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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/01/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3929/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3929/19 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. all'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.10.2024 pendente
Tra
- in persona del l.r.p.t. ( c.f. ) rappresenta e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Carmela Malandrino e con la stessa elettivamente domiciliata presso l'ufficio postale di Nocera
Inferiore alla via Amato, giusta procura in atti;
(opponente)
Contro
- , c.f. , ed , c.f. , CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'Avv. Antonello Matrone e dall'avv. Marika Matrone presso il cui studio in
Sant'Egidio del Monte Albino (SA), alla Via Tortora 28 elettivamente domiciliano, giusta procura in atti
(opposta)
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1056/2019 emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore in data 07.06.2019
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema
pagina 1 di 6 Corte (Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 C.P.C. e 118 disp. att. C.P.C.), le posizioni delle parti, l'oggetto della causa e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1056/2019 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 07.06.2019 , Parte_1 conveniva in giudizio e al fine di ottenere la revoca dell'anzidetto CP_1 Controparte_2 decreto con il quale venne ingiunto all'odierna opponente il pagamento della complessiva somma di €
18.972,46 oltre accessori, in base alla pretesa creditoria azionata con ricorso monitorio dalle opposte avverso per il pagamento del credito di quota parte, jure hereditario relativo al Parte_1 buono postale fruttifero serie QP di € 5.000,00 emesso dall'ufficio postale di Sant' Egidio del
Montalbino in data 13.08.1986 cointestato ai defunti e . Parte_2 Controparte_3
In particolare, parte opponente ha eccepito, nei termini come argomentati nel relativo atto introduttivo a cui si rinvia, l'avvenuta pagamento in favore delle ingiunti.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che, nel contestare la domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, ne chiedeva il rigetto con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita con la documentazione rispettivamente prodotta in atti dalle parti in allegato ai loro atti introduttivi.
Successivamente il precedente G.I. con ordinanza del 15.07.2020 il G.I rilevato che “(…) le eccezioni sollevate dall'opponente (pagamento del residuo avere relativo alla quota della de cuius
LL ER del buono n. 19 serie Q-P), allo stato, sono prive di convincenti riscontri documentali e che le considerazioni dell'opponente non appaiono tali (alla luce della situazione processuale attualmente cristallizzata) da contrastare utilmente e validamente l'assunto di controparte e la documentazione da quest'ultima prodotta;
rilevato che a fondamento dell'opposizione l'opponente ha prodotto delle mail attestanti lo svincolo della somma di €
18.972,46 relativa alla quota del 50% spettante alla cointestataria LL ER del Buono
pagina 2 di 6 Postale n. 19 serie Q-P e l'emissione in data 14.10.2017 di un assegno “vidimato” (equivalente ad un assegno circolare) in favore degli eredi di LL ER cointestataria del Buono Posta le n.
19 serie Q-P di € 18.972,46, ma non ha documentato l'incasso dell'incasso dell'assegno da parte dei beneficiari”; concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Assegnati i termini di cui all'art 183 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per conclusione e discussione all'udienza del 18.01.2023 e, pervenuta, innanzi alla scrivente, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.10.2024.
Ciò posto, occorre preliminarmente precisare che, con l'atto di opposizione, sia esso un atto di citazione od un ricorso, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel senso che, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non consiste in un mero accertamento della validità ed efficacia del decreto ingiuntivo, ma è un ordinario processo di cognizione “che ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria, sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione)”. Dunque, non consistendo la fase dell'opposizione in
“un'actio nullitatis o (in) un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione”, ma essendo, invece, “un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio – nel quale è ammessa l'integrazione delle prove, la modifica della causa petendi, la proposizione di nuove eccezioni – può [...] ritenersi che il giudice dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa del creditore, superando e revocando l'originario decreto ingiuntivo. Infatti, riconoscendo il dovuto rilievo ai fatti sopravvenuti, sia costitutivi che estintivi, dedotti in giudizio e verificatisi prima della decisione, tanto nell'ipotesi di decreto ingiuntivo illegittimo, quanto in quella del decreto legittimamente emesso, il giudice dell'opposizione accerta l'esistenza o la riduzione (più raramente, l'inesistenza) del credito al momento della sentenza di condanna, rendendo del tutto incompatibile la coesistenza della sentenza di condanna con una precedente ingiunzione relativa ad un diverso ammontare” (così Cass., Sez. Un. sent. 07.97.1993 n. 7448).
Dunque, con la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale, ben potendo il creditore opposto produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma le condizioni di fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, cosicché
l'accertamento dell'esistenza del credito nel giudizio di cognizione travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass., Sez. I, n. 4234/83; Tribunale Bari,
pagina 3 di 6 sez. IV, 09/03/2016, n.1302). In applicazione dei principi generali spetta al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto fornire la prova della fonte negoziale, valida ed efficace, o legale del suo diritto.
In particolare, rileva in questa sede il principio di diritto, più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio ed il relativo termine di scadenza, nonché l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi altresì alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto corretto adempimento della propria obbligazione oppure dalla dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento; nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, parimenti, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass., S.U., sentenza n. 13533/2001, conf. Cass. n.
982/2002; n. 8615/2006; 26953/2008; n. 936/2010; cfr., altresì, Trib. Potenza, 19/02/2020, n. 198:
“Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea. (…) In base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere
l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la
pagina 4 di 6 regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984 e n. 8336 del 1990, secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del
2010: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.... anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento - per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni -, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento). Mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore
l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.”).
Nel caso di specie mentre è incontestato lo svincolo della somma di € 18.972,46 relativa alla quota del
50% spettante alla cointestataria LL ER del Buono Postale n. 19 serie Q-P e l'emissione in data 14.10.2017 di un assegno vidimato in favore degli eredi di LL ER cointestataria del
Buono Postale n. 19 serie Q-P di € 18.972,46, non ha documentato il relativo incasso. Parte_1
L'odierna parte opposta, in ogni caso, nella propria comparsa conclusionale, ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento della somma ingiunta al termine della procedura esecutiva intentata evidentemente nei confronti di . Parte_1
Occorre, a questo punto, esaminare la domanda di condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c. formulata dal ricorrente. La stessa non è meritevole di accoglimento non essendo emersi nel corso del giudizio sufficienti elementi per ritenere che l'opponente abbia agito in malafede o con colpa grave.
pagina 5 di 6 Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo al valore della controversia nonché all'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così dispone:
1. rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1056/2019 emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore in data 07.06.2019;
2. per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna parte opponente in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese Parte_1
processuali in favore di parte opposta che si liquidano in € 2.540,00 oltre spese generali, CPA ed
IVA se dovute, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 21.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3929/19 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. all'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.10.2024 pendente
Tra
- in persona del l.r.p.t. ( c.f. ) rappresenta e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Carmela Malandrino e con la stessa elettivamente domiciliata presso l'ufficio postale di Nocera
Inferiore alla via Amato, giusta procura in atti;
(opponente)
Contro
- , c.f. , ed , c.f. , CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'Avv. Antonello Matrone e dall'avv. Marika Matrone presso il cui studio in
Sant'Egidio del Monte Albino (SA), alla Via Tortora 28 elettivamente domiciliano, giusta procura in atti
(opposta)
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1056/2019 emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore in data 07.06.2019
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema
pagina 1 di 6 Corte (Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 C.P.C. e 118 disp. att. C.P.C.), le posizioni delle parti, l'oggetto della causa e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1056/2019 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 07.06.2019 , Parte_1 conveniva in giudizio e al fine di ottenere la revoca dell'anzidetto CP_1 Controparte_2 decreto con il quale venne ingiunto all'odierna opponente il pagamento della complessiva somma di €
18.972,46 oltre accessori, in base alla pretesa creditoria azionata con ricorso monitorio dalle opposte avverso per il pagamento del credito di quota parte, jure hereditario relativo al Parte_1 buono postale fruttifero serie QP di € 5.000,00 emesso dall'ufficio postale di Sant' Egidio del
Montalbino in data 13.08.1986 cointestato ai defunti e . Parte_2 Controparte_3
In particolare, parte opponente ha eccepito, nei termini come argomentati nel relativo atto introduttivo a cui si rinvia, l'avvenuta pagamento in favore delle ingiunti.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che, nel contestare la domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, ne chiedeva il rigetto con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita con la documentazione rispettivamente prodotta in atti dalle parti in allegato ai loro atti introduttivi.
Successivamente il precedente G.I. con ordinanza del 15.07.2020 il G.I rilevato che “(…) le eccezioni sollevate dall'opponente (pagamento del residuo avere relativo alla quota della de cuius
LL ER del buono n. 19 serie Q-P), allo stato, sono prive di convincenti riscontri documentali e che le considerazioni dell'opponente non appaiono tali (alla luce della situazione processuale attualmente cristallizzata) da contrastare utilmente e validamente l'assunto di controparte e la documentazione da quest'ultima prodotta;
rilevato che a fondamento dell'opposizione l'opponente ha prodotto delle mail attestanti lo svincolo della somma di €
18.972,46 relativa alla quota del 50% spettante alla cointestataria LL ER del Buono
pagina 2 di 6 Postale n. 19 serie Q-P e l'emissione in data 14.10.2017 di un assegno “vidimato” (equivalente ad un assegno circolare) in favore degli eredi di LL ER cointestataria del Buono Posta le n.
19 serie Q-P di € 18.972,46, ma non ha documentato l'incasso dell'incasso dell'assegno da parte dei beneficiari”; concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Assegnati i termini di cui all'art 183 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per conclusione e discussione all'udienza del 18.01.2023 e, pervenuta, innanzi alla scrivente, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.10.2024.
Ciò posto, occorre preliminarmente precisare che, con l'atto di opposizione, sia esso un atto di citazione od un ricorso, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel senso che, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non consiste in un mero accertamento della validità ed efficacia del decreto ingiuntivo, ma è un ordinario processo di cognizione “che ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria, sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione)”. Dunque, non consistendo la fase dell'opposizione in
“un'actio nullitatis o (in) un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione”, ma essendo, invece, “un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio – nel quale è ammessa l'integrazione delle prove, la modifica della causa petendi, la proposizione di nuove eccezioni – può [...] ritenersi che il giudice dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa del creditore, superando e revocando l'originario decreto ingiuntivo. Infatti, riconoscendo il dovuto rilievo ai fatti sopravvenuti, sia costitutivi che estintivi, dedotti in giudizio e verificatisi prima della decisione, tanto nell'ipotesi di decreto ingiuntivo illegittimo, quanto in quella del decreto legittimamente emesso, il giudice dell'opposizione accerta l'esistenza o la riduzione (più raramente, l'inesistenza) del credito al momento della sentenza di condanna, rendendo del tutto incompatibile la coesistenza della sentenza di condanna con una precedente ingiunzione relativa ad un diverso ammontare” (così Cass., Sez. Un. sent. 07.97.1993 n. 7448).
Dunque, con la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale, ben potendo il creditore opposto produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma le condizioni di fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, cosicché
l'accertamento dell'esistenza del credito nel giudizio di cognizione travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass., Sez. I, n. 4234/83; Tribunale Bari,
pagina 3 di 6 sez. IV, 09/03/2016, n.1302). In applicazione dei principi generali spetta al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto fornire la prova della fonte negoziale, valida ed efficace, o legale del suo diritto.
In particolare, rileva in questa sede il principio di diritto, più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio ed il relativo termine di scadenza, nonché l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi altresì alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto corretto adempimento della propria obbligazione oppure dalla dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento; nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, parimenti, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass., S.U., sentenza n. 13533/2001, conf. Cass. n.
982/2002; n. 8615/2006; 26953/2008; n. 936/2010; cfr., altresì, Trib. Potenza, 19/02/2020, n. 198:
“Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea. (…) In base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere
l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la
pagina 4 di 6 regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984 e n. 8336 del 1990, secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del
2010: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.... anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento - per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni -, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento). Mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore
l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.”).
Nel caso di specie mentre è incontestato lo svincolo della somma di € 18.972,46 relativa alla quota del
50% spettante alla cointestataria LL ER del Buono Postale n. 19 serie Q-P e l'emissione in data 14.10.2017 di un assegno vidimato in favore degli eredi di LL ER cointestataria del
Buono Postale n. 19 serie Q-P di € 18.972,46, non ha documentato il relativo incasso. Parte_1
L'odierna parte opposta, in ogni caso, nella propria comparsa conclusionale, ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento della somma ingiunta al termine della procedura esecutiva intentata evidentemente nei confronti di . Parte_1
Occorre, a questo punto, esaminare la domanda di condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c. formulata dal ricorrente. La stessa non è meritevole di accoglimento non essendo emersi nel corso del giudizio sufficienti elementi per ritenere che l'opponente abbia agito in malafede o con colpa grave.
pagina 5 di 6 Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo al valore della controversia nonché all'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così dispone:
1. rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1056/2019 emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore in data 07.06.2019;
2. per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna parte opponente in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese Parte_1
processuali in favore di parte opposta che si liquidano in € 2.540,00 oltre spese generali, CPA ed
IVA se dovute, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 21.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
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