Articolo 2 della Legge 24 luglio 1954, n. 595
Articolo 1
Versione
25 agosto 1954
Art. 2.
La quota da iscriversi a carattere provvisorio ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente non puo' superare i limiti massimi di legge; tuttavia possono essere provvisoriamente iscritte nei ruoli principali, supercontribuzioni, nei limiti gia' approvati nell'esercizio precedente, tanto a favore della Provincia quanto dei Comuni.

Entrata in vigore il 25 agosto 1954