TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 386 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 07/03/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. PALLESCHI in sostituzione dell'avv SALVATORE MARTIRE
LUCA e per l'avv. CHICHIARELLI in sostituzione dell'avv. BARONE CP_1
CARMINE . L'avv. PALLESCHI si riporta e chiede la decisione con vittoria dii spese di lite. L'avv. CHICHIARELLI si riporta alla memoria in atti
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 386 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. SALVATORE MARTIRE LUCA
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in con l'avv. BARONE CARMINE CP_1 P.IVA_1
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.4.2024 presentava rituale opposizione Parte_1
alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e condizione di disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/1992). Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott.
[...]
. Per_1
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il CTU dott.ssa ha accertato che la parte ricorrente è Per_2
affetta da “pregressa porpora trombocitopenica autoimmune;
tiroidite di Hashimoto con ipotiroidismo;
cardiopatia ipertensiva e aritmica con fibrillazione atriale cronica;
rachiartrosi con discopatie multiple cervicali e lombare e avvallamento della limitante superiore di L1; remota LMA trattata con chemioterapia;
parestesie AAII con discromie cutanee;
episodio ischemico III dito piede sinistro;
microangiopatia acrocianotica;
deficit visivo OO”
Lo stesso CTU ha concluso che “la ricorrente è meritevole sia del Parte_1
riconoscimento dell'handicap grave art. 3 comma 3 a partire dalla data della domanda amministrativa del 23.02.2023 che dei benefici dell'indennità di accompagnamento a partire, invece, dalla data della mia visita peritale del 21.10.2024, in quanto ho potuto direttamente constatare un peggioramento delle condizioni della stessa e di conseguenza la necessità di un aiuto per svolgere gli atti quotidiani della vita.
La relazione della dott.ssa appare immune da vizi e va condivisa, in quanto Per_2
il giudizio espresso dal ctu appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di atp, al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio vanno liquidate in base alla soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone: - in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento sia del proprio diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 21.10.2024 sia della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa 23.2.2023;
- condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario di parte opponente, CP_1
delle spese di lite liquidate per entrambe le fasi in € 3.600,00, oltre iva cpa e spese generali;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 7 marzo 2025
Il Giudice Ordinario
Dott. Massimo Valenza