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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/12/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.V.G. 3516/2025
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.V.G. 3516/2025 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LO OL e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Santa
Sofia n. 27,
e
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
IU MO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Piazza
Velasca n. 4;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI
“1) Dare atto che il sig. , a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_2 del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Persona_1 corrisponderà, mediante versamento diretto al medesimo, l'importo omnicomprensivo di
€ 350,00 (trecentocinquantaeuro//00), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
2) Dare atto che il sig. , a titolo di arretrati per contributo al Parte_2 mantenimento ordinario del figlio maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente, corrisponderà, mediante versamento diretto al pag. 1 di 4 medesimo, l'importo complessivo di € 1.500,00 (millecinquecentoeuro//00), da versarsi in n. 1 rata (di € 450,00) alla firma del presente accordo e di ulteriori n. 7 rate mensili
[di € 150,00 (centocinquantaeuro//00) cadauna], da versarsi, queste ultime, unitamente al contributo al mantenimento ordinario mensile di cui al pt. 1 che precede.
3) Dare atto che il sig. , a titolo di contributo alle spese odontoiatriche Parte_2 del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Persona_1 corrisponderà, mediante versamento diretto al medesimo, l'importo omnicomprensivo di
€ 480,00 (quattrocento ottanta euro//00), da versarsi in esito al deposito telematico del presente ricorso congiunto.
4) Dare atto che la sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 ordinario del figlio maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente, corrisponderà, mediante versamento diretto al medesimo, l'importo omnicomprensivo di € 150,00 (centocinquantaeuro//00), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
5) Dare atto che il sig. , a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_2 del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, verserà Persona_2 il complessivo importo di € 900,00 (novecentoeuro//00), per dodici mensilità, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, e rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, secondo le seguenti modalità.
a) quanto ad € 250,00 (duecentocinquantaeuro//00), mediante versamento in via diretta al medesimo figlio pur rimanendo obbligato per l'intero nei confronti Persona_2 della madre sig.ra Parte_1
b) quanto ad € 650,00 (seicentocinquantaeuro//00), da corrispondere alla madre sig.ra a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima, Parte_1
IBAN: [...] Crédite Agricole.
6) Dare atto che le spese straordinarie dei figli e , individuate Per_1 Persona_2 secondo quanto stabilito dalle Linee Guida del Tribunale di Milano in sottoscritte nel mese di giugno 2025 (che si allegano e che costituiscono parte integrante del presente atto), saranno a carico del sig. nella misura del 60% e della sig.ra Parte_2 nella misura del 40%. Ad integrazione di quanto stabilito nelle Parte_1 predette Linee guida, i signori concordano di anticipare in via alternata le spese pag. 2 di 4 straordinarie e che, in caso di importi superiori ad € 300,00, il rimborso da parte del coniuge che non ha anticipato dovrà avvenire entro una settimana, mentre, per importi inferiori, il rimborso potrà avvenire entro il giorno 5 del mese successivo;
7) Dare atto che il sig. , a titolo di arretrati per rimborso spese Parte_2 straordinarie dei figli, corrisponderà alla sig.ra l'importo Parte_1 omnicomprensivo di € 400,00 (quattrocentoeuro//00), da versarsi contestualmente al deposito telematico del presente ricorso congiunto.
8) Dare atto che, con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui ai pt. che precedono, la sig.ra rinuncia nei confronti del sig. a ogni e Parte_1 Parte_2 qualsiasi domanda, azione e/o pretesa, derivante e/o comunque connessa: (i) alle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 408/2023, in data 27 - 29 marzo 2023; (ii) alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dovuta fino alla data di deposito del presente atto;
(iii) al rimborso delle spese straordinarie dei figli maturate e dovute fino al mese di febbraio 2025 compreso.
9) Dare atto che le Parti hanno già definito ogni reciproco rapporto economico derivante e/o comunque connesso al contratto cointestato di mutuo ipotecario n. 08-03452832 Ubi
BA SP (Ubi Finance Srl) ed alla sua estinzione, alla vendita della causa coniugale e ad ogni altro onere conseguente alla predetta vendita (provvigione spettante all'agenzia immobiliare, oneri per la regolarizzazione catastale dell'immobile, spese straordinarie per trasloco e sgombero), nonché all'acquisto di arredi per i figli;
per l'effetto, le Parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente in ordine alle condizioni
4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 5 di cui alla sentenza di divorzio n. . 408/2023, in data 27 - 29 marzo
2023.
10) Dare atto che, come già stabilito in sede di separazione e divorzile, che nessun contributo al mantenimento è reciprocamente dovuto, essendo entrambe le Parti economicamente autosufficienti. Ciascun coniuge provvederà quindi a sé stesso con i proventi del proprio lavoro.
11) Le spese legali del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le Parti, con rinuncia alla solidarietà professionale”.
pag. 3 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 408/2023 pubbl. il 29/03/2023, RG n. 839/2023, emessa dal Tribunale di
Pavia, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al mantenimento dei figli
(nato a [...] il [...]), e (nato a [...] il Persona_1 Persona_2
25 gennaio 2001), entrambi maggiorenni non economicamente autosufficienti;
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III c.p.c.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata;
il Collegio non ritiene, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza, considerato che, peraltro, le parti non hanno richiesto la celebrazione dell'udienza in presenza.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio n. 408/2023 pubbl. il 29/03/2023, RG n. 839/2023, emessa dal Tribunale di Pavia, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 25/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.V.G. 3516/2025
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.V.G. 3516/2025 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LO OL e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Santa
Sofia n. 27,
e
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
IU MO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Piazza
Velasca n. 4;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI
“1) Dare atto che il sig. , a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_2 del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Persona_1 corrisponderà, mediante versamento diretto al medesimo, l'importo omnicomprensivo di
€ 350,00 (trecentocinquantaeuro//00), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
2) Dare atto che il sig. , a titolo di arretrati per contributo al Parte_2 mantenimento ordinario del figlio maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente, corrisponderà, mediante versamento diretto al pag. 1 di 4 medesimo, l'importo complessivo di € 1.500,00 (millecinquecentoeuro//00), da versarsi in n. 1 rata (di € 450,00) alla firma del presente accordo e di ulteriori n. 7 rate mensili
[di € 150,00 (centocinquantaeuro//00) cadauna], da versarsi, queste ultime, unitamente al contributo al mantenimento ordinario mensile di cui al pt. 1 che precede.
3) Dare atto che il sig. , a titolo di contributo alle spese odontoiatriche Parte_2 del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Persona_1 corrisponderà, mediante versamento diretto al medesimo, l'importo omnicomprensivo di
€ 480,00 (quattrocento ottanta euro//00), da versarsi in esito al deposito telematico del presente ricorso congiunto.
4) Dare atto che la sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 ordinario del figlio maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente, corrisponderà, mediante versamento diretto al medesimo, l'importo omnicomprensivo di € 150,00 (centocinquantaeuro//00), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
5) Dare atto che il sig. , a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_2 del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, verserà Persona_2 il complessivo importo di € 900,00 (novecentoeuro//00), per dodici mensilità, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, e rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, secondo le seguenti modalità.
a) quanto ad € 250,00 (duecentocinquantaeuro//00), mediante versamento in via diretta al medesimo figlio pur rimanendo obbligato per l'intero nei confronti Persona_2 della madre sig.ra Parte_1
b) quanto ad € 650,00 (seicentocinquantaeuro//00), da corrispondere alla madre sig.ra a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima, Parte_1
IBAN: [...] Crédite Agricole.
6) Dare atto che le spese straordinarie dei figli e , individuate Per_1 Persona_2 secondo quanto stabilito dalle Linee Guida del Tribunale di Milano in sottoscritte nel mese di giugno 2025 (che si allegano e che costituiscono parte integrante del presente atto), saranno a carico del sig. nella misura del 60% e della sig.ra Parte_2 nella misura del 40%. Ad integrazione di quanto stabilito nelle Parte_1 predette Linee guida, i signori concordano di anticipare in via alternata le spese pag. 2 di 4 straordinarie e che, in caso di importi superiori ad € 300,00, il rimborso da parte del coniuge che non ha anticipato dovrà avvenire entro una settimana, mentre, per importi inferiori, il rimborso potrà avvenire entro il giorno 5 del mese successivo;
7) Dare atto che il sig. , a titolo di arretrati per rimborso spese Parte_2 straordinarie dei figli, corrisponderà alla sig.ra l'importo Parte_1 omnicomprensivo di € 400,00 (quattrocentoeuro//00), da versarsi contestualmente al deposito telematico del presente ricorso congiunto.
8) Dare atto che, con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui ai pt. che precedono, la sig.ra rinuncia nei confronti del sig. a ogni e Parte_1 Parte_2 qualsiasi domanda, azione e/o pretesa, derivante e/o comunque connessa: (i) alle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 408/2023, in data 27 - 29 marzo 2023; (ii) alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dovuta fino alla data di deposito del presente atto;
(iii) al rimborso delle spese straordinarie dei figli maturate e dovute fino al mese di febbraio 2025 compreso.
9) Dare atto che le Parti hanno già definito ogni reciproco rapporto economico derivante e/o comunque connesso al contratto cointestato di mutuo ipotecario n. 08-03452832 Ubi
BA SP (Ubi Finance Srl) ed alla sua estinzione, alla vendita della causa coniugale e ad ogni altro onere conseguente alla predetta vendita (provvigione spettante all'agenzia immobiliare, oneri per la regolarizzazione catastale dell'immobile, spese straordinarie per trasloco e sgombero), nonché all'acquisto di arredi per i figli;
per l'effetto, le Parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente in ordine alle condizioni
4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 5 di cui alla sentenza di divorzio n. . 408/2023, in data 27 - 29 marzo
2023.
10) Dare atto che, come già stabilito in sede di separazione e divorzile, che nessun contributo al mantenimento è reciprocamente dovuto, essendo entrambe le Parti economicamente autosufficienti. Ciascun coniuge provvederà quindi a sé stesso con i proventi del proprio lavoro.
11) Le spese legali del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le Parti, con rinuncia alla solidarietà professionale”.
pag. 3 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 408/2023 pubbl. il 29/03/2023, RG n. 839/2023, emessa dal Tribunale di
Pavia, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al mantenimento dei figli
(nato a [...] il [...]), e (nato a [...] il Persona_1 Persona_2
25 gennaio 2001), entrambi maggiorenni non economicamente autosufficienti;
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III c.p.c.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata;
il Collegio non ritiene, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza, considerato che, peraltro, le parti non hanno richiesto la celebrazione dell'udienza in presenza.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio n. 408/2023 pubbl. il 29/03/2023, RG n. 839/2023, emessa dal Tribunale di Pavia, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 25/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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