Articolo 139 del Codice civile
Articolo 138Articolo 140
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 139.

((Cause di nullita' note a uno dei coniugi.)) ((Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullita' del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, e' punito, se il matrimonio e' annullato, con l'ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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