Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/02/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5699 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5699 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...] Estramurale n. 15, entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Arcangelo Raffaello Montanaro ed elettivamente domiciliati in presso lo studio del difensore in Taranto, Corso Italia n. 304, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) Il figlio , quale studente frequentante l'ultimo anno della facoltà di Giurisprudenza presso Per_1
l'Università Statale di Milano resterà presso la casa coniugale con la OR , con facoltà _2 per entrambi i ricorrenti, in ragione dell'età del loro figlio, di concordare direttamente con lui, secondo le sue esigenze e necessità, le modalità e le tempistiche per stare insieme, sia nelle occasioni delle festività e del periodo di vacanza oltre che per il quotidiano.
2) Il sig. verserà a titolo di mantenimento per il figlio la somma di € 200,00, da versare PT entro il giorno 5 di ogni mese, tale somma sarà rivalutata annualmente, secondo l'indice ISTAT, senza necessità di apposita richiesta. Il sig. contribuirà nella misura del 50% a tutte le spese PT straordinarie e più precisamente alle spese per l'educazione, per le eventuali attività sportive o ricreative, per le spese mediche e per quanto altro dovesse occorrere al figlio non ancora economicamente autosufficiente e, comunque, secondo il protocollo in uso presso i Tribunale di
Monza sino al raggiungimento dell'autonomia economica e lavorativa.
3) Con riferimento alla casa coniugale, costituita da appartamento sito al primo piano, porzione del fabbricato in Vimercate alla Via X00/ Aprile n. 24, composto di vani catastali 6,5, censito nel NCEU di Vimercate al foglio 40, particella 12, subalterno 17, categoria A/3, classe 5%, superficie catastale mq. 113, R.C. euro 738,53 e locale garage censito nel NCEU di Vimercate al foglio 40, particella 12, subalterno 20, categoria c/6, classe 7ª, superficie catastale mg, 16, R.C. euro 83,46, di proprietà del
n. 171, con ogni accessorio, dipendenza e pertinenza, diritti, azioni e ragioni inerenti, quote comuni e quote condominiali, servitù attive e passive, le parti convengono che, con la sottoscrizione del presente atto, il sig. costituisce in favore della OR , che accetta, Parte_1 Parte_2 il diritto di abitazione ex art. 1022 c.c., con ogni accessorio e pertinenza.
4) Il sig. si impegna a trasferire con estrema sollecitudine la propria residenza. PT
5) Il OR è titolare del diritto di proprietà della quota del 50% delle unità immobiliari PT riportati al punto 3) e della quota del 25% delle unità immobiliari siti in Vimercate alla Via Pellizzari
n. 7 costituiti da appartamento al primo piano con vano cantina e vano autorimessa cosi riportati in catasto nel NCEU di Vimercate al foglio 40, particella 463, subalterno 3, P. 1 - 51 categoria A/3, classe 50, vani 5,5, R.C. 624,91 € e locale garage censito nei INCEU di Vimercate al foglio 40, particella 463, subalterno 10, categoria c/6, classe 8^, superficie catastale mq. 26, R.C. 158,45 euro, attualmente nella disponibilità del sig. e padre della OR , con CP_1 Parte_2 comodato ad uso gratuito
6) Il OR si impegna di trasferire, come da titolo e ragione, in favore della OR PT _2
, con atto pubblico di cessione delle suddette quote da eseguirsi per il tramite del Notaio già
[...] incaricato per la predisposizione delle formalità necessarie, il tutto a titolo di totale corrispettiva dal medesimo dovuto in favore della medesima per alimenti e mantenimento in favore della OR
anche in ragione della oggettiva impossibilità a poter garantire e quindi corrispondere Parte_2 somme per le dette causali per la gravissima situazione economica in cui versa, a totale tacitazione di ogni pretesa da parte della OR a titolo di mantenimento per la presente separazione. _2
7) La OR dichiara di accettare, come in effetti accetta, il trasferimento della quota Parte_2 di proprietà delle unità immobiliari di cui al punto 5, già in ditta , per le suddette Parte_1 causali, dichiarando, per l'effetto, di non aver null'altro a pretendere dal OR , salvo buon PT fine e perfezionamento dell'atto di trasferimento.
8) Le parti convengono che in considerazione per complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti il suddetto trasferimento delle quote di proprietà delle dette unità immobiliari avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro ma a totale tacitazione di ogni pretesa, presente e futura, da parte della OR a titolo di mantenimento per la presente separazione. I coniugi _2 dichiarano che il citato trasferimento di quote immobiliari è condizione nonché elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
9) Il sig. è attualmente libero professionista e percepisce mediamente compensi Parte_1 mensili per euro 2.000,00 circa;
10) La OR attualmente non svolge attività lavorativa. _2
11) L'automobile Toyota targata GL 470 BE, abitualmente utilizzata in famiglia, è intestata alla sig.ra e, pertanto, resta nella sua piena disponibilità con l'impegno di proseguire nel _2 pagamento delle rate residue del finanziamento contratto in sede all' acquisto.
12) L'automobile Fiat Panda targata DL 176 TH abitualmente utilizzata in famiglia, è intestata al sig. e al figlio e, pertanto, resta nella loro piena disponibilità. PT Parte_3
13) Il conto corrente cointestato verrà chiuso e le somme residue saranno ripartite a metà tra i due coniugi.
14) Non sono pendenti alto procedimenti aventi a oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 11 dicembre 2024.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio
, oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, per le restanti Parte_3 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 30.08.2024, così provvede: _2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Vimercate (MI) il 16 settembre 1989 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di
Vimercate, anno 1989, n. 65, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimercate (MI), affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 febbraio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi