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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/10/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 982/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto “Cessazione effetti civili del matrimonio”, congiuntamente promossa da (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Assenza e Marisa Cutraro,
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...] nella c.da Finaiti n. 128, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Bruno e con l'intervento del P.M. in sede (che ha espresso parere favorevole in data 6.10.2025)-
**** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 29/05/2025, Parte_1
e chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la pronuncia
[...] Parte_2 della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario a Santa
OC RI (RG) il 29/8/2001.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal
26.5.2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, anche quando il procedimento inizialmente contenzioso sia stato trasformato in consensuale, ovvero per dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
Nel caso di specie, emerge ex actis che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 22/10/2019 e che la loro separazione è stata pronunciata con sentenza pagina 1 di 3 del Tribunale di Ragusa del 31/10/2020, pubblicata il 4.11.2020, alle condizioni dalle parti concordate.
I ricorrenti hanno rappresentato che dalla loro unione sono nate le gemelle e Persona_1
(23/06/2006), entrambe maggiorenni ma non economicamente Persona_2 indipendenti.
I coniugi hanno dichiarato di non essersi riconciliati e di non volersi riconciliare, nonché di rinunciare a presenziare fisicamente all'udienza all'uopo fissata, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che di seguito si riportano:
“ - dare atto che le figlie, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, rimarranno rispettivamente collocate presso il padre e presso Persona_2 Persona_1 la madre;
porre, a carico del Sig. , un assegno mensile di € 50,00 a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia da versarsi alla madre sino al raggiungimento Persona_1 dell'indipendenza economica della stessa;
- porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere, fino al raggiungimento Parte_1 dell'indipendenza economica della figlia , il 50% delle spese straordinarie che si Persona_1 rendono necessarie per la stessa;
tali spese necessiteranno di preventivo accordo e dovranno essere sempre documentate;
- porre a carico della Sig.ra l'obbligo di corrispondere, fino al raggiungimento Pt_2 dell'indipendenza economica della figlia , il 20% delle spese straordinarie Persona_2 che si rendono necessarie per la stessa;
tali spese necessiteranno di preventivo accordo e dovranno essere sempre documentate;
- Dare atto che entrambi i coniugi hanno espressamente rinunciato a qualsiasi pretesa a titolo di mantenimento e/o di natura alimentare e di aver definito ogni rapporto economico come da scrittura privata allegata al presente ricorso
- Le spese del presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti.”
Nelle note di trattazione scritta depositate nei termini fissati, i coniugi hanno insistito nell'accoglimento della domanda di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Le superiori condizioni, concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai relativi rapporti economici, possono – anche alla luce delle risultanze documentali in atti - essere omologate da questo Tribunale, in quanto non contrarie agli interessi delle figlie, né alla legge.
Per il resto, il Tribunale prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
Nulla va disposto sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 982/2025 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 Parte_2
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto con rito concordatario a Santa
OC RI (RG), il 29/8/2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato pagina 2 di 3 Civile del predetto Comune al n. 17, parte II, Serie A, anno 2001, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune.
Omologa le condizioni di divorzio, siccome concordate dalle parti e riportate in motivazione.
Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 7.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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