TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/11/2025, n. 4599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4599 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 4356/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4356/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 13 novembre 2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Lambiasi C.F._1
RICORRENTE
E nato il [...] a [...], C.F.: CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Grisi
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 13.11.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, viste le conclusioni delle parti, la causa era riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.06.2025 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con nel Comune di Giffoni Valle Piana (Sa) in CP_1
1 r.g. 4356/2025
data 07.12.1986 e che dalla loro unione erano nati , e , Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 ormai maggiorenni ed autosufficienti.
In particolare, il ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il
Tribunale di Salerno con sentenza n. 2680/2024 pubbl. il 22/05/2024 aveva dichiarato la separazione personale dei predetti coniugi.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con propria memoria in data 06.11.2025 anche il resistente, si costituiva in giudizio CP_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza proporre ulteriori domande.
2. All'udienza del 13.11.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti concludevano chiedendo la sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, in assenza di ulteriori domande da parte dei soggetti legittimati, occorre procedere unicamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla deve disporsi con riguardo all'assegno divorzile.
Devono essere compiute le formalità di legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede: 2 r.g. 4356/2025
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 07.12.1986 nel
Comune di Giffoni Valle Piana (Sa) tra , nata il [...] in [...] Parte_1
Valle Piana (Sa), C.F.: e nato il [...] a [...] C.F._1 CP_1
Valle Piana (Sa), C.F.: trascritto nel Registro Atti Matrimonio del predetto C.F._2 comune al n. 79 parte II serie A - anno 1986;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giffoni Valle Piana (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4356/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 13 novembre 2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Lambiasi C.F._1
RICORRENTE
E nato il [...] a [...], C.F.: CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Grisi
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 13.11.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, viste le conclusioni delle parti, la causa era riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.06.2025 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con nel Comune di Giffoni Valle Piana (Sa) in CP_1
1 r.g. 4356/2025
data 07.12.1986 e che dalla loro unione erano nati , e , Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 ormai maggiorenni ed autosufficienti.
In particolare, il ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il
Tribunale di Salerno con sentenza n. 2680/2024 pubbl. il 22/05/2024 aveva dichiarato la separazione personale dei predetti coniugi.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con propria memoria in data 06.11.2025 anche il resistente, si costituiva in giudizio CP_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza proporre ulteriori domande.
2. All'udienza del 13.11.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti concludevano chiedendo la sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, in assenza di ulteriori domande da parte dei soggetti legittimati, occorre procedere unicamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla deve disporsi con riguardo all'assegno divorzile.
Devono essere compiute le formalità di legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede: 2 r.g. 4356/2025
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 07.12.1986 nel
Comune di Giffoni Valle Piana (Sa) tra , nata il [...] in [...] Parte_1
Valle Piana (Sa), C.F.: e nato il [...] a [...] C.F._1 CP_1
Valle Piana (Sa), C.F.: trascritto nel Registro Atti Matrimonio del predetto C.F._2 comune al n. 79 parte II serie A - anno 1986;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giffoni Valle Piana (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3