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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 27/01/2026, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1138/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18151/2024 depositato il 07/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150075895560000 BOLLO 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080407711000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13224/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella n. 097 2015 0075895560 000, notificata il 18.01.2016, di euro 148,61, relativa al pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012 sollecitata con intimazione di pagamento n. 09720249080407711.
Come principale motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce la mancata notifica della cartella di pagamento e degli atti ad essa sottesi con conseguente intervenuta prescrizione del credito portato in riscossione.
La ricorrente, per ultimo, si oppone alla produzione documentale di parte ricorrente in quanto non conforme all'originale.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio sostenendo di aver regolarmente notificato la cartella di pagamento unitamente ad ulteriori atti esattivi aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
Con memoria di replica la ricorrente insiste nella eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento mancando agli atti la prova dell'invio della CAD, comunicazione di avvenuto deposito dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere, innanzitutto, come la circostanza che in sede giurisdizionale una parte contesti la conformità agli originali delle copie dei documenti relativi ad una notificazione non implica che la prova debba necessariamente darsi con la produzione degli originali.
Questo principio, confermato dalla Cassazione con ordinanza n. 23095 del 22 ottobre 2020, porta a concludere che il giudice, anche in assenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le difformità contestate alla luce dei complessivi elementi istruttori disponibili.
Nella presente controversia l'agente della riscossione ha depositato in copia la relata di notifica e di spedizione della CAD, non ritirata con compiuta giacenza e la notifica di successivi atti esattivi interruttivi della prescrizione, tutti attestanti sia la notifica della cartella di pagamento che l'esigibilità del credito.
Tali copie appaiono del tutto rappresentative del contenuto del documento e pertanto idonee a provare la regolarità dell'iter notificatorio.
Per i motivi esposti il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Agenzia delle Entrate Riscossione liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 19.12.2025
Il Giudice monocratico
RN TI
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18151/2024 depositato il 07/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150075895560000 BOLLO 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080407711000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13224/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella n. 097 2015 0075895560 000, notificata il 18.01.2016, di euro 148,61, relativa al pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012 sollecitata con intimazione di pagamento n. 09720249080407711.
Come principale motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce la mancata notifica della cartella di pagamento e degli atti ad essa sottesi con conseguente intervenuta prescrizione del credito portato in riscossione.
La ricorrente, per ultimo, si oppone alla produzione documentale di parte ricorrente in quanto non conforme all'originale.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio sostenendo di aver regolarmente notificato la cartella di pagamento unitamente ad ulteriori atti esattivi aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
Con memoria di replica la ricorrente insiste nella eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento mancando agli atti la prova dell'invio della CAD, comunicazione di avvenuto deposito dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere, innanzitutto, come la circostanza che in sede giurisdizionale una parte contesti la conformità agli originali delle copie dei documenti relativi ad una notificazione non implica che la prova debba necessariamente darsi con la produzione degli originali.
Questo principio, confermato dalla Cassazione con ordinanza n. 23095 del 22 ottobre 2020, porta a concludere che il giudice, anche in assenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le difformità contestate alla luce dei complessivi elementi istruttori disponibili.
Nella presente controversia l'agente della riscossione ha depositato in copia la relata di notifica e di spedizione della CAD, non ritirata con compiuta giacenza e la notifica di successivi atti esattivi interruttivi della prescrizione, tutti attestanti sia la notifica della cartella di pagamento che l'esigibilità del credito.
Tali copie appaiono del tutto rappresentative del contenuto del documento e pertanto idonee a provare la regolarità dell'iter notificatorio.
Per i motivi esposti il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Agenzia delle Entrate Riscossione liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 19.12.2025
Il Giudice monocratico
RN TI