Articolo 622 del Codice di procedura civile
Articolo 591 terArticolo 488
Versione
21 aprile 1942
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Versione
24 dicembre 1967
Art. 622.
(Opposizione della moglie del debitore).

L'opposizione non puo' essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte. ((11)) ------------------ AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale con sentenza 12-15 dicembre 1967, n. 143 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1967, n. 321) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 622 del Codice di procedura civile ."
Entrata in vigore il 24 dicembre 1967
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