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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2410/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FEDERICO MINGHETTI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, viale Randi n. 22
- RECLAMANTE -
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
- RECLAMATO CONTUMACE -
E
(C.F. Controparte_2 P.IVA_1
- RECLAMATO CONTUMACE -
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 630, TERZO COMMA, C.P.C.
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 04.03.2025, la difesa della sig.ra Parte_1 insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel reclamo.
[...]
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con reclamo ex art. 630, terzo comma, c.p.c., depositato in data 18.11.2024, la sig.ra Parte_1 impugnava l'ordinanza di estinzione emessa dal Giudice dell'esecuzione in data 13.11.2024
[...] nella procedura esecutiva di espropriazione presso terzi iscritta al r.g. es. n. 669/2024, allegando come fosse stata erroneamente dichiarata l'estinzione del procedimento e chiedendo, per l'effetto, al
Tribunale di revocare la suddetta ordinanza.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 21.11.2024, il Presidente del Collegio fissava udienza in data 12.12.2024, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta e assegnando termine al reclamante per la notifica del ricorso e del decreto medesimo.
Nessuno si costituiva in giudizio per il debitore esecutato, sig. e per la terza Controparte_1 pignorata, . Controparte_2
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 11.12.2024, la difesa della sig.ra Parte_1 insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel reclamo.
[...]
Con ordinanza emessa in data 31.01.2025, il Tribunale rilevava che parte reclamante aveva proceduto a notificare il reclamo ed il decreto di fissazione di udienza a Controparte_2 oltre il termine concesso nel decreto di fissazione di udienza e assegnava nuovo termine
[...] alla medesima sino al 12.02.2025 per procedere alla notifica nei confronti della suddetta parte dell'atto di reclamo, del decreto di fissazione di udienza, delle note di trattazione scritta, del verbale d'udienza e dell'ordinanza stessa, rinviando il procedimento all'udienza dello 05.03.2025, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta.
La difesa della sig.ra depositava telematicamente nella medesima data del Parte_1
31.01.2025 la notifica effettuata nei confronti di come da Controparte_2 ordine del Tribunale e in data 04.03.2025 le note di trattazione scritta, ove insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto di reclamo.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare si rileva come la reclamante abbia correttamente proceduto a notificare originariamente il reclamo ed il decreto di fissazione di udienza solo nei confronti del debitore e della terza pignorata Controparte_2
e non nei confronti del creditore procedente, ovvero in
[...] Controparte_3 quanto, a seguito della rinuncia agli atti della procedura esecutiva effettuata da quest'ultima in data
12.11.2024 e della successiva declaratoria di estinzione da parte del Giudice delle esecuzione, il procedimento esecutivo si è sicuramente estinto nei suoi confronti, con la conseguenza che il creditore procedente non è più parte del procedimento.
Stante la prova della ritualità della notifica nei confronti del debitore e, a seguito dell'ordine di rinnovazione del Collegio, anche nei confronti della terza pignorata, deve essere dichiarata la contumacia del sig. e di . Controparte_1 Controparte_2
Sempre in via preliminare, per quanto riguarda il rito, si rimarca come il rimedio esperibile contro un provvedimento di declaratoria dell'estinzione del processo esecutivo non sia né l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., né l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., bensì sia rappresentato dal reclamo al collegio ai sensi dell'art. 630 c.p.c., da decidersi però con sentenza in camera di consiglio, la pagina 2 di 5 quale sarà appellabile ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, 11.06.2008, n.
15463).
Nel merito, il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Sono circostanze documentali che in qualità di creditore procedente abbia Controparte_4 instaurato la procedura di espropriazione presso terzi notificando il relativo atto di pignoramento nei confronti del debitore, sig. e della cooperativa debitrice nei confronti di Controparte_5 quest'ultimo, e successivamente procedendo alla sua iscrizione a ruolo. Controparte_2
Nell'ambito di detto procedimento, è intervenuta in data 07.10.2024 la creditrice odierna reclamante, sig.ra in relazione ad un credito costituito dal contributo al mantenimento Parte_1 ordinario per i figli e per se medesima e dall'ammontare delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come dettagliatamente riportate nel relativo atto. La sig.ra Parte_1 ivi deduceva chiaramente che l'intervento si fondava sul titolo esecutivo costituito
[...] dall'ordinanza resa dal Tribunale di Ravenna in data 27.02.2024, che veniva prodotta in giudizio.
Ebbene, a seguito della rinuncia agli atti del procedimento depositata telematicamente dal creditore procedente in data 12.11.2024, il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione dell'intera procedura esecutiva, statuendo che “la creditrice intervenuta avendo svolto Parte_1 intervento senza titolo non può dare successivo atto di impulso processuale”. L'assunto su cui si fonda la decisione del Giudice dell'esecuzione è erroneo in quanto l'ordinanza del giudice che assume i provvedimenti provvisori ed urgenti nei procedimenti regolati dal rito unico in materia di famiglia ex art. 473-bis ss. c.p.c. costituisce titolo esecutivo, come stabilito espressamente dall'art. 473-bis.22, secondo comma, c.p.c.. L'art. 500 c.p.c., che disciplina con norma di carattere generale gli effetti dell'intervento nel processo di esecuzione, stabilisce che “l'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti”.
Proprio in relazione alla portata applicativa di tale norma, in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame ove il creditore procedente aveva rinunciato agli atti della procedura esecutiva e il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato estinta la procedura limitatamente alla sua posizione, la Corte di
Cassazione ha stabilito la piena conformità a diritto della decisione assunta, con la seguente articolata motivazione: “(i)n relazione a procedure esecutive caratterizzate da complessità soggettiva dal lato attivo (cioè dalla partecipazione, oltre al pignorante, di creditori interventori), questa Corte, nella sua composizione tipica di organo della nomofiliachia ed allo scopo di dissipare divergenze ermeneutiche, ha precisato che la regola della c.d. immanenza del titolo esecutivo (per cui quest'ultimo, integrante condizione necessaria e sufficiente dell'azione, deve esistere, valido ed efficace, dal momento iniziale del procedimento sino alla conclusione dello stesso) va intesa nel senso di non postulare necessariamente la continuativa e persistente sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì di richiedere la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo – sia pure posto a base dell'azione spiegata dall'interventore – che giustifichi la perdurante efficacia del pignoramento e sorregga quindi i singoli atti esecutivi via via posti in essere, restando del tutto irrilevante
l'imputazione soggettiva di questi.
pagina 3 di 5 Muovendo da questa premessa, denegato il riconoscimento di un diritto “di priorità” al creditore procedente e valorizzata la centralità della regola della par condicio creditorum, la concreta declinazione degli effetti dell'intervento previsti dall'art. 500 c.p.c., importa che il creditore intervenuto munito di titolo si trovi in situazione paritetica rispetto al creditore procedente, ambedue legittimati all'azione esecutiva nascente dai rispettivi titoli, esercitata da ciascuno di essi con differenti modalità (con il pignoramento o con l'atto di intervento) e quindi ambedue muniti del potere (non soltanto di concorrere alla distribuzione del ricavato ma) di provocare i singoli atti d'impulso della procedura espropriativa.
Nella descritta prospettiva, gli atti di impulso del processo esecutivo assumono rilevanza meramente oggettiva, con totale indifferenza cioè del creditore titolato da cui le stesse promanano, siccome tutte dirette a comporre un'unica sequenza che si dipana dal pignoramento per addivenire alla vendita del bene staggito ed alla distribuzione del ricavato: l'atto di impulso compiuto da un creditore legittimato
“si partecipa” agli altri potenziali legittimati, per cui il creditore munito di titolo (ex se abilitato a compiere singoli atti della espropriazione), allorquando spiega intervento, partecipa al pignoramento da altri eseguito prima dell'intervento stesso.
Da quanto sopra consegue che, nel processo di esecuzione forzata al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) azionato dal procedente e posto a base di un pignoramento in origine valido, non travolgono la posizione dei creditori interventori titolati, cioè non ostacolano la prosecuzione del procedimento ad iniziativa dell'interventore munito di idoneo ed efficace titolo, a prescindere dall'effettuazione di un pignoramento successivo, salvo che l'intervento sia stato svolto dopo la pronuncia della caducazione del titolo del procedente o dell'arresto dell'azione esecutiva (in tal senso,
Cass., Sez. U, 07/01/2014, n. 61, in espresso superamento del precedente indirizzo espresso da Cass.
13/02/2009, n. 3531, insistentemente richiamato dal ricorrente a sostegno del motivo)” (Cass. civ., sez.
III, 02.08.2023, n. 23654).
Si deve evidenziare inoltre come l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. possa costituire titolo esecutivo anche per le spese straordinarie mediche e scolastiche contratte nell'interesse dei figli. Come statuito dalla Corte di Cassazione, infatti, “(l)e spese mediche e scolastiche da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie sono quegli esborsi (per l'acquisto di occhiali;
per visite specialistiche di controllo;
per pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento, tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an (in tal senso: Cass. 23/05/2011 n. 11316, in motivazione, parr. 4.1. -4.4).
Siffatte spese, che nella sostanza finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento possono essere richieste, tuttavia, quale parte “non fissa” del primo di cui condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che, per ciò, insorga la necessità di fare accertare, nuovamente in sede di giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione” (Cass. civ., sez. I, 15.02.2021, n. 3835).
pagina 4 di 5 Da quanto sopra esposto consegue che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva limitatamente al creditore procedente. Il reclamo deve essere pertanto accolto e, per l'effetto, deve essere revocata l'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'esecuzione in data 13.11.2024 nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione nei confronti di tutte le parti e non della sola e deve essere disposta la prosecuzione della Controparte_3 procedura esecutiva nei confronti delle altre parti.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della mancata costituzione delle parti reclamate, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, in accoglimento del reclamo proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
così decide:
[...]
- REVOCA l'ordinanza di estinzione emessa dal Giudice dell'esecuzione in data 13.11.2024 nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva nei confronti di tutte le parti e non della sola e, per l'effetto, DISPONE la prosecuzione della procedura esecutiva nei Controparte_3 confronti delle altre parti;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio in Ravenna, 05.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2410/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FEDERICO MINGHETTI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, viale Randi n. 22
- RECLAMANTE -
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
- RECLAMATO CONTUMACE -
E
(C.F. Controparte_2 P.IVA_1
- RECLAMATO CONTUMACE -
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 630, TERZO COMMA, C.P.C.
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 04.03.2025, la difesa della sig.ra Parte_1 insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel reclamo.
[...]
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con reclamo ex art. 630, terzo comma, c.p.c., depositato in data 18.11.2024, la sig.ra Parte_1 impugnava l'ordinanza di estinzione emessa dal Giudice dell'esecuzione in data 13.11.2024
[...] nella procedura esecutiva di espropriazione presso terzi iscritta al r.g. es. n. 669/2024, allegando come fosse stata erroneamente dichiarata l'estinzione del procedimento e chiedendo, per l'effetto, al
Tribunale di revocare la suddetta ordinanza.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 21.11.2024, il Presidente del Collegio fissava udienza in data 12.12.2024, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta e assegnando termine al reclamante per la notifica del ricorso e del decreto medesimo.
Nessuno si costituiva in giudizio per il debitore esecutato, sig. e per la terza Controparte_1 pignorata, . Controparte_2
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 11.12.2024, la difesa della sig.ra Parte_1 insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel reclamo.
[...]
Con ordinanza emessa in data 31.01.2025, il Tribunale rilevava che parte reclamante aveva proceduto a notificare il reclamo ed il decreto di fissazione di udienza a Controparte_2 oltre il termine concesso nel decreto di fissazione di udienza e assegnava nuovo termine
[...] alla medesima sino al 12.02.2025 per procedere alla notifica nei confronti della suddetta parte dell'atto di reclamo, del decreto di fissazione di udienza, delle note di trattazione scritta, del verbale d'udienza e dell'ordinanza stessa, rinviando il procedimento all'udienza dello 05.03.2025, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta.
La difesa della sig.ra depositava telematicamente nella medesima data del Parte_1
31.01.2025 la notifica effettuata nei confronti di come da Controparte_2 ordine del Tribunale e in data 04.03.2025 le note di trattazione scritta, ove insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto di reclamo.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare si rileva come la reclamante abbia correttamente proceduto a notificare originariamente il reclamo ed il decreto di fissazione di udienza solo nei confronti del debitore e della terza pignorata Controparte_2
e non nei confronti del creditore procedente, ovvero in
[...] Controparte_3 quanto, a seguito della rinuncia agli atti della procedura esecutiva effettuata da quest'ultima in data
12.11.2024 e della successiva declaratoria di estinzione da parte del Giudice delle esecuzione, il procedimento esecutivo si è sicuramente estinto nei suoi confronti, con la conseguenza che il creditore procedente non è più parte del procedimento.
Stante la prova della ritualità della notifica nei confronti del debitore e, a seguito dell'ordine di rinnovazione del Collegio, anche nei confronti della terza pignorata, deve essere dichiarata la contumacia del sig. e di . Controparte_1 Controparte_2
Sempre in via preliminare, per quanto riguarda il rito, si rimarca come il rimedio esperibile contro un provvedimento di declaratoria dell'estinzione del processo esecutivo non sia né l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., né l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., bensì sia rappresentato dal reclamo al collegio ai sensi dell'art. 630 c.p.c., da decidersi però con sentenza in camera di consiglio, la pagina 2 di 5 quale sarà appellabile ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, 11.06.2008, n.
15463).
Nel merito, il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Sono circostanze documentali che in qualità di creditore procedente abbia Controparte_4 instaurato la procedura di espropriazione presso terzi notificando il relativo atto di pignoramento nei confronti del debitore, sig. e della cooperativa debitrice nei confronti di Controparte_5 quest'ultimo, e successivamente procedendo alla sua iscrizione a ruolo. Controparte_2
Nell'ambito di detto procedimento, è intervenuta in data 07.10.2024 la creditrice odierna reclamante, sig.ra in relazione ad un credito costituito dal contributo al mantenimento Parte_1 ordinario per i figli e per se medesima e dall'ammontare delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come dettagliatamente riportate nel relativo atto. La sig.ra Parte_1 ivi deduceva chiaramente che l'intervento si fondava sul titolo esecutivo costituito
[...] dall'ordinanza resa dal Tribunale di Ravenna in data 27.02.2024, che veniva prodotta in giudizio.
Ebbene, a seguito della rinuncia agli atti del procedimento depositata telematicamente dal creditore procedente in data 12.11.2024, il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione dell'intera procedura esecutiva, statuendo che “la creditrice intervenuta avendo svolto Parte_1 intervento senza titolo non può dare successivo atto di impulso processuale”. L'assunto su cui si fonda la decisione del Giudice dell'esecuzione è erroneo in quanto l'ordinanza del giudice che assume i provvedimenti provvisori ed urgenti nei procedimenti regolati dal rito unico in materia di famiglia ex art. 473-bis ss. c.p.c. costituisce titolo esecutivo, come stabilito espressamente dall'art. 473-bis.22, secondo comma, c.p.c.. L'art. 500 c.p.c., che disciplina con norma di carattere generale gli effetti dell'intervento nel processo di esecuzione, stabilisce che “l'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti”.
Proprio in relazione alla portata applicativa di tale norma, in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame ove il creditore procedente aveva rinunciato agli atti della procedura esecutiva e il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato estinta la procedura limitatamente alla sua posizione, la Corte di
Cassazione ha stabilito la piena conformità a diritto della decisione assunta, con la seguente articolata motivazione: “(i)n relazione a procedure esecutive caratterizzate da complessità soggettiva dal lato attivo (cioè dalla partecipazione, oltre al pignorante, di creditori interventori), questa Corte, nella sua composizione tipica di organo della nomofiliachia ed allo scopo di dissipare divergenze ermeneutiche, ha precisato che la regola della c.d. immanenza del titolo esecutivo (per cui quest'ultimo, integrante condizione necessaria e sufficiente dell'azione, deve esistere, valido ed efficace, dal momento iniziale del procedimento sino alla conclusione dello stesso) va intesa nel senso di non postulare necessariamente la continuativa e persistente sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì di richiedere la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo – sia pure posto a base dell'azione spiegata dall'interventore – che giustifichi la perdurante efficacia del pignoramento e sorregga quindi i singoli atti esecutivi via via posti in essere, restando del tutto irrilevante
l'imputazione soggettiva di questi.
pagina 3 di 5 Muovendo da questa premessa, denegato il riconoscimento di un diritto “di priorità” al creditore procedente e valorizzata la centralità della regola della par condicio creditorum, la concreta declinazione degli effetti dell'intervento previsti dall'art. 500 c.p.c., importa che il creditore intervenuto munito di titolo si trovi in situazione paritetica rispetto al creditore procedente, ambedue legittimati all'azione esecutiva nascente dai rispettivi titoli, esercitata da ciascuno di essi con differenti modalità (con il pignoramento o con l'atto di intervento) e quindi ambedue muniti del potere (non soltanto di concorrere alla distribuzione del ricavato ma) di provocare i singoli atti d'impulso della procedura espropriativa.
Nella descritta prospettiva, gli atti di impulso del processo esecutivo assumono rilevanza meramente oggettiva, con totale indifferenza cioè del creditore titolato da cui le stesse promanano, siccome tutte dirette a comporre un'unica sequenza che si dipana dal pignoramento per addivenire alla vendita del bene staggito ed alla distribuzione del ricavato: l'atto di impulso compiuto da un creditore legittimato
“si partecipa” agli altri potenziali legittimati, per cui il creditore munito di titolo (ex se abilitato a compiere singoli atti della espropriazione), allorquando spiega intervento, partecipa al pignoramento da altri eseguito prima dell'intervento stesso.
Da quanto sopra consegue che, nel processo di esecuzione forzata al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) azionato dal procedente e posto a base di un pignoramento in origine valido, non travolgono la posizione dei creditori interventori titolati, cioè non ostacolano la prosecuzione del procedimento ad iniziativa dell'interventore munito di idoneo ed efficace titolo, a prescindere dall'effettuazione di un pignoramento successivo, salvo che l'intervento sia stato svolto dopo la pronuncia della caducazione del titolo del procedente o dell'arresto dell'azione esecutiva (in tal senso,
Cass., Sez. U, 07/01/2014, n. 61, in espresso superamento del precedente indirizzo espresso da Cass.
13/02/2009, n. 3531, insistentemente richiamato dal ricorrente a sostegno del motivo)” (Cass. civ., sez.
III, 02.08.2023, n. 23654).
Si deve evidenziare inoltre come l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. possa costituire titolo esecutivo anche per le spese straordinarie mediche e scolastiche contratte nell'interesse dei figli. Come statuito dalla Corte di Cassazione, infatti, “(l)e spese mediche e scolastiche da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie sono quegli esborsi (per l'acquisto di occhiali;
per visite specialistiche di controllo;
per pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento, tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an (in tal senso: Cass. 23/05/2011 n. 11316, in motivazione, parr. 4.1. -4.4).
Siffatte spese, che nella sostanza finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento possono essere richieste, tuttavia, quale parte “non fissa” del primo di cui condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che, per ciò, insorga la necessità di fare accertare, nuovamente in sede di giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione” (Cass. civ., sez. I, 15.02.2021, n. 3835).
pagina 4 di 5 Da quanto sopra esposto consegue che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva limitatamente al creditore procedente. Il reclamo deve essere pertanto accolto e, per l'effetto, deve essere revocata l'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'esecuzione in data 13.11.2024 nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione nei confronti di tutte le parti e non della sola e deve essere disposta la prosecuzione della Controparte_3 procedura esecutiva nei confronti delle altre parti.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della mancata costituzione delle parti reclamate, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, in accoglimento del reclamo proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
così decide:
[...]
- REVOCA l'ordinanza di estinzione emessa dal Giudice dell'esecuzione in data 13.11.2024 nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva nei confronti di tutte le parti e non della sola e, per l'effetto, DISPONE la prosecuzione della procedura esecutiva nei Controparte_3 confronti delle altre parti;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio in Ravenna, 05.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5