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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/11/2025, n. 4278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4278 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 2939/2024
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 25.09.2025, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
Parte_1
c/
Controparte_1
l'Avv. Migliaccio Luigi e l'Avv. AN NE per parte ricorrente hanno depositato note di trattazione scritta in data 24.09.2025
l'Avv. Santorelli Gennaro per parte resistente ha depositato note di trattazione scritta in data
23.09.2025.
Il Giudice Onorario, preso atto delle note depositate, decide la causa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Proc. n. 2939/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2939 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c., vertente tra
(CF: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] - Marano di Napoli ed elettivamente domiciliata alla Via R. Bracco
n. 45 – Napoli (NA), presso lo studio degli Avv.ti Luigi Migliaccio (C.F. ) e C.F._2
AN NE (C.F. ), che la rappresentano e difendono come da procura C.F._3 in atti
- ricorrente e
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., con sede in Via Argine n. 929 – rappresentata e difesa come da procura CP_1 in atti dall'Avv. Gennaro Santorelli (C.F. ), con il quale elettivamente C.F._4 domiciliata alla Via Cervantes n. 55/5 – Napoli (NA)
- resistente
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. la ricorrente IG.ra , premesso di essere Parte_1 proprietaria del manufatto ubicato in Marano di Napoli, alla via Romano n. 82 identificato catastalmente Foglio 34, Part.lla 14. Sub 6, Cat. C/2 di proprietà esclusiva, in ragione di 1000/1000
e Foglio 34, Part.lla 14, Sub. 9, Cat.A/3 di proprietà esclusiva in ragione di 1000/1000 e Foglio 34,
Part.lla 14 Sb. 11, Cat. F/5, come da visura camerale ipocatastale, deduceva che in data 25.5.2022 la
Polizia Municipale di Marano di Napoli interveniva in via Romano, in prossimità dei civici 82/84/86, su richiesta del Comando Provinciale di Napoli, distaccamento Pianura, per dissesti alle murature perimetrali di un edificio di due piani fuori terra di proprietà dei IGg. , Parte_1 Parte_2
e riscontrando, in particolare nell'appartamento al piano primo e locale
[...] Parte_3 commerciale, oltre deposito al piano terra, la presenza di lesioni alle tompagnature esterne, a seguito di una perdita idrica, insistente all'esterno del fabbricato, in prossimità delle fondazioni, di una condotta di competenza della Controparte_1
Deduceva, ancora, la ricorrente che a seguito di ordinanza commissariale n. 5 del 25.5.2022 con la quale il le ordinava lo sgombero dell'immobile e l'esecuzione di tutte Controparte_3 le opere per la messa in sicurezza delle aree interessate dalle lesioni strutturali, in data 26.8.2022 depositava presso il Comune di Marano, tramite l'Ing. certificato di eliminato Controparte_4 pericolo.
Infine, affermava la IG.ra di aver instaurato giudizio di A.T.P. presso il Tribunale di Napoli Pt_1
Nord, R.G. 5530/2023, nell'ambito del quale veniva depositata CTU a firma dell'Ing. Persona_1
, che riconosceva alla ricorrente un danno pari ad € 155.177,68 oltre oneri di legge per i lavori
[...] da effettuarsi, € 16.328,89 oltre oneri di legge per le spese di natura tecnico professionale ed €
5.000,00 per il deposito della relazione al genio civile;
a tali danni andavano aggiunti, poi, € 4.800,00 per la perdita dell'introito derivante dai canoni di locazione dell'immobile locato per €. 200,00 mensili alla IG.ra , danni dovuti alla anticipata risoluzione del contratto di Parte_4 locazione del 19.5.2020, la cui scadenza naturale sarebbe caduta il 19.05.2024, ma che era stato risolto in data 25.5.2022 a seguito dell'ordinanza di sgombero.
Tutto ciò premesso, ritenuta sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta, la ricorrente chiedeva al Tribunale di:
“• ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità della Società Controparte_1
[...]
e per l'effetto:
• CONDANNARE la al pagamento della somma di € Controparte_1
195.791,41 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo e/o diversa somma che l'On.le
Giudicante riterrà giusta a seguito dell'istruttoria;
• Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
La resistente costituitasi contestava la domanda di parte attrice, sollevava numerose censure alla
CTU depositata nel corso del giudizio di ATP, in particolare per non avere la stessa considerato la preesistente inidoneità strutturale del fabbricato, i pregressi fenomeni infiltrativi, nonché le lacune e omissioni dell'accertamento peritale, quali la mancanza di idonee prove strumentali, il mancato accertamento della conformità urbanistica del fabbricato e di non aver previsto di “limitare la demolizione e la ricostruzione alla sola porzione di fabbricato puntellata, potendosi provvedere a una semplice ristrutturazione della restante porzione, localmente laddove si manifestano i danni dovuti ai cedimenti”.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, rilevata la mancanza dei presupposti di cui al primo comma dell'art. 281- decies c.p.c., con ordinanza ex art. 281-duodecies c.p.c. disporre il mutamento del rito fissando per la prosecuzione del processo l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.;
2) nel merito, previa ammissione dei mezzi istruttori sopra articolati (prova per testi, CTU), rigettare Cont la domanda coma formulata da parte istante nei confronti di , perché infondata in punto di fatto
e di diritto, e comunque non provata;
Cont 3) in subordine, limitare la condanna di nei limiti della sola quota di responsabilità diretta e personale ascrivibile alla convenuta, e/o diminuendo il risarcimento secondo la gravità della concorrente colpa dell'attrice o di terzi e l'entità delle conseguenze dannose che ne sono derivate;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario.”
La causa, disattese le istanze istruttorie delle parti, veniva rinviata all'udienza cartolare del
25.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa con la presente sentenza.
Sul merito della domanda
In via preliminare deve ritenersi provata la legittimazione attiva come da atto di compravendita, per notar Dott. del 22/03/2019, rep n. 35513 racc. n. 17433, registrato presso Persona_2
Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale il 27/03/2019 ai n. 6016 Serie 1T. Trascritto presso CP_1
l'Agenzia del Territorio di Napoli 2 in data 28/03/2019 ai n.ri 16283/13056 (All. 1 produzione attori),
Atto di donazione, per notar Dott. , del 23/10/2010, rep n. 18352 racc. n. 6794, Persona_3 registrato a I Agenzia delle Entrate il 19/01/2011 ai n.ri 1388/18; risulta, altresì, provato il CP_1 fatto storico, invero incontestato, da tutta la documentazione agli atti e dalle risultanze istruttorie.
Contestata è, invece, l'attribuzione esclusiva della responsabilità degli eventi verificatisi alla convenuta.
In merito, deve rilevarsi che la domanda dell'attrice è parzialmente fondata e va accolta per le ragioni che si vanno ad illustrare.
La soluzione delle questioni sottese alla vicenda per cui è processo, richiede una breve disamina della responsabilità ex art. 2051 cod.civ. dell'ente convenuto, materia nella quale la Suprema Corte
è intervenuta più volte ad operare un intervento nomofilattico. È indubbio che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, come affermato dalla Suprema Corte con le decisioni nn. 2477-2483 del 1/02/2018.
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». A tale principio di carattere generale, la Suprema Corte Terza Sezione con sentenza del 27.04.2023 n. 11152 ha apportato le seguenti generali precisazioni: a) l'art. 2051
c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1,
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Tali principi sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo – la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).
In definitiva, ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilanza e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cfr.: Cass. Civ.
S.U., n. 20943 del 30/06/2022; Cass. Civ. 1468/2014 e 4277/2014). Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (Cass. civ., Sez. III, 10/03/2009, n. 5741).
Orbene, la convenuta, quale azienda custode e addetta alla manutenzione della rete idrica de CP_1 quo è esclusivamente responsabile nella causazione degli eventi per cui è causa, in quanto tenuta, come custode, a rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito” (cfr. ex multis Cass. civ. Cass. civ. 6665 del 2009). Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la società convenuta è comunque tenuta all'esercizio del controllo, in qualità di custode, del sistema di distribuzione idrico cittadino, sicché, deve comunque rispondere dei danni subìti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, in base al disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c.
Nel caso di specie non è contestata la disponibilità giuridica, oltre che materiale, della rete idrica in capo alla convenuta, la quale ha obblighi di vigilanza, controllo e manutenzione.
Sul punto si ribadisce che il profilo del comportamento del custode (relativo alla diligente e perita attività di manutenzione della rete e di salvaguardia del territorio) è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., in quanto, come chiarito supra, tale responsabilità è di natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa;
in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito come già detto (cfr. Cass. n. 2563/07 e Cass. 25243/06; nello stesso senso cfr. Cass. civ. n. 2430/04; Cass. civ. n. 2075/02; Cass. civ. n. 584/01).
Tanto chiarito rispetto ai profili giuridici della domanda formulata dall'attrice, deve rilevarsi che i fatti di causa - evento sinistroso rottura di conduttura idrica e conseguente danni all'immobile – risultano adeguatamente provati.
Innanzitutto, sono prodotti agli atti l'ordinanza commissariale del 25.05.2022 (cfr. all. 2 citazione), il certificato di eliminato pericolo (cfr. all. 5 citazione), la CTP dell'Ing. (cfr. all. 6 citazione). Per_4
Confermano il nesso causale tra il danno e la res in custodia la CTU espletata nel procedimento per
A.T.P. incardinato innanzi all'intestato Tribunale recante r.g. 5530/2023, a firma dell'Ing. Per_1
.
[...]
L'ausiliario del giudice ha innanzitutto chiarito che “Letta la documentazione depositata in atti, provveduto ad esperire tutti gli accertamenti necessari, appare pacifico che i cedimenti che hanno interessato il fabbricato sono collegati alla rottura della condotta idrica di carico sita nel comune di Marano di Napoli (NA) alla via Romano. Tale rottura ha generato ingenti perdite d'acqua che hanno innescato la c.d. “Liquefazione del Terreno” con conseguente cedimento della fondazione.”, per poi aggiungere, relativamente ai danni riscontrati presso l'immobile della ricorrente, “Visto il quadro fessurativo riscontrato, in un'ottica di costi benefici, congiuntamente alla consistenza degli elementi strutturali presenti non sono programmabili interventi di ripristino e/o consolidamento di questi ultimi in quanto, gli stessi, sono totalmente compromessi. Ragion per cui viene prospettato intervento scandito da una c.d. “demolizione e ricostruzione”, della parte interessata congiuntamente ad interventi di consolidamento, in fondazione tramite la realizzazione di micropali, ed in elevazione tramite la messa in atto di interventi di scuci e cuci. Le attività su richiamate, visto anche lo stato dell'arte riscontrato, devono essere precedute da una fase di consolidamento e ricompattazione del terreno sottostante il quale è non coeso ed ancora imbibito d'acqua.”.
Relativamente al quantum occorrente per le riparazioni, l'Ing. ha utilizzato il prezziario Per_1
Regione Campania 2023, per una somma occorrente al ripristino pari ad €. 155.177,68 oltre oneri di legge, oltre €. 16.328,89 oltre oneri di legge quali compensi professionali per il tecnico da nominarsi ed €. 5.000,00 per ulteriori adempimenti amministrativi, per la somma totale di “155.177,68 +
16.328,89 + 5.000,00 = 176.506,57 € oltre oneri di legge.”.
Non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni rese dall'ausiliario del giudice, frutto di analisi condotta con diligenza ed imparzialità, né depongono in senso contrario le osservazioni formulate dalla società resistente in sede di costituzione che, proposte a mezzo del CTP Ing. , sono Per_5 state già opportunamente esaminate dall'Ing. nel giudizio di ATP. Per_1
Relativamente alla presunta inidoneità pregressa dell'immobile, con particolare riferimento alle fondazioni, il CTU ha osservato che “Vero è che il fabbricato della sig.ra , vista la natura Pt_1 costruttiva e l'epoca di costruzione, è dotato verosimilmente di fondazioni superficiali e non di fondazioni profonde. Ma una fondazione superficiale è conforme al tipo di fabbricato realizzato e, visto lo stato dell'arte riscontrato, a suo tempo sicuramente non è apparsa necessaria la realizzazione di una fondazione profonda”, mentre rispetto alla doglianza riguardante la scelta di abbattere e ricostruire l'immobile, piuttosto che procedere al ripristino della sola parte lesa, l'Ing.
[...]
ha chiarito che “Ricostruire unicamente la parte puntellata non appare performante in quanto, Per_1 come detto in bozza, le strutture verticali, nel caso di specie, murature in conci di tufo squadrato, hanno perso qualsivoglia performance strutturale o comunque coesione. Di seguito si ribadisce quanto già evidenziato in sede di bozza: “Vista la consistenza delle murature, la natura del quadro fessurativo sia sotto un profilo qualitativo che quantitativo, nonché lo stato dell'arte delle strutture interne con special riferimento al solaio, sotto un profilo di costi benefici, non appare plausibile immaginare opere di consolidamento di tali manufatti. Ma si dovrà provvedere alla loro demolizione
e ricostruzione in quanto è stato perduto qualsiasi livello prestazionale adeguato.”.
L'ulteriore rilievo circa il mancato esame della regolarità urbanistica dell'immobile, al fine di valutarne l'idoneità statica, appare ininfluente in merito ai danni riportati dal manufatto di proprietà della ricorrente, avendo accertato il CTU la causa del dissesto.
Ciò chiarito rispetto alla regolarità e completezza dell'espletata CTU, la stessa può e deve essere utilizzata anche in riferimento alla somma individuata dall'Ing. quale necessaria per il Per_1 ripristino dell'immobile, con la conseguenza che la resistente azienda dovrà essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 176.506,57 oltre oneri di legge.
Su tali somme, già determinate all'attualità, vanno riconosciuti i cd. interessi compensativi. Sul punto si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima,
Cass. Sez. 17 febbraio 1995, n. 1712)». Questo giudice ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi al tasso annuo, valutato in via equitativa, nella misura dell'1% tenuto conto del modesto mutamento del potere di acquisto della moneta nell'intervallo di tempo fra l'illecito, verificatosi il 25.05.2022 ed il suo risarcimento (2025),
e dell'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato. Pertanto, gli interessi nella misura sopra indicata devono calcolarsi dal momento del verificarsi del danno sugli importi come sopra liquidati, svalutati, all'epoca del sinistro e, quindi, su queste ultime somme come progressivamente rivalutate, di anno in anno, ogni successivo 25 dicembre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' CP_5 fino alla data della presente decisione. Sugli importi finali, come sopra riconosciuti (che si convertono in debito di valuta), maggiorati degli interessi compensativi maturati sino a tale data, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
Infine, va disattesa la domanda della ricorrente relativa ad €. 4.800,00 derivanti da canoni di locazione non percepiti, stante l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione intercorrente con la conduttrice IG.ra del 19.5.2020, scadenza naturale 03.05.2024, Parte_4 asseritamente risolto a seguito dell'ordinanza di sgombero. La comunicazione di risoluzione, difatti, Contr pur inoltrata in data 5.9.2022 all' risultata datata al 2.5.2022 (Cfr. doc. 8 ricorso), quindi in data precedente l'emissione dell'ordinanza commissariale n. 5 del 25.5.2022, conseguentemente non
è possibile, in mancanza di prove ulteriori, ricondurre la risoluzione all'evento dannoso di cui è causa e al conseguente sgombero dell'immobile.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo come da parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte, ivi comprese le spese sostenute per il procedimento di A.T.P. e di C.T.U. ed i lavori di scavo richiesti dal c.t.u. come da fatture allegate (Cfr. All. n. 9 citazione).
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la resistente
[...] al pagamento, in favore della ricorrente IG.ra Controparte_2 Parte_1
, della somma di €. 176.506,57 oltre oneri di legge, oltre interessi come in parte motiva;
[...]
2) Condanna la resistente al rimborso, in Controparte_2 favore della ricorrente IG.ra delle spese di C.T.U. pari ad €. 5.086,42 e dei lavori Parte_1 di scavo pari ad € 1.870,00 sostenute nel procedimento di A.T.P.;
3) Condanna la resistente al rimborso, in Controparte_2 favore della ricorrente IG.ra , delle spese di lite, comprensive del procedimento Parte_1 per A.T.P. che liquida in €. 831,00 per spese ed €. 8.966,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Luigi Migliaccio e AN NE dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa, 25.09.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 2939/2024
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 25.09.2025, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
Parte_1
c/
Controparte_1
l'Avv. Migliaccio Luigi e l'Avv. AN NE per parte ricorrente hanno depositato note di trattazione scritta in data 24.09.2025
l'Avv. Santorelli Gennaro per parte resistente ha depositato note di trattazione scritta in data
23.09.2025.
Il Giudice Onorario, preso atto delle note depositate, decide la causa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Proc. n. 2939/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2939 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c., vertente tra
(CF: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] - Marano di Napoli ed elettivamente domiciliata alla Via R. Bracco
n. 45 – Napoli (NA), presso lo studio degli Avv.ti Luigi Migliaccio (C.F. ) e C.F._2
AN NE (C.F. ), che la rappresentano e difendono come da procura C.F._3 in atti
- ricorrente e
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., con sede in Via Argine n. 929 – rappresentata e difesa come da procura CP_1 in atti dall'Avv. Gennaro Santorelli (C.F. ), con il quale elettivamente C.F._4 domiciliata alla Via Cervantes n. 55/5 – Napoli (NA)
- resistente
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. la ricorrente IG.ra , premesso di essere Parte_1 proprietaria del manufatto ubicato in Marano di Napoli, alla via Romano n. 82 identificato catastalmente Foglio 34, Part.lla 14. Sub 6, Cat. C/2 di proprietà esclusiva, in ragione di 1000/1000
e Foglio 34, Part.lla 14, Sub. 9, Cat.A/3 di proprietà esclusiva in ragione di 1000/1000 e Foglio 34,
Part.lla 14 Sb. 11, Cat. F/5, come da visura camerale ipocatastale, deduceva che in data 25.5.2022 la
Polizia Municipale di Marano di Napoli interveniva in via Romano, in prossimità dei civici 82/84/86, su richiesta del Comando Provinciale di Napoli, distaccamento Pianura, per dissesti alle murature perimetrali di un edificio di due piani fuori terra di proprietà dei IGg. , Parte_1 Parte_2
e riscontrando, in particolare nell'appartamento al piano primo e locale
[...] Parte_3 commerciale, oltre deposito al piano terra, la presenza di lesioni alle tompagnature esterne, a seguito di una perdita idrica, insistente all'esterno del fabbricato, in prossimità delle fondazioni, di una condotta di competenza della Controparte_1
Deduceva, ancora, la ricorrente che a seguito di ordinanza commissariale n. 5 del 25.5.2022 con la quale il le ordinava lo sgombero dell'immobile e l'esecuzione di tutte Controparte_3 le opere per la messa in sicurezza delle aree interessate dalle lesioni strutturali, in data 26.8.2022 depositava presso il Comune di Marano, tramite l'Ing. certificato di eliminato Controparte_4 pericolo.
Infine, affermava la IG.ra di aver instaurato giudizio di A.T.P. presso il Tribunale di Napoli Pt_1
Nord, R.G. 5530/2023, nell'ambito del quale veniva depositata CTU a firma dell'Ing. Persona_1
, che riconosceva alla ricorrente un danno pari ad € 155.177,68 oltre oneri di legge per i lavori
[...] da effettuarsi, € 16.328,89 oltre oneri di legge per le spese di natura tecnico professionale ed €
5.000,00 per il deposito della relazione al genio civile;
a tali danni andavano aggiunti, poi, € 4.800,00 per la perdita dell'introito derivante dai canoni di locazione dell'immobile locato per €. 200,00 mensili alla IG.ra , danni dovuti alla anticipata risoluzione del contratto di Parte_4 locazione del 19.5.2020, la cui scadenza naturale sarebbe caduta il 19.05.2024, ma che era stato risolto in data 25.5.2022 a seguito dell'ordinanza di sgombero.
Tutto ciò premesso, ritenuta sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta, la ricorrente chiedeva al Tribunale di:
“• ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità della Società Controparte_1
[...]
e per l'effetto:
• CONDANNARE la al pagamento della somma di € Controparte_1
195.791,41 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo e/o diversa somma che l'On.le
Giudicante riterrà giusta a seguito dell'istruttoria;
• Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
La resistente costituitasi contestava la domanda di parte attrice, sollevava numerose censure alla
CTU depositata nel corso del giudizio di ATP, in particolare per non avere la stessa considerato la preesistente inidoneità strutturale del fabbricato, i pregressi fenomeni infiltrativi, nonché le lacune e omissioni dell'accertamento peritale, quali la mancanza di idonee prove strumentali, il mancato accertamento della conformità urbanistica del fabbricato e di non aver previsto di “limitare la demolizione e la ricostruzione alla sola porzione di fabbricato puntellata, potendosi provvedere a una semplice ristrutturazione della restante porzione, localmente laddove si manifestano i danni dovuti ai cedimenti”.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, rilevata la mancanza dei presupposti di cui al primo comma dell'art. 281- decies c.p.c., con ordinanza ex art. 281-duodecies c.p.c. disporre il mutamento del rito fissando per la prosecuzione del processo l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.;
2) nel merito, previa ammissione dei mezzi istruttori sopra articolati (prova per testi, CTU), rigettare Cont la domanda coma formulata da parte istante nei confronti di , perché infondata in punto di fatto
e di diritto, e comunque non provata;
Cont 3) in subordine, limitare la condanna di nei limiti della sola quota di responsabilità diretta e personale ascrivibile alla convenuta, e/o diminuendo il risarcimento secondo la gravità della concorrente colpa dell'attrice o di terzi e l'entità delle conseguenze dannose che ne sono derivate;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario.”
La causa, disattese le istanze istruttorie delle parti, veniva rinviata all'udienza cartolare del
25.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa con la presente sentenza.
Sul merito della domanda
In via preliminare deve ritenersi provata la legittimazione attiva come da atto di compravendita, per notar Dott. del 22/03/2019, rep n. 35513 racc. n. 17433, registrato presso Persona_2
Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale il 27/03/2019 ai n. 6016 Serie 1T. Trascritto presso CP_1
l'Agenzia del Territorio di Napoli 2 in data 28/03/2019 ai n.ri 16283/13056 (All. 1 produzione attori),
Atto di donazione, per notar Dott. , del 23/10/2010, rep n. 18352 racc. n. 6794, Persona_3 registrato a I Agenzia delle Entrate il 19/01/2011 ai n.ri 1388/18; risulta, altresì, provato il CP_1 fatto storico, invero incontestato, da tutta la documentazione agli atti e dalle risultanze istruttorie.
Contestata è, invece, l'attribuzione esclusiva della responsabilità degli eventi verificatisi alla convenuta.
In merito, deve rilevarsi che la domanda dell'attrice è parzialmente fondata e va accolta per le ragioni che si vanno ad illustrare.
La soluzione delle questioni sottese alla vicenda per cui è processo, richiede una breve disamina della responsabilità ex art. 2051 cod.civ. dell'ente convenuto, materia nella quale la Suprema Corte
è intervenuta più volte ad operare un intervento nomofilattico. È indubbio che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, come affermato dalla Suprema Corte con le decisioni nn. 2477-2483 del 1/02/2018.
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». A tale principio di carattere generale, la Suprema Corte Terza Sezione con sentenza del 27.04.2023 n. 11152 ha apportato le seguenti generali precisazioni: a) l'art. 2051
c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1,
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Tali principi sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo – la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).
In definitiva, ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilanza e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cfr.: Cass. Civ.
S.U., n. 20943 del 30/06/2022; Cass. Civ. 1468/2014 e 4277/2014). Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (Cass. civ., Sez. III, 10/03/2009, n. 5741).
Orbene, la convenuta, quale azienda custode e addetta alla manutenzione della rete idrica de CP_1 quo è esclusivamente responsabile nella causazione degli eventi per cui è causa, in quanto tenuta, come custode, a rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito” (cfr. ex multis Cass. civ. Cass. civ. 6665 del 2009). Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la società convenuta è comunque tenuta all'esercizio del controllo, in qualità di custode, del sistema di distribuzione idrico cittadino, sicché, deve comunque rispondere dei danni subìti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, in base al disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c.
Nel caso di specie non è contestata la disponibilità giuridica, oltre che materiale, della rete idrica in capo alla convenuta, la quale ha obblighi di vigilanza, controllo e manutenzione.
Sul punto si ribadisce che il profilo del comportamento del custode (relativo alla diligente e perita attività di manutenzione della rete e di salvaguardia del territorio) è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., in quanto, come chiarito supra, tale responsabilità è di natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa;
in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito come già detto (cfr. Cass. n. 2563/07 e Cass. 25243/06; nello stesso senso cfr. Cass. civ. n. 2430/04; Cass. civ. n. 2075/02; Cass. civ. n. 584/01).
Tanto chiarito rispetto ai profili giuridici della domanda formulata dall'attrice, deve rilevarsi che i fatti di causa - evento sinistroso rottura di conduttura idrica e conseguente danni all'immobile – risultano adeguatamente provati.
Innanzitutto, sono prodotti agli atti l'ordinanza commissariale del 25.05.2022 (cfr. all. 2 citazione), il certificato di eliminato pericolo (cfr. all. 5 citazione), la CTP dell'Ing. (cfr. all. 6 citazione). Per_4
Confermano il nesso causale tra il danno e la res in custodia la CTU espletata nel procedimento per
A.T.P. incardinato innanzi all'intestato Tribunale recante r.g. 5530/2023, a firma dell'Ing. Per_1
.
[...]
L'ausiliario del giudice ha innanzitutto chiarito che “Letta la documentazione depositata in atti, provveduto ad esperire tutti gli accertamenti necessari, appare pacifico che i cedimenti che hanno interessato il fabbricato sono collegati alla rottura della condotta idrica di carico sita nel comune di Marano di Napoli (NA) alla via Romano. Tale rottura ha generato ingenti perdite d'acqua che hanno innescato la c.d. “Liquefazione del Terreno” con conseguente cedimento della fondazione.”, per poi aggiungere, relativamente ai danni riscontrati presso l'immobile della ricorrente, “Visto il quadro fessurativo riscontrato, in un'ottica di costi benefici, congiuntamente alla consistenza degli elementi strutturali presenti non sono programmabili interventi di ripristino e/o consolidamento di questi ultimi in quanto, gli stessi, sono totalmente compromessi. Ragion per cui viene prospettato intervento scandito da una c.d. “demolizione e ricostruzione”, della parte interessata congiuntamente ad interventi di consolidamento, in fondazione tramite la realizzazione di micropali, ed in elevazione tramite la messa in atto di interventi di scuci e cuci. Le attività su richiamate, visto anche lo stato dell'arte riscontrato, devono essere precedute da una fase di consolidamento e ricompattazione del terreno sottostante il quale è non coeso ed ancora imbibito d'acqua.”.
Relativamente al quantum occorrente per le riparazioni, l'Ing. ha utilizzato il prezziario Per_1
Regione Campania 2023, per una somma occorrente al ripristino pari ad €. 155.177,68 oltre oneri di legge, oltre €. 16.328,89 oltre oneri di legge quali compensi professionali per il tecnico da nominarsi ed €. 5.000,00 per ulteriori adempimenti amministrativi, per la somma totale di “155.177,68 +
16.328,89 + 5.000,00 = 176.506,57 € oltre oneri di legge.”.
Non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni rese dall'ausiliario del giudice, frutto di analisi condotta con diligenza ed imparzialità, né depongono in senso contrario le osservazioni formulate dalla società resistente in sede di costituzione che, proposte a mezzo del CTP Ing. , sono Per_5 state già opportunamente esaminate dall'Ing. nel giudizio di ATP. Per_1
Relativamente alla presunta inidoneità pregressa dell'immobile, con particolare riferimento alle fondazioni, il CTU ha osservato che “Vero è che il fabbricato della sig.ra , vista la natura Pt_1 costruttiva e l'epoca di costruzione, è dotato verosimilmente di fondazioni superficiali e non di fondazioni profonde. Ma una fondazione superficiale è conforme al tipo di fabbricato realizzato e, visto lo stato dell'arte riscontrato, a suo tempo sicuramente non è apparsa necessaria la realizzazione di una fondazione profonda”, mentre rispetto alla doglianza riguardante la scelta di abbattere e ricostruire l'immobile, piuttosto che procedere al ripristino della sola parte lesa, l'Ing.
[...]
ha chiarito che “Ricostruire unicamente la parte puntellata non appare performante in quanto, Per_1 come detto in bozza, le strutture verticali, nel caso di specie, murature in conci di tufo squadrato, hanno perso qualsivoglia performance strutturale o comunque coesione. Di seguito si ribadisce quanto già evidenziato in sede di bozza: “Vista la consistenza delle murature, la natura del quadro fessurativo sia sotto un profilo qualitativo che quantitativo, nonché lo stato dell'arte delle strutture interne con special riferimento al solaio, sotto un profilo di costi benefici, non appare plausibile immaginare opere di consolidamento di tali manufatti. Ma si dovrà provvedere alla loro demolizione
e ricostruzione in quanto è stato perduto qualsiasi livello prestazionale adeguato.”.
L'ulteriore rilievo circa il mancato esame della regolarità urbanistica dell'immobile, al fine di valutarne l'idoneità statica, appare ininfluente in merito ai danni riportati dal manufatto di proprietà della ricorrente, avendo accertato il CTU la causa del dissesto.
Ciò chiarito rispetto alla regolarità e completezza dell'espletata CTU, la stessa può e deve essere utilizzata anche in riferimento alla somma individuata dall'Ing. quale necessaria per il Per_1 ripristino dell'immobile, con la conseguenza che la resistente azienda dovrà essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 176.506,57 oltre oneri di legge.
Su tali somme, già determinate all'attualità, vanno riconosciuti i cd. interessi compensativi. Sul punto si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima,
Cass. Sez. 17 febbraio 1995, n. 1712)». Questo giudice ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi al tasso annuo, valutato in via equitativa, nella misura dell'1% tenuto conto del modesto mutamento del potere di acquisto della moneta nell'intervallo di tempo fra l'illecito, verificatosi il 25.05.2022 ed il suo risarcimento (2025),
e dell'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato. Pertanto, gli interessi nella misura sopra indicata devono calcolarsi dal momento del verificarsi del danno sugli importi come sopra liquidati, svalutati, all'epoca del sinistro e, quindi, su queste ultime somme come progressivamente rivalutate, di anno in anno, ogni successivo 25 dicembre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' CP_5 fino alla data della presente decisione. Sugli importi finali, come sopra riconosciuti (che si convertono in debito di valuta), maggiorati degli interessi compensativi maturati sino a tale data, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
Infine, va disattesa la domanda della ricorrente relativa ad €. 4.800,00 derivanti da canoni di locazione non percepiti, stante l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione intercorrente con la conduttrice IG.ra del 19.5.2020, scadenza naturale 03.05.2024, Parte_4 asseritamente risolto a seguito dell'ordinanza di sgombero. La comunicazione di risoluzione, difatti, Contr pur inoltrata in data 5.9.2022 all' risultata datata al 2.5.2022 (Cfr. doc. 8 ricorso), quindi in data precedente l'emissione dell'ordinanza commissariale n. 5 del 25.5.2022, conseguentemente non
è possibile, in mancanza di prove ulteriori, ricondurre la risoluzione all'evento dannoso di cui è causa e al conseguente sgombero dell'immobile.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo come da parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte, ivi comprese le spese sostenute per il procedimento di A.T.P. e di C.T.U. ed i lavori di scavo richiesti dal c.t.u. come da fatture allegate (Cfr. All. n. 9 citazione).
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la resistente
[...] al pagamento, in favore della ricorrente IG.ra Controparte_2 Parte_1
, della somma di €. 176.506,57 oltre oneri di legge, oltre interessi come in parte motiva;
[...]
2) Condanna la resistente al rimborso, in Controparte_2 favore della ricorrente IG.ra delle spese di C.T.U. pari ad €. 5.086,42 e dei lavori Parte_1 di scavo pari ad € 1.870,00 sostenute nel procedimento di A.T.P.;
3) Condanna la resistente al rimborso, in Controparte_2 favore della ricorrente IG.ra , delle spese di lite, comprensive del procedimento Parte_1 per A.T.P. che liquida in €. 831,00 per spese ed €. 8.966,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Luigi Migliaccio e AN NE dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa, 25.09.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209