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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _______________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo_____________________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______________ Consigliere
All'udienza del 9 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione scritta di cui all' art.127 ter cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2656/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 4107/2024 emessa in data 8 aprile 2024 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
) rappresentato e difeso per procura in Parte_1 CodiceFiscale_1 atti dall'Avv. Pier Luigi Panici e dall'avv. Chiara Panici PEC
; Email_1
[...]
[...
(C.F. e P.IVA ), in persona del TRoparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per atti del dott. Notaio in Roma, n. rep. 27372, del 7 settembre Persona_1
2023dall'Avv.Roberto Pessi PEC e dall'Avv. Email_2
Francesco Giammaria PEC
; Email_3
- CP_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 26 settembre 2024 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 4107/2024 emessa dal Tribunale Gl di Roma il giorno 8 aprile 2024. Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda proposta da , Parte_1 condannava corrispondere al ricorrente la somma corrispondente all'importo lordo CP_3 di € 88.827,82, decurtato di quanto dovuto all'erario in forza delle disposizioni di legge previste per gli arretrati (art. 17 lett. b) del DPR 917/1986 ed art. 23 DPR 600/1973), a titolo di differenze retributive maturate dal 18.7.2007 al 27.1.2021, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Il lavoratore agiva sulla premessa di una precedente sentenza che aveva accertato TR l'interposizione illecita di manodopera affermando un rapporto subordinato con per ottenere a condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dal primo maggio 2004 al 27 gennaio 2021 pari alla differenza fra quanto avrebbe percepito per effetto del rapporto accertato dal Tribunale e quanto effettivamente percepito alle dipendenze dei formali datori di lavoro susseguitisi negli anni, quantificate in € 135.898,26, comprensive degli interessi e della rivalutazione, giusti conteggi notificati unitamente al ricorso.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per i motivi di cui si Parte_1 dirà appresso.
Si è costituita la affermando l'infondatezza e TRoparte_1
l'inammissibilità dei motivi di gravame.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 9 settembre 2025 nelle forme della trattazione cartolare previste dall'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note nel termine assegnato, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione si censura la determinazione del primo giudice in ordine alla prescrizione parziale dei crediti del lavoratore affermata da Tribunale sino a 18 luglio 2007.
Nello specifico, il primo giudice ha ritenuto, in adesione all'orientamento della Suprema
Corte inaugurato con la decisione n.26246/2022, che, per effetto dell'intervento della n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in difetto dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di
Pag. 2 di 6 prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.. Con ciò giungendo ad affermare che la prescrizione non potesse operare che per i crediti sorti dal 18 luglio 2007 .
Ha aggiunto che, per il periodo anteriore, il ricorrente aveva negato la rilevanza del requisito TR dimensionale sia di che dei formali datori di lavoro, sostenendo che in caso di appalto illecito il metus sarebbe stato sempre sussistente richiamando alcuni precedenti del medesimo Tribunale ed alcune pronunce della S.C. (22487/2019 e 12553/2014).
Il Tribunale in dissenso rispetto ad altre decisioni di merito prodotte, ha ritenuto che il principio fissato dalla Suprema Corte secondo cui” la verifica deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto e per cui non assume rilievo la disciplina che l'avrebbe regolato ove fosse sorto ''ab initio" con il datore di lavoro effettivo ovvero la qualificazione attribuita in sede giudiziale”, non potesse importare che nel caso di interposizione illecita sia comunque sempre presente la condizione di metus del lavoratore in ragione della potestà dell'interponente di richiedere, a seguito della promozione dell'azione giudiziale da parte del lavoratore, il suo allontanamento dall'appalto.
Ha sul punto specificamente argomentato <Ebbene, al di là del fatto nella fattispecie per cui è causa, non risulta né è stata allegata l'esistenza di clausole di gradimento, questo giudice ritiene che, anche in astratto, la stabilità del rapporto di lavoro con il formale datore di lavoro costituisca invece garanzia sufficiente a tutelare il dipendente nell'ipotesi in cui
l'interposto avallasse una richiesta ritorsiva dell'interponente.
Le argomentazioni esposte consentono inoltre di dissentire dagli ulteriori precedenti depositati dal ricorrente (Tribunale di Roma 9421/2023; 10834/2023) che ripropongono la tesi attorea sulla scorta di alcuni passaggi delle citate pronunce della S.C., fraintendendone
(secondo questo giudice) l'effettiva portata. >>
Ha poi così motivato in ordine a requisito dimensionale <Ciò posto, pacifico e notorio che TR ha sempre occupato più di 15 dipendenti nel comune di Roma, va evidenziato che il ricorrente non ha mai contestato la tempestiva e specifica allegazione di parte convenuta circa la stabilità del rapporto intercorso fra il ed i formali datori del lavoro Pt_1 susseguitisi nel periodo maggio 2004/luglio 2007 (e segnatamente: TRoparte_4
e poi ), limitandosi a dedurre in diritto la tesi dell'irrilevanza
[...] CP_5 del requisito dimensionale sia dell'interposto che dell'interponente. In tale contesto deve dunque ritenersi acquisita la circostanza che il rapporto di lavoro del on i formali Pt_1 datori di lavoro e fosse assistito da TRoparte_4 CP_5
Pag. 3 di 6 stabilità reale e che, pertanto, si possa escludere, sulla scorta del concreto atteggiarsi del rapporto, quel metus che impedisce il decorso della prescrizione in costanza di rapporto.>>.
In relazione a parte della motivazione l'appellante assume che il Tribunale avrebbe omesso di valutare ed accertare correttamente “la condizione anche soggettiva” del lavoratore con TR particolare riferimento al “metus” non solo nei confronti dei datori apparenti ma di
Infatti, mentre i datori interposti non subirebbero alcuna minaccia dall'azione, l'interponente TR
potrebbe ad esempio chiedere, a seguito della promozione dell'azione e come spesso accade, l'allontanamento del lavoratore dall'appalto (a nulla rilevando, la stabilità reale nei confronti dell'uno o dell'altro).
Il Tribunale avrebbe omesso di verificare il requisito dimensionale dei datori di lavoro apparenti e interposti, non essendo affatto sussumibile al notorio che i relativi dipendenti ON godessero di stabilità reale dal 2004 sino al 2007, cosa che spettava alla convenuta provare, né potendo tale requisito desumersi dagli estratti contributivi.
Entrambe le censure sono inammissibili.
Esse appaiono formulate senza tenere conto delle ragioni della sentenza di primo grado e senza aggredire gli argomenti specifici illustrati dal primo giudice a sostegno della decisione.
Come si evince dalla motivazione sopra riprodotta, il primo giudice ha escluso la stessa configurabilità del metus e di una peculiare e specifica condizione di debolezza del lavoratore somministrato argomentando puntualmente sul difetto di determinate condizioni ed esprimendo motivatamente un dissenso rispetto all'opinione di altri giudici di merito riprodotta dall'appellante (<Ebbene, al di là del fatto nella fattispecie per cui è causa, non risulta né è stata allegata l'esistenza di clausole di gradimento, questo giudice ritiene che, anche in astratto, la stabilità del rapporto di lavoro con il formale datore di lavoro costituisca invece garanzia sufficiente a tutelare il dipendente nell'ipotesi in cui l'interposto avallasse una richiesta ritorsiva dell'interponente.).>>. Con ciò avendo già superato ed esaminato a questione ora riproposta.
La seconda censura, ancora una volta, è svolta senza che sia sostenuta da una critica adeguata ai passaggi motivazionali della sentenza che si riferiscono a tale aspetto.
Invero, la decisione è stata assunta sul presupposto della non contestazione da parte del lavoratore del requisito dimensionale allegato dalla parte resistente (difatti nella sentenza si legge che il lavoratore ha ritenuto infatti il requisito dimensionale del tutto irrilevante) da cui
è derivata la relevatio dall'onere probatorio della medesima parte.
Con il secondo motivo si assume l'omessa pronuncia in reazione alla domanda concernente le somme dovute a titolo di ticket restaurant.
Pag. 4 di 6 Assume l'appellante che Tribunale avrebbe omesso ogni accertamento in merito al suo diritto a percepire le somme dovute a titolo di ticket restaurant, pari ad euro 9.382,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria quantificato su giorni di effettiva presenza in servizio e detratto quanto percepito per l'indennità di mensa versata dal datore di lavoro formale.
Si legge nel gravame <Le parti della sentenza che si intendono impugnare sono quelle relative al mancato accertamento e omessa declaratoria in merito al diritto dell'appellante
a percepire le somme dovute a titolo di differenze su ticket restaurant in violazione dell'art.
112 c.p.c e dell'art. 36 Cost e 2099 c.c. La modifica richiesta alla ricostruzione in fatto oggetto di gravame è relativa alla circostanza che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il diritto dell'appellante a percepire le suddette somme, stante l'effettività della prestazione TR resa dal n favore di senza interruzioni sin dal 01.05.2004 e stante la mancata Pt_1 TR contestazione delle somme da parte di oltre alla correttezza del criterio di quantificazione operata dall'appellante. >>.Richiama a supporto della richiesta sentenze di questa Corte di merito che hanno riconosciuto tale voce in riforma dea sentenza di primo grado.
Anche il motivo in questione è infondato/inammissibile in quanto formulato senza tenere conto della decisione di primo grado.
Nella sentenza, proprio in reazione alla voce di cui si discute, al punto 4 della motivazione statuito :< 4. Incontestato poi che l'orario di lavoro full time osservato dal ricorrente TR presso fosse ripartito dal lunedì al venerdì sulla scorta di turni, si osserva che in forza TR della circolare allegata sub doc. 6 di parte ricorrente, il buono pasto viene erogato in misura intera ai “turnisti con orario full time distribuito in turni settimanali”, quale appunto il ricorrente.
Pertanto, rilevato che il computo delle differenze pretese dal ricorrente a titolo di buono pasto è eseguito sulla scorta delle effettive presenze in servizio risultanti dalle buste paga TR emesse dai formali datori di lavoro;
vista la non contestazione di in merito ai suddetti conteggi, deve dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive rivendicate a tale titolo.>>.
Dunque, non solo è smentito l'assunto di una omessa pronuncia sua domanda, poiché vi è un'espressa statuizione sul punto, ma la stessa decisione è, nei termini devoluti, favorevole al ricorrente che non ha pertanto interesse ad impugnare.
Con le note di trattazione depositate il 4 settembre 2025 l'appellante ha sostenuto che con l''impugnazione intendeva evidenziarsi che nel dispositivo era stata omesso l'accertamento e
Pag. 5 di 6 a condanna in relazione al diritto a percepire le somme a titolo di ticket restaurant in quanto le somme differenziali indicate nel dispositivo non includevano quelle dovute per tale voce ossia €7.965,79 oltre accessori.
La questione non può esaminarsi in quanto è diversa da quella devoluta con l'impugnazione con cui si è sostenuta l'omessa pronuncia e l'assenza di ogni accertamento (in violazione dell'art.112 cpc) circa il diritto alle somme per ticket restaurant, cosa diversa dalla difformità fra la statuizione contenuta nella motivazione e quella presente dispositivo nella parte in cui le somme per cui era emessa condanna non includevano l'importo conteggiato a titolo di ticket restaurant.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto che il valore della causa in appello è dato dalla misura differenziale (euro 47.071) fra la maggior somma richiesta e quella già accertata in primo grado. Le stesse vanno distratte in favore dei difensori dell'appellata che si sono dichiarati antistatari.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 26 settembre Parte_1
2024 nei confronti della in persona del legale TRoparte_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 4107/2024 emessa il giorno 8 aprile 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro
3500,00 otre iva cpa e spese generali con distrazione in favore degli Avv.ti Roberto Pessi e
Francesco Giammaria.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 9 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _______________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo_____________________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______________ Consigliere
All'udienza del 9 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione scritta di cui all' art.127 ter cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2656/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 4107/2024 emessa in data 8 aprile 2024 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
) rappresentato e difeso per procura in Parte_1 CodiceFiscale_1 atti dall'Avv. Pier Luigi Panici e dall'avv. Chiara Panici PEC
; Email_1
[...]
[...
(C.F. e P.IVA ), in persona del TRoparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per atti del dott. Notaio in Roma, n. rep. 27372, del 7 settembre Persona_1
2023dall'Avv.Roberto Pessi PEC e dall'Avv. Email_2
Francesco Giammaria PEC
; Email_3
- CP_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 26 settembre 2024 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 4107/2024 emessa dal Tribunale Gl di Roma il giorno 8 aprile 2024. Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda proposta da , Parte_1 condannava corrispondere al ricorrente la somma corrispondente all'importo lordo CP_3 di € 88.827,82, decurtato di quanto dovuto all'erario in forza delle disposizioni di legge previste per gli arretrati (art. 17 lett. b) del DPR 917/1986 ed art. 23 DPR 600/1973), a titolo di differenze retributive maturate dal 18.7.2007 al 27.1.2021, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Il lavoratore agiva sulla premessa di una precedente sentenza che aveva accertato TR l'interposizione illecita di manodopera affermando un rapporto subordinato con per ottenere a condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dal primo maggio 2004 al 27 gennaio 2021 pari alla differenza fra quanto avrebbe percepito per effetto del rapporto accertato dal Tribunale e quanto effettivamente percepito alle dipendenze dei formali datori di lavoro susseguitisi negli anni, quantificate in € 135.898,26, comprensive degli interessi e della rivalutazione, giusti conteggi notificati unitamente al ricorso.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per i motivi di cui si Parte_1 dirà appresso.
Si è costituita la affermando l'infondatezza e TRoparte_1
l'inammissibilità dei motivi di gravame.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 9 settembre 2025 nelle forme della trattazione cartolare previste dall'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note nel termine assegnato, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione si censura la determinazione del primo giudice in ordine alla prescrizione parziale dei crediti del lavoratore affermata da Tribunale sino a 18 luglio 2007.
Nello specifico, il primo giudice ha ritenuto, in adesione all'orientamento della Suprema
Corte inaugurato con la decisione n.26246/2022, che, per effetto dell'intervento della n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in difetto dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di
Pag. 2 di 6 prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.. Con ciò giungendo ad affermare che la prescrizione non potesse operare che per i crediti sorti dal 18 luglio 2007 .
Ha aggiunto che, per il periodo anteriore, il ricorrente aveva negato la rilevanza del requisito TR dimensionale sia di che dei formali datori di lavoro, sostenendo che in caso di appalto illecito il metus sarebbe stato sempre sussistente richiamando alcuni precedenti del medesimo Tribunale ed alcune pronunce della S.C. (22487/2019 e 12553/2014).
Il Tribunale in dissenso rispetto ad altre decisioni di merito prodotte, ha ritenuto che il principio fissato dalla Suprema Corte secondo cui” la verifica deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto e per cui non assume rilievo la disciplina che l'avrebbe regolato ove fosse sorto ''ab initio" con il datore di lavoro effettivo ovvero la qualificazione attribuita in sede giudiziale”, non potesse importare che nel caso di interposizione illecita sia comunque sempre presente la condizione di metus del lavoratore in ragione della potestà dell'interponente di richiedere, a seguito della promozione dell'azione giudiziale da parte del lavoratore, il suo allontanamento dall'appalto.
Ha sul punto specificamente argomentato <Ebbene, al di là del fatto nella fattispecie per cui è causa, non risulta né è stata allegata l'esistenza di clausole di gradimento, questo giudice ritiene che, anche in astratto, la stabilità del rapporto di lavoro con il formale datore di lavoro costituisca invece garanzia sufficiente a tutelare il dipendente nell'ipotesi in cui
l'interposto avallasse una richiesta ritorsiva dell'interponente.
Le argomentazioni esposte consentono inoltre di dissentire dagli ulteriori precedenti depositati dal ricorrente (Tribunale di Roma 9421/2023; 10834/2023) che ripropongono la tesi attorea sulla scorta di alcuni passaggi delle citate pronunce della S.C., fraintendendone
(secondo questo giudice) l'effettiva portata. >>
Ha poi così motivato in ordine a requisito dimensionale <Ciò posto, pacifico e notorio che TR ha sempre occupato più di 15 dipendenti nel comune di Roma, va evidenziato che il ricorrente non ha mai contestato la tempestiva e specifica allegazione di parte convenuta circa la stabilità del rapporto intercorso fra il ed i formali datori del lavoro Pt_1 susseguitisi nel periodo maggio 2004/luglio 2007 (e segnatamente: TRoparte_4
e poi ), limitandosi a dedurre in diritto la tesi dell'irrilevanza
[...] CP_5 del requisito dimensionale sia dell'interposto che dell'interponente. In tale contesto deve dunque ritenersi acquisita la circostanza che il rapporto di lavoro del on i formali Pt_1 datori di lavoro e fosse assistito da TRoparte_4 CP_5
Pag. 3 di 6 stabilità reale e che, pertanto, si possa escludere, sulla scorta del concreto atteggiarsi del rapporto, quel metus che impedisce il decorso della prescrizione in costanza di rapporto.>>.
In relazione a parte della motivazione l'appellante assume che il Tribunale avrebbe omesso di valutare ed accertare correttamente “la condizione anche soggettiva” del lavoratore con TR particolare riferimento al “metus” non solo nei confronti dei datori apparenti ma di
Infatti, mentre i datori interposti non subirebbero alcuna minaccia dall'azione, l'interponente TR
potrebbe ad esempio chiedere, a seguito della promozione dell'azione e come spesso accade, l'allontanamento del lavoratore dall'appalto (a nulla rilevando, la stabilità reale nei confronti dell'uno o dell'altro).
Il Tribunale avrebbe omesso di verificare il requisito dimensionale dei datori di lavoro apparenti e interposti, non essendo affatto sussumibile al notorio che i relativi dipendenti ON godessero di stabilità reale dal 2004 sino al 2007, cosa che spettava alla convenuta provare, né potendo tale requisito desumersi dagli estratti contributivi.
Entrambe le censure sono inammissibili.
Esse appaiono formulate senza tenere conto delle ragioni della sentenza di primo grado e senza aggredire gli argomenti specifici illustrati dal primo giudice a sostegno della decisione.
Come si evince dalla motivazione sopra riprodotta, il primo giudice ha escluso la stessa configurabilità del metus e di una peculiare e specifica condizione di debolezza del lavoratore somministrato argomentando puntualmente sul difetto di determinate condizioni ed esprimendo motivatamente un dissenso rispetto all'opinione di altri giudici di merito riprodotta dall'appellante (<Ebbene, al di là del fatto nella fattispecie per cui è causa, non risulta né è stata allegata l'esistenza di clausole di gradimento, questo giudice ritiene che, anche in astratto, la stabilità del rapporto di lavoro con il formale datore di lavoro costituisca invece garanzia sufficiente a tutelare il dipendente nell'ipotesi in cui l'interposto avallasse una richiesta ritorsiva dell'interponente.).>>. Con ciò avendo già superato ed esaminato a questione ora riproposta.
La seconda censura, ancora una volta, è svolta senza che sia sostenuta da una critica adeguata ai passaggi motivazionali della sentenza che si riferiscono a tale aspetto.
Invero, la decisione è stata assunta sul presupposto della non contestazione da parte del lavoratore del requisito dimensionale allegato dalla parte resistente (difatti nella sentenza si legge che il lavoratore ha ritenuto infatti il requisito dimensionale del tutto irrilevante) da cui
è derivata la relevatio dall'onere probatorio della medesima parte.
Con il secondo motivo si assume l'omessa pronuncia in reazione alla domanda concernente le somme dovute a titolo di ticket restaurant.
Pag. 4 di 6 Assume l'appellante che Tribunale avrebbe omesso ogni accertamento in merito al suo diritto a percepire le somme dovute a titolo di ticket restaurant, pari ad euro 9.382,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria quantificato su giorni di effettiva presenza in servizio e detratto quanto percepito per l'indennità di mensa versata dal datore di lavoro formale.
Si legge nel gravame <Le parti della sentenza che si intendono impugnare sono quelle relative al mancato accertamento e omessa declaratoria in merito al diritto dell'appellante
a percepire le somme dovute a titolo di differenze su ticket restaurant in violazione dell'art.
112 c.p.c e dell'art. 36 Cost e 2099 c.c. La modifica richiesta alla ricostruzione in fatto oggetto di gravame è relativa alla circostanza che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il diritto dell'appellante a percepire le suddette somme, stante l'effettività della prestazione TR resa dal n favore di senza interruzioni sin dal 01.05.2004 e stante la mancata Pt_1 TR contestazione delle somme da parte di oltre alla correttezza del criterio di quantificazione operata dall'appellante. >>.Richiama a supporto della richiesta sentenze di questa Corte di merito che hanno riconosciuto tale voce in riforma dea sentenza di primo grado.
Anche il motivo in questione è infondato/inammissibile in quanto formulato senza tenere conto della decisione di primo grado.
Nella sentenza, proprio in reazione alla voce di cui si discute, al punto 4 della motivazione statuito :< 4. Incontestato poi che l'orario di lavoro full time osservato dal ricorrente TR presso fosse ripartito dal lunedì al venerdì sulla scorta di turni, si osserva che in forza TR della circolare allegata sub doc. 6 di parte ricorrente, il buono pasto viene erogato in misura intera ai “turnisti con orario full time distribuito in turni settimanali”, quale appunto il ricorrente.
Pertanto, rilevato che il computo delle differenze pretese dal ricorrente a titolo di buono pasto è eseguito sulla scorta delle effettive presenze in servizio risultanti dalle buste paga TR emesse dai formali datori di lavoro;
vista la non contestazione di in merito ai suddetti conteggi, deve dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive rivendicate a tale titolo.>>.
Dunque, non solo è smentito l'assunto di una omessa pronuncia sua domanda, poiché vi è un'espressa statuizione sul punto, ma la stessa decisione è, nei termini devoluti, favorevole al ricorrente che non ha pertanto interesse ad impugnare.
Con le note di trattazione depositate il 4 settembre 2025 l'appellante ha sostenuto che con l''impugnazione intendeva evidenziarsi che nel dispositivo era stata omesso l'accertamento e
Pag. 5 di 6 a condanna in relazione al diritto a percepire le somme a titolo di ticket restaurant in quanto le somme differenziali indicate nel dispositivo non includevano quelle dovute per tale voce ossia €7.965,79 oltre accessori.
La questione non può esaminarsi in quanto è diversa da quella devoluta con l'impugnazione con cui si è sostenuta l'omessa pronuncia e l'assenza di ogni accertamento (in violazione dell'art.112 cpc) circa il diritto alle somme per ticket restaurant, cosa diversa dalla difformità fra la statuizione contenuta nella motivazione e quella presente dispositivo nella parte in cui le somme per cui era emessa condanna non includevano l'importo conteggiato a titolo di ticket restaurant.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto che il valore della causa in appello è dato dalla misura differenziale (euro 47.071) fra la maggior somma richiesta e quella già accertata in primo grado. Le stesse vanno distratte in favore dei difensori dell'appellata che si sono dichiarati antistatari.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 26 settembre Parte_1
2024 nei confronti della in persona del legale TRoparte_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 4107/2024 emessa il giorno 8 aprile 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro
3500,00 otre iva cpa e spese generali con distrazione in favore degli Avv.ti Roberto Pessi e
Francesco Giammaria.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 9 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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