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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1814 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1814 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il con il Parte_1 CodiceFiscale_1
CI TI (C.F. C.F._2
e
nato a [...] ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_3
NA RI ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 04/11/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie e tutte maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 24.02.2025 e 25.02.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26/10/1974 a AP (NA).
Atto N. 1042 parte 2 serie A - anno 1974 - Comune di AP (NA) ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- Dichiarare il marito tenuto, a far data dal deposito del ricorso, alla corresponsione Controparte_1
a favore della moglie di un assegno divorzile mensile dell'importo di € 150,00 (centocinquanta) da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT);
- I coniugi si riservano di regolare in altra sede altre questioni economiche ancora tra loro pendenti, senza che la sottoscrizione del presente accordo possa costituire rinuncia implicita ai reciproci diritti.
- le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti con la specificazione che la OR intende proporre come di fatto ha proposto, domanda di ammissione al Parte_1
gratuito patrocinio, pertanto il CU dovuto di €. 43,00 si intende a carico del GN . Controparte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 26.10.1974 in Napoli (NA) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_1
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1042 Parte II Serie A Anno 1974 );
c) spese come da accordi.
pagina 2 di 3 Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1814 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il con il Parte_1 CodiceFiscale_1
CI TI (C.F. C.F._2
e
nato a [...] ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_3
NA RI ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 04/11/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie e tutte maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 24.02.2025 e 25.02.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26/10/1974 a AP (NA).
Atto N. 1042 parte 2 serie A - anno 1974 - Comune di AP (NA) ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- Dichiarare il marito tenuto, a far data dal deposito del ricorso, alla corresponsione Controparte_1
a favore della moglie di un assegno divorzile mensile dell'importo di € 150,00 (centocinquanta) da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT);
- I coniugi si riservano di regolare in altra sede altre questioni economiche ancora tra loro pendenti, senza che la sottoscrizione del presente accordo possa costituire rinuncia implicita ai reciproci diritti.
- le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti con la specificazione che la OR intende proporre come di fatto ha proposto, domanda di ammissione al Parte_1
gratuito patrocinio, pertanto il CU dovuto di €. 43,00 si intende a carico del GN . Controparte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 26.10.1974 in Napoli (NA) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_1
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1042 Parte II Serie A Anno 1974 );
c) spese come da accordi.
pagina 2 di 3 Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3