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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/12/2024, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all' all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
rapp. e dif. dall' avv.to GALLUCCIO PAOLO, presso il cui studio è elett.te domiciliata, giusta procura Parte_1 in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., Controparte_1
RESISTENTE contumace
Oggetto: lavoro in festività infrasettimanali
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/11/2023, la ricorrente ha adito questo giudice, esponendo di essere dipendente dell'Azienda convenuta, di aver lavorato per quest' ultima nel periodo e nelle giornate festive infrasettimanali indicati specificamente nel ricorso, senza aver goduto mai del riposo compensativo ovvero della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni. Tanto premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno delle proprie pretese, chiedeva accertarsi che nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso aveva prestato lavoro per un totale complessivo di 156 ore, e dichiarare, per le ulteriori causali di cui in ricorso, il suo diritto, ex art. 9 dell'Accordo Integrativo del CCNL Comparto Sanità del
07.04.1999 e del successivo art. 29, comma 6, del CCNL Sanità triennio 2016- 2018, a percepire il relativo compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
per l'effetto, condannare l'
[...]
al pagamento, in suo favore, della somma di € 2.965,56, come da conteggi elaborati, per i suddetti titoli, CP_2 ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese
Controparte, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e ne veniva dichiarata la contumacia.
All' odierna udienza, all' esito della discussione scritta con note depositate dalla ricorrente, la causa è stata decisa come da sentenza.
La domanda è fondata nei limiti di seguito precisati.
Nel merito, è da rilevare che, da un esame della produzione attorea, si deduce che la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa in favore della convenuta nelle giornate festive infrasettimanali e secondo le cadenze orarie di cui agli atti introduttivi del giudizio (vedi fogli di servizio e prospetti paga prodotti).
L' resistente è rimasta contumace e nulla ha contestato, né con riferimento ai giorni lavorati né con riferimento al CP_1 mancato pagamento.
Osserva il Tribunale che nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all' art 44, comma 12°, previsto per il lavoro in turni, non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, venga erogato il compenso aggiuntivo appositamente previsto, per tale diverso titolo, dall' art. 9 nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo.
L' espletamento di tale tipo di prestazione lavorativa è previsto e disciplinato dall' art. 9 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL Sanità del 7/4/1999, versato in atti, rubricato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, che al primo comma dispone: “Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20,CCNL 1/9/95, e 34, CCNL 7/4/99, l' attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.”. Fattispecie analoga è stata decisa nel senso sopra indicato dall'ordinanza n. 1505/21 della Suprema Corte sezione lavoro, che cassando una sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli sezione lavoro, ha invece stabilito il cumulo tra le indennità di cui agli artt. 9 e 44 del Ccnl, rinviando alla Corte Di Appello di
Napoli stabilendo il seguente principio di diritto:
"l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1/9/1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".La
Corte, sempre nella medesima ordinanza, ha sottolineato che la contrattazione successiva a quella in precedenza citata non ha apportato significative modificazioni e che anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi. Tale orientamento è stato confermato anche dalle successive ordinanze della Cassazione sez. lavoro n. 33126/20 e n. 2066/22.
Inoltre, come è ben noto, in tema di adempimento delle obbligazioni, l'onere della prova dell'estinzione del debito grava sul debitore. La Cassazione (nn. 7993/2010, 6205/2010 ed altre) ha costantemente affermato che, in tema di prova dell' inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l' adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell' inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell' altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Come precisato da altri giudici di merito (pure di questa sezione), deve ritenersi che l'art. 9 della predetta fonte pattizia configuri una obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore. Ne consegue l'applicazione degli articoli 1284 e ss c.c. ed in particolare dell' art. 1287 c.c., secondo cui - se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la eserciti nel termine stabilito - la scelta stessa passa al debitore, nonché l' art. 1289 c.c., secondo cui la liberazione del debitore dall'obbligazione si verifica solo se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore. L'art 9 del CCNL sopra citato non subordina il diritto all'indennità alla previa richiesta della giornata di riposo prevedendo l'alternatività tra le forme di ristoro della maggior gravosità dell'attività svolta.
L'assenza di prova di adempimento dell'obbligazione comporta l'accoglimento delle domande nei termini sotto indicati, apparendo del resto corretta (in quanto non contestata con argomentazioni specifiche e valide) la modalità di quantificazione delle competenze maturate in base ai conteggi di cui al ricorso.
Riguardo al quantum debeatur deve tenersi in considerazione il conteggio attoreo, che risponde ai parametri del CCnl, senza considerare però i giorni del 31 gennaio conteggiati per gli anni 2018, 2019 e 2020 che non corrispondono a festivi lavorati. Ne consegue che essendo ciascun festivo lavorato di 6 ore, vanno detratte dal conteggio attoreo 18 ore. Va riconosciuta quindi alla ricorrente un lavoro festivo per un totale di 138 ore (156 ore -18 ore corrispondenti ai tre giorni sopra indicati) che, moltiplicate per l'aliquota prevista per il lavoro straordinario festivo, corrispondono ad un importo di
€ 2.459,16 (138 X € 17,82 -aliquota straordinario festivo- € 2.459,16).
Ne consegue che l' , per i titoli di cui al ricorso, va condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 2.459,16, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza considerato che la decisione sul punto della Corte di Cassazione è stata emessa in data precedente al ricorso (22/09/2020), tenendo conto della serialità della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale Controparte_2 rapp. p.t., al pagamento in favore di della somma di € 2.459,16 oltre accessori dalle singole scadenze Parte_1 all' effettivo soddisfo;
b) Pone le spese di lite a carico dell' che liquida in € 1.200,00, oltre spese generali come per legge, Controparte_2 iva e cpa, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del lavoro Cristina Giusti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all' all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
rapp. e dif. dall' avv.to GALLUCCIO PAOLO, presso il cui studio è elett.te domiciliata, giusta procura Parte_1 in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., Controparte_1
RESISTENTE contumace
Oggetto: lavoro in festività infrasettimanali
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/11/2023, la ricorrente ha adito questo giudice, esponendo di essere dipendente dell'Azienda convenuta, di aver lavorato per quest' ultima nel periodo e nelle giornate festive infrasettimanali indicati specificamente nel ricorso, senza aver goduto mai del riposo compensativo ovvero della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni. Tanto premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno delle proprie pretese, chiedeva accertarsi che nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso aveva prestato lavoro per un totale complessivo di 156 ore, e dichiarare, per le ulteriori causali di cui in ricorso, il suo diritto, ex art. 9 dell'Accordo Integrativo del CCNL Comparto Sanità del
07.04.1999 e del successivo art. 29, comma 6, del CCNL Sanità triennio 2016- 2018, a percepire il relativo compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
per l'effetto, condannare l'
[...]
al pagamento, in suo favore, della somma di € 2.965,56, come da conteggi elaborati, per i suddetti titoli, CP_2 ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese
Controparte, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e ne veniva dichiarata la contumacia.
All' odierna udienza, all' esito della discussione scritta con note depositate dalla ricorrente, la causa è stata decisa come da sentenza.
La domanda è fondata nei limiti di seguito precisati.
Nel merito, è da rilevare che, da un esame della produzione attorea, si deduce che la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa in favore della convenuta nelle giornate festive infrasettimanali e secondo le cadenze orarie di cui agli atti introduttivi del giudizio (vedi fogli di servizio e prospetti paga prodotti).
L' resistente è rimasta contumace e nulla ha contestato, né con riferimento ai giorni lavorati né con riferimento al CP_1 mancato pagamento.
Osserva il Tribunale che nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all' art 44, comma 12°, previsto per il lavoro in turni, non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, venga erogato il compenso aggiuntivo appositamente previsto, per tale diverso titolo, dall' art. 9 nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo.
L' espletamento di tale tipo di prestazione lavorativa è previsto e disciplinato dall' art. 9 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL Sanità del 7/4/1999, versato in atti, rubricato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, che al primo comma dispone: “Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20,CCNL 1/9/95, e 34, CCNL 7/4/99, l' attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.”. Fattispecie analoga è stata decisa nel senso sopra indicato dall'ordinanza n. 1505/21 della Suprema Corte sezione lavoro, che cassando una sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli sezione lavoro, ha invece stabilito il cumulo tra le indennità di cui agli artt. 9 e 44 del Ccnl, rinviando alla Corte Di Appello di
Napoli stabilendo il seguente principio di diritto:
"l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1/9/1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".La
Corte, sempre nella medesima ordinanza, ha sottolineato che la contrattazione successiva a quella in precedenza citata non ha apportato significative modificazioni e che anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi. Tale orientamento è stato confermato anche dalle successive ordinanze della Cassazione sez. lavoro n. 33126/20 e n. 2066/22.
Inoltre, come è ben noto, in tema di adempimento delle obbligazioni, l'onere della prova dell'estinzione del debito grava sul debitore. La Cassazione (nn. 7993/2010, 6205/2010 ed altre) ha costantemente affermato che, in tema di prova dell' inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l' adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell' inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell' altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Come precisato da altri giudici di merito (pure di questa sezione), deve ritenersi che l'art. 9 della predetta fonte pattizia configuri una obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore. Ne consegue l'applicazione degli articoli 1284 e ss c.c. ed in particolare dell' art. 1287 c.c., secondo cui - se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la eserciti nel termine stabilito - la scelta stessa passa al debitore, nonché l' art. 1289 c.c., secondo cui la liberazione del debitore dall'obbligazione si verifica solo se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore. L'art 9 del CCNL sopra citato non subordina il diritto all'indennità alla previa richiesta della giornata di riposo prevedendo l'alternatività tra le forme di ristoro della maggior gravosità dell'attività svolta.
L'assenza di prova di adempimento dell'obbligazione comporta l'accoglimento delle domande nei termini sotto indicati, apparendo del resto corretta (in quanto non contestata con argomentazioni specifiche e valide) la modalità di quantificazione delle competenze maturate in base ai conteggi di cui al ricorso.
Riguardo al quantum debeatur deve tenersi in considerazione il conteggio attoreo, che risponde ai parametri del CCnl, senza considerare però i giorni del 31 gennaio conteggiati per gli anni 2018, 2019 e 2020 che non corrispondono a festivi lavorati. Ne consegue che essendo ciascun festivo lavorato di 6 ore, vanno detratte dal conteggio attoreo 18 ore. Va riconosciuta quindi alla ricorrente un lavoro festivo per un totale di 138 ore (156 ore -18 ore corrispondenti ai tre giorni sopra indicati) che, moltiplicate per l'aliquota prevista per il lavoro straordinario festivo, corrispondono ad un importo di
€ 2.459,16 (138 X € 17,82 -aliquota straordinario festivo- € 2.459,16).
Ne consegue che l' , per i titoli di cui al ricorso, va condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 2.459,16, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza considerato che la decisione sul punto della Corte di Cassazione è stata emessa in data precedente al ricorso (22/09/2020), tenendo conto della serialità della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale Controparte_2 rapp. p.t., al pagamento in favore di della somma di € 2.459,16 oltre accessori dalle singole scadenze Parte_1 all' effettivo soddisfo;
b) Pone le spese di lite a carico dell' che liquida in € 1.200,00, oltre spese generali come per legge, Controparte_2 iva e cpa, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del lavoro Cristina Giusti