TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 2016/2023
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Susanna Menegazzi - presidente rel. ed. est.
Dott.ssa Alessandra Pesci - giudice
Dott.ssa Cristina Bandiera - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 2016/2023 in data 16/03/2023, promossa da
( ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Anna Maria Giovanetti
ricorrente contro
( Controparte_1 C.F._2
resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede Avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso
(scioglimento del matrimonio)
trattenuta in decisione all'udienza del 11.03.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni chiedendo
disporsi lo scioglimento del matrimonio, rinunciando a termine per
deposito di memorie conclusionali”
MOTIVI DELLE DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe indicato, il sig. Parte_1
allegava di aver contratto matrimonio, in data 10 agosto 2017 ad
Hohenbrunn (Germania), con la sig.ra ora Controparte_1
; unione dalla quale non nascevano figli. Parte_1
Il ricorrente deduceva che la sig.ra nel febbraio 2022 CP_1
lasciava improvvisamente l'abitazione coniugale, senza farvi più
ritorno e senza dare, da allora, notizie di sé; ella ora vive stabilmente in Qatar, ove lavora come assistente di volo presso la compagnia aerea di bandiera.
Data la condizione di separazione di fatto e l'impossibilità di ricostruire l'unione coniugale, il sig. chiedeva Parte_1
cumulativamente, ai sensi dell'art. 473 bis. 49, la pronuncia di separazione e di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 21/12/2023, il giudice dichiarava la contumacia della sig.ra , non costituitasi, e si riservava di CP_1
riferire al Collegio per la decisione. Con la sentenza n. 18/2024, pubblicata in data 09.01.2024, il
Tribunale di Treviso dichiarava la separazione personale tra i coniugi.
Con separata ordinanza, il Collegio disponeva la rimessione della causa in istruttoria in merito alla domanda di divorzio, fissando per la comparizione personale delle parti, davanti al giudice designato, l'udienza del giorno 11.03.2025.
All'udienza sopra indicata, svoltasi nella contumacia della resistente, il ricorrente chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, non avanzando ulteriori domande.
***
1. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
È fondata la domanda di scioglimento del matrimonio, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970.
In particolare:
- è stata pronunciata da questo Tribunale, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale tra i coniugi;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre dodici mesi,
a far tempo dalla udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale
(21.12.2023);
- non sussiste la possibilità ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, visto, in particolar modo, il disinteresse della convenuta nei confronti del presente giudizio.
2. Sulle spese di lite Niente è dovuto per le spese di lite, in ragione del thema decidendi,
limitato allo “status”, e dell'assenza di profili di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto, in data
10.08.2017 ad Hohenbrunn (Germania), da (CF: Parte_1
), n. a VITTORIO VENETO (TV) il 10/01/1983, e C.F._1 [...]
, ora (CF: , n. a GRODNO - CP_1 Parte_1 C.F._2
BIELORUSSIA il 09/04/1989; atto trascritto al n. E 22/2017 del registro dello stato civile di Hohenbrunn;
- DICHIARA che nulla è dovuto per le spese di lite.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 11/03/2025.
Il presidente relatore ed estensore dott.ssa Susanna Menegazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 2016/2023
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Susanna Menegazzi - presidente rel. ed. est.
Dott.ssa Alessandra Pesci - giudice
Dott.ssa Cristina Bandiera - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 2016/2023 in data 16/03/2023, promossa da
( ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Anna Maria Giovanetti
ricorrente contro
( Controparte_1 C.F._2
resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede Avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso
(scioglimento del matrimonio)
trattenuta in decisione all'udienza del 11.03.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni chiedendo
disporsi lo scioglimento del matrimonio, rinunciando a termine per
deposito di memorie conclusionali”
MOTIVI DELLE DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe indicato, il sig. Parte_1
allegava di aver contratto matrimonio, in data 10 agosto 2017 ad
Hohenbrunn (Germania), con la sig.ra ora Controparte_1
; unione dalla quale non nascevano figli. Parte_1
Il ricorrente deduceva che la sig.ra nel febbraio 2022 CP_1
lasciava improvvisamente l'abitazione coniugale, senza farvi più
ritorno e senza dare, da allora, notizie di sé; ella ora vive stabilmente in Qatar, ove lavora come assistente di volo presso la compagnia aerea di bandiera.
Data la condizione di separazione di fatto e l'impossibilità di ricostruire l'unione coniugale, il sig. chiedeva Parte_1
cumulativamente, ai sensi dell'art. 473 bis. 49, la pronuncia di separazione e di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 21/12/2023, il giudice dichiarava la contumacia della sig.ra , non costituitasi, e si riservava di CP_1
riferire al Collegio per la decisione. Con la sentenza n. 18/2024, pubblicata in data 09.01.2024, il
Tribunale di Treviso dichiarava la separazione personale tra i coniugi.
Con separata ordinanza, il Collegio disponeva la rimessione della causa in istruttoria in merito alla domanda di divorzio, fissando per la comparizione personale delle parti, davanti al giudice designato, l'udienza del giorno 11.03.2025.
All'udienza sopra indicata, svoltasi nella contumacia della resistente, il ricorrente chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, non avanzando ulteriori domande.
***
1. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
È fondata la domanda di scioglimento del matrimonio, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970.
In particolare:
- è stata pronunciata da questo Tribunale, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale tra i coniugi;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre dodici mesi,
a far tempo dalla udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale
(21.12.2023);
- non sussiste la possibilità ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, visto, in particolar modo, il disinteresse della convenuta nei confronti del presente giudizio.
2. Sulle spese di lite Niente è dovuto per le spese di lite, in ragione del thema decidendi,
limitato allo “status”, e dell'assenza di profili di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto, in data
10.08.2017 ad Hohenbrunn (Germania), da (CF: Parte_1
), n. a VITTORIO VENETO (TV) il 10/01/1983, e C.F._1 [...]
, ora (CF: , n. a GRODNO - CP_1 Parte_1 C.F._2
BIELORUSSIA il 09/04/1989; atto trascritto al n. E 22/2017 del registro dello stato civile di Hohenbrunn;
- DICHIARA che nulla è dovuto per le spese di lite.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 11/03/2025.
Il presidente relatore ed estensore dott.ssa Susanna Menegazzi