Art. 52. (Abrogazione degli articoli 219 e 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)
E' abrogato l' articolo 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , concernente il diritto allo espletamento di libero esercizio professionale.
E' abrogato l' articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
E' abrogato l' articolo 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , concernente il diritto allo espletamento di libero esercizio professionale.
E' abrogato l' articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".