TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1501/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 09.05.2025, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria, delegata al GOP, avv. Tiberio Rucci;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1501/2024 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
1. nato il [...] in [...]; Controparte_1
2. nata il [...] in Argentina in [...] e quale genitore AR esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, , Persona_1 nato in [...] il [...];
3. nata il [...] in Argentina, in [...] e per conto dei Persona_2 figli minori, , nata in [...] il [...] e Persona_3 [...]
, nato in [...] il [...]; Persona_4
4. nata in [...] il [...]; RO
5. , nato in [...] il [...]; Controparte_4
6. nata in [...] il [...]; Parte_1
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Santoro, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
1 contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_5
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-resistente contumace-
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Con ricorso, ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 01.02.2024, i ricorrenti, in epigrafe indicati, dopo aver allegato di essere discendenti in linea retta del comune avo, Parte_2
, cittadino italiano, nato a [...] in data [...], dall'unione tra
[...] Parte_3
e emigrato in Argentina, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana
[...] CP_6
e senza mai essersi naturalizzato cittadino argentino, come da certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità di tale Stato, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I.
2-Con decreto, emesso in data 13.02.2024, è stata fissata, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 31.05.2024, svolta in video conferenza, come precedentemente disposto con decreto emesso ex art. 127 bis c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, alla quale ha partecipato, collegandosi da remoto, esclusivamente il difensore delle ricorrenti, insistendo, come da verbale di udienza in atti, nell'accoglimento della domanda.
I.
3-Il si è costituito, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato di Bari, con Controparte_5
memoria difensiva, depositata telematicamente in data 14.03.2024, nella quale, senza contestare la sussistenza nel merito dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento, in favore dei ricorrenti, della cittadinanza italiana, si è limitato, in caso di accoglimento della domanda, a chiedere la compensazione delle spese del giudizio.
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Preliminarmente deve darsi atto che è inapplicabile, ratione temporis, al presente giudizio l'art. 3 bis della Legge n.91/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n.36, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.73 del 28.03.2025, entrato in vigore il 29.03.2025, a tenore del quale:
“in deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli
2 4,5,7,8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...] atteso che, per un verso, come si evince dal preambolo, contenuto nel citato D.L., “è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali
e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto” e, per altro verso, che il ricorso è stato depositato in data 01.02.2024 ovverosia anteriormente all'entrata in vigore del D. L. 36/2025.
II.
3-Tanto premesso, a norma dell'art.1 della Legge n.555 del 13.06.1912, abrogato dall'art. 26 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, vigente allorquando l'avo dei ricorrenti aveva contratto matrimonio, “È cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”.
II.
4-Ciò posto, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'avo cittadino italiano, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
II.
5-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
3 l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
II.
6-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione, versata in atti, non specificamente contestata dall'Amministrazione, si evince che i ricorrenti discendono, in linea retta, dal comune avo, , cittadino italiano, nato a [...] in data [...], Parte_2 dall'unione tra e emigrato in Argentina, senza aver mai rinunciato Parte_3 CP_6
alla cittadinanza italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino argentino, come da certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità di tale Stato.
II.
7-Deve, in particolare, rilevarsi che dagli atti, prodotti dalla parte ricorrente, emerge che:
1) , dopo essersi sposato in data 04.04.1895 con , Parte_2 Persona_5
generava il 29.01.1923 CP_1
2) quest'ultimo, a sua volta, dopo aver contratto matrimonio in data 22.04.1950 _6
, dava alla luce il 28.11.1956, l'odierno ricorrente,
[...] Controparte_1
3) quest'ultimo, a sua volta, dopo aver sposato in data 30.10.1980 AR
, dava alla luce, rispettivamente in data 02.02.1981, 09.06.1982, 05.08.1983
[...]
e 07.02.1989, le odierne ricorrenti, AR Persona_2
e RO Parte_4
4) a sua volta, dopo essersi sposata in data 13.06.2014 con AR
, generava in data 31.03.2015 l'odierno ricorrente, Persona_7
; Persona_1
5) a sua volta, dopo aver contratto matrimonio in data 08.04.2016 Persona_2
con , dava alla luce, rispettivamente in data Persona_8
18.04.2007 e 13.11.2008, gli odierni ricorrenti, Persona_3
e ; Persona_4
6) infine, dopo essersi sposata in data 03.12.199 con RO [...]
, generava in data 12.06.2000 l'odierno ricorrente, Persona_9 [...]
. CP_4
II.
8-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti di si siano stabiliti in Argentina e negli Stati Uniti, Parte_2
acquisendo la relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto
4 consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione, allegare e provare.
II.
9-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia”.
II.10-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
STRANIERA, PUR SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA
RESIDENZA, NON IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, LA QUALE RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912 N.
555, CHE DETTO ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE
VERIFICATOSI "SENZA CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO
SEGUITO DA UNA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA.
PERTANTO, IL SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ
ESSERE DI PER SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE
CIRCOSTANZE”
II.11-In definitiva, avendo, per un verso, i ricorrenti provato la discendenza in linea diretta dall'avo, cittadino italiano e non avendo, per altro verso, l'Amministrazione, allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte dei ricorrenti, della cittadinanza iure sanguinis, gli stessi devono essere dichiarati cittadini italiani.
III.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che, pur essendosi costituita, non ha resistito all'avversa domanda, e tenuto conto, per altro verso, dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti, con ricorso depositato in data 01.02.2024, così provvede:
A. ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto, che:
1. nato il [...] in [...]; Controparte_1
2. nata il [...] in [...]; AR
3. , nato in [...] il [...]; Persona_1
4. nata il [...] in [...]; Persona_2
5. , nata in [...] il [...]; Persona_3
6. , nato in [...] il [...]; Persona_4
7. nata in [...] il [...]; RO
8. , nato in [...] il [...]; Controparte_4
9. nata in [...] il [...]; Parte_1
sono tutti cittadini italiani;
, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, CP_8 Controparte_5
territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate al capo A), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, addì 21.05.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 09.05.2025, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria, delegata al GOP, avv. Tiberio Rucci;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1501/2024 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
1. nato il [...] in [...]; Controparte_1
2. nata il [...] in Argentina in [...] e quale genitore AR esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, , Persona_1 nato in [...] il [...];
3. nata il [...] in Argentina, in [...] e per conto dei Persona_2 figli minori, , nata in [...] il [...] e Persona_3 [...]
, nato in [...] il [...]; Persona_4
4. nata in [...] il [...]; RO
5. , nato in [...] il [...]; Controparte_4
6. nata in [...] il [...]; Parte_1
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Santoro, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
1 contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_5
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-resistente contumace-
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Con ricorso, ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 01.02.2024, i ricorrenti, in epigrafe indicati, dopo aver allegato di essere discendenti in linea retta del comune avo, Parte_2
, cittadino italiano, nato a [...] in data [...], dall'unione tra
[...] Parte_3
e emigrato in Argentina, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana
[...] CP_6
e senza mai essersi naturalizzato cittadino argentino, come da certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità di tale Stato, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I.
2-Con decreto, emesso in data 13.02.2024, è stata fissata, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 31.05.2024, svolta in video conferenza, come precedentemente disposto con decreto emesso ex art. 127 bis c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, alla quale ha partecipato, collegandosi da remoto, esclusivamente il difensore delle ricorrenti, insistendo, come da verbale di udienza in atti, nell'accoglimento della domanda.
I.
3-Il si è costituito, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato di Bari, con Controparte_5
memoria difensiva, depositata telematicamente in data 14.03.2024, nella quale, senza contestare la sussistenza nel merito dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento, in favore dei ricorrenti, della cittadinanza italiana, si è limitato, in caso di accoglimento della domanda, a chiedere la compensazione delle spese del giudizio.
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Preliminarmente deve darsi atto che è inapplicabile, ratione temporis, al presente giudizio l'art. 3 bis della Legge n.91/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n.36, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.73 del 28.03.2025, entrato in vigore il 29.03.2025, a tenore del quale:
“in deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli
2 4,5,7,8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...] atteso che, per un verso, come si evince dal preambolo, contenuto nel citato D.L., “è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali
e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto” e, per altro verso, che il ricorso è stato depositato in data 01.02.2024 ovverosia anteriormente all'entrata in vigore del D. L. 36/2025.
II.
3-Tanto premesso, a norma dell'art.1 della Legge n.555 del 13.06.1912, abrogato dall'art. 26 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, vigente allorquando l'avo dei ricorrenti aveva contratto matrimonio, “È cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”.
II.
4-Ciò posto, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'avo cittadino italiano, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
II.
5-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
3 l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
II.
6-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione, versata in atti, non specificamente contestata dall'Amministrazione, si evince che i ricorrenti discendono, in linea retta, dal comune avo, , cittadino italiano, nato a [...] in data [...], Parte_2 dall'unione tra e emigrato in Argentina, senza aver mai rinunciato Parte_3 CP_6
alla cittadinanza italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino argentino, come da certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità di tale Stato.
II.
7-Deve, in particolare, rilevarsi che dagli atti, prodotti dalla parte ricorrente, emerge che:
1) , dopo essersi sposato in data 04.04.1895 con , Parte_2 Persona_5
generava il 29.01.1923 CP_1
2) quest'ultimo, a sua volta, dopo aver contratto matrimonio in data 22.04.1950 _6
, dava alla luce il 28.11.1956, l'odierno ricorrente,
[...] Controparte_1
3) quest'ultimo, a sua volta, dopo aver sposato in data 30.10.1980 AR
, dava alla luce, rispettivamente in data 02.02.1981, 09.06.1982, 05.08.1983
[...]
e 07.02.1989, le odierne ricorrenti, AR Persona_2
e RO Parte_4
4) a sua volta, dopo essersi sposata in data 13.06.2014 con AR
, generava in data 31.03.2015 l'odierno ricorrente, Persona_7
; Persona_1
5) a sua volta, dopo aver contratto matrimonio in data 08.04.2016 Persona_2
con , dava alla luce, rispettivamente in data Persona_8
18.04.2007 e 13.11.2008, gli odierni ricorrenti, Persona_3
e ; Persona_4
6) infine, dopo essersi sposata in data 03.12.199 con RO [...]
, generava in data 12.06.2000 l'odierno ricorrente, Persona_9 [...]
. CP_4
II.
8-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti di si siano stabiliti in Argentina e negli Stati Uniti, Parte_2
acquisendo la relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto
4 consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione, allegare e provare.
II.
9-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia”.
II.10-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
STRANIERA, PUR SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA
RESIDENZA, NON IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, LA QUALE RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912 N.
555, CHE DETTO ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE
VERIFICATOSI "SENZA CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO
SEGUITO DA UNA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA.
PERTANTO, IL SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ
ESSERE DI PER SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE
CIRCOSTANZE”
II.11-In definitiva, avendo, per un verso, i ricorrenti provato la discendenza in linea diretta dall'avo, cittadino italiano e non avendo, per altro verso, l'Amministrazione, allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte dei ricorrenti, della cittadinanza iure sanguinis, gli stessi devono essere dichiarati cittadini italiani.
III.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che, pur essendosi costituita, non ha resistito all'avversa domanda, e tenuto conto, per altro verso, dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti, con ricorso depositato in data 01.02.2024, così provvede:
A. ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto, che:
1. nato il [...] in [...]; Controparte_1
2. nata il [...] in [...]; AR
3. , nato in [...] il [...]; Persona_1
4. nata il [...] in [...]; Persona_2
5. , nata in [...] il [...]; Persona_3
6. , nato in [...] il [...]; Persona_4
7. nata in [...] il [...]; RO
8. , nato in [...] il [...]; Controparte_4
9. nata in [...] il [...]; Parte_1
sono tutti cittadini italiani;
, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, CP_8 Controparte_5
territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate al capo A), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, addì 21.05.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
6