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Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2023, n. 6732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6732 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 29790/2020 proposto da: AZ LA, elettivamente domiciliato in Roma Via Lucrezio Caro 62 presso lo studio dell'avvocato Ciccotti Sabina che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Padovan Giuseppe;
-ricorrente - Civile Sent. Sez. 3 Num. 6732 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: GRAZIOSI CHIARA Data pubblicazione: 07/03/2023 contro OG NZ, EO LE, elettivamente domiciliati in Roma Piazza Adriana 4 presso lo studio dell'avvocato Belcastro Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avvocato Canestrini Nicola;
-controricorrenti - avverso la sentenza n. 2508/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 25 settembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 febbraio 2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI;
udito l'Avvocato Sabina Ciccotti per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto;
FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 773/2014 il Tribunale penale di Belluno condannava NZ OG e LE EO per il reato di cui agli articoli 110 e 582 c.p. per avere il 5 dicembre 2010 aggredito con calci e pugni, provocandogli lesioni gravi, LA AZ, costituitosi come parte civile e a favore del quale i suddetti venivano condannati a risarcire danni nella misura di euro 40.000. Avendo proposto appello gli imputati, con sentenza n. 158/2017 la Corte d'appello penale di Venezia li assolveva perché il fatto non sussiste. Il AZ ricorreva per cassazione, sulla base di quattro motivi;
con sentenza n. 45330/2018 il giudice di legittimità penale dichiarava manifestamente infondato il primo motivo, accoglieva gli altri e annullava la sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Il AZ riassumeva quindi davanti alla Corte d'appello civile di Venezia, chiedendo l'accertamento della responsabilità del OG e della EO e la loro conseguente condanna al risarcimento dei danni nella misura di euro 70.000. Il OG e la EO si costituivano resistendo. La Corte d'appello civile di Venezia, con sentenza del 25 settembre 2020, rigettava la domanda del AZ. 2. Il AZ ha presentato ricorso sulla base di due motivi;
si sono difesi con controricorso il OG e la EO. Il PG ha depositato conclusioni scritte per il rigetto. Il ricorrente ha depositato memoria;
i controricorrenti hanno depositato memoria e successivamente "note integrative" di questa. La causa, in conseguenza della relativa istanza, è stata discussa in modalità orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. I motivi del ricorso sono preceduti da "Breve premessa sulla questione giuridica controversa relativa al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. Richiesta di remissione alle Sezioni Unite", che attiene, secondo lo stesso ricorrente, ai principi del primo motivo di ricorso così da renderlo "privo di rilievo". Si ritiene pertanto opportuno riassumerlo dopo avere sintetizzato il contenuto dei motivi. 3.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 627, terzo comma, c.p.p. e/o 384, secondo comma, c.p.c. quanto alla violazione dell'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza n. 45330/2018 della Cassazione penale, nonché violazione e/o falsa applicazione dei principi da quest'ultima enunciati e violazione e/o falsa applicazione degli articoli 392, 393 e 394 c.p.c. 3.1.1 Dovendosi ritenere quello di rinvio un giudizio rescissorio e prosecutorio del giudizio penale, la corte territoriale nella sentenza qui impugnata avrebbe violato l'obbligo di uniformarsi alla sentenza della Cassazione penale sopra citata, la quale aveva "accolto tre (dei quattro) motivi di ricorso della parte civile AZ per «vizio di motivazione» (contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione in relazione alla erronea valutazione delle risultanze probatorie (in particolare: sulla mancata valorizzazione della deposizione del teste ex art. 507 c.p.p.); contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione in relazione alla erronea valutazione delle risultanze probatorie (in particolare: sulla ritenuta incompatibilità dell'orario di aggressione con l'orario riportato nell'estratto conto corrente acquisito ex art. 603 c.p.p.) e mancanza/apparenza di motivazione in relazione alla ritenuta inattendibilità della deposizione del teste AZ LA, persona offesa e parte civile) in ordine alla erronea valutazione delle risultanze probatorie e alla ritenuta inattendibilità della deposizione del teste AZ LA, persona offesa e parte civile". Pertanto la corte territoriale civile avrebbe "dovuto compiere un nuovo accertamento dei fatti", considerando due principali circostanze, e cioè l'illogicità della motivazione della sentenza di assoluzione laddove aveva riformato il giudizio di condanna ritenendo incompatibile con essa il "dato oggettivo fornito dall'estratto conto del conto corrente della EO, che attestava il pagamento delle consumazioni all'enoteca Mazzini alle ore 00,20" nonché la carenza della motivazione della sentenza di assoluzione laddove lo aveva riformato anche in base alla "inattendibilità della parte offesa". Si richiamano su questo passi della sentenza della Cassazione Penale, ove verrebbero qualificati "i criteri in base ai quali la Corte civile di rinvio avrebbe dovuto accertare i fatti", per affermare che ciò sarebbe stato disatteso dal giudice civile, il quale si sarebbe discostato per di più "senza alcuna logica e ragionevole argomentazione" dalla sentenza penale rescindente e avrebbe fornito pure una motivazione contraddittoria con il ritenere da un lato inattendibile la versione per mancata tempestiva denuncia del AZ e dall'altro che i fatti da lui denunciati sarebbero stati commessi non dagli attuali controricorrenti, bensì da tale LB Da OI. 3.1.2 La sentenza qui impugnata avrebbe inoltre violato gli articoli 392 ss. c.p.c. per cui il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso: avrebbe infatti riconosciuto l'ammissibilità di produzione da parte degli attuali controricorrenti di documenti, da reputare inutilizzabili perché non ammessi nel giudizio di primo grado penale, e fondato poi la sua decisione su di essi. In particolare, il giudice di rinvio avrebbe "fondato la ... decisione solo ed esclusivamente sui documenti prodotti dai convenuti per i quali era stata contestata la inammissibilità fin dalla prima udienza ... in quanto inutilizzabili e tardivi perché trattavasi di documenti nuovi e non compresi nel fascicolo penale sulla base del quale il giudice di rinvio avrebbe dovuto fondare la propria decisione"; l'utilizzazione, "come prova di esclusione della responsabilità" dei controricorrenti, di tutte le suddette produzioni documentali effettuate per la prima volta nel giudizio di rinvio lederebbe altresì il principio del contraddittorio e il diritto di difesa del AZ. Anche qualora si riconoscesse autonomo il giudizio di rinvio, secondo la giurisprudenza più recente di questa Terza Sezione Civile della Suprema Corte, sarebbe comunque "illogico ed immotivato secondo i dettami del giudizio civile" l'utilizzo di dichiarazioni testimoniali di terzi per fondare il rigetto: si sarebbe "quantomeno dovuto ammettere la prova testimoniale dei soggetti indicati dai convenuti per permettere l'esercizio del diritto di difesa delle parti ed il rispetto del principio del contraddittorio, anche in considerazione della contestazione puntuale e tempestiva da parte del difensore attoreo sui documenti in questione". Si ricostruisce infine come il giudice di rinvio avrebbe accertato se avesse considerato i principi elargiti dalla sentenza penale della Cassazione, in senso quindi favorevole al AZ, confermando quanto deciso dal tribunale penale. 3.2 n secondo motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., denuncia omesso esame di fatto decisivo e discusso, in relazione a quattro elementi: a) il documento prodotto dall'attuale ricorrente che dimostrerebbe l'esistenza di processo penale nei confronti del Da OI per autocalunnia;
b) "i verbali del processo penale e le prove testimoniali ivi assunte" in contrasto con le s.i.t. di tali Dus, BO, BA e Seravalli;
c) la sentenza della Cassazione penale quale prova atipica;
d) le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, "suffragate dagli altri elementi di prova". L'esposizione del motivo viene dedicata al contenuto degli elementi probatori richiamati nella rubrica, per smentire la ricostruzione del giudice civile, anche mediante l'inserimento di fotocopie di verbali. 3.3 Tornando a quella che viene definita al contempo "premessa" sull'articolo 622 c.p.p. e richiesta di relativa rimessione alle Sezioni Unite, si rileva che il ricorrente adduce l'esistenza di "un recentissimo orientamento giurisprudenziale" di questa Terza Sezione Civile della Suprema Corte (da Cass. 15859/2019 in poi) nel senso che il giudizio di rinvio ex articolo 622 c.p.p. non integra una fase rescissoria dell'impugnazione svoltasi davanti alla Cassazione penale, costituendo invece un giudizio autonomo, non assoggettato "al principio di diritto pronunciato in sede di annullamento" dalla Cassazione penale, e governato quindi dal rito civile, in particolare dalle sue regole probatorie. Questo orientamento contrasterebbe con quello precedente (p.es. Cass. 17457/2007) "e, soprattutto, con l'orientamento costante e granitico" della Cassazione penale, per cui il giudice civile dovrebbe applicare i parametri del giudizio penale per valutare se sussiste la responsabilità del soggetto. Ne deriverebbe nel giudizio di rinvio la valutazione come nel diritto penale del nesso di causalità, la necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di riforma, anche ai soli effetti civili, del primo grado e la inutilizzabilità della prova che sia inutilizzabile nel processo penale. Pertanto, qualora questa Suprema Corte segua il "mutato indirizzo giurisprudenziale" e quindi non accolga il primo motivo del ricorso, sarebbe necessario rimettere la "questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici", e comunque "questione di massima importanza", alle Sezioni Unite ai sensi dell'articolo 374, secondo comma, c.p.c., per chiarire quali norme debbano essere applicate nel giudizio di rinvio ex articolo 622 c.p.p. 4.1 Per quanto concerne quel che in effetti è la prima parte del primo motivo, deve in via preliminare disattendersi quel che prospetta, in questa "premessa" ex articolo 374 c.p.c. del ricorso, il ricorrente. Anche a prescindere, infatti, dalle argomentazioni ampiamente offerte nella più recente giurisprudenzact' - questa Terza Sezione Civile - che si richiameranno infra - , deve darsi atto che lo "scioglimento" dal sistema penale del giudizio di rinvio di cui all'articolo 622 c.p.p. è stato nelle more della presente causa affermato da una sopravvenuta pronuncia delle stesse Sezioni Unite penali, mediante rilievi, anche in relazione alla giurisprudenza sovranazionale, che le Sezioni Unite civili senza dubbio non verrebbero a modificare in alcun senso. S.U. pen. 28 gennaio-4 giugno 2021 n. 22065, MO, intervenuta, tra l'altro, proprio perché alcune pronunce delle sezioni semplici penali avevano, anche a seguito della sopravvenuta giurisprudenza di questa Terza Sezione Civile, inteso mantenere il giudizio di rinvio - escludendo l'applicabilità dell'articolo 622 c.p.p. - per un'asserita permanenza di rilievo penale ("interesse penalistico della vicenda") in casi di giudizio solo ad effetti civili (tra i massimati: Cass. pen. sez. 3, 9 gennaio-11 maggio 2020 n. 14229, H.; Cass. pen. sez. 4, 13 febbraio-10 aprile 2020 n. 11958, Vianello, Cass. pen. sez. 6, 25 settembre-9 ottobre 2020 n. 28215, V.), ha reso questo principio di diritto: "In caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello." 4.2 In motivazione, le Sezioni Unite penali ben chiariscono la tematica: "... A seguito di un mutamento della giurisprudenza della Terza Sezione civile di questa Corte, secondo il quale il giudizio di rinvio ex art. 642 cod. proc. pen. deve assecondare le regole processuali, sostanziali e probatorie, proprie del giudizio civile ... (v. sentenze n. 9358 del 12/04/2017, Rv. 644002; n. 15859 del 12/06/2019, Rv. 654290; n. 16916 del 2/06/2019, Rv. 654433, nn. 22516, 22518, 22519, 22520 del 10/09/2019, non mass.), si è fatto strada nella giurisprudenza penale un diverso, minoritario e più recente orientamento, secondo il quale il rinvio dovrebbe essere fatto, invece, al giudice penale. A tale conclusione si giunge attraverso una interpretazione restrittiva dell'art. 622, in forza della quale tale disposizione sarebbe inapplicabile nei casi in cui non vi sia stato un definitivo accertamento della responsabilità penale (v. Sez. 6, n. 28215 del 25/09/2020, Vangi, Rv. 279574; Sez. 4, n. 12174 del 26/02/2020, Piali, non mass.; Sez. 4, n. 11958 del 13/02/2020, Vianello, Rv. 278746; Sez. 3, n. 14229 del 09/01/2020, H., Rv. 278762)... Altre sentenze ascrivibili a tale orientamento hanno riguardato casi di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato tanto agli effetti penali quanto agli effetti civili, avverso la sentenza di appello di condanna, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado (v. Sez. 6, n. 31921 del 06/06/2019, De Angelis, Rv. 277285), o di illegittima dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna di primo grado per un reato nel frattempo prescrittosi (Sez. 2, n. 8935 del 21/01/2020, Pulcrano, Rv. 278588) ... Con espressa contrapposizione a quanto affermato dalla Terza Sezione civile con la sentenza n. 15589 del 18 aprile 2019,, si è rimarcato che non è l'intervento del giudicato assolutorio agli effetti penati a far venire meno la ragione dell'attrazione dell'illecito civile nell'ambito delle regole della responsabilità penale, bensì il venir meno di ogni residuo della cognizione del giudice penale in ordine ad un impianto accusatorio rispetto al quale l'accusato/danneggiante ha approntato la sua difesa nel processo penale, perché così previsto dalla legge ... Le Sezioni Unite ritengono di confermare il primo e prevalente orientamento ... L'assetto generale del nuovo processo penale è, infatti, ispirato all'idea della tendenziale separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione in tale sede ... discendono, quindi, alcune importanti conseguenze: da un lato, l'accessorietà dell'azione civile al processo penale;
dall'altro la tassatività delle eccezioni a questa regola generale contenuta negli artt. 576 e 578 cod. proc. pen., che prevedono specifiche ipotesi in cui è conservato lo spazio decisorio del giudice penale, nonché nell'articolo 3 cod. proc. pen., con specifico riferimento alle questioni pregiudiziali Il Giudice delle Leggi ha costantemente affermato ... due principi di rilievo agli odierni fini. Il primo è che l'inserimento dell'azione civile esercitata nel processo penale, in ragione del suo carattere accessorio in subordinato rispetto all'azione penale, subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale. Tale subordinazione si realizza, fra l'altro, con una prevalenza data dal legislatore, nell'interesse pubblico e dell'imputato, all'esigenza di una rapida conclusione del processo penale (v. Corte Cost., sentenze n. 443 del 26/09/90, n. 217 del 2009; ordinanze n. 424 del 1998 e n. 185 del 1994). E proprio il diverso rilievo degli interessi di cui sono portatori l'imputato e la parte civile ha fatto ritenere costituzionalmente legittime le differenze di trattamento nel processo penale ... considerato che si discute di condizionamenti giustificati dal fatto che oggetto dell'azione penale è l'accertamento della responsabilità dell'imputato (sentenza n. 532 del 1995). In secondo luogo, nella giurisprudenza costituzionale è reiterato il rilievo che l'assetto generale del nuovo processo penale è ispirato all'idea di separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo (sentenza n. 168 del 2006; in senso analogo, sentenza n. 23 del 2015) ... Si è aggiunto, da parte della Corte Costituzionale, che l'eventuale impossibilità, per il danneggiato, di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, prima ancora, sul suo diritto di agire in giudizio, perché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile ... (sentenze n. 168 del 2006, n. 433 del 1997 e n. 192 del 1991; ordinanza n. 124 del 1999) ... E l'art. 622 cod. proc. pen. si pone, secondo la ricostruzione del Giudice delle Leggi, come ,‘;),. eccezione al sistema ... laddove ... prescrive che la Corte di cassazione, se annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile ...". Dopo avere percorso la sequenza dei precedenti arresti delle Sezioni Unite penali in tema, su cui in questa sede ovviamente non è opportuno soffermarsi, la sentenza MO riprende la propria analisi dell'articolo 622 come segue: "La ratio dell'art. 622 va ravvisata ... in linea con la richiamata autonomia e separatezza dell'azione civile, nella volontà di escludere la perdurante attrazione delle pretese civili nel processo penale una volta che siano definitive le statuizioni di carattere penale ... pur dandosi atto che la preclusione della decisione in sede penale sulle questioni civili comporta il procrastinare la pronuncia definitiva sulla domanda risarcitoria del danneggiato, costringendolo ad instaurare un autonomo giudizio civile, si deve rimarcare che tale impostazione trova il suo fondamento proprio nel carattere accessorio e subordinato dell'azione civile proposta nell'ambito del processo penale rispetto alle finalità di quest'ultimo, che sono date dal preminente interesse pubblico alla sollecita definizione del processo penale, riportando nella sede naturale le istanze di natura civile fatte valere nei confronti dell'imputato ... La qui patrocinata lettura interpretativa dell'art. 622 cod. proc. pen. è quella più in linea con le garanzie dell'equo processo stabilite dall'art. 6 CEDU e dall'art. 16 della Direttiva 25 ottobre 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di protezione delle vittime del reato, giacché l'applicazione delle regole del processo penale non si giustifica quando residuino solo interessi civili, venendo tale interpretazione a pregiudicare il diritto al risarcimento del danno e la funzione della responsabilità civile alla cui base stanno istanze di solidarietà sociale, che rinviano alla costruzione di un illecito civile, valutabile sulla base di diversi canoni probatori e giudicabile nell'ambito di un sistema giudiziario efficace ed indipendente (v. Corte EDU, Sez. 1, 28 marzo 2020, TT e ET c. Italia). La soluzione interpretativa sopra indicata è, pertanto, perfettamente conforme con la giurisprudenza della Corte EDU dalla quale emerge che, in linea di principio, è tutt'altro che incompatibile con il canone convenzionale l'accertamento affidato alla duplice giurisdizione nazionale - civile e penale - ... con riferimento al caso della mancata valutazione della domanda della parte civile per essersi il processo penale chiuso con provvedimento diverso dalla condanna dell'imputato, la Corte EDU non ha individuato violazione di un diritto di accesso ad un tribunale: violazione che, invece, viene ritenuta ravvisabile solo quando la vittima del reato non disponga di rimedi alternativi, concreti ed efficaci per far valere le sue pretese (Corte EDU, Sez. 3, 26/06/2013, Associazione vittime del sistema S. C. TR S.A. e S.C. NI S.A. e altri
contro
Romania) ... E, nel caso in esame, ... l'ordinamento italiano prevede la possibilità di rivolgersi al giudice civile ... Nella stessa prospettiva si pone anche la più recente giurisprudenza della Corte EDU. Emblematica sul punto è la sentenza della Corte EDU, Sez. 1, 10 novembre 2020, IO c. Grecia, secondo cui la decisione assolutoria non può automaticamente esonerare il ricorrente da ogni forma di responsabilità civile, posto che il rispetto della decisione assolutoria non preclude l'accertamento della responsabilità civile derivante dagli stessi fatti, valutata in base ad un onere probatorio meno stringente. Alla luce di tale principio il ricorso per cassazione proposto dalla parte avverso la sentenza risarcitoria in sede civile, basato sulla violazione della presunzione di innocenza, è stato rigettato, in quanto è stato ritenuto che l'art. 6, comma 2, della CEDU non abbia rilievo nel caso di giudizio civile instaurato a seguito di procedimento in sede penale, non essendo il giudice civile vincolato alla decisione assunta in sede penale... Tirando le fila del ragionamento, la Corte ritiene che la definitività e l'intangibilità della decisione adottata in ordine alla responsabilità penale dell'imputato, determinate dalla pronuncia con cui la Corte di cassazione annulla le sole disposizioni o i soli capi che riguardano l'azione civile (promossa in seno al processo penale), ovvero accoglie il ricorso della parte civile avvers o il proscioglimento dell'imputato, provocano il definitivo dissolvimento delle ragioni che avevano originariamente giustificato, a seguito della costituzione della parte civile nel procedimento penale, le deroghe alle modalità di istruzione e di giudizio dell'azione civile, imponendone i condizionamenti del processo penale, funzionali alle esigenze di speditezza del procedimento. Con l'esaurimento della fase penale, essendo ormai intervenuto un giudicato agli effetti penali ed essendo venuta meno la ragione stessa dell'attrazione dell'illecito civile nell'ambito della competenza del giudice penale, risulta coerente con l'assetto normativo interdisciplinare ... che la domanda risarcitoria venga esaminata secondo le regole dell'illecito aquiliano, dirette alla individuazione del soggetto responsabile ai fini civili su cui far gravare le conseguenze risarcitorie del danno verificatosi nella sfera della vittima. L'annullamento e il conseguente rinvio al giudice civile competente comporta, in caso di riassunzione, l'assunzione della veste di attore-danneggiato della parte civile e di convenuto-danneggiante da parte di colui che nel processo penale rivestiva il ruolo di imputato ... Sul punto, non è condivisibile l'argomento sviluppato dall'orientamento minoritario sull'effetto pregiudizievole derivante agli interessi della parte civile dal dover espletare dinanzi al giudice civile il proprio onere probatorio come se l'istruttoria già compiuta nella fase penale fosse stata azzerata. La giurisprudenza civile di legittimità riconosce, infatti, al giudice civile, adito per il risarcimento del danno, l'onere del riesame dei fatti emersi nel procedimento penale, pure conclusosi con la sentenza assolutoria. In tal senso, vale citare la sentenza delle Sezioni Unite civili n. 1768 del 26/01/2001, Rv. 616366, che, pur dando atto che le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extra penale, hanno ammesso il potere del giudice civile, che pure deve interamente rivalutare il fatto in contestazione, di tener conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale". 4.3 A questo punto la sentenza MO esamina proprio ex professo la tematica del revirement della giurisprudenza di questa Terza Sezione Civile: "Rimane da esaminare la natura del giudizio di rinvio ... deve darsi innanzitutto atto del contrasto sorto all'interno della Terza Sezione civile di questa Corte sul tema delle regole di giudizio applicabili in sede di rinvio del processo penale innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. In particolare, nella giurisprudenza civile della Corte - precedente al 2019 - il giudizio di rinvio innanzi al giudice civile era principalmente configurato come un giudizio di rinvio in senso tecnico, del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio, quale espressa dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ., così che la fase successiva all'annullamento ex art. 622 cod. proc. pen. era ritenuta la prosecuzione di quello svolto in sede penale (Sez. 3 civ., n. 32929 del 10/12/2018, non mass. sul punto;
n. 17457 del 09/08/2007, Rv. 600508). Coerentemente con tale configurazione del giudizio di rinvio, la Terza Sezione civile di questa Corte ha affermato che «i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione in sede penale » (in motivazione della sentenza 32929/18, sono richiamate in tal senso, oltre alla già citata sentenza 17457/2007, Sez. 3 civ., n. 5800 del 28/06/1997, Rv. 505545) ... a partire dal 2019, sono sopravvenute sul tema numerose pronunce, tutte della Terza Sezione civile (oltre alle già citate n. 15859/2019; n. 16196/2019; nn. 22516, 22518, 22519, 22520, tutte del 10/09/2019; tra le più recenti, n. 517 del 15/01/2020, Rv. 655811) le quali, discostandosi dal precedente orientamento della stessa Sezione, hanno affermato che il giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. deve assecondare le regole processuali, sostanziali e probatorie proprie - non già del giudizio penale, come sino allora prevalentemente ritenuto - ma del giudizio civile. Al fondamento di tale radicale overruling, è stata posta l'affermazione che il giudizio in questione non sia assimilabile al giudizio di rinvio in senso tecnico e quindi non rappresenti, nella fase rescissoria, la prosecuzione del procedimento di impugnazione svoltosi innanzi alla Cassazione penale„ sia pure limitato nell'oggetto alla sola statuizione sugli interessi civili ... si tratterebbe di una fase del tutto svincolata ed autonoma dalla precedente (ormai definita agli effetti penali in forza di una decisione irrevocabile), in cui la translatio judicii e la diversa regiudicanda comporterebbero un accertamento dei fatti rilevanti (ai soli fini risarcitori) regolato dai canoni sostanziali e processuali propri del giudizio civile e quindi affrancato dai principi di diritto eventualmente posti dalla sentenza di annullamento, destinati a rimanere inefficaci. In tal senso depone, secondo la giurisprudenza civile citata, la necessità della tempestiva riassunzione del giudizio ex art. 393 cod. proc. civ., in mancanza della quale l'intero processo si estingue ... riassunto il processo nella sede civile, il giudice civile non è vincolato nella ricostruzione del fatto a quanto accertato dal giudice penale, non essendo in alcun modo ipotizzabile un vincolo come quello che consegue all'enunciazione di un principio di diritto ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con conseguente libertà del giudice nella ricostruzione dei fatti e nella loro valutazione e applicabilità del criterio civilistico del «più probabile che non» nella valutazione del nesso causale, in luogo di quello tipico del processo penale dell'alta probabilità logica. È stata, pertanto, esclusa la natura «chiusa» del giudizio di rinvio di cui all'art. 622 cod. proc. pen., sostenendosi l'ammissibilità dell'allegazione, in detta sede, di fatti costitutivi dell'illecito civile diversi da quelli integranti la fattispecie di reato dedotta nel processo penale e posti a base della costituzione di parte civile ... in ragione del «maggior raggio di azione» dell'illecito ex art. 2043 cod. civ. e della sua «struttura atipica», che consente la valorizzazione dell'elemento soggettivo della colpa anche a fronte della imputazione, nella pregressa fase penale, di una condotta unicamente configurabile quale dolosa (v. Sez. 3, n. 16916 del 25/06/2019, Rv. 654433). Il nuovo orientamento giurisprudenziale trae dall'autonomia del giudizio civile le seguenti ulteriori conseguenze: - la libera valutazione delle prove acquisite nella fase penale;
- l'adozione del canone probatorio del «più probabile che non» e non quello dell'alto grado di probabilità logica e di credibilità razionale, in tema di nesso causale;
- la non applicazione dello statuto della prova penale, con conseguente impossibilità di fondare la ricostruzione del fatto dannoso sulla testimonianza della parte civile ... l'impraticabilità in sede di rinvio della rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., connessa alla regola di giudizio - prerogativa qualificante del processo penale - della prova necessariamente certa, dimostrativa «al di là di ogni ragionevole dubbio» della colpevolezza dell'imputato ... A fronte di queste inequivoche prese di posizione, si è ... venuta a formare una giurisprudenza delle Sezioni penali volta a puntualizzare i compiti e doveri del giudice civile ... Così va evidenziato quell'orientamento che ha ritenuto applicabile (sic) in sede di giudizio civile di rinvio le regole processuali e probatorie del giudizio penale, enunciando il principio di diritto al quale il giudice del rinvio era tenuto ad uniformarsi (v., in tal senso, Sez. 4, n. 5901 del 18/01/2019, Oliva, Rv. 275122; Sez. 4, n. 16/11/2018, De Santis, dep. 2019, Rv. 274831; Sez. 4, n. 5998 del 19/01/2018, Borsi, Rv. 275266). Ma, accanto a questo, è venuto a formarsi un più radicale orientamento - che ha originato il presente contrasto - laddove si è adottata una interpretazione restrittiva dell'art. 622 cod. proc. pen., e si è finito con il patrocinare il rinvio al giudice penale, in modo da risolvere ab imis la diversa lettura interpretativa fornita dalle Sezioni civili ... È su questo orientamento, involgendo dell'interpretazione corretta dell'articolo 622 cod. proc. pen., che le Sezioni Unite penali sono tenute ad intervenire ... Per quanto detto supra, non può qui condividersi la «risposta» che ha voluto fornire il già citato orientamento minoritario ... È tesi, infatti, che non trova supporto nel sistema costruito dall'art. 622 cod. proc. pen., nei termini sopra illustrati, ed anzi con fugge con la medesima natura dell'azione civile, come costruita nell'intero sistema del codice di rito penale ... Alla luce di quanto sopra esposto va affermato che il giudizio davanti al giudice civile designato ex art. 622 cod. proc. pen., è da considerarsi come un giudizio civile disciplinato dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ., a seguito di riassunzione dopo l'annullamento della Corte di Cassazione ai soli effetti civili. In tal senso depongono la rubrica e il testo del citato art. 622 che utilizzano il verbo «rinvia» con riferimento all'effetto della statuizione penale, così evocando l'istituto del «rinvio» in sede civile quale disciplinato dagli articoli 392 e ss. cod. proc. civ.. La conferma della ritenuta autonomia del giudizio civile di «rinvio», sia in senso strutturale sia in senso funzionale, si rinviene nella terminologia adottata in alcune decisioni di questa Corte, ove si parla di translado (v. Sez. 3 civ., n. 15182 del 20/06/2017, Rv. 644747-01 ...) ovvero di «separazione del rapporto penale da quello civile» (Sez. 3, n. 11936 del 22/05/2006, Rv. 591088-01). Ulteriore conferma in questo senso può essere tratta dalla lettera dell'art. 623 cod. proc. pen., che espressamente si riferisce «all'annullamento con rinvio», disciplinando l'ipotesi in cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi ex art. 627 cod. proc. pen. alle questioni di diritto decise dalla Corte di Cassazione. E proprio in ragione della scissione determinatasi a seguito della valutazione compiuta dal giudice penale non può, invece, ipotizzarsi il potere della Corte di cassazione penale di enunciare il principio di diritto al quale il giudice civile del rinvio deve uniformarsi. Lo stesso tenore letterale dell'art. 393 cod. proc. civ. - secondo il quale alla ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio consegue l'estinzione dell'intero processo - avalla la tesi della fase autonoma del giudizio civile di «rinvio» a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione penale. Dall'affermata natura del giudizio conseguente alla pronuncia di annullamento come giudizio riconducibile alla disciplina del giudizio ex art. 392 cod. proc. civ. consegue che la Corte di cassazione penale non ha il potere di enunciare il principio di diritto al quale il giudice civile dovrà uniformarsi. Verificatosi un giudicato agli effetti penali, appare ragionevole che all'illecito civile tornino ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale .. La configurazione del giudizio conseguente all'annullamento in sede penale ai soli effetti civili (art. 622) come giudizio autonomo rispetto a quello svoltosi in sede penale consente alle parti di introdurlo nelle forme civilistiche previste dall'art. 392 cod. proc. civ. nonché di allegare fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno diversi da quelli che integravano la fattispecie di reato in ordine alla quale si è svolto il processo penale. Ciò giustifica anche remendatio della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sempre che la domanda così integrata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. L'emendatio, ma non la mutatio della domanda, garantisce al danneggiato di «espandere» la domanda risarcitoria allegando elementi rientranti nella fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2043 cod. civ. Al contempo, /'emendatio consente al danneggiante di evitare di subire la perdita di un grado di giudizio in conseguenza della scelta della controparte ... La natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco dei due sistemi di responsabilità. Il giudizio penale mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis, quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette ... il nesso causale si differenzia quanto al regime probatorio applicabile in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi, vigendo, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, la regola della preponderanza dell'evidenza «del più probabile che non», mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio» Le questioni attinenti al diritto di difesa delle parti possono essere risolte alla luce dei principi che governano l'istruzione probatoria nel processo civile e, cioè, il principio di disponibilità delle prove (art. 115 cod. proc. civ.) e quello del libero convincimento (art. 116 cod. proc. civ.) che giustificano il potere del giudice civile di apprezzare le prove, anche cd. atipiche, ovvero tutti quegli strumenti probatori che, seppure non tipizzati nell'elencazione codicistica, siano astrattamente idonea a correre all'accertamento dei fatti di causa. Il mutamento delle regole probatorie a seguito dell'annullamento ex art. 622 ... non pone problemi sotto il profilo delle esigenze difensive delle parti, danneggiato e danneggiante, che fino a quel momento hanno scelto e commisurato la loro attività difensiva da regole probatorie diverse ... La giurisprudenza civile di legittimità riconosce, infatti, al giudice civile, adito per il risarcimento del danno, l'onere del riesame dei fatti emersi nel procedimento penale, pur conclusosi con sentenza assolutoria .. In conclusione, l'art. 622 cod. proc. pen. permette la restituzione della cognizione dell'azione civile al giudice naturale, confermando che il fatto integra illecito civile, così preservando le peculiarità che distinguono la responsabilità civile rispetto a quella penale La conclusione ... non comporta la violazione delle regole del giusto processo e dello statuto dell'imputato - convenuto danneggiante - il quale, con pienezza di diritti e nel rispetto del contraddittorio, può prospettare le sue tesi dinanzi al giudice civile. Sotto tale ultimo profilo va sottolineato che la regola del contraddittorio (articolo 2697 cod. civ.) permea il giudizio civile al pari di quello penale. Non può neanche ravvisarsi la violazione della ragionevole durata del processo, in quanto la parte civile ha la possibilità di far valere l'azione civile, senza la necessità di instaurare ex novo un giudizio risarcitorio e il giudice civile dovrà tener conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale. Non è superfluo rimarcare che le esigenze del giusto processo tratteggiate nell'art. 111 Cost. valgono anche con riferimento al processo civile ( v., in particolare, i commi 1 e 2)". 4.4 E' dunque evidente che la criticità che il ricorrente aveva percepito quando propose questo ricorso, a tacer d'altro, più non sussiste, e conseguentemente non sussistono i presupposti per la rimessione della presente causa alle Sezioni Unite civili, ben potendo applicarsi l'insegnamento delle Sezioni Unite penali sopra riassunto, trattandosi di una questione condivisa tra d settore penale e il settore civile, per cui la sentenza MO affronta proprio il significato dell'articolo 622 c.p.p. come inquadrato nelle regole del rito civile. La stessa Corte Costituzionale, nelle sue più recenti pronunce in espressamente riconosciuta l'autonomia delle azioni penale precisamente con la sentenza 182/2021, contemporanea della MO, e con la sentenza 173/2022, quest'ultima richiamando "convalidandola" - proprio tale sentenza delle Sezioni Unite penali. tema, ha e civile, sentenza - e quindi 4.5 La giurisprudenza di questa Terza Sezione Civile, frattanto, non si è discostata dal revirement del 2019, riaffermando anzi l'autonomia del vaglio dell'illecito civile nel giudizio di rinvio di cui all'articolo 622 c.p.p. (cfr. tra i più recenti arresti massimati, che dimostrano per di più la sensibilità della giurisprudenza di questa Terza Sezione Civile pure alla normativa sovranazionale, Cass. sez. 3, ord. 18 ottobre 2022 n.30496 - "Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della Corte di giustizia dell'Unione europea come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che la abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto." - e Cass. sez.3, ord. 21 marzo 2022 n. 8997 - "Qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, con rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in grado d'appello, e quest'ultimo accerti la responsabilità dell'agente, non è configurabile una violazione dell'art. 6 § 2 CEDU con riguardo al "secondo aspetto della presunzione di innocenza" considerato dalla Corte EDU nella sentenza 20 ottobre 2020, NI c. Repubblica di San Marino, in quanto con il predetto rinvio si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda civile, con la conseguenza che il giudice civile del rinvio deve procedere ad una autonoma valutazione delle prove raccolte nel processo penale al fine di valutare la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito civile, secondo i criteri di accertamento civilistici."). 5. Superato dunque in tal modo il profilo di cui all'articolo 374 c.p.c., da ciò consegue sine dubio l'infondatezza del primo motivo laddove denuncia una pretesa violazione di legge che consisterebbe proprio nel non uniformarsi del giudice di rinvio civile al giudice penale. Nella seconda parte del primo motivo, peraltro, si inseriscono per direttamente argomentarvi pure elementi fattuali - incorrendo in evidente inammissibilità-, e si critica altresì l'acquisizione di prove documentali da parte del giudice di rinvio, senza però dimostrare che, a tacer d'altro, tali documenti abbiano inciso in modo effettivo sul risultato dell'accertamento compiuto dal giudice di rinvio. 6.1 II secondo motivo, poi, seguendo una linea che già era stata percorsa, come appena si è visto, nella seconda parte del motivo precedente, prospetta una ricostruzione fattuale alternativa a quella adottata dal giudice di rinvio, perseguendo il classico terzo grado di merito. Si tratta, in effetti, della diretta valutazione di una serie di elementi probatori che vengono illustrati (e sovente anche riportati mediante l'inserimento di fotocopie, soprattutto di verbali) chiaramente per strutturare una versione alternativa, come se si fosse in sede di giudizio d'appello, alla valutazione effettuata dal giudice di merito: la "confessione" di un tale LB Da OI (che quasi quattro anni dopo i fatti, cioè il 12 novembre 2014, si era autodenunciato come responsabile presso il Comando dei Carabinieri di Belluno), per cui sarebbe stato poi avviato nei suoi confronti un giudizio penale per il reato di autocalunnia ex articolo 369 c.p., le s.i.t. di tali Dus, BO, BA e Seravelli, la sentenza n. 45330/2018 della Cassazione penale, cioè quella che ha disposto il rinvio ex articolo 622 c.p.p., prospettata come "prova atipica" sulla base di Cass. sez. 3, 15 gennaio 2020 n. 517 (pronuncia però che, in realtà, conferma proprio la libertà di valutazione del giudice civile dopo il rinvio ex articolo 622 c.p.p., non ravvisando alcun obbligo in ordine al contenuto della sentenza penale: "La corte di appello competente per valore, alla quale la Corte di cassazione in sede penale abbia rinviato il procedimento ai soli effetti civili, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel precedente giudizio penale e ricavate direttamente dalla sentenza rescindente, richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sottoporli ad una autonoma valutazione e ritenerli idonei ad integrare la responsabilità civile del soggetto agente, poiché tale sentenza non crea alcun . vincolo in capo al giudice di cui all'art. 622 c.p.p., assumendo natura di prova atipica rimessa al suo prudente apprezzamento."), e infine le dichiarazioni rese dall'attuale ricorrente nel giudizio penale come parte offesa. 6.2 Riguardo alle dichiarazioni rese in sede penale quale persona offesa dal AZ, il ricorrente rileva che la sentenza impugnata invoca Cass. sez. 3, 25 giugno 2019 n. 16916, la quale ha affermato: "Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile;
ne consegue che non ' 2 consentita l'utilizzazione", alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie.". È evidente che l'insegnamento di questa Suprema Corte non ha imposto - esattamente come si è appena constatato a proposito della sentenza penale che dispone il rinvio ai sensi dell'articolo 622 c.p.p. - l'utilizzo di tali dichiarazioni di fonte penale, rimettendo invece al libero convincimento del giudice civile la loro concreta utilizzazione e la loro conseguente valutazione, la quale, naturalmente, può essere anche implicitamente ritenuta non necessaria per quanto discende da ulteriori elementi probatori che producano un effetto d'assorbimento, come avviene appunto quando esse non vengono indicate nella motivazione tra gli elementi del compendio probatorio di cui il giudice di merito si è avvalso per la ricostruzione del fatto. È dunque palesemente infondata l'interpretazione che del suddetto arresto prospetta il ricorrente, sostenendo che la RT NA ... ha del tutto escluso le dichiarazioni del sig. AZ dal novero delle fonti di prova (anche indiziarie e/o atipiche), contravvenendo al principio della stessa enunciato" invocando Cass. 16916/2016. Se ne trova conferma, inoltre, nella recente Cass. sez. 3, 14 settembre 2022 n. 27016, la quale puntualizza la riconducibilità delle testimonianze penali della persona offesa o comunque della parte civile al giudizio civile di rinvio ex articolo 622 c.p.p. sotto forma di argomenti di prova che il giudice civile è libero di inserire o meno del compendio sulla base del quale costruisce il suo convincimento: "Nell'ambito del giudizio civile di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili (al quale si applicano le rego e 3 Il Consiglier 'stensore processuali e probatorie proprie del processo civile), le dichiarazioni testimoniali rese dalla parte civile nel processo penale, pur non potendo assumere il valore di prova - neppure atipica - (stante il divieto di cui all'art. 246 c.p.c.), rivestono efficacia di argomento di prova ex artt. 116, comma 2, e 117 c.p.c., potendo conseguentemente essere poste dal giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, a fondamento della propria decisione." 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione ai controricorrenti delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 3080, oltre a C 200 per esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2023 Il Presidente
-ricorrente - Civile Sent. Sez. 3 Num. 6732 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: GRAZIOSI CHIARA Data pubblicazione: 07/03/2023 contro OG NZ, EO LE, elettivamente domiciliati in Roma Piazza Adriana 4 presso lo studio dell'avvocato Belcastro Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avvocato Canestrini Nicola;
-controricorrenti - avverso la sentenza n. 2508/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 25 settembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 febbraio 2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI;
udito l'Avvocato Sabina Ciccotti per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto;
FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 773/2014 il Tribunale penale di Belluno condannava NZ OG e LE EO per il reato di cui agli articoli 110 e 582 c.p. per avere il 5 dicembre 2010 aggredito con calci e pugni, provocandogli lesioni gravi, LA AZ, costituitosi come parte civile e a favore del quale i suddetti venivano condannati a risarcire danni nella misura di euro 40.000. Avendo proposto appello gli imputati, con sentenza n. 158/2017 la Corte d'appello penale di Venezia li assolveva perché il fatto non sussiste. Il AZ ricorreva per cassazione, sulla base di quattro motivi;
con sentenza n. 45330/2018 il giudice di legittimità penale dichiarava manifestamente infondato il primo motivo, accoglieva gli altri e annullava la sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Il AZ riassumeva quindi davanti alla Corte d'appello civile di Venezia, chiedendo l'accertamento della responsabilità del OG e della EO e la loro conseguente condanna al risarcimento dei danni nella misura di euro 70.000. Il OG e la EO si costituivano resistendo. La Corte d'appello civile di Venezia, con sentenza del 25 settembre 2020, rigettava la domanda del AZ. 2. Il AZ ha presentato ricorso sulla base di due motivi;
si sono difesi con controricorso il OG e la EO. Il PG ha depositato conclusioni scritte per il rigetto. Il ricorrente ha depositato memoria;
i controricorrenti hanno depositato memoria e successivamente "note integrative" di questa. La causa, in conseguenza della relativa istanza, è stata discussa in modalità orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. I motivi del ricorso sono preceduti da "Breve premessa sulla questione giuridica controversa relativa al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. Richiesta di remissione alle Sezioni Unite", che attiene, secondo lo stesso ricorrente, ai principi del primo motivo di ricorso così da renderlo "privo di rilievo". Si ritiene pertanto opportuno riassumerlo dopo avere sintetizzato il contenuto dei motivi. 3.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 627, terzo comma, c.p.p. e/o 384, secondo comma, c.p.c. quanto alla violazione dell'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza n. 45330/2018 della Cassazione penale, nonché violazione e/o falsa applicazione dei principi da quest'ultima enunciati e violazione e/o falsa applicazione degli articoli 392, 393 e 394 c.p.c. 3.1.1 Dovendosi ritenere quello di rinvio un giudizio rescissorio e prosecutorio del giudizio penale, la corte territoriale nella sentenza qui impugnata avrebbe violato l'obbligo di uniformarsi alla sentenza della Cassazione penale sopra citata, la quale aveva "accolto tre (dei quattro) motivi di ricorso della parte civile AZ per «vizio di motivazione» (contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione in relazione alla erronea valutazione delle risultanze probatorie (in particolare: sulla mancata valorizzazione della deposizione del teste ex art. 507 c.p.p.); contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione in relazione alla erronea valutazione delle risultanze probatorie (in particolare: sulla ritenuta incompatibilità dell'orario di aggressione con l'orario riportato nell'estratto conto corrente acquisito ex art. 603 c.p.p.) e mancanza/apparenza di motivazione in relazione alla ritenuta inattendibilità della deposizione del teste AZ LA, persona offesa e parte civile) in ordine alla erronea valutazione delle risultanze probatorie e alla ritenuta inattendibilità della deposizione del teste AZ LA, persona offesa e parte civile". Pertanto la corte territoriale civile avrebbe "dovuto compiere un nuovo accertamento dei fatti", considerando due principali circostanze, e cioè l'illogicità della motivazione della sentenza di assoluzione laddove aveva riformato il giudizio di condanna ritenendo incompatibile con essa il "dato oggettivo fornito dall'estratto conto del conto corrente della EO, che attestava il pagamento delle consumazioni all'enoteca Mazzini alle ore 00,20" nonché la carenza della motivazione della sentenza di assoluzione laddove lo aveva riformato anche in base alla "inattendibilità della parte offesa". Si richiamano su questo passi della sentenza della Cassazione Penale, ove verrebbero qualificati "i criteri in base ai quali la Corte civile di rinvio avrebbe dovuto accertare i fatti", per affermare che ciò sarebbe stato disatteso dal giudice civile, il quale si sarebbe discostato per di più "senza alcuna logica e ragionevole argomentazione" dalla sentenza penale rescindente e avrebbe fornito pure una motivazione contraddittoria con il ritenere da un lato inattendibile la versione per mancata tempestiva denuncia del AZ e dall'altro che i fatti da lui denunciati sarebbero stati commessi non dagli attuali controricorrenti, bensì da tale LB Da OI. 3.1.2 La sentenza qui impugnata avrebbe inoltre violato gli articoli 392 ss. c.p.c. per cui il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso: avrebbe infatti riconosciuto l'ammissibilità di produzione da parte degli attuali controricorrenti di documenti, da reputare inutilizzabili perché non ammessi nel giudizio di primo grado penale, e fondato poi la sua decisione su di essi. In particolare, il giudice di rinvio avrebbe "fondato la ... decisione solo ed esclusivamente sui documenti prodotti dai convenuti per i quali era stata contestata la inammissibilità fin dalla prima udienza ... in quanto inutilizzabili e tardivi perché trattavasi di documenti nuovi e non compresi nel fascicolo penale sulla base del quale il giudice di rinvio avrebbe dovuto fondare la propria decisione"; l'utilizzazione, "come prova di esclusione della responsabilità" dei controricorrenti, di tutte le suddette produzioni documentali effettuate per la prima volta nel giudizio di rinvio lederebbe altresì il principio del contraddittorio e il diritto di difesa del AZ. Anche qualora si riconoscesse autonomo il giudizio di rinvio, secondo la giurisprudenza più recente di questa Terza Sezione Civile della Suprema Corte, sarebbe comunque "illogico ed immotivato secondo i dettami del giudizio civile" l'utilizzo di dichiarazioni testimoniali di terzi per fondare il rigetto: si sarebbe "quantomeno dovuto ammettere la prova testimoniale dei soggetti indicati dai convenuti per permettere l'esercizio del diritto di difesa delle parti ed il rispetto del principio del contraddittorio, anche in considerazione della contestazione puntuale e tempestiva da parte del difensore attoreo sui documenti in questione". Si ricostruisce infine come il giudice di rinvio avrebbe accertato se avesse considerato i principi elargiti dalla sentenza penale della Cassazione, in senso quindi favorevole al AZ, confermando quanto deciso dal tribunale penale. 3.2 n secondo motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., denuncia omesso esame di fatto decisivo e discusso, in relazione a quattro elementi: a) il documento prodotto dall'attuale ricorrente che dimostrerebbe l'esistenza di processo penale nei confronti del Da OI per autocalunnia;
b) "i verbali del processo penale e le prove testimoniali ivi assunte" in contrasto con le s.i.t. di tali Dus, BO, BA e Seravalli;
c) la sentenza della Cassazione penale quale prova atipica;
d) le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, "suffragate dagli altri elementi di prova". L'esposizione del motivo viene dedicata al contenuto degli elementi probatori richiamati nella rubrica, per smentire la ricostruzione del giudice civile, anche mediante l'inserimento di fotocopie di verbali. 3.3 Tornando a quella che viene definita al contempo "premessa" sull'articolo 622 c.p.p. e richiesta di relativa rimessione alle Sezioni Unite, si rileva che il ricorrente adduce l'esistenza di "un recentissimo orientamento giurisprudenziale" di questa Terza Sezione Civile della Suprema Corte (da Cass. 15859/2019 in poi) nel senso che il giudizio di rinvio ex articolo 622 c.p.p. non integra una fase rescissoria dell'impugnazione svoltasi davanti alla Cassazione penale, costituendo invece un giudizio autonomo, non assoggettato "al principio di diritto pronunciato in sede di annullamento" dalla Cassazione penale, e governato quindi dal rito civile, in particolare dalle sue regole probatorie. Questo orientamento contrasterebbe con quello precedente (p.es. Cass. 17457/2007) "e, soprattutto, con l'orientamento costante e granitico" della Cassazione penale, per cui il giudice civile dovrebbe applicare i parametri del giudizio penale per valutare se sussiste la responsabilità del soggetto. Ne deriverebbe nel giudizio di rinvio la valutazione come nel diritto penale del nesso di causalità, la necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di riforma, anche ai soli effetti civili, del primo grado e la inutilizzabilità della prova che sia inutilizzabile nel processo penale. Pertanto, qualora questa Suprema Corte segua il "mutato indirizzo giurisprudenziale" e quindi non accolga il primo motivo del ricorso, sarebbe necessario rimettere la "questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici", e comunque "questione di massima importanza", alle Sezioni Unite ai sensi dell'articolo 374, secondo comma, c.p.c., per chiarire quali norme debbano essere applicate nel giudizio di rinvio ex articolo 622 c.p.p. 4.1 Per quanto concerne quel che in effetti è la prima parte del primo motivo, deve in via preliminare disattendersi quel che prospetta, in questa "premessa" ex articolo 374 c.p.c. del ricorso, il ricorrente. Anche a prescindere, infatti, dalle argomentazioni ampiamente offerte nella più recente giurisprudenzact' - questa Terza Sezione Civile - che si richiameranno infra - , deve darsi atto che lo "scioglimento" dal sistema penale del giudizio di rinvio di cui all'articolo 622 c.p.p. è stato nelle more della presente causa affermato da una sopravvenuta pronuncia delle stesse Sezioni Unite penali, mediante rilievi, anche in relazione alla giurisprudenza sovranazionale, che le Sezioni Unite civili senza dubbio non verrebbero a modificare in alcun senso. S.U. pen. 28 gennaio-4 giugno 2021 n. 22065, MO, intervenuta, tra l'altro, proprio perché alcune pronunce delle sezioni semplici penali avevano, anche a seguito della sopravvenuta giurisprudenza di questa Terza Sezione Civile, inteso mantenere il giudizio di rinvio - escludendo l'applicabilità dell'articolo 622 c.p.p. - per un'asserita permanenza di rilievo penale ("interesse penalistico della vicenda") in casi di giudizio solo ad effetti civili (tra i massimati: Cass. pen. sez. 3, 9 gennaio-11 maggio 2020 n. 14229, H.; Cass. pen. sez. 4, 13 febbraio-10 aprile 2020 n. 11958, Vianello, Cass. pen. sez. 6, 25 settembre-9 ottobre 2020 n. 28215, V.), ha reso questo principio di diritto: "In caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello." 4.2 In motivazione, le Sezioni Unite penali ben chiariscono la tematica: "... A seguito di un mutamento della giurisprudenza della Terza Sezione civile di questa Corte, secondo il quale il giudizio di rinvio ex art. 642 cod. proc. pen. deve assecondare le regole processuali, sostanziali e probatorie, proprie del giudizio civile ... (v. sentenze n. 9358 del 12/04/2017, Rv. 644002; n. 15859 del 12/06/2019, Rv. 654290; n. 16916 del 2/06/2019, Rv. 654433, nn. 22516, 22518, 22519, 22520 del 10/09/2019, non mass.), si è fatto strada nella giurisprudenza penale un diverso, minoritario e più recente orientamento, secondo il quale il rinvio dovrebbe essere fatto, invece, al giudice penale. A tale conclusione si giunge attraverso una interpretazione restrittiva dell'art. 622, in forza della quale tale disposizione sarebbe inapplicabile nei casi in cui non vi sia stato un definitivo accertamento della responsabilità penale (v. Sez. 6, n. 28215 del 25/09/2020, Vangi, Rv. 279574; Sez. 4, n. 12174 del 26/02/2020, Piali, non mass.; Sez. 4, n. 11958 del 13/02/2020, Vianello, Rv. 278746; Sez. 3, n. 14229 del 09/01/2020, H., Rv. 278762)... Altre sentenze ascrivibili a tale orientamento hanno riguardato casi di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato tanto agli effetti penali quanto agli effetti civili, avverso la sentenza di appello di condanna, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado (v. Sez. 6, n. 31921 del 06/06/2019, De Angelis, Rv. 277285), o di illegittima dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna di primo grado per un reato nel frattempo prescrittosi (Sez. 2, n. 8935 del 21/01/2020, Pulcrano, Rv. 278588) ... Con espressa contrapposizione a quanto affermato dalla Terza Sezione civile con la sentenza n. 15589 del 18 aprile 2019,, si è rimarcato che non è l'intervento del giudicato assolutorio agli effetti penati a far venire meno la ragione dell'attrazione dell'illecito civile nell'ambito delle regole della responsabilità penale, bensì il venir meno di ogni residuo della cognizione del giudice penale in ordine ad un impianto accusatorio rispetto al quale l'accusato/danneggiante ha approntato la sua difesa nel processo penale, perché così previsto dalla legge ... Le Sezioni Unite ritengono di confermare il primo e prevalente orientamento ... L'assetto generale del nuovo processo penale è, infatti, ispirato all'idea della tendenziale separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione in tale sede ... discendono, quindi, alcune importanti conseguenze: da un lato, l'accessorietà dell'azione civile al processo penale;
dall'altro la tassatività delle eccezioni a questa regola generale contenuta negli artt. 576 e 578 cod. proc. pen., che prevedono specifiche ipotesi in cui è conservato lo spazio decisorio del giudice penale, nonché nell'articolo 3 cod. proc. pen., con specifico riferimento alle questioni pregiudiziali Il Giudice delle Leggi ha costantemente affermato ... due principi di rilievo agli odierni fini. Il primo è che l'inserimento dell'azione civile esercitata nel processo penale, in ragione del suo carattere accessorio in subordinato rispetto all'azione penale, subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale. Tale subordinazione si realizza, fra l'altro, con una prevalenza data dal legislatore, nell'interesse pubblico e dell'imputato, all'esigenza di una rapida conclusione del processo penale (v. Corte Cost., sentenze n. 443 del 26/09/90, n. 217 del 2009; ordinanze n. 424 del 1998 e n. 185 del 1994). E proprio il diverso rilievo degli interessi di cui sono portatori l'imputato e la parte civile ha fatto ritenere costituzionalmente legittime le differenze di trattamento nel processo penale ... considerato che si discute di condizionamenti giustificati dal fatto che oggetto dell'azione penale è l'accertamento della responsabilità dell'imputato (sentenza n. 532 del 1995). In secondo luogo, nella giurisprudenza costituzionale è reiterato il rilievo che l'assetto generale del nuovo processo penale è ispirato all'idea di separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo (sentenza n. 168 del 2006; in senso analogo, sentenza n. 23 del 2015) ... Si è aggiunto, da parte della Corte Costituzionale, che l'eventuale impossibilità, per il danneggiato, di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, prima ancora, sul suo diritto di agire in giudizio, perché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile ... (sentenze n. 168 del 2006, n. 433 del 1997 e n. 192 del 1991; ordinanza n. 124 del 1999) ... E l'art. 622 cod. proc. pen. si pone, secondo la ricostruzione del Giudice delle Leggi, come ,‘;),. eccezione al sistema ... laddove ... prescrive che la Corte di cassazione, se annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile ...". Dopo avere percorso la sequenza dei precedenti arresti delle Sezioni Unite penali in tema, su cui in questa sede ovviamente non è opportuno soffermarsi, la sentenza MO riprende la propria analisi dell'articolo 622 come segue: "La ratio dell'art. 622 va ravvisata ... in linea con la richiamata autonomia e separatezza dell'azione civile, nella volontà di escludere la perdurante attrazione delle pretese civili nel processo penale una volta che siano definitive le statuizioni di carattere penale ... pur dandosi atto che la preclusione della decisione in sede penale sulle questioni civili comporta il procrastinare la pronuncia definitiva sulla domanda risarcitoria del danneggiato, costringendolo ad instaurare un autonomo giudizio civile, si deve rimarcare che tale impostazione trova il suo fondamento proprio nel carattere accessorio e subordinato dell'azione civile proposta nell'ambito del processo penale rispetto alle finalità di quest'ultimo, che sono date dal preminente interesse pubblico alla sollecita definizione del processo penale, riportando nella sede naturale le istanze di natura civile fatte valere nei confronti dell'imputato ... La qui patrocinata lettura interpretativa dell'art. 622 cod. proc. pen. è quella più in linea con le garanzie dell'equo processo stabilite dall'art. 6 CEDU e dall'art. 16 della Direttiva 25 ottobre 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di protezione delle vittime del reato, giacché l'applicazione delle regole del processo penale non si giustifica quando residuino solo interessi civili, venendo tale interpretazione a pregiudicare il diritto al risarcimento del danno e la funzione della responsabilità civile alla cui base stanno istanze di solidarietà sociale, che rinviano alla costruzione di un illecito civile, valutabile sulla base di diversi canoni probatori e giudicabile nell'ambito di un sistema giudiziario efficace ed indipendente (v. Corte EDU, Sez. 1, 28 marzo 2020, TT e ET c. Italia). La soluzione interpretativa sopra indicata è, pertanto, perfettamente conforme con la giurisprudenza della Corte EDU dalla quale emerge che, in linea di principio, è tutt'altro che incompatibile con il canone convenzionale l'accertamento affidato alla duplice giurisdizione nazionale - civile e penale - ... con riferimento al caso della mancata valutazione della domanda della parte civile per essersi il processo penale chiuso con provvedimento diverso dalla condanna dell'imputato, la Corte EDU non ha individuato violazione di un diritto di accesso ad un tribunale: violazione che, invece, viene ritenuta ravvisabile solo quando la vittima del reato non disponga di rimedi alternativi, concreti ed efficaci per far valere le sue pretese (Corte EDU, Sez. 3, 26/06/2013, Associazione vittime del sistema S. C. TR S.A. e S.C. NI S.A. e altri
contro
Romania) ... E, nel caso in esame, ... l'ordinamento italiano prevede la possibilità di rivolgersi al giudice civile ... Nella stessa prospettiva si pone anche la più recente giurisprudenza della Corte EDU. Emblematica sul punto è la sentenza della Corte EDU, Sez. 1, 10 novembre 2020, IO c. Grecia, secondo cui la decisione assolutoria non può automaticamente esonerare il ricorrente da ogni forma di responsabilità civile, posto che il rispetto della decisione assolutoria non preclude l'accertamento della responsabilità civile derivante dagli stessi fatti, valutata in base ad un onere probatorio meno stringente. Alla luce di tale principio il ricorso per cassazione proposto dalla parte avverso la sentenza risarcitoria in sede civile, basato sulla violazione della presunzione di innocenza, è stato rigettato, in quanto è stato ritenuto che l'art. 6, comma 2, della CEDU non abbia rilievo nel caso di giudizio civile instaurato a seguito di procedimento in sede penale, non essendo il giudice civile vincolato alla decisione assunta in sede penale... Tirando le fila del ragionamento, la Corte ritiene che la definitività e l'intangibilità della decisione adottata in ordine alla responsabilità penale dell'imputato, determinate dalla pronuncia con cui la Corte di cassazione annulla le sole disposizioni o i soli capi che riguardano l'azione civile (promossa in seno al processo penale), ovvero accoglie il ricorso della parte civile avvers o il proscioglimento dell'imputato, provocano il definitivo dissolvimento delle ragioni che avevano originariamente giustificato, a seguito della costituzione della parte civile nel procedimento penale, le deroghe alle modalità di istruzione e di giudizio dell'azione civile, imponendone i condizionamenti del processo penale, funzionali alle esigenze di speditezza del procedimento. Con l'esaurimento della fase penale, essendo ormai intervenuto un giudicato agli effetti penali ed essendo venuta meno la ragione stessa dell'attrazione dell'illecito civile nell'ambito della competenza del giudice penale, risulta coerente con l'assetto normativo interdisciplinare ... che la domanda risarcitoria venga esaminata secondo le regole dell'illecito aquiliano, dirette alla individuazione del soggetto responsabile ai fini civili su cui far gravare le conseguenze risarcitorie del danno verificatosi nella sfera della vittima. L'annullamento e il conseguente rinvio al giudice civile competente comporta, in caso di riassunzione, l'assunzione della veste di attore-danneggiato della parte civile e di convenuto-danneggiante da parte di colui che nel processo penale rivestiva il ruolo di imputato ... Sul punto, non è condivisibile l'argomento sviluppato dall'orientamento minoritario sull'effetto pregiudizievole derivante agli interessi della parte civile dal dover espletare dinanzi al giudice civile il proprio onere probatorio come se l'istruttoria già compiuta nella fase penale fosse stata azzerata. La giurisprudenza civile di legittimità riconosce, infatti, al giudice civile, adito per il risarcimento del danno, l'onere del riesame dei fatti emersi nel procedimento penale, pure conclusosi con la sentenza assolutoria. In tal senso, vale citare la sentenza delle Sezioni Unite civili n. 1768 del 26/01/2001, Rv. 616366, che, pur dando atto che le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extra penale, hanno ammesso il potere del giudice civile, che pure deve interamente rivalutare il fatto in contestazione, di tener conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale". 4.3 A questo punto la sentenza MO esamina proprio ex professo la tematica del revirement della giurisprudenza di questa Terza Sezione Civile: "Rimane da esaminare la natura del giudizio di rinvio ... deve darsi innanzitutto atto del contrasto sorto all'interno della Terza Sezione civile di questa Corte sul tema delle regole di giudizio applicabili in sede di rinvio del processo penale innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. In particolare, nella giurisprudenza civile della Corte - precedente al 2019 - il giudizio di rinvio innanzi al giudice civile era principalmente configurato come un giudizio di rinvio in senso tecnico, del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio, quale espressa dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ., così che la fase successiva all'annullamento ex art. 622 cod. proc. pen. era ritenuta la prosecuzione di quello svolto in sede penale (Sez. 3 civ., n. 32929 del 10/12/2018, non mass. sul punto;
n. 17457 del 09/08/2007, Rv. 600508). Coerentemente con tale configurazione del giudizio di rinvio, la Terza Sezione civile di questa Corte ha affermato che «i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione in sede penale » (in motivazione della sentenza 32929/18, sono richiamate in tal senso, oltre alla già citata sentenza 17457/2007, Sez. 3 civ., n. 5800 del 28/06/1997, Rv. 505545) ... a partire dal 2019, sono sopravvenute sul tema numerose pronunce, tutte della Terza Sezione civile (oltre alle già citate n. 15859/2019; n. 16196/2019; nn. 22516, 22518, 22519, 22520, tutte del 10/09/2019; tra le più recenti, n. 517 del 15/01/2020, Rv. 655811) le quali, discostandosi dal precedente orientamento della stessa Sezione, hanno affermato che il giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. deve assecondare le regole processuali, sostanziali e probatorie proprie - non già del giudizio penale, come sino allora prevalentemente ritenuto - ma del giudizio civile. Al fondamento di tale radicale overruling, è stata posta l'affermazione che il giudizio in questione non sia assimilabile al giudizio di rinvio in senso tecnico e quindi non rappresenti, nella fase rescissoria, la prosecuzione del procedimento di impugnazione svoltosi innanzi alla Cassazione penale„ sia pure limitato nell'oggetto alla sola statuizione sugli interessi civili ... si tratterebbe di una fase del tutto svincolata ed autonoma dalla precedente (ormai definita agli effetti penali in forza di una decisione irrevocabile), in cui la translatio judicii e la diversa regiudicanda comporterebbero un accertamento dei fatti rilevanti (ai soli fini risarcitori) regolato dai canoni sostanziali e processuali propri del giudizio civile e quindi affrancato dai principi di diritto eventualmente posti dalla sentenza di annullamento, destinati a rimanere inefficaci. In tal senso depone, secondo la giurisprudenza civile citata, la necessità della tempestiva riassunzione del giudizio ex art. 393 cod. proc. civ., in mancanza della quale l'intero processo si estingue ... riassunto il processo nella sede civile, il giudice civile non è vincolato nella ricostruzione del fatto a quanto accertato dal giudice penale, non essendo in alcun modo ipotizzabile un vincolo come quello che consegue all'enunciazione di un principio di diritto ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con conseguente libertà del giudice nella ricostruzione dei fatti e nella loro valutazione e applicabilità del criterio civilistico del «più probabile che non» nella valutazione del nesso causale, in luogo di quello tipico del processo penale dell'alta probabilità logica. È stata, pertanto, esclusa la natura «chiusa» del giudizio di rinvio di cui all'art. 622 cod. proc. pen., sostenendosi l'ammissibilità dell'allegazione, in detta sede, di fatti costitutivi dell'illecito civile diversi da quelli integranti la fattispecie di reato dedotta nel processo penale e posti a base della costituzione di parte civile ... in ragione del «maggior raggio di azione» dell'illecito ex art. 2043 cod. civ. e della sua «struttura atipica», che consente la valorizzazione dell'elemento soggettivo della colpa anche a fronte della imputazione, nella pregressa fase penale, di una condotta unicamente configurabile quale dolosa (v. Sez. 3, n. 16916 del 25/06/2019, Rv. 654433). Il nuovo orientamento giurisprudenziale trae dall'autonomia del giudizio civile le seguenti ulteriori conseguenze: - la libera valutazione delle prove acquisite nella fase penale;
- l'adozione del canone probatorio del «più probabile che non» e non quello dell'alto grado di probabilità logica e di credibilità razionale, in tema di nesso causale;
- la non applicazione dello statuto della prova penale, con conseguente impossibilità di fondare la ricostruzione del fatto dannoso sulla testimonianza della parte civile ... l'impraticabilità in sede di rinvio della rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., connessa alla regola di giudizio - prerogativa qualificante del processo penale - della prova necessariamente certa, dimostrativa «al di là di ogni ragionevole dubbio» della colpevolezza dell'imputato ... A fronte di queste inequivoche prese di posizione, si è ... venuta a formare una giurisprudenza delle Sezioni penali volta a puntualizzare i compiti e doveri del giudice civile ... Così va evidenziato quell'orientamento che ha ritenuto applicabile (sic) in sede di giudizio civile di rinvio le regole processuali e probatorie del giudizio penale, enunciando il principio di diritto al quale il giudice del rinvio era tenuto ad uniformarsi (v., in tal senso, Sez. 4, n. 5901 del 18/01/2019, Oliva, Rv. 275122; Sez. 4, n. 16/11/2018, De Santis, dep. 2019, Rv. 274831; Sez. 4, n. 5998 del 19/01/2018, Borsi, Rv. 275266). Ma, accanto a questo, è venuto a formarsi un più radicale orientamento - che ha originato il presente contrasto - laddove si è adottata una interpretazione restrittiva dell'art. 622 cod. proc. pen., e si è finito con il patrocinare il rinvio al giudice penale, in modo da risolvere ab imis la diversa lettura interpretativa fornita dalle Sezioni civili ... È su questo orientamento, involgendo dell'interpretazione corretta dell'articolo 622 cod. proc. pen., che le Sezioni Unite penali sono tenute ad intervenire ... Per quanto detto supra, non può qui condividersi la «risposta» che ha voluto fornire il già citato orientamento minoritario ... È tesi, infatti, che non trova supporto nel sistema costruito dall'art. 622 cod. proc. pen., nei termini sopra illustrati, ed anzi con fugge con la medesima natura dell'azione civile, come costruita nell'intero sistema del codice di rito penale ... Alla luce di quanto sopra esposto va affermato che il giudizio davanti al giudice civile designato ex art. 622 cod. proc. pen., è da considerarsi come un giudizio civile disciplinato dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ., a seguito di riassunzione dopo l'annullamento della Corte di Cassazione ai soli effetti civili. In tal senso depongono la rubrica e il testo del citato art. 622 che utilizzano il verbo «rinvia» con riferimento all'effetto della statuizione penale, così evocando l'istituto del «rinvio» in sede civile quale disciplinato dagli articoli 392 e ss. cod. proc. civ.. La conferma della ritenuta autonomia del giudizio civile di «rinvio», sia in senso strutturale sia in senso funzionale, si rinviene nella terminologia adottata in alcune decisioni di questa Corte, ove si parla di translado (v. Sez. 3 civ., n. 15182 del 20/06/2017, Rv. 644747-01 ...) ovvero di «separazione del rapporto penale da quello civile» (Sez. 3, n. 11936 del 22/05/2006, Rv. 591088-01). Ulteriore conferma in questo senso può essere tratta dalla lettera dell'art. 623 cod. proc. pen., che espressamente si riferisce «all'annullamento con rinvio», disciplinando l'ipotesi in cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi ex art. 627 cod. proc. pen. alle questioni di diritto decise dalla Corte di Cassazione. E proprio in ragione della scissione determinatasi a seguito della valutazione compiuta dal giudice penale non può, invece, ipotizzarsi il potere della Corte di cassazione penale di enunciare il principio di diritto al quale il giudice civile del rinvio deve uniformarsi. Lo stesso tenore letterale dell'art. 393 cod. proc. civ. - secondo il quale alla ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio consegue l'estinzione dell'intero processo - avalla la tesi della fase autonoma del giudizio civile di «rinvio» a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione penale. Dall'affermata natura del giudizio conseguente alla pronuncia di annullamento come giudizio riconducibile alla disciplina del giudizio ex art. 392 cod. proc. civ. consegue che la Corte di cassazione penale non ha il potere di enunciare il principio di diritto al quale il giudice civile dovrà uniformarsi. Verificatosi un giudicato agli effetti penali, appare ragionevole che all'illecito civile tornino ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale .. La configurazione del giudizio conseguente all'annullamento in sede penale ai soli effetti civili (art. 622) come giudizio autonomo rispetto a quello svoltosi in sede penale consente alle parti di introdurlo nelle forme civilistiche previste dall'art. 392 cod. proc. civ. nonché di allegare fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno diversi da quelli che integravano la fattispecie di reato in ordine alla quale si è svolto il processo penale. Ciò giustifica anche remendatio della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sempre che la domanda così integrata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. L'emendatio, ma non la mutatio della domanda, garantisce al danneggiato di «espandere» la domanda risarcitoria allegando elementi rientranti nella fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2043 cod. civ. Al contempo, /'emendatio consente al danneggiante di evitare di subire la perdita di un grado di giudizio in conseguenza della scelta della controparte ... La natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco dei due sistemi di responsabilità. Il giudizio penale mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis, quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette ... il nesso causale si differenzia quanto al regime probatorio applicabile in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi, vigendo, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, la regola della preponderanza dell'evidenza «del più probabile che non», mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio» Le questioni attinenti al diritto di difesa delle parti possono essere risolte alla luce dei principi che governano l'istruzione probatoria nel processo civile e, cioè, il principio di disponibilità delle prove (art. 115 cod. proc. civ.) e quello del libero convincimento (art. 116 cod. proc. civ.) che giustificano il potere del giudice civile di apprezzare le prove, anche cd. atipiche, ovvero tutti quegli strumenti probatori che, seppure non tipizzati nell'elencazione codicistica, siano astrattamente idonea a correre all'accertamento dei fatti di causa. Il mutamento delle regole probatorie a seguito dell'annullamento ex art. 622 ... non pone problemi sotto il profilo delle esigenze difensive delle parti, danneggiato e danneggiante, che fino a quel momento hanno scelto e commisurato la loro attività difensiva da regole probatorie diverse ... La giurisprudenza civile di legittimità riconosce, infatti, al giudice civile, adito per il risarcimento del danno, l'onere del riesame dei fatti emersi nel procedimento penale, pur conclusosi con sentenza assolutoria .. In conclusione, l'art. 622 cod. proc. pen. permette la restituzione della cognizione dell'azione civile al giudice naturale, confermando che il fatto integra illecito civile, così preservando le peculiarità che distinguono la responsabilità civile rispetto a quella penale La conclusione ... non comporta la violazione delle regole del giusto processo e dello statuto dell'imputato - convenuto danneggiante - il quale, con pienezza di diritti e nel rispetto del contraddittorio, può prospettare le sue tesi dinanzi al giudice civile. Sotto tale ultimo profilo va sottolineato che la regola del contraddittorio (articolo 2697 cod. civ.) permea il giudizio civile al pari di quello penale. Non può neanche ravvisarsi la violazione della ragionevole durata del processo, in quanto la parte civile ha la possibilità di far valere l'azione civile, senza la necessità di instaurare ex novo un giudizio risarcitorio e il giudice civile dovrà tener conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale. Non è superfluo rimarcare che le esigenze del giusto processo tratteggiate nell'art. 111 Cost. valgono anche con riferimento al processo civile ( v., in particolare, i commi 1 e 2)". 4.4 E' dunque evidente che la criticità che il ricorrente aveva percepito quando propose questo ricorso, a tacer d'altro, più non sussiste, e conseguentemente non sussistono i presupposti per la rimessione della presente causa alle Sezioni Unite civili, ben potendo applicarsi l'insegnamento delle Sezioni Unite penali sopra riassunto, trattandosi di una questione condivisa tra d settore penale e il settore civile, per cui la sentenza MO affronta proprio il significato dell'articolo 622 c.p.p. come inquadrato nelle regole del rito civile. La stessa Corte Costituzionale, nelle sue più recenti pronunce in espressamente riconosciuta l'autonomia delle azioni penale precisamente con la sentenza 182/2021, contemporanea della MO, e con la sentenza 173/2022, quest'ultima richiamando "convalidandola" - proprio tale sentenza delle Sezioni Unite penali. tema, ha e civile, sentenza - e quindi 4.5 La giurisprudenza di questa Terza Sezione Civile, frattanto, non si è discostata dal revirement del 2019, riaffermando anzi l'autonomia del vaglio dell'illecito civile nel giudizio di rinvio di cui all'articolo 622 c.p.p. (cfr. tra i più recenti arresti massimati, che dimostrano per di più la sensibilità della giurisprudenza di questa Terza Sezione Civile pure alla normativa sovranazionale, Cass. sez. 3, ord. 18 ottobre 2022 n.30496 - "Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della Corte di giustizia dell'Unione europea come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che la abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto." - e Cass. sez.3, ord. 21 marzo 2022 n. 8997 - "Qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, con rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in grado d'appello, e quest'ultimo accerti la responsabilità dell'agente, non è configurabile una violazione dell'art. 6 § 2 CEDU con riguardo al "secondo aspetto della presunzione di innocenza" considerato dalla Corte EDU nella sentenza 20 ottobre 2020, NI c. Repubblica di San Marino, in quanto con il predetto rinvio si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda civile, con la conseguenza che il giudice civile del rinvio deve procedere ad una autonoma valutazione delle prove raccolte nel processo penale al fine di valutare la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito civile, secondo i criteri di accertamento civilistici."). 5. Superato dunque in tal modo il profilo di cui all'articolo 374 c.p.c., da ciò consegue sine dubio l'infondatezza del primo motivo laddove denuncia una pretesa violazione di legge che consisterebbe proprio nel non uniformarsi del giudice di rinvio civile al giudice penale. Nella seconda parte del primo motivo, peraltro, si inseriscono per direttamente argomentarvi pure elementi fattuali - incorrendo in evidente inammissibilità-, e si critica altresì l'acquisizione di prove documentali da parte del giudice di rinvio, senza però dimostrare che, a tacer d'altro, tali documenti abbiano inciso in modo effettivo sul risultato dell'accertamento compiuto dal giudice di rinvio. 6.1 II secondo motivo, poi, seguendo una linea che già era stata percorsa, come appena si è visto, nella seconda parte del motivo precedente, prospetta una ricostruzione fattuale alternativa a quella adottata dal giudice di rinvio, perseguendo il classico terzo grado di merito. Si tratta, in effetti, della diretta valutazione di una serie di elementi probatori che vengono illustrati (e sovente anche riportati mediante l'inserimento di fotocopie, soprattutto di verbali) chiaramente per strutturare una versione alternativa, come se si fosse in sede di giudizio d'appello, alla valutazione effettuata dal giudice di merito: la "confessione" di un tale LB Da OI (che quasi quattro anni dopo i fatti, cioè il 12 novembre 2014, si era autodenunciato come responsabile presso il Comando dei Carabinieri di Belluno), per cui sarebbe stato poi avviato nei suoi confronti un giudizio penale per il reato di autocalunnia ex articolo 369 c.p., le s.i.t. di tali Dus, BO, BA e Seravelli, la sentenza n. 45330/2018 della Cassazione penale, cioè quella che ha disposto il rinvio ex articolo 622 c.p.p., prospettata come "prova atipica" sulla base di Cass. sez. 3, 15 gennaio 2020 n. 517 (pronuncia però che, in realtà, conferma proprio la libertà di valutazione del giudice civile dopo il rinvio ex articolo 622 c.p.p., non ravvisando alcun obbligo in ordine al contenuto della sentenza penale: "La corte di appello competente per valore, alla quale la Corte di cassazione in sede penale abbia rinviato il procedimento ai soli effetti civili, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel precedente giudizio penale e ricavate direttamente dalla sentenza rescindente, richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sottoporli ad una autonoma valutazione e ritenerli idonei ad integrare la responsabilità civile del soggetto agente, poiché tale sentenza non crea alcun . vincolo in capo al giudice di cui all'art. 622 c.p.p., assumendo natura di prova atipica rimessa al suo prudente apprezzamento."), e infine le dichiarazioni rese dall'attuale ricorrente nel giudizio penale come parte offesa. 6.2 Riguardo alle dichiarazioni rese in sede penale quale persona offesa dal AZ, il ricorrente rileva che la sentenza impugnata invoca Cass. sez. 3, 25 giugno 2019 n. 16916, la quale ha affermato: "Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile;
ne consegue che non ' 2 consentita l'utilizzazione", alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie.". È evidente che l'insegnamento di questa Suprema Corte non ha imposto - esattamente come si è appena constatato a proposito della sentenza penale che dispone il rinvio ai sensi dell'articolo 622 c.p.p. - l'utilizzo di tali dichiarazioni di fonte penale, rimettendo invece al libero convincimento del giudice civile la loro concreta utilizzazione e la loro conseguente valutazione, la quale, naturalmente, può essere anche implicitamente ritenuta non necessaria per quanto discende da ulteriori elementi probatori che producano un effetto d'assorbimento, come avviene appunto quando esse non vengono indicate nella motivazione tra gli elementi del compendio probatorio di cui il giudice di merito si è avvalso per la ricostruzione del fatto. È dunque palesemente infondata l'interpretazione che del suddetto arresto prospetta il ricorrente, sostenendo che la RT NA ... ha del tutto escluso le dichiarazioni del sig. AZ dal novero delle fonti di prova (anche indiziarie e/o atipiche), contravvenendo al principio della stessa enunciato" invocando Cass. 16916/2016. Se ne trova conferma, inoltre, nella recente Cass. sez. 3, 14 settembre 2022 n. 27016, la quale puntualizza la riconducibilità delle testimonianze penali della persona offesa o comunque della parte civile al giudizio civile di rinvio ex articolo 622 c.p.p. sotto forma di argomenti di prova che il giudice civile è libero di inserire o meno del compendio sulla base del quale costruisce il suo convincimento: "Nell'ambito del giudizio civile di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili (al quale si applicano le rego e 3 Il Consiglier 'stensore processuali e probatorie proprie del processo civile), le dichiarazioni testimoniali rese dalla parte civile nel processo penale, pur non potendo assumere il valore di prova - neppure atipica - (stante il divieto di cui all'art. 246 c.p.c.), rivestono efficacia di argomento di prova ex artt. 116, comma 2, e 117 c.p.c., potendo conseguentemente essere poste dal giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, a fondamento della propria decisione." 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione ai controricorrenti delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 3080, oltre a C 200 per esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2023 Il Presidente