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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3258/2023 R.G. sul ricorso depositato il 03/07/2023 proposto da (difesa dall'avv. Francesca Ascanelli) Parte_1
nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria
Grandizio) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati e per l'effetto annullarli ed accertare la
CP_ non tenutezza della ricorrente alla restituzione di quanto preteso dall' per i motivi di cui sopra;
2. per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla restituzione di quanto già CP_ trattenuto e di quanto sarà trattenuto nelle more dalla propria pensione, condannato l' a restituire le somme trattenute, oltre interessi e rivalutazione.
Parte ricorrente deduceva che: agiva avverso l'accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. IO n. 15044010 del sig. , , notificato alla parte ricorrente quale erede il 23 dicembre 2022, Persona_1
da parte di di Reggio Calabria, avente come oggetto il recupero di un pagamento non dovuto CP_1
1 per il periodo dal
1.01.2018 al 30.11.2020 dell'importo complessivo di €. 10.908,30 per i seguenti motivi: “sono state corrisposte quote di assegno di invalidità non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95” e la successiva comunicazione di recupero del 11.01.2023 notificata il 6 febbraio 2023.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è rigettato.
La causa ha ad oggetto un indebito pensionistico su pensione IO comunicato il 23.12.2022 per un periodo dal 1.1.2018 al 30.11.2020 e la ripetizione azionata a carico della parte ricorrente nella qualità di erede di . Persona_1
L'importo è € 10.908,30 calcolato al netto delle ritenute .
ASSENZA DOLO – ERRORE IMPUTABILE ALL' CP_1
CP_ Parte ricorrente deduce che i redditi superiori erano conosciuti dall' per cui l'erogazione errata era imputabile all'ente .
Orbene in primo luogo va detto che l'indebito non è contestato e parte ricorrente non nega il superamento del limite reddituale .
La conoscenza dei redditi a mezzo dei modelli 730 è posticipata rispetto ai mesi di erogazione , per CP_ cui non sussiste la condizione che l' conoscesse o avrebbe dovuto conoscere al momento della erogazione i redditi di lavoro dell'anno in corso di erogazione .
La ricorrente eccepisce pure che in ogni caso il recupero per il 2018 avrebbe dovuto essere effettuato entro il 31.12.2019, il recupero per il 2019 entro il 31.12.2020, il recupero per il 2020 entro il 31.12.2021.
CP_ L' ha replicato sostenendo che : il ricalcolo comprende la rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 42 della legge 335/1995 per gli assegni ordinari di invalidità; ai fini della riliquidazione a debito si è tenuto conto dei seguenti redditi trasmessi dall'Amministrazione finanziaria: Reddito da lavoro dipendente pari ad € 34.549,00 dichiarato con
Modello 730 del 18.06.2019; il conguaglio a debito è stato comunicato con lettera del 07.12.2020, ricevuta in data 14.01.2021, nelle more degli aggiornamenti procedurali alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall'art.150
DL 34/2020 convertito dalla L. 77/2020, per il ricalcolo del debito al netto dell'irpef e, successivamente, con comunicazione del 13 settembre 2021, ricevuta in data 13.01.2021;
2 in considerazione di quanto sopra esposto, l'indebito pari ad € 10.908,30, ricalcolato al netto delle ritenute fiscali ex art. 10, comma 2-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), è fondato e ripetibile in conformità all'art.13 comma 2 della L.412/91; la notificazione del debito è avvenuta tempestivamente alla luce della proroga del termine di cui al comma 2 dell'art.13 L.412/91 ai fini del recupero delle prestazioni indebite con riferimento alla campagna reddituale periodo d'imposta 2018; nella fattispecie il debito è interamente ripetibile in quanto la notifica è avvenuta entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, prorogato al 31 dicembre
2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, per effetto del comma 5 dell'art. 11 del Decreto-Legge 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (in G.U. 01/03/2021, n. 51).
****
CP_ Tutto ciò premesso va rilevato che l' prova la notifica dell'indebito già il 14.1.2021 con atto CP_ adottato il 7.12. 2020 e spedizione della lettera il 14.12.2020 ( v. allegato 1 alla memoria ove si legge < Dal ricalcolo è derivato un debito a suo carico pari ad euro 16.653,89 , al lordo delle ritenute fiscali. Con successiva nota le saranno comunicate le modalità di restituzione delle somme indebitamente percepite, il cui importo sarà calcolato tenendo conto dell'art. 150 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.) >.
CP_ In data 13.10. 2021 l' comunica la rideterminazione delle somme da restituire calcolate al netto.
L'art. 13 co.2 legge 412/91 disponeva già : < 2. L procede annualmente alla verifica delle CP_1
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza>.
L'art. 11 co.
5. d.l. 183 del 2020 convertito dalla legge n. 21 del 2021 dispone :
5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.>.
In giurisprudenza si è affermato < 1.2.– La Corte territoriale non ha violato la disciplina di legge
(art. 13 della legge n. 412 del 1991), che impone all' di procedere alla verifica nell'anno CP_1
civile in cui ha potuto acquisire conoscenza dei redditi maturati dal beneficiario di una determinata prestazione e di procedere, quindi, al recupero dell'eventuale indebito, a pena di decadenza, entro
3 l'anno civile successivo a quello della verifica (Cass., sez. lav., 8 febbraio 2019, n. 3802). Questa
Corte ha chiarito che, entro l'anno successivo alla verifica, l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e iniziare, dunque, il procedimento amministrativo di recupero, portandolo a conoscenza del pensionato, e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (Cass., sez. lav., 20 maggio 2021, n. 13918).> cass
Sez. L, Ordinanza n. 24282 del 2024.
Anche altra pronuncia < Trattandosi di indebito previdenziale, opera l'art.13, co.2 l. n.412/91, secondo cui l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Nell'interpretazione della
CP_ norma, questa Corte (Cass.3802/19, Cass.13915/21) ha precisato che l' ha un anno civile per procedere alle verifiche reddituali e dalla scadenza dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero (Cass.13915/21).
- Cass 847 del 2024.
Applicando i predetti principi al caso di specie può ritenersi che l'azione di recupero è stata tempestiva e legittima per il 2018 in virtù della proroga emergenziale .
CP_ Per il reddito percepito nel 2019 e le somme della IO versate nel 2019 , l' dimostra di aver avviato il recupero entro il 2020 ( d'altra parte il 730 /2020 redditi 2019 risulta formato il 11.5.2020
) .Tanto più per i redditi 2020 ove il 730/2021è formato il 29.4.2021
TITOLO ESECUTIVO
Nelle note scritte parte ricorrente deduce < l'avviso di accertamento in questa sede impugnato sia illegittimo per duplicazione di titolo esecutivo e violazione del principio del ne bis in idem e vada comunque annullato.>.
Il motivo è infondato .
Nessun accertamento qui è qualificabile come titolo esecutivo né vi è un atto soggetto al divieto di duplicazione. Vi sono solo comunicazioni di debito e rideterminazione somme di pensione , che sono prive di carattere esecutivo e possono essere reiterate senza alcun limite .
DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ART 3 LEGGE 241/90
Il motivo è infondato già per la considerazione che la legge 241/90 non è applicabile alla materia in esame non trattandosi di provvedimenti amministrativi autoritativi .
4 PROVA TESTIMONIALE
Parte ricorrente chiede prova testimoniale sulla circostanza < a) Vero è che il sig.
[...]
per molti anni ha ricevuto delle somme a titolo di pensione (ante anno 2018), di cui Persona_1
CP_ l' gli ha poi chiesto il rimborso, nonostante l'invio delle dichiarazioni dei redditi?.
La circostanza è priva di rilevanza al fine del tema di indagine posto che non si comprende in quale modo possa valere per risolvere una questione attinente ad altri anni e posto che la prassi non puo' in questa materia ( obbligazioni pubbliche ) essere fonte normativa trattandosi di obbligazioni di carattere pubblico soggette alla legge .
La domanda in conclusione non può essere accolta .
SPESE
Spese - manca la dichiarazione di esonero - a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 18.3.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3258/2023 R.G. sul ricorso depositato il 03/07/2023 proposto da (difesa dall'avv. Francesca Ascanelli) Parte_1
nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria
Grandizio) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati e per l'effetto annullarli ed accertare la
CP_ non tenutezza della ricorrente alla restituzione di quanto preteso dall' per i motivi di cui sopra;
2. per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla restituzione di quanto già CP_ trattenuto e di quanto sarà trattenuto nelle more dalla propria pensione, condannato l' a restituire le somme trattenute, oltre interessi e rivalutazione.
Parte ricorrente deduceva che: agiva avverso l'accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. IO n. 15044010 del sig. , , notificato alla parte ricorrente quale erede il 23 dicembre 2022, Persona_1
da parte di di Reggio Calabria, avente come oggetto il recupero di un pagamento non dovuto CP_1
1 per il periodo dal
1.01.2018 al 30.11.2020 dell'importo complessivo di €. 10.908,30 per i seguenti motivi: “sono state corrisposte quote di assegno di invalidità non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95” e la successiva comunicazione di recupero del 11.01.2023 notificata il 6 febbraio 2023.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è rigettato.
La causa ha ad oggetto un indebito pensionistico su pensione IO comunicato il 23.12.2022 per un periodo dal 1.1.2018 al 30.11.2020 e la ripetizione azionata a carico della parte ricorrente nella qualità di erede di . Persona_1
L'importo è € 10.908,30 calcolato al netto delle ritenute .
ASSENZA DOLO – ERRORE IMPUTABILE ALL' CP_1
CP_ Parte ricorrente deduce che i redditi superiori erano conosciuti dall' per cui l'erogazione errata era imputabile all'ente .
Orbene in primo luogo va detto che l'indebito non è contestato e parte ricorrente non nega il superamento del limite reddituale .
La conoscenza dei redditi a mezzo dei modelli 730 è posticipata rispetto ai mesi di erogazione , per CP_ cui non sussiste la condizione che l' conoscesse o avrebbe dovuto conoscere al momento della erogazione i redditi di lavoro dell'anno in corso di erogazione .
La ricorrente eccepisce pure che in ogni caso il recupero per il 2018 avrebbe dovuto essere effettuato entro il 31.12.2019, il recupero per il 2019 entro il 31.12.2020, il recupero per il 2020 entro il 31.12.2021.
CP_ L' ha replicato sostenendo che : il ricalcolo comprende la rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 42 della legge 335/1995 per gli assegni ordinari di invalidità; ai fini della riliquidazione a debito si è tenuto conto dei seguenti redditi trasmessi dall'Amministrazione finanziaria: Reddito da lavoro dipendente pari ad € 34.549,00 dichiarato con
Modello 730 del 18.06.2019; il conguaglio a debito è stato comunicato con lettera del 07.12.2020, ricevuta in data 14.01.2021, nelle more degli aggiornamenti procedurali alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall'art.150
DL 34/2020 convertito dalla L. 77/2020, per il ricalcolo del debito al netto dell'irpef e, successivamente, con comunicazione del 13 settembre 2021, ricevuta in data 13.01.2021;
2 in considerazione di quanto sopra esposto, l'indebito pari ad € 10.908,30, ricalcolato al netto delle ritenute fiscali ex art. 10, comma 2-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), è fondato e ripetibile in conformità all'art.13 comma 2 della L.412/91; la notificazione del debito è avvenuta tempestivamente alla luce della proroga del termine di cui al comma 2 dell'art.13 L.412/91 ai fini del recupero delle prestazioni indebite con riferimento alla campagna reddituale periodo d'imposta 2018; nella fattispecie il debito è interamente ripetibile in quanto la notifica è avvenuta entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, prorogato al 31 dicembre
2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, per effetto del comma 5 dell'art. 11 del Decreto-Legge 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (in G.U. 01/03/2021, n. 51).
****
CP_ Tutto ciò premesso va rilevato che l' prova la notifica dell'indebito già il 14.1.2021 con atto CP_ adottato il 7.12. 2020 e spedizione della lettera il 14.12.2020 ( v. allegato 1 alla memoria ove si legge < Dal ricalcolo è derivato un debito a suo carico pari ad euro 16.653,89 , al lordo delle ritenute fiscali. Con successiva nota le saranno comunicate le modalità di restituzione delle somme indebitamente percepite, il cui importo sarà calcolato tenendo conto dell'art. 150 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.) >.
CP_ In data 13.10. 2021 l' comunica la rideterminazione delle somme da restituire calcolate al netto.
L'art. 13 co.2 legge 412/91 disponeva già : < 2. L procede annualmente alla verifica delle CP_1
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza>.
L'art. 11 co.
5. d.l. 183 del 2020 convertito dalla legge n. 21 del 2021 dispone :
5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.>.
In giurisprudenza si è affermato < 1.2.– La Corte territoriale non ha violato la disciplina di legge
(art. 13 della legge n. 412 del 1991), che impone all' di procedere alla verifica nell'anno CP_1
civile in cui ha potuto acquisire conoscenza dei redditi maturati dal beneficiario di una determinata prestazione e di procedere, quindi, al recupero dell'eventuale indebito, a pena di decadenza, entro
3 l'anno civile successivo a quello della verifica (Cass., sez. lav., 8 febbraio 2019, n. 3802). Questa
Corte ha chiarito che, entro l'anno successivo alla verifica, l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e iniziare, dunque, il procedimento amministrativo di recupero, portandolo a conoscenza del pensionato, e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (Cass., sez. lav., 20 maggio 2021, n. 13918).> cass
Sez. L, Ordinanza n. 24282 del 2024.
Anche altra pronuncia < Trattandosi di indebito previdenziale, opera l'art.13, co.2 l. n.412/91, secondo cui l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Nell'interpretazione della
CP_ norma, questa Corte (Cass.3802/19, Cass.13915/21) ha precisato che l' ha un anno civile per procedere alle verifiche reddituali e dalla scadenza dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero (Cass.13915/21).
- Cass 847 del 2024.
Applicando i predetti principi al caso di specie può ritenersi che l'azione di recupero è stata tempestiva e legittima per il 2018 in virtù della proroga emergenziale .
CP_ Per il reddito percepito nel 2019 e le somme della IO versate nel 2019 , l' dimostra di aver avviato il recupero entro il 2020 ( d'altra parte il 730 /2020 redditi 2019 risulta formato il 11.5.2020
) .Tanto più per i redditi 2020 ove il 730/2021è formato il 29.4.2021
TITOLO ESECUTIVO
Nelle note scritte parte ricorrente deduce < l'avviso di accertamento in questa sede impugnato sia illegittimo per duplicazione di titolo esecutivo e violazione del principio del ne bis in idem e vada comunque annullato.>.
Il motivo è infondato .
Nessun accertamento qui è qualificabile come titolo esecutivo né vi è un atto soggetto al divieto di duplicazione. Vi sono solo comunicazioni di debito e rideterminazione somme di pensione , che sono prive di carattere esecutivo e possono essere reiterate senza alcun limite .
DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ART 3 LEGGE 241/90
Il motivo è infondato già per la considerazione che la legge 241/90 non è applicabile alla materia in esame non trattandosi di provvedimenti amministrativi autoritativi .
4 PROVA TESTIMONIALE
Parte ricorrente chiede prova testimoniale sulla circostanza < a) Vero è che il sig.
[...]
per molti anni ha ricevuto delle somme a titolo di pensione (ante anno 2018), di cui Persona_1
CP_ l' gli ha poi chiesto il rimborso, nonostante l'invio delle dichiarazioni dei redditi?.
La circostanza è priva di rilevanza al fine del tema di indagine posto che non si comprende in quale modo possa valere per risolvere una questione attinente ad altri anni e posto che la prassi non puo' in questa materia ( obbligazioni pubbliche ) essere fonte normativa trattandosi di obbligazioni di carattere pubblico soggette alla legge .
La domanda in conclusione non può essere accolta .
SPESE
Spese - manca la dichiarazione di esonero - a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 18.3.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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