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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/11/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario RI PO, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 7 novembre 2025 tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3159/2024 R.G. Lavoro, promossa da
in Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di (28.02.1948/21.09.2021) Parte_3 rappresentati e difesi per delega in calce al ricorso dall'avv. Cosimo
AN UN presso lo studio del quale in Barletta (BT) Via R.
Margherita n. 272/A sono elettivamente domiciliati ricorrente
contro
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.01.2022 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio Persona_1 dall'avv. Chiara Contursi ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.03.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso che il loro dante causa aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto;
che la CTU aveva riconosciuto la insussistenza del requisito sanitario;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che il sig. Parte_4
avente il diritto al riconoscimento del diritto all'indennità di
[...] accompagnamento, nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., dalla data della domanda amministrativa, oppure, in subordine, con decorrenza dalla data che sarà riconosciuta dal CTU nel corso del presente giudizio di merito. B)
Condannare di conseguenza l in persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via Ciro il Grande 21, alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda oppure, in subordine, con decorrenza dalla data che sarà riconosciuta dal
CTU nel corso del giudizio. C) Il tutto oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi come per legge sulla somma rivalutata con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, ex art. 429 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.”
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta la rinnovazione delle indagini peritali all'udienza del 7 novembre 2025, tenuta nelle forme in epigrafe indicate, verificata la regolarità delle comunicazioni del decreto di trattazione scritta, la causa è decisa con la presente sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita. Il de cuius con il ricorso per ATPO aveva chiesto accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento negata in sede ammnnistrativa
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a seguito Persona_2 dell'esame dei documenti in atti, aveva diagnosticato una serie di patologie che facevano ritenere insussistente il diritto rivendicato.
Condividendo le censure mosse all'operato peritale è stata disposta la rinnovazione delle indagini peritali a mezzo di altro CTU.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il CTU dott. Per_3
ha accertato che le patologie da cui era affetto il de cuius erano
[...] tali da determinarne la totale e permanente inabilità lavorativa ed altresì l'incapacità di deambulare e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio permanente di un accompagnatore dalla domanda amministrativa sino al decesso del 21.09.2021(cfr. la consulenza tecnica in atti, che qui deve intendersi integralmente trascritta).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il diritto a godere del chiesto beneficio, con la precisazione che la provvidenza dovrà essere corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa (14.06.2022) sino al 12 (data del decesso).
Ferma la decorrenza sopra indicata, ritenuto di dover rivedere l'orientamento sinora condiviso alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, risulta invece inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data, condividendo questo giudice il diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, restando esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell alla relativa erogazione. CP_1
Tale orientamento, cui si ritiene di dover dare seguito, prende le mosse dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass.
Civ. 9876/2019 tra le più recenti e Cass. n. 5338/2014, Cass. n.
6084/2014, Cass. n. 6085/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità della domanda rivolta ad ottenere la condanna dell alla erogazione delle prestazioni. CP_1
Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – seguono la soccombenza.
Le spese di consulenza, di entrambe le fasi di giudizio, che si liquidano con separati decreti devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
- accerta e dichiara che ai sensi dell'art. 1 legge n. 508/1988 sussistevano in capo al de cuius i requisiti sanitari Parte_3 per essere riconosciuto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita dalla domanda amministrativa al 21.09.2021;
- dichiara la inammissibilità della domanda di condanna;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi euro 3.865,50 oltre al rimborso delle spese generali ed IVA
e CAP, con distrazione;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 7 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
RI PO