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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2864/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di RU, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1.1 Con atto di citazione notificato il 4.6.2021 di RU (di Parte_1 seguito ”) ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
svolgendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 dell'intestato Tribunale n. 611/2021 del 6.4.2021 con il quale le è stato ingiunto il pagamento di € 11.731,35, oltre interessi legali, spese ed accessori, quale restituzione di importi corrisposti dall'opposta per conto e nell'interesse della opponente società diretta emanazione di . Parte_1
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la inesistenza del credito ingiunto in quanto carente di prova risultando da documentazione contabile emessa dalla opposta e non essendo certi né la causale né il destinatario dei pagamenti effettuati dall'opposta per conto dell'opponente non sussistendo alcun accordo tra le parti ragion per cui i versamenti effettuati dovevano ritenersi donazioni indirette o adempimento di una obbligazione naturale ex art 2034 c.c.
Per questi motivi
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ …..nel merito, accertare e dichiarare inesistente o comunque non dovuto il credito azionato, con conseguente revoca o dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte in premessa - in via meramente subordinata: accertare e dichiarare la minore somma eventualmente dovuta nei confronti della ricorrente, con ogni conseguente statuizione di legge
- .Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
1.2 (di seguito “ ”) Controparte_1 CP_1
si è costituita in giudizio il 10.11.2021 eccependo in via pregiudiziale la nullità dell'opposizione per difetto di rappresentanza e, nel merito, contestando le avverse prospettazioni in fatto ed in diritto soprattutto per quanto attiene alla qualificazione delle proprie dazioni quali donazioni indirette difettandone i requisiti formali e sostanziali. Parimenti del tutto indimostrata era l'allegazione di parte opponente circa la ricorrenza di uno spontaneo adempimento di un obbligo morale o sociale dell'opposta.
Per quanto concerne le singole voci di credito indicate e documentate nella fase monitoria l'opposta deduceva in merito ai singoli pagamenti effettuati in favore e nell'interesse della opponente per le varie poste debitorie a carico di quest'ultima.
L'opposta richiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare principale:
- concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto in quanto
l'opposizione non si fonda su prova scritta e/o di facile soluzione;
in via preliminare subordinata:
- accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza del Sig. e, per Parte_2
l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni esposte al capo A della presente costituzione;
nel merito ed in via principale: respingere tutte le domande formulate da
in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, nonché Parte_1
integralmente sprovviste di prova, per tutti i motivi dedotti nella parte espositiva e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito ed in via subordinata: in caso di accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare che è creditrice, Parte_3
pagina 2 di 10 per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa di Parte_4
e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della
[...] somma di € 11.731,35, oltre interessi come per legge dal dì del dovuto a quello dell'effettivo pagamento, ovvero nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente giudizio. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
1.3 All'esito della udienza di prima comparizione e trattazione del 3.12.2021 tenutasi in modalità cartolare veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto con ordinanza riservata del 19.1.2022 con la quale venivano, altresì, assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. cui provvedeva la sola parte opposta. La causa veniva così rinviata all'udienza del 15.11.2024 per la precisazione delle conclusioni nella quale il procuratore di parte opposta concludeva come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c.
******
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento
pagina 3 di 10 della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e, quindi, vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni osservandosi che “in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione” ( Cass. 26523/2020).
La società opposta ha proposto in sede monitoria la domanda di pagamento dell'importo complessivo di euro 11.731,35 costituito da una pluralità versamenti effettuati dall'opposta per conto e nell'interesse della opponente. (doc. allegati al fascicolo della fase monitoria).
In generale, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984). In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta”, se era “certo, liquido ed esigibile” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno. Sul punto si richiama una recente pronuncia della Corte di pagina 4 di 10 Cassazione che ha affermato: “Secondo indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia (da ultimo, Cass. 16/05/2019, n. 13240),
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 03/02/2006,
n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n.
5071)” (v. in motivazione Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 20597/2022).
Si deve inoltre, ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore – nella specie l'opposta, attore in senso sostanziale- che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, pertanto, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto mentre il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- invece, com'è noto- l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo
Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003).
pagina 5 di 10 Egli non può quindi limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dall'opposto (attore in senso sostanziale) alla quantificazione del diritto (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003). La “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha quindi valenza processuale di
“comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Ciò premesso, l'opposta ha, pregiudizialmente, eccepito la nullità dell'atto di citazione in opposizione per difetto di rappresentanza ed in particolare privo di quella rappresentanza sostanziale, necessaria ai sensi dell'art. 182 c.p.c., rispetto al rapporto dedotto in giudizio, dal momento che il signor che ha sottoscritto la Parte_2
procura alle liti datata 19.4.2021, in quella data non era il legale rappresentante dell'associazione opponente ( doc. 2 fascicolo dell'opposta).
L'eccezione è infondata.
La procura datata 19.4.2021 è stata infatti sottoscritta da quale vice- Parte_2 presidente vicario dell'opponente non essendo contestata detta qualifica né la sussistenza dei presupposti legittimanti la sottoscrizione dell'atto in luogo dell'allora presidente p.t., In ogni caso in data 28.06.2021 l'assemblea di Confartigianato ha conferito l'incarico di Presidente allo stesso signor il quale, pienamente Pt_2
consapevole della procura da lui stesso sottoscritta ad aprile, avrebbe, comunque, per facta concludentia ratificato la procura anche dove fosse stata effettivamente rilasciata (da lui stesso) in un momento in cui era privo dei poteri di rappresentanza ( doc. allegato alla memoria di parte opponente deposita il 30.11.2021) .
Venendo al merito, l'odierna opposta, a sostegno della pretesa avanzata in sede monitoria, ha specificatamente dedotto e documentato in ordine a tutti i versamenti effettuati nell'interesse dell'Associazione opponente. In particolare:
pagina 6 di 10 - per quanto riguarda l'importo di € 2.000,00 si trattava del pagamento di canoni di locazione dell'immobile sito in Spoleto, Via Marconi n. 2 di proprietà dell'Istituto
Diocesano della Diocesi di Spoleto – Norcia, condotto in locazione dall'opponente quale sede spoletina dell'associazione in forza di contratto di locazione sottoscritto in data 19.09.2017 ed in ordine al quale l'opposta era intervenuta in luogo dell'opponente già destinataria di un intimazione di sfratto nel maggio – giugno 2018
( doc.ti 5-6-7 fascicolo dell'opposta);
- per quanto riguarda l'importo di euro 5.000,00 si trattava di un giroconto del
07.08.2019 in favore dell'opponente la quale il giorno successivo disponeva un bonifico bancario di pari importo in favore di Umbria Export, di pari importo a titolo di “acconto pagamento quote arretrate ”. Parte_4
- per quanto riguarda l'importo di euro 291,67 concerneva un bonifico effettuato in favore di per euro 583,34 a titolo di “acconto rateizzazione per conto Parte_5
Euroimpresa e AFAPP” imputato in ragione del 50% all'opponente ( doc. 6 fascicolo del monitorio);
- per quanto riguarda l'importo di euro 3.500,00 si trattava della provvista messa a disposizione dell'opponente per far fronte al pagamento della rata in favore di sulla base degli accordi di cui alla scrittura privata depositata agli Controparte_2
atti del fascicolo monitorio ( doc. 9 fascicolo della fase monitoria);
- per quanto riguarda l'importo di euro 939,68 si trattava di un bonifico disposto per conto dell'opponente quale saldo della fattura n. 400 del 31.7.2019 ( doc. 8 fascicolo della fase monitoria).
L'opposta ha quindi dato prova dei versamenti effettuati per conto dell'opponente in ragione delle difficoltà economiche nelle quali la stessa era venuta a trovarsi ( doc.ti 3
e 4 fascicolo dell'opposta) indicando chiaramente i destinatari di detti pagamenti e le relative causali.
I fatti costitutivi del credito azionato in sede monitoria hanno, inoltre, trovato piena conferma da parte del teste escusso nell'istruttoria orale, già Testimone_1 presidente dell'opposta, ( Sì è vero, si trattava di una somma erogata direttamente da al all'Istituto Diocesano della Diocesi di Spoleto - Norcia su richiesta di CP_1
pagina 7 di 10 a titolo di pagamento dei canoni di locazione di un ufficio in Spoleto Parte_1
Via Guglielmo Marconi; Sì confermo. Ricordo che è stato il a richiedermi di Pt_2
effettuare il pagamento dei canoni di locazione scaduti in quanto in quel periodo la
Confartigianato centrale aveva sospeso l'erogazione dei contributi mensili in favore dell'opponente in ragione dell'esistenza di procedure esecutive pendenti.
La si occupava delle pulizie dell'Ufficio di Città di Castello della società Pt_5
opponente e il mi chiese di anticipare le somme di cui al capitolo che Pt_2
costituivano le spettanze della Pt_5
Si confermo vi era un debito tra l'opponente e la Umbria Export ed il mie Pt_2
chiese di mettere nelle casse della detta somma. Parte_1
Si è vero la era una dipendente della società opponente e il Controparte_2 Pt_2 mi aveva rapresentato che vi era stato anche un accertamento da parte dell'Inps;
Si la si era occupata della manutenzione delle porte automatiche e del CP_3
cancello del seminterrato e da tempo attendeva il pagamento degli interventi effettuati e commissionati. Non ricordo se abbiamo pagato direttamente l'impresa oppure abbiamo provveduto al versamento direttamente a favore dell'opponente ”).
Emerge, pertanto, la natura di delegatio solvendi dei pagamenti effettuati dall'opposta, quale associazione di emanazione o comunque collegata alla associazione opponente, su richiesta del legale rappresentante della opponente. A tale proposito la Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza 20 aprile 2020, n. 7945, ha avuto modo di soffermarsi sulle caratteristiche e differenze della “delegazione di debito” rispetto alla “delegazione di pagamento”. La prima, infatti, ha funzione creditoria (delegatio promittendi), aggiungendo un nuovo debitore (delegato), con posizione di obbligato, accanto al debitore originario (delegante), in modo da rafforzare la posizione del creditore delegatario (con effetto di garanzia), mentre la delegazione di pagamento ha mera funzione solutoria (delegatio solvendi), prevedendo che l'obbligazione sia adempiuta da un terzo (delegato) anziché dal debitore (delegante), senza aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario
(come chiarito sin dalla sentenza della Cassazione 12 marzo 1973, n. 676).
pagina 8 di 10 La presenza dei suindicati requisiti esclude che i pagamenti effettuati dall'opposta possano essere qualificati quale adempimento di una obbligazione naturale come genericamente prospettato dall'opponente, né può ravvisarsi una donazione indiretta difettando lo spirito di liberalità nell'intervento solutorio da parte dell'opposta e mancando il requisito di forma per i versamenti effettuati direttamente in favore della società opponente ( Cfr Cass. Sez Un. 18725/2017).
Depone, infine, per la natura meramente dilatoria dell'opposizione il comportamento processuale dell'opponente che dopo l'ordinanza con la quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà non ha più compiuto alcun attività omettendo di depositare le memorie istruttorie concesse ex art 183, 6° comma c.p.c. e disertando l'udienza di precisazione delle conclusioni ed il successivo deposito delle memorie conclusionali.
Analogamente deve essere valutata la mancata risposta senza giustificativo motivo da parte del legale rappresentante dell'opponente all'interrogatorio formale deferitogli da parte opposta valutata contestualmente a tutti gli elementi emersi nel corso della istruttoria.
L'opposizione deve quindi essere respinta con conseguente definitiva conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna alla refusione elle spese di lite in Parte_6 favore di , pari ad € 5.000,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 9 di 10 RU, 4 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di RU, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1.1 Con atto di citazione notificato il 4.6.2021 di RU (di Parte_1 seguito ”) ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
svolgendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 dell'intestato Tribunale n. 611/2021 del 6.4.2021 con il quale le è stato ingiunto il pagamento di € 11.731,35, oltre interessi legali, spese ed accessori, quale restituzione di importi corrisposti dall'opposta per conto e nell'interesse della opponente società diretta emanazione di . Parte_1
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la inesistenza del credito ingiunto in quanto carente di prova risultando da documentazione contabile emessa dalla opposta e non essendo certi né la causale né il destinatario dei pagamenti effettuati dall'opposta per conto dell'opponente non sussistendo alcun accordo tra le parti ragion per cui i versamenti effettuati dovevano ritenersi donazioni indirette o adempimento di una obbligazione naturale ex art 2034 c.c.
Per questi motivi
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ …..nel merito, accertare e dichiarare inesistente o comunque non dovuto il credito azionato, con conseguente revoca o dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte in premessa - in via meramente subordinata: accertare e dichiarare la minore somma eventualmente dovuta nei confronti della ricorrente, con ogni conseguente statuizione di legge
- .Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
1.2 (di seguito “ ”) Controparte_1 CP_1
si è costituita in giudizio il 10.11.2021 eccependo in via pregiudiziale la nullità dell'opposizione per difetto di rappresentanza e, nel merito, contestando le avverse prospettazioni in fatto ed in diritto soprattutto per quanto attiene alla qualificazione delle proprie dazioni quali donazioni indirette difettandone i requisiti formali e sostanziali. Parimenti del tutto indimostrata era l'allegazione di parte opponente circa la ricorrenza di uno spontaneo adempimento di un obbligo morale o sociale dell'opposta.
Per quanto concerne le singole voci di credito indicate e documentate nella fase monitoria l'opposta deduceva in merito ai singoli pagamenti effettuati in favore e nell'interesse della opponente per le varie poste debitorie a carico di quest'ultima.
L'opposta richiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare principale:
- concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto in quanto
l'opposizione non si fonda su prova scritta e/o di facile soluzione;
in via preliminare subordinata:
- accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza del Sig. e, per Parte_2
l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni esposte al capo A della presente costituzione;
nel merito ed in via principale: respingere tutte le domande formulate da
in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, nonché Parte_1
integralmente sprovviste di prova, per tutti i motivi dedotti nella parte espositiva e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito ed in via subordinata: in caso di accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare che è creditrice, Parte_3
pagina 2 di 10 per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa di Parte_4
e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della
[...] somma di € 11.731,35, oltre interessi come per legge dal dì del dovuto a quello dell'effettivo pagamento, ovvero nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente giudizio. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
1.3 All'esito della udienza di prima comparizione e trattazione del 3.12.2021 tenutasi in modalità cartolare veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto con ordinanza riservata del 19.1.2022 con la quale venivano, altresì, assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. cui provvedeva la sola parte opposta. La causa veniva così rinviata all'udienza del 15.11.2024 per la precisazione delle conclusioni nella quale il procuratore di parte opposta concludeva come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c.
******
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento
pagina 3 di 10 della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e, quindi, vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni osservandosi che “in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione” ( Cass. 26523/2020).
La società opposta ha proposto in sede monitoria la domanda di pagamento dell'importo complessivo di euro 11.731,35 costituito da una pluralità versamenti effettuati dall'opposta per conto e nell'interesse della opponente. (doc. allegati al fascicolo della fase monitoria).
In generale, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984). In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta”, se era “certo, liquido ed esigibile” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno. Sul punto si richiama una recente pronuncia della Corte di pagina 4 di 10 Cassazione che ha affermato: “Secondo indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia (da ultimo, Cass. 16/05/2019, n. 13240),
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 03/02/2006,
n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n.
5071)” (v. in motivazione Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 20597/2022).
Si deve inoltre, ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore – nella specie l'opposta, attore in senso sostanziale- che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, pertanto, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto mentre il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- invece, com'è noto- l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo
Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003).
pagina 5 di 10 Egli non può quindi limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dall'opposto (attore in senso sostanziale) alla quantificazione del diritto (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003). La “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha quindi valenza processuale di
“comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Ciò premesso, l'opposta ha, pregiudizialmente, eccepito la nullità dell'atto di citazione in opposizione per difetto di rappresentanza ed in particolare privo di quella rappresentanza sostanziale, necessaria ai sensi dell'art. 182 c.p.c., rispetto al rapporto dedotto in giudizio, dal momento che il signor che ha sottoscritto la Parte_2
procura alle liti datata 19.4.2021, in quella data non era il legale rappresentante dell'associazione opponente ( doc. 2 fascicolo dell'opposta).
L'eccezione è infondata.
La procura datata 19.4.2021 è stata infatti sottoscritta da quale vice- Parte_2 presidente vicario dell'opponente non essendo contestata detta qualifica né la sussistenza dei presupposti legittimanti la sottoscrizione dell'atto in luogo dell'allora presidente p.t., In ogni caso in data 28.06.2021 l'assemblea di Confartigianato ha conferito l'incarico di Presidente allo stesso signor il quale, pienamente Pt_2
consapevole della procura da lui stesso sottoscritta ad aprile, avrebbe, comunque, per facta concludentia ratificato la procura anche dove fosse stata effettivamente rilasciata (da lui stesso) in un momento in cui era privo dei poteri di rappresentanza ( doc. allegato alla memoria di parte opponente deposita il 30.11.2021) .
Venendo al merito, l'odierna opposta, a sostegno della pretesa avanzata in sede monitoria, ha specificatamente dedotto e documentato in ordine a tutti i versamenti effettuati nell'interesse dell'Associazione opponente. In particolare:
pagina 6 di 10 - per quanto riguarda l'importo di € 2.000,00 si trattava del pagamento di canoni di locazione dell'immobile sito in Spoleto, Via Marconi n. 2 di proprietà dell'Istituto
Diocesano della Diocesi di Spoleto – Norcia, condotto in locazione dall'opponente quale sede spoletina dell'associazione in forza di contratto di locazione sottoscritto in data 19.09.2017 ed in ordine al quale l'opposta era intervenuta in luogo dell'opponente già destinataria di un intimazione di sfratto nel maggio – giugno 2018
( doc.ti 5-6-7 fascicolo dell'opposta);
- per quanto riguarda l'importo di euro 5.000,00 si trattava di un giroconto del
07.08.2019 in favore dell'opponente la quale il giorno successivo disponeva un bonifico bancario di pari importo in favore di Umbria Export, di pari importo a titolo di “acconto pagamento quote arretrate ”. Parte_4
- per quanto riguarda l'importo di euro 291,67 concerneva un bonifico effettuato in favore di per euro 583,34 a titolo di “acconto rateizzazione per conto Parte_5
Euroimpresa e AFAPP” imputato in ragione del 50% all'opponente ( doc. 6 fascicolo del monitorio);
- per quanto riguarda l'importo di euro 3.500,00 si trattava della provvista messa a disposizione dell'opponente per far fronte al pagamento della rata in favore di sulla base degli accordi di cui alla scrittura privata depositata agli Controparte_2
atti del fascicolo monitorio ( doc. 9 fascicolo della fase monitoria);
- per quanto riguarda l'importo di euro 939,68 si trattava di un bonifico disposto per conto dell'opponente quale saldo della fattura n. 400 del 31.7.2019 ( doc. 8 fascicolo della fase monitoria).
L'opposta ha quindi dato prova dei versamenti effettuati per conto dell'opponente in ragione delle difficoltà economiche nelle quali la stessa era venuta a trovarsi ( doc.ti 3
e 4 fascicolo dell'opposta) indicando chiaramente i destinatari di detti pagamenti e le relative causali.
I fatti costitutivi del credito azionato in sede monitoria hanno, inoltre, trovato piena conferma da parte del teste escusso nell'istruttoria orale, già Testimone_1 presidente dell'opposta, ( Sì è vero, si trattava di una somma erogata direttamente da al all'Istituto Diocesano della Diocesi di Spoleto - Norcia su richiesta di CP_1
pagina 7 di 10 a titolo di pagamento dei canoni di locazione di un ufficio in Spoleto Parte_1
Via Guglielmo Marconi; Sì confermo. Ricordo che è stato il a richiedermi di Pt_2
effettuare il pagamento dei canoni di locazione scaduti in quanto in quel periodo la
Confartigianato centrale aveva sospeso l'erogazione dei contributi mensili in favore dell'opponente in ragione dell'esistenza di procedure esecutive pendenti.
La si occupava delle pulizie dell'Ufficio di Città di Castello della società Pt_5
opponente e il mi chiese di anticipare le somme di cui al capitolo che Pt_2
costituivano le spettanze della Pt_5
Si confermo vi era un debito tra l'opponente e la Umbria Export ed il mie Pt_2
chiese di mettere nelle casse della detta somma. Parte_1
Si è vero la era una dipendente della società opponente e il Controparte_2 Pt_2 mi aveva rapresentato che vi era stato anche un accertamento da parte dell'Inps;
Si la si era occupata della manutenzione delle porte automatiche e del CP_3
cancello del seminterrato e da tempo attendeva il pagamento degli interventi effettuati e commissionati. Non ricordo se abbiamo pagato direttamente l'impresa oppure abbiamo provveduto al versamento direttamente a favore dell'opponente ”).
Emerge, pertanto, la natura di delegatio solvendi dei pagamenti effettuati dall'opposta, quale associazione di emanazione o comunque collegata alla associazione opponente, su richiesta del legale rappresentante della opponente. A tale proposito la Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza 20 aprile 2020, n. 7945, ha avuto modo di soffermarsi sulle caratteristiche e differenze della “delegazione di debito” rispetto alla “delegazione di pagamento”. La prima, infatti, ha funzione creditoria (delegatio promittendi), aggiungendo un nuovo debitore (delegato), con posizione di obbligato, accanto al debitore originario (delegante), in modo da rafforzare la posizione del creditore delegatario (con effetto di garanzia), mentre la delegazione di pagamento ha mera funzione solutoria (delegatio solvendi), prevedendo che l'obbligazione sia adempiuta da un terzo (delegato) anziché dal debitore (delegante), senza aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario
(come chiarito sin dalla sentenza della Cassazione 12 marzo 1973, n. 676).
pagina 8 di 10 La presenza dei suindicati requisiti esclude che i pagamenti effettuati dall'opposta possano essere qualificati quale adempimento di una obbligazione naturale come genericamente prospettato dall'opponente, né può ravvisarsi una donazione indiretta difettando lo spirito di liberalità nell'intervento solutorio da parte dell'opposta e mancando il requisito di forma per i versamenti effettuati direttamente in favore della società opponente ( Cfr Cass. Sez Un. 18725/2017).
Depone, infine, per la natura meramente dilatoria dell'opposizione il comportamento processuale dell'opponente che dopo l'ordinanza con la quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà non ha più compiuto alcun attività omettendo di depositare le memorie istruttorie concesse ex art 183, 6° comma c.p.c. e disertando l'udienza di precisazione delle conclusioni ed il successivo deposito delle memorie conclusionali.
Analogamente deve essere valutata la mancata risposta senza giustificativo motivo da parte del legale rappresentante dell'opponente all'interrogatorio formale deferitogli da parte opposta valutata contestualmente a tutti gli elementi emersi nel corso della istruttoria.
L'opposizione deve quindi essere respinta con conseguente definitiva conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna alla refusione elle spese di lite in Parte_6 favore di , pari ad € 5.000,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 9 di 10 RU, 4 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
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