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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2024, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 5445/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5445 /2024 R.G. vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Ernestina Caiani sono elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in
Monza, Via Carlo Alberto n. 29, giusta procura alle liti in calce al ricorso congiunto e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2)il figlio , ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, rimarrà ad abitare Per_1 presso la abitazione coniugale con la madre e il fratello;
3)il figlio minorenne, viene affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente Per_2 la responsabilità genitoriale, con collocamento presso la madre nella abitazione coniugale sita in
Caponago via Verde n. 29, che rimane assegnata alla Sig.ra insieme ai mobili che la Pt_1 arredano e i coniugi si impegnano entrambi ad non effettuare modifiche di nessun genere in tutta la planimetria dell'abitazione tranne per quelle prese di comune accordo;
4)al Sig. verrà assegnata per abitare la taverna (che i coniugi si impegnano entrambi a Pt_2 rendere abitabile) e i mobili che la occupano, della stessa casa coniugale in Caponago via Verdi n.
29, con il consenso di entrambi i coniugi, portando con sé tutti i propri effetti personali e impegnandosi ad effettuare a sue spese altri eventuali lavori nel caso in cui siano necessari per la completa autonomia delle due parti dell'abitazione;
5)i coniugi di comune accordo si impegnano a non portare in casa persone estranee alla famiglia ristretta;
6)i coniugi, di comune accordo, stabiliscono che quando i figli saranno economicamente independenti procederanno a vendere la casa coniugale,
6)il marito verserà alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio entro il giorno Per_2
25 di ogni mese, a partire da agosto 2024 la somma di Euro 200,00(duecentocinquanta/00) , somma rivalutabile secondo gli indici Istat da agosto 2025;
6)Il Sig. si impegna a sostenere, altresì, il 50% delle spese straordinarie per il figlio Pt_2 Per_2 con le modalità e per le voci di spesa contenute nelle linee guida approvate dal Tribunale di Monza in data 7.05.2018 che si allegano (doc. 3) e che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e costituenti parte integrante delle condizioni di separazione;
7)l'assegno unico sarà percepito al 50% ciascuno dai genitori;
8) il Sig. potra incontrarsi con il figlio maggiorenne mettendosi direttamente Pt_2 Per_1
d'accordo con lui mentre il padre potrà incontrare il figlio minorenne due week-end alternati Per_2 al mese da sabato mattina alla domenica sera mentre durante la settimana il padre si metterà
d'accordo direttamente con il figlio comunicando alla madre gli orari. Per le vacanze estive potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con il figlio previo accordi con la Sig.ra Pt_1 per il periodo entro il 31 di maggio di ogni anno. Per le vacanze invernali il padre potrà trascorrere con il figlio metà del periodo di vacanza in alternanza con la madre, un anno la settimana comprendente il Natale e l'anno successivo la settimana comprendente il Capodanno, per il 2024 la settimana di Natale il minore sarà con la madre. Per le vacanze pasquali il padre potrà trascorrere con il figlio metà del periodo di vacanza in alternanza con la madre, un anno Pasqua e l'anno successivo Pasquetta, per il 2025 il giorno di Pasqua sarà con il padre e il giorno di Pasquetta con la madre;
9)il conto corrente cointestato n. 000035232082 (doc.4) acceso presso BP SP , filiale di
Cavenago Brianza, rimarrà in essere poiché tutte e due i coniugi verseranno entro il 23 di ogni mese il 50% ciascuno delle somme dovute per la rata del mutuo (doc.5) della casa coniugale (doc.6), per il finanziamento pendente intestato solo al Sig. di Euro 630,00 (concordato tra le parti) Pt_2
(doc.7) e per le bollette per la casa di abitazione;
10)l'autovettura Mini TG.DN055CE (doc.8) attualmente intestata al marito verrà utilizzata dalla
Sig.ra e la stessa se vorrà potrà procedere al trapasso in suo favore, avendo il consenso Pt_1 del marito, e la stessa provvederà al pagamento della relativa assicurazione e ogni altro onere accessorio;
11)l'autovettura BMW TG. DD581EG (doc.9) attualmente intestata alla moglie verrà utilizzata dal
Sig. e lo stesso se vorrà potra procedere al trapasso in suo favore, avendo già il consenso Pt_2 della moglie, e lo stesso provvederà al pagamento della relativa assicurazione e ogni altro onere accessorio;
12)coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico tra di loro e pertanto di nulla avere da pretendere reciprocamente al di fuori di quanto pattuito;
13)coniugi reciprocamente si concedono l'autorizzazione all'espatrio, nonché al rilascio del passaporto e di ogni altro documento di identificazione per il quale sia necessaria autorizzazione;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 4 dicembre 2024.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in San Savero (FG) il 14.04.2012 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di San Severo, anno 2012, n. 6 Parte II, Serie C).
Dalla loro unione non sono nati figli// sono nati i figli
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (4 dicembre 2024) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett.
b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 5445 /2024, così statuisce:
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in San Savero (FG) il 14.04.2012 (trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di San Severo, anno 2012, n. 6 Parte II, Serie C ) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Savero (FG), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 5 dicembre 2024
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5445 /2024 R.G. vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Ernestina Caiani sono elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in
Monza, Via Carlo Alberto n. 29, giusta procura alle liti in calce al ricorso congiunto e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2)il figlio , ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, rimarrà ad abitare Per_1 presso la abitazione coniugale con la madre e il fratello;
3)il figlio minorenne, viene affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente Per_2 la responsabilità genitoriale, con collocamento presso la madre nella abitazione coniugale sita in
Caponago via Verde n. 29, che rimane assegnata alla Sig.ra insieme ai mobili che la Pt_1 arredano e i coniugi si impegnano entrambi ad non effettuare modifiche di nessun genere in tutta la planimetria dell'abitazione tranne per quelle prese di comune accordo;
4)al Sig. verrà assegnata per abitare la taverna (che i coniugi si impegnano entrambi a Pt_2 rendere abitabile) e i mobili che la occupano, della stessa casa coniugale in Caponago via Verdi n.
29, con il consenso di entrambi i coniugi, portando con sé tutti i propri effetti personali e impegnandosi ad effettuare a sue spese altri eventuali lavori nel caso in cui siano necessari per la completa autonomia delle due parti dell'abitazione;
5)i coniugi di comune accordo si impegnano a non portare in casa persone estranee alla famiglia ristretta;
6)i coniugi, di comune accordo, stabiliscono che quando i figli saranno economicamente independenti procederanno a vendere la casa coniugale,
6)il marito verserà alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio entro il giorno Per_2
25 di ogni mese, a partire da agosto 2024 la somma di Euro 200,00(duecentocinquanta/00) , somma rivalutabile secondo gli indici Istat da agosto 2025;
6)Il Sig. si impegna a sostenere, altresì, il 50% delle spese straordinarie per il figlio Pt_2 Per_2 con le modalità e per le voci di spesa contenute nelle linee guida approvate dal Tribunale di Monza in data 7.05.2018 che si allegano (doc. 3) e che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e costituenti parte integrante delle condizioni di separazione;
7)l'assegno unico sarà percepito al 50% ciascuno dai genitori;
8) il Sig. potra incontrarsi con il figlio maggiorenne mettendosi direttamente Pt_2 Per_1
d'accordo con lui mentre il padre potrà incontrare il figlio minorenne due week-end alternati Per_2 al mese da sabato mattina alla domenica sera mentre durante la settimana il padre si metterà
d'accordo direttamente con il figlio comunicando alla madre gli orari. Per le vacanze estive potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con il figlio previo accordi con la Sig.ra Pt_1 per il periodo entro il 31 di maggio di ogni anno. Per le vacanze invernali il padre potrà trascorrere con il figlio metà del periodo di vacanza in alternanza con la madre, un anno la settimana comprendente il Natale e l'anno successivo la settimana comprendente il Capodanno, per il 2024 la settimana di Natale il minore sarà con la madre. Per le vacanze pasquali il padre potrà trascorrere con il figlio metà del periodo di vacanza in alternanza con la madre, un anno Pasqua e l'anno successivo Pasquetta, per il 2025 il giorno di Pasqua sarà con il padre e il giorno di Pasquetta con la madre;
9)il conto corrente cointestato n. 000035232082 (doc.4) acceso presso BP SP , filiale di
Cavenago Brianza, rimarrà in essere poiché tutte e due i coniugi verseranno entro il 23 di ogni mese il 50% ciascuno delle somme dovute per la rata del mutuo (doc.5) della casa coniugale (doc.6), per il finanziamento pendente intestato solo al Sig. di Euro 630,00 (concordato tra le parti) Pt_2
(doc.7) e per le bollette per la casa di abitazione;
10)l'autovettura Mini TG.DN055CE (doc.8) attualmente intestata al marito verrà utilizzata dalla
Sig.ra e la stessa se vorrà potrà procedere al trapasso in suo favore, avendo il consenso Pt_1 del marito, e la stessa provvederà al pagamento della relativa assicurazione e ogni altro onere accessorio;
11)l'autovettura BMW TG. DD581EG (doc.9) attualmente intestata alla moglie verrà utilizzata dal
Sig. e lo stesso se vorrà potra procedere al trapasso in suo favore, avendo già il consenso Pt_2 della moglie, e lo stesso provvederà al pagamento della relativa assicurazione e ogni altro onere accessorio;
12)coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico tra di loro e pertanto di nulla avere da pretendere reciprocamente al di fuori di quanto pattuito;
13)coniugi reciprocamente si concedono l'autorizzazione all'espatrio, nonché al rilascio del passaporto e di ogni altro documento di identificazione per il quale sia necessaria autorizzazione;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 4 dicembre 2024.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in San Savero (FG) il 14.04.2012 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di San Severo, anno 2012, n. 6 Parte II, Serie C).
Dalla loro unione non sono nati figli// sono nati i figli
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (4 dicembre 2024) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett.
b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 5445 /2024, così statuisce:
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in San Savero (FG) il 14.04.2012 (trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di San Severo, anno 2012, n. 6 Parte II, Serie C ) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Savero (FG), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 5 dicembre 2024
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi