Sentenza 14 settembre 2022
Massime • 3
Nell'ambito del giudizio civile di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili (al quale si applicano le regole processuali e probatorie proprie del processo civile), le dichiarazioni testimoniali rese dalla parte civile nel processo penale, pur non potendo assumere il valore di prova - neppure atipica - (stante il divieto di cui all'art. 246 c.p.c.), rivestono efficacia di argomento di prova ex artt. 116, comma 2, e 117 c.p.c., potendo conseguentemente essere poste dal giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, a fondamento della propria decisione.
La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno implica l'avvenuto accertamento dell'esistenza dell'evento dannoso e del nesso causale tra questo e la condotta del responsabile, venendo rimessa al successivo giudizio di liquidazione la verifica della sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli, alla stregua dell'art. 1223 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato una provvisionale sulla base di una valutazione prognostica del possibile ammontare del danno conseguenza, da accertarsi in separato giudizio).
In tema di violenza sessuale, l'iniziale consenso prestato dalla vittima non riveste alcuna efficienza concausale rispetto alla condotta dell'autore dell'illecito, allorquando ad esso abbia fatto seguito un successivo dissenso, degradando, in tal caso, il consenso iniziale a mera occasione, eziologicamente irrilevante rispetto alla condotta medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/09/2022, n. 27016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27016 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2022 |