Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00829/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01361/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2024, proposto da
IA GO, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabino Carpagnano e Alessia De Finis, e presso lo studio di quest’ultima elettivamente domiciliata in Barletta. alla via Andria n. 52, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicili digitali come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Dirigente pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato civile di cui alla sentenza n.828 del 16 aprile 2024, resa dal Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, notificata, in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 17 aprile 2024, a mezzo pec, passata in giudicato il 28 ottobre 2024, compresa la nomina del Commissario ad acta e la fissazione della c.d. penalità di mora ex art.114, 4° comma, lett. e) del d. lgs. n.104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che l’On. T.A.R. Puglia – Sede di Bari riterrà più opportuna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 30 ottobre 2024 e depositato in data 8 novembre 2024, IA GO ha chiesto l’esecuzione del giudicato civile di cui alla sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro del Lavoro n. 828 del 16 aprile 2024, non appellata e definitivamente passata in giudicato come da attestazione 28 ottobre 2024 resa dal funzionario giudiziario della Sezione Lavoro del predetto Tribunale.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza camerale del 30 aprile 2025, sentito l’avv. Giuseppe De Candia, per delega dell’avv. Sabino Carpagnano, il ricorso è stato riservato per la decisione.
Il ricorso in epigrafe è fondato e deve essere accolto nei sensi di seguito indicati,
A fronte del giudicato, non risulta agli atti di causa l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale.
Deve, pertanto, ordinarsi all’Amministrazione intimata, nel persistente inadempimento della stessa, di dare integrale esecuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, alla sentenza di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.
La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione.
Per le ragioni enunciate deve essere altresì rigettata l’istanza relativa alla penalità di mora.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, seguono la soccombenza.
Da ultimo, si dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 500 (cinquecento,00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, dei difensori costituiti, in solido, per loro dichiarazione antistatari.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO