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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 3844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3844 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1509/2020
All'udienza collegiale del giorno 18/06/2025 ore 12:20
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TESORO FRANCESCO ANGELO presente
Appellato/i
CP_1
Avv. STANISCI VALERIO avv Santandrea in sost.
Controparte_2
Avv. BUZZELLI DARIO avv Becchetti in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 18 giugno 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1509 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ) – rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Francesco Angelo Tesoro (C.F.: – PEC: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Email_1
Via Monte Trina civ. 6, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(Partita IVA ) in persona del procuratore Dott. Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Buzzelli (C.F. – PEC: CP_3 CodiceFiscale_3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Email_2
Via Fulcieri Paulucci De' Calboli 5; giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e
C.F. / P.IVA: , in persona del l.r.p.t. Dott. con Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_4 sede legale in Milano alla Piazza Meda n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Stanisci (C.F.:
- PEC: ) ed elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Fulcieri Paulucci de Calboli n. 54, giusta procura in atti;
- APPELLATA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 03/03/2020, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n.
2348/2020, pubblicata in data 03/02/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 14912/2019, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
la al fine di ottenere, nei confronti di quest'ultima la condanna Controparte_1 Controparte_5 al pagamento dell'indennizzo pari a € 16.200,00 in forza della polizza assicurativa “Credit
Protection A Premio Unico” stipulata a garanzia del finanziamento richiesto per l'acquisto della casa;
nonché accertare e dichiarare che il ritardo nella liquidazione dell'indennizzo aveva comportato da parte del l'illegittima segnalazione dell'attore alla C.R.I.F. come Controparte_1 cattivo pagatore;
Infine, accertare e dichiarare il decaduto dal mandato Controparte_1 all'incasso per violazione delle regole di lealtà e buona fede contrattuale. A fondamento della domanda, l'attore deduceva che in data 21.11.2011, aveva contratto un mutuo ipotecario con il Banco
MP S.p.A. (con rate mensili di € 1.350,00, per la durata di 361 mesi) cui accedeva la polizza assicurativa “Credit Protection A Premio Unico” in funzione di garanzia del finanziamento avverso gli eventi morte, perdita involontaria dell'impiego (che obbligava la compagnia a liquidare un indennizzo pari a 12 rate mensili di mutuo nella misura massima di € 2.000,00), nonché invalidità totale permanente da infortunio o malattia o ricovero ospedaliero;
di aver ricevuto da Parte_2 informazioni non complete sulle caratteristiche del prodotto assicurativo e di non aver
[...] visionato le condizioni generali del relativo contratto prima del momento della stipula;
di avere perso il lavoro in data 30.04.2018 e di aver segnalato il sinistro alla (già Controparte_5 CP_6
in data 10.04.2018; di aver richiesto più volte a di trasmettere alla
[...] Controparte_1 compagnia assicuratrice la copia del modulo di adesione alla polizza e una copia aggiornata del piano di ammortamento. Lamentava infine che, nonostante l'avveramento del rischio coperto dalla polizza, in data 06.09.2018 aveva indebitamente rifiutato di pagare l'importo Controparte_5 dovuto in virtù di una clausola di esclusione della copertura assicurativa ambigua e di essere stato quindi illegittimamente segnalato da al C.R.I.F. come cattivo pagatore pur in Controparte_1 presenza di una copertura assicurativa. Si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Tivoli, quale foro esclusivo del consumatore, e, nel merito, chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree in quanto infondate e non provate. sceglieva la contumacia”. Controparte_2
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Banco MP S.p.A. e di Parte_3 Controparte_2
- compensa le spese fra tutte le parti del giudizio”.
[...]
§ 4. — Con atto di citazione notificato in data 25.11.2023 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 8938/2023, pubblicata in data 06/06/2023, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 44330/2021, promosso dall'odierno appellante nei confronti della dando luogo al giudizio n. 5977/23. Controparte_2
§ 5. — I fatti di quest'ultimo giudizio sono così riassunti nella sentenza impugnata.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, la Società proponeva Controparte_2 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10590/2021 emesso dal Tribunale civile di
Roma (R.G. n. 30623/2021), in data 31 maggio 2021, depositato il 03 giugno 2021 e notificato a mezzo posta elettronica in data 8 giugno 2021 con il quale, ad istanza di , Parte_1 le era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 18.550,00, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, quale controvalore delle rate di ammortamento del mutuo stipulato in data 21.11.20211 con , il cui mancato pagamento (dovuto a perdita involontaria Parte_2 dell'impiego), era stato garantito da una polizza assicurativa Controparte_7
[...] si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto Parte_1 dell'opposizione e in quanto infondate in fatto e in diritto insistendo per il riconoscimento della somma fatta valere nella fase monitoria, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Espletato negativamente il tentativo di mediazione, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, quindi, sulla precisazione delle conclusioni delle parti, all'udienza del 7 novembre 2022, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
§ 6. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- accoglie l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 10590/2021 emesso dal Tribunale civile di Roma
(R.G. n. 30623/2021), in data 31 maggio 2021, depositato il 03 giugno 2021 e notificato a mezzo posta elettronica in data 8 giugno 2021; - condanna a rifondere alla Parte_1 opponente le spese del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi di avvocato, € 150,00 per spese, oltre 15% spese generali, Iva e CPA”. § 7. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia, all'Ecc.ma Corte di Appello Adita, contrariis rejectis, in parziale riforma della impugnata sentenza: In sede di merito: a. In accoglimento delle doglianze espresse nel capitolo
"A" del presente atto, nei confronti della accertare, ritenere e dichiarare Controparte_2 che il sinistro in narrativa è rientrante nelle garanzie di polizza e per l'effetto, ovvero con altra motivazione di Giustizia, liquidarne il corrispettivo di 16.200,00 Euro in favore dell'attore con gli interessi dal giorno del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
b. In accoglimento delle doglianze espresse nel capitolo B, nei confronti del , accertare, ritenere e dichiarare l'avvenuta revoca, e CP_1 conseguente inefficacia, del mandato all'incasso della banca alle somme di cui sopra. e. Con vittoria di spese e compensi di lite tanto per il primo quanto per il secondo grado di giudizio, 15% per spese,
Iva e Cap come per Legge”.
§ 8. — L'appellata costituitasi con comparsa depositata in data Controparte_2
28.05.2020, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e
348 bis c.p.c. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis, a) in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità e/o improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di appello notificato per le ragioni esposte al punto A) del presente atto, da intendersi integralmente trascritte, vale a dire per l'inosservanza del rispetto dei termini di cui al disposto degli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c.; b) in via principale e nel merito, qualora non fosse accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per i motivi di cui al precedente punto a), rigettare comunque l'appello proposto da Parte_1 perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza
[...]
n. 2348/2020 del 03.02.2020 e pubblicata in pari data emessa nel procedimento recante R.G. n.
14912/2019 dal Tribunale di Roma, Sez. XII civile, Giudice Dott.ssa M.L. Vallo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
§ 9. — L'appellata costituitasi con comparsa depositata in data Controparte_1
06.05.2020, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 345 e
342 c.p.c. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: In via preliminare: Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per inosservanza dei termini a comparire e, per l'effetto, disporre la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini;
Sempre in via preliminare:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello ex artt. 345 e 342 c.p.c. per i motivi di cui alle premesse in fatto del presente atto;
Nel merito: rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, sfornito di prova e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 2348/2020 emessa dal Tribunale di Roma, Sez. XII, in data 03.02.2020 e pubblicata in pari data. Con vittoria di spese di lite per il doppio grado di giudizio oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
§ 10. — All'udienza del 07/01/2025 i giudizi RG 1509/20 e RG 5977/2023 venivano riuniti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
§ 11. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 12. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa delle appellate in quanto, dalla lettura degli atti di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 13. — L'appello si articola in due motivi.
§ 13.1. — Il primo motivo di appello è rubricato “MANCATA OD ERRONEA
VALUTAZIONE DELLA UNIFORMITÀ DELLE DISCIPLINE DEL LAVORO SUBORDINATO
NELL'AREA EURO”.
Si legge sul punto nella sentenza 2348/2020 : “Posto che la clausola del contratto relativa alle esclusioni è chiara nel delimitare il contenuto e i limiti della garanzia, specificando - con una descrizione che non si presta ad ambiguità o incertezze - che, ai sensi dell'art. 35 delle condizioni di assicurazione, in caso di perdita d'impiego, nessun indennizzo verrà corrisposto dall'impresa di assicurazioni, ove i contratti di lavoro siano stipulati all'estero “a meno che non siano regolati dalla legge italiana”, l'attore non ha fornito alcun valido riscontro probatorio circa l'applicazione della legge italiana all'attività lavorativa svolta in Svizzera. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, il documento di conferma dell'iscrizione del all'ufficio regionale di collocamento del Cantone Pt_1 di Ginevra, le buste paga in atti (cfr. sub doc. 4 fascicolo attore), non contengono alcun elemento utile ad affermare che, pur essendosi svolto in Svizzera per conto di un datore di lavoro italiano, il rapporto fosse disciplinato dalla legge italiana. Del tutto irrilevanti appaiono poi, sia la dichiarazione con la quale l'amministratore unico conferma che la Compagnia Parte_4 [...] faceva parte dell'azienda avente il marchio “Il Siciliano”, sia la relazione comparativa del CP_8 consulente del lavoro dove si afferma genericamente che vi sarebbe un notevole Persona_1 analogia - per quanto riguarda la parte normativa - fra il CCNL svizzero e quello italiano (cfr. doc. allegati alla prima memoria istruttoria dell'attore). Inoltre, risulta addirittura smentita la circostanza affermata dalla difesa dell'attore, ovvero che quest'ultimo, sebbene residente in Italia (a
Roma, dove aveva la propria abitazione per la quale aveva acceso il mutuo e la polizza CP_1 di assicurazioni), fosse stato distaccato temporaneamente in Svizzera “dalla nota ditta italiana, denominata
(alla quale la Svizzera, nonostante non faccia parte dei paesi UE, ha in seguito aderito), relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi - indicata come normativa di riferimento da parte attrice - trova applicazione esclusivamente ove le imprese adottino una delle misure transnazionali seguenti: a) distacchino un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, nel territorio di uno Stato membro, nell'ambito di un contratto concluso tra l'impresa che lo invia e il destinatario della prestazione di servizi che opera in tale Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l'impresa che lo invia;
b) distacchino un lavoratore nel territorio di uno Stato membro, in uno stabilimento o in un'impresa appartenente al gruppo, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l'impresa che lo invia;
c) distacchino, in quanto imprese di lavoro temporaneo o in quanto imprese che effettuano la cessione temporanea di lavoratori, un lavoratore presso un'impresa utilizzatrice avente la sede o un centro di attività nel territorio di uno Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro fra il lavoratore e l'impresa di lavoro temporaneo o l'impresa che lo cede temporaneamente. Nessuna delle ipotesi richiamate è configurabile nel caso in trattazione, e neppure ricorrono gli ulteriori presupposti voluti dalla Direttiva, la quale chiarisce come per “lavoratore distaccato” debba intendersi quello che, per un periodo limitato (un anno a partire dall'inizio del distacco), svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente (articolo 2). L'attore non ha dimostrato di rientrare in tale tipologia, né che, pur essendo temporaneamente occupato in un altro Paese, il suo contratto fosse disciplinato dalla legislazione del Paese in cui si trova il centro di attività che lo ha assunto (a norma dell'articolo 6, paragrafo 2)”.
Deduce l'appellante: “Una prima censura da muovere alla sentenza impugnata afferisce alla circostanza per cui, di fatto e di diritto, la disciplina del lavoro in Svizzera è uniformata a quella del lavoro nei Paesi UIE. Con i Regolamenti 987 e 988 del 2009, a cui la Svizzera ha aderito il
01.04.2012, la Commissione Europea, avvertendo la necessità di garantire parità di trattamento dei lavoratori all'interno dell'Unione, ha disciplinato il lavoro subordinato. Con gli atti legislativi citati, sono stati uniformate le discipline delle prestazioni di maternità e paternità, quelle di malattia, le prestazioni di invalidità, le prestazioni di vecchiaia, le prestazioni per i superstiti (familiari), quelle relative infortuni e malattie di lavoro, gli assegni in caso di morte, i sussidi di disoccupazione, le prestazioni di pensionamento anticipato, le prestazioni familiari. I principi fondanti dell'assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti sono sorrette dal principio, enunciato nei citati regolamenti (per tutti si legga l'art. 5 Regolamento 988-2009), che "laddove a titolo di legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo di legislazione di altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro". A ciò si aggiunge che, parallelamente all'abolizione delle cosiddette clausole di residenza, indispensabili per la libera circolazione del lavoratore, è stata determinata la legislazione applicabile così come uniformata;
leggasi art. 11 laddove si determina che alla persona che esercita attività lavorativa si applica la legislazione di tale Stato membro. E ciò, è possibile proprio grazie al principio di uniformità delle discipline del ché, seppure nella pratica, in Francia ad esempio, si applicherà la legge di quel Paese, non di meno tale disciplina sarà riconosciuta con vincolo di reciprocità in Italia se ciò fosse necessario per l'elargizione delle prestazioni reddituali o assistenziali al lavoratore o ai suoi familiari. Tale meccanismo di sussidiarietà imposto dalla Comunità Europea è appunto indispensabile alla libera circolazione delle persone, cittadini europei e non, che possono stabilirsi in un dato Pese della comunità per ivi svolgere un lavoro. Come anticipato, tali meccanismi, che investono ogni settore del lavoro (autonomo o dipendente) sono stati acquisiti dalla Confederazione Svizzera che vi ha aderito. Così facendo, nel
2012, chi lavora in Svizzera ha gli stessi diritti di chi lavora in un qualsiasi Paese della comunità europea”.
Il motivo è infondato.
Invero l'articolo 35 del contratto assicurativo prevedeva che “Nessun indennizzo è dovuto dall'Impresa di Assicurazioni per il caso di perdita d'impiego nel caso in cui … i contratti di lavoro siano stipulati all'estero a meno che non siano regolate dalla legge italiana”.
Nel caso di specie è pacifico che il contratto non fosse soggetto alla legge italiana in quanto stipulato in Svizzera.
Tale conclusione non può essere superata dal recepimento da parte della Svizzera delle norme in materia di lavoro in quanto non assimilabili alla “legge italiana”.
La polizza assicurativa non è pertanto operativa proprio a causa della clausola di esclusione di cui all'articolo 35.
§ 13.2. — Il secondo motivo di appello è rubricato “ERRONEA PRONUNCIA DEL GIUDICE
SULLA REVOCA DEL MANDATO ALL'INCASSO IN FAVORE DELLA CP_9
BANCA”.
Si legge sul punto nella sentenza n. 2348/2020 “Quanto all'allegata condotta di MP S.p.A. contraria ai principi di buona fede e lealtà con conseguente decadenza dal mandato (irrevocabile) all'incasso ad essa conferito, consistita nell'avere taciuto nel corso delle trattative i particolari del contratto assicurativo promosso nei confronti dei proprio cliente, nonché nella compartecipazione azionaria con l'azienda di assicurazioni, le doglianze, oltre ad essere rimaste indimostrate, sono comunque prive di rilevanza. Se è pur vero che la polizza assicurativa c.d. credit protection non è stipulata tanto nell'interesse dell'assicurato, quanto piuttosto della finanziatrice, che ne impone la sottoscrizione e il relativo costo al cliente al fine di giungere alla conclusione del contratto principale, tuttavia tale condotta non integra la violazione di alcuna norma o principio di diritto, risolvendosi in una misura di salvaguardia del soggetto erogante per l'ipotesi di avveramento dell'alea contrattuale. Non risulta poi provato che MP S.p.A. sia venuta meno agli obblighi informativi a favore del cliente, posto che comunque nel modulo di adesione sottoscritto, il ha Pt_1 dichiarato di prendere atto che “…… presso la sede della Contraente, nonché presso qualsiasi soggetto e/o punto vendita dei quali la stessa si avvalga per il collocamento dei finanziamenti” è depositato il testo integrale delle Polizze Collettive (cfr. sub doc. 3 fascicolo convenuta). Peraltro, appare poco verosimile che, all'atto di aderire al contratto di mutuo, l'attore abbia omesso di verificare l'adeguatezza alle sue esigenze del complesso delle plurime garanzie prestate (decesso, invalidità, perdita di impiego)”.
Si legge sul punto nella sentenza 5977/2023: “Ebbene, atteso il vincolo di pagamento in favore della stabilito dal contratto assicurativo, e in forza del mandato irrevocabile all'incasso Pt_2 rilasciato - quale beneficiario della prestazione - dallo stesso all'istituto bancario mutuante, Pt_1
è solo quest'ultimo che ha diritto a riscuotere le somme relative alla parte residua di mutuo al momento del verificarsi dell'evento che impedisce la prosecuzione del regolare ammortamento delle rate. Giova inoltre considerare come il mandato irrevocabile all'incasso, ex art. 1723, 2° co. c.c., abbia finalità meramente solutoria dei debiti verso la banca contraente, non imponendo alcun obbligo da parte di quest'ultima di attivarsi per la riscossione del credito, ma predisponendo unicamente un meccanismo di compensazione con il debito del mandatario, che le consente di trattenere le somme incassate a garanzia della restituzione del finanziamento concesso. Del resto,
l'effetto tipico del mandato è proprio quello di fare assumere al mandatario l'obbligo di compiere atti giuridici per conto del mandante, e la facoltà di trattenere quanto riscosso trova il suo fondamento in un meccanismo compensativo, sottostante e collegato al mandato, senza alcun effetto traslativo del credito che ne costituisce l'oggetto. La riscossione avviene cioè nell'interesse del mandatario, ma in nome, per conto e nella sfera giuridica del mandante, che all'atto della riscossione risulta essere l'unico titolare del credito. Infine, vale osservare che, sussistendo un interesse giuridico del mandatario all'esecuzione dell'incarico, derivante dal rapporto obbligatorio fra mandante e mandatario costituito con il mandato, in ragione del quale il debitore è il mandante e il creditore è il mandatario, il mandato non può essere revocato. La revoca del mandato conferito alla banca creditrice da parte del manifestata da quest'ultimo nella comparsa di replica, risulta perciò Pt_1 inefficace, non essendo peraltro stata neppure fornita la prova che nella fattispecie concreta si sia realizzato, o sia stato impossibile realizzare, l'interesse assicurato al mandatario dal rapporto sinallagmatico (fra mandante e mandatario) con contenuto bilaterale in relazione al rapporto sottostante. Di conseguenza, l'unilaterale disposizione di revoca non ha l'effetto di determinare nei confronti dell'istituto bancario l'estinzione del potere di rappresentanza;
quest'ultimo è infatti diretto a soddisfare un interesse diverso da quello strettamente limitato all'esecuzione del mandato, connesso cioè all'attuazione di uno scopo ulteriore rispetto a quello tipico del mandato, ovvero alla realizzazione di un altro negozio intercorso fra le parti”.
Deduce l'appellante: “Si faccia il caso, com'è nella specie, del mandato irrevocabile per accordo delle parti, l'art. 1723 c.c. stabilisce che "il mandante può revocare il mandato ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa". Questo significa che l'accordo che stabilisce l'irrevocabilità è oggetto di una clausola del contratto tra due parti. Queste sono tenute all'esatto adempimento di quanto stabilito nel contratto e, quindi, nel caso di specie, il mandante non potrà revocare il mandato, ma se lo fa, al massimo risponderà del risarcimento del danno. Ciò trova conferma nel disposto dell'art. 1218 c.c. secondo il quale "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Alle considerazioni che precedono si aggiunga quella per la quale, nel caso in esame, non si tratterebbe di un mandato puro ma un mandato ascrivibile ai rapporti di conto corrente che, come noto, sono contratti di durata e perciò sempre revocabili. Se così non fosse, nessuno potrebbe chiudere un conto corrente dato che, i conti correnti sono aperti anche nell'interesse della banca che sui depositi e sulle operazioni lucra e guadagna (sic!). Il mandato all'incasso in conto corrente delle somme di indennizzo è viceversa ascrivibile ai rapporti regolati dall'art. 1855 Cod.
Civ. che determina le operazioni in conto corrente a tempo indeterminato ove, come è normale che sia, ciascuna delle parti può recedere dandone preavviso”.
Il motivo è, innanzitutto, inammissibile.
Infatti, solo con la comparsa conclusionale in primo grado, veniva contestata la qualificazione del mandato come in rem propriam.
Comunque, anche a voler considerare il motivo ammissibile, lo stesso sarebbe infondato.
Invero, si legge nel modulo di adesione alla copertura, che: “…relativamente alle coperture assicurative per il caso di invalidità totale permanente da infortunio o malattia, inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, ricovero ospedaliero da infortunio e malattia, perdita d'impiego, conferiamo alla “Banca” mandato irrevocabile, anche nell'interesse della “Banca” ai sensi dell'art. 1723, 2° comma C.C., ad incassare ogni indennizzo dovuto a fronte delle garanzie prestate restando convenuto che: a) il pagamento alla “Banca” avrà piena efficacia liberatoria nei confronti di
[...] per gli obblighi da queste assunti in base alle polizze collettive sopra indicate;
Controparte_7
b) gli indennizzi versati da alla “Banca” verranno utilizzate dalla stessa Controparte_7 per rientrare dei propri crediti vantati in forza del predetto contratto di finanziamento, mentre l'eventuale parte eccedente il debito residuo verrà restituita agli aventi diritto” (cfr. doc. 4 all. Cont fascicolo di primo grado ).
Dunque è evidente che il mandato veniva rilasciato nel precipuo interesse della che ha voluto Pt_2 così assicurare il proprio credito in relazione a possibili situazioni di insolvenza del debitore.
“Nel mandato conferito anche nell'interesse del mandatario - irrevocabile ai sensi dell'art., 1723, comma 2, c.c. -, l'interesse del mandatario non coincide con quello generico a conservare l'incarico o a proseguire l'attività gestoria al fine di conseguire il compenso, essendo, invece, necessario un interesse giuridico del mandatario all'esecuzione dell'incarico, vale a dire un rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario generalmente preesistente al mandato o comunque con esso costituito in cui il debitore sia il mandante e creditore il mandatario” (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22753 del
28/09/2017 - Rv. 645727 - 01).
Nel caso di specie tra le parti era intervenuto un contratto di mutuo in relazione al quale era stato stipulato il contratto di assicurazione per garantire il pagamento delle rate.
Dunque, vi era uno specifico interesse del mandatario all'esecuzione del mandato con conseguente irrevocabilità dello stesso ai sensi del secondo comma dell'art. 1723 c.c. Cont Tra l'altro deve osservarsi che è ancora creditore nei confronti di Parte_1 delle somme erogate con il mutuo.
Neppure può condividersi la prospettazione dell'appellante secondo cui l'assicurazione sarebbe afferente ad un contratto di conto corrente in quanto trattasi di un contratto di assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c.
§ 14. — In conclusione, i due appelli devono essere respinti.
§ 15. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi medi fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione per cui viene riconosciuto il compenso minimo in quanto non espletata) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 1.911,00 Compenso tabellare € 4.888,00
§ 16. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da nei Parte_1 confronti di e avverso le sentenze definitive del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale ordinario di Roma n. 2348/2020 e 5977/23, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di
Roma n. 2348/2020;
2. respinge l'appello proposto avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di
Roma n. 5977/2023;
3. condanna a rifondere al ed a Parte_1 CP_1 [...]
le spese di lite che liquida in complessivi € 4.888,00 ciascuna per Controparte_2 compensi, oltre a rimborso spese generali ed oneri di legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002 a carico di per ciascun appello riunito. Parte_1
Così deciso in Roma il 18 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli