Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 1400/2023 r.g., avente per oggetto: danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.;
promossa da nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Majorca, giusta procura in atti
- Appellante -
Contro
(CF/P. IVA , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Galota, giusta procura in atti;
(C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella
Cavallaro, giusta procura in atti;
1
rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Antonino Giuliano e Lucia
Scorpo;
(C.F. c.f.: , in persona del Controparte_4 P.IVA_4
legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Umberto Di Giovanni e
Matilde Di Giovanni, giusta procura in atti;
- Appellati –
La causa, sulle conclusionali delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza dell'11 marzo 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24.3.2017, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, il Controparte_1
(in seguito ed Controparte_5 Controparte_6 CP_3
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta
[...]
verificatasi, in data 22.11.2013, mentre percorreva a piedi la via Garibaldi di
FE.
Parte attrice esponeva che la strada, il giorno del sinistro, era interessata da lavori di scavo per la posa del metanodotto e sosteneva che la caduta, da cui sono derivate lesioni personali, sarebbe stata causata da una tavola posta a copertura di uno scavo. L'attrice riteneva responsabili in solido tra loro: 1) il CP_1
, in quanto ente proprietario della strada, 2)
[...] Controparte_6
nella veste di concessionaria del servizio di erogazione del gas metano, e 3)
[...]
quale ditta esecutrice dei lavori di scavo. CP_3
All'udienza dell'11 luglio 2017, chiedeva di essere CP_3
autorizzata alla chiamata del terzo, quale società Controparte_4
assicuratrice della stessa. Il giudice autorizzava la chiamata del terzo che si costituiva in giudizio.
I convenuti contestavano le domande dell'attrice.
2 Con sentenza n.1714/2023, pubblicata in data 2.10.2023, il giudice unico del Tribunale di Siracusa rigettava la domanda attorea e condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti.
Avverso tale decisione, ha interposto appello, con atto di Parte_1
citazione notificato in data 30.10.2023, sulla base di tre ragioni di censura.
Si sono costituiti in appello il Controparte_1 Controparte_2
e resistendo al gravame e
[...] CP_3 Controparte_4
chiedendone il rigetto.
Indi la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione dell'11 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentenza di primo grado
Il Tribunale, nel rigettare la domanda attorea, ha accertato che la via
Garibaldi di FE, il giorno dell'incidente, era stata in effetti interessata da lavori di metanizzazione e che il e le due società convenute dovevano essere CP_1
considerati custodi ai sensi dell'articolo 2051 c.c..
Tuttavia, ha ritenuto che la pretesa risarcitoria di parte attrice, fondata sull'esistenza di un nesso causale tra le lesioni subite e la tavola posta a copertura dello scavo, non meritasse accoglimento. All'esito dell'istruttoria, infatti, il giudice di primo grado ha ritenuto provato che i lavori di metanizzazione e lo scavo fossero ben visibili, così come la tavola che collegava le sponde dello stesso. La conoscenza dei luoghi da parte della danneggiata, la visibilità dello scavo, la circostanza che l'incidente ebbe a verificarsi di giorno e l'esistenza di percorsi alternativi per raggiungere l'asilo – destinazione cui era diretta la danneggiata – venivano considerati dal Tribunale circostanze idonee a escludere l'insidia. Il Tribunale riteneva, pertanto, non raggiunta la prova del nesso causale tra il danno e il bene in custodia, e attribuiva alla condotta imprudente della danneggiata efficacia causale esclusiva rispetto alla produzione delle lesioni.
Questione preliminare
3 Un'analisi coerente delle questioni prospettate dalle parti richiede di esaminare, in via preliminare, l'eccezione sollevata, in seno alla comparsa di costituzione e risposta, da Controparte_2
La società appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, in ragione dell'asserita inesistenza o nullità della notifica dell'impugnazione.
Evidenza in particolare che, anche a voler ritenere la notifica CP_6
nulla (e non inesistente), dovrebbe escludersi che la costituzione dell'appellata abbia efficacia sanante in quanto è intervenuta solo dopo il decorso del termine lungo per la proposizione dell'appello.
Tale eccezione va disattesa.
Ed invero, ai sensi dell'articolo 330, comma 1, c.p.c, in assenza di notificazione della sentenza, l'atto di citazione in appello va notificato presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
Nella specie, siccome dedotto da , la Controparte_7
notifica dell'atto di appello è stata erroneamente eseguita nei suoi confronti al precedente procuratore, avv. , anziché all'avv. Gabriella Parte_2
Cavallaro, all'epoca difensore e domiciliataria della società, in quanto costituitasi
(con comparsa depositata il 13.8.2022) quale nuovo difensore in sostituzione dell'avv. , che aveva rinunciato alla difesa. Parte_2
Ne segue che la notificazione effettuata presso il precedente difensore della parte deve considerarsi nulla, e non già inesistente, in conformità al principio enunciato al riguardo dalle Sezioni NI della Corte di cassazione (ord.
n. 2087 del 30.1.2020) che, aderendo ad un'evoluzione in senso restrittivo del concetto d'inesistenza, ribadiscono che il vizio di invalidità di cui è affetta la notifica al precedente difensore, di cui sia nota la cessazione del mandato, vada degradato a mera nullità.
4 Ciò posto, deve ritenersi che la nullità in parola si è tuttavia sanata per effetto della rituale costituzione in giudizio della società destinataria della notificazione, per il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c..
Né vale, in senso contrario, quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6164 del 5.3.2020, invocata dall'appellata nelle CP_6
note conclusive. Nell'ordinanza menzionata, la Corte ha per vero precisato che,
“in ipotesi di nullità della notifica la relativa sanatoria (mediante rinnovazione o con la costituzione in giudizio del destinatario stesso) è ammissibile soltanto a condizione che non si sia medio tempore verificata alcuna decadenza, come invece si riscontra in caso di nullità della notificazione dell'atto di appello qualora prima della rinnovazione o della costituzione in giudizio dell'appellato si sia determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.”.
Ed invero, benchè in effetti la si sia costituita in giudizio (in CP_6
data 3.5.2024) quando era ormai decorso per essa il termine (lungo) per la proposizione dell'appello (decorrente dal 2.10.2023), cionondimeno il precedente richiamato non appare pertinente al caso de quo.
Nel caso esaminato dalla S.C. vi era, infatti, una sola parte appellata, mentre nel caso in oggetto vi è invece una pluralità di appellati, tra i quali sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, derivante dall'indubbio rapporto di interdipendenza delle distinte posizioni dei coobbligati in solido;
queste sono infatti insuscettibili di essere trattate disgiuntamente, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, oppure, ponendosi, in caso di concorso di responsabilità, in rapporto di subordinazione sostanziale, giacchè la responsabilità dell'uno presuppone quella dell'altro (cfr. Cass., sez. III 18.12.2023 n. 35257; Cass. sez. 3, 06/07/2006, n.
15358; Cass., sez. 3, 08/02/2012, n. 1771; Cass., sez. 3, 21/08/2018, n. 20860;
Cass., sez. 3, 28/11/2022, n. 34899).
Ne segue che, configurandosi nella fattispecie una situazione di inscindibilità di cause, l'appello, tempestivamente e validamente notificato nei confronti di alcuni dei litisconsorti, impedisce il passaggio in giudicato anche per
5 gli altri, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'omessa notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario, come pure (deve ritenersi) la nullità della notifica, non si riflettono sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, anche nei confronti del litisconsorte non citato, o invalidamente citato, ma determina solo l'esigenza della integrazione del contraddittorio iussu iudicis, ovvero la rinnovazione della notifica nulla (in mancanza di costituzione della parte cui è rivolta) (cfr. Cass, 8 giugno 1994 n.
5559; Cass. 16.4.2008 n. 9977).
***
Motivi di appello e ragioni della decisione
Passando al merito, l'appellante, con il primo, articolato, motivo di appello, lamenta anzitutto la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 2051
c.c. Ritiene, nello specifico, che il giudice abbia adottato una motivazione contraddittoria poiché ha sostenuto che nessuna insidia caratterizzava i luoghi e, al contempo, che la danneggiata ha, con la propria condotta imprudente, sottovalutato il pericolo. Contesta, inoltre, la valutazione compiuta dal giudice di primo grado delle emergenze probatorie. Evidenzia, infine, come il giudice abbia errato nell'individuare nella condotta negligente della vittima la causa esclusiva del sinistro.
Detto motivo è fondato e, pertanto, va accolto.
A tal fine occorre, innanzitutto, richiamare i principi giuridici che governano la materia della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, secondo l'orientamento consolidato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ. n. 12027/2017; Cass. civ. n. 27724/2018, Cass. SS.UU. ord. n. 20943/2022; Cass., III sez. civ., ord. n. 11060/2024). L'art. 2051 c.c., nel prevedere la responsabilità del custode per i danni occorsi ai terzi, introduce un modello di responsabilità oggettiva. Il custode, infatti, viene considerato responsabile, a prescindere da qualsiasi sua mancanza in termini di diligenza, a patto che il danneggiato abbia fornito la prova del danno e del nesso causale tra
6 la cosa e l'evento. Ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato deve dimostrare che l'evento lesivo è stato provocato dalla cosa e non da altri fattori causali alternativi. Non sarà, pertanto, sufficiente, in conformità a quanto ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 12760/2024, provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene. L'insidia o trabocchetto, determinante pericolo occulto, non è elemento costitutivo dell'illecito essendo, invece, frutto dell'interpretazione giurisprudenziale, da ritenersi ormai del tutto superata, giacché essa, al fine di limitare le ipotesi di responsabilità, finiva per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A.
Osserva il Collegio che, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, nel caso di specie, la dinamica del sinistro, alla luce dell'attività istruttoria svolta in primo grado, deve essere ricostruita nei termini che seguono.
In data 22.11.2013, in compagnia di Parte_1 Parte_3 attraversava, al fine di accompagnare il proprio nipote all'asilo, la via Garibaldi del Comune di che era, quel giorno, interessata da un cantiere. Alle ore 9.00 CP_1 circa, dopo avere accompagnato il nipote all'asilo, attraversava, Parte_1
per una seconda volta, la via Garibaldi. Per oltrepassare uno scavo profondo 50 centimetri e largo 30, transitava sopra una tavola posta a copertura dello stesso che, non essendo fissata al terreno, si ribaltava facendola cadere per terra. La danneggiata si recava, alle ore 18.52 del medesimo giorno, al pronto soccorso ove le veniva diagnosticata “la frattura della testa e del collo chirurgico dell'omero alla spalla sinistra”.
La Corte osserva come debba considerarsi assolto, da parte attrice, l'onere allegatorio e probatorio afferente al danno e al nesso causale.
7 Le testi di parte attrice, nonostante qualche titubanza relativa a circostanze collaterali, dichiarano di avere assistito all'incidente occorso alla e che la Pt_1
stessa, dopo la caduta, accusava dolore alla spalla.
La dinamica dell'incidente riferita dalle testi e è, inoltre, Pt_3 Tes_1
concorde: entrambe riferiscono che la caduta ebbe a verificarsi mentre la signora transitava al di sopra di una tavola posta a copertura dello scavo e che la Pt_1 tavola si ribaltò verso sinistra. L'esiguo lasso temporale intercorso tra il sinistro, avvenuto circa alle nove del mattino, e l'accesso al pronto soccorso, con accettazione alle ore 18.52, costituisce un ulteriore elemento indiziale valutabile ai fini della prova della sussistenza del nesso causale. Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla compatibilità tra il lato del ribaltamento della tavola, verso sinistra, e il distretto corporeo interessato dalla lesione (frattura della testa e del collo chirurgico dell'omero alla spalla sinistra). La presenza di un cantiere e, in particolare modo, di uno scavo coperto da una tavola, costituiscono circostanze idonee a rendere la sede stradale difforme dallo stato ordinario e connotata, pertanto, da peculiarità tali da rendere il transito potenzialmente pericoloso. In assenza di elementi che possano suggerire la presenza di fattori causali alternativi, deve ritenersi sufficientemente provata la sussistenza del nesso causale tra le condizioni in cui versava la strada e le lesioni riportate dalla danneggiata.
Pertanto, da un rinnovato esame del materiale probatorio agli atti, emerge che il giudice di primo grado ha errato nell'affermare che nessuno ebbe a vedere la caduta e che non fosse stata raggiunta la prova del nesso causale.
Accertata la sussistenza del nesso causale, la responsabilità del custode, secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione (v. di recente, ord. n.
11060 del 24/04/2024), può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo. La condotta colposa del danneggiato, la cui incidenza è rimessa ad un apprezzamento di fatto del giudice, potrà o costituire causa esclusiva del danno, con conseguente
8 interruzione del nesso causale, o atteggiarsi a causa concorrente dello stesso, con contestuale riduzione del risarcimento dovuto ai sensi del combinato disposto ex art. 1227, comma 1, c.c. e art. 2 Cost..
Ha precisato la Suprema Corte, anche a Sezioni NI (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, v. anche Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n.
11152; Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, Cass. Sez. 3, ord. 20 luglio 2023, n.
21675), che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ.
(bastando la colpa del leso: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, cit.) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Ciò posto in linea generale, nella specie, la Corte, al fine di valutare l'apporto causale della condotta della danneggiata, osserva che, all'esito dell'istruttoria, è risultato che il luogo in cui è accaduto il sinistro era aperto al transito pedonale.
In assenza di prove documentali, gli unici elementi utili al fine di ricostruire lo stato dei luoghi sono le dichiarazioni dei testi escussi.
La teste ha escluso la presenza di transenne a delimitazione del Pt_3
transito pedonale, mentre la teste non conservava ricordo su tale Tes_1
circostanza.
Le dichiarazioni rese dal teste non appaiono, invece, dirimenti ai Tes_2 fini della valutazione delle condizioni del cantiere il giorno dell'incidente. Il teste, rispondendo al primo articolato di prova, non era certo di avere svolto lavori anche in via Garibaldi, ma si è limitato a presumerlo avendo svolto lavori
9 in tutta . Soltanto in risposta a una specifica domanda, ha dichiarato di aver CP_1
lavorato, in data 22.11.2013, nei luoghi in cui è avvenuto l'incidente.
Considerato che il teste ha affermato di non avere mai assistito ad alcun incidente in cantiere, appare poco probabile che possa avere conservato – a distanza di nove anni – ricordo del luogo in cui aveva prestato la propria attività lavorativa giorno 22.11.2013. Le dichiarazioni del teste possono fornire, tutt'al più, Tes_2
delle indicazioni generiche in ordine alle modalità di gestione del cantiere e al mantenimento del transito pedonale, ma non sono dirimenti ai fini della prova delle condizioni della strada il giorno dell'incidente.
Il mantenimento del transito pedonale consente di ritenere la condotta della danneggiata non abnorme, e, quindi, non integrante gli estremi del caso fortuito, essendosi limitata ad attraversare la strada lasciata aperta, nonostante la presenza di uno scavo, ai pedoni.
Gli appellati non hanno, in altri termini, fornito prova del caso fortuito: dagli elementi probatori in atti, non è possibile ritenere che la danneggiata, contrariamente a quanto asserito in alcuni scritti difensivi, si sia abusivamente introdotta in un'area di cantiere chiusa al transito. La condotta della danneggiata, in altri termini, non assumeva – rispetto all'obbligo del custode di impedire eventi lesivi a carico dei terzi – i caratteri dell'imprevedibilità o dell'eccezionalità. Il custode, mantenendo il transito pedonale in un'area di cantiere, avrebbe dovuto adottare tutti gli accorgimenti necessari, e conformi alla normativa in tema di sicurezza, al fine di impedire incidenti, a carico dei pedoni, nel transitare lungo la strada.
La Corte rileva, inoltre, come debba ritenersi provata la presenza della tavola a copertura dello scavo e che la stessa fosse stata collocata al fine di consentire il passaggio dei pedoni. L'uso della tavola compiuto dalla danneggiata
è stato, pertanto, conforme al fine per il quale la stessa era stata collocata al di sopra dello scavo. Secondo quanto dichiarato dalla teste la tavola Pt_3
rappresentava - con riferimento al punto della via Garibaldi in cui si trovavano -
l'unico passaggio previsto per attraversare la strada. Il fatto che la danneggiata si
10 sia determinata a passare sopra la tavola, invece di percorrere altre vie – pur presenti – per ritornare a casa dall'asilo, non può considerarsi elemento idoneo a qualificare la condotta come colposa e causa esclusiva del sinistro. Le era consentito, infatti, scegliere di percorrere quel percorso, sebbene più accidentato, non essendo stato chiuso al transito dei pedoni.
Escluso che la condotta della danneggiata possa qualificarsi come abnorme, imprevedibile o eccezionale, requisiti idonei ad integrare il caso fortuito, deve valutarsi se la stessa possa considerarsi o meno causa esclusiva del danno. La condotta del danneggiato, in conformità ai principi ribaditi dalla Corte di cassazione (sent. n. 2376 del 24/01/24; ord. n.14228 del 2023), dispiega efficacia causale esclusiva rispetto alla produzione del danno qualora degradi lo stato e le condizioni del bene in custodia a mera occasione del fatto lesivo. Nel caso di specie, invece, le condizioni del bene oggetto di custodia hanno dispiegato efficacia causale nella produzione del danno. Non può, infatti, ritenersi che la condotta posta in essere dalla danneggiata – che si è limitata ad attraversare la sede stradale adoperando una tavola collocata sui luoghi a tale scopo – sia, in sé considerata, causa idonea a determinare, in via esclusiva, il sinistro. La presenza del cantiere, l'inadeguatezza delle misure della tavola e l'assenza di ancoraggio della stessa al terreno hanno incrementato la potenziale pericolosità del bene oggetto di custodia e hanno dispiegato efficacia causale nella realizzazione dell'evento.
Pertanto, da un rinnovato esame del materiale probatorio agli atti, emerge che erroneamente il giudice di primo grado ha attribuito valore di causa esclusiva dell'evento alla condotta della danneggiata.
La Corte osserva, tuttavia, come la condotta della danneggiata – valutata ai sensi degli articoli 1227, comma 1, c.c. e 2 della Costituzione – debba considerarsi concausa dell'evento.
Le Sezioni NI della Corte di cassazione, nell'ordinanza n. 20943/2022, hanno affermato che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato
11 delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.
La – come emerso in modo chiaro dalla testimonianza della teste Pt_1
– era già transitata sulla tavola nel percorso di andata verso l'asilo. La Pt_3
teste ha dichiarato, inoltre, che la tavola risultava traballante già al primo passaggio. La danneggiata, pertanto, aveva avuto modo di avvedersi della pericolosità del passaggio e, in conformità al generico obbligo di solidarietà incombente sui consociati, avrebbe potuto astenersi dal ripassare sopra la tavola, che aveva già individuato come pericolosa, e optare per strade e/o passaggi pedonali più sicuri. La condotta della danneggiata, con riferimento a quest'ultimo profilo, deve considerarsi allora connotata da imprudenza. Pure essendosi avveduta di un potenziale pericolo, non ha valutato in modo adeguato le possibili conseguenze dannose derivanti dai propri atti e non ha adottato accorgimenti, pure possibili, idonei a scongiurare l'evento lesivo. Deve, tuttavia, valutarsi come il mantenimento del transito pedonale abbia ingenerato, nella danneggiata, un legittimo affidamento rispetto alle condizioni e alla sicurezza della strada tale che si ritiene equo stimare l'incidenza della condotta colposa della danneggiata, rispetto alla produzione dell'evento lesivo, nella misura percentuale del 25%, con conseguente corrispondente riduzione del risarcimento spettante.
Con il secondo profilo del motivo, l'appellante chiede accertarsi la responsabilità concorrente di tutti i convenuti e ne chiede la condanna solidale al pagamento del risarcimento del danno.
Il nei propri scritti difensivi, ha chiesto di essere Controparte_1
esonerato da qualsivoglia forma di responsabilità poiché non titolare della qualifica di custode.
L'assunto difensivo è però infondato.
Il mantenimento del transito pedonale nella sede stradale oggetto dei lavori di metanizzazione ha determinato invero la conservazione, in capo al della relazione di custodia col bene. CP_1
12 In linea generale, infatti, qualora l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora aperta al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore (o, come nella specie, dell'impresa concessionaria del pubblico servizio) che dell'ente (cfr. Corte di Cass. sent. n. 15882/2013).
Si rileva inoltre che l'art. 14 del nuovo codice della strada nonché l'art.175 del relativo regolamento impongono agli enti proprietari delle strade l'obbligo di manutenzione, gestione, pulizia ed controllo tecnico dell'efficienza delle stesse oltre all'obbligo di segnalare “gli ostacoli, le anomalie ed i punti critici stradali”.
Né il ha fornito, al fine di escludere la propria responsabilità, la CP_1
prova liberatoria del caso fortuito. Non ha provato, per ipotesi, di avere effettuato controlli adeguati e costanti sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla conformità degli stessi alle regole cautelari vigenti in materia;
non ha dimostrato che, nonostante i controlli perpetrati, la ditta esecutrice dei lavori avesse attuato una condotta imprevedibile e inevitabile che ha causato, in via esclusiva, il sinistro.
Ne segue che deve ritenersi sussistente la responsabilità del CP_1
in relazione all'evento lesivo subito dalla danneggiata.
[...]
Il nell'ipotesi di accertamento della sua responsabilità, ha chiesto CP_1
di essere manlevato dalla in forza della Controparte_6
previsione di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 9 dello schema di convenzione allegato al contratto di concessione del servizio di distribuzione del gas.
Tale domanda subordinata è infondata e va pertanto disattesa.
Ed invero, come eccepito dalla società concessionaria la CP_6
disamina congiunta degli articoli 1 e 9 della convenzione citata non consente un'interpretazione estensiva dell'ambito applicativo della manleva sino a
13 ricomprendere i danni causati a terzi durante i lavori propedeutici alla posa del metanodotto.
L'articolo 9, infatti, limita l'operatività della manleva ai soli danni occorsi durante “l'espletamento del servizio concesso”, il quale, ai sensi dell'articolo 1, deve intendersi quale “pubblico servizio di distribuzione del gas per uso domestico, industriale, artigianale, commerciale”.
Deve, pertanto, escludersi l'applicazione della clausola contrattuale richiamata dal al fine di essere manlevato dalla Controparte_1 [...]
in relazione al sinistro in oggetto. Controparte_6
Solidalmente corresponsabile col sempre ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 c.c., va ritenuta anche la Controparte_2
concessionaria del servizio di erogazione del gas metano.
La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia, da intendersi quale relazione di fatto tra un soggetto e la cosa tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con il bene (v. Corte di cassazione, ordinanza n. 11060/24).
Nella specie, non sussistono elementi idonei a superare la presunzione che il concessionario conservasse comunque, il giorno dell'incidente, il potere di sorveglianza, prevenzione e controllo sulle aree stradali oggetto dei lavori di metanizzazione.
La società concessionaria, infatti, non ha fornito la prova, utile al fine dell'esclusione della propria responsabilità, dell'affidamento esclusivo del cantiere a ditta appaltatrice dei lavori di scavo per il passaggio del CP_3
metanodotto, non risultando alcun elemento da cui evincere le modalità di suddivisione dei lavori in cantiere.
Quanto alla domanda di garanzia, avanzata in subordine da CP_6 nei confronti della appaltatrice , ne va rilevata l'inammissibilità in quanto CP_3
formulata per la prima volta in appello, in violazione del divieto di nova di cui
14 all'art. 345 c.p.c., peraltro con comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente.
Riguardo alla posizione di ditta appaltatrice per l'esecuzione CP_3
dei lavori di scavo, la Corte rileva come debba ritenersi ampiamente provata la presenza della stessa in cantiere il giorno dell'incidente.
non ha contestato la circostanza di avere eseguito i lavori di scavo CP_3
per la metanizzazione del Comune di . CP_1
Nel giudizio di primo grado, la società ha anche ammesso di avere collocato la tavola al di sopra dello scavo, salvo poi, inammissibilmente, nel giudizio di appello, negare la prova dell'apposizione della tavola da parte di
Controparte_3
Il fatto deve dunque considerarsi ormai incontestato, a prescindere dalla considerazione che l'appaltatore, quale custode del cantiere, ha, in ogni caso,
l'obbligo di controllare lo stato dei luoghi e rimuovere potenziali fonti di pericoli per i terzi, anche qualora siano state introdotte da soggetti esterni. La materiale disponibilità del bene colloca, infatti, il custode nella posizione ideale per l'esercizio dell'attività di controllo e prevenzione di cui è onerato.
Alla luce di quanto sopra, dunque, anche la società appaltatrice CP_3
va ritenuta corresponsabile, in solido con gli altri soggetti suindicati, in
[...]
relazione alle lesioni subite dalla danneggiata.
In assenza di elementi che possano consentire di graduare, in maniera differenziata, l'incidenza delle singole responsabilità, la Corte ritiene, pertanto, il ed Controparte_1 Controparte_2 CP_3
responsabili in solido e in eguale misura del danno cagionato a . Parte_1
Va, infine, rilevato che è decaduta dalla domanda di garanzia CP_3
avanzata in primo grado nei confronti del proprio assicuratore,
[...]
Al riguardo giova incidentalmente precisare che, contrariamente a CP_4
quanto assunto dalla difesa di gli atti relativi alla chiamata in causa CP_4 sono stati notificati alla compagnia di assicurazione non già dall'attrice (non
15 legittimata), bensì correttamente dalla chiamante , a ciò autorizzata dal CP_3
giudice.
Orbene, l'art. 346 c.p.c. prevede che le domande rimaste assorbite in primo grado devono essere riproposte in appello con il primo atto difensivo e, comunque, non oltre la prima udienza. Pure se scevra da vincoli formali, la riproposizione della domanda rimasta assorbita deve essere fatta in modo specifico, non essendo sufficiente un generico richiamo a tutte le difese svolte davanti al primo giudice (Corte di Cass. sent. n. 25121 del 23.8.2023).
Nel caso di specie, invece, l'appellata si è limitata, nella sua CP_3 comparsa di costituzione e risposta in appello, a“riportarsi integralmente a tutte le eccezioni e difese svolte in primo grado di giudizio”.
Deve, pertanto, considerarsi rinunciata la domanda di garanzia spiegata, in primo grado, da nei confronti di CP_3 Controparte_4
A questo punto, accertato l'an della responsabilità ed individuati i soggetti responsabili, nonché definita la sorte delle proposte domande di manleva, la causa va quindi rimessa sul ruolo per la necessaria istruttoria sulla quantificazione del danno subito dall'appellante.
La regolazione delle spese (oggetto del secondo motivo di appello) è rimessa alla sentenza definitiva, ad esclusione di quelle sostenute da CP_4
divenuta estranea al presente grado di giudizio, in mancanza di domanda nei suoi confronti (in questo grado), con la conseguenza che la presente sentenza ha natura definitiva, limitatamente alla posizione della predetta società.
Le spese della società relative al primo grado vanno poste a CP_4 carico della che l'ha chiamata in causa;
invece, quelle del presente CP_3
grado, vanno poste a carico dell'appellante che ha citato in appello anche Pt_1
la compagnia assicuratrice, spiegando domanda anche nei suoi confronti, pur non essendone legittimata.
Dette spese si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e
16 allegate tabelle), tenuto conto del valore della controversia determinato in base alla domanda (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta dal difensore.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G.
1400/2023, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1714/2023 del 2 ottobre 2023 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento n. 1965/2017 R.G.), e in riforma della stessa, così statuisce:
condanna in solido, il Controparte_1 Controparte_2
[... ed al risarcimento del danno in favore di da CP_3 Parte_1
ripartirsi tra loro, nei rapporti interni, in pari misura;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
condanna al pagamento in favore di CP_3 Controparte_4 delle spese di lite del primo grado che liquida in complessivi € 7.335,00
[...]
per compensi (di cui € 1300,00 per fase studio, € 900,00 per fase introduttiva, €
2835,00 per fase istruttoria e € 2.300,00 per fase decisoria), oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali condanna l'appellante alla refusione delle spese del Parte_1 presente grado in favore di che liquida in complessivi € 7160,00 per CP_4
compensi (di cui € 1489,00 per fase studio, € 956,00 per fase introduttiva, €
2163,00 per fase istruttoria e € 2.552,00,00 per fase decisoria), oltre I.V.A.,
C.P.A. e spese generali;
rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di giudizio tra le altre parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte di Appello, in data 20 marzo 2025
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE dott. Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
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