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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9632/2023
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 21 maggio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nata a [...], il [...] e residente in [...]
Manzella n. 4, CF: rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto C.F._1
Pulvirenti che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], residente in [...], al V.le M. Controparte_1
Rapisardi n. 308, c.f.: , , nato a [...] C.F._2 Controparte_2
(CT) l'08.01.1962, ivi residente in [...], c.f.: e C.F._3
, nato a [...] il [...], ivi residente al V.le Mario Controparte_3
Rapisardi n. 310, c.f. , eredi di deceduta a C.F._4 Persona_1
NA Etnea il 12.10.2022, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Cannavò che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTI
OGGETTO: accertamento subordinazione e differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Con ricorso depositato in data 20 settembre 2023 parte ricorrente ha premesso di aver lavorato alle dipendenze della IG.ra dal 14/12/2019 al 12/10/2022 presso la sua Per_1
abitazione, dapprima in Catania, Viale M. Rapisardi n. 310 (dal 14/12/21019 al 30/03/2021)
e poi in NA TN (Catania) alla Via Cancelliere n. 64 (dal 01/04/2021 al 12/10/2022), con qualifica di badante convivente che si occupava della preparazione dei pasti, della cura e dell'igiene della IGnora, oltre che della somministrazione dei farmaci alla stessa prescritti.
Ha riferito che prestava la propria attività lavorativa per 48 ore consecutive presso l'abitazione della IG.ra alternandosi con altra badante arrivando pertanto a Per_1
svolgere in una settimana n. 96 ore settimanali in un primo periodo (quando lavorava a
Catania) e poi per cinque giorni consecutivi alternandosi sempre con altra badante (dal
01/04/2021) quando poi ha lavorato a NA Etnea.
Ha esposto che solo formalmente era stata messa in regola in data 13/10/2020 a seguito di presentazione di domanda ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.L n. 19/2020 n. 34 del 16/07/2020 e successiva formalizzazione presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione presso la Prefettura di Catania avvenuta in data 18/05/2021.
Ha riferito che in data 18/10/2022 era stata inoltrata comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro a seguito del decesso della IG.ra Per_1
Ha riferito altresì di aver percepito mensilmente da €. 500,00 (periodo di lavoro a
Catania) ad €. 800,00 – 850,00 (periodo di lavoro a NA Etnea) a seconda della frequenza delle prestazioni lavorative, senza mai percepire alcunché a titolo di differenze di retribuzione, TFR, maggiorazione per festivi e ferie non godute, asseritamente spettanti rispettivamente nella misura di €. 1.380,00, €. 1.859,75, €. 226,12, €. 1.714,80 per un totale di €. 5.180,67.
Ha chiesto pertanto “1) Ritenere e dichiarare per le causali di cui in parte narrativa che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal 14/12/2019 al
12/10/2022. 2) Condannare la resistente al pagamento della somma di €.3.800,67 (n.d.r. rectius 5180,67 come precisato a verbale del 13 dicembre 2023) , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo per le causali di cui in ricorso, ovvero dichiarare dovute alla ricorrente quelle maggiori o minori somme che dovessero risultare in corso di causa e/o all'esito dell'eventuale CTU. 3) Condannare i resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al
pagina 2 di 8 sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e di non avere percepito i secondi”.
Parte resistente si è costituita tempestivamente in data 14 novembre 2023 e ha esposto che la ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa, in favore della IG.ra Per_1
deceduta a NA Etnea il 13.10.2022, dal 13.10.2020 fino al 12.10.2022, in
[...]
forza di contratto a tempo indeterminato, part time, con numero di ore settimanali 25 e con inquadramento come dipendente di livello B super, sulla scorta della classificazione del vigente CCNL di riferimento, con la mansione di “badante svolgente assistenza a persone autosufficienti”.
Ha riferito che la ricorrente non aveva alcuna formazione professionale e compiva attività come quelle di preparazione del vitto e della pulizia della casa in cui viveva con l'assistita, e si curava dell' igiene della stessa defunta IG.ra senza Persona_1
svolgere compiti sanitari e attività di natura infermieristica, come ad esempio la somministrazione dei farmaci prescritti, le terapie intramuscolari e sottocutanee, le medicazioni e i bendaggi, non avendone le specifiche competenze tecniche, e se ciò avveniva, in casi eccezionali, era esclusivamente sotto la visione ed il controllo della nuora IG.ra e / o del figlio . Controparte_4 CP_2
Ha esposto che il rapporto lavorativo era stato regolarizzato sin dall'inizio ed era cessato in data 12.10.2022 con la morte della IG.ra Persona_1
Ha contestato l'orario di lavoro dedotto in ricorso e l'asserito inizio del rapporto di lavoro tra le parti fin da dicembre 2019 e ha contestato altresì le differenze retributive pretese dalla parte ricorrente.
Ha asserito che la ricorrente aveva usufruito di venticinque giorni di ferie annue, asserendo in ogni caso che l'onere della prova al riguardo gravi sulla ricorrente.
Ha sostenuto altresì che il tfr era stato corrisposto alla lavoratrice, su richiesta della stessa mensilmente e che l'importo percepito riferito dalla stessa ricorrente - €. 800,00 /
850,00 mensili- fosse comprensivo della quota TFR mensile spettante alla lavoratrice.
Ha contestato i conteggi offerti dalla parte ricorrente e ha chiesto “Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa, accertare e dichiarare l'esattezza delle retribuzioni percepite da durante l'intercorso rapporto di lavoro subordinato con la Parte_1
IG.ra ;
2. Ritenere e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato Persona_1
pagina 3 di 8 tra la ricorrente e la IG.ra ha avuto inizio in data 13.10.2020 e cessato Persona_1 alla morte di quest'ultima il 12.10.2022, 3. Per l'effetto rigettare la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive in quanto illegittima e basata su circostanze infondate e non provate come esposto;
4. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Tentata infruttuosamente la conciliazione tra le parti, la causa è stata rinviata per discussione e decisione e in esito all'udienza del 21 maggio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della presente controversia è anzitutto l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della parte resistente fin dal 14 dicembre 2019 e con il maggiore orario dedotto in ricorso.
Ebbene, quanto alla prova della subordinazione, occorre muovere dal principio, pacificamente affermato in giurisprudenza, che spetta a colui che chiede l'accertamento di un rapporto di lavoro dipendente dare la prova della subordinazione, ossia dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, valorizzando quali possibili indici sintomatici in tal senso la continuità della prestazione, la predeterminazione della retribuzione, l'obbligo di osservanza di un determinato orario di lavoro. In particolare, il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, non c'è in atti alcuna prova documentale dell'asserito rapporto di lavoro tra le parti dal dicembre 2019 e la circostanza che tra le parti sia documentato un rapporto di lavoro dal 13 ottobre 2020 non consente di ritenere di per sé provato l'asserito precedente rapporto di lavoro tra le parti.
pagina 4 di 8 Quanto alla prova orale, mancano capitoli prova specifici circa l'esercizio dei poteri datoriali e l'unico capitolo formulato con riguardo all'asserita subordinazione fin dal 20191 risulta inammissibile, essendo generico ed integralmente valutativo, come pure la restante prova richiesta dalla parte ricorrente tramite rinvio alla parte in fatto, come rilevato con ordinanza a verbale del 17 gennaio 2024.
Sulla base delle considerazioni che precedono, vanno rigettate le domande relative all'asserito periodo di lavoro non regolarizzato anteriore al 13 ottobre 2020.
Parimenti devono essere rigettate per difetto di prova le domande relative al maggiore orario asseritamente svolto dalla parte ricorrente.
Al riguardo, infatti, quanto alla prova di un orario maggiore rispetto a quello regolarizzato, la giurisprudenza richiede una prova rigorosa gravante, secondo le ordinarie regole probatorie, sul lavoratore che abbia richiesto i relativi compensi.
In particolare, è stato precisato che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. sez. lav. n. 4076/2018, n. 16150/2018; Cass.n.13150/18), sicché “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/99; v., nello stesso senso, anche Cass. nn. 3714/2009, 19299/2014).
Spetta pertanto al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario e/o per lavoro supplementare, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti.
Ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale, quale fatto costitutivo della pretesa azionata. È stato poi precisato “che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa
pagina 5 di 8 circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore”
(Cass. n.1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998; Cass. n. 26985 del 22 dicembre
2009).
Devono invece essere accolte per le ragioni che seguono le domande relative alle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro regolarizzato dal 13 ottobre 2020 fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
A tale proposito, parte resistente non ha fornito prova – come sarebbe stato suo onere
- dell'adempimento delle proprie obbligazioni di natura retributiva con riguardo a quanto richiesto dalla parte ricorrente a titolo di tfr, maggiorazione festivo e ferie non godute.
Al riguardo, quanto al lavoro festivo esso risulta ammesso dalla stessa parte resistente nella memoria di costituzione ove si afferma “La ricorrente usufruiva di una giornata di riposo settimanale, coincidente, ogni 15 giorni, con una domenica” (così in memoria alla pagina 5), tuttavia non è stata fornita prova del pagamento della relativa maggiorazione per lavoro festivo.
Parimenti parte resistente non fornito alcuna prova di aver adempiuto al proprio obbligo di concedere le ferie, non articolando nemmeno alcun capitolo di prova in proposito, limitandosi ad asserire che la ricorrente avrebbe goduto di venticinque giorni di ferie annui e che sarebbe stato suo onere provare di aver lavorato nei giorni destinati alle ferie, citando al riguardo giurisprudenza di legittimità da ritenersi superata alla luce dei più recenti orientamenti.
È opportuno rammentare che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità
“Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (Cass. sez. lav. n. 21780/2022).
pagina 6 di 8 D'altra parte, la resistente non ha fornito prova dell'adempimento dell'obbligazione retributiva nemmeno relativamente al tfr, sostenendo di aver pagato mensilmente il tfr, unitamente alla retribuzione come richiesto dalla stessa lavoratrice.
Non vi è tuttavia alcuna prova del pagamento di tali anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, né la prova articolata al riguardo2 è stata ritenuta ammissibile in quanto richiesta in violazione dell'art. 2721 c.c.
Sulla base di quanto precede deve essere accolta la domanda di pagamento delle differenze retributive per tfr, maggiorazione festivo e ferie non godute.
In ordine al quantum, giova rammentare che “il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dell'attore, ai sensi degli artt. 167 comma 1 e 416 comma
3 c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi”
(Cass. sez. lav. n. 5949/2018).
Ebbene, nel caso di specie, parte resistente ha contestato solo genericamente i conteggi offerti dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo3, sostenendo l'impossibilità di articolare un'adeguata linea difensiva ma senza nemmeno fornire prova degli importi degli asseriti pagamenti, in via anticipata, del tfr.
Sulla base di quanto precede, deve ritenersi che la ricorrente vanti un credito per differenze retributive pari ad € 3800,67 di cui € 1859, 75 per tfr, € 226,12 per maggiorazione festivo e € 1714,80 per indennità sostitutiva delle ferie.
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3800,67 per i titoli prima specificati, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3° c.p.c., dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Il parziale accoglimento delle domande attoree giustifica la compensazione di un terzo delle spese di lite tra le parti.
pagina 7 di 8 La restante quota va posta a carico di parte resistente e viene liquidata in favore dell'erario come da dispositivo ex d.m. 55/2014 e s.m.i. con applicazione dei valori medi, tenuto conto della natura e del valore della controversia in relazione al decisum, dell'assenza di attività istruttoria e delle questioni trattate, senza operare alcun dimezzamento.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 20 settembre 2023 nei confronti di Controparte_1 CP_2
e , nella qualità di eredi di ,
[...] Controparte_3 Persona_1
intesi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di € 3800,67 per i titoli specificati in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto fino al soddisfo;
- rigetta per il resto;
- condanna parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente due terzi delle spese di lite che liquida – già ridotte e senza alcun dimezzamento – in favore dell'erario in complessivi € 1372,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, compensando la restante quota.
Catania, 26 maggio 2025 il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “1) La IG.ra ha lavorato alle dipendenze della IG.ra dal 14/12/2019 al 12/10/2022 Parte_1 Per_1 presso la sua abitazione, dapprima in Catania, Viale M. Rapisardi n. 310 (dal 14/12/21019 al 30/03/2021) e poi in NA TN (Catania) alla Via Cancelliere n. 64 (dal 01/04/2021 al 12/10/2022)” 2 “5. “Vero o no”, che il TFR veniva corrisposto mensilmente alla lavoratrice ” Parte_1 3 “Si contestano i conteggi trascritti e/o allegati e si richiede il rigetto integrale della domanda. L'assenza della trascrizione in ricorso dei conteggi esaustivi e completi, impedisce a questa difesa di articolare una adeguata linea difensiva, non essendo note le modalità di calcolo con le quali si è giunti agli importi richiesti, essendosi controparte limitata a riportare solo alcune ipotetiche quanto infondate differenze in alcune voci retributive - che tutte specificamente si contestano, senza considerare né conteggiare gli effettivi emolumenti percepiti dalla ricorrente, demandandosi in tal modo al Giudice un inammissibile compito meramente esplorativo ed integrativo delle lacune del ricorso” (così in memoria alla pagina 6)
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 21 maggio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nata a [...], il [...] e residente in [...]
Manzella n. 4, CF: rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto C.F._1
Pulvirenti che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], residente in [...], al V.le M. Controparte_1
Rapisardi n. 308, c.f.: , , nato a [...] C.F._2 Controparte_2
(CT) l'08.01.1962, ivi residente in [...], c.f.: e C.F._3
, nato a [...] il [...], ivi residente al V.le Mario Controparte_3
Rapisardi n. 310, c.f. , eredi di deceduta a C.F._4 Persona_1
NA Etnea il 12.10.2022, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Cannavò che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTI
OGGETTO: accertamento subordinazione e differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Con ricorso depositato in data 20 settembre 2023 parte ricorrente ha premesso di aver lavorato alle dipendenze della IG.ra dal 14/12/2019 al 12/10/2022 presso la sua Per_1
abitazione, dapprima in Catania, Viale M. Rapisardi n. 310 (dal 14/12/21019 al 30/03/2021)
e poi in NA TN (Catania) alla Via Cancelliere n. 64 (dal 01/04/2021 al 12/10/2022), con qualifica di badante convivente che si occupava della preparazione dei pasti, della cura e dell'igiene della IGnora, oltre che della somministrazione dei farmaci alla stessa prescritti.
Ha riferito che prestava la propria attività lavorativa per 48 ore consecutive presso l'abitazione della IG.ra alternandosi con altra badante arrivando pertanto a Per_1
svolgere in una settimana n. 96 ore settimanali in un primo periodo (quando lavorava a
Catania) e poi per cinque giorni consecutivi alternandosi sempre con altra badante (dal
01/04/2021) quando poi ha lavorato a NA Etnea.
Ha esposto che solo formalmente era stata messa in regola in data 13/10/2020 a seguito di presentazione di domanda ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.L n. 19/2020 n. 34 del 16/07/2020 e successiva formalizzazione presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione presso la Prefettura di Catania avvenuta in data 18/05/2021.
Ha riferito che in data 18/10/2022 era stata inoltrata comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro a seguito del decesso della IG.ra Per_1
Ha riferito altresì di aver percepito mensilmente da €. 500,00 (periodo di lavoro a
Catania) ad €. 800,00 – 850,00 (periodo di lavoro a NA Etnea) a seconda della frequenza delle prestazioni lavorative, senza mai percepire alcunché a titolo di differenze di retribuzione, TFR, maggiorazione per festivi e ferie non godute, asseritamente spettanti rispettivamente nella misura di €. 1.380,00, €. 1.859,75, €. 226,12, €. 1.714,80 per un totale di €. 5.180,67.
Ha chiesto pertanto “1) Ritenere e dichiarare per le causali di cui in parte narrativa che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal 14/12/2019 al
12/10/2022. 2) Condannare la resistente al pagamento della somma di €.3.800,67 (n.d.r. rectius 5180,67 come precisato a verbale del 13 dicembre 2023) , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo per le causali di cui in ricorso, ovvero dichiarare dovute alla ricorrente quelle maggiori o minori somme che dovessero risultare in corso di causa e/o all'esito dell'eventuale CTU. 3) Condannare i resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al
pagina 2 di 8 sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e di non avere percepito i secondi”.
Parte resistente si è costituita tempestivamente in data 14 novembre 2023 e ha esposto che la ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa, in favore della IG.ra Per_1
deceduta a NA Etnea il 13.10.2022, dal 13.10.2020 fino al 12.10.2022, in
[...]
forza di contratto a tempo indeterminato, part time, con numero di ore settimanali 25 e con inquadramento come dipendente di livello B super, sulla scorta della classificazione del vigente CCNL di riferimento, con la mansione di “badante svolgente assistenza a persone autosufficienti”.
Ha riferito che la ricorrente non aveva alcuna formazione professionale e compiva attività come quelle di preparazione del vitto e della pulizia della casa in cui viveva con l'assistita, e si curava dell' igiene della stessa defunta IG.ra senza Persona_1
svolgere compiti sanitari e attività di natura infermieristica, come ad esempio la somministrazione dei farmaci prescritti, le terapie intramuscolari e sottocutanee, le medicazioni e i bendaggi, non avendone le specifiche competenze tecniche, e se ciò avveniva, in casi eccezionali, era esclusivamente sotto la visione ed il controllo della nuora IG.ra e / o del figlio . Controparte_4 CP_2
Ha esposto che il rapporto lavorativo era stato regolarizzato sin dall'inizio ed era cessato in data 12.10.2022 con la morte della IG.ra Persona_1
Ha contestato l'orario di lavoro dedotto in ricorso e l'asserito inizio del rapporto di lavoro tra le parti fin da dicembre 2019 e ha contestato altresì le differenze retributive pretese dalla parte ricorrente.
Ha asserito che la ricorrente aveva usufruito di venticinque giorni di ferie annue, asserendo in ogni caso che l'onere della prova al riguardo gravi sulla ricorrente.
Ha sostenuto altresì che il tfr era stato corrisposto alla lavoratrice, su richiesta della stessa mensilmente e che l'importo percepito riferito dalla stessa ricorrente - €. 800,00 /
850,00 mensili- fosse comprensivo della quota TFR mensile spettante alla lavoratrice.
Ha contestato i conteggi offerti dalla parte ricorrente e ha chiesto “Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa, accertare e dichiarare l'esattezza delle retribuzioni percepite da durante l'intercorso rapporto di lavoro subordinato con la Parte_1
IG.ra ;
2. Ritenere e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato Persona_1
pagina 3 di 8 tra la ricorrente e la IG.ra ha avuto inizio in data 13.10.2020 e cessato Persona_1 alla morte di quest'ultima il 12.10.2022, 3. Per l'effetto rigettare la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive in quanto illegittima e basata su circostanze infondate e non provate come esposto;
4. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Tentata infruttuosamente la conciliazione tra le parti, la causa è stata rinviata per discussione e decisione e in esito all'udienza del 21 maggio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della presente controversia è anzitutto l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della parte resistente fin dal 14 dicembre 2019 e con il maggiore orario dedotto in ricorso.
Ebbene, quanto alla prova della subordinazione, occorre muovere dal principio, pacificamente affermato in giurisprudenza, che spetta a colui che chiede l'accertamento di un rapporto di lavoro dipendente dare la prova della subordinazione, ossia dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, valorizzando quali possibili indici sintomatici in tal senso la continuità della prestazione, la predeterminazione della retribuzione, l'obbligo di osservanza di un determinato orario di lavoro. In particolare, il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, non c'è in atti alcuna prova documentale dell'asserito rapporto di lavoro tra le parti dal dicembre 2019 e la circostanza che tra le parti sia documentato un rapporto di lavoro dal 13 ottobre 2020 non consente di ritenere di per sé provato l'asserito precedente rapporto di lavoro tra le parti.
pagina 4 di 8 Quanto alla prova orale, mancano capitoli prova specifici circa l'esercizio dei poteri datoriali e l'unico capitolo formulato con riguardo all'asserita subordinazione fin dal 20191 risulta inammissibile, essendo generico ed integralmente valutativo, come pure la restante prova richiesta dalla parte ricorrente tramite rinvio alla parte in fatto, come rilevato con ordinanza a verbale del 17 gennaio 2024.
Sulla base delle considerazioni che precedono, vanno rigettate le domande relative all'asserito periodo di lavoro non regolarizzato anteriore al 13 ottobre 2020.
Parimenti devono essere rigettate per difetto di prova le domande relative al maggiore orario asseritamente svolto dalla parte ricorrente.
Al riguardo, infatti, quanto alla prova di un orario maggiore rispetto a quello regolarizzato, la giurisprudenza richiede una prova rigorosa gravante, secondo le ordinarie regole probatorie, sul lavoratore che abbia richiesto i relativi compensi.
In particolare, è stato precisato che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. sez. lav. n. 4076/2018, n. 16150/2018; Cass.n.13150/18), sicché “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/99; v., nello stesso senso, anche Cass. nn. 3714/2009, 19299/2014).
Spetta pertanto al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario e/o per lavoro supplementare, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti.
Ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale, quale fatto costitutivo della pretesa azionata. È stato poi precisato “che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa
pagina 5 di 8 circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore”
(Cass. n.1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998; Cass. n. 26985 del 22 dicembre
2009).
Devono invece essere accolte per le ragioni che seguono le domande relative alle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro regolarizzato dal 13 ottobre 2020 fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
A tale proposito, parte resistente non ha fornito prova – come sarebbe stato suo onere
- dell'adempimento delle proprie obbligazioni di natura retributiva con riguardo a quanto richiesto dalla parte ricorrente a titolo di tfr, maggiorazione festivo e ferie non godute.
Al riguardo, quanto al lavoro festivo esso risulta ammesso dalla stessa parte resistente nella memoria di costituzione ove si afferma “La ricorrente usufruiva di una giornata di riposo settimanale, coincidente, ogni 15 giorni, con una domenica” (così in memoria alla pagina 5), tuttavia non è stata fornita prova del pagamento della relativa maggiorazione per lavoro festivo.
Parimenti parte resistente non fornito alcuna prova di aver adempiuto al proprio obbligo di concedere le ferie, non articolando nemmeno alcun capitolo di prova in proposito, limitandosi ad asserire che la ricorrente avrebbe goduto di venticinque giorni di ferie annui e che sarebbe stato suo onere provare di aver lavorato nei giorni destinati alle ferie, citando al riguardo giurisprudenza di legittimità da ritenersi superata alla luce dei più recenti orientamenti.
È opportuno rammentare che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità
“Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (Cass. sez. lav. n. 21780/2022).
pagina 6 di 8 D'altra parte, la resistente non ha fornito prova dell'adempimento dell'obbligazione retributiva nemmeno relativamente al tfr, sostenendo di aver pagato mensilmente il tfr, unitamente alla retribuzione come richiesto dalla stessa lavoratrice.
Non vi è tuttavia alcuna prova del pagamento di tali anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, né la prova articolata al riguardo2 è stata ritenuta ammissibile in quanto richiesta in violazione dell'art. 2721 c.c.
Sulla base di quanto precede deve essere accolta la domanda di pagamento delle differenze retributive per tfr, maggiorazione festivo e ferie non godute.
In ordine al quantum, giova rammentare che “il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dell'attore, ai sensi degli artt. 167 comma 1 e 416 comma
3 c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi”
(Cass. sez. lav. n. 5949/2018).
Ebbene, nel caso di specie, parte resistente ha contestato solo genericamente i conteggi offerti dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo3, sostenendo l'impossibilità di articolare un'adeguata linea difensiva ma senza nemmeno fornire prova degli importi degli asseriti pagamenti, in via anticipata, del tfr.
Sulla base di quanto precede, deve ritenersi che la ricorrente vanti un credito per differenze retributive pari ad € 3800,67 di cui € 1859, 75 per tfr, € 226,12 per maggiorazione festivo e € 1714,80 per indennità sostitutiva delle ferie.
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3800,67 per i titoli prima specificati, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3° c.p.c., dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Il parziale accoglimento delle domande attoree giustifica la compensazione di un terzo delle spese di lite tra le parti.
pagina 7 di 8 La restante quota va posta a carico di parte resistente e viene liquidata in favore dell'erario come da dispositivo ex d.m. 55/2014 e s.m.i. con applicazione dei valori medi, tenuto conto della natura e del valore della controversia in relazione al decisum, dell'assenza di attività istruttoria e delle questioni trattate, senza operare alcun dimezzamento.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 20 settembre 2023 nei confronti di Controparte_1 CP_2
e , nella qualità di eredi di ,
[...] Controparte_3 Persona_1
intesi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di € 3800,67 per i titoli specificati in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto fino al soddisfo;
- rigetta per il resto;
- condanna parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente due terzi delle spese di lite che liquida – già ridotte e senza alcun dimezzamento – in favore dell'erario in complessivi € 1372,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, compensando la restante quota.
Catania, 26 maggio 2025 il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “1) La IG.ra ha lavorato alle dipendenze della IG.ra dal 14/12/2019 al 12/10/2022 Parte_1 Per_1 presso la sua abitazione, dapprima in Catania, Viale M. Rapisardi n. 310 (dal 14/12/21019 al 30/03/2021) e poi in NA TN (Catania) alla Via Cancelliere n. 64 (dal 01/04/2021 al 12/10/2022)” 2 “5. “Vero o no”, che il TFR veniva corrisposto mensilmente alla lavoratrice ” Parte_1 3 “Si contestano i conteggi trascritti e/o allegati e si richiede il rigetto integrale della domanda. L'assenza della trascrizione in ricorso dei conteggi esaustivi e completi, impedisce a questa difesa di articolare una adeguata linea difensiva, non essendo note le modalità di calcolo con le quali si è giunti agli importi richiesti, essendosi controparte limitata a riportare solo alcune ipotetiche quanto infondate differenze in alcune voci retributive - che tutte specificamente si contestano, senza considerare né conteggiare gli effettivi emolumenti percepiti dalla ricorrente, demandandosi in tal modo al Giudice un inammissibile compito meramente esplorativo ed integrativo delle lacune del ricorso” (così in memoria alla pagina 6)