Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00170/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio De Simone Saccà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- del Decreto della Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo, Prot. n. -OMISSIS-(recante il diniego definitivo della licenza di porto di pistola per difesa personale), notificato in data 16.5.2025;
- per quanto occorrer possa, del Decreto della Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo, Prot. Uscita N.-OMISSIS- (Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 s.m.i., concernente il parere contrario alla richiesta di licenza per il porto di pistola per difesa personale ex art. 42 T.U.L.P.S.), notificato via PEC in data 10.01.2025;
- di ogni altro atto e/o provvedimento ad essi presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché sconosciuto, ove lesivo per il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa OB AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 25.06.2025 e depositato in data 30.06.2025, il ricorrente, quale premessa in fatto, ha analiticamente descritto il suo curriculum professionale, avuto particolare riguardo al ruolo di amministratore unico di società operanti nel settore della consulenza gestionale/strategica/immobiliare, di componente del Comitato di Gestione dell'Autorità di -OMISSIS- nonché di amministratore unico/procuratore generale di plurime -OMISSIS-dislocate tra Reggio Calabria e la Lombardia, quest’ultimo incarico comportante, tra le altre incombenze, la personale e diretta esecuzione di operazioni di versamento, in orari serali e notturni, di ingenti somme di danaro, coincidenti con gli incassi giornalieri delle predette -OMISSIS-.
1.1 Premesso ciò, il ricorrente ha, altresì, evidenziato di essere stato ininterrottamente titolare, dal 2008 al 2024 (16 anni), di porto di pistola per difesa personale e di averne chiesto il rinnovo, per mera dimenticanza, soltanto nel luglio del 2024 ovvero in epoca successiva alla relativa scadenza (16.05.2024), così determinando la Prefettura ad un rigetto dell’istanza, con contestuale indicazione circa la necessità di presentare una nuova motivata richiesta di rilascio ex novo della licenza.
1.2 In data 01.08.2024, il ricorrente presentava, quindi, una nuova istanza per il rilascio della licenza per il porto di pistola per difesa personale (art. 42 T.U.L.P.S.), motivandola in ragione del rischio per la propria incolumità personale, siccome ritenuto connesso alle plurime attività professionali svolte, tra cui quella implicante il suddetto maneggio di ingenti somme di danaro, versate anche presso le cd. casse automatiche in orari serali/notturni ed in territori comunali, avuto particolare riguardo a quello reggino, caratterizzati da un alto tasso di criminalità. Il ricorrente rappresentava, nello specifico, che la -OMISSIS--OMISSIS- avrebbe subito, negli anni passati, diversi furti ed una rapina.
1.3 Seguiva il preavviso di rigetto di cui alla nota della Prefettura prot. n. -OMISSIS-, motivato in ragione del parere contrario (nota Cat. -OMISSIS-) reso dalla Questura di Reggio Calabria, secondo cui non sussisterebbero i requisiti minimi indispensabili per la concessione del beneficio richiesto ovvero il cd. dimostrato bisogno di cui all’art. 42 Regio decreto del 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) in quanto:
- l’istante non risulta aver mai patito minacce alla persona;
- non risultano eventi criminosi mossi ai suoi danni ed anche considerando che si tratta di nuovo rilascio non sussisterebbe un “ legittimo affidamento al rinnovo ” in materia di armi;
- le motivazioni addotte dall’istante appaiono di carattere esclusivamente economico;
- sicché non vi sarebbero profili di rischio concreti ed attuali;
- in ogni caso non fornisce copia delle distinte di versamento dalle quali si potrebbe ricavare il volume di denaro contante gestito.
1.4 In data 19.01.2025 il ricorrente presentava le proprie controdeduzioni – a cui allegava copia delle contabili dei versamenti effettuati nell’ultimo trimestre del 2024, per circa € 90.000 a settimana – all’uopo evidenziando come i versamenti degli incassi delle -OMISSIS-dallo stesso gestite avverrebbero in giornate ricorrenti presso macchine in alcuni casi visibili dall’esterno degli sportelli bancari, con conseguente rischio di essere visti dai passanti.
Il ricorrente ha, inoltre, dedotto che « Per quanto riguarda la Città di Reggio di Calabria, nell’arco del 2017 ci sono state diverse rapine ai danni di -OMISSIS-e relativamente alle aziende da me amministrate per come è estrapolabile dagli archivi di polizia, la -OMISSIS--OMISSIS- ha subito negli anni passati diversi furti ed una rapina, la -OMISSIS--OMISSIS- oggetto di rapina in passato, è in una zona ad elevatissimo tasso criminale, tant’è che non si contano più gli attentati incendiari ed esplosivi, non di rado forniamo l’accesso ai nostri sistemi di video sorveglianza alle forze di polizia per estrapolare foto e filmati necessari per le indagini, la -OMISSIS--OMISSIS-che ha subito un atto intimidatorio in passato, è a ridosso del quartiere di -OMISSIS-, dove nell’ultimo quinquennio vi sono stati diversi omicidi, attentati incendiari e rapine a danno di esercenti».
1.5 La Questura di Reggio Calabria, presa cognizione di siffatte controdeduzioni, con nota Cat. -OMISSIS-, confermava il proprio parere negativo, ribadendo che gli elementi indicati non, sono tali da far emergere circostanze evidenti che attestino un attuale e realistico pericolo per la sua integrità fisica.
1.6 A valle del procedimento, la Prefettura di Reggio Calabria, con il provvedimento finale prot. n.-OMISSIS-, ha rigettato la richiesta di rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale sulla scorta:
- della considerazione secondo cui, atteso il divieto di circolare armati di cu all’art. 699 c.p., è compito istituzionale dello Stato provvedere alla difesa personale dei cittadini per cui l'autodifesa può essere consentita solo ove non sia surrogabile con altri rimedi;
- delle valutazioni ostative espresse dalla Questura, ivi richiamate, e ribadite secondo cui le circostanze descritte dall'interessato, in relazione all'attività svolta dal medesimo, delineano un mero pericolo generico ed astratto, di per sé insufficiente a integrare gli estremi del "dimostrato bisogno" di circolare armato, non risultando, alla stregua delle informazioni rese dall'Organo di Polizia territorialmente competente indicatori di un oggettivo concreto ed attuale pericolo per l'incolumità personale del richiedente, tali da giustificare la concessione del porto d'arma per difesa personale;
- della circostanza che il ricorrente non avrebbe comprovato il suo personale maneggio di denaro contante.
In sintesi, la Prefettura ha denegato l’istanza in quanto:
- l'interessato non ha fornito alcuna concreta dimostrazione di fatti specifici che facciano ritenere che lo stesso, all'attualità, sia esposto a rischio riconducibile direttamente alla sua persona, tale da giustificare il perdurare del possesso di un'arma (requisito questo previsto espressamente dalla legge);
- dall'istruttoria svolta dalla locale Questura non è emersa in capo all'interessato la presenza di elementi indicativi di condizioni attuali di concreta, grave e potenziale esposizione a rischio, previsti dall'art. 42 T.U.L.P.S., atteso, come riferito dal predetto Organo di polizia, che "le motivazioni addotte dall'istante appaiono di carattere esclusivamente economico";
- la precedente avvenuta acquisizione del porto d'armi non costituisce di per sé motivo per il suo rinnovo, dal momento che il differimento dell'efficacia dell'autorizzazione di polizia è pur sempre condizionato alla verifica della permanente sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto che ne avevano giustificato il rilascio (C.G.A., 22/4/2002, n.217; T.A.R. Toscana, Sez. I, 8/4/2002, n.1344), dovendosi escludere che le precedenti autorizzazioni possano comportare un affievolimento dell’attività di controllo sulla sussistenza delle condizioni in sede di rinnovo (T.A.R. Campania Salerno - Sez. I, 27/2/2012, n. 403), ovvero esimere l'Amministrazione dall'effettuare una valutazione attuale e concreta delle circostanze di fatto addotte (Cons. Stato n. 2450, Sez. VI, 22/5/2008; T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez., 14/1/2012, n. 4) (così nel decreto in contestazione).
2. Il ricorrente ha, dunque, impugnato il provvedimento in epigrafe, affidando il ricorso ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.
- “I. Violazione e falsa applicazione dei principi ordinamentali di buon andamento, imparzialità, proporzionalità e par condicio. Travisamento e falsa applicazione dei presupposti della procedura. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta”;
- “a) Mancato riconoscimento del Legittimo Affidamento e dell'Onere Motivazionale Aggravato in caso di Diniego di Licenza Posseduta da Lungo Tempo: Il Carattere Arbitrario e Contraddittorio del Provvedimento Impugnato”;
Tenuto conto dell’obiettiva risalenza nel tempo della titolarità della licenza di porto di pistola per difesa personale – scaduta soltanto qualche mese prima (16.05.2024) rispetto all’intempestiva istanza di rinnovo (17.07.2024), cui ha fatto seguito, a stretto giro, la richiesta di rilascio di un nuovo titolo (1.08.2024) - e considerata la mancata emergenza, durante siffatto arco temporale di circostanze idonee a far dubitare dell’affidabilità del ricorrente nell’utilizzo delle armi, l’amministrazione non avrebbe potuto, logicamente e ragionevolmente, rigettare l’istanza, in assenza di sopravvenute ed obiettive circostanze di natura impeditiva. Ciò pena l’insanabile contraddittorietà con il precedente agere pubblico e l’ingiustificata frustrazione dell’affidamento medio tempore maturato, da parte dell’interessato, al mantenimento della licenza.
- “b) Errata Valutazione del "Dimostrato Bisogno": La Posizione Peculiare del Dr. -OMISSIS- tra Gestione di Ingenti Valori, Rilievo Pubblico in Contesti Strategici e Contesto Criminale Aggravato, con Responsabilità dell'Amministrazione sulla Sua Incolumità”;
- “c) Illogicità Manifesta nell'Interpretazione del "Dimostrato Bisogno" e nell'Onere delle Alternative di Sicurezza: Un Requisito Elusivo e Irragionevole”;
- “d) Carenza Istruttoria, Motivazionale e Travisamento dei Fatti nel Provvedimento Impugnato”;
Diversamente da quanto sostenuto dall’autorità di pubblica sicurezza, nel corso del procedimento, il ricorrente avrebbe dato ampia prova della persistenza di attuali e concrete situazioni soggettive ed oggettive, a suo avviso, autoevidenti di quel “ dimostrato bisogno ” che, secondo quanto previsto dall’art. 42 T.U.L.P.S., ha fin qui legittimato il rilascio del porto di pistola per difesa personale.
Trattasi di situazioni attinenti l’attività professionale del ricorrente, anche di rilievo pubblicistico (tra gli altri incarichi, risulta valorizzato quello di componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di -OMISSIS-, operante in un contesto esposto alle interferenze della criminalità organizzata), oltre che privatistico, comportante, quest’ultima, il personale maneggio di ingenti somme di danaro contante (circa € 90.000,00 settimanali), in circostanze spazio-temporali idonee ad esporne a concreto pericolo l’incolumità personale e non soltanto il patrimonio, viepiù in ragione dell’eccessiva onerosità dell’impiego di un costante servizio di vigilanza armata.
Tenuto conto delle summenzionate condizioni, soggettive ed oggettive, caratterizzanti l’ampio e diversificato contesto lavorativo dell’istante, l’ulteriore circostanza posta a base del diniego, secondo cui quest’ultimo non sarebbe stato, fin qui, destinatario di minacce alla persona o, comunque, di eventi criminosi risulterebbe parimenti illogica ed irragionevole in quanto contrastante proprio con la finalità preventiva del porto d’armi per difesa personale.
L’opposto diniego risulterebbe, dunque, inficiato da un grave deficit istruttorio, stante il mancato apprezzamento di tutte le circostanze soggettive ed oggettive sopra sintetizzate, puntualmente indicate e documentate tanto in sede di istanza di rilascio del porto di pistola quanto nel corso del procedimento ma completamente pretermesse dalla Prefettura di Reggio Calabria.
Tale deficit istruttorio risulterebbe disvelato dalla predisposizione di un impianto motivazionale ridondante ma, di fatto, generico e stereotipato, oltre che scollato dalle emergenze procedimentali, in quanto:
- privo di qualsivoglia valutazione in ordine all’ampio e diversificato curriculum professionale del ricorrente ed alla complessiva idoneità dello stesso a determinare il dimostrato bisogno di portare con sé un’arma, per ragioni di difesa personale;
- riferente della mancata dimostrazione, da parte dell’interessato, del suo personale maneggio di denaro contante, circostanza questa che risulterebbe contraddetta dalla produzione documentale allegata alla memoria ex art. 10 bis L. n. 241/90, consistente nelle ricevute dei versamenti bancari di ingenti somme di danaro contante, effettuati personalmente.
3. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Reggio Calabria, inizialmente costituiti con atto di mera forma, nel prosieguo del giudizio e, precisamente, con memoria del 9.01.2026, hanno contestato la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS-, non impugnata, il Collegio, fatti salvi gli esiti dell’approfondimento, nel merito, dei motivi di ricorso, ha respinto l’istanza cautelare avuto esclusivo riguardo al cd. periculum in mora , ritenendo che, pur considerata l'operatività della massima parte delle imprese gestite dal ricorrente in zone ad alto rischio criminale , quest’ultimo non avesse, fino a quel momento, comprovato il personale maneggio di ingenti somme di denaro contante.
5. In data 21.07.2025, il ricorrente ha depositato istanza di prelievo corredata da documentazione consistente:
- nelle Carte di Deposito Aziendali, a sé personalmente intestate e relative a tre delle -OMISSIS-dallo stesso gestite, site nel territorio comunale di Reggio Calabria (-OMISSIS--OMISSIS- s.r.l.; -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-.);
- nelle liste dei movimenti bancari relativi alle suddette -OMISSIS-, riguardanti i versamenti di ingenti somme di danaro contante, periodicamente effettuati nel medesimo lasso temporale (dal 17.06.2024 al 17.07.2025) mediante l’utilizzo delle summenzionate Carte di Deposito.
6. Con memoria difensiva del 22.12.2025, il ricorrente, nel ribadire ed ulteriormente argomentare i motivi di gravame, ha evidenziato come la documentazione da ultimo versata agli atti del giudizio comprovi, oltremodo, una circostanza di fatto comunque già emersa nel corso del procedimento, consistente nel personale maneggio di danaro contante, proveniente dagli incassi delle -OMISSIS-dallo stesso gestite. In presenza di Carte di Deposito a sé intestate, l’interessato non avrebbe altro modo per documentare quel personale maneggio di danaro - determinante il dimostrato bisogno di portare l’arma – la cui esistenza, in mancanza di contrarie circostanze opposte dalla Prefettura, dovrebbe ritenersi comprovato, pena l’imposizione di una probatio diabolica .
7. Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026, in occasione della quale il procuratore di parte ricorrente ha eccepito la tardività della memoria depositata dalla difesa erariale in data 9 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente, il Collegio ritiene di poter soprassedere dall’esame dell’eccezione da ultimo menzionata, stanti le difese orali comunque approntate dall’Avvocatura dello Stato nel corso dell’udienza pubblica, rispetto alle quali è stato assicurato il più ampio contraddittorio.
9. Nel merito, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.
10. L’apprezzamento della complessiva fondatezza dei motivi di gravame passa dalla preliminare considerazione secondo cui, tenuto conto della peculiarità della vicenda in esame – connotata dall’ultradecennale possesso del titolo, a condizioni invariate - la formale istanza di rilascio ex novo della licenza di porto di pistola, ex art. 42 T.U.L.P.S., riveste, nella sostanza, la natura di una richiesta di rinnovo della licenza rilasciata, in favore del ricorrente, nel lontano 2008 e, da quel momento, ininterrottamente prorogata dalla Prefettura di Reggio Calabria, di anno in anno, fino al 2023.
Ed invero, ritiene il Collegio che l’odierno istante, ancorché abbia omesso di chiederne il rinnovo prima della relativa scadenza (16 maggio 2024), in occasione dell’istanza presentata il successivo 1° agosto del 2024 (occasionata dal diniego di cui nota prefettizia prot. n. -OMISSIS-; doc. all. 3 al ricorso), abbia sostanzialmente manifestato il suo intendimento di continuare ad avvalersi della licenza di portare con sé l’arma, licenza di cui, fino a pochissimi mesi prima, aveva goduto, senza soluzione di continuità, per ben sedici anni.
Ne consegue che a fronte di un possesso ininterrotto del titolo per sedici anni (dal 2008 al 2024) e al permanere delle medesime condizioni personali e lavorative che ne avevano consentito il rilascio, l’istanza depositata l’1 agosto 2024 non poteva essere istruita e valutata tout court come una nuova prima istanza.
11. Premesso quanto sopra, per come censurato in ricorso, non risulta che l’autorità di pubblica sicurezza abbia fatto buon governo di quei principi giurisprudenziali, dalla stessa richiamati nel corpo del provvedimento impugnato, secondo cui “ la precedente avvenuta acquisizione del porto d'armi non costituisce di per sé motivo per il suo rinnovo, dal momento che il differimento dell'efficacia dell'autorizzazione di polizia è pur sempre condizionato alla verifica della permanente sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto che ne avevano giustificato il rilascio (C.G.A., 22/4/2002, n.217; T.A.R. Toscana, Sez. I, 8/4/2002, n.1344), dovendosi escludere che le precedenti autorizzazioni possano comportare un affievolimento dell’attività di controllo sulla sussistenza delle condizioni in sede di rinnovo (T.A.R. Campania Salerno - Sez. I, 27/2/2012, n. 403), ovvero esimere l'Amministrazione dall'effettuare una valutazione attuale e concreta delle circostanze di fatto addotte (Cons. Stato n. 2450, Sez. VI, 22/5/2008; T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez., 14/1/2012, n. 4)» (così a pag. 6 del provvedimento impugnato).
12. Ed invero, la Prefettura di Reggio Calabria, con ciò allineandosi ai pareri contrari resi dalla Questura di Reggio Calabria, ha completamente omesso di verificare - con ciò incorrendo in un evidente deficit istruttorio e motivazionale - l’eventuale venir meno ovvero la significativa contrazione di quelle specifiche condizioni di fatto e di diritto che, a decorrere dal 2008, hanno giustificato il rilascio e l’ininterrotto rinnovo, fino al 2023, della licenza di porto di pistola per ragioni di difesa personale, in quanto sintomatiche del cd. dimostrato bisogno del ricorrente di girare armato.
13. Quanto sopra in continuità con quell’orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, un’eccezione al normale divieto di portare le armi e che l'amministrazione ben può effettuare valutazioni di merito in ordine ai criteri di carattere generale per il rilascio delle licenze di porto d'armi, tenendo conto del particolare momento storico, delle peculiarità delle situazioni locali, delle specifiche considerazioni che - in rapporto all'ordine ed alla sicurezza pubblica - si possono formulare a proposito di determinate attività e di specifiche situazioni.
Per ciò stesso l'amministrazione può predisporre criteri rigorosi in base ai quali le istanze degli interessati vadano esaminate, tenendo conto della esigenza di evitare la diffusione delle armi.
13.1 È, tuttavia, altrettanto vero che questi criteri generali, eventualmente più restrittivi, non possono giustificare il diniego al rinnovo del porto d’ami a soggetti che lo detengano da lungo tempo, in assenza di una motivazione rafforzata - nella specie non rinvenibile - dalla quale emergano le ragioni, anche di carattere generale, per le quali l’amministrazione abbia deciso di mutare orientamento, rispetto ai precedenti rinnovi.
L’indubbia discrezionalità di cui è titolare la Pubblica Amministrazione, in materia di rilascio e rinnovo di licenza di porto d'armi per difesa personale, comportante l’apprezzamento circa l’esistenza del cd. dimostrato bisogno di girare armati, deve essere, dunque, esercitata secondo principi di trasparenza e di legittimo affidamento del privato nei suoi confronti, sulla base di un'attenta valutazione del quadro indiziario e della personalità complessiva del richiedente, senza che ciò possa trasmodare in irrazionalità manifesta (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3.09.2024, n. 4802; 27.04.2020, n. 1485; Consiglio di Stato, sez. III, 3.07.2018, n. 4055; sez. I, 25.03.2015 n. 101).
13.2 Ebbene, nella fattispecie in esame, la Prefettura di Reggio Calabria non ha evidenziato l’eventuale intervenuto mutamento, in senso restrittivo, dei criteri generali in tema di rilascio del porto d’armi per difesa personale, né l’eventuale modifica di quel quadro indiziario, sintomatico del cd. dimostrato bisogno , sulla scorta del quale, a decorrere dal 2008 e fino al 16.05.2024, ha abilitato il ricorrente, ex art. 42 T.U.L.P.S., al porto di pistola, né, tantomeno, ha riferito circa un’eventuale variazione della personalità di quest’ultimo, in senso sintomatico della sopravvenuta inaffidabilità nell’uso delle armi.
Ne è, dunque, conseguito, per come parimenti dedotto in ricorso, un agere pubblico contraddittorio rispetto a quello ininterrottamente esercitato per ben 15 anni (ovvero dal 2008 al 2023, annualità quest’ultima è cui è stato disposto l’ultimo rinnovo, valevole fino al 16.05.2024) oltre che ingiustificatamente violativo dell’affidamento medio tempore maturato dal ricorrente in ordine al mantenimento della licenza.
14. Colgono, in ogni caso, nel segno anche le ulteriori censure tese ad evidenziare l’incompletezza e la parzialità dell’istruttoria svolta, disvelate dalla predisposizione di un ipertrofico impianto motivazionale stereotipato, siccome sostanzialmente riepilogativo dei principi generali espressi dalla giurisprudenza amministrativa sul tema della licenza del porto d’armi per difesa personale.
Tuttavia, tali principi risultano essere stati, di fatto, disattesi stante la mancata considerazione, da parte della Prefettura di Reggio Calabria, delle plurime attività professionali, di rilievo pubblicistico e privatistico, svolte dal ricorrente, e delle peculiari circostanze concrete che - per come desumibile dai dati istruttori complessivamente acquisiti a valle del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/90 ed ulteriormente arricchiti nel corso dell’odierna sede giurisdizionale - le caratterizzano, siccome potenzialmente idonee ad esporne a concreto ed attuale pericolo l’incolumità personale, oltre che il relativo patrimonio.
15. Ci si riferisce, in particolare, al deposito agli atti del procedimento delle distinte di versamento di ingenti somme di danaro contante, riferite agli ultimi mesi dell’anno 2024, periodicamente e sistematicamente versate - anche in orari serali o, comunque, di chiusura degli istituti di credito al pubblico (cfr. doc. all. 4 e 4.1 al ricorso) - sui conti correnti personalmente movimentati dal ricorrente in qualità di gestore di plurime -OMISSIS-insistenti sul territorio comunale di Reggio Calabria.
In assenza di evidenze contrarie da parte della Prefettura, la documentazione in parola risulta effettivamente idonea a comprovare, quantomeno in via indiziaria, la personale movimentazione dei conti correnti in discussione da parte dell’odierno istante il quale, diversamente opinando, si troverebbe costretto a fornire una prova negativa, così incorrendo nell’impossibilità di dimostrare che le operazioni bancarie in discussione siano effettuate da soggetti terzi, a ciò non abilitati.
15.1 Nel corso del giudizio, parte ricorrente ha oltremodo comprovato siffatta personale movimentazione bancaria, producendo in copia le Carte di Deposito Aziendali, a sé personalmente intestate e relative a tre delle -OMISSIS-dallo stesso gestite, site nel territorio comunale di Reggio Calabria (-OMISSIS--OMISSIS- s.r.l.; -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-.) nonché le liste dei movimenti bancari relativi alle suddette -OMISSIS-, riguardanti i versamenti di ingenti somme di danaro contante, periodicamente effettuati nel medesimo lasso temporale (dal 17.06.2024 al 17.07.2025) mediante l’utilizzo delle summenzionate Carte di Deposito.
Ebbene, facendo una verifica “a campione”, le operazioni documentate in sede procedimentale mediante la produzione delle singole ricevute di versamento di danaro contante sui conti correnti accesi presso l’istituto di credito -OMISSIS- (doc. all. 4.1 al ricorso) risultano effettivamente incluse nelle liste della movimentazione bancaria effettuata tramite le summenzionate Carte di Debito, intestate al ricorrente (doc. all.ti 3, 4 e 5, depositati in data 21.07.2025). Tale circostanza, in assenza di prova contraria da parte dell’amministrazione, conferma viepiù la personale movimentazione bancaria in discussione (a titolo esemplificativo, la penultima ricevuta di cui all’allegato 4.1 al ricorso, corrispondente al versamento in contante della somma di € 19.660,00, effettuata alle ore 18.17 del 14.10.2024, trova puntuale riscontro nella lista di movimenti effettuata con la Carta di deposito intestata al dott. -OMISSIS- sul conto di riferimento-OMISSIS-, relativo alla -OMISSIS--OMISSIS-, di cui al documento n. 3 depositato in data 21.07.2025).
16. Quanto sopra comprova la parzialità dell’istruttoria svolta dall’amministrazione e, in particolare, l’eccepito travisamento dei fatti in cui essa è incorsa allorquando ha sostenuto che il ricorrente non avrebbe comprovato il suo personale maneggio di denaro contante.
16.1 Si consideri ancora, sempre sotto il profilo del dedotto deficit istruttorio e motivazionale, che, per come indicato in ricorso, la Prefettura di Reggio Calabria non ha preso in considerazione il peculiare contesto territoriale in cui, in qualità di responsabile di plurime -OMISSIS-, l’odierno ricorrente opera, non trovando confutazione le circostanze di fatto da questi addotte nel corso del procedimento, siccome potenzialmente sintomatiche di un attuale e concreto rischio per la sua incolumità personale. Ci si riferisce alle allegazioni procedimentali secondo cui il ricorrente: « Per quanto riguarda la Città di Reggio di Calabria, nell’arco del 2017 ci sono state diverse rapine ai danni di -OMISSIS-e relativamente alle aziende da me amministrate per come è estrapolabile dagli archivi di polizia, la -OMISSIS--OMISSIS- ha subito negli anni passati diversi furti ed una rapina, la -OMISSIS--OMISSIS- oggetto di rapina in passato, è in una zona ad elevatissimo tasso criminale, tant’è che non si contano più gli attentati incendiari ed esplosivi, non di rado forniamo l’accesso ai nostri sistemi di video sorveglianza alle forze di polizia per estrapolare foto e filmati necessari per le indagini, la -OMISSIS--OMISSIS-che ha subito un atto intimidatorio in passato, è a ridosso del quartiere di -OMISSIS-, dove nell’ultimo quinquennio vi sono stati diversi omicidi, attentati incendiari e rapine a danno di esercenti ».
17. Infine, tenuto conto dell’omessa considerazione dello specifico contesto territoriale di riferimento dell’attività professionale, pubblica oltre che privata, del ricorrente, le ulteriori circostanze secondo cui quest’ultimo non risulta aver mai patito minacce alla persona e non risultano eventi criminosi mossi ai suoi danni non avrebbero potuto, logicamente e ragionevolmente, essere addotte a fondamento del contestato diniego, pena la frustrazione della ratio preventivo-cautelare rispetto a possibili pregiudizi per l’incolumità personale sottesa al rilascio della licenza di porto di pistola ex art. 42 T.U.L.P.S.
18. Ritiene, dunque, il Collegio che il provvedimento di diniego gravato non superi le plurime censure di illegittimità formulate in ricorso, segnatamente per incompletezza, illogicità e contraddittorietà dell'istruttoria e della motivazione posta a suo fondamento.
19. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.
Ne consegue l’annullamento del Decreto della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. -OMISSIS-(recante il diniego definitivo della licenza di porto di pistola per difesa personale), notificato in data 16.5.2025, con l'obbligo per l'amministrazione di rideterminarsi, in conformità alle statuizioni annullatorie di cui sopra, siccome veicolate dai motivi di gravame.
20. La peculiarità della res controversa giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, fatto salvo l’obbligo del rimborso del contributo unificato, ex art. 13, comma 6-bis. 1, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il Decreto della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. -OMISSIS-(recante il diniego definitivo della licenza di porto di pistola per difesa personale), notificato in data 16.5.2025, ai sensi e con gli effetti conformativi di cui in motivazione.
Spese compensate, fatto salvo il rimborso, a cura dell’amministrazione resistente, del contributo unificato, ex art. 13, comma 6-bis. 1, D.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE TI, Presidente
OB AZ, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB AZ | TE TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.