Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2023, n. 28251
CASS
Sentenza 9 ottobre 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa l'11 luglio 2023 e pubblicata il 9 ottobre 2023. Le parti in causa erano i ricorrenti, eredi di un soggetto coinvolto in un sinistro stradale, e la compagnia assicurativa, che aveva impugnato la sentenza di appello. I ricorrenti richiedevano il riconoscimento di un risarcimento per danni subiti a seguito dell'incidente, contestando la legittimità della procura utilizzata dalla compagnia assicurativa per presentare l'appello. La compagnia, dal canto suo, sosteneva la validità della propria rappresentanza e contestava l'ammontare del risarcimento.

Il giudice ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che la procura ad litem fosse inesistente, poiché sottoscritta da un soggetto privo di potere di rappresentanza per la società appellante. La Corte ha argomentato che, in assenza di una procura valida, ogni atto processuale successivo non poteva sanare tale difetto, portando alla cassazione della sentenza d'appello senza rinvio. Inoltre, la Corte ha condannato la compagnia assicurativa a rifondere le spese legali ai ricorrenti, evidenziando l'importanza della corretta rappresentanza processuale nel garantire il diritto di difesa.

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Massime1

L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in ragione della previsione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, la sanatoria di una procura inesistente, in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo alla società che l'avrebbe conferita).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2023, n. 28251
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28251
    Data del deposito : 9 ottobre 2023

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