Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4268/2020 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
748/2020 del Tribunale di Avellino pubblicata in data 11.05.2020, vertente
TRA
P.VA n. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, C.F. Parte_2
nonché , C.F. C.F._1 Parte_3
, C.F. C.F._2 Parte_4
, C.F. C.F._3 Parte_5
, questi ultimi tre nella qualità di eredi di C.F._4 Per_1
nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 10 maggio 2016,
[...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Edoardo Volino
APPELLANTI
E
Pagina 1
cessionaria del credito di , P.VA Controparte_1 P.IVA_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Piero Spirandelli
APPELLATE
NONCHE' in persona del curatore p.t. avv. Federica Di Controparte_3
Pierno
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 3/2/2012, la. conveniva dinanzi Parte_1
in giudizio dinnanzi al Tribunale di Avellino la e la Controparte_1
soc. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «1) accertare i CP_3
gravi inadempimenti contrattuali e la violazione del principio di buona fede posti in essere dalla soc. in danno della soc. CP_1 [...]
, per l'effetto 2) dichiarare la risoluzione della cessione dei crediti Pt_1
vantati dalla soc. nei confronti della soc. Parte_1 CP_3
operata in favore della soc. in esecuzione del Controparte_1
contratto del 10/12/2010; 3) condannare la al Controparte_1
pagamento di € 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, in favore della soc. nella misura indicata in narrativa o in quella maggiore o Parte_1
minore che risultante all'esito dell'istruttoria; 4) in subordine, compensare, nei limiti della concorrenza, detta somma con quanto risulti ancora dovuto dalla in favore della soc. Parte_1 CP_1
Pagina 2 all'esito dell'istruttoria; 5) accertare e dichiarare, l'inadempimento CP_1
della soc. e, per effetto della risoluzione della cessione, CP_3
condannarla al pagamento in favore della soc. di Parte_1
complessivi € 101,278,57, oltre interessi di mora dalla domanda al soddisfo. Tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari».
Al giudizio incardinato da veniva riunito quello promosso Parte_1
autonomamente dai garanti e onde sentire Parte_2 Persona_1
dichiarare la risoluzione del contratto di fideiussione ovvero la cessionaria decaduta dalla garanzia ovvero ancora essi fideiussori liberati dalla stessa per fatto della creditrice.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'incompetenza Controparte_1
territoriale del Tribunale di Avellino per appartenere la stessa al Tribunale di Milano, giusta pattuizione contrattuale e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa dei fideiussori dell'attrice. Nel merito, deduceva la infondatezza della domanda per essere la cessione pro solvendo e non pro soluto, per quanto la titolarità piena ed esclusiva dei crediti ceduti fosse passata in capo al factor. In relazione al preteso credito verso Parte_1
Contr (ed i suoi fideiussori), spiegava domanda riconvenzionale per €
39.265,35 e relativi interessi, nonché domanda riconvenzionale Co (“trasversale”) nei confronti di per la somma di € 101.287,57 e dei relativi interessi, con obbligo in caso di effettivo pagamento di retrocedere alla cedente quanto non di suo diritto.
A sua volta si costituiva la debitrice ceduta la quale segnalava che - CP_3
respinto un primo piano di rientro - ne aveva concordato un altro in relazione al quale però era stato corrisposto il solo importo di € 10.000.00
I fideiussori, chiamati in causa, si costituivano anch'essi e deducevano che in data 13/4/2012 la aveva loro richiesto il pagamento CP_1
Pagina 3 dell'obbligazione garantita;
- che la richiesta di escutere la garanzia era illegittima;
- che in seguito avevano adito il Tribunale onde sentire pronunciare tale illegittimità o comunque dichiarare la risoluzione del contratto di fideiussione ovvero la cessionaria decaduta dalla garanzia ovvero ancora essi fideiussori liberati dalla stessa per fatto della creditrice.
Nel corso del giudizio interveniva il fallimento della debitrice ceduta, la e il giudizio veniva interrotto. CP_3
Riassunta la causa, il restava contumace. CP_3
Con comparsa del 4/6/18 spiegava intervento volontario la CP_2
che dichiarava di essere succeduta ex art. 58 testo unico bancario nel credito vantato della , ed aderiva alle domande e alle difese CP_1
della sua cedente, della quale chiedeva la estromissione.
Disattese le richieste istruttorie, venivano precisate le conclusioni e il giudizio veniva deciso con sentenza n. 748/2020 in data 11/5/2020, con cui il Tribunale, dichiarata improcedibile la domanda nei confronti della
[...]
, rigettava la domanda degli attori e dei fideiussori;
in accoglimento Pt_6
della domanda riconvenzionale della convenuta, condannava Parte_1
ed i garanti al pagamento, nei confronti della , della somma CP_1
di € 39.265,35, oltre interessi dalla domanda ex D.lgs. n. 231/2002, nonché delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 1.12.2020, proponevano appello la nonché , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e , questi ultimi tre quali eredi di , sulla
[...] Parte_5 Persona_1
base dei motivi di seguito illustrati, formulando le seguenti conclusioni:
1) in via principale, ad accoglimento integrale dei motivi di gravame, riformare la sentenza impugnata nelle parti meglio individuate in narrativa
e nelle quali ha errato e, per l'effetto, accogliere le domande formulate da
Pagina 4 e dai personali garanti, dichiarando che nulla è dovuto Parte_1
dagli appellanti alla per nessun titolo, con CP_4 CP_2
liberazione dei garanti anche in ragione della nullità dei contratti di fideiussione;
2) sempre in via principale, ad accoglimento integrale dei motivi di gravame, riformare la sentenza impugnata nelle parti meglio individuate in narrativa e nelle quali ha errato e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande riconvenzionali, dichiarando che nulla è dovuto Contr dagli appellati e per nessun titolo anche -per ciascuno di CP_2
essi- per difetto di legittimazione;
3) in ogni caso accogliere l'atto di appello e conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente la domanda riconvenzionale proposte, giacchè inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto, e comunque dichiarando che è priva di legittimazione e CP_2 Controparte_1
ha dichiarato di non essere più titolare dell'asserito credito;
4) comunque
–in integrale riforma della sentenza impugnata- rigettare ogni avversa domanda inammissibile ed infondata ed accogliere tutte le domande proposte in primo grado e nel presente giudizio dagli appellanti. 5) in ogni caso vinte in ogni caso le spese e i compensi professionali del doppio grado;
6) sospendere la efficacia esecutiva e/o la esecuzione della sentenza di primo grado per le ragioni espresse in narrativa”.
In via istruttoria, chiedevano l'ammissione di prova testimoniale e dell'interrogatorio formale, nonché l'acquisizione di atti e di c.t.u..
Si costituiva la chiedendo: Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare inammissibile l'appello avversario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c., in quanto lo stesso non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
Pagina 5 - rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecutività non avendo l'appellante non solo provato, ma neppure indicato i gravi e fondati motivi di cui al combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c., così come illustrato in narrativa;
- dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria relativa alla pretesa nullità per violazione della normativa antitrust in quanto nuova, e come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: rigettare
l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la
Sentenza n. 748/020, emessa in data 7/5/2020 dal Tribunale di Avellino –
Sezione II Civile, pubblicata in data 11/5/2020; IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare le istanze istruttorie formulate ex adverso in quanto inammissibili
e/o tardive e/o irrilevanti e/o non pertinenti rispetto alla fattispecie per cui
è causa per i motivi dedotti in atti e in particolare nelle memorie ex art.
183, comma 6, n. 2 e n. 3 c.p.c. di da intendersi qui CP_1
integralmente trascritte e richiamate. Con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e produzione;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. Con condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si costituiva anche la rassegnando, a sua volta, le seguenti CP_2
conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare inammissibile l'appello avversario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c., in quanto lo stesso non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecutività non avendo l'appellante non solo provato, ma neppure indicato
i gravi e fondati motivi di cui al combinato disposto degli artt. 283 e 351
Pagina 6 c.p.c., così come illustrato in narrativa;
- dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria relativa alla pretesa nullità per violazione della normativa antitrust in quanto nuova, e come tale inammissibile ex art. 345
c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE, NEL
MERITO: rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 748/020, emessa in data 7/5/2020 dal Tribunale di
Avellino – Sezione II Civile, pubblicata in data 11/5/2020; IN VIA
SUBORDINATA: in caso di estromissione di e/o di Controparte_1
ritenuta diversa applicazione dell'art. 111 c.p.c., dato atto dell'intervenuta cessione del credito da a rigettare Controparte_1 CP_2
l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, se del caso anche in via di appello incidentale, condannare gli appellanti a pagare in favore di la CP_2
somma di Euro 40.117,39=, oltre interessi convenzionali nella misura pari al tasso di mora previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, ovvero quella diversa accertanda somma, maggiore o minore, che risulterà dagli stessi dovuta;
IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare le istanze istruttorie formulate ex adverso in quanto inammissibili e/o tardive e/o irrilevanti e/o non pertinenti rispetto alla fattispecie per cui è causa per i motivi dedotti in atti e in particolare nelle memorie ex art. 183, comma 6,
n. 2 e n. 3 c.p.c. di da intendersi qui integralmente CP_1
trascritte e richiamate. Con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione
e produzione;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali. Con condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Non si costituiva il Controparte_3
Pagina 7 Con ordinanza del 6.5.2021, la Corte di Appello rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, riservava la causa in decisione, con fissazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******************************
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere integralmente rigettato.
1. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., con conseguente rigetto delle eccezioni sollevate dalle società appellate al riguardo.
1.a E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare
Pagina 8 l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, gli appellanti hanno indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere il rigetto delle domande che il giudice ha accolto.
Ne deriva che l'atto difensivo presentato dagli appellanti nel presente giudizio soddisfano sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
1.b Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per
Pagina 9 assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021,
n.37272).
2. Giova, anzitutto, partire dalla decisione del giudice di prime cure al fine di meglio comprendere le doglianze articolate da parte appellante.
La aveva stipulato in data 10.12.2010 con la Parte_1 [...]
un contratto di factoring con cui si era impegnata a cedere Controparte_1
pro solvendo i propri crediti alla predetta società: tra questi crediti vi era quello vantato nei confronti della per complessivi € 111.278,57 CP_3
per fatture dei primi mesi del 2011, non adempiuto dalla debitrice che aveva corrisposto solo i 10.000,00 euro iniziali del piano di rientro Contr proposto alla e non aveva, poi, onorato il debito residuo.
La società cedente imputa alla cessionaria le seguenti inadempienze contrattuali che sono state tutte escluse dal Tribunale.
A) La contestazione afferente la legittimità della ritenzione compensativa Contr delle somme riscosse da altri creditori, operata dalla , è stata ritenuta infondata perché contemplata dall'art. 16 delle condizioni generali di contratto. Contr B) Quanto alla deduzione relativa alla colpevole inerzia della nella gestione dei crediti nei confronti della oggetto di cessione, il giudice CP_3
di prime cure ha rilevato che il factor già in data 14.3.2011 aveva comunicato alla la cessione dei crediti che sarebbero scaduti dopo CP_3
qualche mese, e nelle comunicazioni del 13.4.2011 e del 9.5.2011 i crediti
Pagina 10 che sarebbero scaduti successivamente. Dopo le prime scadenze, la cessionaria iniziò a sollecitare i pagamenti ma, poiché la debitrice ceduta era in crisi e iniziò a chiedere dilazioni, si arrivò nell'ottobre 2011 ad un piano di rientro proposto dalla d accettato dalla cedente e dal factor;
CP_3
tuttavia, la si limitò a pagare, con bonifico del 7.11.2011, l'anticipo CP_3
promesso di € 10.000,00 ma non anche i pagamenti per i quali aveva chiesto la rateizzazione in 12 mesi e che furono, poi, oggetto di domanda sia della cedente che della cessionaria.
E' stata, perciò, esclusa dal Tribunale l'asserita inerzia colpevole del factor, tenuto conto altresì della difficile solvibilità della debitrice ceduta che è anche stata dichiarata fallita nel corso del giudizio, di talché nessun pregiudizio si è verificato nel breve lasso di tempo intercorrente tra la scadenza dei crediti ceduti tra fine primavera ed estate 2011 e le trattative instaurate tra le parti da giugno a novembre 2011 per cercare di ottenere il maggior adempimento possibile.
C) E' stata, infine, esclusa anche l'illegittimità della mancata restituzione alla della titolarità dei crediti nei confronti della ggetto Parte_1 CP_3
di cessione, nonostante la conforme e tempestiva richiesta in termini, anche di risoluzione della cessione.
L'art. 8 delle condizioni contrattuali, ad avviso del Tribunale, non legittimava la richiesta di risoluzione né, quindi, obbligava il factor a prenderla in considerazione;
la cedente, invero, con la missiva del
22.12.2011 non aveva offerto alla cessionaria la restituzione delle anticipazioni avute, gli interessi e le spese, bensì solo l'impegno a pagare il residuo dovuto dalla debitrice ceduta “senza aggravio di interessi” a mezzo di 8 effetti cambiari.
Pagina 11 Dalla infondatezza di questi tre punti il primo giudice ha fatto derivare anche quella della quarta ed ultima inadempienza lamentata dall'attrice, costituita dall'illegittima richiesta del factor ad essa cedente di quanto colpevolmente ancora non recuperato dalla debitrice ceduta.
3. Come primo motivo di gravame, gli appellanti deducono il sopravvenuto difetto di legittimazione della e la carenza di prova della CP_1
Contr legittimazione di assumendo che, da un lato, la ha di CP_2
fatto confessato di non essere più titolare dell'asserito credito, dall'altro che la non ha dimostrato adeguatamente che tra i crediti ad essa CP_2
Contr ceduti dalla in virtù di contratto di cessione di crediti stipulato il
15.10.2018 vi fosse quello oggetto del presente giudizio.
La doglianza appare, anzitutto, tardiva, perché non sollevata in primo grado subito dopo l'intervento della ed è anche intrinsecamente CP_2
contraddittoria: essa, difatti, finisce per escludere la titolarità del credito de quo in capo ad entrambe le società, negando che la cessione abbia riguardato il credito della nei confronti degli odierni CP_1
appellanti ma, nel contempo, disconoscendo che lo stesso credito sia
Contr rimasto in capo alla individuata come solo apparente cedente.
L'assunto è, inoltre, privo di fondamento.
Invero, con contratto di cessione di crediti pecuniari del 15.10.2018 di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi dell'art. 58 del TUB, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27.10.2018 n. 126, la si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un CP_2
portafoglio di crediti identificabili in “blocco” ai sensi del citato art. 58, costituito da crediti pecuniari di cui la era titolare nei Controparte_1
confronti di fornitori classificati “a sofferenza o quale inadempienza
Pagina 12 probabile” nell'ambito di operazioni di finanziamento realizzate nel periodo compreso tra l'1.1.2005 e il 31.12.2017 nella forma del factoring.
Gli appellanti deducono che la non abbia dato prova che CP_2
ricorrano i presupposti caratterizzanti i crediti oggetto di cessione e, quindi, della sua legittimazione attiva.
Ora, il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto: a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, la Banca d'Italia ha confermato che per "rapporti giuridici individuabili in blocco" devono intendersi "i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo", chiarendo che lo stesso
"può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del
Pagina 13 complesso dei rapporti ceduti" (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta,
d'altronde, un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere
"determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che siano richiamati criteri sufficienti per consentirne l'identificazione.
La giurisprudenza di legittimità ha, in qualche misura, limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari ed ha affermato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, contratto a forma libera, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 13/06/2024, n.16526; 29/12/2017, n.31188: nella specie la
S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie). A tali fini, si è correttamente evidenziato che i crediti ceduti possono essere individuati anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali, tra cui la dicitura “crediti a sofferenza”.
Pagina 14 Dagli elementi innanzi rappresentati si desume che l'individuazione dei crediti trasferiti è avvenuta, nella fattispecie, in base ad una serie di criteri oggettivi, quali essenzialmente la natura della posizione creditoria, la sua classificazione “in sofferenza” nonché il loro ambito temporale, in conformità quindi alla Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti)
(collettivamente, i "Crediti"). L'onere probatorio in capo alla cessionaria deve, pertanto, considerarsi assolto con la produzione di detto avviso di cessione, appalesandosi per contro generica la (tardiva) contestazione dell'appellante, e non prospettandosi, comunque, alcun elemento per cui dubitare della veridicità o pertinenza delle specifiche indicazioni offerte dalle cessionarie.
Non può fondatamente dubitarsi del fatto che la posizione creditoria in questione sia ricompresa nell'oggetto della cessione, in quanto il credito vantato verso la era relativo a fatture del 2011 e proprio in CP_3
considerazione dell'omesso pagamento della società debitrice era stato stipulato un piano di rientro, poi onorato solo parzialmente ed oggetto quindi della presente azione giudiziaria. La inoltre, era CP_3
pacificamente poco solvibile al punto che era stata successivamente dichiarata fallita, di guisa che, alla luce di tali univoci elementi relativi alla condizione economica della il credito de quo deve ritenersi senz'altro CP_3
categorizzabile tra quelli in sofferenza o probabilmente inadempiuti.
Inoltre, trattandosi di cosiddetta cessione in blocco di crediti, la mancata indicazione dei nominativi specifici non è rilevante, come pure l'art. 2834
c.c. è del tutto inoperante, con conseguente applicazione della disciplina speciale di cui alla L. 130/99 e all'art. 58 T.U.B. che esclude esplicitamente qualsiasi formalità o annotazione per il trasferimento delle garanzie.
Pagina 15 Significativo, infine, è anche che la ha confermato, in CP_1
questa sede, che il credito controverso rientra tra quelli ceduti alla CP_2
Per tali concordanti ragioni, deve ritenersi che la posizione creditoria vantata da nei confronti di sia stata oggetto della CP_1 CP_3
cessione in esame e che, di conseguenza, la è succeduta, a CP_2
titolo particolare, nella relativa posizione creditoria.
4. E' noto, poi, che la cessione di credito in corso di causa determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
Ne deriva che la sentenza di primo grado è stata, pertanto, pronunciata correttamente nei confronti delle parti originarie e produrrà gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c., non avendo tutte le parti richiesto o concordato l'estromissione della cedente o la condanna diretta in favore della cessionaria.
Ad ulteriore conferma della correttezza della decisione impugnata, può anche considerarsi che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, il giudice può procedere alla condanna del debitore all'adempimento direttamente in favore del cessionario, a prescindere dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, solo ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al
Pagina 16 verificarsi della cessione stessa: presupposti questi ultimi non verificatisi nella fattispecie, come sopra rilevato.
Ed in ogni caso, nell'ipotesi di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., anche quando sussistono i presupposti sopra indicati (espressa domanda formulata dal cessionario per il pagamento diretto;
adesione del cedente;
assenza di contestazioni da parte del debitore ceduto) il giudice ha la facoltà ("può") di pronunciare la condanna del convenuto all'adempimento diretto in favore del cessionario. Non vi è, quindi, un obbligo in tal senso da parte del giudice (ma solo una facoltà), proprio per la previsione di cui all'art. 111
c.p.c., comma 3, per il quale la sentenza pronunciata contro l'alienante del credito litigioso spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (Cassazione civile sez. I, 19/04/2023, n.10442).
Deve essere pertanto disatteso anche il secondo motivo di gravame.
5. Passando al merito della vicenda, parte appellante rileva che il factor aveva preferito trattenere le somme versate dalla soc. IN UT e si era disinteressato di curare i rapporti con la né aveva autorizzato la CP_3
Gran Service ad attivarsi nei confronti della debitrice ceduta, così pregiudicando la posizione della Quest'ultima, inoltre, aveva Parte_1
Contr Con segnalato alla che la aveva instaurato un giudizio nei confronti di una sua società debitrice e, quindi, il factor avrebbe potuto attivarsi per recuperare il proprio credito nei confronti del debitor debitoris, operando immediatamente tutte le azioni recuperatorie possibili, come ad esempio Contr l'intervento nel giudizio promosso da nei confronti di per CP_3
l'adempimento del proprio credito verso quest'ultima. Assume, ancora,
l'appellante che anche la previsione contenuta nell'art. 16 del contratto richiamato dal primo giudice, non consentiva al factor di trattenere importi Contr relativi ad altri debitori ceduti né comunque escludeva l'obbligo della
Pagina 17 di comportarsi secondo buona fede ed attivare, quindi, immediatamente ogni iniziativa conservativa del credito. Contr In sostanza, l'appellante denuncia la violazione da parte di degli obblighi di correttezza e buona fede per aver la Banca preferito appropriarsi di somme provenienti da terzi debitori ceduti, in luogo di coltivare diligentemente ed efficacemente le azioni nei confronti del debitore ceduto precludendo per di più ogni iniziativa della CP_3 Parte_1
La doglianza è infondata.
L'art. 16 delle condizioni generali del contratto di leasing, rubricato
“Compensazione volontaria”, prevede che “Il Factor avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Fornitore con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ivi compresi i crediti di terzi nei confronti dei quali il Factor si sia reso cessionario o comunque garante”.
Non vi è dubbio, anzitutto, che tale disposizione contrattuale, che si ricollegava alla pacifica natura pro solvendo della cessione, consentiva al
Factor di procede ad una “compensazione” tra – da un lato - i propri debiti verso il Fornitore e – dall'altro - i crediti vantati verso il Fornitore ed anche nei confronti dei debitori ceduti;
tra le modalità di tale compensazione è, poi, espressamente prevista la possibilità di “trattenere somme”.
A tale disposizione si ricollega anche l'art. 8 del contratto di factoring che prevede espressamente la facoltà del Factor di agire, in caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, sia nei confronti del Fornitore che del Debitore per il recupero di quanto dovutogli, nonché di stipulare transazioni con il Debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna.
Pagina 18 Contr Ed è appunto ciò che ha fatto la “compensando” il credito di €
101.278,57 che vantava verso la - per aver anticipato parte dei Parte_1
corrispettivi dei crediti ceduti ed in conseguenza dell'inadempimento della al pagamento del saldo del piano di rientro - con le somme riscosse CP_3
Contr dalla da altra debitrice ceduta, la soc. IN, con una differenza pari al saldo finale reclamato di € 39.062,79 al 9.1.2012, che è, poi, la somma oggetto della condanna emessa dal giudice di primo grado.
5.1 E' vero che, come sostenuto da parte appellante, questa facoltà concessa dal contratto non esimeva il Factor dall'agire rispettando gli obblighi generali di buona fede e correttezza, che si traducevano nell'obbligo di attivarsi tempestivamente per recuperare il credito ceduto.
Di guisa che occorre valutare la diligenza del comportamento tenuto dalla Contr
nel cercare di recuperare le somme spettanti alla nei Parte_1
confronti della CP_3
Al riguardo, non è contestato che, come affermato dal primo giudice, la cessionaria, dopo la scadenza del predetto credito, aveva iniziato, in un periodo di tempo contenuto, a sollecitarne i pagamenti e che la debitrice, che si trovava in una situazione di crisi di liquidità, cominciò a chiedere dilazioni fino a che, nell'estate del 2011 (v. mail 3.8.2011), vi furono trattative che si conclusero con un piano di rientro poi non onorato dalla che si limitò, con bonifico del 7.11.2011, a pagare l'anticipo di € CP_3
10.000,00. Nel corso del giudizio iniziato nel febbraio 2012 è, infine, Contr intervenuta la domanda riconvenzionale della di pagamento nei confronti della società ceduta. Contr Gli appellanti insistono sul fatto che la , pur essendo stata informata di un giudizio instaurato dalla verso una propria debitrice, non è CP_3
Pagina 19 intervenuta in questo giudizio al fine di recuperare le somme ad essa spettanti. Contr Sul punto, deve osservarsi che la non era legittimata ad intervenire nel giudizio suddetto, essendo il suo credito del tutto autonomo e distinto rispetto all'oggetto del giudizio medesimo, essendo insufficiente la qualità di creditrice di una delle parti per intervenire in un processo promosso dalla parte medesima e mancando i presupposti per poter agire in via surrogatoria ex art.
2.900 c.c. Significativo, del resto, è che gli appellanti abbiano prospettato genericamente il dovere di intervenire nel processo Contr promosso dalla senza precisare il tipo di azione che la Parte_1
avrebbe potuto e dovuto svolgere.
In ogni caso, non è stato fornito alcun elemento in ordine all'esito di detto giudizio e, quindi, alla prova della concreta utilità che l'eventuale iniziativa Contr assunta dalla verso la o la debitrice di quest'ultima, anche CP_3
attraverso un eventuale ricorso monitorio (come prospettato dagli appellanti), avrebbe potuto effettivamente raggiungere, considerato che detta società non era stata in grado di onorare il piano di rientro concordato e si trovava in una situazione di grave difficoltà economica che culminò poi con il suo fallimento. Contr Ne deriva che non può certo ravvisarsi nella condotta tenuta dalla una violazione dei principi di diligenza e buona fede idonea a determinare la Contr perdita del diritto di credito acquisito dalla per effetto della cessione dei crediti operata dalla società odierna appellante.
6. Appare, altresì, evidente anche la correttezza della decisione del
Tribunale in ordine alla irrilevanza ed al carattere generico o meramente valutativo delle prove orali richieste dalla Parte_1
Pagina 20 In effetti, i capi 1) e 2) riguardano circostanze pacifiche, ossia la Contr compensazione operata dalla con la quale è stato ridotto il proprio Parte credito verso posto che il punto controverso è rappresentato solo dalla valutazione di dette circostanze, in particolare sotto l'aspetto giuridico della correttezza e buona fede. Contr I capi da 3) a 8), poi, riguardano il rapporto tra la e la di cui la CP_3
prima era creditrice, come sopra esaminato e ritenuto ininfluente ai fini della decisione, nonché alcuni giudizi di natura valutativa, quale l'omessa Contr iniziativa imputata alla confidando sui rientri delle fatture IN ovvero le conseguenze che tale omissione avrebbe provocato sulla possibilità della di proseguire autonomamente per recuperare Parte_1
Co il credito verso .
Tanto più se si considera che il giudice di primo grado ha correttamente Parte escluso il diritto della ad ottenere dal factor la titolarità dei crediti oggetto di cessione rimasti inadempiuti dalla debitrice ceduta per permetterle di agire verso di essa (terza inadempienza sopra riportata); e tale decisione non è stata in alcun modo censurata dagli appellanti.
Contr L'ultimo capo riguarda, infine, la presunta minaccia di di segnalare il nominativo di alla Centrale Rischi, minaccia non attuata e Parte_1
comunque ininfluente ai fini della ricostruzione della vicenda complessiva né fonte di un'autonoma doglianza da parte degli istanti.
Le considerazioni fin qui svolte valgono anche per le richieste di acquisizione di copie di atti, di ordine di esibizione e di CTU contabile,
Contr afferenti pur sempre ai rapporti tra e ovvero alle posizioni CP_3
creditorie tra e i propri debitori ceduti, anch'esse ininfluenti Parte_1
sulle ragioni della decisione adottata.
Pagina 21 Per concludere sul punto, deve essere confermata la sentenza gravata anche nella parte in cui ha ritenuto inammissibili e irrilevanti tutte le prove richieste dalla Parte_1
7. Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti fideiussori assumono che la fondatezza delle contestazioni della si riverbera anche sulla Parte_1
loro posizione e che la pretesa azionata dal creditore era abusiva in quanto lo stesso non aveva proposto le sue istanze nei confronti del debitore ceduto, anche in relazione alla previsione di cui all'art. 1957 c.c.
Gli appellanti, inoltre, eccepiscono la nullità delle fideiussioni per violazione della Legge n. 287/1990 in quanto le clausole in esse contenute ricalcano il modello ABI concordato nell'ottobre 2002 e, stante la loro gravità, incidono sulla validità dell'intero contratto.
Ora, le considerazioni sopra espresse in ordine alla esclusione dei dedotti Contr profili di negligenza del comportamento tenuto dalla privano di fondamento le medesime contestazioni dei fideiussori relative all'asserito colpevole ritardo con cui il creditore avrebbe proposto le sue istanze verso il debitore ceduto.
Per quanto riguarda l'eccepita nullità della fideiussione derivante dalla nullità delle clausole conformi al modello ABI di deroga agli artt. 1945,
1957 e 1939), deve in primo luogo osservarsi che parte appellante non ha neppure indicato quali sono le clausole del contratto riproduttive di detto modello ed ha invocato l'applicazione dell'art. 1957 solo incidentalmente ed in termini del tutto generici quanto alla successione temporale dei fatti.
In secondo luogo, le determinazioni della Banca d'Italia hanno riguardato specificamente il settore bancario e le ripercussioni significative sul mercato rilevante del credito conseguenti alla violazione dell'art. 2 della normativa Antitrust e all'intesa illecita. Tali aspetti sono estranei, però, alla
Pagina 22 fattispecie concreta in cui la garanzia non ha ad oggetto operazioni bancarie e non può inquadrarsi in questo settore.
In terzo luogo, l'eccezione è comunque infondata per le considerazioni di seguito svolte.
Le sezioni Unite, dirimendo così i dubbi sorti in giurisprudenza, ha stabilito che «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».
Nel menzionato arresto del massimo consesso nomofilattico è stato inoltre chiarito che la regola dell'art. 1419 c.c., comma 1, enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la
“conservazione”, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Si è, ancora, rilevato che «tale ultima evenienza è di ben difficile
Pagina 23 riscontro nel caso in esame;
ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione”.
Per concludere sul punto, alla stregua delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità, dalle quali non v'è ragione di discostarsi, nella fattispecie, l'asserita violazione della normativa antitrust potrebbe solo comportare la nullità parziale della fideiussione oggetto di causa, limitatamente alle clausole riproduttive delle illecite intese anticoncorrenziali sanzionate dall'Autorità Garante, non essendo stato dimostrato che la parte garante non avrebbe stipulato il contratto in assenza di quelle clausole;
fatto questo che – è il caso di ribadire - risulterebbe oltremodo difficile da provare, ove si consideri che l'espunzione delle dette clausole dal testo contrattuale ha finito indubbiamente per migliorare la posizione del fideiussione, consentendogli di opporre al creditore eccezioni altrimenti precluse. Non può ritenersi che, in mancanza delle clausole in esame, le parti non avrebbero stipulato il contratto, atteso l'interesse della creditrice ad ottenere una garanzia e quello del garante ad una disciplina di maggior favore (Cass. sez. un., 30/12/2021, n.41994).
L'eccepita nullità, pertanto, oltre ad apparire priva dei suoi presupposti operativi, è anche irrilevante quanto agli effetti che avrebbe prodotto sulla pretesa creditoria accertata in capo alla società istante, e, in ultima analisi, rispetto alla utilità pratica che il garante ricaverebbe da siffatta nullità.
Pagina 24 8. Conclusivamente, tutti i motivi di appello devono essere disattesi e, stante la mancata impugnazione delle altre parti della decisione, deve confermarsi integralmente la sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo unitariamente in favore delle società appellate in quanto difese dallo stesso avvocato, con l'aumento del 30% per la pluralità di parti, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta e dell'esito della lite, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al valore della causa (da € 26.001 ad € 52.000) ex D.M.
n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
Deve essere, infine, respinta la richiesta degli appellati di condannare d'ufficio controparte ad una somma equitativamente determinata ex art. 96
c.p.c. Non ricorrono, invero, i presupposti della lite temeraria, posto che non si ravvisano nell'iniziativa giudiziaria assunta dalla - che Parte_1
ha comunque introdotto temi di discussione non semplici e meritevoli di approfondimento - la consapevolezza dell'infondatezza della domanda o della mancanza della ordinaria diligenza necessaria per acquisire tale consapevolezza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 748/2020 del
Tribunale di Avellino pubblicata in data 11.05.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza gravata;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della e della che liquida in Controparte_1 CP_2
Pagina 25 complessivi € 9.990,80 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, VA e Cpa come per legge.
Visti gli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L.n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in via solidale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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