Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01844/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00777/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 777 del 2025, proposto da
OV UL, ER UL e IA AL, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosa IA Acunto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San OV La Punta, non costituito in giudizio;
Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
avverso
il silenzio-inadempimento del Comune di San OV La Punta sull’istanza di sanatoria edilizia presentata nell’anno 1986 da AT UL, dante causa degli attuali interessati, in relazione ad un fabbricato censito in catasto al foglio 11, particella 15;
nonché per la condanna
del Comune alla corresponsione dell’indennizzo di cui all’art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, chiedendo anche l’indennizzo di cui all’art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990, hanno contestato il silenzio-inadempimento del Comune di San OV La Punta sull’istanza di sanatoria edilizia presentata nell’anno 1986 da AT UL, dante causa degli attuali interessati, in relazione ad un fabbricato censito in catasto al foglio 11, particella 15.
Nel ricorso, in sintesi, si rappresenta in fatto e diritto quanto segue: a) l’istanza di sanatoria è stata regolarmente istruita e risulta fornita dei pareri favorevoli degli enti competenti; b) dopo il decesso del dante causa, gli eredi sono venuti a conoscenza del fatto che per errore l’immobile era stato oggetto di confisca penale (il decreto di confisca, risalente all’anno 1994, riguardava in realtà un diverso immobile); c) gli interessati hanno ottenuto la correzione dell’errore dal Tribunale di Catania nell’anno 2004; d) nonostante la correzione, il Comune non ha rilasciato la concessione in sanatoria e ha ritardato anche nel rilascio del certificato di inesistenza di vincoli richiesto nell’anno 2005; e) i ricorrenti hanno sollecitato la conclusione del procedimento di sanatoria nell’anno 2023 e il Comune ha inizialmente determinato gli oneri dovuti per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria; f) successivamente, tuttavia, il procedimento di determinazione degli oneri è stato sospeso, sul rilievo che vi sarebbero ancora questioni pendenti relativa alla confisca; g) a seguito di accesso agli atti, gli interessati ha scoperto che l’Ufficio Legale del Comune aveva già riconosciuto la regolarità della situazione; h) l’Amministrazione ha, però, chiesto ulteriori chiarimenti all’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata e l’Agenzia ha interpellato il Tribunale di Catania, il quale nell’anno 2025 ha disposto la cancellazione di una trascrizione pregiudizievole relativa all’immobile, confermando nuovamente che il bene non era soggetto a confisca; i) gli interessati hanno diffidato nuovamente il Comune di San OV La Punta a concludere il procedimento, ma l’Amministrazione non ha provveduto.
Il Comune di San OV La Punta non si è costituito in giudizio (pur depositando irritualmente documentazione, di cui quindi non può tenersi conto ai fini della decisione).
L’Amministrazione statale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Va in primo luogo dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, non essendo contestato il silenzio-inadempimento o altri atti adottati da tale Amministrazione.
Il ricorso è fondato quanto all’impugnazione del silenzio del Comune di San OV La Punta, in quanto, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, il Comune ha l’obbligo di concludere in qualche modo il procedimento.
Pertanto, deve ordinarsi al Comune di San OV La Punta di definire il procedimento nel termine di giorni sessanta, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa dalla presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
La domanda relativa all’indennizzo di cui all’art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990 non può, invece, essere accolta in quanto l’indennizzo per il mero ritardo richiede comunque che il privato attivi il potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ai sensi di quanto previsto dell'art. 28 del decreto legge n. 69/ 2013, convertito in legge n. 98/2013 (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, IV, 17 agosto 2023, n. 7797).
Tenuto conto della prevalente soccombenza del Comune di San OV La Punta, le spese di lite sono poste a carico di tale Amministrazione per la metà, mentre vanno interamente compensate fra i ricorrenti e l’Amministrazione statale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) accoglie il ricorso quanto alla contestazione del silenzio-inadempimento del Comune di San OV La Punta e ordina al Comune di definire il procedimento nel termine di giorni sessanta, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa dalla presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore; 2) rigetta la domanda relativa all’indennizzo di cui all’art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990; 3) condanna il Comune di San OV La Punta alla rifusione del 50% delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 550,00, oltre accessori di legge se dovuti; 4) compensa le spese di lite per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo OV Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO