CASS
Sentenza 9 ottobre 2023
Sentenza 9 ottobre 2023
Massime • 1
L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in ragione della previsione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, la sanatoria di una procura inesistente, in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo alla società che l'avrebbe conferita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2023, n. 28251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28251 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
Testo completo
Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto GIACOMO AG Presidente RESPONSABILITA' CIVILE ANTONIETTA SCRIMA Consigliere ENRICO SCODITTI Consigliere ENRICO SCODITTI CHIARA GRAZIOSI Est.Consigliere Ud. 11/07/2023 CC STEFANO GIAIME GUIZZI Consigliere Cron.R.G.31198/20 R.G.N. 4254/2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 31198/2020 R.G. proposto da: NI IN, VI AN e VI BI, ognuno in proprio e nella qualità di erede di VI LU, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Zambelli Marco;
-ricorrenti - contro UR NC Public Limited Company, Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma Via Monte Zebio 28 presso lo studio dell'avvocato Ciliberti Giuseppe che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Veronelli Luca;
Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 OG AO e US NO, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso Data pubblicazione 09/10/2023 la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Masia Piera;
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 1010/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/9/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/7/2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti motivi;
uditi gli Avvocati Marco ZAMBELLI, Manlio ZAMPETTI e Ugo Maria CILIBERTI;
FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1467/2015, a seguito di azione risarcitoria proposta da RO VI, dai suoi genitori IN NI e LU VI e da suo fratello AN VI in relazione a lesioni derivate a BI VI da un sinistro stradale avvenuto il 10 luglio 2002 a Carvico d'Adda - nel quale BI VI quale motociclista si era scontrato con un'auto guidata da AO OG, di proprietà di NO US e assicurata presso UR NC, tutti e tre i soggetti nei cui confronti era chiesta la condanna al risarcimento -, determinava la responsabilità del 60% del OG e del 40% del VI in relazione al sinistro, e condannava solidalmente i convenuti a risarcire, tenendo conto di quanto già versato dalla compagnia assicuratrice, nella misura di euro 1.005.342,82, di euro 215.594,72 alla NI, di euro 211.594,93 a LU VI e di euro 19.360,75 a AN VI, per ciascuna somma aggiungendo anche gli accessori;
condannava altresì i convenuti a rifondere a controparte le spese di lite. Avendo proposto appello principale la compagnia assicuratrice e appello incidentale i NI/VI, le altre parti rimanendo contumaci, la Corte d'appello Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 di Brescia, con sentenza del 29 settembre 2020, in parziale riforma, dichiarava soddisfatte ante causam le pretese degli appellanti incidentali, condannandoli a restituire quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado e condannando i responsabili a rifondere le spese di lite per tre quarti, compensando il residuo quarto. 2. Hanno presentato ricorso sulla base di undici motivi - illustrato anche con memoria - IN NI, BI VI e AN VI, in proprio e quali eredi di LU VI, nelle more deceduto. Si sono difesi con controricorso AO OG e NO US;
si è difesa con controricorso la compagnia assicuratrice. Con ordinanza interlocutoria la causa, che era stata inserita nel ruolo della camerale 12 gennaio 2023, è stata rimessa in pubblica udienza. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, cui si è poi uniformato alla pubblica udienza. Memorie sono state depositate dai ricorrenti e dalla compagnia assicuratrice. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il primo motivo denuncia nullità della procura e decadenza dall'appello. In appello, costituendosi, gli attuali ricorrenti avevano eccepito l'inammissibilità dell'appello principale e la decadenza appunto dall'appello, presentando la procura dell'appellante principale nullità per difetto di rappresentanza sostanziale e processuale. Il difensore di quest'ultimo avrebbe infatti proposto appello indicando di agire in base alla procura di primo grado. Si riproduce pertanto la procura della citazione di primo grado notificata, deducendo che a spendere il nome della società non Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 sarebbe stata “una persona fisica legalmente dotata del potere di rappresentanza”, non essendone indicata la qualità. In atto d'appello la qualità sarebbe stata quella di “procuratore speciale pro tempore” in capo a tale AB OR, come esposto nell'incipit dell'atto d'appello stesso: “UR NC PL (già UR NC Company s.a. e già Zurigo Assicurazioni s.a.) in persona del procuratore speciale pro tempore… AB OR … rappresentata, difesa e assistita … giusta procura in calce all'atto di citazione notificato nell'ambito del giudizio di primo grado”. Gli attuali ricorrenti avevano allora eccepito che nella visura camerale storica della compagnia assicuratrice, allegata alla comparsa di costituzione dei suddetti, il OR non avrebbe avuto “procura rivestita da forma alcuna di pubblicità” e non avrebbe diversamente “documentato la fonte del potere di rappresentanza”. In presenza di tale eccezione gli attuali ricorrenti avrebbero evidenziato che la parte rappresentata doveva provare i poteri rappresentativi (Cass. 19874/2011) ed eccepito il difetto della produzione dei documenti relativi perché “nella comunicazione di ISVAP, allegata … al fascicolo di primo grado dell'assicuratore”, sarebbe risultato che UR NC Company ltd. aveva ceduto un ramo d'azienda a UR NC PL, ma nella suddetta procura UR NC PL era identificata “già UR NC Company s.a.”, anziché, come da comunicazione di Isvap, quale successore di UR NC Company ltd. In prima udienza d'appello, il 9 dicembre 2015, la compagnia aveva depositato una memoria “di nuova costituzione” e procura notarile al OR per fondarne la qualità di rappresentante di UR NC PL e quindi la sua legittimazione ad appellare. Gli attuali ricorrenti avevano eccepito comunque durante tutto il giudizio d'appello (“da ultimo nelle comparse conclusionali”) il difetto di legittimazione ad appellare. In tale memoria “di nuova costituzione” controparte aveva affermato che dall'1 gennaio 2006 “Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.a. ha mutato la propria denominazione in UR NC Company s.a.”, e che quest'ultima e UR NC Company ltd. erano la stessa società, come dimostrato dall'allegata visura camerale della UR NC Company ltd., “dalla quale si ricava … Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 che le stesse hanno la stessa sede, numero RCA, codice fiscale e partita iva”. Dalla medesima memoria sarebbe risultato altresì che UR NC Company aveva reso il OR procuratore speciale con potere di rappresentarla nei giudizi attivi e passivi, e che in seguito, a partire dal 1 gennaio 2010, avvenne il trasferimento del ramo d'azienda, per cui tra gli altri i contratti assicurativi RCA passarono a UR NC PL, che si era costituita poi dinanzi al Tribunale di Bergamo. Quindi la procura rilasciata al OR non avrebbe cessato gli effetti all'atto della cessione del ramo d'azienda, e pertanto egli avrebbe rilasciato regolare procura per difendere UR NC PL “in ogni stato e grado di giudizio”. Nelle conclusionali d'appello gli attuali controricorrenti avevano opposto che controparte aveva allegato ma non dimostrato che il contratto de quo rientrasse nel ramo d'azienda ceduto e che comunque il OR, per quanto asserito dalla stessa controparte, era “procuratore della società cedente” e non della società cessionaria asseritamente appellante, non essendo stata trasferita la procura col ramo d'azienda, per la sua natura intuitu personae;
e i contratti di natura personale non si trasferiscono ai sensi dell'articolo 2558, primo comma c.c., in forza del quale si trasferiscono soltanto i contratti d'azienda e di impresa (Cass. 15065/2018). Inoltre l'invalidità della procura (da cui deriverebbe l'inammissibilità dell'appello) non sarebbe stata sanata dalla successiva costituzione - effettuata con la memoria “di nuova costituzione” del 9 dicembre 2015 - del procuratore nominato dalla UR NC PL – dr. Mario MA, che ratificava con essa il mandato alle liti dell'avv. Veronelli e l'operato del OR -, essendo frattanto decorso il termine per impugnare (si invocano Cass. 16382/2007 e Cass. 6297/2003). Dunque nelle conclusionali d'appello gli attuali ricorrenti affermavano che il difetto di legitimatio ad causam non sarebbe stato sanato dalla procura conferita durante il giudizio d'appello. A ciò si aggiunga che i NI/VI avevano eccepito, una volta appreso il contenuto della procura rilasciata al OR, difetto di legitimatio ad processum: la sua rappresentanza processuale non sarebbe stata “accompagnata dal conferimento del corrispondente potere di rappresentanza sostanziale” (cfr. Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 Cass. 2043/2018 e Cass. 15771/2018), per cui l'appello sarebbe stato inammissibile. Si richiama poi il passo della sentenza ove la corte territoriale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale perché il OR era privo di potere di rappresentanza, affermando che l'eccezione sarebbe stata “superata” dal deposito in appello “di una memoria di costituzione riportante in calce una nuova procura ad litem”, per cui il così nominato procuratore speciale MA, oltre a conferire all'avvocato il potere di rappresentare e difendere la compagnia assicuratrice nel giudizio d'appello, ha ratificato l'operato del OR “nell'ambito del presente giudizio e, in particolare, il conferimento del mandato alle liti all'avvocato …, che fa integralmente proprio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1399 c.p.c.”; e “la produzione documentale, sanando qualsiasi eventuale difetto della procura” conferita dal OR al primo avvocato, avrebbe reso infondata, sempre ad avviso della corte territoriale (che cita la non massimata Cass.23624/2016), l'eccezione. Da ciò deriverebbero tre vizi di legittimità: a) violazione, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 83, 125, 182, 325 e 327 c.p.c. per avere il giudice d'appello ritenuto applicabile in materia processuale la ratifica. I ricorrenti invocano Cass. 8933/2019, la quale insegna che il principio per cui gli atti di chi non ha, anche parzialmente, potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non vale nel campo processuale, in cui la procura alle liti è il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale ed è possibile conferire con effetto retroattivo solo nei limiti dell'articolo 125 c.p.c., per cui è rilasciabile dopo la notificazione dell'atto purché anteriormente alla costituzione, e purché non sia necessaria una procura speciale, caso, questo, in cui non sono possibili né la sanatoria né la ratifica. Si invoca pure S.U. 13431/2014 e si sostiene che l'articolo 182, secondo comma, c.p.c., come novellato dalla l. 69/2009, non si applica ai casi di potenziale inesistenza della procura. E Cass. 3700/2012 statuisce che la sanatoria retroattiva della carenza di legittimazione processuale Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 ha limite nelle decadenze come il decorso del termine breve d'appello, per cui invece si forma il giudicato per mancanza di tempestiva impugnazione (conforme Cass. 5175/2005; i ricorrenti richiamano pure Cass. 23724/2016, peraltro non pertinente). b) nullità di sentenza e procedimento, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., per inesistenza della procura indicata nell'atto d'appello. c) omesso esame di fatto discusso e decisivo, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.: fatto relativo all'avvenuto conferimento dei necessari poteri di legittimazione ad causam e ad processum al OR e del potere di legittimazione ad processum al MA. 4. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 40 e 41 c.p. in relazione agli articoli 2043 e 2054 c.c. per avere il giudice d'appello ritenuto “corrispondere a colpa solo concorrente e non esclusiva la precedenza cronologica di cui il conducente del veicolo gravato cercò di profittare, in considerazione della manovra d'emergenza che, ad una andatura inferiore, il conducente del veicolo favorito avrebbe potuto porre in essere”. Viene effettuata una ricostruzione del fatto (pur richiamando durante questa una varia giurisprudenza), giungendo a negare in sostanza l'incidenza del superamento del limite di velocità da parte del motociclista VI. 5. Il terzo motivo, attinente alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e al diniego della personalizzazione si articola in tre submotivi: a) violazione di legge e nullità del procedimento della sentenza, ex articolo 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c. per avere il giudice d'appello disposto la rinnovazione di consulenza tecnica d'ufficio pur non essendo stata chiesta detta rinnovazione dall'appellante compagnia assicuratrice, così violando il principio devolutivo di cui agli articoli 99, 342, 345 e 346 c.p.c. b) violazione, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 2059 c.c. e 115-116 c.p.c. per avere il giudice d'appello la impotentia coeundi e la perdita Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 della vita di relazione ritenute improvate e irrilevanti ai fini della personalizzazione. c) violazione, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 2059 c.c. e 115-116 c.p.c. per avere ritenuto improvata e irrilevante ai fini della personalizzazione la perdita della vita di relazione. Ad avviso del giudice d'appello la personalizzazione non poteva essere riconosciuta nel caso di specie ritenendo che una siffatta lesione investa chiunque in termini di “perdita di amicizie e impoverimento della vita di relazione”. Sarebbe al contrario “nell'esperienza di tutti” che la paraplegia da lesione spinale “non comporti, di regola, la perdita di amicizie o la perdita della vita di relazione”, per cui tale perdita motiverebbe una personalizzazione e, negandola, la corte territoriale avrebbe violato gli articoli 2059 c.c. e 115, secondo comma, c.p.c. 6. Il quarto motivo, attinente al danno psichico come fonte di personalizzazione, è composto di due submotivi. a) omesso esame di fatto discusso e decisivo in violazione dell'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., ovvero della relazione del perito di parte Massimo Biza. b) violazione, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 2059 c.c. e 115 c.p.c. perché, in conseguenza di quanto denunciato sub a) nel senso di “non avere riconosciuto l'intero risarcimento dovuto nonostante l'allegazione e dimostrazione di parte”, non è stato disposto “l'intero risarcimento … nonostante l'allegazione e dimostrazione del danno psichico”.
7. Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. per avere il giudice d'appello negato il danno da perdita di capacità di guadagno derivante dalla elisione di capacità lavorativa specifica. La corte territoriale richiama Cass. 9444/2010, un caso di inabilità permanente del 10% che comunque segue la giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui, per risarcire il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa, oltre ad accertare se e in quale misura “la menomazione fisica” incida sulla capacità lavorativa specifica, si deve verificare se e quanto è rimasto della Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 capacità di svolgere il proprio lavoro o altri lavori confacenti, e soltanto se risulta ridotta la capacità di guadagno sussiste risarcimento come relativo a lucro cessante. Nel caso in esame, entrambi i consulenti tecnici d'ufficio - quello di primo grado e quello del secondo - avrebbero accertato una totale perdita della capacità lavorativa specifica di operaio metalmeccanico. Avrebbe pertanto dovuto esser risarcito il danno da perdita di capacità di guadagno, distinto dal danno biologico. Non rileverebbe, poi, come invece ritenuto dal giudice d'appello, il fatto che BI VI si sia dimesso alla fine del periodo di comporto. Essendosi infatti realizzata una causa di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, non rileverebbe il fatto che il rapporto sia finito in tal modo invece che per un licenziamento (si invoca qui Cass. 15822/2005, che riconosce il risarcimento in un caso di pensionamento anticipato). Non sarebbe rilevante neppure l'omessa iscrizione nelle liste di collocamento delle categorie protette, per una serie di ragioni. In primo luogo, l'appena citata Cass. 15822/2005, in motivazione, afferma che la pensione anticipata non incide direttamente sul danno da perdita di capacità di guadagno. In secondo luogo la non iscrizione sarebbe stata smentita dalla CTU Magliona (quella svolta in secondo grado), affermante che BI VI ha dichiarato di non aver ricevuto offerte di lavoro delle categorie protette, il che è diverso dalla non iscrizione. In terzo luogo sussisterebbe la possibilità di valorizzare la residua capacità lavorativa generica per ridurre il danno da perdita della capacità lavorativa specifica solo se quella generica “sia concretamente utilizzabile e rappresenti, così, un valore economico di sicura o probabile utilizzazione” (Cass. 2353/1971): nel caso in esame invece non è certa la possibilità di lavoro in categorie protette. Cass. 14645/2015 afferma che la liquidazione del danno da perdita di capacità lavorativa specifica può essere soltanto equitativa, essendo un danno Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 patrimoniale futuro, per cui si deve tener conto di tutte le circostanze del caso e in particolare “della rilevanza sociale … e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione”. Pertanto non può negarsi il risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica “sol perché esista l'astratta possibilità di collocamento nelle categorie protette”, in quanto tali lavori non sono assimilabili alla specifica capacità lavorativa di operaio metalmeccanico specializzato. Inoltre il giudice di merito avrebbe dovuto “qualificare l'eccezione” come concorso ex articolo 1227, secondo comma, c.c., applicabile ex articolo 2056 c.c.: quindi sarebbe stata una eccezione stricto sensu, mai sollevata dalla compagnia assicuratrice;
né la compagnia assicuratrice ha provato la concreta possibilità di un lavoro compatibile. Sarebbe stato pertanto violato il principio di diritto per cui, provata la perdita della capacità lavorativa specifica, il giudice deve liquidare il danno patrimoniale futuro derivante da detta perdita, come insegna Cass. 16913/2019. 8. Il sesto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. per avere il giudice d'appello ritenuto insussistente il danno da perdita di chances di maggior guadagno per progressione retributiva;
anche in questo caso non rileverebbero le dimissioni del danneggiato. 9. Il settimo motivo verte sulle spese di assistenza infermieristica e domestica, e si articola in due submotivi: a) violazione, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., degli articoli 99, 342, 345 e 346 c.p.c. nonché nullità della sentenza e del procedimento per mancato rispetto del principio devolutivo che sarebbe stato effettuato riducendo tali spese. Nel relativo motivo d'appello, la compagnia assicuratrice aveva argomentato per sostenere che il danno “non esiste” perché dalla CTU Lupo emergerebbe, a proposito dell'assistenza infermieristica, che BI VI “esegue cinque autocateterismi al dì” e, a proposito dell'assistenza domestica”, questa sarebbe “assicurata dalla famiglia”; e poiché per tredici anni BI VI “non ha Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 sostenuto esborsi per assistenza infermieristica e domestica”, ciò proverebbe che nemmeno in futuro gli sarà necessario ricorrere a queste assistenze. Invece la corte territoriale avrebbe ridotto il quantum del danno seguendo la CTU Magliona da essa disposta (la compagnia non aveva chiesto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio). Per tale nuova consulenza, sarebbe quindi incorsa nella ultrapetizione e nella violazione del principio devolutivo. Vi sarebbe inoltre ultrapetizione per la riduzione del quantum: l'appello avrebbe riguardato soltanto l'an del risarcimento (si cita Cass. 18160/2012). b) violazione, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. per la riduzione del quantum risarcitorio in ordine all'assistenza domestica e infermieristica mediante errore di calcolo. Attribuito concorso di colpa nella misura del 40% al VI, la riduzione invece viene effettuata nella misura del 60%; il che sarebbe impugnabile per cassazione per erronei parametri/presupposti numerici (Cass. 478/2019 e Cass. 795/2013). 10. L'ottavo motivo, in ordine alla compensatio lucri cum damno, rileva che accogliendo il quinto motivo d'appello della compagnia assicuratrice la corte territoriale ha ridotto l'ammontare del risarcimento di BI VI di quanto erogatogli dall'Inps (richiamando tra l'altro S.U. 12567/2018), e oppone più submotivi. a) violazione, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 1223, 1226, 1227, 2056 e 2059 c.c. in relazione all'articolo 41 l. 9 novembre 2010 n. 183 “per difetto di prova di rivalsa e di accertamento dell'ammontare delle rendite capitalizzate”. Mancherebbe nei documenti esibiti dall'Inps l'ammontare delle capitalizzazioni, per cui il giudice d'appello avrebbe effettuato la detrazione non di rendite capitalizzate, ma sommatorie, così violando l'articolo 41 citato in rubrica. b) violazione, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 1223, 1226, 1227, 2056 e 2059 c.c. in relazione all'appena citato articolo 41 nonché all'articolo 11, primo comma, prel. per applicazione retroattiva dell'articolo 41. Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 c) violazione, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 1223, 1226, 1227, 2056 e 2059 c.c. in relazione all'articolo 1916 c.c. per avere il giudice d'appello effettuato la compensatio lucri cum danno applicando il meccanismo surrogatorio ex articolo 1916 c.c., mancando la prova di rivalse e del loro ammontare. d) omesso esame, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., di fatto decisivo laddove il giudice d'appello “detrae dall'ammontare del risarcimento dovuto” quanto ritiene erogato dall'Inps a titolo di rendite capitalizzate, nonostante non constino azioni di rivalsa. 11. Il nono motivo prende le mosse dal fatto che il giudice d'appello ha ridotto il quantum del danno parentale da euro 120.000 per ciascun genitore a euro 34.392, tenendo in conto la corresponsabilità di BI VI rispetto al sinistro. Il motivo si articola in tre submotivi. a) violazione, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., degli articoli 99, 342 e 346 c.p.c. per avere la corte territoriale liquidato in misura inferiore al minimo delle tabelle milanesi, pur avendo la compagnia assicuratrice lamentato soltanto l'applicazione del massimo di tali tabelle. b) violazione, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., degli articoli 1223, 1226, 1227 e 2059 c.c. nonché nullità della sentenza laddove il giudice d'appello ha diminuito il quantum del danno non patrimoniale come errore di calcolo, abbattendolo non del 40%, bensì del 71,34%. 12. Il decimo motivo, affermando la inapplicabilità delle tabelle legali sulle micropermanenti ratione temporis in relazione all'articolo 139 d.lgs. 209/2005, denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1223, 1226, 1227 e 2059 c.c. in relazione all'articolo 139 appena citato e all'articolo 11, primo comma, prel., per avere il giudice d'appello imprevedibilmente applicato in modo retroattivo la tabella prevista dal suddetto articolo 139. 13. L'undicesimo motivo, in riferimento ad asserito errore di calcolo nella determinazione delle restituzioni e nel governo delle spese, denuncia, ex articolo Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1223, 1226, 1227, 2056 e 2059 c.c. in relazione alla liquidazione del danno. 14.1 Passando allora a esaminare il diffuso ricorso sin qui riassunto, deve rilevarsi che il primo motivo si impernia sulla questione della possibilità o meno di applicare l'articolo 182, secondo comma, c.p.c., nel testo ratione temporis qui vigente, anche nell'ipotesi in cui la procura ad litem sia inesistente, giacché in tale testo espressamente si annovera “un vizio che determina la nullità della procura”. La nullità, nella sua radice letterale, non include l'inesistenza, bensì configura una esistenza non congruamente configurata, id est viziata. In quest'ottica che prescinde la configurazione erronea dell'esistente dall'assenza dell'esistente non è affatto priva di significatività logico-giuridica la divergenza introdotta nel testo dell'articolo 182, secondo comma, c.p.c. come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (così “avvicinata” ontologicamente all'esistenza viziata) mediante l'incipit “Quando rileva la mancanza della procura al difensore” e le successive correlate statuizioni che “il giudice assegna alle parti un termine perentorio … per il rilascio della procura alle liti”, il cui rispetto nell'attivarsi “sana i vizi” onde “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”. In tal modo si attribuisce, come una sorta di negotiorum gestio processuale, il potere di avviare causa anche ad un difensore che non ha ricevuto la procura dal soggetto per il cui interesse – poi confermato dal rilascio/ratifica - la instaura. 14.2 Ponendo su un diverso livello la funzione difensiva, ovvero valutandola come non conferibile retroattivamente e quindi non idonea ad attivare una sequenza processuale espletando una sorta di condizionata potestas, si è invece pronunciata e, per così dire, fermata, poco prima dell'entrata in vigore della novella - e dunque non percependo l'apporto di quest'ultima come conclusione del percorso di una fattispecie del diritto vivente, id est formalizzazione dell'interpretazione giurisprudenziale, qui effettivamente inattuabile per carenza di uniformità interpretativa -, S.U. 21 dicembre 2022 n. 37434. Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 Quest'ultimo arresto ha nettamente escluso che lo strumento sanante previsto dall'articolo 182, secondo comma, c.p.c. nel testo anteriore alla c.d. riforma Cartabia possa applicarsi, con effetto appunto ex tunc, anche al caso di inesistenza di procura ad litem, per qualunque ragione questa sia mancante, salva naturalmente la regola, in certa misura “laterale” rispetto a questa tematica, dettata dall'articolo 125, secondo comma, c.p.c. La procura inesistente, in quanto tale, non può produrre nessun effetto giuridico e pertanto, in difetto di specifica previsione normativa, non può essere suscettibile di sanatoria, se non appunto nei limiti di cui all'articolo 125, secondo comma, c.p.c. Al di fuori di questi, nella vigenza del testo anteriore alla riforma e dunque qui applicabile l'intervento del supremo giudice nomofilattico ha chiarito che, qualora la procura sia inesistente, nulla è recuperabile, non potendo essere sanata con atti depositati dopo la notifica dell'atto processuale di avvio del giudizio in cui la procura avrebbe dovuto spiegare quel che è, a ben guardare, il suo precipuo effetto. 14.3 Come osserva il Procuratore Generale, allora, nel caso in esame la procura dell'atto d'appello della compagnia assicuratrice è incontestato che fu sottoscritta da una persona fisica che era procuratrice speciale di una società diversa da quella appellante, e precisamente era procuratrice speciale della società cedente il ramo d'azienda in cui si rinveniva il contratto di assicurazione che avrebbe fondato la legittimazione ad causam dell'appellante cessionaria. Essendosi già verificata la cessione, ed essendo dunque la procura a mezzo della quale la cessionaria ha proposto l'appello una procura del tutto estranea all'appellante, da definirsi pertanto inesistente in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo appunto alla società che l'avrebbe conferita, ogni atto processuale successivo non ha potuto esplicare alcuna efficacia sanante, il che conduce all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, logicamente assorbendo tutti gli ulteriori motivi. L'accoglimento di questa censura conduce alla cassazione senza rinvio della sentenza d'appello, in quanto il giudizio di secondo grado è stato, dalla cessionaria del contratto assicurativo, instaurato in difetto di procura ad litem. Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 15. In conclusione, il primo motivo del ricorso va accolto, il che assorbe ogni altra doglianza. Ne consegue che la sentenza d'appello deve essere cassata senza rinvio, condannando dell'attuale controricorrente UR NC PL a rifondere agli attuali ricorrenti le spese del giudizio d'appello, liquidate in un totale di euro 44.383, oltre spese generali e accessori di legge, nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di appello nella misura ivi liquidata;
ne consegue altresì la condanna della controricorrente UR NC PL a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio per un totale di euro 15.000, oltre a euro 200 di esborsi e accessori di legge, nonché la condanna dei controricorrenti OG e US - in solido per il comune interesse processuale - a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio per un totale di euro 10.000, oltre a euro 200 di esborsi e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i motivi restanti, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, condanna UR NC PL a rifondere agli attuali ricorrenti le spese del giudizio d'appello, liquidate in un totale di euro 44.383, oltre spese generali e accessori di legge, nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di appello nella misura ivi liquidata;
condanna UR NC PL a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio per un totale di euro 15.000, oltre a euro 200 di esborsi e agli accessori di legge;
condanna in solido AO OG e NO US a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio per un totale di euro 10.000, oltre a euro 200 di esborsi e agli accessori di legge. Così deciso in Roma l'11 luglio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente AR OS OM IN Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023
-ricorrenti - contro UR NC Public Limited Company, Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma Via Monte Zebio 28 presso lo studio dell'avvocato Ciliberti Giuseppe che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Veronelli Luca;
Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 OG AO e US NO, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso Data pubblicazione 09/10/2023 la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Masia Piera;
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 1010/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/9/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/7/2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti motivi;
uditi gli Avvocati Marco ZAMBELLI, Manlio ZAMPETTI e Ugo Maria CILIBERTI;
FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1467/2015, a seguito di azione risarcitoria proposta da RO VI, dai suoi genitori IN NI e LU VI e da suo fratello AN VI in relazione a lesioni derivate a BI VI da un sinistro stradale avvenuto il 10 luglio 2002 a Carvico d'Adda - nel quale BI VI quale motociclista si era scontrato con un'auto guidata da AO OG, di proprietà di NO US e assicurata presso UR NC, tutti e tre i soggetti nei cui confronti era chiesta la condanna al risarcimento -, determinava la responsabilità del 60% del OG e del 40% del VI in relazione al sinistro, e condannava solidalmente i convenuti a risarcire, tenendo conto di quanto già versato dalla compagnia assicuratrice, nella misura di euro 1.005.342,82, di euro 215.594,72 alla NI, di euro 211.594,93 a LU VI e di euro 19.360,75 a AN VI, per ciascuna somma aggiungendo anche gli accessori;
condannava altresì i convenuti a rifondere a controparte le spese di lite. Avendo proposto appello principale la compagnia assicuratrice e appello incidentale i NI/VI, le altre parti rimanendo contumaci, la Corte d'appello Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 di Brescia, con sentenza del 29 settembre 2020, in parziale riforma, dichiarava soddisfatte ante causam le pretese degli appellanti incidentali, condannandoli a restituire quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado e condannando i responsabili a rifondere le spese di lite per tre quarti, compensando il residuo quarto. 2. Hanno presentato ricorso sulla base di undici motivi - illustrato anche con memoria - IN NI, BI VI e AN VI, in proprio e quali eredi di LU VI, nelle more deceduto. Si sono difesi con controricorso AO OG e NO US;
si è difesa con controricorso la compagnia assicuratrice. Con ordinanza interlocutoria la causa, che era stata inserita nel ruolo della camerale 12 gennaio 2023, è stata rimessa in pubblica udienza. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, cui si è poi uniformato alla pubblica udienza. Memorie sono state depositate dai ricorrenti e dalla compagnia assicuratrice. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il primo motivo denuncia nullità della procura e decadenza dall'appello. In appello, costituendosi, gli attuali ricorrenti avevano eccepito l'inammissibilità dell'appello principale e la decadenza appunto dall'appello, presentando la procura dell'appellante principale nullità per difetto di rappresentanza sostanziale e processuale. Il difensore di quest'ultimo avrebbe infatti proposto appello indicando di agire in base alla procura di primo grado. Si riproduce pertanto la procura della citazione di primo grado notificata, deducendo che a spendere il nome della società non Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 sarebbe stata “una persona fisica legalmente dotata del potere di rappresentanza”, non essendone indicata la qualità. In atto d'appello la qualità sarebbe stata quella di “procuratore speciale pro tempore” in capo a tale AB OR, come esposto nell'incipit dell'atto d'appello stesso: “UR NC PL (già UR NC Company s.a. e già Zurigo Assicurazioni s.a.) in persona del procuratore speciale pro tempore… AB OR … rappresentata, difesa e assistita … giusta procura in calce all'atto di citazione notificato nell'ambito del giudizio di primo grado”. Gli attuali ricorrenti avevano allora eccepito che nella visura camerale storica della compagnia assicuratrice, allegata alla comparsa di costituzione dei suddetti, il OR non avrebbe avuto “procura rivestita da forma alcuna di pubblicità” e non avrebbe diversamente “documentato la fonte del potere di rappresentanza”. In presenza di tale eccezione gli attuali ricorrenti avrebbero evidenziato che la parte rappresentata doveva provare i poteri rappresentativi (Cass. 19874/2011) ed eccepito il difetto della produzione dei documenti relativi perché “nella comunicazione di ISVAP, allegata … al fascicolo di primo grado dell'assicuratore”, sarebbe risultato che UR NC Company ltd. aveva ceduto un ramo d'azienda a UR NC PL, ma nella suddetta procura UR NC PL era identificata “già UR NC Company s.a.”, anziché, come da comunicazione di Isvap, quale successore di UR NC Company ltd. In prima udienza d'appello, il 9 dicembre 2015, la compagnia aveva depositato una memoria “di nuova costituzione” e procura notarile al OR per fondarne la qualità di rappresentante di UR NC PL e quindi la sua legittimazione ad appellare. Gli attuali ricorrenti avevano eccepito comunque durante tutto il giudizio d'appello (“da ultimo nelle comparse conclusionali”) il difetto di legittimazione ad appellare. In tale memoria “di nuova costituzione” controparte aveva affermato che dall'1 gennaio 2006 “Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.a. ha mutato la propria denominazione in UR NC Company s.a.”, e che quest'ultima e UR NC Company ltd. erano la stessa società, come dimostrato dall'allegata visura camerale della UR NC Company ltd., “dalla quale si ricava … Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 che le stesse hanno la stessa sede, numero RCA, codice fiscale e partita iva”. Dalla medesima memoria sarebbe risultato altresì che UR NC Company aveva reso il OR procuratore speciale con potere di rappresentarla nei giudizi attivi e passivi, e che in seguito, a partire dal 1 gennaio 2010, avvenne il trasferimento del ramo d'azienda, per cui tra gli altri i contratti assicurativi RCA passarono a UR NC PL, che si era costituita poi dinanzi al Tribunale di Bergamo. Quindi la procura rilasciata al OR non avrebbe cessato gli effetti all'atto della cessione del ramo d'azienda, e pertanto egli avrebbe rilasciato regolare procura per difendere UR NC PL “in ogni stato e grado di giudizio”. Nelle conclusionali d'appello gli attuali controricorrenti avevano opposto che controparte aveva allegato ma non dimostrato che il contratto de quo rientrasse nel ramo d'azienda ceduto e che comunque il OR, per quanto asserito dalla stessa controparte, era “procuratore della società cedente” e non della società cessionaria asseritamente appellante, non essendo stata trasferita la procura col ramo d'azienda, per la sua natura intuitu personae;
e i contratti di natura personale non si trasferiscono ai sensi dell'articolo 2558, primo comma c.c., in forza del quale si trasferiscono soltanto i contratti d'azienda e di impresa (Cass. 15065/2018). Inoltre l'invalidità della procura (da cui deriverebbe l'inammissibilità dell'appello) non sarebbe stata sanata dalla successiva costituzione - effettuata con la memoria “di nuova costituzione” del 9 dicembre 2015 - del procuratore nominato dalla UR NC PL – dr. Mario MA, che ratificava con essa il mandato alle liti dell'avv. Veronelli e l'operato del OR -, essendo frattanto decorso il termine per impugnare (si invocano Cass. 16382/2007 e Cass. 6297/2003). Dunque nelle conclusionali d'appello gli attuali ricorrenti affermavano che il difetto di legitimatio ad causam non sarebbe stato sanato dalla procura conferita durante il giudizio d'appello. A ciò si aggiunga che i NI/VI avevano eccepito, una volta appreso il contenuto della procura rilasciata al OR, difetto di legitimatio ad processum: la sua rappresentanza processuale non sarebbe stata “accompagnata dal conferimento del corrispondente potere di rappresentanza sostanziale” (cfr. Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 Cass. 2043/2018 e Cass. 15771/2018), per cui l'appello sarebbe stato inammissibile. Si richiama poi il passo della sentenza ove la corte territoriale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale perché il OR era privo di potere di rappresentanza, affermando che l'eccezione sarebbe stata “superata” dal deposito in appello “di una memoria di costituzione riportante in calce una nuova procura ad litem”, per cui il così nominato procuratore speciale MA, oltre a conferire all'avvocato il potere di rappresentare e difendere la compagnia assicuratrice nel giudizio d'appello, ha ratificato l'operato del OR “nell'ambito del presente giudizio e, in particolare, il conferimento del mandato alle liti all'avvocato …, che fa integralmente proprio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1399 c.p.c.”; e “la produzione documentale, sanando qualsiasi eventuale difetto della procura” conferita dal OR al primo avvocato, avrebbe reso infondata, sempre ad avviso della corte territoriale (che cita la non massimata Cass.23624/2016), l'eccezione. Da ciò deriverebbero tre vizi di legittimità: a) violazione, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 83, 125, 182, 325 e 327 c.p.c. per avere il giudice d'appello ritenuto applicabile in materia processuale la ratifica. I ricorrenti invocano Cass. 8933/2019, la quale insegna che il principio per cui gli atti di chi non ha, anche parzialmente, potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non vale nel campo processuale, in cui la procura alle liti è il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale ed è possibile conferire con effetto retroattivo solo nei limiti dell'articolo 125 c.p.c., per cui è rilasciabile dopo la notificazione dell'atto purché anteriormente alla costituzione, e purché non sia necessaria una procura speciale, caso, questo, in cui non sono possibili né la sanatoria né la ratifica. Si invoca pure S.U. 13431/2014 e si sostiene che l'articolo 182, secondo comma, c.p.c., come novellato dalla l. 69/2009, non si applica ai casi di potenziale inesistenza della procura. E Cass. 3700/2012 statuisce che la sanatoria retroattiva della carenza di legittimazione processuale Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 ha limite nelle decadenze come il decorso del termine breve d'appello, per cui invece si forma il giudicato per mancanza di tempestiva impugnazione (conforme Cass. 5175/2005; i ricorrenti richiamano pure Cass. 23724/2016, peraltro non pertinente). b) nullità di sentenza e procedimento, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., per inesistenza della procura indicata nell'atto d'appello. c) omesso esame di fatto discusso e decisivo, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.: fatto relativo all'avvenuto conferimento dei necessari poteri di legittimazione ad causam e ad processum al OR e del potere di legittimazione ad processum al MA. 4. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 40 e 41 c.p. in relazione agli articoli 2043 e 2054 c.c. per avere il giudice d'appello ritenuto “corrispondere a colpa solo concorrente e non esclusiva la precedenza cronologica di cui il conducente del veicolo gravato cercò di profittare, in considerazione della manovra d'emergenza che, ad una andatura inferiore, il conducente del veicolo favorito avrebbe potuto porre in essere”. Viene effettuata una ricostruzione del fatto (pur richiamando durante questa una varia giurisprudenza), giungendo a negare in sostanza l'incidenza del superamento del limite di velocità da parte del motociclista VI. 5. Il terzo motivo, attinente alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e al diniego della personalizzazione si articola in tre submotivi: a) violazione di legge e nullità del procedimento della sentenza, ex articolo 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c. per avere il giudice d'appello disposto la rinnovazione di consulenza tecnica d'ufficio pur non essendo stata chiesta detta rinnovazione dall'appellante compagnia assicuratrice, così violando il principio devolutivo di cui agli articoli 99, 342, 345 e 346 c.p.c. b) violazione, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 2059 c.c. e 115-116 c.p.c. per avere il giudice d'appello la impotentia coeundi e la perdita Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 della vita di relazione ritenute improvate e irrilevanti ai fini della personalizzazione. c) violazione, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 2059 c.c. e 115-116 c.p.c. per avere ritenuto improvata e irrilevante ai fini della personalizzazione la perdita della vita di relazione. Ad avviso del giudice d'appello la personalizzazione non poteva essere riconosciuta nel caso di specie ritenendo che una siffatta lesione investa chiunque in termini di “perdita di amicizie e impoverimento della vita di relazione”. Sarebbe al contrario “nell'esperienza di tutti” che la paraplegia da lesione spinale “non comporti, di regola, la perdita di amicizie o la perdita della vita di relazione”, per cui tale perdita motiverebbe una personalizzazione e, negandola, la corte territoriale avrebbe violato gli articoli 2059 c.c. e 115, secondo comma, c.p.c. 6. Il quarto motivo, attinente al danno psichico come fonte di personalizzazione, è composto di due submotivi. a) omesso esame di fatto discusso e decisivo in violazione dell'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., ovvero della relazione del perito di parte Massimo Biza. b) violazione, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 2059 c.c. e 115 c.p.c. perché, in conseguenza di quanto denunciato sub a) nel senso di “non avere riconosciuto l'intero risarcimento dovuto nonostante l'allegazione e dimostrazione di parte”, non è stato disposto “l'intero risarcimento … nonostante l'allegazione e dimostrazione del danno psichico”.
7. Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. per avere il giudice d'appello negato il danno da perdita di capacità di guadagno derivante dalla elisione di capacità lavorativa specifica. La corte territoriale richiama Cass. 9444/2010, un caso di inabilità permanente del 10% che comunque segue la giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui, per risarcire il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa, oltre ad accertare se e in quale misura “la menomazione fisica” incida sulla capacità lavorativa specifica, si deve verificare se e quanto è rimasto della Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 capacità di svolgere il proprio lavoro o altri lavori confacenti, e soltanto se risulta ridotta la capacità di guadagno sussiste risarcimento come relativo a lucro cessante. Nel caso in esame, entrambi i consulenti tecnici d'ufficio - quello di primo grado e quello del secondo - avrebbero accertato una totale perdita della capacità lavorativa specifica di operaio metalmeccanico. Avrebbe pertanto dovuto esser risarcito il danno da perdita di capacità di guadagno, distinto dal danno biologico. Non rileverebbe, poi, come invece ritenuto dal giudice d'appello, il fatto che BI VI si sia dimesso alla fine del periodo di comporto. Essendosi infatti realizzata una causa di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, non rileverebbe il fatto che il rapporto sia finito in tal modo invece che per un licenziamento (si invoca qui Cass. 15822/2005, che riconosce il risarcimento in un caso di pensionamento anticipato). Non sarebbe rilevante neppure l'omessa iscrizione nelle liste di collocamento delle categorie protette, per una serie di ragioni. In primo luogo, l'appena citata Cass. 15822/2005, in motivazione, afferma che la pensione anticipata non incide direttamente sul danno da perdita di capacità di guadagno. In secondo luogo la non iscrizione sarebbe stata smentita dalla CTU Magliona (quella svolta in secondo grado), affermante che BI VI ha dichiarato di non aver ricevuto offerte di lavoro delle categorie protette, il che è diverso dalla non iscrizione. In terzo luogo sussisterebbe la possibilità di valorizzare la residua capacità lavorativa generica per ridurre il danno da perdita della capacità lavorativa specifica solo se quella generica “sia concretamente utilizzabile e rappresenti, così, un valore economico di sicura o probabile utilizzazione” (Cass. 2353/1971): nel caso in esame invece non è certa la possibilità di lavoro in categorie protette. Cass. 14645/2015 afferma che la liquidazione del danno da perdita di capacità lavorativa specifica può essere soltanto equitativa, essendo un danno Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 patrimoniale futuro, per cui si deve tener conto di tutte le circostanze del caso e in particolare “della rilevanza sociale … e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione”. Pertanto non può negarsi il risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica “sol perché esista l'astratta possibilità di collocamento nelle categorie protette”, in quanto tali lavori non sono assimilabili alla specifica capacità lavorativa di operaio metalmeccanico specializzato. Inoltre il giudice di merito avrebbe dovuto “qualificare l'eccezione” come concorso ex articolo 1227, secondo comma, c.c., applicabile ex articolo 2056 c.c.: quindi sarebbe stata una eccezione stricto sensu, mai sollevata dalla compagnia assicuratrice;
né la compagnia assicuratrice ha provato la concreta possibilità di un lavoro compatibile. Sarebbe stato pertanto violato il principio di diritto per cui, provata la perdita della capacità lavorativa specifica, il giudice deve liquidare il danno patrimoniale futuro derivante da detta perdita, come insegna Cass. 16913/2019. 8. Il sesto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. per avere il giudice d'appello ritenuto insussistente il danno da perdita di chances di maggior guadagno per progressione retributiva;
anche in questo caso non rileverebbero le dimissioni del danneggiato. 9. Il settimo motivo verte sulle spese di assistenza infermieristica e domestica, e si articola in due submotivi: a) violazione, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., degli articoli 99, 342, 345 e 346 c.p.c. nonché nullità della sentenza e del procedimento per mancato rispetto del principio devolutivo che sarebbe stato effettuato riducendo tali spese. Nel relativo motivo d'appello, la compagnia assicuratrice aveva argomentato per sostenere che il danno “non esiste” perché dalla CTU Lupo emergerebbe, a proposito dell'assistenza infermieristica, che BI VI “esegue cinque autocateterismi al dì” e, a proposito dell'assistenza domestica”, questa sarebbe “assicurata dalla famiglia”; e poiché per tredici anni BI VI “non ha Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 sostenuto esborsi per assistenza infermieristica e domestica”, ciò proverebbe che nemmeno in futuro gli sarà necessario ricorrere a queste assistenze. Invece la corte territoriale avrebbe ridotto il quantum del danno seguendo la CTU Magliona da essa disposta (la compagnia non aveva chiesto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio). Per tale nuova consulenza, sarebbe quindi incorsa nella ultrapetizione e nella violazione del principio devolutivo. Vi sarebbe inoltre ultrapetizione per la riduzione del quantum: l'appello avrebbe riguardato soltanto l'an del risarcimento (si cita Cass. 18160/2012). b) violazione, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. per la riduzione del quantum risarcitorio in ordine all'assistenza domestica e infermieristica mediante errore di calcolo. Attribuito concorso di colpa nella misura del 40% al VI, la riduzione invece viene effettuata nella misura del 60%; il che sarebbe impugnabile per cassazione per erronei parametri/presupposti numerici (Cass. 478/2019 e Cass. 795/2013). 10. L'ottavo motivo, in ordine alla compensatio lucri cum damno, rileva che accogliendo il quinto motivo d'appello della compagnia assicuratrice la corte territoriale ha ridotto l'ammontare del risarcimento di BI VI di quanto erogatogli dall'Inps (richiamando tra l'altro S.U. 12567/2018), e oppone più submotivi. a) violazione, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 1223, 1226, 1227, 2056 e 2059 c.c. in relazione all'articolo 41 l. 9 novembre 2010 n. 183 “per difetto di prova di rivalsa e di accertamento dell'ammontare delle rendite capitalizzate”. Mancherebbe nei documenti esibiti dall'Inps l'ammontare delle capitalizzazioni, per cui il giudice d'appello avrebbe effettuato la detrazione non di rendite capitalizzate, ma sommatorie, così violando l'articolo 41 citato in rubrica. b) violazione, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 1223, 1226, 1227, 2056 e 2059 c.c. in relazione all'appena citato articolo 41 nonché all'articolo 11, primo comma, prel. per applicazione retroattiva dell'articolo 41. Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 c) violazione, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 1223, 1226, 1227, 2056 e 2059 c.c. in relazione all'articolo 1916 c.c. per avere il giudice d'appello effettuato la compensatio lucri cum danno applicando il meccanismo surrogatorio ex articolo 1916 c.c., mancando la prova di rivalse e del loro ammontare. d) omesso esame, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., di fatto decisivo laddove il giudice d'appello “detrae dall'ammontare del risarcimento dovuto” quanto ritiene erogato dall'Inps a titolo di rendite capitalizzate, nonostante non constino azioni di rivalsa. 11. Il nono motivo prende le mosse dal fatto che il giudice d'appello ha ridotto il quantum del danno parentale da euro 120.000 per ciascun genitore a euro 34.392, tenendo in conto la corresponsabilità di BI VI rispetto al sinistro. Il motivo si articola in tre submotivi. a) violazione, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., degli articoli 99, 342 e 346 c.p.c. per avere la corte territoriale liquidato in misura inferiore al minimo delle tabelle milanesi, pur avendo la compagnia assicuratrice lamentato soltanto l'applicazione del massimo di tali tabelle. b) violazione, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., degli articoli 1223, 1226, 1227 e 2059 c.c. nonché nullità della sentenza laddove il giudice d'appello ha diminuito il quantum del danno non patrimoniale come errore di calcolo, abbattendolo non del 40%, bensì del 71,34%. 12. Il decimo motivo, affermando la inapplicabilità delle tabelle legali sulle micropermanenti ratione temporis in relazione all'articolo 139 d.lgs. 209/2005, denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1223, 1226, 1227 e 2059 c.c. in relazione all'articolo 139 appena citato e all'articolo 11, primo comma, prel., per avere il giudice d'appello imprevedibilmente applicato in modo retroattivo la tabella prevista dal suddetto articolo 139. 13. L'undicesimo motivo, in riferimento ad asserito errore di calcolo nella determinazione delle restituzioni e nel governo delle spese, denuncia, ex articolo Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1223, 1226, 1227, 2056 e 2059 c.c. in relazione alla liquidazione del danno. 14.1 Passando allora a esaminare il diffuso ricorso sin qui riassunto, deve rilevarsi che il primo motivo si impernia sulla questione della possibilità o meno di applicare l'articolo 182, secondo comma, c.p.c., nel testo ratione temporis qui vigente, anche nell'ipotesi in cui la procura ad litem sia inesistente, giacché in tale testo espressamente si annovera “un vizio che determina la nullità della procura”. La nullità, nella sua radice letterale, non include l'inesistenza, bensì configura una esistenza non congruamente configurata, id est viziata. In quest'ottica che prescinde la configurazione erronea dell'esistente dall'assenza dell'esistente non è affatto priva di significatività logico-giuridica la divergenza introdotta nel testo dell'articolo 182, secondo comma, c.p.c. come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (così “avvicinata” ontologicamente all'esistenza viziata) mediante l'incipit “Quando rileva la mancanza della procura al difensore” e le successive correlate statuizioni che “il giudice assegna alle parti un termine perentorio … per il rilascio della procura alle liti”, il cui rispetto nell'attivarsi “sana i vizi” onde “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”. In tal modo si attribuisce, come una sorta di negotiorum gestio processuale, il potere di avviare causa anche ad un difensore che non ha ricevuto la procura dal soggetto per il cui interesse – poi confermato dal rilascio/ratifica - la instaura. 14.2 Ponendo su un diverso livello la funzione difensiva, ovvero valutandola come non conferibile retroattivamente e quindi non idonea ad attivare una sequenza processuale espletando una sorta di condizionata potestas, si è invece pronunciata e, per così dire, fermata, poco prima dell'entrata in vigore della novella - e dunque non percependo l'apporto di quest'ultima come conclusione del percorso di una fattispecie del diritto vivente, id est formalizzazione dell'interpretazione giurisprudenziale, qui effettivamente inattuabile per carenza di uniformità interpretativa -, S.U. 21 dicembre 2022 n. 37434. Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 Quest'ultimo arresto ha nettamente escluso che lo strumento sanante previsto dall'articolo 182, secondo comma, c.p.c. nel testo anteriore alla c.d. riforma Cartabia possa applicarsi, con effetto appunto ex tunc, anche al caso di inesistenza di procura ad litem, per qualunque ragione questa sia mancante, salva naturalmente la regola, in certa misura “laterale” rispetto a questa tematica, dettata dall'articolo 125, secondo comma, c.p.c. La procura inesistente, in quanto tale, non può produrre nessun effetto giuridico e pertanto, in difetto di specifica previsione normativa, non può essere suscettibile di sanatoria, se non appunto nei limiti di cui all'articolo 125, secondo comma, c.p.c. Al di fuori di questi, nella vigenza del testo anteriore alla riforma e dunque qui applicabile l'intervento del supremo giudice nomofilattico ha chiarito che, qualora la procura sia inesistente, nulla è recuperabile, non potendo essere sanata con atti depositati dopo la notifica dell'atto processuale di avvio del giudizio in cui la procura avrebbe dovuto spiegare quel che è, a ben guardare, il suo precipuo effetto. 14.3 Come osserva il Procuratore Generale, allora, nel caso in esame la procura dell'atto d'appello della compagnia assicuratrice è incontestato che fu sottoscritta da una persona fisica che era procuratrice speciale di una società diversa da quella appellante, e precisamente era procuratrice speciale della società cedente il ramo d'azienda in cui si rinveniva il contratto di assicurazione che avrebbe fondato la legittimazione ad causam dell'appellante cessionaria. Essendosi già verificata la cessione, ed essendo dunque la procura a mezzo della quale la cessionaria ha proposto l'appello una procura del tutto estranea all'appellante, da definirsi pertanto inesistente in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo appunto alla società che l'avrebbe conferita, ogni atto processuale successivo non ha potuto esplicare alcuna efficacia sanante, il che conduce all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, logicamente assorbendo tutti gli ulteriori motivi. L'accoglimento di questa censura conduce alla cassazione senza rinvio della sentenza d'appello, in quanto il giudizio di secondo grado è stato, dalla cessionaria del contratto assicurativo, instaurato in difetto di procura ad litem. Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023 15. In conclusione, il primo motivo del ricorso va accolto, il che assorbe ogni altra doglianza. Ne consegue che la sentenza d'appello deve essere cassata senza rinvio, condannando dell'attuale controricorrente UR NC PL a rifondere agli attuali ricorrenti le spese del giudizio d'appello, liquidate in un totale di euro 44.383, oltre spese generali e accessori di legge, nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di appello nella misura ivi liquidata;
ne consegue altresì la condanna della controricorrente UR NC PL a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio per un totale di euro 15.000, oltre a euro 200 di esborsi e accessori di legge, nonché la condanna dei controricorrenti OG e US - in solido per il comune interesse processuale - a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio per un totale di euro 10.000, oltre a euro 200 di esborsi e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i motivi restanti, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, condanna UR NC PL a rifondere agli attuali ricorrenti le spese del giudizio d'appello, liquidate in un totale di euro 44.383, oltre spese generali e accessori di legge, nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di appello nella misura ivi liquidata;
condanna UR NC PL a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio per un totale di euro 15.000, oltre a euro 200 di esborsi e agli accessori di legge;
condanna in solido AO OG e NO US a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio per un totale di euro 10.000, oltre a euro 200 di esborsi e agli accessori di legge. Così deciso in Roma l'11 luglio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente AR OS OM IN Numero registro generale 31198/2020 Numero sezionale 2648/2023 Numero di raccolta generale 28251/2023 Data pubblicazione 09/10/2023