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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 25/02/2026, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1753/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
DI NARDO MARILIA, Giudice
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5964/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Consorzio_1 - CF_Consorzio_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2744/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 12/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2560006321 CONTR.BONIFICA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 962/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame il Consorzio_1 propone appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di CASERTA – sentenza n. 2744, pubblicata il 12 giugno 2025 e non notificata - con la quale è stata accolta la domanda a suo tempo proposta da D'Resistente_1 per impugnare l'AVVISO di NOTIFICA n. 2560006321, notificatole il 10 dicembre 2024 dalla Società_1 SpA – Concessionaria per la gestione dei contributi di spettanza del Consorzio_1 - per l'importo di euro 2.332,28, a titolo di contributi consortili di bonifica, anno d'imposta 2021, per terreni siti in Luogo_1, nel perimetro consortile del soppresso Consorzio_2, sia in zona agricola che in zona urbana, di cui la ricorrente risulta essere proprietaria.
La contribuente ha opposto l'atto, lamentando: l'invalidità della sua notifica diretta a mezzo posta, l'omessa notifica del prodromico AVVISO di PAGAMENTO e l'assenza di prova di un beneficio diretto e specifico derivante ai propri fondi dalle presunte opere di bonifica, onere interamente gravante sul Consorzio dopo la riforma della giustizia tributaria ad opera della legge n. 130/2022, che ha inserito il comma 5-bis all'art. 7 del D.Lgs. 546/92, così indirettamente delegittimando l'utilizzo della presunzione di beneficio per il mero inserimento dei terreni nel perimetro consortile in presenza di un Piano di Classifica.
Il primo Giudice ha accolto il ricorso, ritenendo mai notificato il prodromico AVVISO di PAGAMENTO n.
2511082921. Ha compensato le spese.
Avverso la predetta sentenza n. 2744/8/2025 risulta proposto il presente appello dal Consorzio_1, che insiste per la non necessità della previa notifica dell'AV di Pagamento, trattandosi di un mero AV Nominativo_2 la cui assenza non inficia la validità dell'attuale richiesta alla contribuente di pagamento del contributo consortile.
Il Consorzio_1, poi, evidenzia che, con DGR Campania n. 185/2020, gli è stato assegnato il servizio pubblico di bonifica integrale, con autorizzazione ad emettere i ruoli di contribuenza relativi al perimetro consortile del soppresso Consorzio_2 in base al Piano di Classifica di quest'ultimo.
Trattasi di un servizio obbligatorio per evitare gli allagamenti dei fondi agricoli (beneficio ordinario) o per consentirne l'edificazione (c.d. beneficio speciale), che si sostanzia nella creazione e manutenzione delle opere idrauliche necessarie a garantire il costante prosciugamento della zona paludosa bonificata (pompe idrovore, canali di scolo).
Nella specie, il beneficio derivante ai fondi dalle opere consortili, necessario ex art. 860 c.c. ed art. 10 RD
215/1933 per pretendere la contribuzione – insiste l'appellante – è provato, come per costante giurisprudenza di merito e di legittimità, dall'inserimento degli stessi nel perimetro di contribuenza del soppresso CAB e dall'approvazione, giusta DGR Campania n. 165/2000, del Piano di Classifica adottato con Deliberazione
Commissariale n. 4286 del 27/12/1999, non mancando di aggiungere di aver proposto un Piano di
Valorizzazione del comprensorio dell'ex Consorzio_2 con un investimento di diversi milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, poi approvato con DGR Campania n. 230/2020.
Chiede, quindi, confermarsi l'AV opposto e la sottostante pretesa.
La contribuente, alla quale l'appello de quo è stato ritualmente notificato a mezzo PEC il 16/07/2025, non risulta costituita.
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026, l'appello viene trattenuto in decisione, provvedendosi al deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1.Vertesi di un AV di Notifica con cui è stato richiesto il pagamento di contributi consortili di bonifica, dalla contribuente opposto per la mancata previa notificazione del necessario AV di Pagamento e, nel merito, per l'assenza di prova del beneficio derivante ai fondi de quibus dalle opere di bonifica, onere probatorio gravante sul Consorzio.
Il primo Giudice, senza entrare nel merito, ha provveduto ad annullare il suddetto atto per mancata prova della notifica del prodromico AV di Pagamento n. 2511082921.
L'appellante ne ha contestato la necessità, essendo l'atto prodromico un mero AV Bonario la cui mancata notifica non incide sulla rituale e tempestiva richiesta di pagamento del contributo avanzata con l'atto de quo.
Questo Collegio ritiene doversi accogliere la tesi dell'appellante, non essendo l'atto opposto un atto che dà inizio alla fase esecutiva, ma la prima richiesta di pagamento, quest'ultima sicuramente necessaria per emettere una successiva Ingiunzione nel caso non fosse stata evasa od opposta.
Parte qua, pertanto, l'appello è da accogliersi.
2. Nel merito, va evidenziato che, come riconosciuto dallo stesso Consorzio_1, il presupposto impositivo dei contributi consortili si basa sulla esistenza di un beneficio diretto ed immediato, concretantesi in un incremento del loro valore, derivante ai fondi tassati dalle attività svolte dal Consorzio – costante gestione degli impianti idrovori e manutenzione dei ricettori idraulici - e trova la sua primaria fonte normativa nell'art. 860 c.c. e nell'art. 10 del R.D. 215/1933.
Nella specie, l'hodie appellante vuole realizzato sia il beneficio ordinario – sicurezza idraulica dei fondi, impedendone l'allagamento – sia quello c.d. “speciale” – garanzia di stabilità del suolo edificato.
Orbene, con il ricorso introduttivo di primo grado non è stata specificamente lamentata nè l'inclusione dei fondi tassati - siti in Luogo_1 ed utilizzati sia a fini agricoli che a fini edificatori - nel Perimetro di Contribuenza dell'ex Consorzio_2, né la validità del Piano di Classifica del 1999, ma è stata lamentata unicamente l'assenza di prova di un beneficio diretto e specifico derivante ai fondi tassati dalle presunte opere di bonifica, onere – a dire della contribuente - interamente gravante sul Consorzio dopo la riforma della giustizia tributaria ad opera della legge n. 130/2022, che, con l'aggiunta del comma 5-bis all'art. 7 del D.Lgs. 546/92, indirettamente ha delegittimato l'utilizzo della c.d. “presunzione di beneficio” collegata al mero inserimento dei terreni nel perimetro consortile in presenza di un Piano di Classifica, presunzione su cui si fonda la pretesa avanzata.
A parere del Collegio, trattasi di una doglianza infondata, indubbio essendo che la presunzione di beneficio nei contributi consortili (imposta di bonifica) opera, in presenza di un Piano di Classifica, per gli immobili insistenti nel Perimetro di Contribuenza (presunzione iuris tantum), ponendo l'onere della prova contraria a carico del contribuente, che deve dimostrare l'assenza di vantaggi, e che l'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/92
(introdotto dalla L. 130/2022) non ha apportato alcuna modifica alla suddetta prospettazione, imponendo sicuramente all'Amministrazione di provare la pretesa, ma non eliminando, altrettanto sicuramente, le presunzioni legali sostanziali.
Proprio in materia di contributi consortili, infatti, la Suprema Corte, nella recente ordinanza n. 22199 del 1° agosto 2025, scrive: “Il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 … secondo cui il giudice deve valutare la prova “comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2746 del 30/01/2024).
…
Vale, pertanto, il principio consolidato secondo cui, in tema di opposizione a Cartella di Pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del
R.D. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del Piano di Classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicchè spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del Consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel Piano di Classifica … e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste”.
Nella specie – premesso l'indiscusso inserimento dei fondi nel perimetro consortile del soppresso CAB, assegnato all'attuale Consorzio_1 con DGR Campania n. 185/2020; premessa l'approvazione, con DGR Campania n. 165/AC del 15/02/2000, del Piano di Classifica adottato con Deliberazione Commissariale n.
4286 del 27/12/1999 - non solo la contribuente non ha fornito un'adeguata prova contraria idonea a vincere la presunzione iuris tantum a favore del Consorzio, ma, dagli atti di causa, risulta anche che, per il triennio
2020/2022, sono stati investiti diversi milioni di euro per ammodernare le strutture di bonifica, comprese le pompe di prosciugamento e le idrovore, con la proposta di un Piano di Valorizzazione del comprensorio de quo, approvato con DGR Campania n. 230/2020.
Rebus sic stantibus, l'opposto AV si rivela legittimo anche nel merito, con conseguente accoglimento in toto dell'appello.
3. Il contenuto dell'atto di appello, in alcuni punti non corrispondente al chiesto in primo grado, giustifica, a parere del Collegio, l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi.
P.Q.M.
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara legittimo l'opposto AV n. 2560006321;
- compensa le spese di lite per entrambi i gradi.
Così deciso in Napoli il 20 febbraio 2026
Il Giudice estensore e Presidente
Dott. EUGENIO FORGILLO
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
DI NARDO MARILIA, Giudice
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5964/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Consorzio_1 - CF_Consorzio_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2744/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 12/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2560006321 CONTR.BONIFICA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 962/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame il Consorzio_1 propone appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di CASERTA – sentenza n. 2744, pubblicata il 12 giugno 2025 e non notificata - con la quale è stata accolta la domanda a suo tempo proposta da D'Resistente_1 per impugnare l'AVVISO di NOTIFICA n. 2560006321, notificatole il 10 dicembre 2024 dalla Società_1 SpA – Concessionaria per la gestione dei contributi di spettanza del Consorzio_1 - per l'importo di euro 2.332,28, a titolo di contributi consortili di bonifica, anno d'imposta 2021, per terreni siti in Luogo_1, nel perimetro consortile del soppresso Consorzio_2, sia in zona agricola che in zona urbana, di cui la ricorrente risulta essere proprietaria.
La contribuente ha opposto l'atto, lamentando: l'invalidità della sua notifica diretta a mezzo posta, l'omessa notifica del prodromico AVVISO di PAGAMENTO e l'assenza di prova di un beneficio diretto e specifico derivante ai propri fondi dalle presunte opere di bonifica, onere interamente gravante sul Consorzio dopo la riforma della giustizia tributaria ad opera della legge n. 130/2022, che ha inserito il comma 5-bis all'art. 7 del D.Lgs. 546/92, così indirettamente delegittimando l'utilizzo della presunzione di beneficio per il mero inserimento dei terreni nel perimetro consortile in presenza di un Piano di Classifica.
Il primo Giudice ha accolto il ricorso, ritenendo mai notificato il prodromico AVVISO di PAGAMENTO n.
2511082921. Ha compensato le spese.
Avverso la predetta sentenza n. 2744/8/2025 risulta proposto il presente appello dal Consorzio_1, che insiste per la non necessità della previa notifica dell'AV di Pagamento, trattandosi di un mero AV Nominativo_2 la cui assenza non inficia la validità dell'attuale richiesta alla contribuente di pagamento del contributo consortile.
Il Consorzio_1, poi, evidenzia che, con DGR Campania n. 185/2020, gli è stato assegnato il servizio pubblico di bonifica integrale, con autorizzazione ad emettere i ruoli di contribuenza relativi al perimetro consortile del soppresso Consorzio_2 in base al Piano di Classifica di quest'ultimo.
Trattasi di un servizio obbligatorio per evitare gli allagamenti dei fondi agricoli (beneficio ordinario) o per consentirne l'edificazione (c.d. beneficio speciale), che si sostanzia nella creazione e manutenzione delle opere idrauliche necessarie a garantire il costante prosciugamento della zona paludosa bonificata (pompe idrovore, canali di scolo).
Nella specie, il beneficio derivante ai fondi dalle opere consortili, necessario ex art. 860 c.c. ed art. 10 RD
215/1933 per pretendere la contribuzione – insiste l'appellante – è provato, come per costante giurisprudenza di merito e di legittimità, dall'inserimento degli stessi nel perimetro di contribuenza del soppresso CAB e dall'approvazione, giusta DGR Campania n. 165/2000, del Piano di Classifica adottato con Deliberazione
Commissariale n. 4286 del 27/12/1999, non mancando di aggiungere di aver proposto un Piano di
Valorizzazione del comprensorio dell'ex Consorzio_2 con un investimento di diversi milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, poi approvato con DGR Campania n. 230/2020.
Chiede, quindi, confermarsi l'AV opposto e la sottostante pretesa.
La contribuente, alla quale l'appello de quo è stato ritualmente notificato a mezzo PEC il 16/07/2025, non risulta costituita.
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026, l'appello viene trattenuto in decisione, provvedendosi al deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1.Vertesi di un AV di Notifica con cui è stato richiesto il pagamento di contributi consortili di bonifica, dalla contribuente opposto per la mancata previa notificazione del necessario AV di Pagamento e, nel merito, per l'assenza di prova del beneficio derivante ai fondi de quibus dalle opere di bonifica, onere probatorio gravante sul Consorzio.
Il primo Giudice, senza entrare nel merito, ha provveduto ad annullare il suddetto atto per mancata prova della notifica del prodromico AV di Pagamento n. 2511082921.
L'appellante ne ha contestato la necessità, essendo l'atto prodromico un mero AV Bonario la cui mancata notifica non incide sulla rituale e tempestiva richiesta di pagamento del contributo avanzata con l'atto de quo.
Questo Collegio ritiene doversi accogliere la tesi dell'appellante, non essendo l'atto opposto un atto che dà inizio alla fase esecutiva, ma la prima richiesta di pagamento, quest'ultima sicuramente necessaria per emettere una successiva Ingiunzione nel caso non fosse stata evasa od opposta.
Parte qua, pertanto, l'appello è da accogliersi.
2. Nel merito, va evidenziato che, come riconosciuto dallo stesso Consorzio_1, il presupposto impositivo dei contributi consortili si basa sulla esistenza di un beneficio diretto ed immediato, concretantesi in un incremento del loro valore, derivante ai fondi tassati dalle attività svolte dal Consorzio – costante gestione degli impianti idrovori e manutenzione dei ricettori idraulici - e trova la sua primaria fonte normativa nell'art. 860 c.c. e nell'art. 10 del R.D. 215/1933.
Nella specie, l'hodie appellante vuole realizzato sia il beneficio ordinario – sicurezza idraulica dei fondi, impedendone l'allagamento – sia quello c.d. “speciale” – garanzia di stabilità del suolo edificato.
Orbene, con il ricorso introduttivo di primo grado non è stata specificamente lamentata nè l'inclusione dei fondi tassati - siti in Luogo_1 ed utilizzati sia a fini agricoli che a fini edificatori - nel Perimetro di Contribuenza dell'ex Consorzio_2, né la validità del Piano di Classifica del 1999, ma è stata lamentata unicamente l'assenza di prova di un beneficio diretto e specifico derivante ai fondi tassati dalle presunte opere di bonifica, onere – a dire della contribuente - interamente gravante sul Consorzio dopo la riforma della giustizia tributaria ad opera della legge n. 130/2022, che, con l'aggiunta del comma 5-bis all'art. 7 del D.Lgs. 546/92, indirettamente ha delegittimato l'utilizzo della c.d. “presunzione di beneficio” collegata al mero inserimento dei terreni nel perimetro consortile in presenza di un Piano di Classifica, presunzione su cui si fonda la pretesa avanzata.
A parere del Collegio, trattasi di una doglianza infondata, indubbio essendo che la presunzione di beneficio nei contributi consortili (imposta di bonifica) opera, in presenza di un Piano di Classifica, per gli immobili insistenti nel Perimetro di Contribuenza (presunzione iuris tantum), ponendo l'onere della prova contraria a carico del contribuente, che deve dimostrare l'assenza di vantaggi, e che l'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/92
(introdotto dalla L. 130/2022) non ha apportato alcuna modifica alla suddetta prospettazione, imponendo sicuramente all'Amministrazione di provare la pretesa, ma non eliminando, altrettanto sicuramente, le presunzioni legali sostanziali.
Proprio in materia di contributi consortili, infatti, la Suprema Corte, nella recente ordinanza n. 22199 del 1° agosto 2025, scrive: “Il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 … secondo cui il giudice deve valutare la prova “comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2746 del 30/01/2024).
…
Vale, pertanto, il principio consolidato secondo cui, in tema di opposizione a Cartella di Pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del
R.D. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del Piano di Classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicchè spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del Consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel Piano di Classifica … e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste”.
Nella specie – premesso l'indiscusso inserimento dei fondi nel perimetro consortile del soppresso CAB, assegnato all'attuale Consorzio_1 con DGR Campania n. 185/2020; premessa l'approvazione, con DGR Campania n. 165/AC del 15/02/2000, del Piano di Classifica adottato con Deliberazione Commissariale n.
4286 del 27/12/1999 - non solo la contribuente non ha fornito un'adeguata prova contraria idonea a vincere la presunzione iuris tantum a favore del Consorzio, ma, dagli atti di causa, risulta anche che, per il triennio
2020/2022, sono stati investiti diversi milioni di euro per ammodernare le strutture di bonifica, comprese le pompe di prosciugamento e le idrovore, con la proposta di un Piano di Valorizzazione del comprensorio de quo, approvato con DGR Campania n. 230/2020.
Rebus sic stantibus, l'opposto AV si rivela legittimo anche nel merito, con conseguente accoglimento in toto dell'appello.
3. Il contenuto dell'atto di appello, in alcuni punti non corrispondente al chiesto in primo grado, giustifica, a parere del Collegio, l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi.
P.Q.M.
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara legittimo l'opposto AV n. 2560006321;
- compensa le spese di lite per entrambi i gradi.
Così deciso in Napoli il 20 febbraio 2026
Il Giudice estensore e Presidente
Dott. EUGENIO FORGILLO