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Ordinanza 5 aprile 2025
Ordinanza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, ordinanza 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8061/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il IC Francesco Ambrosio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.2.2025 pronuncia la seguente
ORDINANZA
Premesso che:
• con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole in data 7.11.2024 da avente ad oggetto l'intimazione Controparte_1
di pagamento dell'importo di € 12.310,88, oltre accessori;
• l'attrice ha domandato in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in quanto:
➢ il decreto ingiuntivo n. 1462/2021 emesso dal Tribunale di Monza, azionato quale titolo esecutivo, è stato emesso nei confronti di CP_2
, e non nei suoi confronti;
[...]
➢ la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe stata effettuata in un luogo che non corrisponde alla sua residenza;
• la convenuta si è costituita in giudizio ed ha domandato il rigetto Controparte_1
dell'istanza cautelare in forza dei seguenti motivi:
➢ in data 23.8.2017 l'opponente ha cambiato il proprio nome da
[...]
” a ”: ciò si evince, in particolare, dagli CP_2 Parte_1
estremi dell'atto di registrazione della nascita “(Atto N. 4016 parte 1 serie
A - anno 1968 - Comune di ROMA (RM)”, che risulta il medesimo sia nel documento di identità consegnato dalla signora in Controparte_2
sede di stipula del contratto sia nel certificato di nascita di Pt_1
;
[...]
➢ l'asserito vizio concernente la notifica del decreto ingiuntivo non può essere fatto valere mediante la proposizione dell'opposizione esecutiva, dovendo invece farsi valere mediante l'opposizione al decreto ingiuntivo;
• all'udienza del 20.2.2025 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni ed il
IC si è riservato.
Ritenuto che:
• la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo deve essere rigettata in quanto - salve le autonome determinazioni che saranno assunte nella fase di merito – non risulta sussistente il requisito del fumus boni iuris;
• come rilevato dall'opposta, infatti, gli estremi dell'atto di nascita contenuti nella carta d'identità di (doc. 6 di parte opposta) sono i medesimi Controparte_2
contenuti nel certificato di nascita di (doc. 7), dal che si desume Parte_1
che si tratta in realtà del medesimo soggetto e che sia intervenuto unicamente un mutamento del nome, irrilevante ai fini della presente opposizione;
• per quanto concerne, infine, l'asserito vizio concernente la notifica del decreto ingiuntivo, è sufficiente richiamare in questa sede il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione,
l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. e tale rimedio è proponibile, ove
l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso;
qualora, viceversa, l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al terzo comma di detta norma” (cfr. ex multis Cass. Civ.
17308/2015). Nel caso di specie, non configurandosi alcuna inesistenza della notifica, deve escludersi che l'asserita nullità della stessa possa essere fatto valere in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo proposta da
. Parte_1
Monza, 5.4.2025
Il IC
Francesco Ambrosio
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il IC Francesco Ambrosio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.2.2025 pronuncia la seguente
ORDINANZA
Premesso che:
• con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole in data 7.11.2024 da avente ad oggetto l'intimazione Controparte_1
di pagamento dell'importo di € 12.310,88, oltre accessori;
• l'attrice ha domandato in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in quanto:
➢ il decreto ingiuntivo n. 1462/2021 emesso dal Tribunale di Monza, azionato quale titolo esecutivo, è stato emesso nei confronti di CP_2
, e non nei suoi confronti;
[...]
➢ la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe stata effettuata in un luogo che non corrisponde alla sua residenza;
• la convenuta si è costituita in giudizio ed ha domandato il rigetto Controparte_1
dell'istanza cautelare in forza dei seguenti motivi:
➢ in data 23.8.2017 l'opponente ha cambiato il proprio nome da
[...]
” a ”: ciò si evince, in particolare, dagli CP_2 Parte_1
estremi dell'atto di registrazione della nascita “(Atto N. 4016 parte 1 serie
A - anno 1968 - Comune di ROMA (RM)”, che risulta il medesimo sia nel documento di identità consegnato dalla signora in Controparte_2
sede di stipula del contratto sia nel certificato di nascita di Pt_1
;
[...]
➢ l'asserito vizio concernente la notifica del decreto ingiuntivo non può essere fatto valere mediante la proposizione dell'opposizione esecutiva, dovendo invece farsi valere mediante l'opposizione al decreto ingiuntivo;
• all'udienza del 20.2.2025 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni ed il
IC si è riservato.
Ritenuto che:
• la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo deve essere rigettata in quanto - salve le autonome determinazioni che saranno assunte nella fase di merito – non risulta sussistente il requisito del fumus boni iuris;
• come rilevato dall'opposta, infatti, gli estremi dell'atto di nascita contenuti nella carta d'identità di (doc. 6 di parte opposta) sono i medesimi Controparte_2
contenuti nel certificato di nascita di (doc. 7), dal che si desume Parte_1
che si tratta in realtà del medesimo soggetto e che sia intervenuto unicamente un mutamento del nome, irrilevante ai fini della presente opposizione;
• per quanto concerne, infine, l'asserito vizio concernente la notifica del decreto ingiuntivo, è sufficiente richiamare in questa sede il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione,
l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. e tale rimedio è proponibile, ove
l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso;
qualora, viceversa, l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al terzo comma di detta norma” (cfr. ex multis Cass. Civ.
17308/2015). Nel caso di specie, non configurandosi alcuna inesistenza della notifica, deve escludersi che l'asserita nullità della stessa possa essere fatto valere in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo proposta da
. Parte_1
Monza, 5.4.2025
Il IC
Francesco Ambrosio