CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 18/02/2026, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2555/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
PEDICINI ETTORE, Relatore
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 656/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433068 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433068 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433068 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433068 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433068 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433068 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 518/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente sopra generalizzato impugna gli avvisi di accertamento in oggetto chiedendone l'annullamento per i motivi appresso esaminati.
Roma Capitale risulta costituita in giudizio. Produce l'annullamento parziale reso in sede di autotutela dell'avviso di accertamento n.112401433068 e ha chiesto il rigetto parziale del ricorso di Ricorrente_1 con declaratoria di debenza del minor importo dovuto a seguito del provvedimento di annullamento parziale n.
U250500172202 con compensazione di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo il ricorrente eccepisce la decadenza e la prescrizione per l'annualità 2018
Il motivo non è fondato.
L'avviso di accertamento prima ancora che per omessi versamenti delle imposte è per omessa dichiarazione, cosicché il termine di decadenza non scade il 31.12.2023 ma il 31.12.2024 in quanto il potere di accertamento deve essere esercitato entro il quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere fatta la dichiarazione del possesso dell'immobile (per l'anno 2018 è il 2019) che nel caso in esame il ricorrente non ha provato di avere effettuato.
Con un ulteriore motivo il ricorrente deduce la erroneità della determinazione delle imposte facendo una articolata ricostruzione delle vicende dell'acquisto degli immobili e del loro accorpamento, come pure della modificazione della destinazione d'uso, da residenza ad ambulatorio odontoiatrico, una situazione del tutto divergente rispetto a quella considerata dal Comune.
In realtà il ricorrente non contesta che Roma Capitale si sia attenuta alle risultanze catastali, non aggiornate con le vicende rappresentate. L'Ufficio ha del resto comunicato l'annullamento parziale del provvedimento impugnato. A ciò consegue la dichiarazione di cessazione parziale della materia del contendere e il rigetto nel resto del ricorso.
In ragione della natura della controversia possono compensarsi le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33 Respinge il ricorso;
spese compensate.
Roma 21.1.2026 Il Presidente
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
PEDICINI ETTORE, Relatore
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 656/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433068 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433068 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433068 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433068 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433068 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433068 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 518/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente sopra generalizzato impugna gli avvisi di accertamento in oggetto chiedendone l'annullamento per i motivi appresso esaminati.
Roma Capitale risulta costituita in giudizio. Produce l'annullamento parziale reso in sede di autotutela dell'avviso di accertamento n.112401433068 e ha chiesto il rigetto parziale del ricorso di Ricorrente_1 con declaratoria di debenza del minor importo dovuto a seguito del provvedimento di annullamento parziale n.
U250500172202 con compensazione di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo il ricorrente eccepisce la decadenza e la prescrizione per l'annualità 2018
Il motivo non è fondato.
L'avviso di accertamento prima ancora che per omessi versamenti delle imposte è per omessa dichiarazione, cosicché il termine di decadenza non scade il 31.12.2023 ma il 31.12.2024 in quanto il potere di accertamento deve essere esercitato entro il quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere fatta la dichiarazione del possesso dell'immobile (per l'anno 2018 è il 2019) che nel caso in esame il ricorrente non ha provato di avere effettuato.
Con un ulteriore motivo il ricorrente deduce la erroneità della determinazione delle imposte facendo una articolata ricostruzione delle vicende dell'acquisto degli immobili e del loro accorpamento, come pure della modificazione della destinazione d'uso, da residenza ad ambulatorio odontoiatrico, una situazione del tutto divergente rispetto a quella considerata dal Comune.
In realtà il ricorrente non contesta che Roma Capitale si sia attenuta alle risultanze catastali, non aggiornate con le vicende rappresentate. L'Ufficio ha del resto comunicato l'annullamento parziale del provvedimento impugnato. A ciò consegue la dichiarazione di cessazione parziale della materia del contendere e il rigetto nel resto del ricorso.
In ragione della natura della controversia possono compensarsi le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33 Respinge il ricorso;
spese compensate.
Roma 21.1.2026 Il Presidente