Articolo 4 della Legge 3 novembre 1988, n. 498
Articolo 3Articolo 5
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19 novembre 1988
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20 milioni annui per il triennio 1988-1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 19 novembre 1988