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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 05/12/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1659 /2023 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 5/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], Parte_1
nata a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
13.01.1968, C.F. nata a [...] C.F._2 Parte_3
SI (AG) il 11.09.1962, C.F. , nella qualità di eredi della sig.ra C.F._3
, nata il [...] a [...] ed ivi deceduta il Persona_1
25.08.2024, C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. GALVANO ANGELA C.F._4
MA ER
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste come in ricorso e, Persona_1 viste le conclusioni dell'elaborato peritale del CTU incaricato Dott. , Persona_2 chiede l'accoglimento delle domande ivi formulate. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_3 oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
07/12/2023 , inizialmente e successivamente i propri eredi di cui in epigrafe Persona_1 adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che era affetta Persona_1 da “DISTURBO NEUROCOGNITIVO. INSUFFICIENZA CARDIACA IN CARDIOPATIA
ISCHEMICO – IPERTENSIVA CRONICA. BE LL TIPO 2. TIREOPATIA
NODULARE. BRONCHITE ASMATICA.
INCONTINENZA URINARIA STABILIZZATA. ESTI DI ISTERECTOMIA E CICLI ANTIBLASTICI
PER K VULVA INFILTRANTE. POLIARTROPATIA A MARCATA INCIDENZA FUNZIONALE IN
OSTEOPOROSI.
CONSIDERAZIONI MEDICO- LEGALI
Dallo studio attento ed accurato della documentazione sanitaria allegata agli atti, emerge che la
Sig.ra , deceduta in data 25.08.2024 risultava affetta da: Disturbo Persona_1 neurocognitivo. Insufficienza cardiaca in cardiopatia ischemico – ipertensiva cronica. Diabete mellito tipo 2. Tireopatia nodulare Bronchite asmatica. Incontinenza urinaria stabilizzata. Esiti di isterectomia e cicli antiblastici per k vulva infiltrante. Poliartropatia a marcata incidenza funzionale in osteoporosi.
Dalla disamina della documentazione sanitaria prodotta in atti è stato possibile ricostruire un excursus anamnestico riguardante le patologie patite dalla Sig.ra ; si è Parte_4 evidenziata la presenza di numerose patologie di carattere variegato ed eziologia di natura dismetabolica e degenerativa che nel corso degli anni nonostante le varie terapie di natura clinico – chirurgica messe in atto hanno continuato ad esplicare le loro ripercussioni di carattere disfunzionale sia in maniera organo od apparato specifica che in modalità sinergica determinando un progressivo ed ingravescente scadimento delle condizioni di salute complessiva e di performance globale nelle abitudini di vita fino ad innescare l'exitus della periziata.
Entrando nel merito delle patologie patite, nonostante ognuna di esse e delle complicanze correlate, risulti meritevole di attenzione si può desumere che le condizioni maggiormente rappresentative ai fini della presente trattazione risultino gli esiti di quadro neoplastico ( carcinoma primitivo vulvare e sue secondarismi), la condizione della funzionalità dell'apparato cardiovascolare e gli effetti legati al deterioramento cognitivo e del deficit funzionale di tipo motorio determinato da un quadro poliartrosico.
In merito alla condizione di malattia neoplastica , dalla disamina della documentazione sanitaria prodotta, si desume che la periziata fosse affetta dagli esiti derivanti da riscontro diagnostico di carcinoma infiltrante della vulva con progressione locale ed interessamento di linfonodi per cui veniva sottoposta ad intervento chirurgico a carico dell'apparato urogenitale e successivi cicli di trattamento chemioterapico e conseguente follow up che , stante la documentazione presa in esame, non poneva in essere evidenza di ripresa di malattia fino al momento del decesso.
La periziata, inoltre, risultava affetta da una cronica condizione di ipertensione arteriosa sottoposta a terapia farmacologica ma che veniva ulteriormente complicata dall'instaurarsi di una condizione di scompenso della funzione cardiaca per cui veniva ricoverata in ambiente nosocomiale ove si registrava la presenza di alterazioni ischemiche con esecuzione di coronarografia che rivelava la presenza di stenosi di una delle arterie coronarie per cui si attuava procedura angioplastica con buon risultato e successiva dimissione.
In ordine ai quadri di deficit cognitivo , dalla documentazione sanitaria presa in esame, si evidenzia la presenza di una condizione descrittiva di disturbo neurocognitivo associato a plurimorbilità effettuato nel marzo 2023 nel corso del quale lo specialista reperta deficit nell'orientamento temporale e , contestualmente, sottoponeva la Sig.ra a dei test di performance status e di Per_1 valutazione delle capacità cognitive ( nella fattispecie MMSE pari a 14.3 corretto, ADL pari a 2/6 e
IADL pari a 0/8) che risultano esplicative nel consesso scientifico di un globale quadro di deterioramento cognitivo moderato e di una condizione indicativa di disautonomia nello svolgimento delle attività comuni del vivere quotidiano. In ultimo , relativamente al quadro di poliartrosi, la periziata risultava altresi affetta da una condizione di osteoporosi che insisteva sulla suddetta patologia di tipo degenerativo amplificandole gli effetti e le conseguenti ripercussioni funzionali tali da inficiare la capacità motoria della periziata con deambulazione che veniva repertata come possibile con appoggio. In relazione al quesito postomi, ossia sulla sussistenza dei requisiti medico
– legali necessari ai fini del della concessione dell'indennità di accompagnamento, si ritiene che la defunta Sig.ra si trovasse in un quadro tale di declino delle funzioni cognitive così come Per_1 rappresentato dai punteggi ottenuti dai performance status in corso di visita geriatrica del
27.03.2023 tal da configurare la sussistenza dei requisiti previsti di natura medico – legale necessari ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento in quanto impossibilitata allo svolgimento degli atti comuni della vita quotidiana senza necessità di assistenza permanente e continuativa.
Per quanto attiene la decorrenza, stante la documentazione sanitaria esaminata, in assenza di certificazioni precedenti a quella precedentemente citata, appare equo indicare la sussistenza dei requisiti previsti di legge a far data da tale epoca (27.03.2023) fino al momento del decesso.
CONCLUSIONI
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data 25.08.2024 Persona_1 risultava affetta da Disturbo neurocognitivo. Insufficienza cardiaca in cardiopatia ischemico – ipertensiva cronica. Diabete mellito tipo 2. Tireopatia nodulare Bronchite asmatica. Incontinenza urinaria stabilizzata. Esiti di isterectomia e cicli antiblastici per k vulva infiltrante. Poliartropatia a marcata incidenza funzionale in osteoporosi.
Sussistono i requisiti medico – legali necessari ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 27.03.2023 fino alla data del decesso (25.08.2024).
Il sottoscritto CTU dichiara di non aver ricevuto, nei termini di 20 giorni stabiliti dal G.L., osservazioni dalle parti. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che presentava i requisiti sanitari per il riconoscimento del Persona_1 diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 27.03.2023 fino alla data del decesso
25.08.2024.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - accoglie la domanda e dichiara che presentava i requisiti sanitari per il Persona_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 27.03.2023 fino alla data del decesso 25.08.2024. CP_
- condanna l' resistente al pagamento in favore di eredi di delle spese Persona_1 di lite che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 05/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 5/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], Parte_1
nata a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
13.01.1968, C.F. nata a [...] C.F._2 Parte_3
SI (AG) il 11.09.1962, C.F. , nella qualità di eredi della sig.ra C.F._3
, nata il [...] a [...] ed ivi deceduta il Persona_1
25.08.2024, C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. GALVANO ANGELA C.F._4
MA ER
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste come in ricorso e, Persona_1 viste le conclusioni dell'elaborato peritale del CTU incaricato Dott. , Persona_2 chiede l'accoglimento delle domande ivi formulate. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_3 oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
07/12/2023 , inizialmente e successivamente i propri eredi di cui in epigrafe Persona_1 adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che era affetta Persona_1 da “DISTURBO NEUROCOGNITIVO. INSUFFICIENZA CARDIACA IN CARDIOPATIA
ISCHEMICO – IPERTENSIVA CRONICA. BE LL TIPO 2. TIREOPATIA
NODULARE. BRONCHITE ASMATICA.
INCONTINENZA URINARIA STABILIZZATA. ESTI DI ISTERECTOMIA E CICLI ANTIBLASTICI
PER K VULVA INFILTRANTE. POLIARTROPATIA A MARCATA INCIDENZA FUNZIONALE IN
OSTEOPOROSI.
CONSIDERAZIONI MEDICO- LEGALI
Dallo studio attento ed accurato della documentazione sanitaria allegata agli atti, emerge che la
Sig.ra , deceduta in data 25.08.2024 risultava affetta da: Disturbo Persona_1 neurocognitivo. Insufficienza cardiaca in cardiopatia ischemico – ipertensiva cronica. Diabete mellito tipo 2. Tireopatia nodulare Bronchite asmatica. Incontinenza urinaria stabilizzata. Esiti di isterectomia e cicli antiblastici per k vulva infiltrante. Poliartropatia a marcata incidenza funzionale in osteoporosi.
Dalla disamina della documentazione sanitaria prodotta in atti è stato possibile ricostruire un excursus anamnestico riguardante le patologie patite dalla Sig.ra ; si è Parte_4 evidenziata la presenza di numerose patologie di carattere variegato ed eziologia di natura dismetabolica e degenerativa che nel corso degli anni nonostante le varie terapie di natura clinico – chirurgica messe in atto hanno continuato ad esplicare le loro ripercussioni di carattere disfunzionale sia in maniera organo od apparato specifica che in modalità sinergica determinando un progressivo ed ingravescente scadimento delle condizioni di salute complessiva e di performance globale nelle abitudini di vita fino ad innescare l'exitus della periziata.
Entrando nel merito delle patologie patite, nonostante ognuna di esse e delle complicanze correlate, risulti meritevole di attenzione si può desumere che le condizioni maggiormente rappresentative ai fini della presente trattazione risultino gli esiti di quadro neoplastico ( carcinoma primitivo vulvare e sue secondarismi), la condizione della funzionalità dell'apparato cardiovascolare e gli effetti legati al deterioramento cognitivo e del deficit funzionale di tipo motorio determinato da un quadro poliartrosico.
In merito alla condizione di malattia neoplastica , dalla disamina della documentazione sanitaria prodotta, si desume che la periziata fosse affetta dagli esiti derivanti da riscontro diagnostico di carcinoma infiltrante della vulva con progressione locale ed interessamento di linfonodi per cui veniva sottoposta ad intervento chirurgico a carico dell'apparato urogenitale e successivi cicli di trattamento chemioterapico e conseguente follow up che , stante la documentazione presa in esame, non poneva in essere evidenza di ripresa di malattia fino al momento del decesso.
La periziata, inoltre, risultava affetta da una cronica condizione di ipertensione arteriosa sottoposta a terapia farmacologica ma che veniva ulteriormente complicata dall'instaurarsi di una condizione di scompenso della funzione cardiaca per cui veniva ricoverata in ambiente nosocomiale ove si registrava la presenza di alterazioni ischemiche con esecuzione di coronarografia che rivelava la presenza di stenosi di una delle arterie coronarie per cui si attuava procedura angioplastica con buon risultato e successiva dimissione.
In ordine ai quadri di deficit cognitivo , dalla documentazione sanitaria presa in esame, si evidenzia la presenza di una condizione descrittiva di disturbo neurocognitivo associato a plurimorbilità effettuato nel marzo 2023 nel corso del quale lo specialista reperta deficit nell'orientamento temporale e , contestualmente, sottoponeva la Sig.ra a dei test di performance status e di Per_1 valutazione delle capacità cognitive ( nella fattispecie MMSE pari a 14.3 corretto, ADL pari a 2/6 e
IADL pari a 0/8) che risultano esplicative nel consesso scientifico di un globale quadro di deterioramento cognitivo moderato e di una condizione indicativa di disautonomia nello svolgimento delle attività comuni del vivere quotidiano. In ultimo , relativamente al quadro di poliartrosi, la periziata risultava altresi affetta da una condizione di osteoporosi che insisteva sulla suddetta patologia di tipo degenerativo amplificandole gli effetti e le conseguenti ripercussioni funzionali tali da inficiare la capacità motoria della periziata con deambulazione che veniva repertata come possibile con appoggio. In relazione al quesito postomi, ossia sulla sussistenza dei requisiti medico
– legali necessari ai fini del della concessione dell'indennità di accompagnamento, si ritiene che la defunta Sig.ra si trovasse in un quadro tale di declino delle funzioni cognitive così come Per_1 rappresentato dai punteggi ottenuti dai performance status in corso di visita geriatrica del
27.03.2023 tal da configurare la sussistenza dei requisiti previsti di natura medico – legale necessari ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento in quanto impossibilitata allo svolgimento degli atti comuni della vita quotidiana senza necessità di assistenza permanente e continuativa.
Per quanto attiene la decorrenza, stante la documentazione sanitaria esaminata, in assenza di certificazioni precedenti a quella precedentemente citata, appare equo indicare la sussistenza dei requisiti previsti di legge a far data da tale epoca (27.03.2023) fino al momento del decesso.
CONCLUSIONI
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data 25.08.2024 Persona_1 risultava affetta da Disturbo neurocognitivo. Insufficienza cardiaca in cardiopatia ischemico – ipertensiva cronica. Diabete mellito tipo 2. Tireopatia nodulare Bronchite asmatica. Incontinenza urinaria stabilizzata. Esiti di isterectomia e cicli antiblastici per k vulva infiltrante. Poliartropatia a marcata incidenza funzionale in osteoporosi.
Sussistono i requisiti medico – legali necessari ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 27.03.2023 fino alla data del decesso (25.08.2024).
Il sottoscritto CTU dichiara di non aver ricevuto, nei termini di 20 giorni stabiliti dal G.L., osservazioni dalle parti. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che presentava i requisiti sanitari per il riconoscimento del Persona_1 diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 27.03.2023 fino alla data del decesso
25.08.2024.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - accoglie la domanda e dichiara che presentava i requisiti sanitari per il Persona_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 27.03.2023 fino alla data del decesso 25.08.2024. CP_
- condanna l' resistente al pagamento in favore di eredi di delle spese Persona_1 di lite che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 05/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini