TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3353/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, il giorno 22/04/2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e di contestuale motivazione, ex art. 429 c.p.c. la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 3353 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato dall'Avv. NOCENTINI Parte_1 C.F._1 andat VIA LORENZO IL MAGNIFICO N. 83 FIRENZE
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentata dall'Avv. LASTRUCCI Controparte_1 P.IVA_1
LEONARDO che ha rinunciato al mandato con domicilio eletto in VIA DELLE MAGNOLIE 12 PRATO
RESISTENTE
Oggetto: rapporto di lavoro privato – differenze retributive. Conclusioni: COME IN ATTI
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 23/11/2023 ha Parte_1 proposto domanda diretta ad ottenere la condanna dell'odierna convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondergli la somma lorda di € 7.244,83 a titolo di differenze retributive (sia con riferimento alle competenze dirette che a quelle indirette e differite) per il lavoro prestato dal 15.11.2021 al 2.3.2023 e dell'indennità sostitutiva del preavviso, lavoro straordinario, indennità sostitutiva del preavviso, competenze di fine rapporto e TFR (quest'ultimo pari ad € 499,64) calcolati sulle suddette differenze, come risulta dal conteggio allegato al ricorso e detratti gli importi corrispondenti alle competenze retributive dovute al ricorrente dalla busta paga di dicembre 2022 ed il TFR che risulta dalla busta paga di marzo 2023 - per complessivi € 3.497,17 lordi (di cui € 1.685,98 per TFR) – oggetto di separata azione di recupero mediante ingiunzione di pagamento. Con vittoria di spese e compensi.
Ha esposto in fatto di avere prestato attività lavorativa in favore della CP_2 convenuta con le modalità e gli orari partitamente indicate in ricorso e di essersi dimesso in data 2 marzo 2023 per giusta causa atteso l'inadempimento datoriale nel pagamento delle retribuzioni a lui spettanti.
In particolare ha lamentato il fatto che, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, nonostante il ricorrente abbia regolarmente prestato attività lavorativa per sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, con un'ora di pausa pranzo dalle ore 12:00 alle ore 13:00, la nell'ultimo trimestre del CP_2 rapporto aveva elaborato i cedolini paga come se egli fosse sempre stato assente ( –
“assenze non retribuite” e “residuo ferie”, “residuo permessi”); inoltre, sin dalla data di assunzione, la aveva sempre corrisposto al Parte_2 lavoratore un trattamento retributivo inferiore ai minimi tabellari del CCNL applicato al rapporto.
Radicato il contraddittorio, la ha resistito al ricorso con Parte_3 memoria depositata in data 22 aprile 2024.
Dopo alcuni rinvii finalizzati all'attuazione dell'accordo conciliativo raggiunto all'udienza 30 maggio 2024 all'odierna udienza entrambi i difensori rinunciatari hanno dato atto dell'avvenuto pagamento degli importi da corrispondere transattivamente a titolo di sorte capitale (Avv. Lastrucci) e di rimborso spese ( Avv. Nocentini) e di non avere di fatto più interesse alla prosecuzione del giudizio, rimettendosi al Tribunale quanto alla valutazione di una cessazione della materia del contendere.
2. - Sicché la causa è stata trattenuta in decisione.
Poiché, nelle more, dopo una serie di rinvii concessi per verificare l'integrale corresponsione delle somme dovute ( come del resto è stato documentato mediante l'esibizione e produzione delle ricevute di bonifico relativamente ai pagamenti effettuati in favore del ricorrente – per l'importo residuo di € 3900,00 al netto della somma di 500,00 già versata banco iudicis – nonché del suo legale), all'odierna udienza le parti hanno concordemente richiesto al giudice perché valuti la cessazione
___________________________________________________________________ 2
N. 3353/2023 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
della materia del contendere non essendovi più interesse alla prosecuzione del giudizio e quindi alla decisione, nulla osta ad una pronuncia di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per il venir meno di ogni posizione di contrasto tra le parti in relazione al pagamento delle somme stabilite transattivamente tra le parti per la definizione conciliativa della lite.
Difatti, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio.
D'altra parte, anche la residua questione in ordine alla liquidazione delle spese, poiché il difensore della parte ricorrente ha dato atto di essere stata soddisfatta mediante la liquidazione in suo favore delle spese di assistenza e difesa, può essere definita nel senso prospettato dalle medesime parti di una compensazione tra le parti delle spese del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
II) Spese residue interamente compensate tra le parti. Così deciso in Firenze, il 22/04/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
___________________________________________________________________ 3
N. 3353/2023 R.G.S.L.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, il giorno 22/04/2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e di contestuale motivazione, ex art. 429 c.p.c. la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 3353 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato dall'Avv. NOCENTINI Parte_1 C.F._1 andat VIA LORENZO IL MAGNIFICO N. 83 FIRENZE
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentata dall'Avv. LASTRUCCI Controparte_1 P.IVA_1
LEONARDO che ha rinunciato al mandato con domicilio eletto in VIA DELLE MAGNOLIE 12 PRATO
RESISTENTE
Oggetto: rapporto di lavoro privato – differenze retributive. Conclusioni: COME IN ATTI
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 23/11/2023 ha Parte_1 proposto domanda diretta ad ottenere la condanna dell'odierna convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondergli la somma lorda di € 7.244,83 a titolo di differenze retributive (sia con riferimento alle competenze dirette che a quelle indirette e differite) per il lavoro prestato dal 15.11.2021 al 2.3.2023 e dell'indennità sostitutiva del preavviso, lavoro straordinario, indennità sostitutiva del preavviso, competenze di fine rapporto e TFR (quest'ultimo pari ad € 499,64) calcolati sulle suddette differenze, come risulta dal conteggio allegato al ricorso e detratti gli importi corrispondenti alle competenze retributive dovute al ricorrente dalla busta paga di dicembre 2022 ed il TFR che risulta dalla busta paga di marzo 2023 - per complessivi € 3.497,17 lordi (di cui € 1.685,98 per TFR) – oggetto di separata azione di recupero mediante ingiunzione di pagamento. Con vittoria di spese e compensi.
Ha esposto in fatto di avere prestato attività lavorativa in favore della CP_2 convenuta con le modalità e gli orari partitamente indicate in ricorso e di essersi dimesso in data 2 marzo 2023 per giusta causa atteso l'inadempimento datoriale nel pagamento delle retribuzioni a lui spettanti.
In particolare ha lamentato il fatto che, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, nonostante il ricorrente abbia regolarmente prestato attività lavorativa per sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, con un'ora di pausa pranzo dalle ore 12:00 alle ore 13:00, la nell'ultimo trimestre del CP_2 rapporto aveva elaborato i cedolini paga come se egli fosse sempre stato assente ( –
“assenze non retribuite” e “residuo ferie”, “residuo permessi”); inoltre, sin dalla data di assunzione, la aveva sempre corrisposto al Parte_2 lavoratore un trattamento retributivo inferiore ai minimi tabellari del CCNL applicato al rapporto.
Radicato il contraddittorio, la ha resistito al ricorso con Parte_3 memoria depositata in data 22 aprile 2024.
Dopo alcuni rinvii finalizzati all'attuazione dell'accordo conciliativo raggiunto all'udienza 30 maggio 2024 all'odierna udienza entrambi i difensori rinunciatari hanno dato atto dell'avvenuto pagamento degli importi da corrispondere transattivamente a titolo di sorte capitale (Avv. Lastrucci) e di rimborso spese ( Avv. Nocentini) e di non avere di fatto più interesse alla prosecuzione del giudizio, rimettendosi al Tribunale quanto alla valutazione di una cessazione della materia del contendere.
2. - Sicché la causa è stata trattenuta in decisione.
Poiché, nelle more, dopo una serie di rinvii concessi per verificare l'integrale corresponsione delle somme dovute ( come del resto è stato documentato mediante l'esibizione e produzione delle ricevute di bonifico relativamente ai pagamenti effettuati in favore del ricorrente – per l'importo residuo di € 3900,00 al netto della somma di 500,00 già versata banco iudicis – nonché del suo legale), all'odierna udienza le parti hanno concordemente richiesto al giudice perché valuti la cessazione
___________________________________________________________________ 2
N. 3353/2023 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
della materia del contendere non essendovi più interesse alla prosecuzione del giudizio e quindi alla decisione, nulla osta ad una pronuncia di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per il venir meno di ogni posizione di contrasto tra le parti in relazione al pagamento delle somme stabilite transattivamente tra le parti per la definizione conciliativa della lite.
Difatti, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio.
D'altra parte, anche la residua questione in ordine alla liquidazione delle spese, poiché il difensore della parte ricorrente ha dato atto di essere stata soddisfatta mediante la liquidazione in suo favore delle spese di assistenza e difesa, può essere definita nel senso prospettato dalle medesime parti di una compensazione tra le parti delle spese del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
II) Spese residue interamente compensate tra le parti. Così deciso in Firenze, il 22/04/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
___________________________________________________________________ 3
N. 3353/2023 R.G.S.L.