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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5337 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5570/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa GD D'LI
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5570/2025 promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Luca Cattinelli Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
Contro
c.f.: , CP_1 C.F._2
P.I.: , Controparte_2 P.IVA_1
rappresentate e difese dall'avv. Marco Colla
PARTI CONVENUTE
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In via principale:
- dichiarare che la IG.ra e in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Controparte_2 non hanno diritto di procedere all'esecuzione forzata per la somma liquidata come Iva al 22%, di importo pari ad € 4.886,11, e conseguentemente,
- dichiarare l'inefficacia parziale, per la somma di € 4.886,11, del precetto come sopra indicato.
Sempre in via principale:
pagina 1 di 6 - accertare e quindi dichiarare l'avvenuta ricognizione del debito di € 70.000,00, da parte della IG.ra e di in favore della IG.ra ai sensi dell'art. 1988 c.c., e CP_1 Controparte_2 Parte_1 conseguentemente,
- dichiarare estinto per compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c., il credito oggetto dell'atto di precetto e, contestualmente,
- dichiarare tenute e condannare la IG.ra in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della IG.ra , della somma residua di € Parte_1
47.790,40 oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo ex Art 1284 CC.
- condannare la parte opposta al rimborso delle spese a favore dell'opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge (15% spese generali, CPA e IVA)”.
Per le parti convenute:
“Nel merito in via principale:
➢ Rigettare integralmente l'opposizione proposta da nei confronti delle Parte_1 convenute opposte per i motivi dedotti nel presente atto;
➢ Confermare la validità e l'efficacia dell'atto di precetto notificato a in data Parte_1
04.02.2025;
➢ Rigettare tutte le domande (di compensazione e di condanna della somma residua) avanzate da nei confronti delle convenute opposte, in quanto palesemente infondate per i Parte_1 motivi dedotti in narrativa;
➢ Condannare parte opponente al risarcimento del danno ex art 96 cpc
In ogni caso
Con vittoria di spese del presente giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del giudizio
In data 31 gennaio 2025 e hanno notificato a atto di CP_2 CP_1 Parte_1 precetto intimandole di pagare l'importo complessivo di € 27.095,71 a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza n. 27/2025 emessa dal Tribunale di Torino.
Avverso detto atto di precetto ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. eccependo Parte_1
l'inefficacia dell'atto di precetto limitatamente all'importo di € 4.886,11, richiesto a titolo di Iva, in ragione del fatto che è soggetto legittimato a dedurre l'imposta e opponendo in CP_2 compensazione un proprio credito di € 70.000 che, secondo la sua tesi, era stato riconosciuto dalla stessa sentenza n. 27/2025 oltre che oggetto di ricognizione di debito da parte delle odierne opposte.
Ha quindi chiesto di dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto in relazione all'importo di € 4.886,11
e, operata compensazione tra i due controcrediti, condannare le opposte a pagarle l'importo di €
pagina 2 di 6 47.790,40, oltre interessi dalla domanda al saldo.
e si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione atteso CP_2 CP_1 che correttamente era stata richiesta l'IVA, stante la qualità di persona fisica della e considerato CP_1 che la stessa era stata indicata nel titolo esecutivo dal giudice, e negando la sussistenza del controcredito opposto in compensazione.
2. L'iva
In materia di Iva è ormai consolidato il principio secondo il quale “la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione dell'effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero "se dovuta")” (Cass. n. 2529/2006). Ne consegue che, qualora la parte vittoriosa sia soggetto legittimato a portare in detrazione l'IVA, la parte soccombente in sede di esecuzione ben potrà far valere detta circostanza (cfr. ex multiis, Cass. n.18192/2018, Cass. 11877/2007).
Nel caso di specie ha contestato la doverosità dell'importo di € 4.886,11 richiesto a Parte_1 titolo di IVA in ragione della qualità di di soggetto titolare di partita Iva e, dunque, legittimato CP_2
a portare in detrazione l'imposta.
non ha contestato detta circostanza;
ne consegue che la stessa non è legittimata a richiedere CP_2
l'iva all'odierna opposta per la quota di sua spettanza.
Quanto alla presenza di un secondo creditore, non legittimato a portare in detrazione l'iva, detta circostanza rileva nei limiti che si espongono.
La sentenza n. 27/2025 emessa dal Tribunale di Torino ha condannato a rifondere a Parte_1 [...]
e le spese di lite, liquidandole in € 18.333,90 per compensi, oltre rimborso spese CP_2 CP_1 forfettario 15%, CU, spese di notifica, Iva e c.p.a.
L'obbligazione di pagamento di ha, dunque, due creditori. Parte_1
Come noto, se dal lato passivo la solidarietà è presunta ai sensi dell'art. 1294 c.c., opposta regola vale dal lato attivo. In caso di più creditori, infatti, l'obbligazione si presume parziaria e “la solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni
("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi")” (Cass. 2267/2019).
Nel caso di specie, la sentenza di condanna non stabilisce che e siano creditori CP_2 CP_1 in solido;
l'obbligazione, dunque, deve presumersi parziaria, con la conseguenza che ciascun creditore è legittimato a richiedere il pagamento solo della quota di propria spettanza che, in assenza di diversa ripartizione, deve presumersi pari al 50%.
Calando quanto sin qui detto nel caso di specie, ne discende che e sono CP_2 CP_1 legittimate a richiedere il pagamento dell'importo di € 9.166,95 ciascuna a titolo di onorario. La sola poi sarà legittimata a richiedere l'importo dell'Iva posto che solo per la stessa rappresenta CP_4 un costo.
pagina 3 di 6 In definitiva, è legittimata a richiedere i seguenti importi: CP_2
½ spese liquidate in sentenza € 9.166,95
½ spese precetto € 118
Totale € 9.284,95
Rimborso spese generali 15% € 1.392,74
c.p.a. 4% € 427,11
Totale dovuto € 11.104,80
invece, è legittimata a richiedere i seguenti importi: CP_1
½ spese liquidate in sentenza € 9.166,95
½ spese precetto € 118
Totale € 9.284,95
Rimborso spese generali 15% € 1.392,74
c.p.a. 4% € 427,11 iva 22% € 2.443,06
Totale dovuto € 13.547,86
3. Il credito in compensazione
In materia di opposizione all'esecuzione, può dirsi ormai consolidato il principio secondo il quale è
“consentito al debitore esecutato opporre in compensazione (giudiziale) al creditore esecutante un controcredito:
1) certo perchè definitivamente verificato giudizialmente o incontestato (Cass., Sez. U., 15/11/2016, n.
23225);
2) che, anche se ancora illiquido, sia di importo certamente superiore al credito azionato esecutivamente, atteso che, in tali casi, l'illiquidità del controcredito opposto non impedisce al giudice dell'opposizione di accertarne l'entità, ove possibile senza dilazioni, avendo il solo effetto, nelle more del giudizio di opposizione, di precludere al giudice dell'esecuzione la sospensione di quest'ultima (Cass., 21/11/2019,
n. 30323, Cass., 23/07/2003, n. 11449)” (Cass. n. 9686/2020).
Nel caso di specie il credito vantato dall'opponente non può dirsi né certo né non contestato.
A differenza di quanto allegato da parte opponente, infatti, la sentenza n. 27/2005 non ha accertato l'esistenza di un prestito di € 70.000 fatto dalla IGnora con conseguente suo diritto di ottenere il Pt_1 rimborso di detto importo. Pur volendo prescindere dalla circostanza che il Tribunale si è limitato a ritenere
“non inverosimile” che il pagamento di € 70.000 fatto dalla IGnora alla IGnora “rappresentasse Pt_1 CP_1 in parte il pagamento delle quote iniziali e, in parte, un prestito”, è dirimente la considerazione che – alla luce della domanda proposta innanzi al Tribunale delle Imprese – le uniche statuizioni della sentenza idonee pagina 4 di 6 a passare in giudicato sono quelle relative all'insussistenza del diritto della IGnora di ottenere Pt_1
l'intestazione del 90% delle quote della BMA s.r.l. atteso che la parte non aveva provato che il pagamento di € 70.000 fatto alla IGnora in data 11 maggio 2017 fosse il prezzo per l'acquisto dell'ulteriore 57% CP_1 delle quote delle BMA s.r.l..
Nemmeno poi può dirsi che il credito sia stato oggetto di un riconoscimento di debito fatto dalle stesse odierne opposte nel giudizio innanzi al Tribunale delle imprese. Invero perché possa esserci una ricognizione di debito è necessario che il debitore riconosca di essere debitore di un determinato importo;
l'effetto di tale dichiarazione ex art. 1988 c.c. è che il creditore è dispensato dal provare l'esistenza del rapporto fondamentale, il quale si presume fino a prova contraria.
Nel caso di specie, invece, né BMA s.r.l. né si sono mai dichiarate debitrici di un qualche CP_1 importo nei confronti della Nella memoria depositata in data 3 ottobre 2022, infatti, le stesse – in
Pt_1 replica alla ricostruzione avversaria – hanno semplicemente contestato che tra la e la vi fosse
Pt_1 CP_1 mai stato un accordo di cessione del 57% delle quote della e hanno allegato che “parte di quel CP_2 Contr denaro che è confluito nelle casse della è stato anche restituito proprio dalla predetta società in Contr misura che fa propendere, per l'appunto, per la restituzione del prestito riconosciuto alla piuttosto Contr che per il trasferimento di quote. Infatti gli importo versati alla dalla e non dalla
Pt_1 CP_1 guarda caso, non sono proporzionali alla quota di partecipazione agli utili riconosciuta alla ”.
Pt_1
Appare evidente che la dichiarazione di cui sopra non può valere quale ricognizione di debito se non altro perché non è neanche precisato di quale importo sarebbe debitrice la CP_2
In ultimo si osserva che l'allegazione della parte opponente non è idonea a consentire alcun accertamento da parte di questo giudice in quanto, dal complessivo tenore degli atti, non è possibile comprendere chi sarebbe il soggetto passivo dell'obbligazione restitutoria. Nell'atto di citazione in opposizione la IGnora
infatti, afferma che dalla lettura della sentenza emergerebbe “la sussistenza di un credito di € 70.000, Pt_1 oltre interessi di mora, vantato dalla IG.ra nei confronti della IG.ra . Tuttavia la Pt_1 CP_1 sentenza e l'asserito riconoscimento di debito posti a fondamento della propria eccezione di compensazione fanno riferimento ad un prestito concesso alla società, con la conseguenza che il soggetto passivo dell'obbligazione restitutoria dovrebbe essere individuato in e non nella IGnora Le CP_2 CP_1 conclusioni poi sono formulate con riferimento sia a che alla IGnora come se entrambe CP_2 CP_1 fossero i soggetti passivi dell'obbligazione restitutoria, senza che in atti venga mai spiegato la fonte di tale responsabilità solidale.
Alla luce delle considerazioni su esposte l'eccezione di compensazione deve essere rigettata.
4. Le spese di lite
Le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti atteso che la parte opponente è risultata vittoriosa in punto Iva – anche se nei limiti sopra precisati – ma soccombente in punto eccezione di compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 5 di 6 ▪ accerta e dichiara che il precetto notificato da e in data 31 gennaio CP_2 CP_1
2025 in forza della sentenza n. 27/2025 emessa dal Tribunale di Torino è efficace limitatamente alla minor somma di € 13.547,86 nei confronti di e di € 11.104,80 nei confronti CP_1 di CP_2
▪ rigetta le ulteriori domande;
▪ compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Torino, 9 dicembre 2025
Il Giudice
GD D'LI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa GD D'LI
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5570/2025 promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Luca Cattinelli Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
Contro
c.f.: , CP_1 C.F._2
P.I.: , Controparte_2 P.IVA_1
rappresentate e difese dall'avv. Marco Colla
PARTI CONVENUTE
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In via principale:
- dichiarare che la IG.ra e in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Controparte_2 non hanno diritto di procedere all'esecuzione forzata per la somma liquidata come Iva al 22%, di importo pari ad € 4.886,11, e conseguentemente,
- dichiarare l'inefficacia parziale, per la somma di € 4.886,11, del precetto come sopra indicato.
Sempre in via principale:
pagina 1 di 6 - accertare e quindi dichiarare l'avvenuta ricognizione del debito di € 70.000,00, da parte della IG.ra e di in favore della IG.ra ai sensi dell'art. 1988 c.c., e CP_1 Controparte_2 Parte_1 conseguentemente,
- dichiarare estinto per compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c., il credito oggetto dell'atto di precetto e, contestualmente,
- dichiarare tenute e condannare la IG.ra in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della IG.ra , della somma residua di € Parte_1
47.790,40 oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo ex Art 1284 CC.
- condannare la parte opposta al rimborso delle spese a favore dell'opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge (15% spese generali, CPA e IVA)”.
Per le parti convenute:
“Nel merito in via principale:
➢ Rigettare integralmente l'opposizione proposta da nei confronti delle Parte_1 convenute opposte per i motivi dedotti nel presente atto;
➢ Confermare la validità e l'efficacia dell'atto di precetto notificato a in data Parte_1
04.02.2025;
➢ Rigettare tutte le domande (di compensazione e di condanna della somma residua) avanzate da nei confronti delle convenute opposte, in quanto palesemente infondate per i Parte_1 motivi dedotti in narrativa;
➢ Condannare parte opponente al risarcimento del danno ex art 96 cpc
In ogni caso
Con vittoria di spese del presente giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del giudizio
In data 31 gennaio 2025 e hanno notificato a atto di CP_2 CP_1 Parte_1 precetto intimandole di pagare l'importo complessivo di € 27.095,71 a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza n. 27/2025 emessa dal Tribunale di Torino.
Avverso detto atto di precetto ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. eccependo Parte_1
l'inefficacia dell'atto di precetto limitatamente all'importo di € 4.886,11, richiesto a titolo di Iva, in ragione del fatto che è soggetto legittimato a dedurre l'imposta e opponendo in CP_2 compensazione un proprio credito di € 70.000 che, secondo la sua tesi, era stato riconosciuto dalla stessa sentenza n. 27/2025 oltre che oggetto di ricognizione di debito da parte delle odierne opposte.
Ha quindi chiesto di dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto in relazione all'importo di € 4.886,11
e, operata compensazione tra i due controcrediti, condannare le opposte a pagarle l'importo di €
pagina 2 di 6 47.790,40, oltre interessi dalla domanda al saldo.
e si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione atteso CP_2 CP_1 che correttamente era stata richiesta l'IVA, stante la qualità di persona fisica della e considerato CP_1 che la stessa era stata indicata nel titolo esecutivo dal giudice, e negando la sussistenza del controcredito opposto in compensazione.
2. L'iva
In materia di Iva è ormai consolidato il principio secondo il quale “la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione dell'effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero "se dovuta")” (Cass. n. 2529/2006). Ne consegue che, qualora la parte vittoriosa sia soggetto legittimato a portare in detrazione l'IVA, la parte soccombente in sede di esecuzione ben potrà far valere detta circostanza (cfr. ex multiis, Cass. n.18192/2018, Cass. 11877/2007).
Nel caso di specie ha contestato la doverosità dell'importo di € 4.886,11 richiesto a Parte_1 titolo di IVA in ragione della qualità di di soggetto titolare di partita Iva e, dunque, legittimato CP_2
a portare in detrazione l'imposta.
non ha contestato detta circostanza;
ne consegue che la stessa non è legittimata a richiedere CP_2
l'iva all'odierna opposta per la quota di sua spettanza.
Quanto alla presenza di un secondo creditore, non legittimato a portare in detrazione l'iva, detta circostanza rileva nei limiti che si espongono.
La sentenza n. 27/2025 emessa dal Tribunale di Torino ha condannato a rifondere a Parte_1 [...]
e le spese di lite, liquidandole in € 18.333,90 per compensi, oltre rimborso spese CP_2 CP_1 forfettario 15%, CU, spese di notifica, Iva e c.p.a.
L'obbligazione di pagamento di ha, dunque, due creditori. Parte_1
Come noto, se dal lato passivo la solidarietà è presunta ai sensi dell'art. 1294 c.c., opposta regola vale dal lato attivo. In caso di più creditori, infatti, l'obbligazione si presume parziaria e “la solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni
("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi")” (Cass. 2267/2019).
Nel caso di specie, la sentenza di condanna non stabilisce che e siano creditori CP_2 CP_1 in solido;
l'obbligazione, dunque, deve presumersi parziaria, con la conseguenza che ciascun creditore è legittimato a richiedere il pagamento solo della quota di propria spettanza che, in assenza di diversa ripartizione, deve presumersi pari al 50%.
Calando quanto sin qui detto nel caso di specie, ne discende che e sono CP_2 CP_1 legittimate a richiedere il pagamento dell'importo di € 9.166,95 ciascuna a titolo di onorario. La sola poi sarà legittimata a richiedere l'importo dell'Iva posto che solo per la stessa rappresenta CP_4 un costo.
pagina 3 di 6 In definitiva, è legittimata a richiedere i seguenti importi: CP_2
½ spese liquidate in sentenza € 9.166,95
½ spese precetto € 118
Totale € 9.284,95
Rimborso spese generali 15% € 1.392,74
c.p.a. 4% € 427,11
Totale dovuto € 11.104,80
invece, è legittimata a richiedere i seguenti importi: CP_1
½ spese liquidate in sentenza € 9.166,95
½ spese precetto € 118
Totale € 9.284,95
Rimborso spese generali 15% € 1.392,74
c.p.a. 4% € 427,11 iva 22% € 2.443,06
Totale dovuto € 13.547,86
3. Il credito in compensazione
In materia di opposizione all'esecuzione, può dirsi ormai consolidato il principio secondo il quale è
“consentito al debitore esecutato opporre in compensazione (giudiziale) al creditore esecutante un controcredito:
1) certo perchè definitivamente verificato giudizialmente o incontestato (Cass., Sez. U., 15/11/2016, n.
23225);
2) che, anche se ancora illiquido, sia di importo certamente superiore al credito azionato esecutivamente, atteso che, in tali casi, l'illiquidità del controcredito opposto non impedisce al giudice dell'opposizione di accertarne l'entità, ove possibile senza dilazioni, avendo il solo effetto, nelle more del giudizio di opposizione, di precludere al giudice dell'esecuzione la sospensione di quest'ultima (Cass., 21/11/2019,
n. 30323, Cass., 23/07/2003, n. 11449)” (Cass. n. 9686/2020).
Nel caso di specie il credito vantato dall'opponente non può dirsi né certo né non contestato.
A differenza di quanto allegato da parte opponente, infatti, la sentenza n. 27/2005 non ha accertato l'esistenza di un prestito di € 70.000 fatto dalla IGnora con conseguente suo diritto di ottenere il Pt_1 rimborso di detto importo. Pur volendo prescindere dalla circostanza che il Tribunale si è limitato a ritenere
“non inverosimile” che il pagamento di € 70.000 fatto dalla IGnora alla IGnora “rappresentasse Pt_1 CP_1 in parte il pagamento delle quote iniziali e, in parte, un prestito”, è dirimente la considerazione che – alla luce della domanda proposta innanzi al Tribunale delle Imprese – le uniche statuizioni della sentenza idonee pagina 4 di 6 a passare in giudicato sono quelle relative all'insussistenza del diritto della IGnora di ottenere Pt_1
l'intestazione del 90% delle quote della BMA s.r.l. atteso che la parte non aveva provato che il pagamento di € 70.000 fatto alla IGnora in data 11 maggio 2017 fosse il prezzo per l'acquisto dell'ulteriore 57% CP_1 delle quote delle BMA s.r.l..
Nemmeno poi può dirsi che il credito sia stato oggetto di un riconoscimento di debito fatto dalle stesse odierne opposte nel giudizio innanzi al Tribunale delle imprese. Invero perché possa esserci una ricognizione di debito è necessario che il debitore riconosca di essere debitore di un determinato importo;
l'effetto di tale dichiarazione ex art. 1988 c.c. è che il creditore è dispensato dal provare l'esistenza del rapporto fondamentale, il quale si presume fino a prova contraria.
Nel caso di specie, invece, né BMA s.r.l. né si sono mai dichiarate debitrici di un qualche CP_1 importo nei confronti della Nella memoria depositata in data 3 ottobre 2022, infatti, le stesse – in
Pt_1 replica alla ricostruzione avversaria – hanno semplicemente contestato che tra la e la vi fosse
Pt_1 CP_1 mai stato un accordo di cessione del 57% delle quote della e hanno allegato che “parte di quel CP_2 Contr denaro che è confluito nelle casse della è stato anche restituito proprio dalla predetta società in Contr misura che fa propendere, per l'appunto, per la restituzione del prestito riconosciuto alla piuttosto Contr che per il trasferimento di quote. Infatti gli importo versati alla dalla e non dalla
Pt_1 CP_1 guarda caso, non sono proporzionali alla quota di partecipazione agli utili riconosciuta alla ”.
Pt_1
Appare evidente che la dichiarazione di cui sopra non può valere quale ricognizione di debito se non altro perché non è neanche precisato di quale importo sarebbe debitrice la CP_2
In ultimo si osserva che l'allegazione della parte opponente non è idonea a consentire alcun accertamento da parte di questo giudice in quanto, dal complessivo tenore degli atti, non è possibile comprendere chi sarebbe il soggetto passivo dell'obbligazione restitutoria. Nell'atto di citazione in opposizione la IGnora
infatti, afferma che dalla lettura della sentenza emergerebbe “la sussistenza di un credito di € 70.000, Pt_1 oltre interessi di mora, vantato dalla IG.ra nei confronti della IG.ra . Tuttavia la Pt_1 CP_1 sentenza e l'asserito riconoscimento di debito posti a fondamento della propria eccezione di compensazione fanno riferimento ad un prestito concesso alla società, con la conseguenza che il soggetto passivo dell'obbligazione restitutoria dovrebbe essere individuato in e non nella IGnora Le CP_2 CP_1 conclusioni poi sono formulate con riferimento sia a che alla IGnora come se entrambe CP_2 CP_1 fossero i soggetti passivi dell'obbligazione restitutoria, senza che in atti venga mai spiegato la fonte di tale responsabilità solidale.
Alla luce delle considerazioni su esposte l'eccezione di compensazione deve essere rigettata.
4. Le spese di lite
Le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti atteso che la parte opponente è risultata vittoriosa in punto Iva – anche se nei limiti sopra precisati – ma soccombente in punto eccezione di compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 5 di 6 ▪ accerta e dichiara che il precetto notificato da e in data 31 gennaio CP_2 CP_1
2025 in forza della sentenza n. 27/2025 emessa dal Tribunale di Torino è efficace limitatamente alla minor somma di € 13.547,86 nei confronti di e di € 11.104,80 nei confronti CP_1 di CP_2
▪ rigetta le ulteriori domande;
▪ compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Torino, 9 dicembre 2025
Il Giudice
GD D'LI
pagina 6 di 6