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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/11/2025, n. 4694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4694 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. NC MI Presidente dott.ssa RI GI Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8674/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] l'[...] (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Ines Trapani, C.F._1
rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: , non Controparte_1 C.F._2
rappresentato né difeso
– resistente –
E NEI CONFRONTI DI
Avv. Carmelo Lo Bello n.q. di curatore speciale dei minori nata Persona_1
a Palermo il 31/1/2020 (C.F.: , e , nato a [...] C.F._3 CP_2 il 21/11/2021 (C.F.: ), rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 C.F._4
c.p.c.
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 19/11/2025, al quale si
1 rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'impossibilità di eseguire il tentativo di conciliazione, in ragione della contumacia del resistente, ed il tenore stesso delle allegazioni di parte ricorrente offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare la separazione.
Non sussistono invece le condizioni per definire interamente il giudizio.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale ai sensi dell'art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c. e rimettere la causa in istruttoria per la definizione delle ulteriori domande.
Nelle more del giudizio rimarranno validi i provvedimenti provvisori e urgenti adottati dal Giudice delegato all'udienza del 19/11/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visti gli artt. 279 cpv. n. 4 e 473 bis.22 ultimo comma c.p.c., così provvede;
• pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a Palermo l'11/1/1997, e , nato a [...] il [...], di cui al Controparte_1
matrimonio civile contratto a Palermo il 27/2/2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2018 al n. 8, parte I;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
• dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato, dinanzi al quale il processo proseguirà all'udienza dal medesimo fissata, come da separata ordinanza;
• riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20 novembre 2025.
2 Il Presidente
NC MI
Il Giudice rel. ed est.
RI GI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. NC MI Presidente dott.ssa RI GI Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8674/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] l'[...] (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Ines Trapani, C.F._1
rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: , non Controparte_1 C.F._2
rappresentato né difeso
– resistente –
E NEI CONFRONTI DI
Avv. Carmelo Lo Bello n.q. di curatore speciale dei minori nata Persona_1
a Palermo il 31/1/2020 (C.F.: , e , nato a [...] C.F._3 CP_2 il 21/11/2021 (C.F.: ), rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 C.F._4
c.p.c.
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 19/11/2025, al quale si
1 rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'impossibilità di eseguire il tentativo di conciliazione, in ragione della contumacia del resistente, ed il tenore stesso delle allegazioni di parte ricorrente offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare la separazione.
Non sussistono invece le condizioni per definire interamente il giudizio.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale ai sensi dell'art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c. e rimettere la causa in istruttoria per la definizione delle ulteriori domande.
Nelle more del giudizio rimarranno validi i provvedimenti provvisori e urgenti adottati dal Giudice delegato all'udienza del 19/11/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visti gli artt. 279 cpv. n. 4 e 473 bis.22 ultimo comma c.p.c., così provvede;
• pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a Palermo l'11/1/1997, e , nato a [...] il [...], di cui al Controparte_1
matrimonio civile contratto a Palermo il 27/2/2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2018 al n. 8, parte I;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
• dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato, dinanzi al quale il processo proseguirà all'udienza dal medesimo fissata, come da separata ordinanza;
• riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20 novembre 2025.
2 Il Presidente
NC MI
Il Giudice rel. ed est.
RI GI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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