Decreto presidenziale 27 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 28 gennaio 2021
Sentenza 15 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza collegiale 28/01/2021, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/01/2021
N. 01061/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2020, proposto da
IO MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Simeone, Giacomo Montanari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia non costituito in giudizio;
nei confronti
NA ZA, AS SC non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del “Prospetto dei voti di lista validi ottenuti in tutte le sezioni elettorali” redatto dall’Ufficio Centrale Elettorale laddove indica nel numero di 2024, invece che in quello di 2179, i voti attribuiti alla lista “Lega Salvini – Liga Veneta” dagli Uffici elettorali delle sezioni di Marghera, in occasione delle elezioni del Consiglio della Municipalità di Marghera del 20-21 settembre 2020;
- del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale elettorale relativamente alla Municipalità di Marghera laddove:
a. al paragrafo 11, pag. 13 indica in 2024, invece che in 2179, i voti ottenuti dalla “Lega Salvini – Liga Veneta” in detta Municipalità;
b. al paragrafo 27, pag. 149 proclama gli eletti della Municipalità di Marghera indicando il numero di tre eletti, invece di quattro, per la “Lega Salvini – Liga Veneta” e il nome di NA ZA invece di quello di IO MA;
per l'accertamento e la conseguente rettifica:
- del diritto della “Lega Salvini – Liga Veneta” a vedersi riconoscere il numero di 2179 voti, invece che quello di 2024, nelle elezioni della Municipalità di Marghera;
- del diritto del sig. IO MA ad essere proclamato Consigliere della Municipalità di Marghera nella lista della “Lega Salvini – Liga Veneta”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021 il dott. Alessio Falferi;
Considerato che il ricorrente, candidato nella lista “Lega Salvini – Liga Veneta” e collocatosi in quarta posizione con 19 preferenze, afferma esservi una non corrispondenza, con riferimento alla suddetta lista, del numero di voti risultanti dai verbali degli Uffici elettorali delle sezioni (dalla n. 229 alla n. 254) del Comune di Venezia –Municipalità di Marghera, pari a 2179, rispetto a quelli trascritti nel verbale redatto dall’Ufficio Centrale Elettorale, in cui risultano voti 2024;
considerato, nello specifico, che il ricorrente afferma che la differenza tra i risultati riportati dalle singole sezioni della Municipalità di Marghera e quelli indicati dall’Ufficio Centrale Elettorale riguarderebbe soltanto le sezioni dalla 243 alla 254 e che, in particolare, il numero dei voti delle ultime dodici sezioni della Municipalità di Marghera sarebbe esattamente identico a quello delle prime dodici (dalla 229 alla 240) e cioè, in buona sostanza, i numeri delle prime dodici sezioni sarebbero stati ripetuti per le ultime dodici, ripetizione che sarebbe attribuibile ad una mera svista dell’Ufficio Centrale Elettorale, consistente in un mero errore materiale;
rilevato che parte ricorrente precisa che l’errore di trascrizione avrebbe determinato la nomina di un consigliere in più (sig.ra NA ZA) per la lista “Luigi Brugnaro Sindaco”, che avrebbe visto accrescere i suoi seggi, da sei a sette, e la perdita di un seggio (quello del ricorrente) per la “Lega Salvini – Liga Veneta”, che sarebbe passata da quattro a tre seggi;
ritenuto, pertanto, di ravvisare la necessità di disporre – ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104– una verificazione, in contraddittorio con la parte ricorrente, a cura del Prefetto di Venezia, anche per effetto di delega ad un apposito commissario, in persona, preferibilmente, del Dirigente dell’Area II Raccordo con gli enti locali e Consultazioni elettorali o di un funzionario assegnato presso il medesimo ufficio, al fine di esattamente:
-verificare se i voti assegnati alla lista “Lega Salvini –Liga Veneta” come risultanti dai verbali degli Uffici elettorali del Comune di Venezia – Municipalità Marghera, dalla sezione 229 alla sezione 254, siano stati correttamente (o meno) riportati e trascritti nel verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale, insediatosi il giorno 23 settembre 2020;
-verificare, in particolare, se siano stati correttamente riportati i voti di cui alle sezioni dalla 243 alla 254;
-verificare, in conseguenza delle operazioni di cui ai punti precedenti, il corretto numero di voti da trascrivere nel verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale ed assegnati alla lista in questione;
-verificare se, a seguito della corretta trascrizione dei voti assegnati alla suddetta lista nel verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale, si determini l’elezione di 4 consiglieri (in luogo dei tre attualmente proclamati eletti) della lista “Lega Salvini –Liga Veneta” e, conseguentemente, la riduzione (da sette a sei) dei seggi attualmente assegnati alla lista “Luigi Brugnaro Sindaco”.
A tal uopo, il Commissario verificatore:
1. acquisirà i verbali e gli atti necessari, previa redazione di verbale in duplice copia –una delle quali da consegnare all’ufficio del depositario, se diverso da quello delegato allo scrutinio – ove sarà attestato lo stato degli atti acquisiti;
2. procederà, alla presenza della parte eventualmente intervenuta, alla richiesta verificazione riportando tutte le informazioni utili all’esecuzione della stessa nei termini sopra precisati, redigendo, di tutte le operazioni, apposito verbale in cui si farà espressa menzione, oltre che delle formalità di rito concernenti la presenza della parte, anche dello stato dei verbali e degli atti consultati, nonché delle eventuali osservazioni formulate dalla parte presente;
3. trasmetterà alla Segreteria di questo Tribunale i verbali di cui ai precedenti punti 1 e 2, allegando agli stessi copia della documentazione cui si riferisce l’operazione di verificazione nonché ogni altra informazione utile alla definizione del contenzioso.
La predetta verificazione dovrà essere eseguita dalla Prefettura di Venezia entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notificazione ovvero comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza istruttoria e dovrà essere depositata, entro il medesimo termine, nella Segreteria di questo Tribunale.
Per l’ulteriore trattazione della causa è fissata l’udienza del 14 aprile 2021, riservata ogni pronuncia di rito, nel merito e sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), interlocutoriamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe e riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ordina alla Prefettura di Venezia, in persona del Prefetto in carica, di effettuare l’incombente istruttorio di cui in motivazione entro il termine di giorni 45 (quarantacinque), decorrenti dalla notificazione ovvero comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
Rinvia la trattazione della causa alla pubblica udienza del 14 aprile 2021.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO