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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/11/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3403/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. REATTI CESARE
AR RI, C.F. , con il patrocinio dell'avv. REATTI C.F._2
CESARE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 09/09/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 6 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena per la prima udienza di comparizione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, nella procedura di separazione consensuale RG.N.3146/2024, definita con sentenza n.668/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1. I coniugi continueranno a vivere separati, come già tuttora vivono, liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337 sexies II comma c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio.
pagina 2 di 6 2. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori i quali si Persona_1
adopereranno affinchè mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue.
3. La figli rimane collocata prevalentemente con la madre, presso la quale ha già Per_1
trasferito la residenza anche ai fini anagrafici, nelle Filippine a Barangay Manalupang,
, Batanga. Per_2
4. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su Per_1
assumendo di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza ed alla salute della minore,
nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
Entrambi i genitori, quando avranno presso di sé la bambina, eserciteranno separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
5. Allo scopo di assicurare alla figlia il diritto di mantenere un rapporto continuativo e qualificato con entrambe le figure genitoriali, i coniugi, tenuto conto del fatto che la minore si è trasferita con la madre in altro continente e che il padre non ha la possibilità
di vederla con frequenza regolare, convengono che frequenterà il padre non Per_1
collocatario secondo le seguenti modalità:
- durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con il padre il periodo intercorrente tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio compresi, con possibilità di prelevare la minore dalle
Filippine e di riportarvela per la data fissata;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre almeno 3 settimane consecutive, che dovranno essere individuate nel periodo aprile-maggio di ogni anno,
pagina 3 di 6 coincidente con le vacanze scolastiche nelle Filippine con possibilità di prelevare la minore dalle Filippine e di riportarla alla madre alla data fissata;
Sono fatti salvi eventuali diversi accordi assunti dalle parti.
6. I genitori concorreranno al mantenimento di in misura proporzionale alla Per_1
rispettiva capacità contributiva e tenuto conto del costo della vita nelle Filippine.
Conseguentemente il sig. AC corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo CP_1
per il mantenimento della figlia, entro il giorno quindici di ogni mese, la somma di Euro
150,00 (centocinquanta/00) a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul conto corrente che la beneficiaria indicherà.
Detto importo verrà versato alla sig.r per dodici mensilità annue e sarà oggetto di CP_1
rivalutazione di anno in anno secondo gli indici TA .
Entrambi i genitori contribuiranno altresì nella misura del 50 % al pagamento delle spese di carattere straordinario da sostenersi per la figlia, intendendosi per tali quelle di seguito specificate, come da protocollo adottato dal Tribunale di Modena:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 4 di 6 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
7. I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedersi un assegno divorzile, godendo entrambi di redditi da lavoro e di entrate adeguati al soddisfacimento delle rispettive esigenze di vita.
8. Le parti dichiarano di aver già definito e regolamentato tutte le questioni economiche e patrimoniali in essere tra le stesse e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo;
pagina 5 di 6 9. Le spese tutte relative al presente procedimento così come quelle relative ai compensi per l'assistenza legale saranno sostenute per intero ed in via esclusiva dal sig. AC
Marco. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in MODENA il 06/05/2007 fra nata nelle FILIPPINE il 20/05/1973 e Controparte_1
RI AR nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2007 Atto n. 80 Parte I;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3403/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. REATTI CESARE
AR RI, C.F. , con il patrocinio dell'avv. REATTI C.F._2
CESARE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 09/09/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 6 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena per la prima udienza di comparizione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, nella procedura di separazione consensuale RG.N.3146/2024, definita con sentenza n.668/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1. I coniugi continueranno a vivere separati, come già tuttora vivono, liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337 sexies II comma c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio.
pagina 2 di 6 2. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori i quali si Persona_1
adopereranno affinchè mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue.
3. La figli rimane collocata prevalentemente con la madre, presso la quale ha già Per_1
trasferito la residenza anche ai fini anagrafici, nelle Filippine a Barangay Manalupang,
, Batanga. Per_2
4. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su Per_1
assumendo di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza ed alla salute della minore,
nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
Entrambi i genitori, quando avranno presso di sé la bambina, eserciteranno separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
5. Allo scopo di assicurare alla figlia il diritto di mantenere un rapporto continuativo e qualificato con entrambe le figure genitoriali, i coniugi, tenuto conto del fatto che la minore si è trasferita con la madre in altro continente e che il padre non ha la possibilità
di vederla con frequenza regolare, convengono che frequenterà il padre non Per_1
collocatario secondo le seguenti modalità:
- durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con il padre il periodo intercorrente tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio compresi, con possibilità di prelevare la minore dalle
Filippine e di riportarvela per la data fissata;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre almeno 3 settimane consecutive, che dovranno essere individuate nel periodo aprile-maggio di ogni anno,
pagina 3 di 6 coincidente con le vacanze scolastiche nelle Filippine con possibilità di prelevare la minore dalle Filippine e di riportarla alla madre alla data fissata;
Sono fatti salvi eventuali diversi accordi assunti dalle parti.
6. I genitori concorreranno al mantenimento di in misura proporzionale alla Per_1
rispettiva capacità contributiva e tenuto conto del costo della vita nelle Filippine.
Conseguentemente il sig. AC corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo CP_1
per il mantenimento della figlia, entro il giorno quindici di ogni mese, la somma di Euro
150,00 (centocinquanta/00) a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul conto corrente che la beneficiaria indicherà.
Detto importo verrà versato alla sig.r per dodici mensilità annue e sarà oggetto di CP_1
rivalutazione di anno in anno secondo gli indici TA .
Entrambi i genitori contribuiranno altresì nella misura del 50 % al pagamento delle spese di carattere straordinario da sostenersi per la figlia, intendendosi per tali quelle di seguito specificate, come da protocollo adottato dal Tribunale di Modena:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 4 di 6 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
7. I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedersi un assegno divorzile, godendo entrambi di redditi da lavoro e di entrate adeguati al soddisfacimento delle rispettive esigenze di vita.
8. Le parti dichiarano di aver già definito e regolamentato tutte le questioni economiche e patrimoniali in essere tra le stesse e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo;
pagina 5 di 6 9. Le spese tutte relative al presente procedimento così come quelle relative ai compensi per l'assistenza legale saranno sostenute per intero ed in via esclusiva dal sig. AC
Marco. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in MODENA il 06/05/2007 fra nata nelle FILIPPINE il 20/05/1973 e Controparte_1
RI AR nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2007 Atto n. 80 Parte I;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6