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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 26/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2483 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti Antonio Rosetta e Laura Zampieri
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.3.2024, – all'esito dell'accertamento tecnico Parte_1
preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, censurando le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa , quale C.T.U. Parte_2
nominata nella pregressa fase di A.T.P.O., e lamentando, in particolare, come la predetta ausiliaria avesse immotivatamente sottovalutato il grave quadro clinico di esso istante, quale asseverato dalla documentazione sanitaria ritualmente acquisita.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente chiedeva dichiararsi il diritto alla suindicata prestazione assistenziale, a decorrere dalla data della visita di revisione.
CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. Rinnovate le operazioni peritali, per il tramite di altro C.T.U., all'esito dell'udienza del
26.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, sulla scorta delle ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Sempre in limine, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980,
l'indennità di accompagnamento è concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite Commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ...”.
Come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte, poi, “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità” (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 20825/2014).
2.3. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, altresì, meritevoli di condivisione.
Ed invero, la dott.ssa , quale C.T.U. officiata nel procedimento n. 2991/2023 Parte_2
R.G.L., espletata la visita peritale e vagliata la documentazione sanitaria ritualmente acquisita, concludeva il proprio elaborato giudicando in grado di compiere gli atti della Parte_1
vita quotidiana con deambulazione autonoma e, pertanto, sprovvisto del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento (cfr., in tal senso, l'elaborato depositato in data
18.1.2024).
2 A tali conclusioni la predetta ausiliaria era pervenuta – in estrema sintesi – sulla base dei risultati dei test ADL, attestanti l'inquadramento di “in una scala di 6/6 ovvero Pt_1 autonomia” (cfr. pag. 8 dell'elaborato), e ciò pur a fronte di un Indice di SK
(strumento di misura multidimensionale particolarmente utilizzato in campo oncologico) compreso tra il 40% ed il 50% (cfr. certificato dell'8.11.2023 - doc. 28, fascicolo della fase di
A.T.P.O.).
2.4. Sennonchè, le argomentate osservazioni critiche formulate dal dott. , Persona_1
quale consulente tecnico di parte ricorrente, hanno indotto questo Giudice a rinnovare le indagini peritali, per il tramite di altro C.T.U.
Orbene, il dott. quale ausiliario officiato nel presente giudizio di Persona_2 opposizione, visitato l'assistibile e scrutinata la documentazione sanitaria (anche di formazione successiva) versata in atti, ha riferito che egli è affetto da “metastasi linfonodali addominali in paziente già sottoposto a cistectomia radicale per carcinoma uroteliale di alto grado della vescica, Spondiloartrosi, cardiopatia classe NYHA II, BPCO” (pag. 6 della relazione depositata in data 31.1.2025).
Il C.T.U. ha, quindi, espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “Si tratta di patologie cronico degenerative che, in considerazione della loro natura e del livello di compromissione degli apparati interessati, possono motivatamente considerarsi non suscettibili di miglioramento. Per quanto concerne il diritto all'indennità di accompagnamento si precisa che, ai sensi della normativa vigente (L.18/1980 e successive modifiche), questo sorge nel momento in cui il soggetto presenta una patologia tale da determinare l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto di altre persone o l'impossibilità a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. Giova ricordare che tale diritto sorge anche in presenza di una sola delle due condizioni precedentemente menzionate. Orbene, in riferimento all'istanza presentata da , occorre considerare che il soggetto, è affetto da metastasi Parte_1
linfonodali addominali in paziente già sottoposto a cistectomia radicale per carcinoma uroteliale di alto grado della vescica, Spondiloartrosi, cardiopatia classe NYHA II, BPCO. E' del tutto evidente che ricorre nel soggetto in esame quel complesso patologico che pone in essere delle limitazioni nell'attuazione routinaria degli atti della vita quotidiana, intendendo con queste sia quelle azioni elementari che ciascun individuo deve compiere per poter vivere
(igiene del corpo, dell'ambiente domestico, vestizione rapporti con il mondo esterno, come la possibilità di raggiungere sollecitamente il telefono in caso di pericolo, acquistare alimenti ecc., sia gli atti della vita vegetativa (necessità fisiologiche, nutrizione ecc.). Pertanto, si può affermare che il Sig. si trova attualmente nella possibilità di non poter espletare Parte_1
3 gli atti della vita quotidiana, sussistendo quindi quelle situazioni che possono giustificare
l'attribuzione della indennità di accompagnamento. Le patologie riscontrate e certificate, applicando le tabelle previste dal D.M. Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 e utilizzando il calcolo riduzionistico prevista dalle stesse tabelle comportano il riconoscimento di una riduzione delle capacità lavorative del 100%. Considerato che non vi è stata interruzione del trattamento chemioterapico e che a tutt'oggi viene ancora sottoposto a cicli di CHT viene riconosciuta l'indennità di accompagnamento con revisione a due anni dalla visita peritale
(24/10/2024)… Gli eventuali benefici decorrono dalla data della visita di revisione a due anni dalla visita peritale (24/10/2024)” (cfr. pagg.
4-5 dell'elaborato).
2.5. Le conclusioni rassegnate dall'ausiliario possono essere condivise e poste a fondamento della decisione, siccome immuni da vizi logici e di metodo, oltre che aderenti all'effettivo quadro invalidante del ricorrente, quale riscontrato dal C.T.U., e neppure investite da osservazioni critiche di sorta.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve, quindi, dichiararsi che è Parte_1 in possesso del requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 24.2.2023 (data della visita di revisione).
Non può, tuttavia, emettersi alcuna statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione (cfr., in tal senso, le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio), condividendosi, in proposito, l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto
l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020). CP_
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) seguono la soccombenza dell'
e si liquidano secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore degli Avv.ti Antonio Rosetta e Laura Zampieri, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Si precisa che non si fa luogo all'invocato aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante il mancato funzionamento dei collegamenti ipertestuali, quale asseverato dalla dicitura generata in tal senso dal sistema informatico, con conseguente impossibilità di fruirne al fine di una più agevole consultazione dei documenti.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2483/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del requisito Parte_1 sanitario utile per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della visita di revisione (24.2.2023);
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro
3.865,00, di cui euro 1.170,00 per la fase di A.T.P.O., oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 26/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 26/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2483 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti Antonio Rosetta e Laura Zampieri
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.3.2024, – all'esito dell'accertamento tecnico Parte_1
preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, censurando le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa , quale C.T.U. Parte_2
nominata nella pregressa fase di A.T.P.O., e lamentando, in particolare, come la predetta ausiliaria avesse immotivatamente sottovalutato il grave quadro clinico di esso istante, quale asseverato dalla documentazione sanitaria ritualmente acquisita.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente chiedeva dichiararsi il diritto alla suindicata prestazione assistenziale, a decorrere dalla data della visita di revisione.
CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. Rinnovate le operazioni peritali, per il tramite di altro C.T.U., all'esito dell'udienza del
26.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, sulla scorta delle ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Sempre in limine, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980,
l'indennità di accompagnamento è concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite Commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ...”.
Come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte, poi, “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità” (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 20825/2014).
2.3. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, altresì, meritevoli di condivisione.
Ed invero, la dott.ssa , quale C.T.U. officiata nel procedimento n. 2991/2023 Parte_2
R.G.L., espletata la visita peritale e vagliata la documentazione sanitaria ritualmente acquisita, concludeva il proprio elaborato giudicando in grado di compiere gli atti della Parte_1
vita quotidiana con deambulazione autonoma e, pertanto, sprovvisto del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento (cfr., in tal senso, l'elaborato depositato in data
18.1.2024).
2 A tali conclusioni la predetta ausiliaria era pervenuta – in estrema sintesi – sulla base dei risultati dei test ADL, attestanti l'inquadramento di “in una scala di 6/6 ovvero Pt_1 autonomia” (cfr. pag. 8 dell'elaborato), e ciò pur a fronte di un Indice di SK
(strumento di misura multidimensionale particolarmente utilizzato in campo oncologico) compreso tra il 40% ed il 50% (cfr. certificato dell'8.11.2023 - doc. 28, fascicolo della fase di
A.T.P.O.).
2.4. Sennonchè, le argomentate osservazioni critiche formulate dal dott. , Persona_1
quale consulente tecnico di parte ricorrente, hanno indotto questo Giudice a rinnovare le indagini peritali, per il tramite di altro C.T.U.
Orbene, il dott. quale ausiliario officiato nel presente giudizio di Persona_2 opposizione, visitato l'assistibile e scrutinata la documentazione sanitaria (anche di formazione successiva) versata in atti, ha riferito che egli è affetto da “metastasi linfonodali addominali in paziente già sottoposto a cistectomia radicale per carcinoma uroteliale di alto grado della vescica, Spondiloartrosi, cardiopatia classe NYHA II, BPCO” (pag. 6 della relazione depositata in data 31.1.2025).
Il C.T.U. ha, quindi, espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “Si tratta di patologie cronico degenerative che, in considerazione della loro natura e del livello di compromissione degli apparati interessati, possono motivatamente considerarsi non suscettibili di miglioramento. Per quanto concerne il diritto all'indennità di accompagnamento si precisa che, ai sensi della normativa vigente (L.18/1980 e successive modifiche), questo sorge nel momento in cui il soggetto presenta una patologia tale da determinare l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto di altre persone o l'impossibilità a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. Giova ricordare che tale diritto sorge anche in presenza di una sola delle due condizioni precedentemente menzionate. Orbene, in riferimento all'istanza presentata da , occorre considerare che il soggetto, è affetto da metastasi Parte_1
linfonodali addominali in paziente già sottoposto a cistectomia radicale per carcinoma uroteliale di alto grado della vescica, Spondiloartrosi, cardiopatia classe NYHA II, BPCO. E' del tutto evidente che ricorre nel soggetto in esame quel complesso patologico che pone in essere delle limitazioni nell'attuazione routinaria degli atti della vita quotidiana, intendendo con queste sia quelle azioni elementari che ciascun individuo deve compiere per poter vivere
(igiene del corpo, dell'ambiente domestico, vestizione rapporti con il mondo esterno, come la possibilità di raggiungere sollecitamente il telefono in caso di pericolo, acquistare alimenti ecc., sia gli atti della vita vegetativa (necessità fisiologiche, nutrizione ecc.). Pertanto, si può affermare che il Sig. si trova attualmente nella possibilità di non poter espletare Parte_1
3 gli atti della vita quotidiana, sussistendo quindi quelle situazioni che possono giustificare
l'attribuzione della indennità di accompagnamento. Le patologie riscontrate e certificate, applicando le tabelle previste dal D.M. Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 e utilizzando il calcolo riduzionistico prevista dalle stesse tabelle comportano il riconoscimento di una riduzione delle capacità lavorative del 100%. Considerato che non vi è stata interruzione del trattamento chemioterapico e che a tutt'oggi viene ancora sottoposto a cicli di CHT viene riconosciuta l'indennità di accompagnamento con revisione a due anni dalla visita peritale
(24/10/2024)… Gli eventuali benefici decorrono dalla data della visita di revisione a due anni dalla visita peritale (24/10/2024)” (cfr. pagg.
4-5 dell'elaborato).
2.5. Le conclusioni rassegnate dall'ausiliario possono essere condivise e poste a fondamento della decisione, siccome immuni da vizi logici e di metodo, oltre che aderenti all'effettivo quadro invalidante del ricorrente, quale riscontrato dal C.T.U., e neppure investite da osservazioni critiche di sorta.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve, quindi, dichiararsi che è Parte_1 in possesso del requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 24.2.2023 (data della visita di revisione).
Non può, tuttavia, emettersi alcuna statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione (cfr., in tal senso, le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio), condividendosi, in proposito, l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto
l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020). CP_
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) seguono la soccombenza dell'
e si liquidano secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore degli Avv.ti Antonio Rosetta e Laura Zampieri, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Si precisa che non si fa luogo all'invocato aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante il mancato funzionamento dei collegamenti ipertestuali, quale asseverato dalla dicitura generata in tal senso dal sistema informatico, con conseguente impossibilità di fruirne al fine di una più agevole consultazione dei documenti.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2483/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del requisito Parte_1 sanitario utile per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della visita di revisione (24.2.2023);
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro
3.865,00, di cui euro 1.170,00 per la fase di A.T.P.O., oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 26/03/2025
Il Giudice
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