuntivo della cittadinanza italiana. Chiedono, in sostanza il riconoscimento di una doppia cittadinanza (e, quindi, di un doppio passaporto) e ciò rende evidente come non ricorra alcun concreto rischio di apolidia (quello richiamato anche dalla sentenza della Corte di Giustizia 12-3-2019,
causa C-221/17 in cui caso, peraltro, assolutamente diverso da quello in trattazione) Per_12
Una simile situazione, pertanto, è completamente diversa da quella affrontata dalla Corte di Giustizia che, peraltro, si sofferma sui limiti che hanno gli stati membri nel disciplinare i casi di decadenza e perdita della cittadinanza che, pur nella autonomia legislativa dei singoli Stati, devono essere proporzionati e logici rispetto al concetto da intendersi come trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità. Nel caso di specie, come detto, tali limiti non sono stati (peraltro da una normativa del 1837) superati, in quanto deve ritenersi legittimo per uno Stato stabilire che la cittadinanza possa essere persa da chi emigra con l'animo di non tornare mai più (e ciò in conformità alla recente giurisprudenza formatasi presso il Tribunale di Genova e sopra richiamata). Sulla scorta di ciò la domanda deve essere rigettata.
***
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso. Spese compensate Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 10 gennaio 2025 Il Giudice onorario Giorgia Scuras